statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 ottobre 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. L'8 giugno 1999 RI 1, nato nel __________, allora attivo presso le __________, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale che ha comportato un trauma cranico. L'assicurato ha ripreso a lavorare al 100 % il 26 giugno 1999. Egli ha lasciato le __________ e ha iniziato a lavorare per tre ditte diverse fra le quali, a partire dal capo dal 22 novembre 1999 la __________.
RI 1 è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro con il 10.12.1999.
Con decisione 14 giugno 2000, confermata su opposizione il 16 ottobre 2000, l'CO 1 ha rifiutato di prendere a carico le affezioni alla salute aventi necessitato di cure dal 26.11.1999 e comportato un'inabilità lavorativa a partire dal 10 dicembre 1999 in quanto le stesse non erano in relazione causale adeguata con l'infortunio. La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere contestata (Doc. 54).
1.2. Il 15 luglio 2004 l'assicurato, tramite un patrocinatore, ha trasmesso all'CO 1 una copia di una sentenza del TCA del 6 luglio 2004 (34.2003.62) in materia di previdenza professionale che lo concerne ed ha chiesto il riesame della decisione su opposizione (Doc. 69).
L'esame di questa domanda è stato sospeso in attesa della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni sul ricorso inoltrato dall'assicurato (cfr. Doc. 70).
Con sentenza del 2 maggio 2006 il TFA in quanto ricevibile, ha respinto il ricorso di RI 1 (B 79/04).
1.3. Con decisione del 7 settembre 2006 (cfr. Doc. 81), confermata con decisione su opposizione del 18 ottobre 2006, l'CO 1 ha ritenuto che non sono adempiute le condizioni per procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 ed ha in particolare rilevato:
" (...)
L'assicurato fonda le proprie pretese sulla 2.5.2006 del Tribunale federale delle Assicurazioni in materia di previdenza professionale. L'Alte Corte, confermando il giudizio espresso dai Giudici cantonali, ha respinto la petizione dell'assicurato tendente all'ottenimento di prestazioni dalla Fondazione collettiva LPP __________ in quanto i problemi alla salute da lui lamentati si sono manifestati in un'epoca precedente all'assunzione della __________ e conseguentemente alla copertura presso la __________. Ora tale fatto non ha alcuna incidenza sull'obbligo di prestare da parte dell'assicuratore. Si ricorda che la CO 1 a suo tempo aveva chiuso il caso in quanto la causalità adeguata - quesito prettamente giuridico vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni - non era adempiuta. Per contro la responsabilità di una Cassa pensione non dipende dall'origine del danno alla salute così come peraltro già ribadito dai Giudici federali (pag. 5 e 6) in risposta alle censure del ricorrente nei confronti dell'agire dei Giudici cantonali rei a suo dire di avere disatteso la pronunzia della CO 1 denegante la sussistenza di un nesso causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati dall'assicurato. Inoltre - così come già sottolineato dalla CO 1 __________ il 24.7.2004 - il dott. __________ ha persino escluso una relazione di causa ad effetto con l'infortunio e cioè la causalità naturale. In ogni caso l'esito della procedura giudiziaria in materia di LPP non costituisce né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA fermo restando che un diverso apprezzamento della stessa fattispecie non permette di ottemperare alla revisione procedurale di una decisione formalmente cresciuta in giudicato." (Doc. E)
1.4. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (...)
Il caso d'incapacità lavorativa del 8 giugno 1999 era stato chiaramente assunto dalla CO 1 in quanto conseguenza di un incidente automobilistico e quindi infortunio.
L'incapacità lavorativa del dicembre 1999 era stata segnalata alla CO 1 in quanto ancora conseguenza dell'infortunio del giugno dello stesso anno, ma la CO 1 aveva rifiutato.
Ora il TCA ed il TFA hanno confermato che l'attuale invalidità è una conseguenza dell'infortunio automobilistico del giugno 1999.
A questo punto non riesco veramente più a spiegarmi come sia possibile che la causa materiale e temporale dell'attuale invalidità siano dovute all'infortunio dovuto all'incidente, come sostenuto da due istanze di giudizio ma nel contempo la CO 1 neghi un nesso di causalità.
Chiaramente se non fosse accaduto l'incidente automobilistico, sicuramente il sottoscritto non avrebbe sofferto di cefalee croniche e conseguente depressione.
Chiedo quindi al lodevole TCA di prendere in considerazione il presente ricorso come da vostra sentenza del 6 luglio 2004." (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 9 febbraio 2007 l'CO 1 propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IV).
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.3. Nella decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 l'CO 1 ha rifiutato di versare all'assicurato delle prestazioni per i disturbi insorti dal mese di novembre 1999 in quanto ha ritenuto che essi non si trovano un nesso di causalità adeguato con l'infortunio dell'8 giugno 1999.
Al riguardo l'amministrazione ha rilevato:
" (...)
L'assicurato presenta tutt'oggi delle cefalee. L'esame neurologico praticato dal dott. __________ il 7.1.2000 e la MRI cerebrale 27.1.2000 si sono rivelati normali. Il dott. __________ ha concluso a delle cefalee post-traumatiche protratte di tipo tensivo. L'assicurato ha manifestato durante la visita dei notevoli sintomi ansiosi definiti dal dott. __________ "dominanti nell'ambito del complesso sintomatico". In occasione del controllo 7.2.2000 l'assicurato lamentava, oltre alle note cefalee, vari disturbi di tipo neurovegetativo per cui il dott. __________ gli ha prescritto degli altri medicamenti.
L'assicurato, su invito del curante, si è recato pure dal dott. __________, psichiatra. Detto medico ha diagnosticato uno sviluppo depressivo con somatizzazione d'ansia. L'assicurato presenta disagi psichici, ansia, perplessità, depressione nervosa e somatizzazione d'ansia. Il decorso appare alquanto problematico. L'assicurato dovrebbe farsi ospedalizzare.
3.
Dagli atti risulta poi che l'assicurato è stato arrestato e imprigionato al Pretorio di __________ dal 28.10. al 17.11.1999 con l'accusa di promuovimento della prostituzione. L'assicurato contesta le accuse mosse dall'autorità penale. Durante il periodo di incarcerazione egli ha avuto diverse crisi di cefalea. Egli ha ammesso che questi fatti hanno inciso sul suo morale anche se ritiene che la causa di tutto sono le cefalee.
Come già rilevato i vari accertamenti specialistici non hanno messo in luce nessuna affezione organica (cf. TAC, RMI e esame neurologica). Lo psichiatra curante ha poi chiaramente ammesso che il proprio paziente, oltre ad essere affetto da depressione, somatizza i propri problemi psichici.
4.
Ora, tenuto conto di quanto precede, determinante per sapere se la CO 1 è chiamata o meno a versare delle ulteriori prestazioni assicurative è la causalità adeguata che deve essere valutata in base alla sentenza di principio pubblicata in DTF 115 V 133 i cui punti salienti sono già stati riassunti al considerando 1 b (DTF 123 V 99).
L'infortunio 8.6.1999 deve essere catalogato nella categoria intermedia ma, al massimo, fra gli infortuni di media gravità di detta categoria. Le condizioni aggiuntive elaborate dalla giurisprudenza federale non risultano adempiute, e meglio:
- l'infortunio non è stato accompagnato da circostanze concomitanti particolarmente drammatiche né è stato particolarmente spettacolare in quanto, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, in caso di amnesia, così come in concreto, non si può parlare di eventi particolarmente spettacolari (cf. sentenza inedita del TFA in re L. del 21.12.1993);
- l'assicurato non ha riportato delle lesioni particolari o atte, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici (il TFA ha già avuto modo a più riprese di indicare che una commozione cerebrale non rientra fra dette lesioni: cf. sentenze inedite 17.6.1996 in re S. e 29.9.1989 in re D.);
- la cura medica praticata dopo l'infortunio dal dott. __________ non è stata eccezionalmente lunga;
- se, in un primo tempo, la presenta di dolori somatici è innegabile, con il passare dei mesi, è altrettanto innegabile che le cefalee fatte valere sono sostanzialmente imputabili ai disturbi psichici che comportano non solo un aggravamento nella percezione soggettiva ma soprattutto dei fenomeni di somatizzazione così come attestato dallo psichiatra curante;
- nessuna cura medica errata;
- il decorso, per quanto riguarda la situazione organica, non è stato sfavorevole;
- l'incapacità lavorativa è stata di breve durata.
5.
Riassumendo ne consegue che, non essendo adempiuta la causalità adeguata, la CO 1 non è legittimata a versare delle ulteriori prestazioni assicurative." (Doc. 54)
Nella sua sentenza del 6 luglio 2004 in materia di previdenza professionale (34.2003.62) il TCA ha stabilito che la __________ non era tenuta a versare una rendita d'invalidità all'assicurato, argomentando:
" Alla luce di quanto sopra, responsabile del versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicuratori, in qualità di istituto di previdenza della __________, datrice di lavoro dell'assicurato dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999 (cfr. questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 15 febbraio 2001 agli atti AI). In effetti l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata nell'estate del 1999 o al più tardi nel corso del mese di ottobre 1999, momento in cui RI 1 non era ancora alle dipendenze della menzionata ditta di __________ e non era quindi assicurato presso la Fondazione convenuta.
I presupposti di cui all'art. 23 LPP per il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2. pilastro da parte dell'Istituto di previdenza convenuto non sono quindi adempiuti."
Questa conclusione del TCA è stato approvato dal Tribunale federale delle assicurazioni il quale nella sua sentenza B 79/04 del 2 maggio 2006 ha sottolineato che:
" Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto rilevato come la copertura assicurativa presso la suddetta Fondazione avesse preso inizio il 22 novembre 1999 per quel che concerne la previdenza obbligatoria, rispettivamente il 1° dicembre seguente per quel che attiene alla previdenza più estesa. Orbene, osservano a ragione i primi giudici, dalla documentazione medica all'incarto poteva essere dedotto con sufficiente certezza essere le cefalee di cui è portatore M.________ dopo l'incidente persistite in misura più o meno costante; per quel che riguarda le turbe psichiche essi hanno rettamente ritenuto essersi esse sviluppate progressivamente ma in ogni caso prima del novembre 1999. Indubbio era poi il nesso materiale, esse turbe essendo le stesse che hanno determinato la totale incapacità lavorativa all'inizio del dicembre 1999 e la susseguente invalidità. Incontestabile era pure l'esistenza di una relazione temporale, dal momento che l'incapacità di lavoro insorta, come detto, prima dell'inizio dell'attività presso la C.________ SA non poteva essere stata interrotta dal brevissimo periodo di attività alle dipendenze di questa ditta, dal 22 novembre al 9 dicembre 1999.
In sostanza è lecito ritenere che con l'aggravarsi delle turbe dopo
l'infortunio si sia manifestata un'incapacità lavorativa di rilievo al più
tardi dopo la cessazione dell'occupazione presso le __________ il 17 ottobre 1999 o comunque durante il periodo di incarcerazione, dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, periodo in cui l'interessato ha lamentato diverse crisi di cefalea per le quali i medicamenti somministratigli non apportavano alcun sollievo.
Vero è che gli organi dell'AI hanno assegnato all'interessato una rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2000, il che significa che essi hanno considerato essersi un'incapacità lavorativa di rilievo manifestatasi solo nel dicembre 1999, inizio del periodo di attesa di un anno secondo la regolamentazione vigente in ambito LAI. Orbene, si può ammettere essersi l'amministrazione dell'AI semplicemente fondata, senza più ampio esame, sulle dichiarazioni dell'istante che ha nel formulario di richiesta di prestazioni dichiarato un'incapacità lavorativa dal dicembre 1999; a prescindere dal sapere de la decisione debba essere considerata manifestamente errata al
punto da non vincolare gli organi della previdenza professionale, deve essere osservato che essa decisione non risulta essere stata notificata a quegli organi, per cui la medesima non è vincolante già per questo motivo (cfr. consid. 2, inedito nella Raccolta ufficiale, di DTF 130 V 501 e sentenza non ancora pubblicata 9 dicembre 2005 in re N., I 66/05).
Il ricorrente censura il giudizio cantonale, addebitando essenzialmente ai primi giudici di aver disatteso la pronunzia dell'CO 1 denegante la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati susseguentemente all'incidente: ora l'esistenza di una relazione di causalità, di rilievo ai fini del riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, è irrilevante trattandosi di esaminare il diritto a prestazioni previdenziali.
Decisivo in quest'ambito è l'esistenza di turbe, indipendentemente dalla loro causa, determinanti un'incapacità lavorativa tale da generare un'invalidità e che, come è stato detto, via sia fra incapacità lavorativa e invalidità una connessione materiale e temporale. Aperta in questa sede può pertanto restare la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente, la decisione dell'CO 1 fosse manifestamente erronea e, se del caso, meritevole di riconsiderazione."
Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato, la sentenza del TCA appena riprodotta non costituisce un nuovo mezzo di prova atto a modificare la decisione su opposizione del 16 ottobre 2000.
Infatti, in quell'occasione, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni ritenendo che i disturbi psichici di cui soffriva l'assicurato dopo l'incidente non si trovano in un nesso di causalità adeguato con l'infortunio. Ora, su questo aspetto, la sentenza federale citata non apporta nessun nuovo elemento.
D'altra parte, anche le cefalee di cui soffre l'assicurato dal giugno 1999 erano già conosciute a quel momento. Sulle stesse l'CO 1 si è del resto espresso nella decisione su opposizione.
Di conseguenza la sentenza federale relativa alla previdenza professionale non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione su opposizione del 16 ottobre 2000 che non è stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali.
Infine, per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Nel presente caso l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "un'eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA non verrà esaminata nel merito" (cfr. decisione su opposizione punto 1; Doc. E.).
Ora, per costante giurisprudenza ancora recentemente confermata, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).
Anche da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti