Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 giugno 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 dicembre 2006, RI 1, che stava svolgendo un programma occupazionale temporaneo promosso dall’assicurazione contro la disoccupazione presso il __________ di __________, ha avvertito un forte dolore al pollice della mano destra.
Con rapporto del 31 gennaio 2007, i sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una tendinite dell’estensore del primo raggio a destra con inabilità lavorativa totale dall’8 al 15 gennaio 2007 (doc. 9).
Il medico curante dell’assicurato, dott. __________, ha attestato un ulteriore periodo di incapacità lavorativa, dal 23 al 30 gennaio 2007 (doc. 10).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 marzo 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al pollice destro, sostenendo che nel caso di specie, citiamo: “… non si è in presenza né di un infortunio o di una lesione corporale parificabile a infortunio, né di una malattia professionale.” (doc. 13).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 15), l’amministrazione, in data 14 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 21).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2007, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge a dipendenza dei disturbi all’estremità superiore destra, argomentando in particolare che:
" Alla riga 10, della pagina 3, della lettera della CO 1, si parla di “assenza di prove”. Mi sembra che i referti dei Dott. __________ e __________ provino in modo netto che il mio infortunio è stato causato dal lavoro da me svolto presso la __________, ed in particolare dal dover scarteggiare per tutto il giorno.
Come si spiega altrimenti che al mio arrivo alla __________ godevo di buona salute, e dopo qualche mese lamentavo dolori?
Oltre al fatto di dover lavorare “gratis”, ed a questo proposito spero che si avvii un serio dibattito politico, dovrei anche pagare le spese di infortunio?
A questa stregua mi vedo costretto a rifiutare ogni ulteriore proposta dell’Ufficio di collocamento. Perché fino a prova contraria, quando lavoravo ho pagato per la disoccupazione, e non per un lavoro “non retribuito”.
Alla riga 17, della pagina 4, sempre della lettera della CO 1, si “insinua” che, tenuto conto delle relazioni di fiducia che instaurano con i loro pazienti, i dottori tendono a rilasciare pareri a loro favorevoli.
Tengo a precisare e a sottolineare che io non sapevo neanche dell’esistenza del Dott. __________, né tantomeno dove egli svolgeva la sua attività, tanté che ho dovuto chiamare la sua segretaria per farmi spiegare dove fosse lo studio.
Quindi non vedo il motivo per il quale il dott. __________ mi avrebbe “agevolato”.
Vorrei infine dire che comunque, dopo l’infortunio, io ho continuato a lavorare, cercando di usare l’altra mano. Chiedo almeno il minimo riconoscimento, e cioè la corresponsione da parte della CO 1 delle prestazioni assicurative.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il chirurgo della mano dott. __________, il quale è stato invitato a prendere posizione sulla valutazione espressa dal medico di __________ dell’CO 1, in particolare per quanto riguarda l’aspetto diagnostico (doc. V).
La sua risposta è pervenuta il 6 settembre 2007 (doc. VI).
L’amministrazione ha preso posizione il 20 settembre 2007, producendo un apprezzamento medico del dott. __________ (doc. IX + allegato), mentre l’insorgente è rimasto silente.
1.6. In data 19 ottobre 2007 questa Corte ha di nuovo preso contatto con il dott. __________, al quale è stato chiesto di esprimersi a proposito di un’affermazione contenuta nel rapporto 18 settembre 2007 del dott. __________ (doc. XI).
Il referto del chirurgo della mano appena citato è datato 29 ottobre 2007 (doc. XII).
L’Istituto assicuratore ha formulato le proprie osservazioni in merito il 15 novembre 2007 (doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla problematica presentata dall’assicurato al pollice della mano destra, oppure no.
Più concretamente, occorre decidere se tali disturbi costituiscono una malattia professionale secondo l’art. 9 LAINF, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra Corte federale, nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha, inoltre, precisato quanto segue:
" (…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000, worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d; RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K., U 35/02, l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
" 2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge Beweisanforderungen gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus."
2.5. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che RI 1, in data 22 dicembre 2006, durante un programma occupazionale temporaneo (inizio ottobre 2006) svolto presso il __________ di __________, nell’ambito del quale egli era chiamato principalmente a passare la carta vetrata su dei mobili usati per poterli poi riverniciare, ha avvertito un forte dolore al dito pollice destro.
Trascorso qualche giorno, il 26 dicembre 2006, l’assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, dove la dott.ssa __________, medico-assistente, ha diagnosticato una tendinite dell’estensore del pollice destro, con inabilità lavorativa totale a decorrere dall’8 gennaio 2007 (doc. 9).
L’11 gennaio 2007, in ragione della persistenza di un dolore infiammatorio alla base del pollice della mano destra, egli ha consultato il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, il quale gli ha prescritto l’assunzione di antinfiammatori.
Dal referto 5 febbraio 2007 di questo sanitario si evince pure che RI 1 è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro durante il periodo 23-30 gennaio 2007 (doc. 10).
Con parere del 2 marzo 2007, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, posta la diagnosi di “tendinite mano dx”, ha negato la presenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio, così come di una malattia professionale ex art. 9 cpv. 2 LAINF (doc. 12).
In sede di procedura su opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 10 aprile 2007, del dott. __________, secondo cui egli soffre di un, citiamo: “dolore tendineo al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel contesto di un’infiammazione dovuta all’esercizio dell’attività professionale. In considerazione della clinica siamo per cui confrontati con un dolore subacuto dovuto al lavoro.” (doc. 14).
Il 16 aprile 2007 vi è stata una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, per il quale l’assicurato presentava una tendinite crepitante e parzialmente stenosante del flessore lungo del pollice in modo particolare a destra e in modo minore a sinistra.
Lo specialista ha, d’altra parte, individuato nel sovraccarico subito sul posto di lavoro la causa dei disturbi (doc. 16).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Il medico di circondario ha evidenziato che dalla pregressa documentazione medica emergono delle diverse localizzazioni per i disturbi accusati da RI 1: tendine estensore per i sanitari dell’Ospedale __________ di __________, tendine flessore per il dott. __________.
Sempre a detta del dott. __________, il dott. __________ ha invece documentato, citiamo: “… una nuova entità nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche una “tendinite crepitante”. A parte il fatto che una tenosinovite stenosante e una peri-tendinite crepitante non hanno la stessa pato-fisiologia (e per questo da un profilo medico-scientifico non spiegabile l’insieme delle due patologie sullo stesso tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna patologia a livello degli estensori.”
In conclusione, il medico fiduciario dell’amministrazione ha sostenuto l’impossibilità di ricondurre le affezioni descritte all’attività professionale dell’assicurato, come lo dimostrerebbe il fatto che anche a sinistra è stata diagnosticata una tendinite del flessore lungo del pollice (doc. 17).
In corso di causa questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:
" (…)
In occasione della suddetta consultazione, lei ha diagnosticato una tendinite crepitante e parzialmente stenosante del flessore lungo del pollice a destra e, in misura minore, anche a sinistra, patologia addebitabile a un, citiamo: “sovraccarico subito negli ultimi tempi quando nel programma occupazionale ha dovuto lavorare intensamente con la carta di vetro.” (suo referto del 17.4.2007).
Nel frattempo, l’Istituto assicuratore ha interpellato il proprio medico di __________, dott. __________.
Dopo avere ricordato che, in un primo tempo, era stata posta, da parte dei sanitari del PS dell’Ospedale __________ di __________, la diagnosi di “tendinite dell’estensore del I° raggio”, egli si è così pronunciato a proposito della valutazione da lei espressa:
“Pure il dott. __________, che esamina la prima volta l’assicurato il 16.4.2007 documenta una nuova entità nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche una “tendinite crepitante”. A parte il fatto che una tenosinovite stenosante e una peri-tendinite crepitante non hanno la stessa pato-fisiologia (e per questo da un profilo medico-scientifico non spiegabile l’insieme delle due patologie sullo stesso tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna patologia a livello degli estensori.
Indipendentemente dalla diversità delle localizzazioni, non è possibile ricondurre le affezioni descritte in varie sedi, all’attività professionale dell’assicurato. Sintomatico è che il dott. __________ riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in modo minore) anche alla mano sinistra.”
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a comunicarmi se condivide le considerazioni enunciate dal dott. __________ e, nella negativa, a volerne precisare i motivi. In particolare, voglia indicare se conferma la diagnosi posta in occasione del consulto del 16 aprile 2007 e, d’altra parte, come spiega il fatto che in precedenza era stata formulata una diagnosi diversa.
Infine, mi interesserebbe sapere se, a sua conoscenza, esistono degli studi epidemiologici riguardanti il tasso d’incidenza della patologia in questione presso la categoria professionale a cui fa parte l’assicurato (rispetto alla popolazione svizzera in generale).“
(doc. V)
Questa la risposta che il chirurgo della mano ha fornito al TCA il 4 settembre 2007:
" Purtroppo non concordo con quanto espresso dal Dr. __________.
Visitai il paziente al 16.04.07 e una seconda al 21.05.07.
La tendinite crepitante è da ritenersi uno stadio che anticipa un’eventuale tendinite stenosante. In altre parole la guaina dei tendini scorre in un canale ed all’inizio, quanto questa è semplicemente gonfia, nello scorrere produce dei dolori. Quando questa si ingrossa ulteriormente non riesce più a scorrere e provoca un fenomeno di scatto.
Per questo motivo viene definita tendinite crepitante quando nello scorrere nel canale alla palpazione si percepisce una crepitazione della guaina tendinea sul legamento anulare e stenosante quando questa guaina tendinea lo blocca e impedisce il movimento o rispettivamente lo impedisce parzialmente provocando un fenomeno di scatto.
Per quel che riguarda il problema degli estensori non ne sono a conoscenza e sicuramente non era una patologia visibile quando vidi il paziente nelle due date sopraccitate.
L’ultima frase del Dr. __________ “sintomatico è che il Dr. __________ riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in modo minore) anche alla mano sinistra”, questa è una realtà.
Ritornando alla mia lettera ritengo che il sovraccarico abbia provocato i dolori sia alla mano sinistra che alla mano destra.”
(doc. VI)
L’Istituto assicuratore ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione di __________ di __________, di pronunciarsi sul rapporto allestito dal dott. __________.
Con apprezzamento medico del 18 settembre 2007 (doc. 22), il dott. __________ ha innanzitutto indicato che la diagnosi corretta è quella di tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice bilateralmente (o di dito a scatto), la quale non rientra tra quelle elencate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF (in particolare, essa non può essere assimilata a una lacerazione tendinea di cui alla lett. f della citata disposizione).
In secondo luogo, egli ha precisato che l’affezione presentata da RI 1 si distingue, da un profilo sia patofisiologico che eziologico, dalla peritendinite crepitans, patologia quest’ultima compresa nell’elenco delle malattie provocate da determinati lavori (Allegato 1 all’OAINF cifra 2).
Nel caso di specie, sempre secondo il medico fiduciario dell’CO 1, sono diversi i motivi che parlano contro un’eziologia professionale nettamente preponderante.
Da una parte, al momento in cui è stata formulata la diagnosi, il ricorrente aveva 53 anni, ossia la tipica età in cui gli uomini manifestano per la prima volta un ispessimento degenerativo del legamento anulare A1.
Dall’altra, i disturbi, dapprima a destra e in seguito anche a sinistra, sono sicuramente stati scatenati dal sovraccarico delle mani durante il lavoro, tuttavia quest’ultimo non ne è la causa nettamente preponderante. Non vi è in effetti alcuna spiegazione scientifica plausibile perché una ripetuta sollecitazione meccanica dovrebbe comportare un ispessimento del legamento anulare di singole dita lunghe o del pollice dal lato flessorio. In caso di origine meccanica, sarebbero apparsi dei reperti infiammatori interessanti la guaina tendinea, ciò che non è il caso per una tendovaginosi stenosante.
Il fatto che i sintomi di un pollice a scatto siano stati constatati anche alla mano sinistra, parla generalmente a favore di un’eziologia degenerativa e non meccanica.
Infine, il dott. __________ ha affermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di studi epidemiologici riguardanti la Svizzera. Egli ha comunque citato uno studio inglese del 1998 di __________ e altri, i quali hanno esaminato un campione di 178 pazienti affetti da dito a scatto idiopatico. Essi sono giunti alla conclusione che la maggioranza delle dita a scatto si sviluppa per ragioni indipendenti dal lavoro esercitato dall’interessato.
In data 19 ottobre 2007, il TCA ha chiesto al dott. __________ di prendere posizione sulle considerazioni contenute nell’apprezzamento del dott. __________ (doc. XI).
Egli si è così espresso:
" (…).
La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.
Dal profilo assicurativo non posso che accettare quanto è stato scritto in maniera dettagliata e documentata nel rapporto del 18.09.07.
L’unica osservazione che faccio è al punto 2 a pagina 3 dove ritengo che la causa dello scatto non è il legamento anulare ispessito ma il tendine.
A dimostrazione di ciò sta il fatto che con un’infiltrazione di corticosteroide cristallino la sinovialite, almeno reattiva, è scomparsa e il tendine ha ricominciato a scorrere.
Questa potrebbe essere la dimostrazione che la causa, nel caso specifico del Signor RI 1, non era da ricercare nell’alterazione del legamento anulare ma bensì nell’irritazione dei tendini.”
(doc. XII)
Il dott. __________ al quale si è di nuovo rivolta l’amministrazione, ha dapprima preso atto che il dott. __________ ha confermato la diagnosi di tendovaginosi stenosante.
D’altro canto, a proposito della patogenesi dell’affezione in questione, il medico di fiducia dell’assicuratore ha precisato che essa implica, nella regione del legamento anulare e anche della guaina del tendine flessore, una metaplasia condroide localizzata, così come un deposito di amiloide. Quest’ultimo è strettamente legato all’età, nel senso che si ritrova solo in pazienti di mezza o di età avanzata. Secondo il dott. __________, ciò parla a sfavore di una genesi meccanica, nel senso di una irritazione tendinea. In caso di esame istologico, si dovrebbero riscontrare delle cellule infiammate, ciò che è il caso per la peritendinite crepitans, ma non per la tendovaginosi stenosante. Inoltre, sempre a sfavore di un’origine meccanica, parla la circostanza che il dito a scatto viene frequentemente osservato, non solo fra le donne, ma pure nei diabetici e in caso di malattie reumatiche (doc. 23).
2.7. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre ritenere accertato che RI 1 soffriva di una tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice bilateralmente (a destra più che a sinistra), così come indicato dal dott. __________ (cfr. doc. 22, p. 2s.) e confermato implicitamente dal chirurgo della mano dott. __________ (doc. XII: “La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.”; cfr., pure, il certificato 10 aprile 2007 del dott. __________ – doc. 14: “… presenta un dolore tendineo al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel contesto di un'infiammazione dovuta all’esercizio dell’attività professionale.” – il corsivo è del redattore).
Ora, la tendovaginosi stenosante, contrariamente alla peritendinite crepitante, non fa parte dell’elenco di malattie provocate da determinati lavori previsto dall’Allegato 1 all’OAINF cifra 2.
Pertanto, affinché la diagnosticata affezione possa essere riconosciuta quale malattia professionale, è necessario che essa sia stata causata esclusivamente o in modo nettamente preponderante (ovvero nella misura di almeno il 75%, cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b) dall’attività professionale esercitata (art. 9 cpv. 2 LAINF).
Unitamente al proprio apprezzamento del 18 settembre 2007, il dott. __________ ha prodotto una pubblicazione intitolata “Sind stenosierende Tendovaginopathien Berufskrankheiten? (am Beispiel der Tenosynovitis de Quervain)”, in cui il Dipartimento di medicina assicurativa dell’CO 1, dopo avere analizzato le risultanze di una serie di studi internazionali riguardanti l’eziopatogenesi delle tendovaginopatie stenosanti, l’ultimo in ordine di tempo quello inglese di __________ e altri (cfr., al riguardo, il consid. 2.6.), ha formulato la conclusione seguente:
" Demzufolge gibt es keine erhärteten Beweise für die Auffassung, die Tenosynovitis stenosans (darunter auch die TdQ) wäre eine durch berufliche Arbeit verursachte Erkrankung. Angesichts der hohen Anforderung des Schweizerischen Unfallversicherungsgesetzes, das für diese Krankheiten eine ausschliessliche oder stark überwiegende Verursachung durch die Berufsarbeit verlangt, fallen stenosierende Tenosynovitiden (einschliesslich die TdQ) erst recht ausser Betracht.“
(doc. 22a – il corsivo é del redattore)
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non vede validi motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dagli specialisti del Dipartimento di medicina assicurativa dell’CO 1, di modo che, da un profilo epidemiologico, non si può ritenere dimostrata l’esistenza di una relazione di causalità tra la patologia in discussione e l’attività professionale esercitata, tantomeno nella forma qualificata richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
A questo punto, deve essere ribadito che, nella misura in cui la prova di un nesso di causalità qualificato non possa essere fornita dall’empiria medica (ad esempio, poiché una malattia è largamente presente nella popolazione, ciò che esclude che la persona che svolge una determinata professione assicurata sia toccata almeno 4 volte più spesso che la popolazione in generale), non vi può essere riconoscimento nel caso concreto (cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b, 190 consid. 4c).
Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’CO 1 ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, la decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti