Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.123

 

mm

Lugano

30 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 novembre 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 3 dicembre 2000, RI 1 - dipendente del Comune di __________ in qualità di ausiliaria di cura e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente stradale, riportando, secondo il certificato 22 dicembre 2000 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione cervicale e una contusione della spalla destra (doc. 4/36).

 

                                         L’assicuratore infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

 

                                         Con decisione formale del 26 giugno 2003, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° giugno 2003 e, d’altra parte, ha riconosciuto all’assicurata un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (doc. 2/45).

 

                                         La relativa opposizione presentata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, è stata dichiarata irricevibile in data 28 luglio 2004 (doc. 2/36).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di luglio 2004, il datore di lavoro di RI 1 ha annunciato all’amministrazione una ricaduta del sinistro del dicembre 2000, determinata da disturbi localizzati alla spalla sinistra, con inabilità lavorativa totale a contare dal 24 giugno 2004 (doc. 2/29).

                                         In data 25 giugno 2004, l’assicurata era stata sottoposta, da parte del chirurgo ortopedico dott. __________, a un intervento artroscopico con bursoscopia ed acromioplastica, nonché resezione dell’estremità laterale della clavicola.

                                         La diagnosi intraoperatoria è stata quella di, citiamo: “sindrome dell’attrito sotto-acromiale ed artrosi acromio-claveare sintomatica, lesione parziale bursale del tendine sopraspinato, …” (doc. 3/12).

 

                                         Dalle tavole processuali risulta che l’operazione in questione ha solo in parte migliorato lo stato a livello dell’arto superiore sinistro, considerata la persistenza dei dolori “… quando la paziente alza dei pesi oppure durante certi movimenti rotatori.” (doc. 3/14).

 

                                         Nel luglio 2005, l’assicurata è stata sottoposta a una RMN della spalla sinistra, che ha evidenziato la presenza di una rottura parziale importante del tendine sovraspinato a livello della sua inserzione, nonché una possibile rottura del labbro anteriore (doc. 3/13).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 settembre 2006, la CO 1 ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 7 luglio 2004, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 3 dicembre 2000 (doc. 2/17).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 2/12, 2/10 e 2/8), l’assicuratore infortuni, in data 6 novembre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 1/1).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 7 dicembre 2007, RI 1 ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’infortunio del dicembre 2000 e i disturbi localizzati alla spalla sinistra.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta la valenza probatoria delle valutazioni espresse dal dott. __________, facendo riferimento al fatto che, secondo il dott. __________, i reperti intra-operatori erano compatibili con un esito post-traumatico.

                                         D’altro canto, a proposito degli esiti della RMN del luglio 2001, essa ha rilevato che, citiamo: “il fatto che non vi sia stata una lesione subitanea del tendine al momento dell’infortunio nulla ancora toglie, ne è stato valutato, che il conflitto sottoacromiale sia stato indotto dall’infortunio. Rammentiamo in proposito che sin da subito la lesa ha avuto dei forti dolori alla spalla; che gli impedimenti, come abbiamo visto, erano stati tali da renderla incapace al lavoro per una durata di oltre sei mesi; che di seguito i dolori alla spalla sinistra sono sempre ed ininterrottamente sussistiti. D’altronde, il rapporto fiduciario del 18.5.2006 neppure afferma quali avrebbero potuto essere i motivi che hanno indotto all’insorgenza di componenti degenerative alla spalla.“ (doc. I).

 

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

 

                               1.6.   In data 10 marzo 2008, la ricorrente ha chiesto che il TCA ordini una perizia medica specialistica, ribadendo, per il resto, gli argomenti già sviluppati in sede di ricorso (doc. XIV).

 

                               1.7.   In data 14 marzo 2008, questo Tribunale ha chiesto al patrocinatore dell’assicuratore convenuto di produrre copia del referto relativo alla RMN dell’11 luglio 2001 (doc. XVI).

 

                                         Quanto richiesto è pervenuto il 31 marzo 2008 (doc. XVII).

 

                                         Chiamata a formulare eventuali osservazioni in proposito, l’assicurata è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

                               2.6.   Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi presentati da RI 1 alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 7 luglio 2004, costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del 3 dicembre 2000, oppure no.

 

                                         L’assicuratore infortuni convenuto lo nega facendo capo all’apprezzamento espresso in proposito dal dott. __________, specialista in chirurgia.

                                         In effetti, con il suo rapporto del 18 maggio 2006, il medico fiduciario appena menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla spalla sinistra, sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:

 

"  I riscontri diagnostici vertevano riguardo a un trauma d’accelerazione con inclinazione laterale della colonna cervicale di grado 1 secondo classe Québec in presenza di minime alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale.

Si eseguì, peraltro, una indagine risonanza magnetica della spalla sinistra in data 11.7.2001 in presenza di una sindrome cervico-brachiale sinistra, risultata senza riscontri patologici maggiori ai vari accertamenti clinici e radio diagnostici eseguiti. L’indagine alla spalla risultò completamente normale.

I vari specialisti che esaminarono la paziente dal 2000 ad ora (dott. __________, reumatologo - dott. __________, curante - dottori __________ e __________, neurologi - Centro di Riabilitazione di __________ dove la paziente soggiornò per circa 3 settimane nel 2001 e dove pure vi fu una ulteriore valutazione reumatologica del dott. __________ nonché dott. __________) non dimostrarono mai una lesione della cuffia dei rotatori.

Non soltanto, ma il rapporto operatorio dell’intervento eseguito dal dott. __________ il 25.6.2004, parla chiaramente di “osteofita del tubercolo maggiore, senza indizio di rotture a livello del sovraspinato e infraspinato; sporgenza sul versante caudale dell’acromion a livello anteriore”. Giustamente è stata eseguita l’acromioplastica nonché artrotomia dell’acromion-claveare con resezione della estremità laterale della clavicola e parimenti asportato l’osteofita al tubercolo maggiore; inoltre currettage del tendine del sovraspinato.

Alla luce di questi elementi (riscontro perioperatorio) risulta comprovato ulteriormente l’assenza di qualsivoglia rottura effettiva transmurale del tendine del sovrapinato. Emerge, peraltro recentemente, il resoconto di una indagine risonanza magnetica eseguita alla spalla sinistra il 4.7.2005 dove si menziona una rottura inserzionale del tendine del sovrapinato incompleta. Come ben si evidenzia dagli atti, tale lesione si è instaurata nel corso degli anni e si è conclamata soltanto nel 2005 dopo che rinomati specialisti non ebbero modo di evidenziarne la presenza, che il riscontro radiologico alla risonanza magnetica risultò negativo per tale lesione e, soprattutto dopo che l’intervento artroscopico del giugno 2004 non rilevò tale lesione.

 

(…): nessuno degli specialisti ha mai posto tale diagnosi, il riscontro radiologico e artroscopico ha documentato lesioni chiare di natura degenerativa in parte sanate chirurgicamente nel 2004; nel prosieguo si è poi assistito ad un ulteriore peggioramento dello stato determinato da una lesione inserzionale incompleta del tendine del sovraspinato. Di conseguenza non vi è alcuna evidenza clinica per la rottura del sovraspinato si sia prodotta nell’incidente del 2000. A titolo informativo vado a menzionare le condizioni e le manifestazioni cliniche in base alle quali una rottura del sovraspinato si sarebbe potuta produrre a seguito di trauma e che, conseguentemente, avrebbe potuto porre in essere l’eventuale intervento dell’assicuratore Lainf, ossia:

l’infortunio era in misura di provocare una trauma dell’articolazione acromio-clavicolare e/o omero scapolare nonché una lesione del sovraspinato?

le conseguenze di una rottura traumatica della cuffia dei rotatori porta ad una perdita funzionale e della forza con comparsa di una subitanea pseudo-paralisi, ciò che esula dal presente caso;

la presenza di una rottura post-traumatica della cuffia dei rotatori comporta la comparsa di dolori immediati che persistono nel tempo e non, a differenza del caso che ci occupa, un lasso di tempo dal 2000 al 2005 privo o pressoché privo di disturbi, ancorché dopo un intervento artroscopico nel 2004 che nulla rilevò riguardo la presenza della pretesa lesione.

(…).”

                                         (doc. 3/7; si veda pure il doc. 3/9)

 

                                         La ricorrente contesta la valutazione del dott. __________ facendo particolare riferimento alla certificazione 2 luglio 2004 del dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ nonché autore dell’operazione artroscopica del 25 giugno 2004, per il quale il reperto oggettivato in occasione di quest’ultimo intervento è, citiamo: “… compatibile con un esito postraumatico dopo l’incidente del 03.12.2000, a partire dal quale la paziente ha accusato dolori e si è oggettivata la rottura parziale della cuffia dei rotatori (vedi rapporto operatorio del 25.06.2004).” (doc. 3/15).

                                         L’assicurata segnala inoltre che la dinamica del sinistro in questione “depone chiaramente per una compromissione dalla spalla”, che sin da subito essa ha lamentato dei forti dolori alla spalla sinistra e che questi dolori sono persistiti ininterrottamente (doc. I, p. 6-7).

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dal parere espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale non è stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra l’evento assicurato e il danno alla salute localizzato alla spalla sinistra (cfr. doc. 3/7 e 3/9).

 

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

 

                                         È infine utile segnalare che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________, ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio 1996).

 

                                         Nella presente fattispecie, questo Tribunale attribuisce un’importanza decisiva al fatto che l’esame di risonanza magnetica dell’11 luglio 2001 - eseguito quindi a distanza di poco più di sette mesi dall’infortunio del dicembre 2000 -, non aveva evidenziato alcun reperto patologico significativo a livello della spalla sinistra (cfr. allegato al doc. XVII), così come pertinentemente osservato dal dott. __________ (doc. 3/7: “Si eseguì, peraltro, una indagine risonanza magnetica della spalla sinistra in data 11.7.2001 (…). L’indagine alla spalla risultò completamente normale.” - il corsivo è del redattore).

                                         Questa circostanza parla a sfavore dell’esistenza di una relazione di causalità naturale tra il sinistro in questione e i reperti messi in luce in occasione dell’intervento artroscopico del 25 giugno 2004 e, nel contempo, sminuisce il valore probatorio della certificazione 2 luglio 2004 del dott. __________.

                                         A quest’ultimo proposito, il TCA osserva che, grazie all’operazione artroscopica in parola, si è di fatto posto rimedio a un conflitto sotto-acromiale, in presenza di tendini del sovrapinato, infraspinato e sottoscapolare privi di affezioni di rilievo (cfr. rapporto operatorio 2 luglio 2004 - doc. 3/12 e doc. 3/14: “… la paziente a margine è stata sottoposta ad una decompressione sottoacromiale endoscopica tramite acromio-plastica, e resezione dell’estremità distale della clavicola …”).

                                         Ora, è importante sottolineare che l’esame di risonanza magnetica del luglio 2001, non aveva posto in luce alcun danno strutturale, ancor meno di natura traumatica, interessante la regione acromio-omerale.

 

                                         Va inoltre osservato che la risonanza del 4 luglio 2005 ha mostrato una rottura parziale importante (oltre il 50% dello spessore tendineo) del tendine del muscolo sovraspinato (nonché una possibile rottura del labbro anteriore - doc. 3/13), quando né la RMN dell’11 luglio 2001 né, tantomeno, l’intervento artroscopico del 2 luglio 2004 (in occasione del quale, proprio per porre rimedio all’attrito sotto-acromiale, era stata eseguita una decompressione), avevano evidenziato la presenza di un tale reperto.

 

                                         L’esame di risonanza dell’11 luglio 2001 era stato peraltro ordinato nel contesto di disturbi al rachide cervicale con irradiazioni all’arto superiore sinistro e non perché si sospettava che l’insorgente fosse portatrice di un danno morfologico alla cuffia rotatoria (la cui assenza é peraltro stata confermata dalle risultanze della stessa RMN; cfr. rapporto 2 marzo 2001 del reumatologo dott. __________ - doc. 4/26: “Presso la paziente esiste quindi uno stato di sindrome cervico-toraco spondilogena con tendomiosi a catena del braccio sinistro in stato dopo trauma distorsivo.”, quello 4 luglio 2001 del Centro di riabilitazione di __________, dove l’assicurata è rimasta degente per una ventina di giorni - doc. 4/10: “All’entrata (…). Presenta delle algie su pressione a livello della muscolatura paravertebrale cervicale, periscapolare, in particolare a sinistra, (punti classici per fibromialgia). (…). Nessuna limitazione funzionale dolorosa a livello della colonna cervicale e della spalla sinistra. Non segni di lesione della cuffia dei rotatori, né chiari segni per una lesione periferica del plesso brachiale sinistro.”, nonché quello 16 gennaio 2002 del neurologo dott. __________: “Da allora la paziente accusa un bloccaggio a livello cervicale in modo più pronunciato a sinistra irradianti a tutto l’arto superiore sinistro, pronunciati sulla parte ulnare dell’avambraccio ma anche sulla parte anteriore del braccio stesso, associato poi a formicolio al dito IV e V della mano sinistra. Non disestesie diffuse né risvegli notturni. Non formicolio alla mano destra. (…). Il quadro clinico di questa paziente è quindi dominato da una sindrome cervicobrachiale e da segni di tendoinserzionite diffusa più accentuata all’emicorpo sinistro, che potrebbe deporre a favore di una fibromialgia.” - il corsivo è del redattore).

 

                                         D’altro canto, con riferimento all’affermazione ricorsuale secondo cui, citiamo: “… la dinamica del sinistro depone chiaramente per una compromissione alla spalla.” (doc. I, p. 7; cfr. pure doc. XIV), va rilevato che, in occasione della prima consultazione del 3 dicembre 2000 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, i sanitari avevano refertato la presenza di dolore a livello del tuberculum maius della spalla destra, donde l’esecuzione di una radiografia a questa parte del corpo e la formulazione della diagnosi di, citiamo: “contusione spalla dx” (doc. 4/36 - il corsivo è del redattore). Quindi, nessun accenno alla presenza di problemi alla spalla sinistra, ciò che non consente di ritenere, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che quest’ultima sia rimasta in qualche modo coinvolta nell’infortunio del 3 dicembre 2000.

                                         D’altronde, anche lo stesso medico curante di RI 1, dott. __________, con rapporto del 14 gennaio 2001, aveva fatto stato unicamente di una dolenzia nucale con tensione muscolare e riduzione della funzione, senza alcun riferimento all’esistenza di disturbi a livello del braccio/spalla di sinistra (doc. 4/33).

                                         Di disturbi cervico-brachiali se ne fa menzione - per la prima volta -, nel referto 15 febbraio 2001 dello stesso medico curante (doc. 4/28: “Persistenza di forte dolore nucale a sinistra, irradiante al braccio.”).

 

                                         Unitamente alla propria impugnativa, la ricorrente ha prodotto quattro dichiarazioni - due sottoscritte dai figli __________ e __________ (doc. A 2 e A 4), le altre da due sue amiche (doc. A 3 e A 5) -, dalle quali si evince in sostanza che, posteriormente all’evento infortunistico del dicembre 2000, RI 1 ha sofferto di gravi disturbi all’arto superiore sinistro, all’origine di limitazioni nello svolgimento anche delle attività della vita quotidiana.

                                         Secondo questa Corte, tali dichiarazioni, che, nella misura in cui attestano la presenza di costanti cervico-brachialgie, non fanno altro che confermare il contenuto della documentazione medica agli atti, non possono essere di ausilio per derimere la questione relativa all’eziologia, traumatica o meno, dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del luglio 2004, e ciò alla luce degli argomenti suesposti, segnatamente dell’esito della RMN dell’11 luglio 2001.

 

                                         In esito a quanto precede, il TCA considera superfluo dare seguito alla richiesta di allestimento di una perizia medica giudiziaria (doc. XIV).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi alla spalla sinistra annunciati alla CO 1 nel mese di luglio 2004 e l’infortunio del 3 dicembre 2000.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti