Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.119

 

mm

Lugano

6 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 8 marzo 2004, RI 1 - dipendente della __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima, in sella al proprio ciclomotore, di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 2 aprile 2004 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lussazione acromio-clavicolare Tossi III a sinistra (doc. 6).

                                         L’artro-RMN 1° settembre 2004 della spalla sinistra ha confermato uno stato dopo contusione della testa omerale nonché la lussazione AC Tossi, senza lesione della cuffia dei rotatori (doc. 52 e 56).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 10 settembre 2007 - tenuto conto dei soli postumi infortunistici -, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità dell’11% a far tempo dal 1° luglio 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 20%.

                                         In quell'occasione l'CO 1 ha negato la propria responsabilità in relazione alla problematica psichica, ritenuta non trovarsi in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con il sinistro del marzo 2004 (doc. 173).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 175), l’CO 1, in data 24 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 176).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 novembre 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità corrispondente a un’incapacità lavorativa del 100%, nonché un’IMI del 30%.

                                         Per quanto attiene alla patologia psichica, l’insorgente fa valere che essa costituisce una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro assicurato. A proposito dell’adeguatezza, egli condivide la classificazione operata dall’Istituto assicuratore (infortunio di media gravità), ma sostiene che almeno quattro dei criteri di rilievo elaborati dal TFA risulterebbero adempiuti (durata eccezionalmente lunga della cura medica, complicazioni intervenute, dolori somatici persistenti, nonché grado e durata dell’incapacità lavorativa).

                                         Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, a detta del ricorrente, egli non sarebbe in grado di esercitare lavori di alcun genere e, segnatamente, le attività indicate dall’CO 1, ciò pur tenendo conto unicamente dei disturbi somatici (doc. I, p. 6s.).

                                         A proposito del reddito da valido, RI 1 ritiene che determinante sarebbe, citiamo: “… il salario che l’assicurato avrebbe percepito nell’ambito dell’attività professionale per la quale ha effettuato la formazione scolastico-professionale, ossia quella della ristorazione”, precisato che l’occupazione alle dipendenze dell’__________ era solo temporanea, dato che egli era stato licenziato dal suo ultimo datore di lavoro (doc. I, p. 7s.).

                                         Infine, per quanto riguarda l’IMI, egli contesta la valutazione espressa dal medico di circondario dell’CO 1 (doc. I; p. 8: “Anche questa conclusione viene contestata sia per la percentuale stabilita sia per l’accostamento effettuato. Sia nell’allegato 3 delle disposizioni OAINF sia nella tabella CO 1 il preciso stato di salute dell’assicurato non è indicato e non può essere presa in considerazione solo una stima di parte effettuata dal medico della CO 1.”) e domanda l’allestimento di una perizia giudiziaria.

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di gennaio 2008, l’assicurato ha informato il TCA di non avere ulteriori prove da assumere (doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità e dell’IMI.

                                         Preliminarmente, il TCA deve però affrontare la questione riguardante l’esistenza del nesso di causalità tra le turbe psichiche accusate da RI 1 e l’incidente stradale occorsogli nel mese di marzo 2004.

                               2.3.   Disturbi psichici: causalità con l’infortunio dell’8 marzo 2004?

 

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.3.3.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                         2.3.3.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                         2.3.3.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                         2.3.3.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                         2.3.3.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                            2.3.4.   Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore convenuto, facendo capo alle certificazioni dei dottori __________, psichiatra curante, e __________, psichiatra di fiducia, ha negato che la problematica psichica costituisca una conseguenza naturale dell’evento assicurato.

                                         A titolo abbondanziale, esso ha pure negato l’esistenza del nesso di causalità adeguata. Classificato l’evento del marzo 2004 nella categoria degli infortuni di media gravità, al limite però di quella inferiore, l’amministrazione ha sostenuto che nessuno dei criteri di rilievo è realizzato nella fattispecie (doc. 176, p. 4).

 

                                         Questo Tribunale rileva che l’insorgente è entrato in cura psichiatrica presso il dott. __________ nel corso della primavera del 2004.

                                         Con referto del 26 maggio 2004, lo psichiatra curante ha posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (doc. 25: “… ti ringrazio per avermi consultato in merito al paziente succitato il quale presenta una sintomatologia piuttosto tipica per una PTSD. (…). Ha vissuto la sensazione di una minaccia di morte con paura intensa e sentimenti d’impotenza, pensando alla sua situazione famigliare e particolarmente al futuro dei suoi figli e alla malattia della moglie. Nello stesso tempo si nota un’incapacità nel ricordare i dettagli del trauma e la sensazione di rivivere l’esperienza. Sembra che vi siano dei flashback delle luci che lo hanno abbagliato prima della caduta. Durante il colloquio ho notato la difficoltà a concentrarsi ed una certa ipervigilanza con esagerata risposta d’allarme …” - il corsivo è del redattore).

 

                                         Nel quadro della degenza 9 novembre-14 dicembre 2004 presso la __________, i sanitari hanno pure indagato lo stato di salute psichica del ricorrente.

                                         Con rapporto del 24 novembre 2004, i dottori __________ e __________, attivi presso il reparto di psicosomatica del nosocomio appena menzionato, hanno diagnosticato un episodio depressivo di media gravità, dei sintomi di un disturbo post-traumatico da stress, così come dei fattori psicosociali rappresentati dalla perdita del posto di lavoro, dalla morte per cancro della sua prima moglie, dalla malattia oncologica della seconda moglie, nonché dalla fuga dal suo paese di origine a causa della guerra.

                                         Al momento del consulto, i succitati specialisti avevano riscontrato uno stato depressivo reattivo nel quadro di un episodio depressivo di grado medio, a cui si accompagnavano le conseguenze psico-traumatologiche dell’infortunio, nell’ambito di un disturbo post-traumatico da stress subsindromale.

                                         A loro avviso, inoltre, i fattori psicosociali avevano probabilmente accresciuto la vulnerabilità del ricorrente a contrarre patologie psichiatriche (allegato al doc. 66).

 

                                         Nel corso del mese di luglio 2005, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha definito come semplicemente possibile l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio assicurato e la problematica psichica.

                                         A suo parere, RI 1 presentava un disturbo somatoforme da dolore persistente, una sintomatologia depressiva di grado medio nel contesto di fattori psico-sociali (licenziamento e malattia oncologica della moglie), nonché dei disturbi di personalità misti.

                                         Per lo psichiatra __________ il quadro clinico-psichiatrico risultava condizionato, con grande probabilità, dai fattori psico-sociali (doc. 91).

 

                                         Fra gli atti di causa figura un rapporto, datato 24 ottobre 2006, dello psichiatra curante, dott. __________, in cui lo stato di salute psichica dell’insorgente è stato descritto nei termini seguenti:

 

"  (…).

Dal punto di vista della psicopatologia descrittiva il quadro clinico in partenza è apparso chiaramente d’origine psicotraumatica con criteri abbondanti per porre la diagnosi di PTSD. Durante tutto il 2004-05 nonché all’inizio del 2006 sono stati presenti numerosi criteri diagnostici per sostenere questa diagnosi. Tutti questi criteri descritti nel rapporto precedente hanno presentato un’attenuazione progressiva nel corso dell’inverno scorso. Questa riduzione della sintomatologia del PTSD è stata ancora più marcata nel corso della primavera del 2006 lasciando spazio ad uno sviluppo depressivo con una sintomatologia corrispondente al disturbo depressivo maggiore.

Nel mese di giugno sono apparsi altri sintomi piuttosto caratteristici per un disturbo depressivo maggiore insorto verosimilmente sui disturbi da disadattamento (difficoltà economiche, malattia della moglie, i propri disturbi ortopedici).

 

Questo quadro clinico non è più attribuibile al trauma subito poiché ha presentato un “salto di qualità”, evolvendo in un episodio depressivo maggiore che attualmente è trattato con psicofarmacoterapia menzionata abbinata ai colloqui di sostegno di una volta al mese.”

                                         (doc. 120 - il corsivo è del redattore)

 

                                         Questo il commento che il dott. __________ ha espresso a proposito del contenuto del referto dello psichiatra curante:

 

"  Ho letto il rapporto del 24.10.2006 del dott. __________, psichiatra curante dell’assicurato.

Vengono descritti dei sintomi piuttosto caratteristici per un disturbo depressivo maggiore. Questo quadro clinico, secondo il dott. __________, “non è più attribuibile al trauma subito”.

In sostanza ribadisco quindi la conclusione espressa nel mio rapporto del 25.7.2005: un nesso di causalità naturale con l’incidente in questione è solo possibile, ma non probabile.

Da un punto di vista diagnostico non vedo la presenza di elementi tali da giustificare la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, se non altro considerata l’oggettiva non gravità dell’incidente e l’assenza di un trauma cranico (in effetti, il rapporto del pronto soccorso non menziona contusioni alla testa). Con verosimiglianza preponderante i disturbi psichici (sintomatologia depressiva e disturbo somatoforme da dolore persistente) sono insorti nel contesto di problemi psico-sociali, in particolare in seguito a difficoltà socio-economiche e alla difficile situazione famigliare per la malattia tumorale della moglie.”

                                         (doc. 123 - il corsivo è del redattore)

 

                            2.3.5.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che le certificazioni degli psichiatri __________ e __________ - specialisti proprio nella materia che qui interessa -, alla luce dei quali i disturbi psichici, perlomeno quelli presenti al momento in cui l’CO 1 ha proceduto alla definizione del caso (estate 2007), non rappresentavano una conseguenza naturale dell’incidente stradale dell’8 marzo 2004, possano validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

 

                                         In sede di ricorso, l’assicurato fa valere che l’eziologia traumatica delle sue turbe psichiche sarebbe avvalorata dalla circostanza che esse sono insorte subito dopo l’infortunio e che, antecedentemente ad esso, egli non aveva mai sofferto di tali disturbi e neppure gli è stato riscontrato un disturbo di personalità (doc. I, p. 4s.).

 

                                         In proposito, questo Tribunale rileva che contestata è la questione di sapere se i disturbi psichici presenti al momento della definizione della pratica da parte dell’assicuratore convenuto, si trovavano in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato.

                                         Il fatto che tali disturbi, inizialmente, costituivano una conseguenza naturale del trauma subito, non significa che ciò debba essere necessariamente il caso anche nel prosieguo.

                                         In questo ordine di idee, lo psichiatra curante (e con lui il dott. __________) ha spiegato che, a decorrere dalla primavera 2006, RI 1 ha presentato i sintomi di una patologia nuova, diversa da quella iniziale, ovvero un disturbo depressivo maggiore, verosimilmente generata, non dall’infortunio in questione, ma da fattori di tipo psico-sociale (cfr. doc. 120).

 

                                         Il TCA non vede motivo per scostarsi da questa tesi, tenuto conto per di più che il dott. __________ ha seguito regolarmente il ricorrente a far tempo dal mese di maggio 2004 e che, pertanto, si è trovato in una posizione privilegiata per formulare una valutazione affidabile.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici che l’assicurato accusava al momento della definizione del caso da parte dell’CO 1 (luglio 2007), non si trovavano più in una relazione causale naturale con l’evento infortunistico del marzo 2004.

 

                                         Facendo difetto la causalità naturale, la questione relativa all’adeguatezza della stessa non si pone neppure.

 

                                         L’amministrazione era dunque legittimata a determinare il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI, tenendo conto esclusivamente delle sequele infortunistiche organiche.

 

                               2.4.   Diritto alla rendita di invalidità

 

                            2.4.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   Dalle tavole processuali risulta che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente è stata apprezzata, la prima volta, in occasione della visita medica di chiusura del 21 giugno 2005.

                                         In quella sede, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sottolineato che da parte dell’assicurato vi era una tendenza ad aggravare la sintomatologia, nonché una certa mancanza di collaborazione, di modo che egli ha definito, citiamo: “… un’esigibilità compatibile con una patologia da impingement sotto-acromiale che è l’unica patologia oggettivabile sia al quadro clinico sia al quadro radiologico.” (doc. 88, p. 3).

                                         L’esigibilità lavorativa è quindi stata così descritta:

 

"  L’assicurato può molto spesso sollevare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi superiori ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi.

L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg.

L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, molto spesso attrezzi di media entità, di rado attrezzi di pesante entità e mai attrezzi di molto pesante entità, la rotazione manuale non è impedita.

L’assicurato non può mai effettuare lavori al di sopra della testa a meno che questi non siano effettuati con la mano destra, l’assicurato può spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti come pure spesso la posizione in piedi e inclinata in avanti, l’assicurato può spesso inginocchiarsi e molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può molto spesso assumere la posizione di lunga durata sia seduta che in piedi.

L’assicurato può molto spesso camminare per lunghi tragitti, molto spesso camminare su terreno accidentato, molto spesso salire le scale e di rado salire le scale a pioli.”

                                         (doc. 88, p. 3).

 

                                         In data 28 marzo 2007, l’insorgente è stato visitato, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto, presso la Clinica __________ di __________.

                                         L’esame di RMN ivi effettuato ha evidenziato unicamente la nota lesione del tendine del muscolo sovraspinato.

                                         Gli specialisti non sono quindi stati in grado di oggettivare alcun reperto morfologico correlabile con i disturbi denunciati dall’assicurato (doc. 153, p. 2: “Es ist uns aktuell nicht möglich die angegebenen Beschwerden einem anatomischen Korrelat zuzuordnen.”), così come già era stato il caso in occasione della consultazione del 23 febbraio 2005, disposta per fare il punto sugli esiti di alcune infiltrazioni locali nel frattempo eseguite a scopo diagnostico (cfr. doc. 78: “Die massiven Schmerzen können wir nicht genau den strukturellen Veränderungen, die vorliegen, zuordnen.”).

 

                                         Nel corso del mese di maggio 2007 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria di controllo a cura del chirurgo ortopedico dott. __________.

                                         Queste le conclusioni contenute nel relativo rapporto datato 8 maggio 2007:

 

"  Vi è dunque questa patologia alla spalla sinistra con una lesione sul versante articolare del muscolo sovra-spinato, questo può spiegare una certa sintomatologia algica ma non l’asserita impossibilità di usare la spalla sinistra. La mancanza di atrofia muscolare e il recesso ascellare normale valutato alla RM sono comunque testimoni del fatto che questa spalla viene mobilizzata.

A questo punto si deve quindi procedere alla definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo presente i soli sintomi oggettivabili e facendo astrazione dall’importante allargamento dei sintomi presente.

Questa esigibilità verrà quindi espressa in base all’esperienza medica riferendosi a una lesione parziale della cuffia dei rotatori.

Per quanto attiene alla proposta della clinica __________ di effettuare una RM del rachide cervicale per escludere un’ernia cervicale, questa esula dalla competenze dell’assicuratore Lainf in quanto l’assicurato ha subito un trauma diretto alla spalla e non ha subito nessun trauma alla cervicale, del resto l’iposensibilità asserita a tutte le dita della mano sinistra è insorta soltanto ultimamente e quindi non può essere messa in relazione con l’infortunio.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni si può asserire che l’esigibilità espressa in occasione della visita medico-circondariale di chiusura del 21.6.2005, mantiene tutta la sua validità in quanto oggettivamente alla spalla sinistra non vi è stato alcun cambiamento di rilievo. Stesso discorso vale per l’indennità per menomazione dell’integrità.”

                                         (doc. 159, p. 4)

 

                                         Nel corso del mese di settembre 2007, RI 1 si è privatamente rivolto al dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche.

                                         Il sanitario appena citato ha condiviso il parere già espresso dagli specialisti della Clinica __________, così come dal medico fiduciario dell’CO 1, ossia che, citiamo: “… l’origine dei persistenti dolori lamentati dall’assicurato resta poco chiara, in considerazione del trauma tutto sommato “banale” avuto ad origine dei problemi.”. D’altro canto, egli non ha potuto escludere una componente somatoforme.

                                         Infine, il dott. __________ ha dichiarato l’insorgente, citiamo: “… impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa a causa dell’impedimento d’utilizzo del braccio sx.” (allegato doc. 175).

                            2.4.4.   Posto che la problematica psichica non è di pertinenza dell’assicuratore infortuni, l’esigibilità lavorativa deve essere valutata tenendo conto unicamente dei postumi oggettivabili a livello della spalla sinistra.

 

                                         In effetti, è utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, cfr., in questo senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n. 35.2004.74, confermata dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

 

                                         Ora, considerato che, a livello della spalla sinistra, il solo reperto oggettivabile è costituito da una lesione parziale che interessa il versante articolare del tendine del muscolo sovraspinato, il TCA non ha motivo di ritenere infondato il parere del dott. __________, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa in cui egli non debba, in sostanza, sollevare/trasportare pesi di una certa importanza, rispettivamente, ingaggiare l’arto superiore sinistro in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale.

 

                                         Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

 

"  (…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

 

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

 

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

 

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         I numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la fondatezza della valutazione del chirurgo ortopedico interpellato dall’amministrazione.

 

                                         Questo Tribunale non ignora che il reumatologo dott. __________, nel suo rapporto del 24 settembre 2007 indirizzato all’Ufficio AI, ha sostenuto che a causa dello stato del braccio sinistro, RI 1 sarebbe impossibilitato a esercitare un qualsiasi lavoro (allegato al doc. 175).

                                         Questo suo apprezzamento potrebbe avere semmai rilevanza in ambito di assicurazione per l’invalidità, ma non in materia di assicurazione contro gli infortuni, dove vengono presi in considerazione soltanto quei disturbi che procedono da un danno alla salute oggettivabile (e di eziologia traumatica).

                                         Come detto in precedenza, nel caso di specie, si è potuto oggettivare soltanto una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato ed è quindi in funzione di questo reperto che va valutata l’esigibilità lavorativa del ricorrente.

 

                                         Anche le certificazioni agli atti della dott.ssa __________, medico curante, non appaiono suscettibili di mettere in discussione la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal dott. __________.

                                         A proposito di quella datata 20 settembre 2007 (allegato al doc. 175), va sottolineato che il fatto che all’assicurato sia stata riconosciuta una rendita di invalidità dell’11%, non significa che egli presenti una capacità lavorativa residua dell’89%. L’invalidità è in effetti un concetto essenzialmente economico e, in questo senso, il relativo grado va di principio determinato procedendo a un raffronto dei redditi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         D’altro canto, è utile ripetere che, in casu, l’esigibilità lavorativa va valutata tenendo conto dei soli postumi infortunistici organici oggettivabili.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore sinistro (quelli derivanti dalla lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato), sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                            2.4.5.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 43'638.40 (cfr. doc. 170).

                                         Questo dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro del ricorrente, la Adecco SA (cfr. allegato al doc. 170).

 

                                         In sede di ricorso, RI 1 pretende invece che il reddito da valido venga stabilito in funzione del salario che egli avrebbe realizzato nell’ambito dell’attività professionale per la quale ha effettuato la formazione scolastico-professionale, ovvero quella della ristorazione (doc. I, p. 7s.).

 

                                         Determinante, allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla professione originariamente appresa si giustifica soltanto nella misura in cui esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).

 

                                         Nella concreta evenienza, dagli atti di causa, in particolare dal verbale di audizione del 4 agosto 2004 (doc. 43), risulta che l’assicurato è in possesso di un diploma quale chef de salle, conseguito in __________ ma non riconosciuto in Svizzera.

                                         Si evince pure che durante i primi anni dopo la sua entrata in Svizzera, RI 1 ha effettivamente lavorato alle dipendenze di alcuni ristoranti del __________ (non è specificato in che qualità), attività che egli ha però abbandonato nel 1996, allorquando è stato assunto dalla ditta __________ di __________ (sino al 1999).

                                         Egli ha quindi lavorato per un’impresa di pulizie durante circa due anni e, successivamente, per due ditte di lavoro temporaneo, la __________ e l’__________.

 

                                         Al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio in questione, l’assicurato aveva dunque abbandonato il settore della ristorazione da ormai circa otto anni (1996-2004).

                                         In queste condizioni, il TCA ritiene poco probabile che l'insorgente, senza l'infortunio, sarebbe ritornato a operare nel settore della ristorazione: ciò rientra nell'ordine delle possibilità, ma tale eventualità non s'impone certo secondo il grado della verosimiglianza preponderante.

 

                                         Alla luce di quanto precede, l’amministrazione ha correttamente determinato il reddito da valido partendo dall'attività che il ricorrente svolgeva al momento dell'evento traumatico del marzo 2004 e fissato in fr. 43'638.40.

 

                            2.4.6.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

 

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen.
"

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

                            2.4.7.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

 

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

 

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                            2.4.8.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano l’arto superiore sinistro, e meglio l’addetto al controllo della qualità presso la __________, l’addetto all’assemblaggio di molle presso la __________, il magazziniere-carrellista presso il __________, il bobinatore presso la __________ e, infine, il venditore di chiosco presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 38'658.60 (cfr. doc. 170).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 170 si evince che sono 72 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’899 e a fr. 62'353, e infine che quello medio è di fr. 45'188.

 

                                         In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 38'658.60) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 45'188), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

 

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal medico di __________, in sostanza capacità di sollevare/trasportare limitata a pesi di media-lieve entità e incapacità di ingaggiare il braccio sinistro in lavori da svolgere sopra l’orizzontale -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 38'658.60.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 38'658.60 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 43'638.40 - è dell’11.41%, arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità dell’11%, il suo ricorso deve essere respinto.

 

                               2.5.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 20% (cfr. doc. 295, p. 5).

 

                                         Questa, in effetti, la valutazione che il medico di __________ ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 21 giugno 2005:

 

"  REFERTO

 

Come esiti importanti e durevoli vi è una riduzione della mobilità della spalla con importanti dolori sia a riposo sia al carico paragonabili con una omartrosi di entità da medio a grave, consideriamo la mobilità massima in abduzione fino a 70° e in flessione fino a 70° secondo le valutazioni effettuate alla Clinica __________.

 

 

VALUTAZIONE

 

IMI 20%

 

 

GIUSTIFICAZIONE

 

La tabella 5.2 da un massimo del 25% per un’omartrosi di grave entità, non si tratta proprio di una grave entità per cui riduciamo al 20%, anche considerando la mobilità della spalla sinistra secondo la tabella 1.2 la spalla non è mobile fino all’orizzontale ma non è neanche fissa in abduzione, per cui mediamente si dovrebbe comunque concedere un’IMI del 20%.”

                                         (doc. 87)

 

 

                                         Il dott. __________ ha confermato questo suo apprezzamento in occasione della visita di controllo del 7 maggio 2007 (doc. 159, p. 4).

 

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico dell’CO 1, considerato anche che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

 

                                         L’insorgente ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 30%, tuttavia egli non ha fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.

                                         Abbondanzialmente, si fa comunque rilevare, a titolo di esempio, che un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di spalla completamente bloccata in abduzione (cfr. Tabella 1 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1), ciò che non è il caso per l’assicurato, sempre tenuto conto dello stato oggettivabile della sua spalla sinistra.

 

                                         Determinante per stabilire l’IMI è l’ammontare massimo del guadagno assicurato all’epoca dell’infortunio (cfr. allegato 3 all’OAINF, nonché J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd., Basilea, Ginevra, Monaco 2007, p. 918 no 241 e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).

                                         Ora, l’ammontare massimo del guadagno assicurato è fissato dal Consiglio federale nell’OAINF (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF; nel 2004 esso ammontava a fr. 106'800), di modo che appare decisamente fuori luogo la richiesta ricorsuale di determinare il dato in questione “… in base alla formazione scolastico-professionale dell’assicurato.” (doc. I, p. 8).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti