Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.4

 

DC/sc

Lugano

31 maggio 2007

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                           I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

 

                                           Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                           Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                           Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                           Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                           Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                           Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

 

                                           Più di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

 

                            2.10.      Nel caso di specie, così come già rilevato al considerando 2.5., l’UAI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata una mezza rendita di invalidità, sulle indicazioni contenute nel rapporto medico 10 gennaio 2001 del dott. L. Bosia, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nonché in medicina psicosomatica e psicosociale AMPP (doc. 5), sulle risultanze dell’inchiesta economica a domicilio esperita il 24 giugno 2002 dall’assistente sociale V. Gambonini (doc. 9), rispettivamente, sul parere 6 novembre 2002 del dott. P. Andreoli (doc. 11).

 

                                           Nel quadro della procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità avviata d’ufficio dall’amministrazione, l’insorgente, nel corso del mese di gennaio 2005, è stata periziata presso il SAM di Bellinzona, e ciò da un profilo reumatologico e psichiatrico.

 

                                           Il dott. G. Mariotti, spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l’assicurata in data 25 gennaio 2005, ha posto la diagnosi di fibromialgia, di stato dopo exeresi del nervo occipitale minor bilaterale, nonché di alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e abbassamento del bacino a destra di 2 cm.

                                           Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha ritenuto che lo stato reumatologico giustificasse una completa abilità quale casalinga (così come in altre attività medio-pesanti):

 

"  Dal punto di vista reumatologico questa paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. È presente un’evoluzione cronica di dolori iniziati a livello della colonna cervicale dopo un trauma nel 1978 e l’esecuzione di una exeresi del nervo occipitale minor bilateralmente da parte del dr. Morniroli. I dolori si sono poi estesi a tutta la colonna vertebrale e alle estremità superiori ed inferiori. Sono subentrati i disturbi funzionali con mal di testa, cefalee e vertigini, nonché disturbi gastrici tipici di questa manifestazione. Clinicamente si apprezzano i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Accanto a questo problema vi sono delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con una scoliosi a forma di S, un abbassamento del bacino a destra di 2 cm con raccorciamento della gamba destra. Raccorciamento che viene compensato dalla paziente con un rialzo di 1 cm ½ alla scarpa destra. Le indagini cliniche e radiologiche attuali non mostrano patologie degenerative importanti. Non vi sono segni compressivi radicolari dal punto di vista clinico né a livello delle estremità superiori né inferiori. Le radiografie della colonna vertebrale comprendenti la cervicale, la toracale e la lombare a parte le alterazioni statiche sopra descritte, non mostrano patologie dei segmenti intervertebrali.

 

Tenendo quindi in considerazione questi reperti molto blandi dal punto di vista reumatologico ritengo che per quanto riguarda l’attività professionale svolta di venditrice ma anche per altre attività da considerare medio pesanti la paziente è abile al lavoro nella forma completa. Anche nell’attività professionale attualmente svolta di casalinga dal punto di vista reumatologico non vedo limitazioni particolari.”

                                           (doc. 33/14 – il corsivo è del redattore)

 

                                           L’aspetto psichico è invece stato indagato dal dott. D. Mari, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per il quale la ricorrente soffre di una sindrome da dolore cronico persistente a carattere somatoforme (ICD-10: F45.4) con manifestazioni neurovegetative e fibromialgiche, patologia che non incide negativamente sulla sua capacità lavorativa (doc. 33/18: “Sostanzialmente questo quadro diagnostico non comporta a mio avviso una inabilità lavorativa dal punto di vista strettamente psichiatrico.”).

 

                                           Da parte loro, i dottori G. Brenni e R. Baiardi, estensori del rapporto peritale del 25 febbraio 2005, si sono così pronunciati riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata:

 

"  Come descritto al capitolo 6 e 7, dal punto di vista reumatologico e psichiatrico, l’A. non presenta alcuna patologia che al momento possa influenzare la sua capacità lavorativa. Valutiamo quindi il grado di capacità lavorativa globale nell’attività di casalinga, nell’attività precedentemente esercitata di venditrice e in qualunque altra attività professionale nella misura del 100%.

 

(…).

 

Dopo aver attentamente riletto l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (atto del 24.06.2002) giungiamo alla conclusione che gli impedimenti appurati allora (nella conduzione dell’economia domestica, nell’alimentazione, nella pulizia dell’appartamento, nella spesa e acquisti vari, nel bucato, confezione e riparazione di indumenti, nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia e nelle altre attività elencate sotto diversi) non sono argomentati dalle nostre attuali constatazioni mediche.”

                                           (doc. 33/9)

 

                                           Dalle tavole processuali emerge inoltre che, nel corso del mese di aprile 2006, Daniela Moro è stata nuovamente visitata dal dott. L. Bosia.

 

                                           Dal relativo referto, datato 10 luglio 2006, si evince che l’insorgente soffre di una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente con caratteristiche conversive su sindrome panvertebrale predominante in sede cervicale/cinto scapolare e disequilibrio muscolare, scoliosi lombare destroconvessa, toracica sinistroconvessa, dorso piatto e abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm circa, decondizionamento fisico, pregressa iperlassità legamentaria, cefalee probabilmente miste, tensive, in parte sospette emicraniche con aura visiva, distonia neurovegetativa, nonché compromissione biopsicosociale.

 

                                           Il dott. Bosia ha quindi espresso le considerazioni seguenti riguardo alla capacità lavorativa:

 

"  … dal punto di vista prettamente reumatologico-teorico, facendo astrazione dagli aspetti extrareumatologici, non sussiste un’incapacità lavorativa secondo i criteri utilizzati attualmente. Ciò significa che non vi sono elementi oggettivabili reumatologici correlabili con i disturbi della paziente che sono invece da attribuire a fattori extrareumatologici con compromissione biopsicosociale.

Si è sviluppato un decondizionamento fisico nel corso degli anni che rende comunque controindicate (almeno teoricamente per aspetti reumatologici) attività medio e molto pesanti ripetitive. Il decondizionamento fisico può contribuire alla riduzione del rendimento.

Vista l’evoluzione degli ultimi anni, la prognosi rimane molto sfavorevole.”

                                           (doc. C 2, p. 3)

 

                            2.11.      In sede di decisione su opposizione impugnata, l’UAI ha fatto valere che la manifesta erroneità della propria decisione formale del 24 marzo 2003, risiede nel fatto che essa sarebbe stata emanata senza, citiamo: “… aver svolto i necessari esami dal punto di vista medico …” (doc. 44/10, p. 4).

 

                                           Questa Corte constata innanzitutto che, trattandosi di determinare il diritto alla rendita di invalidità da parte di una casalinga, il metodo scelto dall’amministrazione, quello specifico, era conforme alla legge (cfr., al riguardo, il consid. 2.5.).

                                           In questo senso, il caso di specie si differenzia quindi chiaramente da quello di cui alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa L., citato al considerando 2.8. in fine.

 

                                           D’altro canto, va sottolineato che, nell’ambito del metodo specifico di calcolo dell'invalidità, un significato decisivo lo rivestono le risultanze dell’inchiesta domiciliare (cfr. DTF 130 V 97, consid. 3.3.1: “Als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Erziehung der Kinder (Art. 27 Abs. 2 IVV). Die Invaliditätsbemessung erfolgt im Regelfall durch eine Abklärung vor Ort, deren Inhalt sich nach den durch die Rechtsprechung für gesetzes- und verordnungskonform erklärten (bezüglich früherer Fassungen AHI 1997 S. 291 Erw. 4a, ZAK 1986 S. 235 Erw. 2d; für die seit 1. Januar 2000 geltende Regelung Urteile S. vom 28. Februar 2003, I 685/02, BGE 130 V 97 S. 100 Erw. 3.2, und S. vom 4. September 2001, I 175/01, Erw. 5a) Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) (Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH] gültig ab 1. Januar 2000, Rz 3090 ff.) richtet.“ – il corsivo é del redattore).

 

                                           In effetti, secondo la giurisprudenza federale, non vi è in linea di massima e senza valide ragioni, motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste a domicilio effettuate dai servizi sociali dell’amministrazione, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste precisamente nel procedere a tali indagini sul posto (RCC 1984, p. 143 consid. 5).

 

                                           In una sentenza del 13 settembre 2006 nella causa V., I 503/04, consid. 4, il TFA, proprio in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, ha tutelato il giudizio del TCA che aveva fatto propri gli esiti dell’inchiesta economica a domicilio compiuta da un’assistente sociale dell’UAI (invalidità complessiva del 42%), e ciò sebbene il medico-specialista interpellato dall’amministrazione avesse attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga.

 

                                           Nella concreta evenienza, per decidere circa l’assegnazione di una rendita di invalidità a Daniela Moro, l’Ufficio AI aveva a propria disposizione l’inchiesta domiciliare eseguita dall’assistente sociale Gambonini, la quale aveva esaminato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che l’assicurata poteva o non poteva più svolgere (cfr. doc. 9).

                                           Per quel che riguarda gli aspetti medici, va peraltro rilevato che la conclusione contenuta nel relativo rapporto del 2 luglio 2002 – grado di invalidità del 55% -, corrispondeva in sostanza a quella formulata dal medico curante della ricorrente, il reumatologo dott. L. Bosia, nel suo referto 10 gennaio 2001 (doc. 5/3; inabilità lavorativa del 50%).

                                           Tale conclusione è stata avallata dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. P. Andreoli (doc. 11).

 

                                           In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non ritiene che si possa validamente sostenere che la decisione formale in questione sarebbe stata emanata sulla base di accertamenti lacunosi o superficiali.

                                           La decisione, giusta o sbagliata che sia, è stata invece presa sulla base di adeguati accertamenti medici ed economici.

                                           Non si può quindi pretendere che essa sia manifestamente errata.

 

                                           Posto che almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA non è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione formale del 24 marzo 2003 e, quindi, a porre termine al diritto dell’assicurata alla rendita di invalidità.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                  1.      Il ricorso è accolto.

                                           §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                           §§      L’UAI è condannato a continuare a riconoscere       all’assicurata una mezza rendita di invalidità.

 

 

                                  2.      Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.     

                                           L’UAI verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

 

                                  3.      Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

 

31 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2006 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L'8 giugno 1999 RI 1, nato nel __________, allora attivo presso le __________, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale che ha comportato un trauma cranico. L'assicurato ha ripreso a lavorare al 100 % il 26 giugno 1999. Egli ha lasciato le __________ e ha iniziato a lavorare per tre ditte diverse fra le quali, a partire dal capo dal 22 novembre 1999 la __________.

                                         RI 1 è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro con  il 10.12.1999.

                                         Con decisione 14 giugno 2000, confermata su opposizione il 16 ottobre 2000, l'CO 1 ha rifiutato di prendere a carico le affezioni alla salute aventi necessitato di cure dal 26.11.1999 e comportato un'inabilità lavorativa a partire dal 10 dicembre 1999 in quanto le stesse non erano in relazione causale adeguata con l'infortunio. La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere contestata (Doc. 54).

 

                               1.2.   Il 15 luglio 2004 l'assicurato, tramite un patrocinatore, ha trasmesso all'CO 1 una copia di una sentenza del TCA del 6 luglio 2004 (34.2003.62) in materia di previdenza professionale che lo concerne ed ha chiesto il riesame della decisione su opposizione (Doc. 69).

                                         L'esame di questa domanda è stato sospeso in attesa della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni sul ricorso inoltrato dall'assicurato (cfr. Doc. 70).

                                         Con sentenza del 2 maggio 2006 il TFA in quanto ricevibile, ha respinto il ricorso di RI 1 (B 79/04).

 

                               1.3.   Con decisione del 7 settembre 2006 (cfr. Doc. 81), confermata con decisione su opposizione del 18 ottobre 2006, l'CO 1 ha ritenuto che non sono adempiute le condizioni per procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 ed ha in particolare rilevato:

 

"  (...)

L'assicurato fonda le proprie pretese sulla 2.5.2006 del Tribunale federale delle Assicurazioni in materia di previdenza professionale. L'Alte Corte, confermando il giudizio espresso dai Giudici cantonali, ha respinto la petizione dell'assicurato tendente all'ottenimento di prestazioni dalla Fondazione collettiva LPP __________ in quanto i problemi alla salute da lui lamen­tati si sono manifestati in un'epoca precedente all'assunzione della __________ e conse­guentemente alla copertura presso la __________. Ora tale fatto non ha alcuna incidenza sull'obbligo di prestare da parte dell'assicuratore. Si ricorda che la CO 1 a suo tempo aveva chiuso il caso in quanto la causalità adeguata - quesito prettamente giuridico vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni - non era adempiuta. Per contro la responsabilità di una Cassa pensione non dipende dall'origine del danno alla salute così come peraltro già ribadito dai Giudici federali (pag. 5 e 6) in risposta alle censure del ricorrente nei confronti dell'agire dei Giudici cantonali rei a suo dire di avere disatteso la pronunzia della CO 1 denegante la sussi­stenza di un nesso causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati dall'assicurato. Inoltre - così come già sottolineato dalla CO 1 __________ il 24.7.2004 - il dott. __________ ha persino escluso una relazione di causa ad effetto con l'infortunio e cioè la causalità naturale. In ogni caso l'esito della procedura giudiziaria in materia di LPP non costituisce né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA fermo restando che un diverso apprez­zamento della stessa fattispecie non permette di ottemperare alla revisione procedurale di una decisione formalmente cresciuta in giudicato." (Doc. E)

 

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

"  (...)

Il caso d'incapacità lavorativa del 8 giugno 1999 era stato chiaramente assunto dalla CO 1 in quanto conseguenza di un incidente automobilistico e quindi infortunio.

L'incapacità lavorativa del dicembre 1999 era stata segnalata alla CO 1 in quanto ancora conseguenza dell'infortunio del giugno dello stesso anno, ma la CO 1 aveva rifiutato.

 

Ora il TCA ed il TFA hanno confermato che l'attuale invalidità è una conseguenza dell'infortunio automobilistico del giugno 1999.

 

A questo punto non riesco veramente più a spiegarmi come sia possibile che la causa materiale e temporale dell'attuale invalidità siano dovute all'infortunio dovuto all'incidente, come sostenuto da due istanze di giudizio ma nel contempo la CO 1 neghi un nesso di causalità.

 

Chiaramente se non fosse accaduto l'incidente automobilistico, sicuramente il sottoscritto non avrebbe sofferto di cefalee croniche e conseguente depressione.

 

Chiedo quindi al lodevole TCA di prendere in considerazione il presente ricorso come da vostra sentenza del 6 luglio 2004." (Doc. I)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 9 febbraio 2007 l'CO 1 propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IV).

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

 

                                         In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

 

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

 

                               2.3.   Nella decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 l'CO 1 ha rifiutato di versare all'assicurato delle prestazioni per i disturbi insorti dal mese di novembre 1999 in quanto ha ritenuto che essi non si trovano un nesso di causalità adeguato con l'infortunio dell'8 giugno 1999.

                                         Al riguardo l'amministrazione ha rilevato:

 

"  (...)

L'assicurato presenta tutt'oggi delle cefalee. L'esame neurologico praticato dal dott. __________ il 7.1.2000 e la MRI cerebrale 27.1.2000 si sono rivelati normali. Il dott. __________ ha concluso a delle cefalee post-traumatiche pro­tratte di tipo tensivo. L'assicurato ha manifestato durante la visita dei note­voli sintomi ansiosi definiti dal dott. __________ "dominanti nell'ambito del complesso sintomatico". In occasione del controllo 7.2.2000 l'assicurato lamen­tava, oltre alle note cefalee, vari disturbi di tipo neurovegetativo per cui il dott. __________ gli ha prescritto degli altri medicamenti.

 

L'assicurato, su invito del curante, si è recato pure dal dott. __________, psi­chiatra. Detto medico ha diagnosticato uno sviluppo depressivo con somatizza­zione d'ansia. L'assicurato presenta disagi psichici, ansia, perplessità, depressione nervosa e somatizzazione d'ansia. Il decorso appare alquanto pro­blematico. L'assicurato dovrebbe farsi ospedalizzare.

 

3.

Dagli atti risulta poi che l'assicurato è stato arrestato e imprigionato al Pretorio di __________ dal 28.10. al 17.11.1999 con l'accusa di promuovimento della prostituzione. L'assicurato contesta le accuse mosse dall'autorità pena­le. Durante il periodo di incarcerazione egli ha avuto diverse crisi di cefa­lea. Egli ha ammesso che questi fatti hanno inciso sul suo morale anche se ritiene che la causa di tutto sono le cefalee.

 

Come già rilevato i vari accertamenti specialistici non hanno messo in luce nessuna affezione organica (cf. TAC, RMI e esame neurologica). Lo psichiatra curante ha poi chiaramente ammesso che il proprio paziente, oltre ad essere af­fetto da depressione, somatizza i propri problemi psichici.

 

4.

Ora, tenuto conto di quanto precede, determinante per sapere se la CO 1 è chia­mata o meno a versare delle ulteriori prestazioni assicurative è la causalità adeguata che deve essere valutata in base alla sentenza di principio pubblicata in DTF 115 V 133 i cui punti salienti sono già stati riassunti al considerando 1 b (DTF 123 V 99).

 

L'infortunio 8.6.1999 deve essere catalogato nella categoria intermedia ma, al massimo, fra gli infortuni di media gravità di detta categoria. Le condizioni aggiuntive elaborate dalla giurisprudenza federale non risultano adempiute, e meglio:

 

-   l'infortunio non è stato accompagnato da circostanze concomitanti particolar­mente drammatiche né è stato particolarmente spettacolare in quanto, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, in caso di amnesia, così come in concreto, non si può parlare di eventi particolarmente spettacolari (cf. sentenza inedita del TFA in re L. del 21.12.1993);

-   l'assicurato non ha riportato delle lesioni particolari o atte, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici (il TFA ha già avuto modo a più riprese di indicare che una commozione cerebrale non rientra fra dette lesioni: cf. sentenze inedite 17.6.1996 in re S. e 29.9.1989 in re D.);

-   la cura medica praticata dopo l'infortunio dal dott. __________ non è stata eccezionalmente lunga;

-   se, in un primo tempo, la presenta di dolori somatici è innegabile, con il passare dei mesi, è altrettanto innegabile che le cefalee fatte valere sono sostanzialmente imputabili ai disturbi psichici che comportano non solo un aggravamento nella percezione soggettiva ma soprattutto dei fenomeni di somatizzazione così come attestato dallo psichiatra curante;

-   nessuna cura medica errata;

-   il decorso, per quanto riguarda la situazione organica, non è stato sfavorevole;

-   l'incapacità lavorativa è stata di breve durata.

 

5.

Riassumendo ne consegue che, non essendo adempiuta la causalità adeguata, la CO 1 non è legittimata a versare delle ulteriori prestazioni assicurative." (Doc. 54)

 

                                         Nella sua sentenza del 6 luglio 2004 in materia di previdenza professionale (34.2003.62) il TCA ha stabilito che la __________ non era tenuta a versare una rendita d'invalidità all'assicurato, argomentando:

 

"  Alla luce di quanto sopra, responsabile del versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicuratori, in qualità di istituto di previdenza della __________, datrice di lavoro dell'assicurato dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999 (cfr. questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 15 febbraio 2001 agli atti AI). In effetti l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata nell'estate del 1999 o al più tardi nel corso del mese di ottobre 1999, momento in cui RI 1 non era ancora alle dipendenze della menzionata ditta di __________ e non era quindi assicurato presso la Fondazione convenuta.

I presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto non sono quindi adempiuti."

 

                                         Questa conclusione del TCA è stato approvato dal Tribunale federale delle assicurazioni il quale nella sua sentenza B 79/04 del 2 maggio 2006 ha sottolineato che:

 

"  Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto rilevato come la copertura assicurativa presso la suddetta Fondazione avesse preso inizio il 22 novembre 1999 per quel che concerne la previdenza obbligatoria, rispettivamente il 1° dicembre seguente per quel che attiene alla previdenza più estesa. Orbene, osservano a ragione i primi giudici, dalla documentazione medica all'incarto poteva essere dedotto con sufficiente certezza essere le cefalee di cui è portatore M.________ dopo l'incidente persistite in misura più o meno costante; per quel che riguarda le turbe psichiche essi hanno rettamente ritenuto essersi esse sviluppate progressivamente ma in ogni caso prima del novembre 1999. Indubbio era poi il nesso materiale, esse turbe essendo le stesse che hanno determinato la totale incapacità lavorativa all'inizio del dicembre 1999 e la susseguente invalidità. Incontestabile era pure l'esistenza di una relazione temporale, dal momento che l'incapacità di lavoro insorta, come detto, prima dell'inizio dell'attività presso la C.________ SA non poteva essere stata interrotta dal brevissimo periodo di attività alle dipendenze di questa ditta, dal 22 novembre al 9 dicembre 1999.

 

In sostanza è lecito ritenere che con l'aggravarsi delle turbe dopo

l'infortunio si sia manifestata un'incapacità lavorativa di rilievo al più

tardi dopo la cessazione dell'occupazione presso le __________ il 17 ottobre 1999 o comunque durante il periodo di incarcerazione, dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, periodo in cui l'interessato ha lamentato diverse crisi di cefalea per le quali i medicamenti somministratigli non apportavano alcun sollievo.

 

Vero è che gli organi dell'AI hanno assegnato all'interessato una rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2000, il che significa che essi hanno considerato essersi un'incapacità lavorativa di rilievo manifestatasi solo nel dicembre 1999, inizio del periodo di attesa di un anno secondo la regolamentazione vigente in ambito LAI. Orbene, si può ammettere essersi l'amministrazione dell'AI semplicemente fondata, senza più ampio esame, sulle dichiarazioni dell'istante che ha nel formulario di richiesta di prestazioni dichiarato un'incapacità lavorativa dal dicembre 1999; a prescindere dal sapere de la decisione debba essere considerata manifestamente errata al

punto da non vincolare gli organi della previdenza professionale, deve essere osservato che essa decisione non risulta essere stata notificata a quegli organi, per cui la medesima non è vincolante già per questo motivo (cfr. consid. 2, inedito nella Raccolta ufficiale, di DTF 130 V 501 e sentenza non ancora pubblicata 9 dicembre 2005 in re N., I 66/05).

 

Il ricorrente censura il giudizio cantonale, addebitando essenzialmente ai primi giudici di aver disatteso la pronunzia dell'CO 1 denegante la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati susseguentemente all'incidente: ora l'esistenza di una relazione di causalità, di rilievo ai fini del riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, è irrilevante trattandosi di esaminare il diritto a prestazioni previdenziali.

 

Decisivo in quest'ambito è l'esistenza di turbe, indipendentemente dalla loro causa, determinanti un'incapacità lavorativa tale da generare un'invalidità e che, come è stato detto, via sia fra incapacità lavorativa e invalidità una connessione materiale e temporale. Aperta in questa sede può pertanto restare la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente, la decisione dell'CO 1 fosse manifestamente erronea e, se del caso, meritevole di riconsiderazione."

 

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato, la sentenza del TCA appena riprodotta non costituisce un nuovo mezzo di prova atto a modificare la decisione su opposizione del 16 ottobre 2000.

                                         Infatti, in quell'occasione, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni ritenendo che i disturbi psichici di cui soffriva l'assicurato dopo l'incidente non si trovano in un nesso di causalità adeguato con l'infortunio. Ora, su questo aspetto, la sentenza federale citata non apporta nessun nuovo elemento.

 

                                         D'altra parte, anche le cefalee di cui soffre l'assicurato dal giugno 1999 erano già conosciute a quel momento. Sulle stesse l'CO 1 si è del resto espresso nella decisione su opposizione.

                                         Di conseguenza la sentenza federale relativa alla previdenza professionale non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 che non è stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali.

 

                                         Infine, per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Nel presente caso l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "un'eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA non verrà esaminata nel merito" (cfr. decisione su opposizione punto 1; Doc. E.).

                                         Ora, per costante giurisprudenza ancora recentemente confermata, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).

                                         Anche da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti