Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.43

 

MM/td

Lugano

29 agosto 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 marzo 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 8 agosto 2006, all’CO 1 è stato annunciato che, il 4 luglio 2006, RI 1, a quell’epoca disoccupato, durante un periodo di vacanza nel suo paese di origine (__________), aveva lamentato dei problemi alla schiena a seguito di un trauma (doc. 1).

                                         Con certificato del 4 luglio 2006, il dott. __________ ha attestato che l’assicurato era rimasto vittima di un infortunio e che di conseguenza soffriva di una lombosciatalgia (allegato al doc. 2).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 16 febbraio 2007, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 6 agosto 2006 (doc. 35).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 37), l’CO 1, in data 20 marzo 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 40).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 18 aprile 2007 (doc. I) - completato il 25 maggio 2007 dall’avv. RA 1 (doc. V) -, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, nonché la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a corrispondergli le prestazioni sanitarie e l’indennità giornaliera durante il periodo 6 agosto-30 novembre 2006, argomentando:

 

"  La CO 1 durante l'infortunio si è più preoccupata di capire se effettivamente il sig. RI 1 fosse partito con il consenso della disoccupazione piuttosto che indagare durante i numerosi momenti di contatto sulla stato di salute e spiegare all'assicurato che i certificati medici dovevano riportare più informazioni.

E' vero che il ricorrente non ha ritirato la corrispondenza qui in Svizzera, ma è altrettanto vero che la CO 1 ha sempre saputo che il sig. RI 1 era e doveva rimanere in __________ in quanto i medici gli avevano vietato il viaggio.

 

Si precisa che egli aveva notificato la partenza e gli era stato accordata l'autorizzazione da parte dell'URC di __________ (cfr. doc. 34 inc. CO 1).

 

Anche una volta rientrato sono state sprecate energie per verificare i biglietti di viaggio e sembra che il fatto di acquistare un biglietto aperto (prassi assai comune e necessaria in quanto il Porto di __________ non accetta prenotazioni per le partenze da __________) sia un fatto pregiudizievole (cfr. nota interna CO 1 12 febbraio 2007).

 

Si fa inoltre notare che tutti i certificati medici inviati indicano il recapito preciso dei dottori in questione, pertanto l'assicurazione poteva senza nessun problema contattare il medico curante per chiedere informazioni supplementari.

I Medici sono tuttora a disposizione di codesto onorevole Giudice e/o della CO 1 per ulteriori ragguagli.

 

Si ricorda che l'assicurazione ha anche la competenza di impartire istruzioni ai medici curanti tramite una consulenza reciproca, sostenere il medico curante per le prescrizioni terapeutiche, dare delle raccomandazioni, ecc (cfr. art. 48 cpv. 1 e 54 LAINF). Questo non fu fatto.

Giova ricordare che non stiamo parlando di un sistema sanitario e assicurativo simile al nostro e i medici non sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla nostra legislazione.

 

(…).

 

5. Considerato che l'assicurato ha adempiuto a tutti i suoi doveri, che l'infortunio è stato riconosciuto dalla CO 1, egli ha diritto alla copertura delle cure appropriate ai postumi della dannosa caduta (art. 10 e 115a LAINF, art. 17 OAINF), che nel caso concreto consiste in medicamenti, visite e fisioterapia presso l'ambulatorio del medico.

 

Inoltre ha diritto all'indennità giornaliera in quanto è stato inabile al lavoro 100% (art. 16 LAINF e art. 6 LPGA) in seguito all'infortunio.

 

L'incapacità al lavoro è documentata agli atti dai certificati medici, inoltre i stessi dottori avevano vietato al paziente di intraprendere il viaggio di ritorno. Le asserzioni del medico di __________ della CO 1 (doc. 38) non possono certo essere condivise e seguite in quanto egli non ha mai visto il paziente, gli ha solo parlato una volta al telefono dopo esplicita richiesta del ricorrente e non ha mai contattato il medico curante per avere informazioni supplementari. Egli esprime solo pareri personali e perplessità mettendo in dubbio l'operato dei colleghi tunisini senza indagare in alcun modo, malgrado che il sig. RI 1 ha sempre comunicato a più riprese e a più persone che i dottori tunisini sono a disposizione dell'assicurazione per ulteriori informazioni.

Per quanto concerne la radiografia (cfr. doc. 16 inc. CO 1) fu eseguita solo dopo un mese poiché il male non passava e il medico aveva deciso di verificare che non ci fossero dei danni maggiori.

Il danno alla salute c'è stato ed è documentato anche dagli ulteriori certificati medici prodotti agli atti dal ricorrente personalmente in questa sede (doc. III).

Giova ricordare che non stiamo parlando di un sistema sanitario simile al nostro dove sin dall'inizio per prassi vengono effettuati tutti i controlli possibili e i medici sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla nostra legislazione, ma di un sistema sanitario basato completamente su altri criteri.

 

In questo caso non ci si trova in un caso di dubbio, eventualmente si può ravvisare una lacuna da parte della CO 1 di interpellare direttamente i medici curanti stranieri per spiegare i contenuti minimi di un certificato medico alla luce della legislazione svizzera. Non si può certo pretendere che un medico tunisino conosca le legge di altri paesi!

 

Di conseguenza devono essere assegnate le prestazioni di cui sopra a partire dal 6 agosto 2006 fino al 30 novembre 2006."

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X + allegato).

 

                               1.5.   In replica, l’insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 6 agosto 2006, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

 

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

 

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.7.   Dalle tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’inizio del mese di agosto 2006, trascorso quindi poco più di un mese dalla data del sinistro, é stata presa fondandosi sul parere 12 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 38).

 

                                         In effetti, in quella sede, il medico di __________ ha sostenuto che l’incapacità lavorativa attestata dai medici curanti dell’assicurato non sarebbe correlata ad alcun referto post-traumatico oggettivo:

 

"  Il 4.7.2006, l'assicurato in __________ si fa attestare (dott. __________, medico generalista) un'inabilità lavorativa per lombo-sciatalgia a seguito di un traumatismo, della durata di 27 giorni, "sauf complications".

Tale diagnosi cambia più tardi, in quanto si parla (23.11.2006) di un traumatismo del bacino.

Oltre a questa contraddizione, su tutti i "certificatini" forniti successivamente, manca qualsiasi ulteriore specificazione. Non si sa quindi in che cosa consiste il traumatismo.

Sorprende non poco pure il fatto che nonostante la completa inabilità lavorativa per almeno un mese, solo il 4.8.2006 viene effettuato un esame radiologico, ma anche questo solo per la colonna lombare e non per il bacino. D'altronde questa radiografia non evidenzia alcuna lesione post-traumatica, nemmeno una rettilineazione antalgica del rachide, come ci si aspetterebbe in presenza di una lombo-sciatalgia!

Inoltre il dott. __________, rispettivamente (successivamente) il dott. __________ (sempre medico generalista) continuano ad attestare una completa inabilità lavorativa per ulteriori 15 giorni, sempre specificando "sauf complications".

Solo, a questo punto, nessuno dei medici in nessun momento ha spiegato in che cosa consistono le complicazioni che giustificherebbero un ennesimo prolungamento dell'inabilità lavorativa!

In sintesi siamo confrontati con una situazione senza referto post-traumatico oggettivo.

Nonostante questo, la CO 1 in modo bonale ha accettato un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006.

In assenza di alcun referto oggettivo, anzi completa normalità degli esami strumentali, anche questa concessione di un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006 deve essere considerata (da un profilo medico-scientifico) molto generosa.

Anche l'affermazione del signor RI 1 di aver dovuto stare a letto a lungo (breve missiva del 26.2.2007) non costituisce nessun ulteriore fattore, oggettivo, atto a dimostrare una lesione traumatica, tanto meno a giustificare una prolungata inabilità lavorativa."

                                         (doc. 38; in questo stesso senso, cfr. pure il doc. 44)

 

                                         Da parte sua, questa Corte constata che l’infortunio in questione – che è stato così descritto dall’insorgente, citiamo: “Scivolato sulle scale di casa a __________ (__________). Scivolato dagli scalini (ca. 10 scalini) sulla schiena-coccige, causa il fatto che erano bagnati. Caduto con tutto il peso. Non sono riuscito ad attutire la caduta.” (doc. 27) -, è accaduto mentre l’assicurato si trovava per un periodo di vacanza in __________, suo paese di origine.

                                         Il giorno stesso egli ha consultato il dott. __________, medico generalista, il quale ha refertato la presenza di una lombosciatalgia e, d’altra parte, ha attestato la necessità di 27 giorni di riposo, salvo complicazioni. Un secondo consulto ha avuto luogo il 28 luglio 2006, in occasione del quale il dott. __________ ha prescritto ulteriori 20 giorni di riposo (doc. 17, 18 e D 13).

                                         Il 4 agosto 2006, l’assicurato, su ordine del suo medico curante (doc. F 2), è stato sottoposto a un controllo radiologico del rachide lombo-sacrale, che non ha evidenziato nulla di particolare (cfr. doc. 16).

                                         In data 18 agosto 2006, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, anch’egli medico generalista, il quale ha constatato, all’esame clinico, un dolore importante a livello della regione lombo-sacrale sinistra. Egli ha quindi certificato un’inabilità lavorativa completa per ulteriori 15 giorni (doc. 19 e D 14).

                                         Nel prosieguo - la prima volta il 5 settembre 2006 -, il ricorrente è stato seguito dal dott. __________, per il quale l’assicurato ha necessitato di riposo sino alla fine del mese di novembre 2006 (doc. 20-26).

 

                                         La terapia medicamentosa che gli è stata prescritta dai diversi sanitari, figura sui doc. F 3-F 7.

 

                                         Secondo la dichiarazione 22 maggio 2007 di __________, consulente capogruppo presso l’URC di __________, RI 1 ha tempestivamente comunicato alla sua consulente l’intenzione di effettuare due settimane di vacanza a partire dal 1° luglio 2006, ha immediatamente inviato l’iniziale certificato medico attestante l’avvenuto infortunio (il 6 luglio 2006) e ha tenuto l’amministrazione costantemente al corrente circa l’evolversi della sua situazione valetudinaria, trasmettendo pure la relativa documentazione (cfr. doc. D 1).

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Agli atti figurano, da un canto, i certificati dei medici curanti dell’assicurato, ossia i dottori __________, __________ e __________ e, d'altro canto, l’apprezzamento 12 marzo 2007 del dott. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene, tutto ben considerato, che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un approfondimento specialistico si rivela indispensabile.

                                         Posto che non è oggetto di contestazione la realizzazione come tale dell’evento infortunistico del 4 luglio 2006 (in proposito, si consideri la circostanza che l’CO 1 ha riconosciuto inizialmente il proprio obbligo a prestazioni), una caduta dalle scale con trauma contusivo del rachide lombo-sacrale, la valutazione del dott. __________ - peraltro enunciata sulla scorta di atti medici inadeguati (i medici curanti si sono infatti limitati ad attestare la presenza di una sintomatologia algica nella regione lombo-sacrale senza fornire al riguardo alcun dato oggettivo, mentre le radiografie convenzionali, eseguite il 4 agosto 2006, forniscono notoriamente informazioni incomplete circa lo stato delle parti molli del rachide) e senza visita personale dell’assicurato -, non convince nella misura in cui il citato medico di __________ non ha affatto spiegato come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2) a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

 

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 125/97 del 31 dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

 

 

 

                               2.9.   In esito alle considerazioni che precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché disponga una valutazione specialistica e, in seguito, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni di RI 1.

 

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    La causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9. e renda una nuova                                         decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti