Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 maggio 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 2002, – dipendente della __________ in qualità di pasticciere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 26 febbraio 2002 del dott. __________, una contusione alla spalla destra (doc. 5 – fasc. 3).
L’esame di RMN della spalla destra, eseguito il 14 gennaio 2003, ha mostrato la presenza, in particolare, di una rottura completa della cuffia rotatoria, nonché di alterazioni degenerative o post-traumatiche a livello del complesso labbro-bicipitale senza evidenziare una lesione tipo Slap II o IV (doc. 10 – fasc. 3).
Dopo un primo periodo di inabilità lavorativa completa (dal 12 al 27 gennaio 2002), l’assicurato è stato in grado di continuare a svolgere la propria professione, nonostante la persistenza dei disturbi all’arto superiore destro.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità (cfr. doc. 14 – fasc. 3) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 2 maggio 2005, RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio. Mentre stava camminando, egli è scivolato e ha lamentato un trauma contusivo/distorsivo al polso destro (doc. 2 e 4 – fasc. 2).
L’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa del 100% durante il periodo 3 maggio-1° giugno 2005 e del 50% sino al 22 giugno 2005 (doc. 7 – fasc. 2).
Anche questo caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.3. Un terzo sinistro ha avuto luogo il 16 luglio 2005, allorquando RI 1 è scivolato su una buccia di kiwi, battendo nuovamente a terra il polso destro (doc. 1 e 5 – fasc. 1).
Gli accertamenti radiologici a cui egli è stato sottoposto hanno evidenziato la presenza di un edema post-traumatico dell’osso triquetro, nonché di due cisti, la prima dorsale sullo stesso triquetro, la seconda volare sull’osso lunato (cfr. doc. 8 – fasc. 1).
L’infortunio, che è stato preso a carico dall’CO 1 (cfr. doc. 9 – fasc. 1), ha comportato un’inabilità lavorativa totale dall’11 al 20 agosto 2005 (doc. 2 – fasc. 1).
1.4. Nel corso del mese di giugno 2006, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 2 maggio 2005, con incapacità lavorativa totale a partire dal 30 maggio 2006 (doc. 14 e 15 – fasc. 1), conclusasi il 6 settembre 2006 (doc. 27 – fasc. 1).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 16 ottobre 2006, ha accertato l’estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del 16 luglio 2005 e ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal 6 settembre 2006 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche (doc. 31 – fasc. 1).
A seguito delle opposizioni interposte da RI 1 personalmente (doc. 32 e 36 – fasc. 1) e dalla __________ (doc. 34 e 39 – fasc. 1), l’CO 1, in data 18 maggio 2007, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici e a quelli alla spalla destra e, d’altra parte, tenuto conto delle sole sequele traumatiche residuali, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro (doc. 48, p. 6s. – fasc. 1: “Alla lettura degli atti niente permette di ammettere che l’assicurato, per quanto riguarda il polso destro, non era in grado di riprendere il lavoro il 6.9.2006. Incomberà alla cassa malati valutare se le problematiche morbose (affezioni psichiche + spalla destra) comportano un’inabilità lavorativa da tale data.” – il corsivo è del redattore).
1.6. Con riCO 1 venga condannato a riconoscere ulteriormente la propria responsabilità in relazione ai disturbi da lui lamentati, argomentando quanto segue:
" Contesto in effetti detta decisione presa appunto dalla CO 1 poiché nel merito non viene concessa la copertura assicurativa pur esistendo il danno subito dagli infortuni che sono stati regolarmente notificati di conseguenza e che sono stati confermati dall’Istituto medesimo.
Devo avantutto richiamare l’intero incarto presso la CO 1 con la relativa documentazione inviata e, dal profilo formale, mi permetto portare alla vostra cortese attenzione che i casi suddetti nonché gli infortuni notificati e debitamente considerati dallo stesso istituto – a mio modesto modo di vedere – non sono stati valutati in modo chiaro ritenuto che la copertura assicurativa in caso di un’eventuale ricaduta va riconosciuta di conseguenza sulla base dei certificati a tutt’oggi prodotti.
Le mie problematiche le sopporto dopo aver subito degli infortuni senza mia responsabilità e debitamente notificati la cui copertura assicurativa non è mai stata messa in dubbio dalla CO 1 che ha sempre riconosciuto il pagamento delle prestazioni.
Ad ogni caso ritengo che i medici curanti Dr. __________ e Dr. __________ dell’Ospedale __________ a __________, i cui certificati medici sono stati allestiti ed ai quali si possa chiedere.
Sono quindi dell’avviso che la copertura assicurativa debba essere mantenuta ai fini di un’eventuale operazione fermo restando che a tutt’oggi non ho mai richiesto nulla, se non le note d’onorario.”
(doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione, segnatamente una certificazione, datata 20 luglio 2007, del reumatologo dott. __________ (doc. V + allegati).
L’amministrazione ha preso posizione in merito il 20 settembre 2007 (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alle valutazioni espresse dai propri medici fiduciari, i dottori __________ e __________, ha sostenuto che, tenuto conto dei soli postumi residuali dei tre infortuni assicurati, RI 1 era pienamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche.
Riferendosi agli esiti della visita di controllo del 9 giugno 2006 (doc. 16 – fasc. 1), il reumatologo dott. __________ - dopo avere ricordato che anche per il medico di fiducia della __________, i disturbi al polso destro si trovavano in secondo piano rispetto a quelli interessanti la spalla destra, e che essi non avevano più alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 41, p. 1 – fasc. 1: “L’infortunio patito dal paziente ha riguardato il polso ed unicamente il polso e come dice anche il dottor Loustalot nelle sue conclusioni “il polso sembra, in base a questi due documenti, non più di entità maggiore”. È arrivato pertanto alle stesse conclusioni a cui era arrivato il medico di circondario. Il polso non è più sintomatico e influente sulla capacità lavorativa.” – il corsivo è del redattore) -, ha negato l’eziologia infortunistica alle altre problematiche (doc. doc. 41, p. 2 – fasc. 1: “Pertanto come si può leggere dalla diagnosi accessoria, esistono altre situazioni non infortunistiche eventualmente da verificare.” – il corsivo è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________, ha fatto valere che i disturbi localizzati alla spalla destra, i quali hanno assunto un’importanza sempre maggiore a partire dal sinistro del 16 luglio 2005, non si trovano in una relazione di causalità naturale né con gli eventi traumatici occorsi nel 2005, né con l’infortunio del 12 gennaio 2002, responsabile di un peggioramento semplicemente transitorio del preesistente stato degenerativo. A suo dire, le conseguenze di quest’ultimo sinistro si sarebbero estinte già antecedentemente al 2 maggio 2005, ritenuto che RI 1 aveva nel frattempo ritrovato una capacità lavorativa completa (doc. 46, p. 3 – fasc. 1).
Per quanto attiene invece al polso destro, per il dott. __________, nella misura in cui i sinistri del 2005 hanno causato una contusione ossea (“bone bruise”), quest’ultima è guarita completamente nel giro di tre/quattro mesi.
D’altro canto, riferendosi alla tesi del chirurgo della mano dott. __________, secondo il quale i traumi del 2005 potrebbero avere reso sintomatiche le cisti presenti sull’osso triquetro e su quello lunato (doc. 8 – fasc. 1), il medico fiduciario dell’amministrazione ha espresso seri dubbi circa il fatto che a provocare i dolori localizzati al polso destro fossero proprio le suddette cisti, posto che non è stato dimostrato, né grazie alle radiografie convenzionali né mediante RMN, che esse comunicano con l’articolazione (doc. 46, p. 3s. – fasc. 1).
Nell’ambito della procedura di opposizione, la __________ ha prodotto un referto del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e in medicina manuale, secondo il quale i disturbi alla spalla destra, in primo piano rispetto a quelli localizzati al polso, costituirebbero ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del 12 gennaio 2002 (allegato al doc. 39 – fasc. 1).
In corso di causa, è stata versata agli atti una certificazione, datata 20 luglio 2007, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il cui tenore è il seguente:
" Egli si è presentato da me con nuovamente un’esacerbazione della sua sintomatologia dolorosa a livello della spalla e del braccio di destra. Le diagnosi sono note, egli soffre di una peri-artropatia omeroscapolare a carattere cronico a livello della spalla destra con rottura completa della cuffia dei rotatori con distacco dell’inserzione del tuberculum maggiore nella porzione fibro-cartilaginea.
Questa patologia era stata presa a carico da parte della CO 1 essendo stata ritenuta l’origine traumatica. Prima di instaurare delle nuove sedute di fisioterapia ed anche tenendo conto delle terapie medicamentose che il paziente deve assumere con anti-infiammatori non sferoidali, applicazioni di creme locali e cerotti Flector Tissue gel, vi sarei grato di una vostra presa di posizione in merito all’assunzione dei costi delle terapie in merito a questa patologia. Questo tenendo conto delle ultime vostre prese di posizione sul caso assicurativo di questo mio paziente.
(…).
Sarebbe quindi opportuno sapere se l’infortunio antecedente e risalente al 2002 e riferito alla spalla destra, venga ancora preso a carico dal vostro istituto assicurativo.”
(doc. V 1)
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che il ricorrente, a ragione, non contesta la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1 vi ha negato la propria responsabilità in relazione alla problematica psichica.
D’altro canto, per quanto concerne il polso destro, direttamente interessato dagli infortuni del 2005, la documentazione medica presente all’inserto conferma che, da questo profilo, l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e che, tenuto conto della frequenza e dell’entità dei relativi disturbi, delle ulteriori terapie, in particolare chirurgiche, non si impongono.
Premesso quanto precede, il TCA ritiene che i rapporti allestiti dagli specialisti interpellati dall’amministrazione non consentano di escludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi di cui RI 1 soffre alla spalla destra, in primo piano per importanza, si trovino ancora in una relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati, specificatamente con quello occorsogli in data 12 gennaio 2002.
Da una parte, il dott. __________, che, in occasione della visita di controllo del 9 giugno 2006, aveva auspicato che il reumatologo curante definisse, citiamo: “… le varie patologie attribuendo ad ognuna l’idonea terapia per verificare le competenze specifiche della cassa malati e della CO 1, in quanto in base al precedente referto si riscontra quota parte diagnostica di competenza cassa malati (borsite olecranica, epicondilite bilaterale, entesiti varie), …” (doc. 16, p. 2 – fasc. 1) e che, il 27 giugno 2006, aveva accordato il proprio benestare a una cura semi-stazionaria presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 18 – fasc. 1; cfr., pure, il referto 4 luglio 2006 del dott. __________, doc. 19 – fasc. 1: “Recentemente è subentrato un disturbo più accentuato alla spalla destra, che ha portato anche ad un’incapacità professionale che persiste ormai da alcune settimane. (…). Tenendo in considerazione l’esacerbazione della sintomatologia e il subentrare di un’incapacità professionale, ritengo opportuna una cura riabilitativa ambulatoriale presso il vostro day-hospital della durata di tre settimane. Ho preso contatto con il medico di circondario della CO 1 Dr. __________, che mi ha assicurato l’assunzione dei costi da parte della CO 1 per questa patologia.” – il corsivo è del redattore), con l’apprezzamento del 29 dicembre 2006, ha negato la natura infortunistica ai disturbi localizzati (segnatamente) alla spalla destra, senza però fornire la benché minima motivazione in merito (doc. 41, p. 2 – fasc. 1).
D’altra parte, nemmeno le motivazioni che il dott. __________ ha fornito per negare l’eziologia traumatica ai disturbi presentati alla spalla destra, possono essere giudicate pienamente convincenti.
In proposito, il TCA osserva che, posteriormente al sinistro del 12 gennaio 2002, in occasione del quale l’assicurato aveva riportato un trauma contusivo proprio alla spalla destra (doc. 5 – fasc. 3), è stato disposto, a causa della persistenza dei disturbi a quel livello (cfr. doc. 12, p. 2 – fasc. 3), un esame di risonanza magnetica (il 14 gennaio 2003) che ha evidenziato la presenza, segnatamente, di una rottura completa della cuffia rotatoria con distacco dell’inserzione del tuberculum maggiore nella porzione fibrocartilaginea (doc. 10 – fasc. 3).
Al riguardo, l’amministrazione aveva ammesso la propria responsabilità (doc. 14 – fasc. 3).
Nel prosieguo, è vero che RI 1 è stato in grado di riprendere l’esercizio della propria attività lavorativa, tuttavia egli non è mai diventato asintomatico a livello della spalla destra, così come lo dimostra la circostanza che si è regolarmente sottoposto a cicli di fisioterapia (doc. 15, 16, 21, 30, 31, 33, 38, 44, 46, 48 e 52 – fasc. 3), i cui costi sono peraltro sempre stati assunti dall’assicuratore infortuni.
In questo contesto, è utile inoltre segnalare che, in occasione della visita fiduciaria del 9 dicembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, aveva riconosciuto la natura traumatica della diagnosticata rottura della cuffia dei rotatori (doc. 27- fasc. 3: “Si tratta di un paziente che in data 12.1.02 ha subito una rottura della cuffia dei rotatori verificata mediante ultrasonografia e successivamente con MRI.” – il corsivo è del redattore) e, in proposito, aveva suggerito un approccio conservativo, ritenuto che, citiamo: “… un intervento circa 2 anni dalla lesione con una probabile ipotrofia del tendine e raccorciamento della muscolatura l’indicazione operatoria deve essere posta con estrema cautela.” (doc. 27 – fasc. 3).
Ora, tenuto conto, da una parte, che, per ammissione del dott. __________, il sinistro del 12 gennaio 2003 aveva comportato un danno morfologico alla spalla destra (rottura della cuffia dei rotatori) e, d’altra parte, che, successivamente al medesimo, l’insorgente ha ininterrottamente accusato problemi a questo stesso livello con necessità di sottoporsi a costanti trattamenti sanitari, questo Tribunale non si ritiene pienamente persuaso della fondatezza della tesi difesa dal dott. __________ (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., l’Alta Corte ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti. La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione, affinché disponga un approfondimento specialistico in merito all’eziologia dei disturbi alla spalla destra.
Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui l’amministrazione ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla spalla destra.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti di cui al considerando 2.8. e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti