Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.70

 

mm/DC/sc

Lugano

11 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2007 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 maggio 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 26 settembre 2003, __________ - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di consulente tecnico-amministrativo e, perciò, assicurato d’obbligo presso la CO 1 -, è stato urtato da un’autovettura mentre stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali (doc. G 1).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 26 settembre 2003 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un trauma d’accelerazione cervicale nonché contusioni all’orecchio sinistro, alla regione lombo-sacrale, al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra (doc. GM 1).

                                         L’assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 novembre 2006, la CO 1 ha innanzitutto dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra il sinistro ed i disturbi psichici a far tempo dal 1° ottobre 2006. D’altro canto, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali (ipoacusia + tinnitus all’orecchio sinistro), l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, ponendolo comunque al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. G 103).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dagli avvocati __________ per conto dell’assicurato (doc. G 109), l’assicuratore infortuni, in data 31 maggio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. G 113).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2007, RI 1, sempre patrocinato dagli avvocati __________, ha chiesto, in via principale, la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione di un approfondimento specialistico (neurologico e neuropsicologico) e, in via subordinata, che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% almeno a contare dal 1° ottobre 2006, nonché un’IMI del 50%.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, per quanto riguarda l’aspetto psichico, ritiene che la perizia dello psichiatra dott. __________, nella misura in cui sarebbe basata su, citiamo: “indicazioni teoriche “da manuale””, non consente di dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’estinzione del nesso di causalità naturale a far tempo dal 1° ottobre 2006, e ciò anche alla luce delle certificazioni dei suoi medici curanti, in primo luogo della psichiatra dott.ssa __________ (doc. I, p. 7ss.).

                                         In merito all’aspetto organico, l’assicurato rileva una contraddizione tra la decisione formale e quella su opposizione impugnata, nel senso che, con la prima, la CO 1 ha ammesso l’eziologia traumatica dell’ipoacusia e del tinnito, mentre che, con la seconda, essa sembrerebbe, citiamo: “… non più contestare l’esistenza di menomazioni a livello di concentrazione e affaticabilità, ma nega l’esistenza di un nesso causale con l’incidente. L’assicuratore capovolge quindi la precedente valutazione del 17 novembre 2006.” (doc. I, p. 10s.).

                                         RI 1 fa inoltre valere che la documentazione medica agli atti dimostrerebbe l’esistenza di difficoltà neuropsicologiche, interessanti la concentrazione e la memoria, come pure la loro incidenza sulla capacità lavorativa (doc. I, p. 12s.)

                                         Infine, egli pretende di essere portatore di una menomazione all’integrità del 25% per quanto concerne l’aspetto psichico e del 25/30% per quanto riguarda quello somatico (doc. I, p. 13: “Il Dr. med. __________ ha confermato una menomazione dell’integrità del 25% nel caso di causalità naturale data. Dal momento che il ricorrente ritiene data la causalità naturale tra i suoi disturbi e l’incidente, il grado IMI da riconoscergli è di almeno il 25%. Riguardo ai disturbi fisici, stando alle tabelle riferite alle menomazione all’integrità fisica secondo la LAINF in caso di tinnito e di conseguenze di trauma cranico caratterizzato dalla presenza di cefalee e di disturbi (considerati psichici) della memoria e capacità di concentrazione, si raggiunge un grado che va dal 25% al 30%.”).

 

                               1.4.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di ottobre 2007, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 agosto 2007, del dott. __________ e ha domandato l’esecuzione di una perizia giudiziaria (doc. VII bis).

 

                                         L’amministrazione si è espressa al riguardo il 22 ottobre 2007 (doc. IX).

 

                               1.6.   Con ordinanza del 26 ottobre 2007, questo Tribunale ha ordinato una perizia medica a cura del Prof. dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________ (doc. XI).

 

                               1.7.   In data 12 settembre 2008 al TCA è pervenuto il referto peritale (doc. XXV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XXVI).

 

                                         L’assicuratore ha preso posizione il 16 ottobre 2008 (doc. XXVII), mentre l’assicurato lo ha fatto in data 27 ottobre 2008 (doc. XXVIII).

 

                               1.8.   Il 29 ottobre 2008 questa Corte ha chiesto all’esperto giudiziario di pronunciarsi circa l’incidenza dei postumi infortunistici sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXIX).

 

                                         Il complemento peritale del Prof. __________ è datato 12 novembre 2008 (doc. XXX).

 

                                         Le parti hanno presentato le loro osservazioni in merito (doc. XXXIV e XXXV + allegato).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle turbe psichiche presentate dall’assicurato e - tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali a rifiutare il diritto a una rendita di invalidità e a riconoscere il diritto a un’IMI del 10%.

 

                                2.3   Disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 settembre 2003?

 

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.3.3.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                         2.3.3.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                         2.3.3.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                         2.3.3.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         In questo contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.

                                         L'Alta Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

 

                         2.3.3.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

 

 

 

                            2.3.4.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità in merito ai disturbi psichici presentati dal ricorrente a contare dal 1° ottobre 2006, è stata presa in base alla perizia 5 luglio 2006 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         In occasione dei consulti del 2 e 7 giugno 2006, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F 43.21), nonché una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).

 

                                         Egli ha quindi sotenuto che il nesso di causalità naturale con il sinistro del settembre 2003, si era completamente estinto, al più tardi, entro il mese di settembre 2006 (doc. GM 79, p. 10), e ciò sulla scorta delle considerazioni seguenti:

 

"  (…).

Nel caso presente ci sono tuttavia dei tratti di personalità evitanti-dipendenti con marcate difese ossessive (come evidenziato nei testi psicologici effettuati dalla psicologa __________ e citati nella perizia della dr.ssa__________).

Va anche considerata la situazione psicosociale pregressa, la perdita di una relazione affettiva significative nell'infanzia e la perdita recente dei migliori amici (in un incidente aviatorio) pochi mesi prima dell'infortunio.

Si può quindi ragionevolmente presupporre che l'evento stressante, costituito dall'infortunio e dal conseguente intacamento dell'integrità psicofisica, abbia giocato un ruolo di "trigger" nel condizionare la comparsa del disturbo psichico. Presumibilmente si è rotto, in seguito all'incidente, un equilibrio psichico comunque fragilizzato (ma ancora compensato) dalla predisposizione, dai tratti di personalità sopra descritti e dalla conseguente vulnerabiità individuale dell'assicurato (questi elementi devono essere considerati come fattori preesistenti ed extrainfortunistici).

 

Secondo la comune esperienza della vita e l'andamento normale delle cose, è tuttavia ragionevolmente presumibile l'estinzione completa del nesso causale naturale, da un punto di vista medico-psichiatrico, al più tardi entro il mese di settembre 2006 (ossia a distanza di tre anni dall'evento infortunistico)." (doc. GM 79, p. 9s)

 

                                         Lo psichiatra interpellato dall’amministrazione ha infine quantificato in un 25% la menomazione all’integrità psichica, sottolineando comunque l’inutilità di tale valutazione vista l’assenza della causalità naturale (doc. GM 79, p. 10).

 

                                         Con rapporto del 20 ottobre 2006, il dott. __________ si è pronunciato sulle osservazioni e obiezioni che erano state sollevate nel frattempo dai patrocinatori dell’assicurato (cfr. doc. G 95).

                                         In quella sede, per quanto qui di interesse, egli ha affermato in particolare che, citiamo:

 

"  Ricordo infine che la dr.ssa __________ nel suo rapporto del 10.01.2005 indicava la possibilità di rivalutazione del nesso di causalità naturale fra infortunio ed aspetti depressivi.

 

Secondo le risultanze del mio esame medico-psichiatrico approfondito, non ci sono segni deponenti per una sintomatologia depressiva grave o che in qualche modo potrebbe compromettere l’aumento dell’attività lavorativa dal 50% all’85%.

 

La persistenza di un disturbo somatoforme, da un punto di vista psichiatrico, è legata, con grande probabilità, a dei fattori extra-infortunistici descritti a pag. 9 e che devono essere considerati come fattori preesistenti e non in nesso causale naturale con l’evento in questione.”

                                         (doc. GM 83, p. 2s.)

 

                                         Fra gli atti di causa figura pure una certificazione, datata 18 ottobre 2005, della dott.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurato, la quale aveva fatto stato di un’evoluzione clinica favorevole, caratterizzata da una diminuzione dell’ansia, dell’abulia e dell’apatia, come pure dal ritrovamento di un certo slancio vitale e di una migliore stabilità psichica intorno al nuovo equilibrio di vita.

                                         In quella sede, essa aveva previsto una ripresa del lavoro in misura del 50% a far tempo dal mese di gennaio 2006, escludendo una ripresa maggiore data la persistenza di una certa affaticabilità e di disturbi della concentrazione.

                                         La dott.ssa __________ non si era invece pronunciata a proposito dell’eziologia delle turbe psichiche (cfr. doc. G 68).

 

                                         In sede di ricorso, è stato richiamato il certificato 16 marzo 2006 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, con il quale quest’ultimo ha sostenuto che la sindrome post-traumatica presentata dal paziente, caratterizzata da ipoacusia, tinniti, cefalee, diminuzione della concentrazione, fobia, ecc., costituiva una conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato (doc. GM 73: “I motivi risalgono esclusivamente (a nostro parere) all’infortunio, di cui si ritengono dirette conseguenze.”).

                                         Con rapporto del 30 agosto 2007, lo stesso medico curante ha precisato di ritenere lo stato depressivo, citiamo: “… di netta conseguenza dello status post traumatico.” (doc. VII bis).

 

                            2.3.5.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________, anche in considerazione dell’assenza di pareri specialistici (ovviamente non può essere considerato tale quello espresso dal dott. __________, generalista) divergenti inerenti la questione eziologica, possa validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                                         In proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 ha rimproverato al perito psichiatra di avere basato il proprio apprezzamento su, citiamo: “indicazioni teoriche “da manuale”” (doc. I, p. 8), nella misura in cui, in sede peritale, egli aveva segnalato che, citiamo: “… una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata si estingue di regola dopo due anni (come indicato dal manuale diagnostico ICD 10) …” (doc. GM 79, p. 9).

 

                                         A prescindere dal fatto che il dott. __________ ha comunque spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la causalità naturale va considerata estinta a decorrere, al più tardi, dal mese di ottobre 2006 (cfr. doc. GM 79, p. 9s.), è utile segnalare che, secondo il TFA, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Per la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

 

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA U 60/02 del 18 settembre 2002, consid. n. 2.2)

 

                                         D’altra parte, a proposito della diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente”, che è sovente assimilata a quella di “fibromialgia” (cfr. DTF 132 V 65), il TCA ricorda che quest’ultima è una malattia di cui sono ignote l’origine e le cause, che si manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi soprattutto alle parti molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo) e di cui non è possibile stabilire il nesso causale diretto con eventuali traumi subiti. Infatti, benché sia noto che tale patologia si sviluppa più facilmente in soggetti che hanno subito dei traumi spesso successivi, sia di tipo fisico che psichico o sociale, essa può insorgere anche senza questi eventi. Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi, ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio (cfr., in questo senso, la RDAT II-2003 n. 66).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici che l’assicurato accusava al momento della definizione del caso da parte della CO 1 (ottobre 2006), non si trovavano più in una relazione causale naturale con l’evento infortunistico del settembre 2003.

 

                                         Facendo difetto il nesso di causalità naturale, può restare aperta la questione riguardante l’adeguatezza.

 

                                         La problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF resistente e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI vanno valutati prendendo in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici di natura organica.

 

                               2.4.   Disturbi organici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 settembre 2003?

 

                            2.4.1.   Allo scopo di chiarire, segnatamente, l’eziologia dei disturbi somatici denunciati dall’insorgente, questo Tribunale, in data 26 ottobre 2007, ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________, già Primario ad interim dello stesso servizio (doc. XI).

 

                                         L’assicurato è stato visitato personalmente dal Prof. __________ (per gli aspetti neurologici), dal Prof. __________ (per gli aspetti neuropsicologici) e dal dott. __________ (per gli aspetti oto-neurologici).

                                         In data 25 giugno 2008, egli è stato inoltre sottoposto a un esame di risonanza magnetica cerebrale presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. XXV, p. 1).

 

                                         Dopo avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XXV, p. 2-5) ed averne descritto lo status neurologico, neuropsicologico e oto-neurologico (doc. XXV, p. 5 e 6), l’esperto giudiziario ha diagnosticato delle cefalee croniche di tipo misto (tensive ed emicraniche, nonché - disturbi senza incidenza sulla capacità lavorativa - un’ipoacusia di grado medio e un tinnitus post-traumatico all’orecchio sinistro (doc. XXV, p. 7).

 

                                         A proposito delle pretese difficoltà neuropsicologiche, il dott. __________ ha definito come non interpretabili i risultati della valutazione praticata dal Prof. dott. __________, e ciò in ragione del comportamento mostrato dall’assicurato (doc. XXV, p. 9: “L’examen neuropsychologique de M. RI 1 est ininterprétable. Il met en évidence des performances sévèrement déficitaires aux différents tests, qui contrastent avec la présentation clinique du patient (patient adéquat, attentif, non ralenti, avec discours cohérent, relatant des souvenirs précis). Cette discrépance peut résulter soit d’un trouble psychiatrique (trouble de conversion ou dissociatifs) soit d’un trouble factice. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer quant à la présence de troubles neuropsychologiques, l’examen étant ininterprétable en raison du comportement du patient.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Quindi, nel rispondere al quesito n. 6 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha ammesso che l’ipoacusia e l’acufene all’orecchio sinistro si trovano in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 26 settembre 2003.

                                         Egli ha per contro negato l’eziologia traumatica alle cefalee e alle difficoltà neuropsicologiche denunciate (ma non oggettivate) da RI 1 (doc. XXV, p. 9: “Les céphalées que le patient a présenté dans les suites de l’accident remplissent les critères de céphalées post-traumatiques chroniques (Classification Internationale des Céphalées, Cephalgia, 2004: vol. 24: Suppl. 1). Ce type de céphalée s’améliore dans la majorité des cas à distance de l’accident. Comme évoqué dans les expertises précédentes, les céphalées chez M. RI 1 ont probablement été entretenues par des facteurs psychologiques préexistants, qui sont pris en charge. De ce fait, le lien entre l’accident et les céphalées actuelles ne peut actuellement plus être retenu. Quant aux troubles neuropsychologiques, nous n’avons pas pu les constater de façon objective, pour les raisons mentionées plus haut. Par ailleurs, nous relevons qu’il y a eu deux évaluations neuropsychologiques pratiquées en 2005 (soit deux ans après l’accident). Nous pouvons donc dire que, si tant qu’il existait actuellement des troubles neuropsychologiques (encore une fois, nous ne pouvons pas le démontrer), ceux-ci n’auraient pas de rapport avec l’accident de 2003, puisqu’en 2005, ce patient ne présentait pas de troubles neuropsychologiques.” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Alla luce delle conclusioni peritali suesposte - dalle quali questo Tribunale non ha alcun motivo valido per scostarsi -, occorre ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che l’ipoacusia e il tinnitus hanno continuato a costituire, anche dopo il 30 settembre 2006, una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 26 settembre 2003.

 

                                         Per contro, alle cefalee e alle difficoltà neuropsicologiche (qualora fossero effettivamente presenti) deve essere negata l’eziologia traumatica.

 

                                         In esito a quanto precede, il diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI andranno valutati tenuto conto esclusivamente dell’ipoacusia e del tinnitus.

                                         In quest’ottica, va sottolineato che, in base a quanto indicato dal perito giudiziario, non vi sono dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche (cfr. doc. XXV, risposta al quesito n. 2 di parte ricorrente), le quali vanno dunque ritenute stabilizzate.

 

                               2.5.   Diritto alla rendita di invalidità

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Giusta l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

 

                            2.5.2.   A mente del Prof. __________, le cefalee - che come tali non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio (cfr. consid. 2.4.1.) -, limitano l’assicurato in misura del 50% nell’esercizio della sua abituale professione di consulente tecnico-amministrativo (doc. XXV, p. 9: “ Comme évoqué auparavant, nous n’avons pas constaté de déficit neurologique en dehors de l’hypoacousie. Les céphalées qui d’après le patient limitent sa capacité de travail à 50%, ne sont pas, à notre avis, une conséquence objective de l’accident.”).

                                         L’ipoacusia media, accompagnata dal tinnitus all’orecchio sinistro, non hanno invece alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. XXX: “Une hypoacousie moyenne telle que celle présentée par M. RI 1, fusse-t-elle accompagnée d’un tinnitus, ne représente pas un motif d’incapacité de travail, surtout considérant que dans la profession de Monsieur RI 1 (ingénieur) une audition parfaite n’est pas un critère crucial, contrairement à des métiers tels que musicien, traducteur, etc. Nous considérons donc que, du point de vue de l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité de travail n’est pas altérée.” - il corsivo è del redattore).

 

                                         Con l’allegato d’osservazioni del 4 dicembre 2008, l’insorgente ha preteso che l’esperto giudiziario sarebbe caduto in contraddizione, da una parte, riconoscendo che i disturbi uditivi comportano, citiamo: “… delle difficoltà a comprendere gli interlocutori negli ambienti rumorosi ed una intolleranza ai rumori forti ed ai rumori di fondo, …” e, dall’altra, negando ogni loro incidenza sulla capacità lavorativa (doc. XXXV 1).

 

                                         Questo Tribunale giudica infondata l’obiezione.

                                         È vero che, nella sua perizia del 16 giugno 2008, il dott. __________ ha descritto quali sono i risvolti pratici legati all’ipoacusia e all’acufene (cfr. doc. XXV, p. 8). Ciononostante, già in quella sede, l’esperto ha escluso l’esistenza di una qualsiasi inabilità lavorativa causata dalle turbe uditive in questione (cfr. doc. XXV, p. 7: “Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail: Hypoacousie et tinnitus post-traumatiques au niveau de l’oreille gauche.” - il corsivo è del redattore), ciò che egli ha coerentemente ribadito in data 12 novembre 2008, rispondendo ad uno specifico quesito complementare sottopostogli dal TCA (cfr. doc. XXX: “Nous considérons donc que, du point de vue de l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité de travail n’est pas altérée.”).

                                         Ad avvalorare l’opinione del Prof. __________ concorre il fatto che la capacità lavorativa era stata valutata in modo identico dal medico di fiducia della CO 1, dott. __________ (doc. GM 81, p. 6: “dal profilo fisico non vi sono limitazioni specifiche nello svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal peritando.” - il corsivo è del redattore).

                                         Del resto, anche volendo riconoscere che i disturbi che interessano l’orecchio sinistro possano essere fonte di taluni inconvenienti nell’esercizio dell’abituale professione di disegnatore edile, essi non appaiono comunque di un’entità tale da giustificare uno scapito di rendimento sufficiente a fondare il diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF: "L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità).

 

                                         In conclusione, posto che, considerando unicamente delle sequele del sinistro assicurato, il ricorrente è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua attività professionale abituale, egli non subisce alcuna perdita di guadagno e, perciò, non ha nemmeno diritto a una rendita di invalidità, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.

 

                               2.6.   Entità dell’indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.6.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.6.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.6.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.6.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.6.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del dott. __________, ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. G 103).

                                         Questa la valutazione contenuta nel referto peritale 4 luglio 2006 del medico fiduciario appena menzionato:

 

"  VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALL’INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

 

Valutazione:     10%

 

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 12.3, 12.4, 13.3 per ipoacusia sinistra fino al massimo di 65 Db a 2 Khz e per tinnito grave unilaterale (a sinistra).”

                                         (doc. GM 81)

 

                                         L’apprezzamento del dott. __________ ha trovato piena conferma nella perizia giudiziaria. In effetti, rispondendo al quesito n. 9 di parte ricorrente, il dott. __________ ha affermato che l’ipoacusia ed il tinnitus corrispondono a una menomazione all’integrità del 10% (doc. XXV, p. 10: “Le tinnitus et l’hypoacousie constituent la seule atteinte durable et importante à l’intégrité physique du patient. Selon les tabelles des atteintes à l’intégrité de la LAA, le taux d’atteinte à l’intégrité est de 10%.”

 

 

                                         Con il proprio ricorso, RI 1 ha preteso il riconoscimento di un’IMI del 50% (25% per la menomazione all’integrità psichica e 25-30% per quella all’integrità fisica - cfr. doc. I, p. 13).

 

                                         La pretesa dell’insorgente si rivela già a prima vista infondata, nella misura in cui né i disturbi psichici né le cefalee e le presunte difficoltà neuropsicologiche, si trovano in nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del settembre 2003, di modo che essi non entrano in considerazione nella valutazione dell’IMI.

 

                                         D’altro canto, trattandosi di una questione meramente medica, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul referto dell’esperto giudiziario (che avalla quello elaborato dal medico fiduciario della CO 1), al quale va senz’altro riconosciuta piena forza probatoria.

 

                                         Pertanto, anche da questo punto di vista, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

                               2.7.   Con l’allegato del 4 dicembre 2008, l’insorgente si è riservato di, citiamo: “… formulare un breve complemento scritto degli allegati di causa entro la fine del corrente mese, in considerazione di alcune particolarità contenute nella perizia __________ …” (doc. XXXV).

 

                                         Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la documentazione agli atti già consente a questa Corte di decidere con una piena cognizione di causa.

                                         D’altro canto, l’assicurato ha beneficiato di tutto il tempo necessario per poter formulare efficacemente le proprie osservazioni sulla perizia giudiziaria (e relativo complemento).

                                         In effetti, il referto del Prof. __________ gli è stato intimato in data 29 settembre 2008 con l’assegnazione di un termine per osservazioni di 20 giorni (cfr. doc. XXVI). L’intimazione del complemento peritale, ordinato su domanda del ricorrente stesso (cfr. doc. XXVIII), ha avuto luogo il 17 novembre 2008 (doc. XXXI) ed il relativo termine è stato addirittura prorogato (doc. XXXIII).

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, il TCA è dell’avviso che non vi siano gli estremi per posticipare oltre l’emanazione del presente giudizio, ritenuto pure che l’art. 61 lett. a LPGA esige esplicitamente che la procedura dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni si svolga in maniera celere.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti