Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2006.93

 

rs/td

Lugano

26 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 settembre 2006 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 18 aprile 2001 RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di autista, operaio reparto spedizioni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, durante una consegna di mobili presso un cliente a __________ è scivolato dalla sponda del camion e cadendo si è rotto il tendine d’Achille del piede destro (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 1, 2).

 

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Il tendine d’Achille del piede destro è stato suturato il 20 aprile 2001 (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 2, 4).

                                         L’assicurato ha ritrovato la piena abilità al lavoro a decorrere dal 3 settembre 2001 (cfr. fascicolo atti 1 doc. 12), continuando, però, a beneficiare di cure e controlli medici (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 14-60).

 

                               1.3.   Il 24 gennaio 2004 RI 1 ha subito un ulteriore infortunio. In occasione di un torneo, al quale l’assicurato assisteva presso la palestra del __________ di __________, la palla improvvisamente è andata verso il pubblico. Egli, calciandola, è caduto e si è rotto il tendine del piede sinistro (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 3).

                                         Tale rottura è stata suturata il giorno stesso (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 5, 7).

 

                                         L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità anche per questo caso.

 

                               1.4.   Il 19 maggio 2004 ha avuto luogo un intervento di neurolisi al piede sinistro (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 21).

 

                                         Due tentativi di riprendere l’attività lavorativa nel 2004 hanno avuto esito negativo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 34, 54).

 

                               1.5.   Alla chiusura del caso, l’CO 1, con decisione formale del 24 aprile 2006, ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a fare tempo dal 1° aprile 2006 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 129).

 

                                         L’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il citato provvedimento (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 133, 143). In particolare sono stati contestati l’esigibilità lavorativa di un’attività leggera per tutto il giorno, uno degli impieghi considerati nelle DPL e il salario medio preso in considerazione per due DPL. E’ stato, inoltre, censurato il mancato riconoscimento di un’IMI anche per il danno al piede destro riportato nell’infortunio dell’aprile 2001 (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 143).

 

                                         L’assicuratore LAINF resistente, dopo aver ottenuto un complemento alla valutazione dell’IMI da parte del medico __________, Dr. med. __________ (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 146), con decisione su opposizione del 4 settembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

 

                               1.6.   Con ricorso del 1° dicembre 2006 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha postulato la concessione di una rendita di invalidità e di un’IMI di grado più elevato.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto:

 

"                   (…) il dott. __________, specialista FMH in neurologia, nel suo referto 30 luglio 2003 (doc. B) e in quello successivo del 27 luglio 2005 (doc. C), menziona la presenza di dolori lombosacrali dal lato destro e lombalgie predominanti a sinistra con intermittente irradiazione sciatalgica da ricondurre allo scompenso statico e alla prolungata zoppia.

 

In altre parole, secondo il neurologo il danno alla schiena è da ricondurre almeno parzialmente allo scompenso statico e alla prolungata zoppia generati della rottura traumatica dei due tendini di Achille.

Il dott. __________, nel suo referto allestito in occasione della visita medica di chiusura, non tiene minimamente conto di questa circostanza che evidentemente influenza la capacità lavorativa dell'assicurato, soprattutto per quanto attiene al trasporto e al sollevamento pesi.

 

Alla luce di queste circostanze l'assicurato contesta l'esigibilità al lavoro espressa dal dott. __________ e chiede l'erezione di una perizia medica giudiziaria volta a definire il grado di capacità lavorativa.

 

9.      Alla luce del danno valetudinario complessivo, l'assicurato contesta anche in questa sede il reddito da invalido, quantificato dalla CO 1 in Fr. 45'806.--.

 

Per quanto attiene alle DPL egli contesta pure di poter svolgere l'attività di "bobinatore" presso __________. Infatti, dalla descrizione del lavoro si evince che il "bobinatore" deve togliere manualmente le bobine, che possono raggiungere i 12 kg.

Ora lo stesso dott. __________ ritiene che l'assicurato possa sollevare spesso pesi fino a 10 kg e solo talvolta pesi fino a 25 kg.

 

Dal momento che non è chiaro quante volte l'assicurato dovrebbe togliere le bobine di 12 kg, questa attività non può entrare in linea di conto.

 

Inoltre, per calcolare il salario di "cassiere" presso la __________ (Fr. 44'506.--) e di "controllare punte di trapano per dentisti" presso la __________ (Fr. 45'703.--) è stato tenuto in considerazione un salario medio, ciò che è tutt'altro che scontato, ritenuto che all'inizio di una nuova attività, di norma viene corrisposto un salario minimo.

 

10.    Nella sua decisione su opposizione la CO 1 ha ribadito il riconoscimento di un'IMI del 7,5 % per il solo danno al piede sinistro.

 

Il dott. __________ nel suo rapporto valutativo della menomazione all'integrità rileva che la paresi del nervo tibiale completa comporta un'IMI del 20 %. Secondo il medico di __________ il danno attuale corrisponde a un po' più di 1/3 di un tale danno.

 

         Egli aggiunge poi quanto segue:

 

"L'aspetto soggettivo e l'aspetto clinico oggettivabile corrisponde funzionalmente a un danno che è un po' più che del 50 % di un danno dove c'è paresi totale del nervo peroneo".

 

Dal momento che il dott. __________ ammette che dal profilo oggettivo e soggettivo il danno è un po' più del 50 % di una paresi totale del nervo peroneo, ne discende che l'IMI per il danno al piede sinistro deve oscillare tra il 10 % e il 15% e non del 7,5 %.

 

Inoltre, si ribadisce che anche per il piede destro deve essere riconosciuta un'IMI, quantificata tra il 5 % e il 10 %, visto che la visita medica di chiusura ha posto in rilievo un allungamento del tendine di Achille di quasi 1 cm." (Doc. I)

                                     

                               1.7.   L’avv. RA 2, rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   Con istanza del 6 febbraio 2007 l’avv. RA 1 ha chiesto l’ammissione del suo patrocinato all’assistenza giudiziaria, in quanto la situazione economica di quest’ultimo non gli permette di far fronte alle spese di patrocinio. Egli ha allegato il relativo certificato municipale (cfr. doc. V).

 

                               1.9.   Il 23 aprile 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso un rapporto del 4 aprile 2007 del PD Dr. med. __________ del Centro di cure dell’apparato locomotore dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. VI; D), sottolineando che lo specialista ha posto in evidenza, oltre a un’insufficienza cronica del tendine d’Achille - più pronunciata a sinistra che a destra-, una sindrome cronica del tunnel del tarso sinistro che non era mai stata messa in rilievo nei referti agli atti, malgrado fosse presente al momento in cui è stata resa la decisione impugnata, trattandosi ormai di un’affezione cronica.

                                         Il patrocinare dell’insorgente, considerato che gli atti medici sono incompleti, ha, quindi, ribadito la necessità di esperire una perizia giudiziale.

 

                             1.10.   L’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, il 30 maggio 2007, ha puntualizzato che quanto preteso dal ricorrente è stato smentito dal medico __________, Dr. __________, il quale, dopo avere preso visione del referto del PD Dr. med. __________, ha indicato che la sindrome del tunnel tarsale è stata più volte considerata (cfr. doc. XII + bis).

 

                             1.11.   Il 12 giugno 2007 l’avv. RA 1 ha riconfermato la richiesta di erezione di una perizia giudiziale, specificando che il parere del Dr. med. __________ è in antitesi con le conclusioni evidenziate dal PD Dr. med. __________ (cfr. doc. XIV).

 

                             1.12.   Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. XV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.

                                         Preliminarmente il TCA deve, tuttavia, verificare se l’assicuratore LAINF resistente, ai fini dell’esame del diritto alle prestazioni citate, ha considerato correttamente o meno unicamente i disturbi ai piedi, a esclusione della problematica alla colonna vertebrale. Più concretamente, occorre determinare se questi disturbi costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, degli infortuni assunti dall’CO 1 oppure no.

 

                               2.3.   Disturbi alla colonna lombosacrale: causalità con l’infortunio del 18 aprile 2001 e/o del 24 gennaio 2004?

 

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).

                                         La prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05, consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

 

                                         Questi principi sono ancora stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 1.2.

 

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.3.3.   L’assicurato accusa dei dolori alla schiena, e meglio a livello lombosacrale.

                                     

                                         Il 16 settembre 2005 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, medico __________, ha diagnosticato una “lombalgia con sciatalgia di natura da determinarsi” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91).

 

                                         La RX e la RM del 10 ottobre 2005, entrambe alla colonna lombare, hanno messo in luce:

 

"  Discopatia L4-L5 con una protrusione mediana / paramediana recessale a sin. senza conflitti radicolari.

Inoltre vi è una discopatia con protrusione mediana del disco L5-S1 senza conflitti radicolari.

Segni di spondilartrosi bilat.

Dimensione del canale spinale nella norma.

 

Colonna

 

Presenza di una anomalia del passaggio lombo-sacrale. Si tratta in prima ipotesi di una lombalizzazione parziale di S1.

Segni di spondiloartrosi L4-5 e L5-S1 bilat.

Buon allineamento dei corpi vertebrali.

Non si notano fratture.

Segni di spondilosi e discopatia a livello D11-12.

Contenuto calcico nella norma." (Doc. 97)

 

                                         Il Dr. med. __________, nel rapporto del 16 febbraio 2006 relativo alla visita __________, ha indicato, quale diagnosi secondaria, “spondilartrosi con discopatie multiple e lombalizzazione parziale S1, non di pertinenza CO 1” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 114).

 

                                         L’assicurato contesta tale valutazione, fondandosi sui rapporti del 30 luglio 2003 e del 27 luglio 2005 del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, secondo cui il danno alla schiena sarebbe da ricondurre, almeno parzialmente, allo scompenso statico e alla prolungata zoppia generati dalla rottura traumatica dei due tendini d’Achille (cfr. doc. I pag. 7, 8; B, C).

 

                                         E’ vero che già nel rapporto della visita medica __________ del 19 dicembre 2002 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha constatato un lieve accenno di zoppia alla deambulazione (cfr. fascicolo atti 1 doc. 40) e che - nonostante nei referti del 3 dicembre 2004 e del 25 aprile 2005 concernenti le visite da parte del medico __________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, sia stato indicato che “il paziente cammina senza evidente zoppia” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 51, 71) - il Dr. med. __________, il 16 settembre 2005 e il 16 febbraio 2007, ha attestato una deambulazione con importante zoppia e che il piede sinistro veniva appoggiato soltanto sul tallone (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91, 114).

 

                                         Il TCA non può tuttavia condividere la tesi della parte ricorrente secondo cui i disturbi al rachide lombo-sacrale sarebbero stati indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente agli arti inferiori.

 

                                         In primo luogo, si rivela che il Dr. med. __________ stesso, nel secondo rapporto stilato nel luglio 2005, ha unicamente menzionato, tra parentesi, che forse i dolori lombo-sciatalgici erano secondari alla prolungata zoppia (cfr. doc. C).

                                         Al riguardo va ricordato che la mera possibilità di un nesso causale non è sufficiente per ammettere una relazione di causalità naturale fra un infortunio e i disturbi susseguenti oggetto di un annuncio di ricaduta. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.1.), soltanto qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della probabilità preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.

 

                                         In secondo luogo, l’opinione di questa Corte trova piena conferma in diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T. c/ CO 1, sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. __________ e __________, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare possa condurre ad un sovraccarico del rachide:

 

"  Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

 

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."

                                         (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.).

 

                                         Il caso dell’insorgente non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.

                                         Una zoppia non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale fintanto che non sono rivelabili gravi deformazioni, ad esempio una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5 cm oppure una situazione di artrodesi dell’anca (cfr. STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1., pubblicata in RtiD II-2004 N. 62 pag. 196 segg.).

                                         In casu non risulta che si sia confrontati con gravi deformazioni.

 

                                         In conclusione, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. consid. 2.3.1.), che tra i disturbi alla colonna lombosacrale e l’evento traumatico dell’aprile 2001, nonché il sinistro del gennaio 2004, non vi è una relazione di causalità.

 

                               2.4.   Rendita di invalidità

 

                            2.4.1.   Definizione dell'invalidità

 

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.4.2.   Commisurazione dell'invalidità

 

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.

 

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   L’CO 1 ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, in misura normale, un’attività più leggera rispetto a quella di autista operaio nel reparto di spedizioni/montaggio originariamente svolta (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 1; Fascicolo atti 2 doc. 3), fondandosi, in particolare, sul rapporto del 16 febbraio 2006 del Dr. med. __________ relativo alla visita medica __________ (cfr. doc. 129; A).

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, in merito allo stato locale dei piedi del ricorrente ha evidenziato:

 

"  La deambulazione sulle punte dei piedi è impossibile a sinistra, possibile a destra.

La deambulazione sui talloni avviene senza grosse difficoltà.

L'accovacciamento raggiunge circa il 50%.

Porta scarpe normali corredate da una soletta su misura.

All'ispezione si nota un retro-piede decisamente allargato bilateralmente.

Alla caviglia sinistra vi è una cicatrice medialmente al malleolo mediale della lunghezza di 13 cm, leggermente ricurva al di sotto del malleolo mediale, mentre lateralmente sempre a sinistra, vi sono delle piccole cicatrici prive di irritazione.

Alla caviglia destra posteriormente paratendinea achillea laterale, si nota una cicatrice non irritata di 6 cm.

 

Funzione delle caviglie

Flesso-estensione: 10-0-35° a sinistra, a destra 20-0-50°.

 

Quasi impossibilità alla motilità delle dita del piede sinistro. Vi è una zona di completa mancanza di sensibilità sulla pianta del piede, documentata con 2 fotografie polaroid.

 

La motilità nel senso della pro-/supinazione e in-/eversione di entrambe le caviglie è completamente libera da indolente.

A destra si nota un'eccessiva lunghezza del tendine d'Achille destro.

Entrambi i tendini hanno una buona tenuta.

Il paziente dichiara una modica ipo-sensibilità della parte distale e laterale della gamba destra di origine da determinarsi; probabilmente derivante dalla schiena.

 

 

Circonferenze                                                   destra                    sinistra

15 cm sopra il polo superiore della rotula          60,5 cm                  60,5 cm

Massima al polpaccio                                        37    cm                  37    cm

Peri-malleolare                                                   27,5 cm                  28    cm

 

(Fascicolo atti 2 doc. 114)

 

                                         Per quanto concerne l’esigibilità del lavoro, il medico di __________ ha affermato:

                                        

"  Il paziente può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi.

Spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta pesi fino a 25 kg. Di rado fino a 45, mai oltre i 45 kg.

Nessuna limitazione per lavori leggeri e di precisione, così come lavori medi tipo avvitare e forare.

Talvolta può effettuare lavori pesanti. Mai lavori molto pesanti.

Nessuna limitazione per lavori con rotazione della mano, esempio lavori con cacciavite.

Nessuna limitazione per lavori sopra la testa, lavori che comportino la rotazione del busto (limitatamente ai postumi post infortunistici).

Nessuna limitazione per la posizione seduta e inclinata in avanti.

Spesso può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Spesso la posizione inginocchiata. Mai la posizione con ginocchia in flessione.

Nessuna limitazione per la posizione seduta.

Spesso può mantenere la posizione in piedi.

Può camminare senza limitazione anche oltre i 50 m. Talvolta può camminare per tragitti lunghi.

L'uso delle due mani non presenta limitazioni.

L'equilibrio è possibile." (Fascicolo atti 2 doc. 114)

 

                                         Il ricorrente ha contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dall’assicuratore LAINF, chiedendo di considerare anche altre affezioni di cui soffre, segnatamente i disturbi lombosacrali (cfr. doc. I) e, implicitamente, la sindrome cronica del tunnel del tarso sinistro, visto che, con scritto del 23 aprile 2007, ha allegato che tale disturbo non è stato messo in rilievo nei referti agli atti, bensì unicamente dal PD Dr. med. __________ nel mese di aprile 2007 (cfr. doc. VI).

 

                                         Relativamente a tali obiezioni va rilevato, dapprima, che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente è stata correttamente valutata tenendo conto unicamente delle problematiche agli arti inferiori, poiché i disturbi alla schiena non si trovano in relazione di causalità con i sinistri in discussione (cfr. consid. 2.3.3.).

 

                                         Inoltre, per quanto attiene alla sindrome de tunnel tarsale, è utile evidenziare che la stessa corrisponde alla sofferenza del nervo tibiale posteriore a livello della caviglia (cfr. __________)

                                         A livello della caviglia, il nervo tibiale posteriore passa, infatti, attraverso un canale osseo-fibroso, all'interno del legamento laciniato e si divide nel nervo plantare mediale e laterale. La sindrome del tunnel tarsale si riferisce alla compressione del nervo all'interno di questo canale (cfr. www.msd-italia.it/altre/manuale).

 

                                         Il Dr. med. __________, il 3 dicembre 2004, ha indicato che il ricorrente accusava disturbi funzionali al piede sinistro con una lesione del nervo tibiale distale del malleolo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 52).

                                         Il 16 settembre 2005 il Dr. med. __________ ha diagnosticato uno stato dopo rottura e sutura trans-cutanea del tendine d’Achille sinistro, con lesione del nervo tibiale posteriore (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91). Lo stesso Dr. med. __________, il 16 febbraio 2006, ha poi messo in luce una lesione senso – motorica del nervo tibiale sinistro prossimale alla biforcazione del nervi plantare mediale e laterale in stato dopo sutura percutanea del tendine d’Achille sinistro (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 114).

                                         Ne discende, come rilevato dal Dr. med. __________, il 15 maggio 2007 (cfr. doc. XIIbis), che i medici __________, sul cui parere l’CO 1 ha basato i propri provvedimenti, hanno considerato la sofferenza al nervo tibiale sinistro.

 

                                         Del resto quanto constatato dal PD Dr. med. __________ non è in antitesi con il parere formulato dal Dr. med. __________, come invece pretende l’assicurato (cfr. doc. XIV).

                                         E’ piuttosto vero il contrario. Entrambi i medici hanno, infatti, ritenuto che l’insorgente lamenti disturbi al nervo tibiale.

                                         Anche per quanto riguarda le misure terapeutiche, l’intervento suggerito dallo specialista __________, ossia la ricostruzione di una situazione cronicizzata in relazione sia alla sindrome del tunnel tarsale, che al tendine d’Achille (cfr. doc. D), era già stato consigliato nel dicembre 2005 dai medici dell’ospedale __________ di __________, Reparto di chirurgia plastica ricostruttiva (“…Wir empfehlen jedoch einen Suralis-transfer von der rechten Seite zur Verbesserung der sensibilität an der Fussohle”; Fascicolo atti 2 doc. 107).

                                         In ogni caso sia i medici __________, che il PD Dr. med. __________ hanno ritenuto solamente possibile il miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato a seguito di tale intervento. In particolare gli specialisti dell’Ospedale __________ di __________ hanno indicato che:

__________ (…) Bei einer Läsion des Nerven von mehr als 8-10 cm wird allerdings das Resultat kaum gut werden. Die Erfolgschancen einer Rehabilitation der Sensibilität der Fussohle sind trotz Operation nicht gut." (Fascicolo atti 2 doc. 107)

 

                                         Pertanto, i medici __________, prendendo in considerazione i disturbi al nervo tibiale, hanno a ragione ritenuto il relativo stato stabilizzato e proceduto alla chiusura del caso.

                                         In proposito giova osservare che il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’assicurato, d’altronde, in occasione della visita medica __________ del 16 febbraio 2006, ha dichiarato, in riferimento all’esito della visita a __________, di non essere disposto a quel momento a sottoporsi a un ulteriore intervento che avrebbe dato soltanto minime probabilità di un certo miglioramento (cfr. fascicolo atti 2 doc. 114).

 

                                         In simili condizioni, non si rivela necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria chiesta dal ricorrente; cfr. doc. I, VI, XIV).

 

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                            2.4.4.   Sulla base di quanto esposto al considerando precedente e attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione del Dr. __________, secondo cui l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.4.3.).

 

                                         Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dal medico __________ corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano piena forza probante.

 

                                         Il rapporto del 16 febbraio 2006 del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni. In particolare egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo avere proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del paziente.

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, per determinare il grado     di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la      sua originaria professione di autista/operaio nel reparto spedizioni/montaggio, dall’altro, che è totalmente abile per tutto  il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

 

                            2.4.5.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 57'279.-- (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 123, 125a).

                                         Tale importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto proprio da questo Tribunale.

 

                            2.4.6.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

 

                                         In proposito nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472 la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:

 

"  (…)

Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine Erwerbstätigkeit aus, bei der - kumulativ - besonders stabile Arbeitsverhältnisse gegeben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint zudem das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als Soziallohn, gilt grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als Invalidenlohn."

 

                                         Qualora, invece, difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nel medesimo giudizio, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella DTF 129 V 472 il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

 

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen.
"

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

 

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

                            2.4.7.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

 

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

 

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido viene poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                            2.4.8.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa alcuni accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano gli arti inferiori, e meglio il bobinatore presso la __________ di __________, il cassiere presso la __________ di __________, l’operaio controllore di punte di trapani di dentisti presso la __________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________ e il servicemann presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2006, un reddito annuo pari a fr. 45'806.-- (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 125a).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta si evince che sono 42 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 26'000.-- e a fr. 66'388.--, e infine che quello medio è di fr. 44'940.-- (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 125a).

                                         L’assicurato ha puntualizzato di non poter svolgere l’attività di bobinatore presso la __________, in quanto questo impiego implica il dover togliere manualmente delle bobine che possono raggiungere i 12 kg, allorché il Dr. med. __________ ha attestato che egli può sollevare spesso pesi fino a 10 kg e solo talvolta pesi fino a 25 kg, e non è chiaro quante volte dovrebbe togliere le bobine di 12 kg.

                                         Inoltre egli ha rilevato che per le attività di cassiere presso la __________ e di controllore di punte di trapano per dentisti presso la __________ è stato considerato un salario medio che è tutt’altro che scontato, ritenuto che all’inizio di un’occupazione, di norma, viene corrisposto un salario minimo (cfr. doc. I pag. 8, 9).

 

                                         Questa Corte osserva che le questioni di sapere, da un lato, se l’assicurato è o meno in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le attività ritenute dall’CO 1, dall’altro, se correttamente oppure no è stato tenuto conto del salario medio per quanto attiene alle attività di cassiere e di controllore di punte di trapani per dentisti possono rimanere indecise (cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5).

                                         Egli, infatti, non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore neppure se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).

 

                                         A tale proposito va, altresì, segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che interessano i suoi arti inferiori (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.4.7. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

 

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2007, pag. 90), esso ammonta a fr. 4'783.-- mensili oppure a fr. 57'396.-- per l'intero anno (fr. 4'783.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2006, un reddito mensile di fr. 4'877.65 oppure di fr. 58'531.80 per l’intero anno.

 

                                         Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 quale autista e operaio nel reparto spedizioni /montaggio della __________, ditta che produce e propone mobili in metallo (fr. 57'279.05), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore “Altre industrie manifatturiere” con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 36,37, livello di qualifica 4: fr. 4'592 x 12 mesi = fr. 55'104.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 57'445.92; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2006, un reddito annuo pari a fr. 58'080.36).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4).

                                         Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo.

 

                            2.4.9.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                          2.4.10.   Nella presente fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore resistente a titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 45’806.-- (consid. 2.4.8.).

                                         Esso corrisponde a una riduzione di circa il 21% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1 (fr. 45’806 rappresentano infatti circa il 79% di fr. 58'531.80) ciò che alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro adeguata, se non addirittura generosa.

 

                                         In esito a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 45'806.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. fr. 57'279.-- (cfr. consid. 2.4.5.) - è del 20.03%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

 

                                         Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

                               2.5.   Indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentiti i pareri dei Dr. med. __________ e __________, ha posto l’assicurato, in relazione ai postumi degli infortuni dell’aprile 2001 e del gennaio 2004, al beneficio di un’IMI del 7.5% (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 129; A).

 

                                         Questa la valutazione che il Dr. med. __________ ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 3 dicembre 2004:

 

"  Per rottura del tendine d'Achille sinistro con in seguito sutura del tendine il 24.1.2004 e neurolisi del nervo tibiale sinistro il 19.5.2004, esistono oggi disturbi funzionali al piede sinistro con una lesione del nervo tibiale del malleolo con ipestesia/analgesia alla pianta del piede sinistro e una mancanza della capacità di abduzione delle dita del piede sinistro e una mancanza della flessione dorsale dell'alluce sinistro.

Esiste una lieve diminuzione della mobilità dell'articolazione tibio-tarsica sinistra.

 

VALUTAZIONE

 

7,5%

 

GIUSTIFICAZIONE

 

I disturbi funzionali al piede sinistro con disturbi alla deambulazione con dolore, ipestesia e anestesia dei 2/3 anteriori della pianta del piede sinistro con una lieve diminuzione della mobilità dell'articolazione tibio-tarsica sono funzionalmente da paragonare allo stato dove esiste una lesione con paresi parziale del nervo tibiale sinistro.

La paresi del nervo tibiale completa comporta una menomazione dell'integrità del 20%.

Il danno attuale corrisponde a un po' più di 1/3 di un tale danno.

 

L'aspetto soggettivo e l'aspetto clinico oggettivabile corrisponde anche funzionalmente a un danno che è un po' più che del 50% di un danno dove c'è una paresi totale del nervo peroneo.

 

La valutazione viene fatta secondo la tabella 2.2.

 

Aggiunta caso 10.20944.01.0

Per gli esiti del piede destro non esistono le premesse per una menomazione dell'integrità.

L'esame del 25.4.2005 ha fatto vedere un piede destro dove il paziente riesce a camminare sul tallone e sulle punte delle dita e dove la continuità del tendine d'Achille è mantenuta.

Anche la mobilità dell'articolazione tibio-tarsica è buona con una flessione dorsale di 20° e la flessione plantare di 35° e un'inversione/eversione del retropiede completa." (Fascicolo atti 2 doc. 52)

 

                                         Il Dr. med. __________, il 16 febbraio 2006, ha confermato la valutazione formulata dal Dr. med. __________ (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 113).

 

                                         Inoltre il 29 agosto 2006 egli, a complemento della valutazione dell’IMI del 16 febbraio 2006, ha ribadito:

 

"  7.5% per quanto riguarda l’affezione al piede sinistro.

0% per quanto riguarda l’affezione al piede destro.” (Fascicolo atti 2 doc. 146)

 

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO 1.

                                         In casu non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.4.3.).

 

                                         L’IMI è stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente dei postumi a livello degli arti inferiori, in quanto la problematica presentata dall’assicurato alla colonna lombosacrale, come esposto sopra, non è in relazione di causalità con i sinistri del 2001 e del 2004 (cfr. consid. 2.3.3.).

 

                                         La Tabella 2.2. relativa ai disturbi funzionali degli arti inferiori prevede che in caso di paresi del nervo tibiale viene assegnata un’IMI del 20%, mentre in caso di paresi del nervo peroneo un’IMI del 10%.

                                         In casu, per quanto attiene al piede sinistro, i medici di __________ hanno indicato che i disturbi funzionali sono da paragonare allo stato nel quale esiste una lesione con paresi parziale del nervo tibiale, e meglio il danno corrisponde a poco più di 1/3 di una paresi totale.

                                         Pertanto, visto che una paresi completa del nervo tibiale dà diritto a un’IMI del 20%, a ragione nel caso di specie è stata assegnata un’IMI del 7.5%.

 

                                         Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio che, siccome il Dr. med. __________ ha ammesso un danno di un po’ più del 50%, l’IMI deve essere del 10-15% (cfr. doc. I), è privo di fondamento.

                                         Il danno di poco più del 50% dal profilo soggettivo e dell’aspetto clinico oggettivabile menzionato dai Dr. med. __________ e __________ si riferisce, in effetti, allo stato del piede dell’assicurato paragonato a un arto inferiore che ha subito una paresi totale del nervo peroneo.                                     

                                         I medici __________ hanno valutato che il danno al piede sinistro del ricorrente corrisponde a poco più di 1/3 di una paresi totale al nervo tibiale oppure a poco più del 50% di una paresi totale del nervo peroneo.

                                         Come visto, la paresi completa del nervo peroneo implica un’IMI del 10%. Anche da questo punto di vista, dunque, l’apprezzamento dei medici __________ che hanno determinato una menomazione dell’integrità 7.5% appare corretta.

                                     

                                         Per quanto concerne l’arto inferiore destro, lo stato del piede constatato dai Dr. med. __________ e __________, permettente all’assicurato di camminare sul tallone e sulle punte delle dita e che presenta il mantenimento della continuità del tendine d’Achille, oltre che una buona mobilità dell’articolazione tibio-tarsica, non giustifica alcuna IMI.

 

                                         Al riguardo va sottolineato che i medici di __________ hanno reso i propri referti sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto e sono giunti a un risultato convincente. Di conseguenza questo Tribunale, il quale non è confrontato con indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza, non se ne discosta (cfr. sentenza del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid. 3b/ee).

 

                                         In effetti dalle carte processuali non risultano referti indicanti uno status medico differente, ad eccezione del rapporto del PD Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha precisato:

 

"  (…) Der rechte Unterschenkel zeigt eine Druckdolenz im Bereich der Achillessenhne, ca. 2-5 cm oberhalb ihres Ansatzes. Der Unterschenkel-Wadenmuskulaturumfang beträgt 38 cm. Auch hier ist die Achillessehne verlängert. Ein Zehenspitzenstand ist ebenfalls kum möglich. Der Zugang auf dieser Seite zur Achillessehne liegt lateral derselben." (Doc. D)

 

                                         Tuttavia, a prescindere dal fatto che tale documento sia datato 4 aprile 2007 e si riferisca a una visita avvenuta il 26 marzo 2007, ossia dopo quasi un anno dalla chiusura del caso dell’assicurato afferente ai due infortuni del 2001 e del 2004, la situazione riscontrata dallo specialista __________ è comunque sovrapponibile a quella attestata nel febbraio del 2006 dal Dr. med. __________. Da una parte, anche il Dr. med. __________ ha constatato, a destra, una eccessiva lunghezza del tendine d’Achille. Dall’altra, il PD Dr. med. __________ non ha escluso la possibilità di stare in piedi sulle punta delle dita.

 

                                         Giova, infine, evidenziare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                        

                                         Alla luce di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10% risulta incensurabile.

 

                               2.6.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).

 

                            2.6.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

 

                                         L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

 

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

 

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

 

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

 

                                         Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale, nel sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                         In particolare, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emergeva, in modo indubbio, che i disturbi alla colonna lombosacrale non sono in relazione di causalità con i sinistri del 2001 e del 2004.

                                         Inoltre dai rapporti medici sui quali si è fondato l’CO 1 risultava chiaramente che la sindrome del tunnel tarsale, ossia la sofferenza del nervo tibiale, era stata presa in considerazione dai medici di __________.

                                         Dalle carte processuali si deduceva, poi, l’impossibilità di riconoscere un’IMI di entità più elevata.

                                         Gli elementi fattuali della fattispecie, segnatamente gli specialistici atti medici non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti