Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm/ll |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2007 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 novembre 2005, RI 1 - segretaria presso la Scuola __________ di __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, a causa della strada bagnata, è caduta mentre stava trasportando un contenitore per gli scarti da giardino (doc. Z 1) e ha riportato, secondo il certificato 18 novembre 2005 del dott. __________ (doc. ZM 1), un trauma contusivo/distorsivo del pollice sinistro e destro nonché del ginocchio destro.
Nel prosieguo, sono pure state poste le diagnosi di contusione/commozione del labirinto (cfr. doc. ZM 5), rispettivamente, di trauma in iperestensione (ev. in inclinazione laterale destra) del rachide cervicale con impatto cranico temporale a destra (cfr. doc. ZM 23).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurata ha ritrovato una capacità lavorativa del 25% dal 5 dicembre 2005 e del 50% dal 19 dicembre 2005.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 14 novembre 2006, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° dicembre 2006, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità con il sinistro del novembre 2005 (doc. Z 29).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. Z 34), la CO 1, in data 8 gennaio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 5 febbraio 2007, RI 1 ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a, citiamo: “… mantenere aperto il mio caso d’infortunio …”, argomentando:
" (…).
Evidentemente va rettificata la data dell'infortunio (8 novembre 2005) e completata l'esposizione dello stesso, poiché la mia precaria situazione venutasi a creare, ha chiaramente impedito una descrizione precisa e dettagliata di tutta la dinamica al momento della stesura dell'annuncio LAINF (11.11.2005).
Presso il mio domicilio, verso le 8.00 trascinavo il contenitore dei rifiuti da giardino munito di rotelle, dal piazzale in salita che si congiunge con la strada asfaltata leggermente in pendenza, con il peso a monte. Il contenitore (pieno di erba falciata del tappeto verde) era molto pesante e nel punto del cambio di pendenza, a causa della strada bagnata sono scivolata, con il piede destro e ho battuto il ginocchio ds. sull'asfalto. Nel medesimo momento tutto il peso del contenitore, inclinandosi, ha avuto il sopravvento colpendomi con un forte urto sul lato destro del cranio, (che veniva "strirato" all'indietro, in rotazione verso sinistra, accompagnato da un doloroso "crac"situato nella zona della nuca e della spalla sinistra. Questo trauma mi ha impedito ogni reazione, finendo inerme a terra con pollici intrappolati sotto il contenitore che, scivolando sull'asfalto mi procurava ferite e profonde escoriazioni ai pollici e alle mani, facendomi nuovamente sbattere con violenza la testa sull'asfalto (lato ds), nonché le costole. Devo aver perso conoscenza poiché quello che è avvenuto subito dopo non mi è chiaro. Ricordo che mia sorella mi ha accompagnato dal dr. __________ ad __________, poiché a malapena mi reggevo in piedi, avevo forti dolori alla testa, alle mani (che mi sanguinavano vistosamente), e avvertivo un senso di vomito.
Il trauma cranico ha dato origine a dolori costanti e insopportabili senza medicamenti (Vioxx, Co-Dafalgan, Dafalgan, Tonopan, Voltane Ecufenac, Pantozol). Ho sofferto di forti dolori al capo, vertigini violente con perdita di equilibrio e nausea; sono caduta nuovamente l'8 dicembre 2005 causando fortunatamente solo escoriazioni alle mani e una contusione al ginocchio sx.
2) A pagina 7 della diecine dell'8.1.2007 del Servizio giuridico della CO 1, al punto 5 si afferma che le cadute sono state annunciate solo in sede di opposizione. Respingo vivamente l'affermazione poiché nel rapporto (vedi allegato) del Dr. __________ del 12 gennaio 1999, si esprimeva in relazione all'infortunio del 2 febbraio 1998 (LAINF nr. 172-98-125.635). Il caso era poi stato chiuso poiché la situazione era migliorata e non ha più avuto problemi fino all'infortunio dell'8.11.2005. La caduta dell'8.11.2005 è stata riferita immediatamente al mio medico curante dr. __________ ma ho ritenuto superfluo fare un altro annuncio LAINF poiché di poca entità. L'ho però citata poiché essa è stata causata dalle vertigini forti e improvvise che provocavano la perdita totale dell'equilibrio. Altre volte, dentro casa, riuscivo ad evitare di cadere appoggiandomi in tempo alle pareti o sedendomi per terra. Per questo problema ero già comunque in cura dal neurologo, dr. __________ a __________.
3) A pagina 8 dello stesso documento, sottolineo che l'esposizione rilasciata dal prof. __________ è ora riportata correttamente, in pratica senza l'aggiunta contenuta nel rapporto del 2.11.2006 del Dr. __________ che a più riprese cita…allorquando già si prospettò una terapia chirurgica che non ebbe seguito"! Questa era la frase da me rifiutata. Non si menziona però la segnalazione del prof. __________ che conclude il suo certificato affermando come, nella situazione attuale, unicamente una soluzione chirurgica sia da adottare.
4) Respingo l'affermazione che l'evento dell'8.11.2005 nulla di nuovo ha causato in relazione ai miei problemi precedenti. Anche se dalle radiografie, ecc. non risultano significative alterazioni delle ossa, i dolori evidenti e continui in primo luogo e "l'iter" dell'infortunio sono stati tali da rendere necessario un intervento chirurgico. Questo è un atto rilevante e totalmente nuovo.
5) Ritengo dunque che l'infortunio del 8.11.2005 venga considerato almeno di grado medio in quanto:
· particolarmente violento l'urto del pesante contenitore che mi ha colpito come descritto al punto 2);
· doloroso il secondo impatto del capo sull'asfalto dopo che il contenitore mi ha "stordita" e intrappolato i pollici sotto di esso, maciullando pelle e carne sulla parte superiore (compreso tendini e "capsule" dei due pollici);
· la durata particolarmente lunga della cura medica;
· i disturbi somatici persistenti;
· il decorso sfavorevole della cura che non ha dato i risultati sperati ma è sfociata in un intervento chirurgico;
· lo stato di salute non è stato ristabilito come quello antecedente l'infortunio;
· ho continuato la mia attività lavorativa dal 19.12.2005 al 50% ogni giorno, con l'assunzione di Voltaren, Pantozol, Betaserc e l'ausilio dell'apparecchio TENS consigliato dal dr. __________ del Centro per la terapia del dolore di __________, con dolori e disagi visibili fino al giorno prima del ricovero in ospedale (5.12.2006);
· Il 6 dicembre 2006 ho subito la discectomia discale C5/C6 presso l'ospedale __________ di __________ (dr. __________ e dr. __________). L'intervento con anestesia totale e una degenza di 7 giorni riuscito bene, sebbene forti dolori accompagnati da nausea e vomito mi hanno perseguitato per 3 giorni;
· sto seguendo una riabilitazione con fisioterapia (dapprima molto leggera) ed ora che la stabilità della protesi è accertata si prosegue con mobilizzazione / ripristino della muscolatura interessata, per eliminare i dolori residui alla nuca verso la testa.
· I dolori alla spalla sinistra, tuttora presenti a causa dell'assunzione di una dose ridotta di Voltaren, vengono curati con fisioterapia intensiva (capsulite con impedimento).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 22 marzo 2007, l’insorgente ha domandato l’allestimento di una perizia medica giudiziaria (doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2 L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a porre termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° dicembre 2006, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc..
Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
In una sentenza del 30 gennaio 2007 nella causa T.-M., U 215/05, consid. 5, l’Alta Corte ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore (cfr., su questo aspetto, la RAMI 2000 U 359, p. 29ss.) concerne unicamente i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”.
Sempre nella DTF 117 V 359, il TFA ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).
Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).
In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.
Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):
" b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI succitata)
Il TFA ha confermato questa sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:
" Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE 117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA succitata, consid. 1.2)
2.10. Dalle tavole processuali emerge che i disturbi risentiti da RI 1 sono stati solo in parte oggettivati.
L’assicurata ha in effetti presentato delle cervico-cefalgie, originate da una discartrosi localizzata a livello di C5/C6, oggetto in data 6 dicembre 2006 di un intervento chirurgico di artroplastica discale (doc. ZM 34, ZM 38, p. 2 e A 7), accompagnate da una sintomatologia complessa caratterizzata da nausea, vertigini, affaticamento, difficoltà di concentrazione e umore depresso.
2.11. Per quel che riguarda la problematica a livello cervicale, l’amministrazione ne ha negato l’eziologia traumatica a decorrere dal 1° dicembre 2006, facendo capo alla valutazione espressa in merito dal dott. __________.
Infatti, in occasione della visita di controllo del 28 settembre 2006, il medico fiduciario appena menzionato si è così espresso in proposito:
" … grazie alla valutazione eseguita dal Prof. Dr. med. __________ nonché a tutti gli esami effettuati è stato dimostrato come il nesso di causalità rispetto la sintomatologia attualmente lamentata, rimanga legato al problema discale già noto dagli anni ’80.
L’incidenza causale dell’infortunio dell’8 novembre 2005 può essere riconosciuta pro-rata temporis e questo per le seguenti motivazioni: non vi sono delle lesioni post-traumatiche effettive di nuova insorgenza e la sintomatologia non è altro che una recrudescenza di quella già nota. Conseguentemente è ora appurato come il Prof. dr. med. __________ abbia dimostrato che il problema è, e resta, a livello del disco interessato negli anni ‘80 allorquando già si prospettò una terapia chirurgica che non ebbe seguito.
Il caso quindi ai sensi Lainf può essere assunto sino al 30 novembre 2006 e l’assicuratore Lainf può assumere tutti i vari costi per gli esami sino ad ora effettuati quali spese di delucidazione. Altri interventi da parte di CO 1 non potranno essere presi in considerazione: la paziente nel 1984 non beneficiava di copertura Lainf ed il caso, secondo quanto riferisce l’assicurata stessa, venne definito da un assicuratore RCA (sconosciuti i termini di definizione) e gli ulteriori costi per terapie furono assunte dalla cassa malati della paziente.
Rispetto quindi il caso che occupa CO 1 avvenuto nel novembre 2005, la causalità naturale (la causalità adeguata non è di pertinenza medica) viene a scemare completamente essendo confrontati con uno stato patologico conosciuto per il quale si erano già prospettate attitudini terapeutiche di certa portata.”
(doc. ZM 33, p. 5)
Ora, chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
In proposito, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 U 167, p. 95).
Del resto, questa Corte osserva che la conclusione a cui é pervenuto il medico di fiducia della CO 1 é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)
Infine, in una sentenza del 28 febbraio 2007 nella causa B., U 357/06, consid. 4.6, il TFA ha precisato che per coloro che, portatori di alterazioni degenerative al rachide cervicale, subiscono un trauma d’accelerazione (oppure una lesione equivalente) e soffrono dopo l’infortunio di persistenti disturbi, non può essere a priori reputato raggiunto lo status quo sine trascorsi alcuni mesi. Sebbene in presenza di alterazioni degenerative, il nesso di causalità naturale deve essere ammesso, anche quando lesioni morfologiche non sono oggettivate o lo sono soltanto con difficoltà, grazie ai mezzi tecnici a disposizione.
Tuttavia, secondo l’esperienza medica, l’aggravamento traumatico di affezioni degenerative della colonna vertebrale, si estingue, di regola, entro 6/9 mesi, al più tardi però entro un anno.
Qualora i disturbi perdurino più a lungo, si è sovente in presenza di un disturbo psichico d’adattamento oppure di un’evoluzione psichica abnorme.
Tale principio, nella misura in cui corrisponde alla dottrina medica dominante, può essere considerato nell’ambito della prova della verosimiglianza (STFA del 18 settembre 2002, U 60/02, consid. 3.2 con riferimenti alla letteratura medica).
Nella concreta evenienza, la documentazione medica all’inserto testimonia della preesistenza di importanti alterazioni degenerative proprio a livello del disco intervertebrale C5/C6.
Ad esempio, dal rapporto 19 febbraio 1999 della Clinica ortopedica __________ di __________ risulta che l’insorgente, a partire dal 1984, aveva sofferto di cronici disturbi cervico-cefalici, transitoriamente peggiorati nel febbraio del 1998 a seguito di una caduta sui glutei, imputabili alla presenza di un’osteocondrosi C5/C6 (cfr. allegato al doc. A 3).
Gli specialisti zurighesi, dopo l’esecuzione di una discografia, avevano finalmente rinunciato a proporre un approccio chirurgico del problema, in funzione dell’intensità dei dolori allora avvertiti dall’assicurata (cfr. rapporto del 1.4.1999, allegato al doc. A 3; delle indicazioni analoghe si evincono dal referto 16 maggio 2006 del Prof. dott. __________ - doc. ZM 23).
D’altro canto, la diagnostica per immagini ha consentito di oggettivare una situazione a livello cervicale sostanzialmente sovrapponibile a quella esistente prima dell’evento infortunistico del mese di novembre 2005 (cfr. doc. ZM 24: “Le immagini standard e funzionali del segmento cervicale sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del 1996, il reperto più significativo è il knick cifotico in C5/C6 che si accentua in flessione. Lo studio RM è anch’esso sostanzialmente sovrapponibile a quello realizzato in precedenza e dimostra alterazioni significative in C5/C6 con coinvolgimento dei foramina di coniugazione.”), ciò che esclude che sia intervenuto un peggioramento duraturo dello stato preesistente (cfr., al riguardo, la giurisprudenza succitata).
Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi cervico-cefalici, trascorso oltre un anno dal sinistro, non costituivano più una conseguenza naturale di quest’ultimo.
2.12. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che la CO 1 ha ammesso che RI 1, in occasione dell’infortunio dell’8 novembre 2005, ha riportato un trauma distorsivo cervicale secondo un meccanismo analogo a quello di un “colpo di frusta” (cfr. doc. Z 37, p. 6: “Appare così probabile che l’assicurata abbia subito un trauma equivalente ad un trauma d’accelerazione alla colonna vertebrale.”) e, d’altra parte, che i disturbi somatici non sono stati completamente relegati in secondo piano dalla problematica psichica, cosicché la valutazione dell’adeguatezza del nesso causale è stata eseguita in applicazione dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (DTF 117 V 359) e non in base ai principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (cfr. doc. Z 37, p. 7: “Si può in tale contesto così escludere un influsso particolare della problematica psichica sullo stato salutare dell’assicurata e una valutazione dell’adeguatezza dovrebbe avvenire in base ai criteri sviluppati ai sensi della giurisprudenza DTFA 117 V 366 consid. 6a.”).
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di potere condividere l’impostazione decisa dall’amministrazione, posto che essa trova il proprio fondamento nella documentazione medica che figura agli atti, segnatamente nelle certificazioni del neurochirurgo Prof. dott. __________ (cfr., in particolare, doc. ZM 23), rispettivamente, nella perizia 7 luglio 2006 dello psichiatra dott. __________ (cfr. doc. ZM 19).
Sempre in questo contesto, occorre inoltre considerare che, nel decorso post-infortunistico, l’assicurata ha presentato parte dei disturbi tipici ricollegabili ai traumi d’accelerazione cervicale (o ai traumi equivalenti), e ciò nella forma di nausea, vertigini, affaticamento, difficoltà di concentrazione e umore depresso.
In proposito, è utile ricordare che, secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
2.13. Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.
La dinamica dell’infortunio dell’8 novembre 2005 si evince da diversi documenti agli atti, in particolare dall’opposizione che RI 1 ha inoltrato in data 5 febbraio 2007:
" Presso il mio domicilio, trascinavo il contenitore dei rifiuti da giardino, munito di rotelle, sulla strada asfaltata leggermente in pendenza, con il peso a monte.
Sono scivolata con il piede destro e ho battuto il ginocchio ds. sull’asfalto.
Tutto il peso del contenitore, inclinandosi, ha avuto il sopravvento colpendomi con un forte urto sul lato destro del cranio, (che veniva “stirato” all’indietro, in rotazione verso sinistra, accompagnato da un doloroso “crac” situato nella zona della nuca).
Questo trauma mi ha impedito ogni reazione, finendo inerme a terra con i pollici intrappolati sotto il contenitore che, scivolando sull’asfalto mi procurava le ferite e le escoriazioni ai pollici e alle mani, facendomi nuovamente sbattere con violenza la testa sull’asfalto (lato ds).
È possibile che io abbia perso conoscenza poiché quello che è avvenuto subito dopo non mi è chiaro. Ricordo che mia sorella mi ha accompagnato dal dr. __________.”
(doc. Z 34, p. 2)
In occasione della prima visita, avvenuta il giorno stesso del sinistro, il dott. __________, medico-curante, ha refertato la presenza di ferite lacero-contuse a livello dei pollici e del ginocchio destro, ferite che sono state pulite seduta stante per evitare infezioni (cfr. doc. ZM 1).
Il 30 novembre 2005, vi è stato un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha ritenuto probabile che l’assicurata avesse riportato una contusione labirintica a destra, ciò a giustificazione della sporadica comparsa di vertigini rotatorie e della sensazione di difficoltà di equilibrio. Da notare ancora che questo specialista ha sottolineato il fatto che, in occasione della nota caduta, RI 1 non aveva avuto nessuna perdita di coscienza, né periodo di amnesia (doc. ZM 3)
In occasione della visita del 21 dicembre 2005, il dott. __________, preso atto del progressivo miglioramento denunciato nel frattempo dalla ricorrente, ha previsto un’evoluzione spontanea favorevole (doc. ZM 5).
Per il neurochirurgo Prof. dott. __________, che l’insorgente ha consultato, una prima volta, in data 15 maggio 2006, quest’ultima è rimasta vittima di un trauma in iperestensione (ev. in inclinazione laterale destra) del rachide cervicale con impatto cranico temporale a destra (doc. ZM 23), diagnosi fatta propria dal medico fiduciario della CO 1 in occasione della visita di controllo del 28 settembre 2005 (doc. ZM 33, p. 4).
Alla luce di quanto precede - ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb) -, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore.
A titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso temporale sinistro.
Il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).
Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Per ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto necessaria per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
L’evento in discussione non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
A titolo di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.), trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio. L’interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94), oppure ancora trattandosi di un sinistro avvenuto all’interno della costruenda galleria Thalwil-Zurigo, in cui, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, crollò, creando, oltre ad un effetto «domino», un grande frastuono, polvere, così come la caduta di materiale e in cui l’assicurato, un operaio addetto alle insolazioni, riportò una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine (STFA del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02).
Per contro, non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., inedita) oppure trattandosi di una fattispecie in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5 metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva della prima vertebra lombare (STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U 244/96).
Quelle riportate dalla ricorrente - una contusione cranica e labirintica, un trauma in iperestensione della colonna cervicale, nonché delle ferite lacero-contuse a livello dei pollici e del ginocchio destro -, non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
In particolare, va rammentato che il trauma al rachide cervicale ha comportato un aggravamento, soltanto transitorio, di un preesistente stato morboso (si veda, in proposito, il consid. 2.11.).
Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.
La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga.
Dalle tavole processuali emerge che le cure prestate alla ricorrente, che hanno sempre avuto luogo su base ambulatoriale, sono consistite essenzialmente nell’assunzione di farmaci (in particolare, analgesici e anti-infiammatori) e nell’esecuzione di cicli di fisioterapia.
D’altro canto, esse erano soprattutto volte ad alleviare i disturbi cervico-cefalici, i quali si sono trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato soltanto sino al 30 novembre 2006 (di modo che i relativi provvedimenti terapeutici applicati oltre tale data, in primo luogo l’intervento operatorio di artroplastica discale del 6 dicembre 2006, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza; d’altra parte, la degenza di tre giorni presso la Clinique de __________ di __________ è stata disposta con uno scopo principalmente diagnostico e, in quanto tale, è priva di rilevanza in questo contesto, cfr. STFA del 6 febbraio 2007 nella causa G., U 479/05, consid. 8.3.3 e del 27 aprile 2006 nella causa E., U 393/05, consid. 8.2.4).
Non a caso, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 28 settembre 2006, l’assicurata, interrogata in merito alla sintomatologia da lei ancora lamentata, ha fatto accenno unicamente alla presenza di cervicalgie, peraltro regredite, e di cefalee (doc. ZM 33, p. 3: “… la paziente riferisce che dopo la visita presso il Prof. Dr. med. __________ e dopo le infiltrazioni mirate a livello delle articolazioni posteriori della cervicale, la sintomatologia a questo livello è regredita; resta per contro la cefalea continua, che peraltro si era accentuata durante l’infiltrazione del disco eseguita dal Prof. Dr. med. __________ e che poi era migliorata con l’anestetico locale sebbene per breve tempo.”).
Il decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni.
A questo proposito, significativa è la circostanza che la ricorrente è stata in grado di riprendere rapidamente l'esercizio della propria attività professionale, al 25% dopo neppure un mese e al 50% dopo circa un mese e mezzo (cfr. doc. ZM 14).
Se RI 1 non è stata in grado di aumentare oltre il proprio pensum lavorativo, ciò è dovuto avantutto alla patologia localizzata alla colonna cervicale e agli impedimenti ad essa collegati.
In proposito, è utile osservare che il Prof. dott. __________, spec. FMH in anestesiologia, consultato nel corso del mese di settembre 2006, ha riferito che le limitazioni denunciate dall’assicurata erano collegabili alla problematica cervicale (doc. ZM 38: “Elle a de grosses difficultés à rester dans des positions statiques, par exemple devant un ordinateur. Elle parvient à gravir une pente, mais elle éprouve de grosses difficultés à la descente à cause d’une très nette augmentation de ses douleurs, ce qui parle en faveur d’une cause partiellement mécanique à ces dernières. Elle n’a actuellement pas de perturbations du sommeil significatives.”) e, d’altra parte, che lo psichiatra dott. __________, autore del referto peritale del 7 luglio 2006, ha dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro, tenuto conto del suo stato psichico e neuropsicologico (cfr. doc. ZM 19, p. 7: “Considerata la situazione clinica attuale nel suo insieme, si può escludere, con grande probabilità, una patologia psichiatrica maggiore, in particolare non ci sono delle limitazioni cognitive clinicamente rilevanti, tali da impedire all’assicurata di svolgere un’attività professionale adeguata in misura completa.”).
Sulla scorta di quanto precede, non può essere considerato soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.
In simili condizioni, a mente del TCA, può rimanere indeciso se sia adempiuto in concreto il criterio dei dolori somatici persistenti, poiché questo criterio da solo non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. la giurisprudenza suevocata).
Secondo questa Corte, quindi, l’infortunio dell’8 novembre 2005 non ha dunque avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi presentati da RI 1.
In simili condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti