Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° dicembre 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 aprile 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________ (Prov. __________).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 10 maggio 2002 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura biossea esposta dell’avambraccio sinistro, una ferita lacero-contusa alla mano sinistra con avulsione della falange distale del pollice, nonché la frattura/lussazione astragaloscafoidea sinistra con scuoiamento del calcagno (doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 9 maggio 2006, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 1° maggio 2006, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, prestazione quest’ultima non versata in ragione della rinuncia da parte dell’assicurato (doc. 150).
L’opposizione interposta dagli avvocati __________ e __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 152 e 158), è stata parzialmente accolta dall’assicuratore LAINF, nel senso che il grado dell’invalidità è stato portato dal 20 al 32% (doc. 170).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinato dagli avv. __________ e __________, ha chiesto, in via principale, che vengano ordinati dei nuovi accertamenti medici/economici e, in via subordinata, la condanna dell’CO 1 a versargli una rendita di invalidità del 52%, pari a un importo di fr. 2'282.80 da indicizzare (doc. I, p. 8).
Per quanto concerne l’aspetto dell’esigibilità medica, l’insorgente ha enunciato le considerazioni seguenti:
" Nell'opposizione del 2 giugno 2006, il ricorrente aveva illustrato con precisione gli accertamenti medici inesatti contenuti nel rapporto medico del 22 aprile 2005 e nelle annotazioni del 10 giugno 2005 del Dr. __________.
Per scrupolo, e siccome la CO 1 non si è chinata sulle singole censure del ricorrente, è necessario riproporle integralmente.
Il rapporto medico stabilisce che "l'assicurato può portare molto
spesso pesi fino a 5 kg, talvolta da 5 a 10 kg, di rado da 10 a 25 kg, mai oltre i 25 kg" e che "può molto spesso sollevare sopra il petto pesi fino a 5 kg, talvolta oltre i 5 kg". In realtà tali conclusioni sono approssimative, ritenuto come si ometta di precisare che l'assicurato può portare tali pesi unicamente con la mano destra.
Il rapporto medico stabilisce che "può effettuare lavori di montaggio
leggero molto spesso, talvolta può eseguire lavori medi come forare e
avvitare, di rado può effettuare lavori pesanti come lavoro manuali".
Anche tale deduzione deve essere precisata: il RI 1 trova delle enormi difficoltà ad eseguire operazioni, anche banali, che richiedono l'uso delle due mani. Per esempio l'assicurato è in grado di utilizzare con la mano destra il cacciavite, tuttavia con la sinistra non ha più la capacità di trattenere la vite. È quindi errata la constatazione del medico, secondo cui il RI 1 è in grado di avvitare e forare.
Nel rapporto medico si legge che l'assicurato "può molto spesso
mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti". Anche tale limitazione va specificata: l'assicurato è in grado di restare seduto al massimo per un'ora e in posizione eretta non più di una mezz'ora.
Nel rapporto medico si legge inoltre che "può molto spesso mantenere la posizione inginocchiata e con le ginocchia flesse". Tale constatazione è del tutto errata, visto e considerato che l'assicurato, a causa del bloccaggio della caviglia, può mantenere la posizione inginocchiata solo per breve tempo e con grande fatica.
Il rapporto dell'AI stabilisce che l'assicurato "può molto spesso
camminare fino a 50 metri, talvolta oltre i 50 metri, di rado per tragitti
lunghi". Anche tale constatazione è incompleta. In realtà il RI 1 può molto spesso camminare fino a 50 metri, ma non ripetutamente. Approssimativamente può svolgere tale tragitto 2 0 3 volte al giorno e a costo di ingenti sforzi che richiedono tempi di recupero importanti.
Purtroppo l'assicuratore sociale non si è minimamente chinato su questi aspetti limitandosi a ribadire che " [. .. la CO 1 non interviene
come parte in un caso concreto, fintanto che non viene introdotto un processo, ma come organo amministrativo incaricato di eseguire la legge. Per questi motivi, apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno valore probatorio a giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui questi giungono a risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro la loro attendibilità".
Ciò premesso l'assicurato ribadisce che gli accertamenti sono incompleti e chiede al Tribunale delle assicurazioni di ordinare una nuova indagine medica. In particolare la nuova perizia è necessaria per precisare e rettificare le attività che il RI 1 può effettivamente compiere. L'indagine medica dimostrerà, in modo inequivocabile, i) che il RI 1 può portare i pesi indicati solo con la mano destra (pto 1.2.1.) ii) che il RI 1 trova delle enormi difficoltà ad eseguire operazioni, anche banali, che richiedono l'uso delle due mani (pto 1.2.2.) iii) che l'assicurato è in grado di restare seduto al massimo per un'ora e in posizione eretta non più di una mezz'ora (pto 1.2.3.) iv) che l'assicurato può mantenere la posizione inginocchiata solo per breve tempo e con grande fatica (pto 1.2.4.) v) il RI 1 può molto spesso camminare fino a 50 metri, ma non ripetutamente (pto 1-2-5-)
L'apprezzamento medico del 26 luglio 2007 è del tutto insoddisfacente e inidoneo a chiarire la situazione medica dell'assicurato. Di fronte alle puntuali censure del RI 1, il Dr. __________ si limita a ribadire le considerazioni già espresse nel rapporto del 22 aprile 2005, senza procedere ad una nuova visita dell'assicurato rispettivamente ad ulteriori accertamenti di natura medica.
In via principale si chiede pertanto una nuova indagine medica al fine
di stabilire con precisione quali sono le attività che l'assicurato è realmente in grado di svolgere."
(doc. I, p. 2-4)
D’altro canto, egli si è così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi al rachide:
" Il rapporto medico del 22 aprile 2005 trascura completamente i gravi problemi alla schiena di cui soffre l'assicurato e che sono stati più volte evidenziati dallo stesso in occasione delle varie visite mediche.
La CO 1, di fronte alla censura sollevata dal ricorrente con l'opposizione, argomenta nella propria decisione che "l'assicurato mostra sì una zoppia da risparmio ma non una zoppia da importante
raccorciamento dell'arto inferiore".
Tale considerazione, di per sé errata, è del tutto ininfluente perché da nessuno parte è stato accertato, rispettivamente sostenuto o anche solo ipotizzato, che i disturbi alla schiena siano da ricondurre alla zoppia da risparmio di cui soffre il ricorrente.
Anche in questo caso si tratta di un accertamento precipitoso della __________, a cui si deve porre rimedio con la già chiesta perizia medica."
(doc. I, p. 4-5)
Questi infine gli argomenti sviluppati da RI 1 in relazione agli aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità:
" Per quanto riguarda le considerazioni della CO 1 in merito all'attività esigibile dall'assicurato, esse sono infondate anche ammettendo, per pura e denegata ipotesi, la correttezza degli accertamenti medici. La CO 1 scrive infatti: "Dagli accertamenti medici e economici è risultato che si può pretendere che l'assicurato svolga un lavoro più leggero per tutto il giorno". Inoltre argomenta che "un operaio chiamato a svolgere un'attività leggera e ripetitiva percepiva mediamente nel 2004, per 41.6 ore la settimana così come lo insegna la giurisprudenza, un salario complessivo di CHF 57'258.24
[... ].". La CO 1, così facendo, deduce quindi che l'assicurato può essere nuovamente attivo quale operaio e quindi nel settore secondario. Tale conclusione è macroscopicamente errata.
Infatti, già solo gli impedimenti alla salute enucleati dalla CO 1 impediscono al RI 1 di essere attivo nel settore secondario. Ora è assolutamente escluso che dal RI 1 possa essere pretesa un'attività da operaio. In particolare tutte le limitazioni nell'assolvimento di lavori manuali, le limitazioni nella forza, nonché gli impedimenti inerenti alla deambulazione e alla postura escludono, nel modo più assoluto, che egli possa essere assunto nel settore secondario. Quale datore di lavoro, in un mercato del lavoro equilibrato, assumerebbe un operaio che solo "talvolta può camminare oltre i 50 metri" e che solo "talvolta può portare pesi da 5 a 10 kg. E questo per citare solo due dei numerosi e importanti handicap fisici del RI 1.
Ora, come già sostenuto con l'opposizione alla decisione della CO 1, non ci sono dubbi che dall'assicurato non può essere pretesa un'attività nel settore produttivo, né le attività menzionate nel rapporto AI inerenti al terziario, con l'eccezione della professione di venditore non qualificato. Al riguardo il rapporto AI agli atti (n. 137) sorprende per infondatezza. Ma come è possibile considerare quale attività esigibile dal RI 1 la professione di fattorino quando
egli può "talvolta camminare fino 50 metri". Le stesse considerazioni
valgono per la professione di addetto alle informazioni, agente di custodia, portiere / custodia; tutte professioni che implicano la possibilità di camminare senza problemi e ripetutamente. Analogo discorso vale per la professione di autista. Al riguardo ricordiamo come la CO 1 abbia accertato che l'assicurato "può molto spesso mantenere la posizione seduta", ciò che esclude la possibilità dell'assicurato di guidare per oltre mezz'ora. Successivamente al già richiesto approfondimento medico, sarà pertanto assolutamente necessario procedere ad una nuova indagine economica che determini le reali attività professionali esigibili. In ogni caso è già possibile stabilire ora che dal RI 1 può essere esatta unicamente un'attività nel ramo "commercio e riparazione di autoveicoli".
L'assicurato per contro non intende più rimettere in discussione la
questione secondo cui, nell'ambito del commercio e della riparazione
di autoveicoli, egli può svolgere, per tutto il giorno, un lavoro leggero. La CO 1 ha applicato una riduzione complessiva del 15% sui dati
statistici. L'assicurato non concorda con tale accertamento ed esige
che sia applicata una riduzione del 25%. Giusta la sentenza DTF 126 V 75 la questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
Ora, nel caso di specie, la CO 1 ha tenuto conto unicamente del fatto che l'assicurato è un frontaliero. Ciò premesso, la CO 1 non ha minimamente tenuto conto dei seguenti fattori che, fossero stati correttamente ponderati, l'avrebbero indotta ad applicare la reclamata riduzione del 25%. In particolare:
Le limitazioni addebitabili al danno alla salute dell'assicurato pregiudicano in modo essenziale la sua capacità reddituale. Al riguardo è sufficiente fare riferimento alle sole limitazioni evidenziate dal medico della CO 1. In particolare il fatto che l'assicurato non può mantenere la stessa posizione per più tempo (sia in piedi o seduto), nonché l'impossibilità di compiere dei lunghi tragitti, rendono il RI 1 un lavoratore "estremamente poco competitivo".
Il RI 1 non ha alcuna qualifica professionale. Egli si è sempre e solo occupato di pavimentazione stradale e non possiede nessuna esperienza nel settore della vendita. Al riguardo non è difficile immaginare le difficoltà a cui potrebbe essere confrontato un operaio che si vedrebbe catapultato in un settore a lui del tutto estraneo quale quello della vendita.
3. Il corretto grado di invalidità (secondo gli accertamenti medici della CO 1)
Nel presente ricorso il ricorrente non rimette in discussione gli accertamenti della CO 1 in merito al salario da valido, il quale è stato fissato complessivamente in CHF 73'500.90.
Come abbiamo ampiamente esposto, non si può presumere che l'assicurato sia operativo nel settore secondario, in qualità di operaio. Tutt'al più all'assicurato può essere preteso un salario nel settore terziario e precisamente nel commercio e nella riparazione. Secondo le note tabelle dell'ufficio di statistica (TAi), il salario medio per tali attività ammonta a CHF 3'922.-, il quale corrisponde ad un salario annuo di CHF 47'064.
Tenendo in considerazione la riduzione sociale del 25%, il reddito esigibile dal RI 1 ammonta a CHF 35'298.- ed è il frutto del seguente conteggio.
> 25 % di CHF 47'064. - = CHF 35'298.-
A questo punto è possibile calcolare il nuovo grado di invalidità, che in base alla nota formula ammonta al 52%.
80% di CHF 65851.- = CHF 52'680
52% di CHF 52'680.- = CHF 27'393.60
CHF 27'393.60 / 12 = 2'282.80
L'importo di CHF 2'282.80 deve essere inoltre indicizzato in base al rincaro."
(doc. I, p. 5-8)
1.4. L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.
Questa Corte deve però preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi alla schiena di cui soffre l’insorgente, oppure no.
La risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità delle prestazioni spettanti all’assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; vedi, pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si é lamentato, per la prima volta, di disturbi alla schiena, in occasione della visita medica di chiusura del 22 aprile 2005, trascorsi poco meno di tre anni dall’evento infortunistico in questione (doc. 129, p. 2: “Dichiara che camminando non correttamente accusa dolori alla schiena. Per questo motivo dichiara di aver difficoltà a mantenere a lungo la posizione seduta, ad esempio guida dell’auto per lunghi periodi.”).
In proposito, il TCA ritiene che un così lungo periodo di latenza parli piuttosto a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità diretto con l’infortunio del 30 aprile 2002.
Al riguardo, un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
D’altronde, neppure il dott. __________, spec. in medicina fisica e riabilitazione, autore della perizia di parte del 29 aprile 2005, ha preteso che i disturbi alla schiena costituiscano una conseguenza infortunistica diretta (cfr. allegato al doc. 158, p. 7: “Deambulazione autonoma con lieve zoppia di fuga a sx, carico soggettivamente “controllato” a sx e piede atteggiato in dorsinflessione volontaria a scopo antalgico. Tale deambulazione dopo brevi tratti causa un soggettivo dolore a livello della gamba sx (…) e a livello del rachide dorso-lombare.” – il corsivo è del redattore).
D’altro canto, questo Tribunale condivide il parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 157), secondo cui i disturbi alla schiena non sono indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente alla gamba sinistra.
Questa opinione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre ad un sovraccarico del rachide:
" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."
(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.)
La nostra Corte federale ha peraltro deciso in questo senso nella sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.1, pubblicata in RTD II-2004, n. 62:
" Innanzitutto si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________ in un suo rapporto del 19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità - secondo il quale l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo causale indiretto, nel senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito all'infortunio e all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una preesistente problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede federale, risulta in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla scorta di quanto ad es. stabilito anche dal dott. H.________, primario presso la Clinica X.________, già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti procedure cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in occasione delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11 gennaio 2001 - non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi deformazioni (ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm oppure una situazione di artrodesi dell'anca)."
Il caso di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.
Da un lato, dalla documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria degli arti inferiori, in ogni caso non dell’entità indicata dagli specialisti bernesi.
D'altra parte, i disturbi in sede dorso-lombare sono apparsi a distanza di circa tre anni dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome lombare era insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato tale periodo come troppo breve.
In esito alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati dall'insorgente.
2.6. Si tratta ora di valutare il grado dell’invalidità presentata dal ricorrente tenuto conto dei soli danni alla salute in relazione di causalità con l'evento del 30 aprile 2002 (fatta astrazione dai disturbi da lui accusati alla schiena).
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.7. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.8. Nella presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto -fondandosi sull’apprezzamento 22 aprile 2005 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 129, p. 3s.) - ha dichiarato l’assicurato completamente abile in un’attività lavorativa da esercitare in posizione prevalentemente seduta che non implichi il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi (doc. 170, p. 5).
La valutazione del medico di circondario appena citato è stata avallata dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale è stato chiamato dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alle obiezioni che l’assicurato aveva sollevato in sede di opposizione:
" L’assicurato presenta dei postumi infortunistici a livello dell’articolazione sotto-astragalica e a livello del piede sinistro, ha pure dei postumi infortunistici a livello dell’avambraccio sinistro e del pollice sinistro. Questi postumi infortunistici non pregiudicano la possibilità di esercitare un’attività in posizione seduta al 100%. L’assicurato può alzarsi se vuole ma non deve alzarsi. Se per i problemi alla schiena l’assicurato necessita di alternare la posizione questo esula dai postumi infortunistici e quindi dalla competenza rispettivamente dalla responsabilità CO 1. Per lavori leggeri come quelli descritti nell’esigibilità (usare il cacciavite, visto che il paziente è destrimane oppure nel montaggio leggero non vi sono limitazioni), l’assicurato può usare senza nessun problema le due mani, infatti ricordo che all’esame medico-circondariale vi era una funzione del polso completamente libera, una funzione della dita della mano sinistra non limitata, vi era soltanto una limitazione della supinazione che però non risulta essere limitante per l’esecuzione di lavori leggeri con le due mani. La forza bruta raggiungeva pur sempre 80 kp a sinistra rispetto a 130 di destra quindi un buon 70%. I perimetri dell’avambraccio, considerato che l’assicurato è destrimane, non erano testimoni di un’atrofia da risparmio.
L’esigibilità espressa in occasione della visita medica di chiusura del 22.4.2005, è perfettamente adattata alla situazione fisica dell’assicurato.”
(doc. 157 – il corsivo è del redattore)
L’insorgente contesta l’esigibilità lavorativa così come l’hanno tracciata i medici di fiducia dell’amministrazione, sostenendo che taluni aspetti sarebbero stati valutati in modo errato, rispettivamente, in maniera imprecisa (cfr. I, p. 3s.).
Così come dimostrato al considerando 2.5., i disturbi localizzati al rachide dorso-lombare hanno un’eziologia extra-traumatica e, pertanto, non se ne deve tener conto nella valutazione dell’incapacità al guadagno.
D’altro canto - in assenza di pareri medici contrari (al riguardo, è utile ricordare che rientra fra i compiti del medico, quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e di indicare, dopo averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace di esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua - cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100) -, questa Corte è dell’avviso che la tesi, difesa dagli specialisti interpellati dall’Istituto assicuratore convenuto, in base alla quale RI 1 è in grado di svolgere un’attività leggera in posizione prevalentemente seduta o addirittura totalmente seduta, in cui non debba sollevare/trasportare pesi, sia plausibile e che quindi possa servire validamente da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno
2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
In sede di procedura di opposizione, il ricorrente ha sostenuto che i referti dei dottori __________, spec. in medicina fisica e riabilitazione, e __________, spec. in ortopedia e traumatologia, confermerebbero, citiamo: “… la tesi secondo cui l’assicurato non è assolutamente in grado di svolgere un’attività medio-leggera al 100%, …” (doc. 158 + allegati).
In proposito, questo Tribunale osserva che né l’uno né l’altro degli specialisti privatamente consultati da RI 1, si è pronunciato a proposito della capacità lavorativa di quest’ultimo in attività alternative a quella originariamente esercitata.
Il dott. __________, “… tenuti presenti i dati tabellari e dalle sedute dottrinali medico-legali per la valutazione del danno biologico di rilevanza patrimoniale, nonché la usuale prassi valutativa medico-forense, …”, ha invero attestato una, citiamo: “incapacità lavorativa generica” del 35%, tuttavia, oltre a non fornire alcuna motivazione al riguardo, egli non ha precisato a quale genere di attività tale inabilità era riferita.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di vista medico - l'assicurato è totalmente incapace di riprendere a esercitare la sua originaria attività professionale.
Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Sempre in questo contesto, non può essere ignorato che, con rapporto del 22 dicembre 2005, la consulente in integrazione professionale dell’AI, __________, ha indicato che, citiamo: “…, l’A. potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, medio-leggere e poco qualificate. I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento, magazziniere, aiuto in attività manuali/artigia-nali, …) che nel settore terziario (venditore non qualificato agente di custodia, addetto all’informazione, portiere/custode, autista, fattorino, …).” (doc. 137).
Secondo l’insorgente, il fatto di non potere mantenere la stessa posizione per più tempo (sia essa seduta o eretta), nonché l’impossibilità di compiere dei lunghi tragitti, lo renderebbero, citiamo: “un lavoratore estremamente poco competitivo.” (doc. I, p. 7, pto. 2.6.1).
In proposito, il TCA si limita a osservare che, fatta astrazione dalla problematica dorso-lombare, non di pertinenza dell’Istituto assicuratore convenuto, l’assicurato è in grado di mantenere per lungo tempo la posizione seduta.
D’altro canto, l’esercizio di un’attività in posizione seduta, per definizione, non implica la necessità di deambulare, ragione per la quale la preoccupazione manifestata da RI 1 non ha ragione di esistere.
2.9. Il TCA è ora chiamato ad esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per quanto concerne il reddito da valido, le parti sono concordi nel ritenere che il ricorrente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 73'500.90 (cfr. doc. 170, p. 6 e doc. I, p. 7, pto. 3.1).
Questo dato, dedotto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può essere fatto proprio dal TCA.
2.10. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
" (…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall
nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im
Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im
Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.11. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
In una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,
U 75/03, il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.
Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
2.12. In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 e, per il 2006 (cfr. tab. relativa alla valutazione trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), di fr. 4'870.34, oppure di fr. 58'444.08 per l'intero anno (fr. 4'870.34 x 12).
2.13. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."
(STFA succitata).
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva.
Sempre a causa del danno alla salute, egli si trova però nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni addebitabili al danno alla salute.
Un’ulteriore decurtazione del 5% entra in linea di conto in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente.
Nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quello relativo all’età dell’insorgente (43 anni al momento determinante).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 49'677.46 (85% di fr. 58'444.08).
In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 49'677.46 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 73'500.90 - risulta essere del 32.41%, arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella misura in cui RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 32%, il suo ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti