Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.46

 

mm/DC/td

Lugano

26 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di febbraio 2005, l’HC (Hockey Club) __________ ha comunicato a CO 1 che il proprio giocatore, RI 1, in data 29 gennaio 2005, era rimasto vittima di un infortunio di gioco, a seguito del quale aveva riportato una commozione cerebrale (cfr. doc. 1).

                                         Con certificato dell’11 febbraio 2005, il dott. __________ ha formulato la diagnosi di commotio cerebri e di possibile trauma d’accelerazione cervicale (doc. 2).

 

                                         L’assicuratore infortuni ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                                         Va precisato che già in precedenza, per la precisione il 25 settembre 2004, a RI 1 era occorso un infortunio di gioco - anch’esso riconosciuto da CO 1 -, che aveva interessato l’estremità superiore destra (doc. 13 + allegato).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 gennaio 2007, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 31 agosto 2006 e ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità transitoria del 54% a decorrere dal 1° settembre 2006.

                                         Inoltre, per i postumi residuali del sinistro del settembre 2004, a RI 1 è stata assegnata un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 7).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 8), l’assicuratore LAINF, in data 28 marzo 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 9).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli una rendita di invalidità di fr. 6’336/mese, subordinatamente di fr. 4’628/mese, durante il periodo 1° settembre 2006-31 agosto 2011, argomentando in particolare che:

 

"  Si contestano in primo luogo il reddito ancora esigibile di fr. 57'834 - annui, il grado di invalidità del 54% e la rendita di fr. 3'845.- mensili.

 

Il qui ricorrente non è più abile al lavoro nella sua professione di giocatore di hockey a causa degli infortuni subìti, attività che egli ha dovuto cessare prematuramente. Egli ha dovuto cercare strade professionali alternative, compatibili con il suo stato di salute.

 

Siccome il qui ricorrente non dispone di una formazione completa, egli non può esercitare da subito una professione. Infatti il qui ricorrente ha unicamente assolto il liceo, che non lo abilita all'esercizio di un mestiere.

 

Per inserirsi nel mondo del lavoro il qui ricorrente ha iniziato una formazione professionale. Dal 1. settembre 2006 segue la scuola presso la __________ di amministratore di immobili. La durata della formazione è di 5 anni. Il primo anno è pratico, che il qui ricorrente assolve quale impiegato di commercio presso la Fiduciaria __________ di __________. Dal secondo al quinto anno vi è inoltre la frequentazione dei corsi scolastici per l'ottenimento del diploma __________.

 

Il qui ricorrente si trova pertanto in fase di riqualifica professionale nel periodo dal 1. settembre 2006 al 31. agosto 2011.

Durante tale periodo egli percepisce un salario quale praticante degli importi seguenti:

 

- fr. 7'200.- annui per il 2006

- fr. 9'480.- annui per il 2007

- fr. 12'600.- annui per il 2008

- fr. 16'200.- annui per il 2009

- fr. 19'800.- annui per il 2010

 

pari ad una media annua di fr. 13'056.-.

 

Nel caso in esame il reddito da invalido che dev'essere considerato ai fini della decisione non è il reddito statistico di fr. 57'830.- annui, bensì il reddito effettivamente conseguito dal qui ricorrente di fr. 13'056.- annui.

 

Il grado di invalidità è pertanto dell' 89%, secondo il calcolo seguente:

 

fr. 125'400.- .1. fr. 13'056.- X 100 = 89%

                     fr. 125'400.-­

 

Il qui ricorrente ha pertanto il diritto di percepire una rendita di fr. 6'336.- mensili, secondo il computo seguente:

 

guadagno assicurato massimo:                   fr. 106'800.- annui

di cui 80%:                                                             fr. 85'440.- annui

grado di invalidità dell'89%: fr. 76'041.- annui

pari ad una rendita di:                                            fr. 6'336.- mensili." (Doc. I)

 

 

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.5.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato l’Ufficio AI al fine di conoscere la natura delle prestazioni richieste dall’assicurato e la sorte riservata alla relativa domanda (doc. VII).

 

                                         La risposta dell’UAI è pervenuta in data 4 luglio 2007 (doc. VIII) ed è stata intimata alle parti per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.

 

                                         Questa Corte osserva che RI 1 non ha contestato né l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 31 agosto 2006, né l’entità dell’IMI concessagli per tenere conto delle sequele dell’evento infortunistico del 25 settembre 2004, aspetti che non verranno quindi ridiscussi in questa sede.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                                         Secondo gli artt. 19 cpv. 3 e 30 cpv. 1 OAINF, se dalla continuazione della cura medica non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e la decisione dell’AI riguardante l’integrazione professionale è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire dalla fine della cura medica; tale rendita è calcolata in base all’incapacità di guadagno esistente in quel momento.

 

                                         A proposito della rendita transitoria ex art. 30 OAINF, la giurisprudenza ha precisato che essa deve essere fissata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. La graduazione ha luogo, in questo caso, prima dell’eventuale esecuzione di misure reintegrative. A questo momento entra in considerazione solo l’attività che può essere ragionevolmente esatta dall’assicurato non ancora reintegrato, ritenuta una situazione equilibrata del mercato del lavoro (DTF 129 V 283, consid. 4.3 e 116 V 246 consid. 3a).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.5.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA      I 871/02 del 20 aprile 2004, e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni convenuto ha dichiarato stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato a decorrere dal 31 agosto 2006, ponendo pertanto fine alle prestazioni di corta durata in ossequio all’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Tale decisione - non contestata dal ricorrente, il quale non fa del resto neppure valere alcun elemento oggettivo da cui dedurre che da ulteriori misure terapeutiche ci si sarebbe potuto ancora attendere un miglioramento notevole del suo stato di salute (cfr. doc. I) -, trova il proprio fondamento nel referto peritale 28 aprile 2006 del dott. __________, specialista in chirurgia che vanta un ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (doc. 6), e può essere condivisa da questo Tribunale.

 

                                         Dagli atti di causa risulta inoltre che RI 1 ha nel frattempo presentato una domanda di prestazioni AI, chiedendo, segnatamente, l’esecuzione di provvedimenti di riformazione professionale ex art. 17 LAI. L’Ufficio AI non ha ancora rilasciato una decisione in merito (doc. VIII).

 

                                         Alla luce di quanto precede, CO 1 era quindi legittimata, in virtù dell’art. 30 cpv. 1 OAINF, a riconoscere all’insorgente una rendita di invalidità transitoria.

 

                               2.7.   Con la propria impugnativa, RI 1 osserva di avere di sua iniziativa intrapreso, a far tempo dal 1° settembre 2006, una formazione professionale quale amministratore di immobili presso la __________ di __________, formazione della durata di cinque anni, che vede alternarsi la frequentazione di corsi scolastici alla pratica.

                                         Egli precisa inoltre che durante tale periodo, quale praticante, percepisce (percepirà) un salario medio annuo pari a fr. 13'056, che, a suo avviso, dovrebbe costituire il “reddito da invalido” da utilizzare nell’ambito del raffronto dei redditi (doc. I, p. 7: “Stante il provvedimento d’integrazione in atto, il reddito da invalido dev’essere quello percepito effettivamente dal qui ricorrente, nel contesto della sua riqualifica professionale.”).

 

                                         Secondo questa Corte, la tesi del ricorrente non può essere seguita. Essa si rivela infatti contraria a quanto dispone l’art. 30 cpv. 1 OAINF e alla relativa giurisprudenza federale.

                                         In effetti, la rendita di invalidità transitoria è fissata in funzione di un raffronto dei redditi che prenda in considerazione l’attività ragionevolmente esigibile da un assicurato non ancora reintegrato, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (DTF 129 V 283, consid. 4.3; cfr., pure, A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 371: “Art. 30 UVV bestimmt, dass der Unfallversicherer vom Abschluss der ärztlichen Behandlung an eine Rente zu gewähren hat, sofern der Entscheid der IV über die berufliche Massnahme erst später gefällt wird. Die Rente ist aufgrund der in diesem Zeitpunkt bestehenden Erwerbsunfähigkeit zu bemessen.“ – il corsivo é del redattore).

                                         L’assicurato pretende invece che si consideri un reddito da “praticante”, quando, senza riformazione professionale, svolgendo un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro, egli potrebbe conseguire un reddito ben più consistente.

 

                               2.8.   Tutto ben considerato, in considerazione della formazione scolastica di cui beneficia il ricorrente (maturità liceale + certificato di contabile cantonale), rispettivamente, delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico (cfr. perizia 28 aprile 2006 del dott. __________, da cui emerge che l’insorgente, mancino, accusa, da un lato, un calo della forza alla prensione rozza con le dita lunghe e alla prensione fine in opposizione pollice-III. dito e IV. dito, così come una maggiore affaticabilità all’utilizzo ripetitivo della mano destra sotto sforzo, in maniera prensile e, dall’altro, saltuarie vertigini rotatorie associate talvolta a pseudo-sensazioni di mancanza di coordinamento motorico – doc. 6), tenuto inoltre conto della sua ancora giovane età e del conseguente presumibile buon potenziale di adattamento a una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b), il TCA è dell’avviso che egli potrebbe mettere a frutto pienamente la sua capacità lavorativa residua in attività semplici del settore dei servizi, in particolare nel ramo impiegatizio, così come ha d’altronde auspicato il medico di fiducia dell’assicuratore (doc. 6, p. 5).

 

                                         In sede di ricorso, RI 1 pretende che lo sfruttamento della sua restante capacità lavorativa risulterebbe limitato dalle conseguenze residuali degli eventi traumatici assicurati.

                                         Da una parte, il danno alla mano destra, gli impedirebbe l’esecuzione di lavori manuali, dall’altra, le sequele del noto trauma cranico, lo limiterebbero nell’esercizio di un lavoro a ritmo intenso (doc. I, p. 8).

 

                                         Le preoccupazioni espresse dall’insorgente appaiono eccessive e, soprattutto, non trovano riscontro nella documentazione medica agli atti.

                                         Questo Tribunale si limita a osservare che, a seguito del sinistro del gennaio 2005, egli non accusa difficoltà di ordine neuropsicologico (in proposito, oltre alla perizia 28 aprile 2006 del dott. __________ [doc. 6, p. 2 sub “Disturbi soggettivi”], si veda il referto 21 giugno 2005 del neurologo dott. __________ [doc. 4], da cui si evince che, già a quell’epoca, l’assicurato non lamentava disturbi della memoria e che i disturbi della concentrazione, così come l’aumentata affaticabilità, erano nettamente migliorati).

                                         D’altro canto, è vero che la funzionalità dell’estremità superiore destra presenta delle limitazioni (si veda, al riguardo, il doc. 6, p. 4), tuttavia, esse concernono la mano adominante e, in ogni caso, le attività per le quali il ricorrente è stato dichiarato idoneo, non appaiono gravose per quella parte del corpo.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal profilo medico - l'assicurato è totalmente incapace di riprendere a esercitare la sua originaria attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio.

                                         Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, come detto essenzialmente nel ramo impiegatizio, che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                               2.9.   Il TCA è ora chiamato ad esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, le parti sono concordi nel ritenere che il ricorrente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 125'400 (cfr. doc. 9, p. 5 e doc. I, p. 5 e 9).

                                         Questo dato, dedotto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può essere fatto proprio dal TCA.

 

                             2.10.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

 

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen.
"

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

 

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

                             2.11.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.

 

    Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido viene ora determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                             2.12.   In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall'Ufficio federale di statistica.

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

 

                                         L’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido utilizzando il valore statistico "globale", comprendente sia il settore della produzione che quello dei servizi (cfr. doc. 7, p. 3).

                                         Questo Tribunale, viste le peculiarità del caso di specie e, segnatamente, il genere di formazione di cui ha beneficiato l’assicurato, ritiene invece più adeguato considerare il dato statistico relativo al solo settore dei servizi.

 

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato dei servizi (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'251.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'421.04 mensili oppure a fr. 53'052.48 per l'intero anno           (fr. 4'421.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'459.09 e, per il 2006 (cfr. tab. relativa alla valutazione trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), di fr. 4'512.59, oppure di fr. 54'151.08 per l'intero anno (fr. 4'512.59 x 12).

 

                             2.13.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         L'Alta Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

 

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto non ha operato alcuna riduzione.

                                         Secondo il TCA, si deve invece considerare che per l'assicurato si tratterebbe di fatto di un primo impiego, essendo egli privo di esperienza sul mercato del lavoro, al di fuori dell’attività in ambito sportivo. Ciò giustifica una riduzione del reddito da invalido del 5% (per il resto, l’interessato, cittadino svizzero nato nel 1973, è stato giudicato in grado di esercitare un’attività sostitutiva confacente senza scapito di rendimento alcuno).

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 5%, ammonta quindi a fr. 51'443.52 (95% di fr. 54'151.08).

 

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'443.52 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 125'400 - risulta essere del 58.97%, arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Nella misura in cui RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 54%, il suo ricorso deve essere parzialmente accolto.

 

                             2.14.   L’amministrazione ha temporalmente limitato la corresponsione della rendita di invalidità al 31 gennaio 2008, posto che, l’insorgente, qualora non gli fossero occorsi i noti infortuni, avrebbe comunque terminato la propria carriera agonistica, al più tardi, a 35 anni (doc. 7, p. 4).

                                         L’assicurato chiede invece che la rendita di invalidità gli venga versata sino al 31 agosto 2011, ossia sino al momento in cui egli dovrebbe terminare la formazione di amministratore di immobili, intrapresa nel frattempo (doc. I, p. 10).

 

                                         Da parte sua, questa Corte osserva che le eventualità in cui si estingue il diritto alla rendita di invalidità transitoria (da non confondere con la rendita temporanea, per gli sportivi professionisti, cfr. D. Cattaneo, Sport e assicurazioni sociali, in Diritto senza devianza, 2006, ed. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e Helbing & Lichtenhahn Basilea-Ginevra-Monaco, p. 271-273, oppure degressiva), sono esaustivamente enumerate all’art. 30 cpv. 1 OAINF, ossia al momento della nascita del diritto a un’indennità giornaliera dell’AI (lett. a), con la decisione negativa dell’AI concernente l’integrazione professionale (lett. b) oppure con la determinazione definitiva della rendita (lett. c).

 

                                         Visto quanto precede, non è dunque consentito di porre un termine temporale preciso al versamento della rendita di invalidità transitoria, l’estinzione del relativo diritto dipendendo dalla realizzazione di una o dell’altra delle eventualità previste dall’ordinanza.

                                         Auspicabile, per contro, è che in futuro ed in casi analoghi l'assicuratore nella decisione con la quale eroga la rendita di invalidità transitoria indichi esplicitamente che quest’ultima verrà sostituita da una nuova decisione a decorrere dalla fine della reintegrazione professionale oppure dopo che l’AI avrà rinunciato, mediante decisione, a disporre tali provvedimenti (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 371 e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La CO 1 è condannata a versare                  all’assicurato una rendita di invalidità transitoria del 59% a    decorrere dal 1° settembre 2006.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato un importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti