Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.14

 

mm/DC/td

Lugano

24 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 17 marzo 2002, RI 1 – dipendente dell’arsenale e piazze d’armi federali del __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –, è rimasto vittima, in sella alla propria motocicletta, di un incidente della circolazione stradale, avvenuto all’interno della galleria autostradale di __________, all’altezza del Comune di __________ (doc. 1).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di degenza 30 aprile 2002 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una lussazione posteriore del femore con frattura dell’acetabolo e del bacino a destra, nonché una frattura dell’osso scafoide della mano destra (doc. 11).

                                         Nel prosieguo, sono pure apparsi del disturbi alla caviglia destra, sede di una sospetta algodistrofia, nonché di esiti di lesione del legamento fibulotalare anteriore e fibulocalcaneare (doc. 20 e 27).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Il decorso post-infortunistico è stato segnato dall’insorgenza di disturbi psichici, tanto che l’assicurato, nel corso del mese di settembre 2002, ha dovuto fare capo alle cure della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (allegato al doc. 134 a).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2006, l’CO 1 - tenuto conto esclusivamente dei postumi organici dell’evento infortunistico assicurato -, ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 25% e di un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.

                                         L’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici di cui soffre l’assicurato, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con il sinistro del marzo 2002 (doc. 212).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 214), l’Istituto assicuratore, in data 2 novembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 216).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 3 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% almeno, nonché un’IMI dell’80% (I, p. 22).

 

                                         Per quanto concerne l’aspetto psichico, l’insorgente ha espresso le considerazioni seguenti a proposito della causalità naturale:

 

"  Il ricorrente ritiene che le valutazioni del dr. med. __________ e di conseguenza la decisione della CO 1, non può essere ritenuta fedefacente. Per tutta una serie di considerazioni che inficiano la validità scientifica e la fedefacenza (cfr. J. Pirrotta, in Cahiers Genevois et Romands de Sécurité sociale, No. 35-2005, pag. 37 e segg.), segnatamente:

 

❖  Il dr. med. __________, nell'arco di pochi mesi ha modificato, per ben tre volte, la diagnosi posta, senza motivazione scientifica alcuna.

 

❖  Le valutazioni del dr. med. __________ non sono state precedute da un'anamnesi dettagliata comprendente la storia personale dello sviluppo delle patologie pregresse, la storia scolastica, lavorativa, sociale e affettiva del ricorrente.

 

Il signor RI 1, prima dell'incidente, non aveva problemi particolari. Dopo la scuola dell'obbligo conseguì il diploma di meccanico con una buona media. Per perfezionare il suo tedesco, egli si recò a __________ dove vi rimase per circa un anno e mezzo presso la ditta __________. Al rientro in Ticino, dopo aver lavorato presso ditte del suo settore, decise di cambiare attività e concorse per un posto di guardia carceraria presso il penitenziario cantonale. Dopo tre anni di attività, ritenuto come non vi erano corsi specifici che gli permettessero di svolgere il suo lavoro con professionalità e resosi conto che non era il suo lavoro, si licenziò e lavorò come camionista fino all'inizio degli anni '90. Successivamente concorse per un posto come guardia dei forti nella zona di __________, che vinse, e vi lavorò come operaio qualificato attendendo alla manutenzione degli edifici ed installazioni militari. Dopo circa tre anni concorse per l'attuale posto di lavoro come magazziniere presso l'arsenale del __________, vincendo il concorso per il posto di sostituto capo magazziniere, e ottenne, frequentando i corsi privatamente, il

certificato di formazione per capi azienda nelle arti e mestieri, organizzato dalla Camera di Commercio.

Il signor RI 1 era ambizioso ed era intenzionato a migliorare sempre più le sue qualità professionali e le sue competenze, per fare carriera.

 

Il signor RI 1 era un persona allegra, di compagnia, frequentava gli ambienti delle moto, di cui era grande appassionato, vista la sua professione di base, non per nulla era proprietario di una Harley Davidson, era iscritto a diversi club specifici e partecipava a raduni, eventi sociali e attività di beneficenza.

 

Anche i rapporti con la moglie erano ottimi.

 

Dal lato medico, il signor RI 1 non ha mai avuto nulla di particolare. Vedasi a tal proposito il contenuto della lettera di data 27 settembre 2005 della dr. med. __________, medico curante del signor RI 1 dal 1999 che conferma quanto precede. Addirittura, il signor RI 1 ottenne dalla propria assicurazione dei bonus per visite mediche gratuite; bonus che vengono concessi a coloro che per lungo tempo non fanno capo a prestazioni mediche.

 

Dopo l'incidente al signor RI 1 è crollato il mondo addosso: ha abbandonato ogni ambizione di far carriera, si è ritirato dalla vita sociale, non ha più frequentato il mondo delle moto né vi è più salito (tranne in un'occasione rivelatasi negativa) ed i rapporti con la moglie si sono degradati. In sostanza la sua vita si è ridotta a zero.

 

  Il dr. med. __________ ha completamente omesso di contemplare ed esaminare la dinamica dell'incidente occorso al ricorrente, omettendone la descrizione e la discussione sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Se da un lato vero è che l'incarto CO 1 è carente, d'altro lato spettava al medico, prima di pronunciare delle diagnosi, accertarsi quanto accaduto. Circa la dinamica dell'incidente, si rinvia a quanto descritto in precedenza sottolineando il fatto che l'incidente avvenne in galleria, in un momento di forte traffico e che il signor RI 1 per un lungo lasso di tempo rimase a terra gravemente ferito, senza alcuna protezione tra lui e le macchine che giungevano da tergo. Oggettivamente, dunque, non si può negare che egli si trovò in forte pericolo di morte. Soggettivamente il ricorrente visse lunghissimi minuti in preda al terrore, sicuro di essere travolto e sicuro di morire. Si veda a tal proposito, per esempio, copia del disegno fatto rappresentare dal ricorrente che raffigura l'incubo ricorrente del signor RI 1 (Doc. B).

 

❖  Il dr. med. __________ si rifà "all'esperienza e alla lettura critica della letteratura scientifica", omettendo tuttavia una valutazione approfondita del caso in esame, da cui risulta un'incoerenza di dati, certamente non sostenibile.

 

  La valutazione medica non ha contemplato ulteriori esami clinici, oltre a quelli già effettuati.

 

  Le valutazioni del dr. med. __________ non hanno tenuto conto di altri referti medici, segnatamente quelli della dr. med. __________; non vi sono motivazioni ed osservazioni scientificamente rilevanti e atti ad inficiare la valutazione della dr. med. __________ di data 20 settembre 2005 (cfr. copia lett. dr. med. __________ /avv. __________ del 20.9.2005).

 

  Le valutazioni del dr. med. __________ hanno sopravvalutato in maniera scientificamente inammissibile il sintomo, cioè il disagio psichico, omettendo di ricercare le cause, rispettivamente omettendo di vedervi le cause nell'incidente del 17 marzo 2002.

Manca, in effetti, un'adeguata ed approfondita discussione del rapporto di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante.

 

(…).

 

C.

Al contrario, la dr. med. __________, che ha sempre mantenuto la propria diagnosi, è giunta alla stessa procedendo ad un esame approfondito del caso del signor RI 1, ossequiando a quei requisiti posti dalla letteratura medica (cfr. J. Pirrotta, op. cit.; J. Meine in l'expertise medicale, pag. 1 e segg.; Linee guida della società Svizzera di psichiatria assicurativa nel campo delle perizie mediche che riguardano i disturbi psichici, apparso nel Bollettino dei medici svizzeri 2005;86;Nr. 5) e con uno sforzo notevole di oggettività, per non cadere nel "rimprovero" mosso dal Tribunale Federale, ai medici curanti di "stare dalla parte" del proprio paziente.

Di fatto, le valutazioni della dr. med. __________ vanno oltre i semplici certificati che rilasciano i medici curanti alle assicurazioni.

 

(…)

 

Con una valutazione approfondita e che non lascia spazio a critiche, la dr. med. __________ è, dunque, giunta alla conclusione che vi è nesso di causalità naturale fra l'infortunio con politrauma occorso al signor RI 1 in data 17 marzo 2002 e la patologia presentata."

                                         (I, p. 11-16)

 

                                         Questi invece gli argomenti che l’assicurato ha sviluppato a supporto della pretesa esistenza di un legame causale adeguato tra la problematica psichica e l’infortunio:

 

"  Innanzitutto si rileva che il ricorrente ritiene l'infortunio occorsogli rientrante nei casi di infortuni gravi, i quali, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

Non va dimenticato, infatti, che l'infortunio in questione avvenne in autostrada, mentre il signor RI 1 si trovata in galleria. Egli venne scaraventato a terra dalla sua moto quando la stessa era ancora in corsa. La dinamica del sinistro fu così grave che egli fu in grave pericolo di vita: visto il forte traffico, una qualsiasi autovettura che lo seguiva avrebbe potuto investirlo ed ucciderlo.

 

Già solo per questo motivo non può non essere riconosciuta la causalità adeguata tra il sinistro e le conseguenze di cui ancora oggi ne risente il ricorrente.

 

b.

Ma anche se si volesse classificare l'infortunio occorso al ricorrente nella categoria degli infortuni medio-gravi propriamente detti (infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-grave), così come indica la CO 1, le condizioni poste dal TFA per riconoscere la causalità adeguata sarebbero date, essendo presenti tutti i criteri oggettivi indicati dal TFA.

 

b. 1

Non può innanzitutto non essere riconosciuta la particolare spettacolarità dell'infortunio. Si rileva a questo proposito che il signor RI 1 ritrovatosi a terra si rese subito conto che avrebbe potuto essere investito dalle vetture che lo seguivano, né possono essere negate le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, che vide il ricorrente, gravemente ferito, frastornato dalla caduta, dal rumore intenso delle vetture che sfrecciavano al suo fianco, dai dolori come risulta dagli atti, fare uno sforzo enorme, ma quasi invano (era praticamente impossibilitato a muoversi per le lesioni e le fratture riportate), per tentare di avvicinarsi il più possibile al muro della galleria, tentando di gesticolare per far notare alle vetture che seguivano la sua presenza a terra. Senza contare i minuti interminabili prima che un'autovettura si fermasse in suo aiuto e prima che arrivassero i soccorsi.

 

b.2

Contrariamente a quanto sostiene la CO 1, le lesioni subite sono state particolarmente gravi e particolarmente caratteristiche e idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici.

 

Circa questa condizione si rinvia alle valutazioni della dr. med. __________ e della dr. med. __________ e al punto no. 5.1.1 c che precede.

 

b.3

La CO 1 nega che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga. Ma come! Il signor RI 1 rimase in ospedale e poi presso il Centro di riabilitazione di __________ per oltre 2 mesi ed ora, a quasi 5 anni dall'incidente, è ancora in cura medica e segue sedute di fisioterapia. I medici curanti, in particolare la dr. med. __________ ritiene tuttora lo stato di salute del ricorrente suscettibile di peggioramento.

 

b.4

Infine, non si possono negare i dolori somatici tuttora persistenti e il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche tutt'oggi esistenti per il ricorrente e riconosciute ancora oggi dalla CO 1; tant'è che la stessa ha riconosciuto al ricorrente una riduzione della capacità lucrativa del 25%. A tal proposito si rileva che la dr. med. __________ unicamente per quanto attiene alle affezioni fisiche ritiene il ricorrente inabile al lavoro al 50%.

 

Tenuto conto di quanto precede, non si può non riconoscere l'esistenza di una causalità adeguata tra l'infortunio subito dal signor RI 1 e i danni alla salute di cui egli attualmente soffre."

                                         (I, p. 18-20)

 

                                         Infine, per quanto attiene all’aspetto organico, RI 1 si è così espresso:

 

"  La CO 1, con la decisione qui impugnata, riconosce al signor RI 1 una riduzione della capacità lucrativa del 25% e, dunque, una rendita d'invalidità della stessa percentuale, giungendo a tale conclusione sulla base della valutazione del dr. med. __________ di data 6 aprile 2004. A tal proposito si rileva come il dr. __________ sembri non aver letto l'incarto del ricorrente: egli poggia la sua valutazione nella convinzione che l'incidente occorso al signor RI 1 sia avvenuto mentre egli si trovava in bicicletta e non in moto. E ciò con tutte le conseguenze che se ne possono facilmente dedurre.

Anche per quanto concerne le affezioni fisiche la CO 1 non ha tenuto conto di tutti i certificati medici prodotti dal ricorrente. La dr. med. __________, che ha in cura il ricorrente ormai dal 1999, ha sempre mantenuto le sue diagnosi e ha sempre ritenuto il suo paziente, già solo per le affezioni fisiche, inabile al lavoro al 50%. Quanto precede, è pure stato accertato dalla CO 1 stessa: proprio su indicazione di quest'ultima il signor RI 1 ha tentato di aumentare la sua capacità lavorativa al 75%. La prova è durata poco, come si evince dall'incarto CO 1 e come risulta dalle indicazioni del consulente dell'Istituto, signor __________.

 

Tutti i certificati medici prodotti dal ricorrente e le valutazioni del signor __________ confermano che, nonostante i tentativi messi in atto, il signor RI 1 non è in grado di svolgere la sua attività lavorativa al 75%.

 

Non vi sono pertanto dubbi che già solo a causa delle affezioni fisiche il signor RI 1 è inabile al lavoro al 50%."

                                         (I, p. 20-21)

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

                               1.6.   In data 15 marzo 2007, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare, il sopralluogo, l’audizione testimoniale della dott.ssa __________, il richiamo degli incarti che lo concernono dall’CO 1, dall’AI, dal dott. __________, nonché dalla Sezione della circolazione, e una perizia sulla dinamica dell’incidente (VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe psichiche di cui soffre l’insorgente oppure no.

                                         La risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità delle prestazioni spettanti a RI 1.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

 

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

 

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

 

                               2.7.   Dalle decisione su opposizione impugnata emerge che l’Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 17 marzo 2002.

 

                                         Per quanto concerne la causalità naturale, l’CO 1 ha fatto capo alle certificazioni del proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Il dott. __________ ha visitato l’insorgente, una prima volta, in data 26 luglio 2004.

                                         In quell’occasione, egli ha diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress in fase di remissione, diagnosi fondata sulle considerazioni seguenti:

 

"  Sono ancora presenti dei sintomi depressivi di lieve-media entià, sogni ricorrenti, insonnia, stanchezza e mancanza di energia. Il decorso appare tuttavia favorevole e l'ass. stesso parla di un certo miglioramento subentrato negli ultimi mesi.

Non abbiamo potuto evidenziare, neanche nell'anamnesi, dei veri e propri "flashbacks" ossia delle situazioni in cui viene rivissuto (e non solo ricordato) l'evento traumatico, situazione sempre accompagnata da una iperattivazione vegetativa e da forte stato di ansia. Neppure sono presenti dei comportamenti di evitamento (infatti egli percorre ancora, anche se con qualche difficoltà, delle gallerie e pure fa dei "giri" in moto), ciò che prognosticamente è un segno favorevole. I segni di "ottundimento emozionale" e di anedonia, sono discreti e non appaiono clinicamente significativi al punto da compromettere la sua vita sociale o lavorativa. Clinicamente non ci sono dei deficit rilevanti per quanto riguarda le capacità cognitive e che potrebbero compromettere la sua attività di magazziniere."

                                         (doc. 139)

 

                                         In occasione del consulto del 21 febbraio 2005, lo psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha constatato una situazione clinica sostanzialmente invariata rispetto al passato, caratterizzata da uno stato depressivo con diminuita spinta vitale, tratti di anedonia, mancanza di energia e disturbi del sonno, e ha posto la diagnosi di probabile sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (cfr. doc. 158 a).

 

                                         Il dott. __________ ha visitato una terza volta il ricorrente in data 8 agosto 2005.

                                         Secondo questo specialista, RI 1 soffre di una sintomatologia ansiosa-depressiva di grado lieve in personalità con tratti passivo-dipendenti ed evitanti, patologia che si trova in una relazione di causalità naturale solo possibile con l’evento infortunistico assicurato (doc. 171, p. 2).

 

                                         La valutazione espressa dal dott. __________ a proposito della diagnosi e dell’eziologia della problematica psichica, è stata oggetto di critiche da parte della dott.ssa __________, anch’essa spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, contenute nel suo referto datato 20 settembre 2005.

                                         In quella sede, essa ha, da una parte, posto la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress a decorso prolungato (ICD-10: F43.1), sottolineando che i relativi requisiti posti dall’ICD-10, rispettivamente, dal DSM-IV, sono, nel caso di specie, soddisfatti:

 

"  In particolare, rispondendo al criterio A della griglia diagnostica ICD-10 concernente l'evento traumatico, il paziente in modo tipico per questa patologia ha presentato una serie di sintomi psichici in seguito all'incidente avendo alle spalle una storia personale di buon funzionamento e adattamento a tutti i livelli dello spettro bio­psico-sociale. II disturbo causa in modo evidente malessere soggettivo e disfunzionamento sociale, relazionale e lavorativo.

Per quanto riguarda i criteri di inclusione nosografica sono evidenziabili gli aspetti sintomatici tipici del PTSD così come descritti nell'ICD-10 e nel DSM-IV e cioè:

 

1. Vissuti ripetitivi rispetto al trauma in questo caso perlopiù con incubi ricorrenti e disagio intenso quando confrontato con notizie di eventi che richiamano l'infortunio (p.es notizie riguardanti incidenti motociclistici con esito fatale causano esacerbazioni ansiose)

 

2. Condotte di evitamento non solo della motocicletta in quanto mezzo di trasporto ma di tutto quanto ruota intorno al mondo delle due ruote da lui in precedenza intensamente frequentato coltivando interessi sia per i temi relativi alla tecnica e alla meccanica del mezzo, che per le relazioni personali e la partecipazione ad attività sociali e di intrattenimento. Va secondo me considerato adeguatamente il fatto che questa persona dopo l'incidente ha rarefatto se non chiuso i contatti con un ambiente relativo a una passione coltivata fin dalla tarda adolescenza e che occupava gran parte del suo tempo, del suo interesse, del suo piacere contribuendo alla definizione dell'identità soggettiva e dell'autostima. Il p. evita attivamente di trovarsi in situazioni in cui possano aprirsi spazi di conversazione con altri rispetto all'incidente e alle sua conseguenze. Il p. è attualmente in grado di descrivere sentimenti di intenso disagio relazionale, impotenza, vergogna e paura di essere giudicato che sottostanno a questa condotta. Anche in campi non direttamente attinenti alla problematica traumatica si registra una sensibile riduzione dell'energia, dell'interesse e della partecipazione ad attività significative (p. es attività sociali e relazionali sul posto di lavoro). La sintomatologia descritta è accompagnata da un a tratti intenso senso di perdita di speranza, progettualità per il futuro e anedonia. Si è dunque sviluppata un'attitudine personale non conosciuta nella fase esistenziale precedente l'infortunio caratterizzata da tendenza al ritiro, all'isolamento con perdita dell'intraprendenza e della flessibilità che erano tratti noti della sua personalità pretraumatica.

 

3. Sono presenti sintomi di aumentato arousal non presenti prima del trauma fra cui difficoltà di addormentarsi e mantenere il sonno (entrambi), difficoltà di attenzione e concentrazione soprattutto evidenti di mantenimento nel tempo, momenti di tensione e irritabilità specie a domicilio con la moglie, ipervigilanza e diffidenza.

Anche la componente psicogena rilevante in questo caso relativamente alla sintomatologia algica ben si inquadra nella diagnosi di PTSD.

 

Relativamente alla questione della valutazione della personalità e dei suoi tratti il Dr. __________ si esprime in modo diverso nei tre rapporti da lui stilati partendo dalla descrizione di una personalità relativamente differenziata senza segni per un disturbo di personalità fino a una personalità con tratti passivo-dipendenti ed evitanti (rapporto del 8.8.2005)

La prima valutazione del perito riconosce dunque al paziente uno stile di personalità situato verso l'estremo "buon funzionamento globale" dello spettro degli stili mentre in seguito sposta la sua valutazione verso l'estremo più patologico dello spettro, senza arrivare a una vera e propria diagnosi di disturbo di personalità.

 

La valutazione diagnostica modificata successivamente dal perito sia del quadro clinico che della personalità del p. rende più labile la corrispondenza causale fra la patologia presentata e l'evento traumatico.

Relativamente alla valutazione della personalità di nuovo non mi trovo d'accordo con l'interpretazione del collega; da un lato perché la storia personale del p. parla per uno stile precedente al trauma caratterizzato da buon funzionamento e adattamento a tutti i livelli e dall'altro perché si conosce ed è ben descritto in letteratura il fatto che le esperienze traumatiche possono esercitare effetti anche gravemente destabilizzanti sul piano della personalità. In questo caso particolare ritengo ancora prematuro parlare di una modificazione patologica permanente della personalità del p. Personalmente mi pare più opportuno dal punto di vista descrittivo distinguere come sintomi gli aspetti di dipendenza, evitamento e isolamento (tra l'altro ben compatibili con la diagnosi di PTSD a decorso prolungato) piuttosto che come tratti che è un termine appartenente ad un'altra concettualizzazione nosografica con caratteristiche di durata e costanza nel tempo."

                                         (doc. 181)

 

                                         D’altra parte, la psichiatra curante dell’insorgente ha sostenuto che l’affezione presentata da quest’ultimo costituisce ancora, “con grande verosimiglianza”, una conseguenza naturale dell’infortunio del 17 marzo 2002 (allegato al doc. 181, p. 3).

 

                                         Occorre segnalare che, già nel giugno 2004, la psichiatra __________ aveva sostenuto che il suo paziente soffriva di una sindrome post-traumatica da stress:

 

"  Il signor RI 1 non ha mai sofferto di disturbi psichici in passato e mai fino a quel momento ha dovuto sottoporsi a cure presso psicologi o psichiatri né tanto meno far ricorso a psicofarmaci di alcun tipo.

L’intimo legame tra l’incidente e la sintomatologia manifestata in seguito portano a porre una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress.

Tale diagnosi viene rafforzata da “flashback”, incubi, appiattimento emozionale, distacco dalle persone, ridotta reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento di attività o situazioni che ricordano il trauma.

La letteratura descrive queste affezioni anche con un’insorgenza dei disturbi a mesi di distanza dall’evento traumatico proprio come nel caso del signor RI 1 dove l’acuirsi dei sintomi si è presentato dopo la dimissione dal nosocomio. “

                                         (allegato al doc. 134 a)

 

                                         Il dott. __________, il 10 gennaio 2006, ha ancora avuto modo di prendere posizione sulle considerazioni enunciate dalla sua collega __________, e ciò nei termini seguenti:

 

"  Soggettivamente si sentiva essenzialmente menomato per un problema di "stanchezza". Avevamo pertanto concluso che, in base all'esame clinico oggettivo, non c'erano dei segni psicopatologici di entità tale da rendere inesigibile la ripresa, in tempi brevi (al massimo 1 mese), dell'attività abituale di magazziniere al 75%, ritenendo che un nesso causale naturale dei residui disturbi psichici con l'evento traumatico in questione e a distanza di 3 anni e mezzo, possibile ma non probabile.

 

Osservazioni particolari

1) Il modello di riferimento diagnostico può totalmente cambiare secondo la propria posizione di esperto (perito) o terapeuta. Questo pone evidentemente dei problemi in quanto il perito se­gue un approccio piuttosto fenomenologico con un'esigenza normativa, mentre il terapeuta focalizza essenzialmente il vissuto soggettivo della persona.

C'è anche un problema terminologico nel senso che "post-traumatico" vuoi dire letteralmente "dopo il traumatismo o l'infortunio". Ma il principio "Post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non è un mezzo di prova e non permette quindi di stabilire il nes­so di causalità naturale secondo il grado della probabilità preponderante vigente in materia di assicurazioni infortuni (DTF 119 V 341).

 

2) Diversi autori ammettono che solo l'esposizione a stressori molto importanti può provocare dei sintomi post-traumatici e che nei paesi occidentali ci sono poche catastrofi di questa im­portanza (Malt U.1988).

 

3) A livello diagnostico deve essere riconsiderato la prima diagnosi posta dal medico curante di disturbo post-traumatico da stress in quanto non vi è l'evidenza che si sia trattato effettiva­mente di un'esperienza estrema di natura catastrofica, in cui il soggetto è stato esposto in modo oggettivo ad una situazione di pericolo di vita. È inoltre necessario e indispensabile, che ci sia una riproposizione ripetitiva dell'evento sotto forma di flash-back che abbiano un carat­tere inevitabile e incontrollabile. Non ho tuttavia potuto rilevare, durante i tre colloqui clinici approfonditi, avuti a distanza di diversi mesi, dei sintomi clinici che potessero suffragare la presenza di episodi di flash-back. Si trattava piuttosto dell'evocazione di ricordi, (senza parti­colare partecipazione emozionale o altri segni vegetativi), come probabilmente gli capiterà per tutta la vita.

 

4) La letteratura cita come esempi di esposizione a situazioni che mettono a repentaglio la vita: la presa di ostaggi, le esperienze nei campi di concentramento, le torture, i disastri. Un'esperienza traumatica di breve durata, come nel caso di un incidente della circolazione, secondo la letteratura scientifica moderna, risulta essere dipendente da una vulnerabilità in­dividuale pre-esistente.

Un altro aspetto che parla contro la presenza di un PTSD è il fatto che i disturbi psicogeni so­no insorti solamente circa 6 mesi dopo l'evento (e dopo la chiusura del caso da parte della Suva) è poco probabile che un'autentica esperienza di flash-back (che per l'ambiente sociale circostante è notevolmente irritante e disturbante) non sia stata notata già antecedentemen­te.

 

5) Con quanto detto sopra, non si vuole sostenere che l'assicurato non abbia reagito all'infortunio con dei disturbi psicogeni che dovrebbero tuttavia essere classificati, secondo l'ICD-10, come "sindrome da disadattamento" (F 43.2). Un tale disturbo, secondo la scienza medica comunemente accettata, evolve in modo degressivo. La diagnosi deve essere modifi­cata al più tardi dopo 2 anni, qualora persistano ancora dei sintomi oltre questo termine. La nuova diagnosi, secondo l'ICD-10, non è allora più in un rapporto causale diretto con l'infortunio, che assume tutt'al più il ruolo di un effetto "casuale", nel senso di un fattore pre­cipitante esterno.

La causalità, da un punto di vista psichiatrico, è pertanto da considerarsi estinta, come nel caso presente.

 

6) I criteri diagnostici contenuti nell'ICD-10 non sono sufficienti se non appoggiati da un'esperienza clinica e dalla lettura critica della letteratura scientifica, alfine di poter porre una diagnosi coerente. Come ha già rilevato Peter Rosatti (2002) pochi sono i medici (e gli

stessi psichiatri) che hanno familiarità con questa diagnosi. Non è possibile considerare i ma­nuali diagnostici, presi in modo isolato, come una "guide-line" sufficiente per porre una dia­gnosi, tanto più che si assiste sempre di più ad una deriva diagnostica." (doc. 188)

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Agli atti figurano, da un canto, le certificazioni del dott. __________, psichiatra di fiducia dell’amministrazione, e, d'altro canto, i rapporti della dott.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurato.

                                         Di principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

 

                                         Ora, pur tenendo presenti le linee direttrici poste dalla giurisprudenza federale riguardo al modo di valutare certi tipi di rapporti medici (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b e i riferimenti ivi menzionati), questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti, allestita da due specialisti in psichiatria, non consenta, né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio del marzo 2002 e i disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato.

 

                                         Così come verrà meglio dimostrato ai considerandi che seguono, nella concreta evenienza, l’evento traumatico in discussione va considerato la causa adeguata della problematica psichica, di modo che la questione relativa alla causalità naturale non può restare irrisolta.

                                         La causa andrà dunque retrocessa all’amministrazione affinché ordini degli approfondimenti specialistici in merito all’eziologia delle turbe psichiche di cui RI 1 è portatore.

 

                               2.9.   Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

 

                                         La dinamica dell’incidente della circolazione in questione si evince, in particolare, dal rapporto di polizia del 7 aprile 2002:

 

"  Il protagonista percorreva l'autostrada in direzione nord, a velocità dichiarata di 80 km/h.

Giunto a __________, a pochi metri dal portale sud della galleria __________, mentre circolava in corsia di marcia, il motoveicolo rallentava la sua corsa.

Quando già si trovava all'interno del manufatto, costatava che l'impianto frenante anteriore a doppio disco, tendeva a bloccarsi progressivamente.

Non potendosi fermare all'interno perché sprovvisto di corsia d'emergenza, come pure a seguito del forte traffico, proseguiva lentamente, tentando di guadagnare l'uscita.

Purtroppo a circa metà galleria, i freni si bloccavano definitivamente.

A seguito di ciò, la ruota anteriore strisciava sull'asfalto per 15 m, ed in quel mentre RI 1 rovinava a terra sulla destra, a ridosso del marciapiede.

Per contro, il motoveicolo proseguiva la sua corsa sulla fiancata destra, arrestandosi 50 m più avanti, a lato della corsia di marcia.

 

Osservazioni:

RI 1 veniva trasportato con l'ambulanza presso l'__________ di __________, dove attualmente è ancora ricoverato.

Da parte nostra, effettivamente si è potuto costatare il guasto dell'impianto frenante anteriore."

                                         (doc. 6)

 

                                         Ulteriori particolari circa l’accaduto li ha forniti direttamente l’assicurato il 15 luglio 2003, in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’CO 1:

 

"  La comparsa dei primi sintomi l’ho notata subito dopo le mie dimissioni dalla clinica di __________.

Non riuscivo a dormire bene la notte.

Spesso mi risvegliavo di soprassalto la notte, quando nei miei incubi rivivevo la situazione dell’infortunio.

 

Avevo l’impressione di ritrovarmi nuovamente disteso e immobilizzato sull’asfalto, con il rumore dei veicoli che entravano in galleria mentre con il braccio segnalavo la mia presenza nella speranza che qualcuno si fermasse a prestarmi soccorso.

Al momento dei fatti ero furibondo e imprecavo verso i molti veicoli che non si arrestavano.

Avevo forti dolori, ero impossibilitato a muovermi. Ero cosciente della situazione di pericolo in cui mi trovavo. Ero vivo, ma temevo che, trovandomi in una zona di pericolo, qualche veicolo potesse investirmi. Il rumore all’interno della galleria era molto forte. Mi sono tranquillizzato solo nel momento in cui sono stato avvicinato da una donna, presumo entro i cinque minuti dalla mia caduta, la quale mi ha tranquillizzato sull’arrivo dei soccorsi e sulla mia sicurezza (corsia autostradale chiusa).

A circa quindici minuti dall’incidente ho sentito le sirene dell’ambulanza in arrivo.”

                                         (doc. 79)

 

                                         A seguito della caduta, RI 1 ha lamentato una lussazione posteriore del femore con frattura dell’acetabolo e del bacino a destra, nonché una frattura dell’osso scafoide della mano destra (doc. 3), lesioni che hanno necessitato una degenza di un mese (17 marzo-17 aprile 2002) presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________.

                                         All’assicurato è stata praticata la riduzione della lussazione dell’anca destra, nonché un intervento di osteosintesi del bacino a destra. La frattura presente a livello dell’estremità superiore destra, in un primo tempo, è stata trattata conservativamente (doc. 11).

                                         L’insorgente è quindi stato trasferito presso il Centro di riabilitazione di __________, dove ha soggiornato per un mese e mezzo circa, sino al 7 giugno 2002 (doc. 17).

                                         Nel mese di maggio 2003, l’insorgente, in ragione della presenza di una pseudoartrosi a livello dell’osso scafoide, ha dovuto ancora essere sottoposto a operazione chirurgica (fissazione con vite di Herbert con trapianto osseo prelevato dal bacino; cfr. doc. 69).

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure - contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso (cfr. I, p. 18) - fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria media.

 

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte federale ha proceduto a un’identica classificazione in una sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa N., U 183/00, in cui un motociclista si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli ha tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato é scivolato assieme alla propria moto e si é ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale, dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

                                         Il TFA ha qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una frattura della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA del 24 febbraio 2005 nella causa C., U 311/04).

 

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.4..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, é sufficiente, secondo la DTF 115 V 140 consid. 6c/bb, la presenza di uno solo dei fattori di rilievo (cfr. consid. 2.6.5.).

 

                                         Secondo questa Corte, il fattore delle circostanze drammatiche é realizzato in modo particolarmente incisivo, ciò che basta per ammettere l’adeguatezza del nesso causale.

 

                                         È vero che in una “semplice” caduta da una motocicletta a velocità ridotta, non può essere ravvisato un infortunio particolarmente spettacolare e che ad essa non si accompagnano di regola delle circostanze particolarmente drammatiche.

                                         In questa misura, il TCA concorda con quanto fatto valere dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. III, p. 5).

 

                                         Tuttavia, nel caso di specie, per valutare la realizzazione di questo criterio, va considerato, da un canto, che l'infortunio occorso a RI 1 è avvenuto all'interno di una galleria autostradale e, d’altro canto, che, a causa delle lesioni riportate, l'assicurato si è ritrovato immobilizzato al suolo, in prossimità del marciapiede ma comunque ancora sulla corsia di marcia (si veda in proposito il disegno accluso al rapporto di polizia del 7 aprile 2002, da cui si evince la posizione finale dell’assicurato – doc. 6).

 

                                         A questo Tribunale appare particolarmente drammatica, oggettivamente terrificante, la circostanza che il ricorrente, per alcuni minuti (cinque, secondo quanto da lui dichiarato in data 15 luglio 2003) si è ritrovato, impotente, esposto al rischio concreto di venire travolto da uno o più veicoli a motore e, pertanto, a un serio rischio di morte.

                                         Visto che l’infortunio è avvenuto all’interno di una galleria autostradale, per giunta in curva (cfr. rapporto di polizia, p. 1), occorre pure tenere conto della velocità di marcia degli altri veicoli (facilmente superiore ai 100 km/h), del rumore amplificato dei motori, rispettivamente, di un’illuminazione ridotta rispetto a quella naturale.

 

                                         Il fatto che il ricorrente avrebbe potuto prevedere la caduta dalla moto (cfr. III, p. 4: “… al contrario, stante le dichiarazioni dell’interessato, egli poteva agevolmente ritenere che non avrebbe potuto rimanere in sella a lungo a causa del difetto".), nulla toglie alla drammaticità all’accaduto.

                                         È possibile che, avendo preventivamente ridotto la velocità della sua moto, l’assicurato abbia evitato danni fisici ancor più gravi di quelli (già di per sé piuttosto gravi, visto che hanno necessitato, in particolare, di due mesi e mezzo di ospedalizzazione) da lui effettivamente riportati.

                                         Nondimeno, resta il fatto che RI 1 ha vissuto successivamente un evento particolarmente traumatizzante.

 

                                         In una sentenza del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, nota a entrambe le parti, la nostra Corte federale ha dichiarato adempiuto, in modo particolarmente incisivo, proprio il criterio delle circostanze concomitanti molto drammatiche.

                                         In quella fattispecie, si trattava di un sinistro avvenuto all’interno della costruenda galleria Thalwil-Zurigo, in cui l’assicurato, un operaio addetto alle isolazioni, ha riportato una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine.

                                         Questi gli argomenti che hanno determinato la decisione del TFA:

 

"  In concreto dalle testimonianze degli operai che si trovavano all'interno della galleria al momento del sinistro e dal rapporto di polizia emerge che, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, è crollata, creando, oltre ad un effetto «domino», un grande frastuono, polvere, così come la caduta di materiale. Alcuni operai sono stati feriti lievemente, mentre uno in maniera grave. L'interessato è in particolare caduto dalla struttura, rimanendo colpito al ginocchio da un pezzo di ferro.

 

Come appena detto, in concomitanza all'evento si è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al ribaltarsi dei binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale delle pareti. Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della polvere che si è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente difficile per le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse realmente succedendo e quindi valutarne la gravità.

 

Fatto atto ad aggravare la situazione e a renderla particolarmente drammatica, come precisato dal Tribunale cantonale, è che l'infortunio è avvenuto in una galleria, posta a trenta metri da terra e quindi in un luogo chiuso, la cui unica via d'uscita era costituita da un ascensore. In tale contesto l'evento va quindi considerato senz'altro più traumatizzante rispetto ad un incidente realizzatosi all'aperto, in seguito al pericolo di soffocamento, di sepoltura, nonché per la difficoltà, a causa della mancanza di visibilità, di trovare la via d'uscita e infine per le difficoltà di soccorso.

Pure il fatto che altri operai sono rimasti feriti ed in particolare Donato Bleve molto gravemente, avendo subito, oltre ad altre lesioni anche un trauma toracico aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e sepolto da materiale staccatosi dalle pareti, appare particolarmente drammatico. Le conseguenze dell'infortunio potevano anche essere, per l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe potuto rimanere sepolto, ben peggiori.”

                                         (STFA succitata, consid. 4)

 

                                         A mente di questa Corte, proprio in considerazione del reale rischio di morte a cui RI 1 è stato, inerme, confrontato, la fattispecie sub judice non si differenzia sostanzialmente da quella oggetto della pronunzia appena citata.

 

                             2.10.   A mero titolo abbondanziale, il TCA rileva che, anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche è sì realizzato ma non con una particolare intensità, la soluzione non muterebbe in quanto il nesso di causalità adeguato sarebbe comunque realizzato.

 

                                         In una sentenza del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. n. 35.2004.28., cresciuta in giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo:

 

"  In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4).

D’altro canto, in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria di quelli gravi, la stessa Corte federale reputa sufficiente l’adempimento di un unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115 V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440, p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04).

Pertanto, se il principio è quello secondo cui, qualora sia necessario riferirsi a più criteri, ciò deve valere tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (consid. 2.7.3. in fine), nell’evenienza concreta, trattandosi di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, secondo questo Tribunale, è sufficiente che due dei criteri di rilievo siano adempiuti (cfr., al riguardo, la STFA del 13 maggio 2004 nella causa S., U 346/03, consid. 5.6, in cui uno dei criteri era realizzato in maniera particolarmente intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella causa P., U 279/03, in cui uno dei criteri adempiuti doveva essere relativizzato).

Un solo criterio realizzato invece non basta (cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).”

                                         (STCA succitata, consid. 2.15)

 

                                         Ora, nella concreta evenienza, non può essere negata la realizzazione (anche) del criterio della durata della cura medica.

                                         In effetti, dopo la degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (un mese; cfr. doc. 11) e a quella presso il Centro di riabilitazione di __________ (un mese e mezzo circa; cfr. doc. 17), RI 1, a causa dei disturbi alla regione dell’anca, rispettivamente, del cingolo omero-scapolare bilaterale (imputabili, secondo la reumatologa __________ (doc. 47), a un difetto deambulatorio), si è dovuto sottoporre con regolarità a (numerosi) cicli di fisioterapia ambulatoriale (cfr., ad esempio, doc. 22, 31, 33, 47 e 53).

                                         Dagli atti di causa si evince inoltre che, posteriormente all’intervento operatorio eseguito per correggere una pseudoartrosi dell’osso scafoide a destra (degenza presso la __________ durante il periodo 20-24 maggio 2003), alla fisioterapia si è reso necessario affiancare l’ergoterapia, con lo scopo di migliorare la mobilità del polso destro.

                                         Ancora in occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 settembre 2003 - trascorso circa un anno e mezzo dal sinistro in questione -, l’allora medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto indicato che RI 1 proseguisse con l’ergoterapia, rispettivamente, con la fisioterapia per il tronco e l’anca destra (doc. 97, p. 3).

                                         Cicli di fisioterapia risultano essere stati prescritti ancora negli anni 2004 e 2005, da parte della dott.__________.

                                         Con certificato del 18 gennaio 2006, il chirurgo ortopedico dott. __________, nel frattempo divenuto medico curante dell’assicurato, ha posto l’indicazione per un, citiamo: “… soggiorno stazionario di terapie intense …”, e ciò in ragione di un, citiamo: “… progressivo peggioramento della funzione articolare coxo-femorale destra …” (doc. 189).

                                         Da parte sua, il dott. __________, in data 20 febbraio 2006, ha negato il benestare dell’CO 1 per un soggiorno stazionario di cure, ma ha comunque riconosciuto che l’insorgente abbisogna ulteriormente di fisioterapia soprattutto a scopo antalgico (cfr. doc. 196, p. 4 e doc. 220).

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, vista la realizzazione di due criteri di rilievo, occorre concludere che l’infortunio del 17 marzo 2002 ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è portatore RI 1.

                                         In siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere ammessa.

 

                             2.11.   Così come preannunciato al considerando 2.8. in fine, ammessa l’adeguatezza della causalità, gli atti vanno retrocessi all’Istituto assicuratore convenuto affinché disponga un approfondimento specialistico riguardo all’eziologia della problematica psichica presentata dall’assicurato e, in seguito, si pronunci nuovamente, tenendo conto, se del caso, sia dell’aspetto organico che di quello psichico, sul diritto a prestazioni.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    È accertato che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato    costituiscono la conseguenza adeguata dell’infortunio del 17     marzo 2002.

                                         §§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto stabilito al considerando 2.11..

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti