Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.29

 

mm

Lugano

5 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 30 giugno 2000, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, stava salendo sul camion, quando è scivolato ed è rimasto appeso alla maniglia interna della porta con il braccio destro in iperestensione e rotazione interna.

                                         Il chirurgo ortopedico dott. __________, in occasione del consulto del 1° febbraio 2001, ha diagnosticato un sospetto di instabilità anteroinferiore della spalla destra (doc. 4).

                                         Un’artro-RMN eseguita il 16 febbraio 2001, non ha mostrato nulla di patologico (doc. 28).

                               1.2.   Nel corso del mese di maggio 2006, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento del giugno 2000 (doc. 6), con inabilità lavorativa a far tempo dal 28 aprile 2006 (doc. 8).

                                         L’artro-RMN del 3 marzo 2006 ha evidenziato, a livello della spalla destra, la presenza di fessure parziali sul versante articolare del tendine del muscolo sottoscapolare, nonché di una lesione dello SLAP di I grado con coinvolgimento del labbro glenoidale (doc. 24). Da parte sua, il dott. __________ ha raccomandato l’esecuzione di una terapia di stabilizzazione muscolare e, in caso di persistenza dei dolori, un intervento artroscopico di stabilizzazione anteriore (doc. 10).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 luglio 2006, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 maggio 2006, ritenuti non trovarsi in nesso di causalità naturale con il sinistro del 30 giugno 2000 (doc. 32).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 34), l’CO 1, in data 22 gennaio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 50).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 28 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge per il periodo 28 aprile-31 luglio 2006.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere che tra l’inabilità lavorativa da lui presentata a partire dal 28 aprile 2006 e l’infortunio del giugno 2000, esiste un nesso di causalità naturale, così come hanno attestato il dott. __________ e il medico fiduciario della Cassa malati __________, dott. __________.

                                         D’altro canto, sempre secondo l’assicurato, anche volendo seguire la tesi difesa dall’amministrazione, ovvero che sarebbe stata l’instabilità della spalla destra a causare le lesioni a livello del labbro glenoidale e non il contrario, nulla muterebbe, dato che la stessa instabilità va ricondotta all’evento infortunistico in questione (doc. I).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

 

                               1.6.   Nel corso del mese di aprile 2007, il ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________ e ha chiesto che venga ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. VII).

 

                               1.7.   Con ordinanza del 21 giugno 2007, questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione al Prof. dott. __________, __________ della Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. IX).

 

                               1.8.   Il 6 luglio 2007, l’avv. RA 2 ha informato il TCA di avere nel frattempo assunto il patrocinio dell’assicurato, in sostituzione dell’avv. __________ (doc. XI).

 

                               1.9.   In data 11 settembre 2007, il Prof. __________ ha rinunciato al mandato peritale per mancanza di tempo (doc. XVI).

 

                             1.10.   Con ordinanza del 17 settembre 2007, il TCA ha quindi affidato l’incarico al dott. __________, responsabile degli arti superiori presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XVII).

 

                             1.11.   In data 25 aprile 2008 il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc. XIX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XX).

 

                                         Sia l’amministrazione che RI 1 hanno preso posizione in data 19 maggio 2008 (doc. XXI + allegato e doc. XXII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

                               2.6.   Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi presentati da RI 1 alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 maggio 2006, costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del 30 giugno 2000, oppure no.

 

                                         L’assicuratore infortuni convenuto lo nega facendo capo agli apprezzamenti espressi in proposito dai dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________, spec. FMH in chirurgia.

 

                                         In effetti, con il suo rapporto del 10 luglio 2006, il medico di circondario appena menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla spalla destra, per il motivo che l’artro-risonanza magnetica del febbraio 2001 era risultata assolutamente nella norma (doc. 31).

 

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l’Istituto assicuratore ha invitato il dott. __________, attivo presso il Dipartimento di medicina assicurativa di __________, a pronunciarsi circa la natura dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2006.

                                         Con rapporto del 18 gennaio 2007, egli ha sostenuto che la lesione del labbro, oggettivata grazie all’artro-RMN del 3 marzo 2006, è conseguenza di un’instabilità della spalla destra, e non viceversa.

                                         Sempre a detta del dott. __________, qualora l’assicurato avesse effettivamente riportato una lesione del labbro nel sinistro del giugno 2000, tale danno sarebbe già stato visibile sulle immagini dell’artro-RMN del 2001.

                                         Inoltre, non risulterebbe neppure documentata la circostanza che in occasione dell’evento assicurato, RI 1 abbia lamentato una lussazione della spalla destra: né il referto clinico constatato a distanza di sei mesi, né quello dell’artro-RMN del febbraio 2001, consentono di concludere a favore di una lussazione della spalla.

                                         Del resto, il meccanismo stesso dell’infortunio sarebbe inadeguato a provocare un tale danno alla salute (doc. 49).

 

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l’insorgente ha prodotto due certificazioni del dott. __________ e una del dott. __________, medico di fiducia della __________.

 

                                         Con rapporto del 20 luglio 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che, a suo avviso, “avendo visto anche la RMI fatta a suo tempo”, l’instabilità anteriore della spalla destra è una conseguenza post-infortunistica (doc. D).

                                         In data 22 febbraio 2007, questo specialista ha precisato in particolare quanto segue:

 

"  Se il medico della CO 1 adesso ritiene che l’instabilità ha provocato la lesione del labbro, è una sua opinione.

 

Nelle radiografie che avevo esaminato, eseguite nel 2001, un’irregolarità labbrale era comunque esistente. È anche noto che delle lesioni poco visibili sulla risonanza magnetica (la qualità nel 2001 non era ancora quella odierna) possono con il tempo portare ad una lesione labbrale che comunque è sempre, a mio modo di vedere, da ricondurre ad un’instabilità della spalla.

 

Propongo di sottoporre la questione a livello universitario.”

                                         (doc. E)

 

                                         Da parte sua, il medico di fiducia della Cassa malati __________, con rapporto del 21 luglio 2006, ha affermato di ritenere trattarsi di un, citiamo: “… caso unicamente post-infortunio, paziente che ha subito nel 2000 un trauma alla spalla destra con ricaduta nell’aprile del 2006. Non vi è assolutamente nessuna malattia che giustifichi inabilità lavorativa né i sintomi del paziente. Ribadisco quindi che la__________ non deve entrare in merito di questa situazione che è da rimandare alla CO 1.” (doc. F).

 

                                         Nel prendere posizione circa la valutazione espressa dal dott. __________, il dott. __________, con rapporto del 13 marzo 2007, ha segnatamente precisato che, mancando la prova dell’esistenza di una lesione del labbro nel 2001, quest’ultimo danno è verosimilmente insorto a causa dell’instabilità della spalla destra, la quale è, con verosimiglianza preponderante, di origine costituzionale. Inoltre, un’instabilità antero-inferiore di eziologia traumatica presupponerebbe una lussazione della spalla, ciò che non trova però riscontro negli atti (doc. 52).

 

                               2.7.   Allo scopo di chiarire la fattispecie da un punto di vista medico, questo Tribunale, in data 17 settembre 2007, ha ordinato una perizia a cura del dott. __________, responsabile degli arti superiori presso della Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________.

 

                                         L’esame clinico e radiologico del ricorrente ha avuto luogo il 29 novembre 2007 (doc. XIX, p. 1).

 

                                         Il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi dell'insorgente (doc. XIX, p. 1-4) e averne descritto lo status clinico e radiologico (doc. XXIX, p. 4-6) -, ha formulato la diagnosi di sospetta rottura parziale del tendine sottoscapolare a destra (diagnosi differenziale: lesione Poulie, lesione del labbro anteriore, in stato dopo distorsione della spalla il 30 giugno 2000 (doc. XIX, p. 8).

 

                                         L’esperto designato dal TCA ha quindi spiegato che la rottura completa isolata del tendine sottoscapolare può insorgere, in base alla letteratura, a seguito di un trauma in iperestensione, rispettivamente, in abduzione-rotazione esterna, senza l’intervento di una lussazione della spalla. Inizialmente tale lesione resta sovente ignorata.

                                         Pazienti portatori di rotture parziali o di lesioni della superficie superiore del tendine sottoscapolare mostrano segni clinici poco significativi. I test sottoscapolari specifici, in presenza di una lesione parziale, non sono necessariamente positivi.

                                         D’altro canto, sempre secondo il dott. __________, i dolori della spalla dorsali appaiono atipici per le patologie che sono state diagnosticate e non rappresentano la regola in caso di instabilità anteriore della spalla, instabilità che - contrariamente a quanto preteso dai dottori __________ e __________ -, non è del resto neppure presente (doc. XIX, p. 7).

 

                                         Rispondendo al quesito n. 4 di parte convenuta, lo specialista __________ ha affermato che i disturbi di cui l’assicurato soffriva in occasione del consulto peritale - rapida affaticabilità del braccio destro, nonché una ridotta forza nella rotazione interna -, costituiscono, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 30 giugno 2000 (doc. XIX, p. 8).

 

                                         Per valutare lo stato del tendine sottoscapolare, della Poulie e del labbro, il dott. __________ ha suggerito l’esecuzione di un intervento artroscopico. Un’eventuale lesione di queste strutture potrebbe essere direttamente sanata (doc. XIX, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).

 

                               2.8.   Chiamato dall’Istituto assicuratore a commentare l’apprezzamento peritale, il dott. __________, in data 6 maggio 2008, ha sottolineato il fatto che la diagnosi di lesione parziale del tendine sottoscapolare, è fondata su un semplice sospetto. Pertanto, visto che il dott. __________ ha consigliato di procedere ad un’artroscopia per valutare, segnatamente, lo stato del tendine in questione, il medico di fiducia dell’CO 1 ha proposto di attendere l’esito della stessa, prima di decidere in maniera definitiva a proposito dell’eziologia del danno alla salute. Qualora l’artroscopia dovesse confermare la presenza di una parziale, eventualmente pure totale, rottura del tendine del sottoscapolare oppure di una lesione Poulie, egli aderirebbe alla valutazione della causalità enunciata dall’esperto giudiziario (doc. 53, p. 2).

 

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che il dott. __________ ha effettivamente espresso il semplice sospetto che RI 1 soffra di una rottura parziale del tendine sottoscapolare destro, formulando pure la diagnosi differenziale di lesione Poulie, lesione del labbro anteriore (cfr. doc. XIX, p. 8: “Verdacht auf Partialruptur der Subscapularissehne rechts; DD: Poulie Läsion, Labrumläsion, …“ - il corsivo é del redattore).

 

                                         Da un profilo probatorio, ciò non è sufficiente per considerare accertata, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l’esistenza di tale danno alla salute e, ancor meno, l’esistenza di un nesso causale naturale tra quest’ultimo e l’evento infortunistico del 30 giugno 2000.

 

                                         Alla luce di quanto è stato dichiarato dall’esperto designato dal TCA, la fattispecie sub judice deve dunque essere oggetto di un approfondimento diagnostico, nella forma di un’artroscopia della spalla destra, con valutazione dello stato del tendine sottoscapolare, della Poulie e del labbro glenoidale (cfr. doc. XIX, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).

 

                                         La causa va quindi rinviata all’amministrazione affinché faccia esperire l’esame appena menzionato e, tenuto conto del contenuto della perizia giudiziaria, rispettivamente, dell’apprezzamento medico 6 maggio 2008 del dott. __________ (doc. 53, p. 2: “Sollte sich der klinische Verdacht einer partiellen, eventuell sogar vollständigen Subscapularissehnen-Ruptur oder auch die einer Poulie-Läsion bestätigen, würde ich mich der Kausalitätsbeurteilung von Dr. __________ anschliessen.” - il corsivo è del redattore), si esprima di nuovo sull’eziologia dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 maggio 2006 e, quindi, sul relativo diritto a prestazioni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è rinviata all’amministrazione affinché proceda così                        come è stato disposto al consid. 2.8. in fine.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti