Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.51

 

mm

Lugano

12 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 aprile 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 2 febbraio 2005, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è caduto dalle scale di casa mentre si trovava nel suo paese di origine (__________) e ha riportato, secondo il certificato 21 febbraio 2005 del dott. __________ (consultato dopo il rientro in Svizzera), una contusione alla colonna lombare (doc. 4).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 5 aprile 2005 e al 100% dal 3 maggio 2005 (cfr. doc. 17).

 

                               1.2.   Il 12 settembre 2005, il dott. __________ ha comunicato all’assicuratore infortuni che l’assicurato aveva interrotto il lavoro a causa di un’esacerbazione dei dolori lombari, irradiati all’arto inferiore destro e alla zona inguinale destra (doc. 21).

                                         L’esame di RMN lombare del 4 ottobre 2005 ha mostrato la presenza di una discopatia focale L4-L5 con leggero restringimento del canale spinale senza evidenza per una compressione radicolare di rilevanza (doc. 28).

                                         La RMN del bacino del 3 gennaio 2006 ha invece evidenziato dei segni per una leggera degenerazione del labbro acetabolare destro con cisti degenerative dell’acetabolo e possibile leggero impingement femoro-acetabolare (doc. 40).

 

                                         La ricaduta è stata presa a carico dall’Istituto assicuratore.

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 dicembre 2006, l’CO 1 - tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento traumatico del 2 febbraio 2005 -, ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal 1° gennaio 2007 (doc. 81).

 

                                         A seguito dell’opposizione interpCO 1, in data 11 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 91).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 10 maggio 2007, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a versargli indennità giornaliere a contare dal 1° gennaio 2007.

                                         A supportare la pretesa risorsuale vi sarebbero, da una parte, il fatto che l’insorgente, antecedentemente al sinistro occorsogli nel febbraio 2005, non avrebbe mai lamentato problemi di salute, e, dall’altra, le certificazioni dei suoi medici curanti, i dottori __________ e __________, a mente dei quali, a causa dei postumi infortunistici residuali, egli presenterebbe una incapacità lavorativa totale (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.6.   Nel corso del mese di giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti una certificazione ulteriore, datata 31 maggio 2007, del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. IV + allegato).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha preso posizione al riguardo in data 3 luglio 2007, producendo l’apprezzamento 2 luglio 2007 del dott. __________ (doc. IX + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2007, oppure no.

 

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che i sanitari sono concordi nel ritenere che i disturbi denunciati da RI 1 derivano da due problematiche distinte.

                                         Da una parte, egli soffre di una probabile neuropatia dei nervi clunei superiori destri e, dall’altra, di un disturbo dell’Offset con impingement femoro-acetabolare bilaterale e lesione del labbro (cfr. rapporto 18.4.2006 del neurologo dott. __________ – doc. 50, rapporto 14 dicembre 2006 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica – doc. 78, p. 3, nonché il rapporto 4 agosto 2006 del dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica – doc. 68).

                                         Essi sono pure d’accordo che la prima della due patologie ha un’eziologia infortunistica, mentre la seconda è di natura costituzionale e, dunque, extra-traumatica (cfr. il rapporto 17 gennaio 2007 del dott. __________ – allegato al doc. 84: “… il primo principale a livello del bordo dell’ala iliaca posteriore nella regione dei nervi clunei, con irradiazione alla muscolatura gluteale e trocanterica a dx post-traumatica, (…). Il secondo problema è a mio parere non traumatico, ….” e il rapporto 14 dicembre 2006 del dott. __________, p. 4: “I dolori posteriori possono essere messi in relazione con la caduta del 2.2.2005 (…). Questa patologia [quella riguardante l’articolazione coxo-femorale, n.d.r.] è però di origine morbosa e non post-traumatica per cui i trattamenti da riferire all’anca destra come pure l’ulteriore inabilità lavorativa andranno a carico della competente cassa malati.”; cfr., tuttavia, il referto 5 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale parrebbe mettere in dubbio la natura traumatica anche dei disturbi posteriori – doc. 89: “Die Hypothese einer “neuropatia dei nervi clunei superiori destri” beruht lediglich auf der subjektiven Angabe einer Hypästhesie am Beckenkamm dorsal rechts. Warum dies ohne offensichtliche Verletzung in diesen Bereich unfallbedingt sein soll (zudem erst mit mehrmonatiger Verspätung), ist medizinisch nicht nachvolziehbar, ebenso wenig eine sekundäre „Verschlimmerung“.“).

 

                                         I loro pareri divergono per contro sulla questione di sapere quale delle due patologie si trova all’origine dei disturbi invalidanti accusati dall’insorgente.

 

                                         Per il dott. __________, il problema principale è localizzato a livello della regione dei nervi clunei, mentre quello in sede inguinale si trova in secondo piano:

 

"  Sulla base di questi dati, a mio parere perfettamente oggettivi e ripetibili, si conferma che la problematica essenziale riguarda la neuropatia del nervi clunei post-traumatica dell’incidente del 2005. Il fattore principale limitativo riguarda sempre la zona dell’ala iliaca posteriore nella regione dei nervi clunei, mentre la problematica inguinale è a mio parere in secondo piano. Questi dati sono già stati confermati nel mio rapporto del 17.01.2007.”

                                         (doc. IV bis)

 

                                         L’opinione contraria è invece stata espressa dal medico di __________ dell’CO 1, in occasione della visita di controllo del 14 dicembre 2006:

 

 

"  L’assicurato dichiara che i dolori principali sono quelli inguinali.

Egli, pur avendo dolori posteriori a livello della spina iliaca posteriore destra e pur avendo un certo disturbo di sensibilità alla natica poteva lavorare al 100%. L’insorgenza di dolori inguinali (manifestatisi diversi mesi dopo l’infortunio e dopo che l’assicurato aveva ripreso il lavoro al 100%) hanno determinato la nuova inabilità lavorativa a partire dal 12.9.2005.

Ora sono stati fatti diversi schiarimenti diagnostici. È chiaro che l’assicurato soffre di due patologie, ma la patologia determinante per i sintomi e per l’incapacità lavorativa è quella dell’articolazione coxo-femorale destra. Questo è confermato dagli esami clinici e radiologici come pure dalla dichiarazione dell’assicurato secondo il quale dopo che era stata infiltrata l’anca destra stava abbastanza bene e, in quella situazione avrebbe potuto anche lavorare, purtroppo l’effetto è stato di troppo breve durata.

Anche i dolori a livello del grande trocantere non sono da mettere in riferimento all’infortunio del febbraio 2005 bensì alla continua zoppia di risparmio a destra dovuta a dei problemi dell’articolazione coxo-femorale.

La patologia posteriore che è anche meno importante non può più essere influenzata da trattamenti specifici e l’assicurato può benissimo convivere con questo tipo di sintomi.”

                                         (doc. 78)

 

                                         Il dott. __________ ha ribadito la propria tesi in data 14 febbraio 2007, prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata:

 

"  Ora, non si mette in dubbio che vi siano due patologie e non si mette nemmeno in dubbio che con l’infortunio del 2.2.2005 l’assicurato possa aver subito un trauma nella zona glutea e abbia ora una sensazione strana a livello della natica. Questo tipo di patologia non giustifica un’inabilità lavorativa. È molto più evidente che la patologia dell’anca porta l’assicurato a un’importante zoppia, si presentano dolori lancinanti a livello inguinale e dopo circa 10 minuti obbligano l’assicurato a fermarsi.

L’assicurato ha dichiarato, in occasione della visita medico-__________ in __________ che i dolori principali erano quelli dovuti all’anca e per questo ha dovuto smettere di lavorare nel settembre 2005. Ora, non so per quale motivo avrebbe dichiarato al dott. __________ che invece i dolori principali sono quelli posteriori. Sembra che in questo momento l’assicurato dia un peso diverso ai vari sintomi a seconda delle convenienze.

Resta però il fatto che l’assicurato è stato visitato dal dott. __________ all’ospedale universitario di __________ e che anche in questo caso egli constatava che i dolori principali erano a livello inguinale.

A conferma di questo vi è anche il fatto che comunque l’assicurato da maggio 2005 fino a settembre 2005 ha lavorato pur avendo dolori posteriori a livello della natica. Sono appunto stati i dolori inguinali manifestatisi in quel periodo che hanno portato la nuova inabilità lavorativa.

Allo stato locale, in occasione della visita medica in __________ del 14.12.2006, rilevavo quanto segue: lamenta dolori alla palpazione della spina iliaca posteriore e superiore di destra e un certo disturbo di sensibilità a livello della natica destra. Nessun dolore alla palpazione dei processi spinosi lombari, nessun dolore alla muscolatura para-vertebrale lombare.

Da questi reperti clinici si può chiaramente evincere che per i soli postumi infortunistici un’inabilità lavorativa non è più giustificabile.”

                                         (doc. 85)

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che la risoluzione della presente vertenza non dipende tanto dalle valutazioni specialistiche che sono state espresse - e per questa ragione appare già sin d’ora superfluo disporre degli ulteriori approfondimenti -, quanto piuttosto dalle dichiarazioni di RI 1 stesso circa la localizzazione dei disturbi da lui accusati e la loro rispettiva rilevanza.

                                         Del resto, non va dimenticato che la neuropatia dei nervi clunei superiori costituisce una patologia che non può essere oggettivata (cfr., in proposito, la perizia 18 aprile 2006 del dott. __________, neurologo – doc. 50, p. 2: “Purtroppo dal lato elettrofisiologico non è possibile effettuare un esame ENG mirato di questi nervi. Si tratta di nervi sensitivi che originano dai rami dorsali delle radici da L1 a L3, una stimolazione selettiva tramite esame ENG di superficie non è possibile.”), cosicché assume un’importanza decisiva il modo in cui i disturbi vengono soggettivamente descritti dall’interessato.

 

                                         A tale proposito, il TCA constata innanzitutto che il ricorrente, il 17 ottobre 2006, è stato visitato, per conto dell’assicuratore LAINF, dal dott. __________, I. Capo-Clinica presso il Centro di cura dell’apparato locomotorio dell’Ospedale __________ di __________.

                                         In quell’occasione, lo specialista appena citato ha indicato che i disturbi localizzati nella regione dell’anca destra, in particolare a livello dell’inguine, si trovavano in primo piano, mentre egli non aveva potuto refertare dolori posteriori e perciò non ha nemmeno ritenuto indicato procedere a una denervazione chirurgica della cresta iliaca posteriore destra (doc. 74, p. 2: “…, stehen bei der heutigen Untersuchung die Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte und insbesondere der Leiste im Vordergrund. Exquisite Schmerzen dorsal kann ich nicht verifizieren. Insofern sehe ich zur Zeit keine Indikation für eine chirurgische Denervation des rechten hinteren Beckenkammes, …” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Dal rapporto relativo alla visita di controllo del 14 dicembre 2006 si evince che il dott. __________ ha esplicitamente interrogato l’insorgente circa la localizzazione dei disturbi da lui accusati.

                                         Quest’ultimo ha dichiarato che, pur persistendo i dolori posteriori, egli soffriva soprattutto per quelli inguinali, “… che si manifestano ad ogni passo e per questo zoppica. (…). Riesce a camminare per al massimo 5-10 minuti, poi i dolori inguinali diventano talmente intensi che deve fermarsi.” (doc. 78, p. 2 e 3).

                                         L’assicurato ha quindi precisato che, nonostante i dolori posteriori, fastidiosi ma non invalidanti, nel maggio 2005 era riuscito a riprendere il proprio lavoro. Durante l’attività deve avere compiuto degli sforzi che hanno scatenato i dolori inguinali a destra, costringendolo a interrompere nuovamente il lavoro (doc. 78, p. 3).

 

                                         Il TCA rileva pertanto che quanto attestato dallo specialista dell’Ospedale __________ di __________, ossia la natura invalidante dei disturbi in relazione con la patologia dell’anca, ha trovato sostanziale conferma nelle puntuali indicazioni che l’insorgente stesso ha fornito al medico di __________ dell’CO 1.

 

                                         È vero che, posteriormente all’emanazione della decisione formale del 21 dicembre 2006, per la precisione in occasione della consultazione 17 gennaio 2007 presso il suo medico curante specialista, RI 1 ha preteso di non avere mai dichiarato che la problematica invalidante è quella inguinale (allegato al verbale di opposizione, doc. 84).

                                         Questo Tribunale ritiene pretestuosa tale affermazione, nella misura in cui, da una parte, é decisamente inverosimile che il dott. __________ abbia potuto inventarsi delle informazioni tanto precise e, dall’altra, che il predominio dei disturbi inguinali trova conferma pure nel referto 1° novembre 2006 del dott. __________ (cfr. doc. 74).

 

                                         Un secondo elemento che parla a favore della tesi difesa dal dott. __________ è il fatto che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita di controllo del 14 marzo 2005, aveva rilevato la presenza di una, citiamo: “lieve tensione della muscolatura paravertebrale destra lombare–inferiore, dolenzia focalizzata all’altezza della transizione lombo-sacrale, della sincondrosi sacro-iliaca e del muscolo piriforme a destra.” (doc. 9, p. 2), pertanto di disturbi posteriori.

                                         Sempre in quella sede, l’insorgente aveva riferito che i disturbi inguinali, anteriori, erano nettamente meno forti rispetto al dolore focalizzato al basso-schiena verso destra (doc. 9, p. 1).

                                         Le medesime indicazioni si evincono dal certificato 19 aprile 2005 del dott. __________, il quale aveva fatto stato di, citiamo: “persistenti dolori lombari L5 e sacrali S1 irradiati arto inf. dx; persiste un Lasègue poa a dx a 60 gradi.” (doc. 13).

                                         Ora, nonostante questa situazione, RI 1 era stato in grado di riprendere l’esercizio della propria attività lavorativa, dapprima al 50% e, successivamente (a contare dal 3 maggio 2005), addirittura in misura completa (cfr. doc. 17), ciò che rende plausibile la circostanza che i disturbi derivanti dalla nota neuropatia, già a quell’epoca non erano invalidanti (cfr., del resto, il doc. 37: “A partire dal 03.05.2005 questo paziente ha ripreso a lavorare al 100% ma sempre con la sintomatologia dolorosa.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Infine, non può essere ignorato che l’insorgente, durante una conversazione telefonica intercorsa con un funzionario dell’CO 1 il 25 aprile 2006, si era lamentato del fatto che i provvedimenti diagnostici a cui era stato sottoposto avevavo riguardato la colonna vertebrale e il bacino, sebbene i disturbi da lui accusati fossero localizzati all’anca (doc. 51: “È piuttosto deluso del decorso del caso in quanto malgrado molteplici esami non si è ancora trovata l’esatta origine dei suoi disturbi. Gli hanno fatto diversi esami diagnostici alla colonna ed al bacino, ma lui sostiene che i disturbi maggiori sono localizzati all’anca. Valuterà con il curante se non è il caso di esperire ulteriori accertamenti mirati all’anca.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a contare dal 1° gennaio 2007, RI 1 – tenuto conto unicamente delle sequele dell’evento infortunistico assicurato (ossia dei disturbi legati alla neuropatia dei nervi clunei superiori) -, presentava una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure mediche.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti