Raccomandata |
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Incarto n.
rs/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. L’11 maggio 2004 RI 1 - autista d’autobus alle dipendenze delle __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato coinvolto in una colluttazione nei pressi della stazione FFS di __________ dove era in attesa di prendere servizio (cfr. doc. 1, 2).
Egli ha riportato contusioni ed escoriazioni ad entrambe le mani, contusione al fianco sinistro, contusione alla fronte sinistra, trauma alla spalla destra (cfr. doc. 3, 4).
L’artro-RM alla spalla destra effettuata il 4 giugno 2004 ha rilevato la rottura subtotale transmurale del tendine muscolo sovraspinato, leggera artrosi acromio-clavicolare e pariartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 8).
Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF resistente, il quale ha regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Il 26 ottobre 2004 RI 1 è stato operato alla spalla destra dal Dr. med. __________ (acromioplastica, riparazione della cuffia). Il 17 novembre 2004 lo specialista citato ha poi provveduto a eseguire una revisione della spalla destra a causa di un sospetto infetto dopo riparazione della cuffia (cfr.doc. 26, 32).
L’assicurato ha ripreso la propria attività presso le __________ al 50% a fare tempo dal mese di giugno 2005 e al 100% a decorrere dal 5 settembre 2005 (cfr. doc. 58, 64, 70, 76, 77).
1.3. Il 3 maggio 2006 all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato a seguito di una sindrome ansioso depressiva. Sul relativo formulario è stato indicato che RI 1 presentava un’inabilità lavorativa completa a partire dal 5 gennaio 2006 (cfr. doc. 84/1, 88).
1.4. Con decisione formale del 5 luglio 2006 l’istituto assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, poiché gli stessi non sarebbero in relazione giuridicamente rilevante con l’infortunio del maggio 2004.
In particolare l'amministrazione ha precisato che il sinistro può essere giudicato al massimo di media gravità, che le premesse della natura e gravità dell’evento traumatico, della durata dell’incapacità lavorativa per cause fisiche, nonché di determinati fattori in relazione al processo di guarigione non sono soddisfatte e che lo stesso non è particolarmente impressionante (cfr. doc. 89).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 102, 109), l’CO 1, il 2 novembre 2006, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A2).
Al riguardo va osservato che anche la cassa malati __________ e l’assicuratore indennità giornaliere per malattia, __________, hanno inoltrato opposizione a titolo cautelativo contro la decisione del 5 luglio 2006 (cfr. doc. 92, 93).
Tuttavia l’opposizione è stata ritirata dalla __________ il 21 agosto 2006 dopo esame degli atti messi a disposizione dall’CO 1 (cfr. doc. 104).
La __________ ha ritirato la propria opposizione il 26 ottobre 2006, specificando che era a conoscenza che l’assicurato aveva completato la sua opposizione e che in ogni caso il provvedimento dell’assicuratore LAINF non veniva condiviso (cfr. doc. 117).
1.5. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2007 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni legali in ambito Lainf a decorrere dal 5 gennaio 2006, segnatamente indennità giornaliere e l’assunzione delle spese di cura in relazione ai disturbi di natura psichica di cui soffre, nonché, nella misura in cui la situazione medica dovesse risultare stabilizzata, una rendita di invalidità di grado non specificato e un’IMI.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha addotto, in primo luogo, che, sulla base delle certificazioni mediche agli atti, il nesso di causalità naturale tra l’evento del maggio 2004 e i disturbi psichici da lui accusati è dato, perlomeno con un grado di probabilità preponderante.
In secondo luogo, che anche l’adeguatezza del nesso causale deve essere ammessa. Si tratta, infatti, in considerazione della dinamica (dopo essere stato insultato, minacciato e colpito da un giovane alla schiena e alla tempia sinistra mentre si stava girando, ha reagito. A quel punto è intervenuto un amico del giovane e la colluttazione è durata diversi minuti) e delle ferite riportate (oltre a escoriazioni e contusioni, lesioni alla spalla), di un sinistro di grado medio, la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e lo avvicina agli infortuni di categoria superiore. Inoltre lo stesso si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, le lesioni fisiche subite sono state oltremodo gravi e hanno comportato dolori persistenti che perduravano ancora due anni e mezzo dai fatti, il decorso non è avvenuto senza complicazioni (in proposito è stato fatto riferimento all’intervento dell’ottobre 2004 di acromioplastica e riparazione della cuffia della spalla destra) e l’incapacità lavorativa è stata lunga (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 12 marzo 2007 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato medico del 3 marzo 2007 del Dr. med. __________ dal quale emerge un peggioramento della situazione algica della spalla destra con dolori irradianti e difficoltà nella mobilizzazione estrema. Il patrocinatore, in proposito, ha puntualizzato che si deve tenere conto di tale aspetto ai fini della sentenza (cfr. doc. V + bis).
1.8. L’assicuratore LAINF resistente, il 5 aprile 2007, dopo aver rilevato che né con la decisione formale del 5 luglio 2006, né con la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 si è pronunciato in merito alla situazione somatica alla spalla destra, visto che sia l’annuncio di ricaduta che l’opposizione concernevano soltanto la problematica psichica - così come del resto il ricorso al TCA -, ha concluso per l’irricevibilità della richiesta relativa alla spalla destra (cfr. doc. VIII).
1.9. Il 17 aprile 2007 l’avv. RA 1 ha poi trasmesso un rapporto medico del 6 aprile 2007 della psichiatra Dr. med. __________ da cui risulta l’origine causale della sindrome depressiva con l’infortunio del maggio 2004 (cfr. doc. IX + 1).
1.10. L’CO 1 si è espresso al riguardo con scritto dell’8 maggio 2007 (cfr. doc. XV).
1.11. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto della presente vertenza è soltanto la questione di sapere se correttamente o meno l’CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi psichici, oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2006, e l’evento traumatico del maggio 2004.
In concreto, infatti, in primo luogo, come a ragione sottolineato dall’istituto assicuratore resistente (cfr. doc. VIII), l'assicurato, con l’annuncio di ricaduta del maggio 2006, ha unicamente chiesto l’assunzione dei disturbi psichici quale conseguenza del sinistro del maggio 2006 (cfr. doc. 84/1; 88). Anche con l’opposizione e il ricorso egli si è riferito soltanto alla problematica psichica.
Conseguentemente l’CO 1, sia con la decisione formale del 5 luglio 2006, che con la decisione su opposizione del 2 novembre 2006, si è pronunciato esclusivamente in merito a tale aspetto.
E’ unicamente nel mese di marzo 2007, pendente causa al TCA, che il ricorrente ha chiesto di tenere conto anche della situazione somatica relativa alla spalla destra (cfr. doc. V).
In secondo luogo, l’CO 1, in ossequio del proprio obbligo di accertare le circostanze dell’infortunio di cui all’art. 43 LPGA, con scritto del 5 aprile 2006 ha comunque affermato di avere preso atto di tale annuncio, in particolare del certificato medico del Dr. med. __________ del 3 marzo 2007, e che l’avrebbe trasmesso, unitamente all’intero dossier, all’Agenzia di __________ per gli accertamenti del caso (cfr. doc. VIII).
Nel merito
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 277).
Secondo
la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla
salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico,
rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze
tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che
causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o
psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente
(cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03,
consid. 3.3.).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.8. Con la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 impugnata l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 maggio 2006, ritenendo che tale problematica, a prescindere dalla questione di sapere se la stessa si trovi o meno in relazione di casualità naturale con il sinistro del maggio 2004, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico menzionato (cfr. doc. A2).
Dalla documentazione medica agli atti emerge che l’assicurato presenta effettivamente dei problemi a livello psichico.
La Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel mese di febbraio 2006 ha indicato che l’assicurato è affetto da sindrome ansioso depressiva grave (cfr. doc. 88).
Il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna e medico di fiducia della __________, assicuratore indennità giornaliere per malattia del ricorrente, dopo aver visitato l’assicurato il 21 marzo 2006, ha diagnosticato segnatamente una sindrome ansio-depressiva (cfr. doc. 88).
Anche il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché psichiatra fiduciario della __________, nel suo rapporto peritale del 26 aprile 2007, ha posto in luce una sindrome ansioso mista, un episodio depressivo di media gravità e stress psicosociale (cfr. doc. 88).
Per quanto attiene all’eziologia delle turbe psichiche lamentate da RI 1, è utile rilevare che il Dr. med. __________ ha indicato “sindrome ansio-depressiva reattiva su pregressa aggresione in data del 11 maggio 2004” (cfr.doc. 88).
I Dr. med. __________ e __________, dal canto loro, hanno evidenziato, da un lato, che la sindrome ansiosa mista presenta alcune manifestazioni cliniche simili a quelle presenti nella sindrome post-traumatica da stress ma in assenza della maggior parte dei criteri diagnostici tipici di quest’ultima.
Dall’altro, che il ricorrente è affetto anche da stress psicosociale con aggressione fisica con sequele somatiche subita nel maggio 2004 (cfr.doc. 88; IX1).
Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se l’evento infortunistico del 2004 risulta essere perlomeno una concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).
2.9. Nell’esame dell’adeguatezza del legame causale occorre, innanzitutto, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Relativamente alle ferite riportate a seguito dell’evento traumatico del maggio 2004, sul Certificato medico LAINF del 25 maggio 2004 redatto dai sanitari del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che hanno visitato l’assicurato immediatamente dopo il sinistro, quale diagnosi è stato indicato “contusioni ed escoriazioni alle mani sinistra e destra, contusione al fianco sinistro, contusione alla fronte sinistra” (cfr. doc. 4)
Il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, il 24 maggio 2004, ha pure messo inluce un trauma alla spalla destra (cfr. doc. 3).
In effetti l’artro-RM a tale spalla, effettuata il 4 giugno 2004, ha posto in luce la rottura subtotale transmurale del tendine muscolo sovraspinato, leggera artrosi acromio-clavicolare e pariartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 8).
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, va osservato che il Giudice della Pretura penale, il 24 gennaio 2006, ha emanato una sentenza (inc. n. 10.2005.248) con cui il ha ritenuto l’assicurato colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti a __________ l’11 maggio 2004, riconoscendogli però l’attenuante di avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS e mandandolo, quindi, esente da pena (cfr. doc. 118).
Dal giudizio citato si evince in particolare che l’11 maggio 2004 nei pressi della stazione ferroviaria di __________ vi è stata un’animata discussione tra il ricorrente e un giovane e che è stato quest’ultimo ad alzare per primo le mani.
Il Giudice della Pretura penale ha fatto riferimento segnatamente a quanto asserito da un teste neutrale che ha assistito alla scena.
In effetti il 9 giugno 2004, in occasione di un interrogatorio di tale teste dinanzi alla Polizia cantonale, è stato redatto un verbale del seguente tenore:
" (…) Continuando il mio giro di pulizia mi sono avvicinato anch’io al negozio notando che un ragazzo stava avendo un’animata discussione con l’autista. Mi sono così fermato per vedere cosa stava succedendo: in sostanza dopo diversi spintoni dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è girato con l’intenzione di andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente spintonato la persona alle spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito più volte al viso. Il ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è intervenuto anche l’amico cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la colluttazione è proseguita coinvolgendo tutte e tre le persone. Sono poi caduti in prossimità del chiosco facendo cadere anche il porta-cartoline ivi esistente
(…)
D2: L’uomo asserisce che una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito?
R2: Sinceramente non sono in grado di dire chi abbia colpito per primo.
D3: A suo modo di vedere l’amico è intervenuto per separare le parti o per aiutare il suo amico a percuotere l’autista?
R3: Secondo me è intervenuto per separare le parti. Indubbiamente alla fine si è trovato anch’egli immischiato nella colluttazione.”
(cfr. doc. 72)
Il Giudice della Pretura penale ha stabilito che l’azione messa in atto dal giovane configura un’aggressione, o quantomeno una minaccia, illecita all’integrità fisica del ricorrente che non trova giustificazione alcuna, nemmeno nel diverbio che pochi istanti prima ha coinvolto i due protagonisti. Inoltre il Giudice ha precisato che, considerato oltretutto il clima spesso pesante, ostile e violento che da alcuni anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________, in specie nei dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che l’assicurato si sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi, come pure che dall’istruttoria risulta che il giovane abbia dato inizio alla zuffa spintonando più volte alle spalle l’insorgente (cfr. doc. 118).
La sentenza della Pretura penale non è passata in giudicato, in quanto l’assicurato l’ha impugnata dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale - CCRP - (cfr. doc. 119).
Nell’atto ricorsuale inoltrato alla CCRP l’insorgente ha segnatamente rilevato che nella sentenza della Pretura penale non è stato considerato il fatto che, dopo la spinta subita ed essersi girato verso il giovane, egli ha ricevuto da questi un pugno alla tempia (cfr. doc. 119).
Nel ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 emessa dall’CO 1 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha poi così descritto il sinistro del maggio 2004:
" (…)
- il signor RI 1 è stato vittima di insulti e minacce anche di morte;
- l’aggressione è ingiustificata, improvvisa e inattesa;
- nei dintorni della Stazione di __________ la gente si sente insicura proprio per la presenza di teppisti e delinquenti che in ogni ora del giorno - lo hanno dimostrato anche in passato - possono portare aggressioni verbali e fisiche ad ignari passanti o professionisti che lavorano in loco;
- RI 1 stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro. Non ha scelto di trovarsi in quel luogo. Altri colleghi hanno in passato subito violenze ed aggressioni;
- __________ ha insistito venendo alle mani e spintonandolo dal davanti;
- RI 1 ha posto in essere manovre elusive alfine di evitare lo scontro;
- A fronte della mancata reazione, l’aggressore ha spintonato veementemente il signor RI 1 da tergo;
- Giratosi, il signor RI 1 ha ricevuto un pugno al viso;
- Anche a fronte del clima spesso pesante, ostile e violento che aleggia da tempo nei dintorni della Stazione FFS di __________, RI 1 si è sentito in grave pericolo e ha cercato di difendersi;
- Interviene __________;
- L’aggressione è ora portata da due persone;
- La colluttazione prosegue per qualche minuto;
- RI 1 cade e si infortuna la spalla;
(…)” (Doc. I)
La questione di sapere come si è svolto esattamente l’infortunio del maggio 2004 può restare insoluta ai fini della presente vertenza.
In effetti, anche volendo considerare la dinamica così come descritta e precisata, rispetto a quella risultante dalla sentenza del 24 gennaio 2006 della Pretura penale, dall’assicurato, l’adeguatezza del rapporto causale va comunque negata.
A mente di questa Corte il citato evento traumatico, ritenendo le modalità di svolgimento dello stesso descritte dall’insorgente, va classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
A mero titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto a una identica classificazione in una sentenza U 37/94 del 17 agosto 1997, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso brevemente conoscenza.
La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 21 giugno 1996 pubblicata in RAMI 1996 pag. 215, ha poi ritenuto di gravità media la fattispecie afferente a un’assicurata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla.
D'altro canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza U 81/94 del 2 agosto 1994, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).
In una sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con giudizio U 270/02 del 27 ottobre 2003).
A conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale.
Queste ultime fattispecie, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le aggressioni da parte di un uomo nei confronti di una donna, rispettivamente, di un animale nei confronti di una donna, vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.
Il Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).
In una sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
All’infortunio occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.
Nella già menzionata pronunzia del 2 agosto 1994 nella causa G., l'Alta Corte aveva ammesso la particolare drammaticità dell'accaduto, non senza avere però precisato che si trattava di un caso limite (cfr. STFA citata, consid. 2b: "Certo, si tratta nella presente evenienza di un caso limite. Tuttavia, si deve anzitutto prescindere dall'immagine "comica" del piatto rotto in testa, che nel linguaggio quotidiano non connota un fatto di particolare momento. In realtà, l'essere colpiti da un oggetto solido del peso di un piatto da mensa non è certamente una circostanza di poca rilevanza; né tale è per niente il fatto di essere poi percossi con un coccio del piatto rotto. Deve in seguito essere osservato che in concreto si è trattato di un'azione continuata nel tempo. Ora, come tale, essa può per la vittima - che nella presente fattispecie aveva serbato la conoscenza - essere vissuta in modo più drammatico che non un evento forse spettacolare per i terzi, ma in cui la persona coinvolta sviene immediatamente e non si ricorda poi più di nulla. Nemmeno deve essere disatteso che l'aggressione umana può essere psichicamente più traumatizzante per l'interessato che non l'evento fortuito. Va infine ricordato che i colpi portati con il frammento di piatto sono stati rivolti principalmente al viso, la ferita maggiore essendo stata rilevata a margine di una palpebra. Ora, vedersi colpire con un oggetto tagliente, anche se rozzo, nella regione degli occhi, può probabilmente lasciare segni pure dal profilo psichico").
Il TFA ha deciso in questo stesso senso nella suevocata sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M. (cfr. consid. 3.3: "Ora, conformemente a quanto già rilevato in altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio 2001 in re J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in esame può essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un trauma psichico per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a rispondere").
Anche nella sentenza pubblicata in RAMI 1996 pag. 215 già citata sopra il TFA ha ritenuto che non si potesse negare il carattere particolarmente impressionante dell’aggressione di una donna in strada da parte di uno sconosciuto che ha pure tentato di strangolarla.
A mente del TCA, le circostanze concomitanti all'aggressione sub judice appaiono decisamente differenti, in primo luogo, poiché in casu, dopo una prima fase in cui l’assicurato è stato aggredito da un minorenne, si è svolta una colluttazione in cui egli ha partecipato e ha inferto qualche colpo.
Del resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia U 37/94 del 17 agosto 1997, dove l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha considerato realizzato il criterio della particolare drammaticità o spettacolarità dell'infortunio.
Comunque, anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento occorso al ricorrente, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe comunque realizzato in maniera particolarmente incisiva (cfr. invece al riguardo: STFA U 176/02 del 1° luglio 2003 e, STFA
U 81/94 del 2 agosto 1994).
Vedi pure: D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale" in CGRSS N° 33 - 2004 pag. 19 seg. (46-49).
Quelle riportate dal ricorrente - delle contusioni, escoriazioni e la rottura della cuffia dei rotatori - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da un assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici).
Questa Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni (il sospetto infetto ha potuto essere risolto con un intervento di revisione della spalla della durata di quindici minuti; cfr. doc. 32), né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
A questo proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di ottobre e novembre 2004, il trattamento si è essenzialmente limitato a cicli di fisioterapia. L’ultima prescrizione è datata luglio 2005 (cfr. doc. 78).
L’assicurato neppure ha più fatto ricorso al Dr. med. __________ a partire dalla ripresa lavorativa a tempo pieno nel settembre 2005 (cfr. doc. 83).
È qui utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, visto che l’assicurato ha ripreso la propria attività presso le __________ al 50% a fare tempo dal mese di giugno 2005 e al 100% a decorrere dal 5 settembre 2005 (cfr. doc. 58, 64, 70, 76, 77).
Al riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004, nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era abile.
Inoltre in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.
Nemmeno risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In effetti già dalla cartella clinica del 24 agosto 2005 allestita dal Dr. med. __________ risulta che dolori residui persistevano solamente ai movimenti estremi.
Non si può peraltro prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.
In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.
Non è, di conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2006.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti