Raccomandata |
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Incarto n.
DC/MM/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 marzo 2006 RI 1, uscendo da un supermercato ha attraversato la strada con il carrello della spesa, è stato urtato da un'autovettura (cfr. Doc. 1).
Egli ha subito una frattura del plateau tibiale e della diafisi della tibia della gamba sinistra.
L'assicurato è stato totalmente inabile dal 31 marzo 2006.
L'assicurazione contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con decisione su opposizione dell'11 ottobre 2006 la CO 1 ha confermato la propria precedente decisione con la quale ha ridotto del 10% le prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, argomentando in particolare:
" (...)
La giurisprudenza ha riconosciuto una negligenza grave nei casi seguenti: un pedone ubriaco che attraversava la strada senza far attenzione alla circolazione (EVGE 1957 164 consid. 2 e 165 consid. 3); un pedone che attraversava un'intersezione molto frequentata con poca visibilità e di notte (rapporto annuale della SUVA 1948 no 3e/1 p. 22); un pedone che attraversava la strada vicino ad un'autovettura arretrata senza controllare a destra e a sinistra se un veicolo sopraggiungeva (RSKV 1969 no 52 p. 125); un ciclista che non osserva la regola di precedenza (DTF 121 V 45 consid. 3b); chi oltrepassa la linea di sicurezza (rapporto annuale della SUVA 1980 Nr. 4 p. 7); chi provoca un incidente a causa di una disattenzione di qualche secondo (DTF 114 V 317).
b) Nella fattispecie, l'assicurato ha violato svariate regole, ma si deve considerare tutte le circostanze dell'infortunio. Secondo il rapporto di polizia, l'assicurato non ha usato il passaggio pedoni per attraversare la strada. Ne risorta (recte: risulta) anche che il passaggio si trovava solo ad una distanza di 10 metri, e che l'unico motivo per cui l'assicurato non l'ha usato era che il carrello delle spese era colmo e che il tratto dall'uscita del negozio alle strisce pedonali era in salita. Un tale motivo non giustifica il comportamento dell'assicurato. Se quest'ultimo si fosse tenuto alle regole stradali (art. 26, art. 27 e art. 49 della legge sulla circolazione stradale, LCStr), il carrello non sarebbe stato urtato dal veicolo. L'assicurato ha quindi violato delle regole elementari della circolazione stradale e, date le circostanze, la sua condotta dev'essere qualificata come negligenza grave. Viene aggiunto che nella fattispecie non esistono delle ragioni attenuanti. La sua affermazione che, prima di attraversare, si è assicurato a destra e a sinistra che nessun'autovettura si avvicinava, non è credibile. Se effettivamente l'avesse fatto, si sarebbe certamente accorto del veicolo e l'infortunio non sarebbe avvenuto.
In tutti i casi sopraccitati, il Tribunale federale ha estimato una riduzione del 10% come giustificata. In effetti, 10% è la riduzione minima ch'è pronunciata nell'ambito dell'art. 37 cpv 2 LAINF. Per le ragioni esposte, una riduzione del 10% s'impone dunque per negligenza grave. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede di annullare la riduzione, argomentando:
" (...)
3) Pur ammettendo che la nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, si contesta alla decisione di aver ignorato le circostanze concrete che hanno portato all'infortunio dell'assicurato.
Il pedone, non più giovanissimo (all'epoca __________) usciva dal supermercato (__________) con il carrello della spesa e avrebbe avuto grosse difficoltà a raggiungere in salita le strisce pedonali vicine. Egli non ha attraversato la strada in modo avventato ma ha guardato sia a destra che a sinistra prima di immettersi sulla carreggiata.
La colpa da parte del pedone, nella denegata ipotesi di ammissione, va considerata lievissima.
Al momento le strade erano praticamente deserte mentre invece non è stata fatta alcuna menzione sulla velocità dell'auto investitrice, ulteriore fattore a carico della responsabile.
In considerazione anche di una lieve colpa, all'infortunato vanno riconosciute delle prestazioni complete. Del resto anche le autorità amministrative, pur intimando al ricorrente una formale contravvenzione, non hanno ritenuto di spedire al ricorrente la formale (e simbolica) multa di fr. 10.- ma vi hanno semplicemente rinunciato per motivi pratici e umani (Doc. D).
Prove: c.s.
4) Nel decidere sull'eventuale riduzione delle prestazioni, la decisione impugnata doveva tenere conto anche della situazione personale ed economica dell'assicurato: con tutta evidenza la compagnia d'assicurazione CO 1 non ha avuto nessun riguardo né tantomeno comprensione per l'infortunato.
Dopo essere stato investito, il sig. RI 1 è stato in degenza in Ospedale per 21 giorni, con una doppia frattura della tibia sinistra. A distanza di qualche mese ha subito due operazioni all'arto. I medici hanno già sin d'ora pronosticato di sostituire al paziente l'attuale placca con l'immissione di una protesi al ginocchio.
Il ricorrente, di professione aiuto cucina, percepiva prima dell'infortunio un salario mensile netto di fr. 2'613.-.
Il fatto di vedersi decurtare un 10% di indennità incide moltissimo sulla sua modesta condizione economica, già alle soglie della povertà. Quest'aspetto è del resto ribadito anche dalla dottrina dominante: Ghelew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne, 1992, pag. 147). (...)" (Doc. I)
1.3. Il 5 febbraio 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso la documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (Doc. III).
1.4. Nella sua risposta del 6 febbraio 2007 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Nella fattispecie la Polizia stradale ha ritenuto nel suo rapporto che il ricorrente ha attraversato la strada fuori del passaggio pedonale che si trovava a dieci metri di distanza. Su richiesta della polizia quanto ai motivi di non aver utilizzato il passaggio pedonale, il ricorrente ha risposto che il carrello delle spese era colmo e il tratto dall'uscita del negozio alle strisce pedonali era in salita.
Il ricorrente fa valere che non è il più giovane e che avrebbe avuto grosse difficoltà a raggiungere le strisce pedonali. In primo luogo è sottolineato che dieci metri non può essere considerato come un tratto abbastanza lungo per giustificare la traversata fuori dal passaggio pedonale. In secondo luogo, l'età di __________ giustificherebbe però d'utilizzare le strisce, in particolare se aveva apparentemente grosse difficoltà col carrello come lo pretende. È per pura pigrizia che il ricorrente non ha preso il passaggio pedonale. Un tale comportamento non è giustificabile.
È del resto sorprendente che malgrado il ricorrente abbia guardato a sinistra e a destra prima di attraversare la strada, quest'ultimo non abbia visto il veicolo. Tuttavia, consultando il rapporto della polizia si nota che l'infortunio ha avuto luogo ad una intersezione. Non ci può dunque limitarsi a guardare solo a destra ed a sinistra, visto che il veicolo in questione usciva dal passaggio di fronte come si vede sulle fotografie allegate (documento 2). Questa disattenzione, nonché il fatto di attraversare la strada fuori delle strisce pedonali, provocarono l'infortunio. Prova anche che il ricorrente ha attraversato la strada in un luogo pericoloso. Sono proprio questi i motivi per cui un pedone ragionevole nella stessa situazione seguirebbe le più elementari norme di sicurezza, prestando tutta la sua attenzione alla circolazione, in particolare se non attraversa sul passaggio pedonale, o utilizzando le strisce pedonali per attraversare la strada, in particolare, se le strisce si trovano solo a dieci metri.
Per tali motivi e in accordo colla giurisprudenza sopraccitata il ricorrente ha commesso una negligenza grave. Di conseguenza, la riduzione delle indennità giornaliere del 10% è legittima. Viene sottolineato, che secondo il parere del Tribunale federale, colui che non presta abbastanza attenzione alla circolazione commette una negligenza grave, giustificando persino una riduzione del 10%.
Riguardo all'argomento che si deve tenere conto della situazione personale ed economica del ricorrente, si avvera che il salario mensile del ricorrente ammonta a CHF 3183.-- (documento 17). L'indennità giornaliera LAINF ammonta a CHF 90.69, dopo la riduzione a CHF 81.69. Questo non rappresenta una diminuzione del salario talmente importante da diventare inaccettabile. Se si segue quest'argomentazione, non sarebbe più possibile procedere ad una riduzione per negligenza grave, bensì ben fondata, nel ramo alberghiero nel quale l'intimata è attiva, dato che tutti i salari sono più bassi paragonati ad altri settori. Il ricorrente non presenta nessuna prova concreta per la sua situazione economica precaria. Del resto, dato il basso salario e il fatto che è sposato, è probabile che anche sua moglie lavora. La modesta condizione economica era già presente prima dall'infortunio. Bisogna rilevare, che si tratta del resto della riduzione minima prevista legalmente per negligenza grave. Non ci sono quindi ragioni attenuanti che giustificano la rinuncia alla riduzione." (Doc. IV)
1.5. L'8 febbraio 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA quali nuovi mezzi di prova "le distinte salariali emesse dalla convenuta unitamente a quelle del datore di lavoro" (cfr. Doc. VI e allegato i).
Al riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:
" (...)
Come già esposto nella risposta del 5 febbraio 2007, la diminuzione del 10% del salario non è tale da peggiorare di maniera importante la situazione finanziaria modesta dell'assicurato, presente già ben prima dell'infortunio. Il patrocinatore non ha inoltre presentato delle prove quanto alla situazione economica reale, in particolare non ha allegato documenti relativi ad un eventuale salario della moglie dell'assicurato nonché di un eventuale patrimonio.
È rammentato che l'assicurato ha commesso una negligenza grave che era causale per l'incapacità lavorativa e la sua situazione attuale. Non c'è dunque motivo valido per rinunciare alla riduzione minima del 10% deciso dall'assicuratore LAINF." (Doc. VIII)
1.6. Il 21 maggio 2007 il TCA ha posto alcuni quesiti al patrocinatore dell'assicurato che ha risposto il 23 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144s.).
2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA del 17 novembre 2006 nella causa R., U 97/05; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza del 17 novembre 2006 nella causa R., U 97/05, nella quale ha rilevato:
" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."
2.4. A proposito di pedoni, in una sentenza pubblicata in RAMI 1987 pag. 322 seg. l'Alta Corte ha stabilito che aveva commesso solo una lieve negligenza un assicurato che ha attraversato la strada subito dopo che era transitata un'auto ed è stato investito da un'altra che arrivava sull'altra corsia, in direzione opposta.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
a) Die Vorinstanz ging bei der Würdigung des Verhaltens, das zum Unfall führte, unter Hinweis auf Maurer (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 486 f.) von den in Literatur und Praxis für die Abgrenzung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit entwickelten Entscheidungshilfen aus: Leichte Fahrlässigkeit liegt darnach vor, wenn das Verhalten "noch einigermassen verständlich" ist ("das kann passieren"); grobe Fahrlässigkeit ist demgegenüber gegeben, wenn die fragliche Handlung "schlechthin unverständlich" ist ("das darf nicht passieren"). In Anwendung dieser Kriterien erkannte das kantonale Gericht auf leichte Fahrlässigkeit. Es hielt dem Beschwerdegegner zugute, dass er sich vor Betreten der Fahrbahn auf das von links heranfahrende Auto konzentrierte und dieses passieren liess. Dadurch abgelenkt, habe er der andern Strassenhälfte und dem dort von der andern Seite herannahenden Fahrzeug zu wenig Beachtung geschenkt. Der Motorenlärm des ersten Autos habe zudem die akustische Wahrnehmung des zweiten Wagens erschwert.
Dass er entgegen Art. 47 Abs. 5 VRV dem Auto den Vortritt nicht gewährt habe, stelle keine Verletzung einer elementaren Verkehrsregel und damit keine grobe Fahrlässigkeit dar.
Dieser Betrachtungsweise hält die Beschwerdeführerin ein Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 5. Februar 1981 in Sachen B. entgegen, welchem ein ähnlicher Tatbestand Zugrundegelegen hatte. Das Bundesgericht habe in jenem Fall auf grobe Fahrlässigkeit erkannt. Im übrigen habe die Vorinstanz den Alkoholisierungsgrad des Beschwerdegegners bagatellisiert.
b) Das EVG hat die Missachtung der Vortrittsregel von Art. 47 Abs. 5 VRV durch eine Fussgängerin im unveröffentlichten Urteil V. vom 6. Februar 1976 als Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift eingestuft und eine von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt aufgrund von Art. 98 Abs. 3 KUVG verfügte Leistungskürzung von 10 % geschützt. Selbst wenn an der Qualifikation von Art. 47 Abs. 5 VRV als elementare Verkehrsregel im Sinne der Rechtsprechung festgehalten wird, vermag die Missachtung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit nicht zu begründen. Entscheidend sind vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalles (Erw. 1 am Ende).
Der hier zu beurteilende Unfallablauf ist auf einmaliges Versagen, ein momentanes Nachlassen der Aufmerksamkeit, offensichtlich primär durch das erste vorbeifahrende Auto verursacht, zurückzuführen. Der Alkoholisierungsgrad hatte für den Beschwerdegegner als Fussgänger keinen entscheidenden Einfluss auf den Geschehensablauf. Der Auffassung der Vorinstanz, dass das Verhalten des Beschwerdegegners als leichte Fahrlässigkeit zu werten sei, ist demnach beizupflichten. (...)"
Allo stesso risultato il TFA è arrivato in un'altra sentenza, pubblicata in plädoyer 3/05 pag. 85 seg., nel caso di un assicurato che, ad un incrocio con semaforo, ha attraversato una strada sulle strisce pedonali e, dopo che una prima auto si era fermata per lasciarlo passare, è stato investito da una seconda auto che andava nella stessa direzione della prima.
La nostra Massima Istanza in questa occasione si è così espressa:
" Streitig ist, ob der Beschwerdeführerin eine grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist und ihre Taggeldleistungen deswegen zu kürzen sind.
2.1 Die Vorinstanz bejahte diese Frage mit der Begründung, es sei überwiegend wahrscheinlich und daher mit dem im Sozialversicherungsrecht erforderlichen Beweisgrad (BGE 126 V 360 Erw. 5b) erstellt, dass die Versicherte den Fussgängerstreifen bei Rotlicht überquert habe, weil der Unfallgegner wie auch ein Fahrzeuglenker, welcher sich hinter dem haltenden Auto befunden
hatte, gemäss ihren Aussagen im Polizeirapport die Kreuzung bei Grünlicht passiert hätten. Diese Begründung hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Der Fussgängerstreifen befindet sich in erheblicher Entfernung vom Lichtsignal und es hatte sich in seinem Bereich eine stehende Kolonne gebildet. Auch wenn die beiden Autofahrer die Ampel bei Grünlicht passiert haben, ist deshalb nicht bewiesen, dass sie für Fussgänger noch immer auf Rot stand. Ob die Beschwerdeführerin die Ampel bei Rotlicht passiert hat, ist damit nicht erstellt, kann indessen - wie in Erw. 2.3 aufzuzeigen ist - ohnehin offen gelassen werden.
2.2 Soweit die Vorinstanz sodann ausgeführt hat, die Beschwerdeführerin habe bereits die erste Strassenhälfte bis zur Mittelinsel willentlich und damit unbestrittenermassen vorschriftswidrig bei Rotlicht überquert, steht dies in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Unfall. Dieser Umstand hat daher rechtsprechungsgemäss ausser Betracht zu bleiben (vgl. BGE 118 V 307 Erw. 2b mit Hinweisen).
2.3 Selbst wenn die Beschwerdeführerin die Ampel jedoch bei Rotlicht passiert hätte, könnte ihr Verhalten unter den gegebenen Umständen nicht als grobfahrlässig qualifiziert werden. Denn angesichts der Tatsache, dass ein Fahrzeuglenker der Versicherten auf dem Fussgängerstreifen den Vortritt eingeräumt hat und die Verkehrsführung in der Richtung, von welcher das Fahrzeug kam, einspurig ist und erst nach dem Fussgängerstreifen zweispurig
wird, könnte der Beschwerdeführerin auch in diesem Fall einzig vorgeworfen werden, dass sie die Fahrbahn auf das Zeichen des wartenden Fahrzeuglenkers hin betreten und überquert hat, ohne auf allfällige weitere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der zu beurteilende Unfallablauf ist auf ein momentanes Nachlassen der geforderten Aufmerksamkeit zurückzuführen, welches auch durch den haltenden Fahrzeuglenker verursacht wurde. Bei der gegebenen Verkehrsführung musste die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen, dass ein zweites Fahrzeug das stehende Auto, dessen Lenker ihr den Vortritt einräumte, passieren würde. Ihr Verhalten kann daher nicht als grob, sondern bloss als leicht fahrlässig qualifiziert werden (vgl. auch RKUV 1987 Nr. U 20 S. 322).
Die Kürzung der Taggeldleistungen wegen grobfahrlässigen Verhaltens ist daher zu Unrecht erfolgt."
(cfr. plädoyer 3/05, pag. 85-86)
2.5. Nella presente fattispecie gli agenti del Reparto Mobile della Polizia del Canton Ticino hanno così descritto la dinamica dell'incidente:
" Al nostro giungere erano presenti i militi della Ticino soccorso e i protagonisti dell'incidente.
L'unica autovettura coinvolta nell'incidente si trovava ancora nella posizione finale venutasi a creare a seguito dell'urto.
Sul luogo dell'incidente non erano visibili tracce di frenata.
Nessuno si annunciava quale teste.
In base alle nostre constatazioni e alla versione resa dai protagonisti la dinamica può essere così riassunta:
La protagonista __________ circolava a bordo della sua autovettura su __________ in territorio di __________.
Giunta all'intersezione tra quest'ultima via e __________ si fermava al segnale dare precedenza ivi presente.
Dopo avere guardato prima a destra e poi a sinistra si immetteva su __________ diretta verso __________.
Nella manovra non si avvedeva del pedone RI 1 che in quel momento attraversava il campo stradale su __________ da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.
Si precisa che RI 1 aveva appena lasciato il negozio __________ e che stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali (circa 10 metri prima dalle stesse). Con sè aveva il carrello della spesa.
L'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo contro il carrello della spesa spinto dal protagonista RI 1. Il carrello urtava infine il pedone procurandogli la frattura in due punti della tibia sinistra.
Soccorso dai militi della Croce Verde veniva trasportato presso il PS dell'__________ dove rimaneva degente per 21 giorni.
Illesa invece la protagonista __________." (Doc. 2, pag. 4)
Nel verbale d'interrogatorio __________ ha in particolare dichiarato:
" A questo punto era mia intenzione svoltare a destra in direzione autostrade, ho dunque guardato a destra e a sinistra per accertarmi che non giungessero veicoli.
Ricordo di aver guardato numerose volte prima di decidermi a partire, sono molto prudente alla guida.
Una volta accertato che il campo stradale fosse libero ho svoltato e, improvvisamente, appena lo spigolo anteriore destro del mio veicolo è entrato nella corsia direzione autostrade, praticamente in centro alla strada, ho sentito un urto e mi sono accorta di aver colpito un pedone che attraversava con il carrello della spesa.
Il pedone usciva dal vicino supermercato __________ ma non attraversava __________ sulle strisce pedonali poco distanti, bensì in diagonale sulla carreggiata, per questo motivo non l'ho scorto. (...)"
(cfr. verbale d'interrogatorio)
Dal canto suo l'assicurato si è così espresso:
" (...)
In data 31.03.2006 mi recavo presso il negozio __________ di __________ per fare la spesa.
Verso le ore 13:10 uscivo dal negozio con il carrello della spesa contenente la merce da me acquistata.
Era mia intenzione raggiungere il mio domicilio.
Giunto all'altezza della strada, __________, guardavo sia a destra che a sinistra onde verificare che non giungessero delle autovetture per attraversare la strada.
Preciso che con il carrello della spesa colmo decidevo di non attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali poiché le stesse distavano circa dieci metri e il percorso per raggiungerle era in salita.
Non vedendo sopraggiungere alcun veicolo nè da destra nè da sinistra mi immettevo sulla strada per attraversarla.
Pochi metri dopo essermi immesso sulla strada sopraggiungeva un veicolo da __________ e diretto verso __________.
Lo stesso urtava il mio carrello della spesa con lo spigolo anteriore sinistro.
A causa del colpo subìto il carrello della spesa urtava la mia gamba sinistra e di conseguenza rovinavo a terra.
In seguito giungevano sul posto i militi della CV di __________ e una pattuglia della Polizia Cantonale.
Poco dopo venivo trasportato presso il PS dell'__________ dove mi veniva diagnosticata una lieve frattura in due punti della tibia sinistra.
Presso l'__________ venivo ricoverato per 21 giorni.
D1: per quale motivo non ha attraversato la carreggiata sul passaggio pedonale?
R1: Siccome il carrello della spesa era colmo e il tratto dall'uscita del negozio alle strisce pedonali era in salita e avrei dunque fatto fatica, dopo aver controllato sia a sinistra che a destra attraversavo in quel punto." (cfr. verbale d'interrogatorio)
Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.
Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".
L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".
Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).
Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del caso.
In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle quali circolano i veicoli.
Vi è dunque stato un uso improprio del carrello della spesa.
Inoltre il punto nel quale la strada è stata attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al Doc. E).
Infine, la strada in quel punto è anche in salita, ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della spesa colmo" di merce.
Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.
In simili condizioni questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
2.6. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 203 seg.).
Nel caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 10%.
Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004
2.7. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto (cfr. I, p. 4).
2.7.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella causa M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella causa E., C 62/00, consid. 3b).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente, dal punto di vista temporale, lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr., anche, STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.7.2. In concreto, emerge dagli atti di causa che RI 1 è sposato e padre di un figlio già maggiorenne (1971) che vive in __________ (cfr. XI).
Risulta pure che le entrate della famiglia __________ ammontano a fr. 4'192/mese (cfr. III 2).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base mensile per persona sola.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
In ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.7.1., all’importo base mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato indigente.
Infatti, computando la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di __________ a __________ (fr. 780/mese – III 13), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 745.40/mese – III 15 + 16) e, infine, le imposte comunale e cantonale (fr. 31/mese – III 4; non si conosce l’ammontare dell’imposta federale diretta ma, in ogni caso, essa non sarebbe suscettibile di mutare l’esito), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 3'493.90.
La rata mensile di fr. 715.70, relativa al credito concesso all’assicurato dalla __________ di __________ (cfr. III 14), non può entrare in linea di conto per la determinazione del fabbisogno minimo vitale.
Secondo la giurisprudenza, in effetti, non possono di principio essere ritenute le spese per l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Ora, nella misura in cui il succitato prestito è stato contratto per il figlio __________, il quale verserebbe in una precaria situazione economica (cfr. XI), esso non può essere considerato un debito ordinario ai sensi della giurisprudenza. Nei confronti del figlio __________, maggiorenne e residente in __________ con la propria famiglia, l’assicurato non ha più alcun obbligo di mantenimento.
Ne risulta quindi un'eccedenza di fr. 698.10 al mese, ovvero di fr. 8'377.20 all’anno.
In tali circostanze, l'indigenza non può essere ammessa.
Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti