Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 23 ottobre 2007 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 luglio 2006, RI 1, all’epoca al beneficio delle indennità giornaliere di disoccupazione e perciò assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta vittima di una caduta dalle scale mentre si trovava in vacanza in __________.
I sanitari del PS dell’Ospedale di __________ hanno diagnosticato una ferita escoriata alla gamba e al braccio destro (doc. 2).
1.2. Nel corso del mese di marzo 2007, il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta del sinistro del luglio 2006, determinata da una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro, all’origine di una totale incapacità lavorativa a decorrere dal 19 dicembre 2006 (doc. 5, 7 e 12).
RI 1 è quindi stata sottoposta ad un intervento artroscopico da parte del chirurgo ortopedico dott. __________, in occasione del quale è stata diagnosticata la sublussazione della patella del ginocchio destro (doc. 33 e 37).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 13 aprile 2007, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007 (doc. 22).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 23), l’CO 1, il 23 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 41).
1.4. Con tempestivo ricorso del 23 novembre 2007, RI 1, patrocinata dalla lic. iur. __________, ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione venga condannata ad assumersi le spese per la cura del ginocchio destro a decorrere dal 14 luglio 2006 e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto per l’esecuzione di un complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa in particolare valere l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e specificatamente la sua lettera b (“lussazioni di articolazioni”), ritenuto che, a suo avviso, la sublussazione della patella, citiamo: “… null’altro è che una lussazione di un’articolazione”.
Inoltre, citiamo: “escludendo (come confermato anche dai medici di fiducia della Suva) una causa patologica per i dolori della ricorrente, le lesioni subite vanno dunque equiparate ad infortunio.” (doc. I, p. 6).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di causa, l’assicurata ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (doc. V + allegati).
L’Istituto assicuratore ha preso posizione in merito il 4 gennaio 2008 (doc. VII).
1.7. Con ordinanza del 9 aprile 2008, questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia (doc. IX).
1.8. In data 22 luglio 2008, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XVIII).
L’assicuratore resistente si è pronunciato il 14 agosto 2008 (doc. XIX + allegato), mentre l’assicurata lo ha fatto in data 22 agosto 2008 (doc. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi al ginocchio destro, annunciatigli il 5 marzo 2007.
Non è contestato il fatto che RI 1 sia rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, motivo per cui ci si può esimere dall’esaminare l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (lesioni parificate ai postumi di un infortunio).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007, è stata presa sulla base dei pareri espressi dai propri medici fiduciari.
In effetti, con apprezzamento del 10 aprile 2007, redatto prima dell’intervento artroscopico del 10 agosto 2007, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha sostenuto che i reperti messi in luce dalla RMN del 21 dicembre 2006 non erano riferibili all’evento infortunistico del 14 luglio 2006 (doc. 19: “… dalla RMN effettuata in data 21.12.2006 risultano lesioni non collegabili in maniera probabile all’infortunio riferito del 14.7.2006, infatti nel referto si parla di alterazioni cistiche polilobate con componente sinoviale in parte ispessita sopra il recesso postero-superiore laterale del ginocchio su un’estensione di circa 3x1,5 cm e la conclusione del radiologo è ganglio articolare posteriore-superiore esterno o borsite del gastrocnemio laterale. Stato da rottura parziale (stiramento) del legamento crociato anteriore. In base a questa diagnosi e in base alla descrizione precedente della sintomatologia, non è possibile riferire temporalmente questi esiti riscontrati in maniera probabile all’infortunio del 14.7.2006 di cui l’unica diagnosi iniziale parla di ferita escoriata gamba destra e braccio destro e le descrizioni cliniche dei medici non danno indicazioni dalle quali poter dedurre altre conclusioni.” - il corsivo è del redattore).
Posteriormente all’operazione appena citata, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________.
Il medico fiduciario ha dapprima escluso che RI 1 fosse portatrice di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che la diagnosticata sublussazione della patella non corrisponde a una lussazione articolare ai sensi della lett. b (doc. 40, p. 3).
D’altro canto, egli ha affermato che i reperti oggettivati nel frattempo, in modo particolare la sublussazione patellare, non sarebbero compatibili con il tipo d’infortunio patito dall’insorgente (doc. 40, p. 2: “Einerseits ist klar, dass diese Befunde nicht von einem Sturz lateral aufs Knie herrühren können, der ja nur zu Schürfwunden am rechten Bein und rechten Arm geführt hat. Sowohl das laterale Ganglion wie auch - der übrigens MR tomographisch eher fragliche - VKB-Teilriss und vor allem die Patellasubluxation können dadurch nicht entstanden sein; der Unfallmechanismus für eine Patellasubluxation oder Subluxation ist ein Sturz nach links seitlich mit Valgisationsbelastung des rechten Knies in Beugestellung oder mit deutlicher Aussendrehung des rechten Fusses, was jedenfalls zu einer Valgisierung des Knies führt. Der hier vorliegende Unfallmechanismus könnte höchstens einen varisierenden Mechanismus gehabt haben, der natürlich gänzlich ungeeignet ist, eine Patellasubluxation zu verursachen.“).
2.8. Allo scopo di chiarire la situazione medica, questo Tribunale ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Con referto peritale del 19 luglio 2008, l’esperto giudiziario ha innanzitutto affermato che le diagnosi poste nel frattempo, ovvero quella di lesione del legamento crociato anteriore e di sublussazione patellare, sono sbagliate.
La prima non ha trovato conferma né clinicamente né in occasione dell’intervento artroscopico eseguito dal dott. __________.
Per quanto concerne la seconda diagnosi, il dott. __________ ha spiegato che una sublussazione della patella in estensione del ginocchio viene molto spesso riscontrata in occasione di un’artroscopia e generalmente considerata quale fenomeno non patologico, che qualora venga effettivamente riscontrata una tale affezione, nella letteratura medica si consiglia di dissecare il retinacolo laterale, e non quello mediale, così come invece eseguito dal dott. __________ e, infine, che quest’ultimo specialista non ha cercato di ispezionare il recesso dietro il condilo femorale laterale, dove la RMN aveva mostrato un reperto patologico (doc. XVII, p. 3).
Secondo l’esperto giudiziario, RI 1 soffre in realtà di una sindrome dolorosa femoro-patellare localizzata al ginocchio destro, complicata da una leggera “sindrome dolorosa regionale complessa” (che in precedenza veniva chiamata algodistrofia di Sudeck).
Si tratta di un’affezione che può insorgere a seguito di eventi diversi, dopo infortuni oppure operazioni, così come dopo sovraccarico oppure malattie del ginocchio, caratterizzata da una localizzazione alla parte anteriore del ginocchio e da un indebolimento della forza di estensione della gamba (doc. XVII, p. 4).
La ricorrente presenta inoltre un’alterazione della mucosa articolare a livello del recesso laterale del ginocchio, reperto atipico e variabile, che non è riscontrabile clinicamente e che non corrisponde ad alcun quadro clinico tipico. Per il dott. __________, si tratta di un reperto casuale o secondario, che non ha verosimilmente nulla a che vedere con la sindrome dolorosa femoro-patellare di cui soffre RI 1 (doc. XVII, p. 4).
Per quanto concerne l’aspetto eziologico, il perito designato dal Tribunale ha sostenuto che la diagnosticata sindrome dolorosa femoro-patellare va ricondotta, con verosimiglianza preponderante, al sinistro del 14 luglio 2006, in occasione del quale l’assicurata ha contuso il ginocchio (doc. XVII, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta e n. 8 di parte ricorrente).
Il dott. __________ ha quindi spiegato che una caduta su un ginocchio piegato può provocare, in base alla letteratura specialistica, dei dolori cronici anche senza la prova di un danno anatomico (doc. XVII, p. 5).
Egli ha pure indicato che il peggioramento insorto a distanza di due mesi dall’infortunio si spiega con un’accresciuta sollecitazione derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa dopo un lungo periodo di disoccupazione (doc. XVII, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).
Per contro, sempre a detta del perito giudiziario, è piuttosto inverosimile che l’alterazione della mucosa articolare nel recesso laterale del ginocchio costituisca una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato (doc. XVII, p. 5).
Il dott. __________ ha infine dichiarato di non condividere la valutazione espressa dai medici fiduciari dell’CO 1, la quale si basa su errate diagnosi poste dai curanti (doc. XVII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
2.9. Nel mese di agosto 2008, l’amministrazione ha prodotto un rapporto, datato 6 agosto 2008, del dott. __________.
Il medico di fiducia appena citato ha dichiarato che le conclusioni a cui è pervenuto il perito giudiziario sarebbero pienamente condivisibili nel caso in cui l’assicurata fosse caduta in avanti sulla patella. Qualora invece la caduta avesse interessato piuttosto la parte destra, la valutazione da lui a suo tempo espressa sarebbe quella corretta (doc. XIXbis).
In proposito, questo Tribunale osserva che quello del meccanismo secondo il quale è avvenuto il sinistro del 14 luglio 2006, è un argomento che il dott. __________ aveva già utilizzato quando egli supponeva che l’insorgente fosse portatrice di una sublussazione patellare (cfr. doc. 40, p. 2).
Ora, il dott. __________ ha escluso l’esistenza di quest’ultima patologia (cfr. consid. 2.8.) e, per quanto riguarda la diagnosticata sindrome dolorosa femoro-patellare, dalla sua perizia non risulta che una caduta in avanti direttamente sulla patella, costituirebbe il presupposto necessario per ammetterne l’eziologia infortunistica.
Comunque, a prescindere da quanto precede, la circostanziata descrizione dell’accaduto che la ricorrente ha fornito durante la sua audizione del 9 marzo 2007, non esclude affatto che la caduta sia avvenuta, in particolare, sulla patella del ginocchio destro.
In effetti, in quell’occasione, RI 1 ha riferito che dopo aver messo il piede in un buco della scalinata in ciottoli, essa è caduta in avanti, principalmente sul lato destro, battendo dapprima a terra proprio il ginocchio destro (doc. 12: “Scendendo la scalinata di ciottoli che conduceva a tale monastero, non si è accorta che mancavano dei ciottoli ed ha messo il piede in un buco cadendo in avanti. È caduta principalmente sul lato destro del corpo, picchiando prima il ginocchio e poi cadendo in avanti e riparandosi il viso con le braccia si è ferita al braccio destro.”).
Da questa descrizione non è dunque possibile inferire, come lo ha preteso il dott. __________, che la contusione avrebbe interessato la parte laterale del ginocchio destro.
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non vede ragioni che le impediscano di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui é pervenuto il dott. __________.
Occorre pertanto concludere che i disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007, si trovavano in una relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine), con l’evento infortunistico assicurato.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore infortuni resistente affinché definisca il diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007 e il sinistro del 14 luglio 2006.
§§§ L’incarto è retrocesso all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti