Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 giugno 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 2007, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha subito un trauma contusivo al muscolo trapezio sinistro, nella regione tra il collo e la spalla, provocato dall’urto delle travi che stava trasportando contro la soletta (doc. 11).
I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una contusione al collo con miogelosi cervicale (allegato al doc. 4).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 aprile 2007, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di ulteriori cure mediche a far tempo dal 30 aprile 2007 (doc. 25).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 34), l’amministrazione, in data 20 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 luglio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e cura medica) anche dopo il 30 aprile 2007.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di avere chiuso il caso senza procedere a ulteriori accertamenti diagnostici (TAC o RMN), ritenuti indicati dal proprio medico curante. Egli chiede pertanto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria volta a chiarire l’eziologia della sintomatologia da lui denunciata (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, l'assicurato ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione medica, e meglio il referto di una RMN del rachide cervicale eseguita il 22 settembre 2007, quello di un ecocolordoppler TSA, quello relativo a una valutazione audiologia e otoneurologica, nonché due certificazioni, datate rispettivamente 31 agosto e 1° ottobre 2007, del Prof. __________ (doc. VII + allegati).
L’assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 29 ottobre 2007, producendo un apprezzamento medico del reumatologo dott. __________ (doc. IX + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni con il 30 aprile 2007, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Innanzitutto, va segnalato che, in sede di ricorso, RI 1 ha chiesto che venga pure accertata, tramite perizia giudiziaria, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra i disturbi da lui presentati e, citiamo: “l’infortunio subito (…) quattro mesi prima dell’infortunio di cui alla presente vertenza.” (doc. I, p. 3).
In proposito, il TCA osserva che dal rapporto 12 gennaio 2007 del PS dell’Ospedale __________ di __________ si fa effettivamente accenno a un, citiamo: “… pregresso trauma colonna cervicale (4 mesi fa).” (allegato al doc. 4).
Nondimeno, sentito da un ispettore in data 20 febbraio 2007, l’assicurato ha dichiarato in merito quanto segue:
" Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dalla ditta, rispettivamente dal medico del pronto soccorso in merito agli antecedenti, si tratta di un errore. Circa 4 mesi prima, quando lavoravo già per la __________, avevo preso una leggera botta alla spalla destra. Mi era caduto un pezzetto di legno sulla spalla destra. Non avevo annunciato nulla siccome si trattava di un leggero colpo che non aveva richiesto l’intervento dei medici o un’interruzione lavorativa. I dolori erano stati veramente minimi e nel giro di una mezza giornata non avevo più nessun disturbo.”
(doc. 11, p. 2)
Ora, alla luce di quanto indicato dal ricorrente, in particolare del fatto che, per sua stessa ammissione, i disturbi, peraltro minimi, erano scomparsi nel giro di una mezza giornata, questa Corte ritiene di potere escludere a priori che all’origine dei disturbi accusati dopo il 30 aprile 2007, vi potesse essere l’evento in discussione.
2.8. Dalle tavole processuali si evince che, il 12 gennaio 2007, l’assicurato stava trasportando, appoggiate sulla spalla sinistra, due travi “doka”. A seguito dell’urto contro il soffitto, queste ultime hanno battuto sulla regione tra il collo e la spalla sinistra, ciò che ha provocato la caduta a terra dell’insorgente (doc. 4 e 11).
Egli si è recato presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, i cui sanitari - refertata una mobilità cervicale intatta, benché dolente, nonché un dolore alla palpazione del muscolo trapezio sinistro, all’apparenza contratto -, hanno diagnosticato una contusione del collo con miogelosi cervicale e disposto una terapia analgesica (allegato al doc. 4).
Nel prosieguo, RI 1 è entrato in cura dal dott. __________, medico-chirurgo a __________.
Con certificato del 2 febbraio 2007, il curante ha fatto stato della presenza di algie al collo e alla spalla sinistra, così come di una limitazione nei movimenti di rotazione e di flesso-estensione del capo (doc. 7).
Il certificato del 16 febbraio 2007 ha un tenore identico, fatta eccezione per l’apparizione, nel frettempo, di una sindrome vertiginosa (doc. 16).
In data 23 febbraio 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna.
Dal relativo rapporto, datato 24 marzo 2007, risulta che, in quell’occasione, RI 1 accusava, citiamo: “dolori cervicali irradianti verso la spalla sinistra, alla mobilizzazione avvertiva uno scricchiolio. Il dolore non irradiava nell’estremità superiore. Lo sforzo provocava una sensazione di crampo, il paziente non si sentiva tanto sicuro da guidare l’automobile.”.
Il citato sanitario gli ha quindi prescritto un ciclo di fisioterapia a scopo antalgico e di recupero della funzione muscolare (doc. 15).
Il 10 aprile 2007 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
Egli ha così descritto lo status clinico:
" Presenza di miosità disseminate sia anteriormente al grande pettorale che al trapezio bilateralmente e anche scendendo lungo la regione paravertebrale rachidea. Alle spalle, destra e sinistra scrosci bilaterali, specialmente in sede anteriore. Collo ben mobile in tutti gli assi spaziali, flessione completa, estensione completa, lateralizzazione destra e sinistra completa; modico dolore alla pressione digitale in sede delle temporo-mandibolari. Dolore elettivo in sede epicondilare bilaterale e a livello del capo lungo del bicipite bilateralmente, parestesie alla pressione digitale della regione dell’aponeurosi palmare. Cucullari bilateralmente indenni a parte miosità di tipo tender points descritte in precedenza e diffuse sia anteriormente che posteriormente e soprattutto bilateralmente.”
(doc. 24, p. 2)
Il dott. __________ ha concluso che, a quel momento, non si riscontravano, citiamo: “… postumi clinici della riferita contusione tra la regione sita tra collo e spalla sinistra, con collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti verificati passivamente bilateralmente.”, ritenendo la situazione verificata compatibile con una, citiamo: “… periartrite bilaterale, come quella constatata, e con le miosità verificate associate alle entesiti (bicipitale prossimale, epicondilite, epitrocleite).”.
Quindi, il medico di __________ dell’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro, e ciò a prescindere dall’eziologia dei disturbi da lui accusati (doc. 24, p. 3: “In ogni caso non è giustificata comunque un’inabilità lavorativa globale essendo perfettamente mobili sia spalle che collo e le patologie collaterali giustificano i sintomi algici lamentati bilateralmente dal paziente.”).
Nell’ambito della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 15 maggio 2007, del suo medico curante, in base alla quale egli lamentava: “vertigini, algie cervicali con cefalea, algie alla muscolatura paravertebrale, ipoestesie e parestesie in regione paravertebrale, spalla sinistra e all’arto superiore sinistro con ipostenia ingravescente e diminuzione della forza di prensione all’arto superiore sinistro con nessuna tendenza alla risoluzione della sintomatologia.”, sintomatologia non presente prima dell’infortunio.
A detta del curante, inoltre, le modalità secondo cui l’infortunio è accaduto, non escluderebbero un meccanismo distorsivo (allegato al doc. 34).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, al quale è stato sottoposto il rapporto del dott. __________.
Questo, in particolare, il contenuto del suo apprezzamento medico del 1° giugno 2007:
" La situazione così drammatica descritta dal collega, per le quali ha somministrato tali terapie oltremodo potenzialmente ricche di effetti collaterali, non ha trovato alcun riscontro alla visita in __________, ed è peraltro incompatibile con le modalità del trauma diretto patito.
Alla visita in __________, non vi era traccia alcuna né diretta né indiretta di tale sintomatologia, le finalità di tale visita dopo accurata anamnesi e verifica di ogni sensazione lamentata dal paziente era anche quella di instaurare, se necessario, ulteriore follow-up, ma come anche dichiarato dal paziente all’anamnesi, “farmaci in uso: ha terminato la terapia con FANS; attualmente non ne assume più”.
Paziente con esame clinico infortunistico negativo, cessata assunzione di farmaci, non necessità di ulteriori esami, traumatismo contusivo di oltre 3 mesi prima in assenza di qualsiasi lesione organica con presenza di sindrome miofasciale e periartrite spalle non derivata dall’infortunio e al momento della visita non limitanti l’attività lavorativa e non particolarmente evidenti sintomatologicamente, per cui abile al lavoro in misura completa, come prima del traumatismo sicuramente.”
(doc. 36, p. 2s.)
Nel corso del mese di agosto 2007, RI 1 ha consultato il Prof. __________, specialista in malattie nervose a __________.
Nel relativo certificato, il sanitario ha riferito di non avere oggettivato, da un profilo neurologico, alcunché di patologico, salvo qualche oscillazione al Romberg. Egli ha tuttavia consigliato l’esecuzione di una RMN del tratto cervicale, un esame vestibolare, nonché un ecocolordoppler dei tronchi sopra-aortici (doc. B 3).
La valutazione otoneurologica è stata eseguita il 6 settembre 2007 presso il Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ e ha fornito quale esito un, citiamo: “quadro di attuale compenso vestibolare. I disturbi dell’equilibrio lamentati appaiono di pertinenza cervicale.” (doc. B 4).
L’ecocolordoppler è risultato essenzialmente nella norma (doc. B 7).
La RMN del 22 settembre 2007 ha evidenziato la presenza di, citiamo: “plurime discopatie degenerative soprattutto evidenti fra C3 e C7, caratterizzate da una riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli somatici e lieve protusione dei dischi. Le alterazioni descritte determinano plurime impronte sul profilo anteriore del sacco durale con obliterazione dello spazio subaracnoideo perimidollare anteriore.” (doc. B 5).
Con referto del 1° ottobre 2007, il dott. __________ ha espresso, in particolare, le seguenti considerazioni:
" Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3 e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha inequivocabilmente rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.
In conclusione, si ritiene che il trauma cervicale subito è da mettere in relazione al presente quadro clinico che, a mio parere, deve ritenersi ormai stabilizzato.”
(doc. B 1)
In proposito, il medico di __________ dell’CO 1 ha osservato che, citiamo: “… i dati presentati dal paziente sono rilevanti, ma non per modificare il parere precedente, ma per confermarlo ulteriormente, ovvero il paziente non è limitato nella sua capacità lavorativa in ogni caso, ed è affetto da lesioni cronico-degenerative come già verificato in __________ dal medico di __________, sicuramente non generate dal riferito infortunio, né tantomeno modificate direzionalmente dal riferito infortunio, con, in ogni caso, capacità lavorativa completa.” (doc. IX 1).
2.9. Con la certificazione datata 15 maggio 2007, il dott. __________ ha sostenuto che non sarebbe da escludere che, in occasione del sinistro del gennaio 2007, l’assicurato abbia riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale (allegato al doc. 34).
Secondo la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
Ad ogni modo, é indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili (DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).
Nel caso di specie, considerata la dinamica dell’evento in questione (cfr. consid. 2.8.), vi sono fondati dubbi che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma di questo tipo.
Già il dott. __________ - medico-chirurgo e, dunque, nemmeno qualificato a pronunciarsi nella materia (si precisa che, per costante giurisprudenza, decisivo deve infatti essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico di uno specialista in neurologia) -, si è espresso in termini di mera possibilità (cfr. allegato al doc. 34: “Le modalità dell’infortunio non escludono …”), ciò che non può bastare da un profilo probatorio.
In ogni caso, dalla documentazione medica agli atti si evince che il ricorrente non ha presentato un insieme di sintomi attribuibili generalmente a una lesione del rachide cervicale.
Ad esempio, in occasione della prima visita presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, RI 1 denunciava unicamente dolore alla mobilizzazione della colonna cervicale e alla palpazione del muscolo trapezio (allegato al doc. 4 e doc. 8).
Il dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato il 23 febbraio 2007, ha refertato solo dei dolori cervicali con irradiazione verso la spalla sinistra (doc. 15).
In occasione della visita fiduciaria di controllo del 10 aprile 2007, l’assicurato ha riferito al dott. __________ di lamentare, citiamo: “scosse dietro al collo e in regione retronucale a sinistra” e di avvertire pure dei giramenti di testa (doc. 24, p. 2). All’esame clinico, il medico di __________ ha oggettivato la presenza di miosità anteriormente al grande pettorale, al trapezio bilateralmente e lungo la regione paravertebrale, di scrosci alle spalle bilateralmente, di dolore in sede epicondilare bilaterale e a livello del capo lungo del bicipite bilateralmente, nonché di parestesie alla digito-pressione della regione della aponeurosi palmare (doc. 24, p. 2).
Infine, il dott. __________, a cui l’insorgente si è rivolto alla fine del mese di agosto 2007, non ha riscontrato, da un profilo neurologico, “grossolani segni di significato patologico”, fatta eccezione per delle oscillazioni alla prova del Romberg, che sono peraltro state confermate anche dagli specialisti del Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ (doc. B 4).
Le certificazioni del dott. __________, nella misura in cui forniscono un quadro differente dei disturbi denunciati dall’assicurato rispetto a quello accertato dai sanitari appena citati, non possono essere considerate affidabili.
Al riguardo, è utile segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA U 278/02 del 10 ottobre 2003, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In una sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:
" Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen) Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden" seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“
In una sentenza U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha parimenti negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.
L’assenza del quadro tipico dei disturbi susseguenti a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, ragione per la quale la questione della causalità deve dunque essere risolta secondo le regole ordinarie.
2.10. Un’attenta valutazione della documentazione medica all’inserto - riassunta al considerando 2.8. -, consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1 a far tempo dal maggio 2007, nonostante egli sia stato sottoposto ad accurati provvedimenti diagnostici.
Ora, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il corsivo è del redattore).
Per quanto concerne il rachide cervicale, la risonanza magnetica del 22 settembre 2007 ha mostrato solo delle alterazioni degenerative plurisegmentali (riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli somatici e lieve protusione dei dischi), soprattutto tra C3 e C7 (cfr. doc. B 5).
Con il proprio rapporto del 1° ottobre 2007, il dott. __________, specialista in malattie nervose, ha ammesso la preesistenza di uno stato degenerativo, il quale sarebbe stato però scompensato dall’infortunio del gennaio 2007, posto che l’assicurato, prima di esso, non ha mai presentato alcun genere di problema a livello cervicale (doc. B 1: “Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3 e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha inequivocabilmente rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.” – il corsivo è del redattore).
Secondo questa Corte, non può innanzitutto essere ignorato che, in occasione della visita di controllo del 10 aprile 2007, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, aveva fatto stato di una situazione di assoluta normalità a livello della colonna cervicale (“Al momento attuale non si riscontrano postumi clinici della riferita contusione tra la regione sita tra il collo e spalla sinistra, con collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti verificati passivamente bilateralmente.” – il corsivo è del redattore) e che, d’altra parte, egli aveva segnalato la presenza di una sindrome dolorosa miofasciale con numerosi tender points e entesiti bilaterali – patologia, correlabile con la sintomatologia risentita dall’assicurato, estranea all’evento infortunistico del 12 gennaio 2007 -, auspicando al riguardo l’instaurazione di un trattamento mirato presso un reumatologo (cfr. doc. 24).
Tale apprezzamento, basato su un accurato esame clinico dell’assicurato, i cui esiti sono stati puntualmente riportati nel referto peritale del 13 aprile 2007, e dal quale il TCA non vede ragioni per scostarsi, appare già di per sé atto a minare la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________.
D’altro canto, anche volendo ammettere che RI 1 abbia sofferto effettivamente di disturbi originati da una traumatizzazione delle preesistenti alterazioni degenerative del rachide cervicale (e, quindi, non dalla patologia squisitamente morbosa diagnosticata dal medico di __________ dell’CO 1), la decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dalla fine del mese di aprile 2007, ciò che di fatto equivale ad avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un aggravamento temporaneo della situazione preesistente, apparirebbe comunque compatibile con la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.
In effetti, conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31 dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
In questo contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)
Infine, nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale sarebbero apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua opinione appare priva di valore probatorio.
In effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
Del resto, tale circostanza è irrilevante anche alla luce delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del redattore)
Parimenti privi di sostrato organico di natura traumatica, ciò che equivale a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, appaiono gli altri disturbi di cui soffrirebbe il ricorrente, in particolare quelli localizzati alla spalla e all’arto superiore sinistro, così come quelli dell’equilibrio (alla luce delle indagini esperite presso l’Ospedale di __________ di __________, questi ultimi hanno un’origine cervicale, dunque, in base a quanto precedentemente concluso, un’eziologia morbosa).
Questo Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’amministrazione, non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile (ritenuto che, nella misura in cui i disturbi risentiti dall’assicurato hanno un’origine organica, quest’ultima è di natura squisitamente morbosa).
2.11. Deve essere infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.11.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.11.2. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.11.3. Dalle carte processuali risulta che l’insorgente - coniugato e padre di un figlio ormai maggiorenne -, dal settembre 2006 si trova alle dipendenze della ditta __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 1 e 11).
La famiglia __________ abita in un immobile di proprietà, non gravato da mutuo ipotecario (cfr. allegato al doc. 41).
Sino all’infortunio occorsogli il 12 gennaio 2007, egli ha percepito un reddito mensile di oltre fr. 4'000. Successivamente, le sue entrate si sono ridotte a fr. 3’775/mese (cfr. allegato al doc. 41; importo che corrisponde verosimilmente alle indennità giornaliere percepite dapprima dall’CO 1, in seguito dall’assicurazione malattie).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base mensile per coniugi (nei confronti del figlio, nato nel 1975, l’assicurato non ha alcun obbligo di mantenimento).
Questo importo - comprendente già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19) -, è applicabile anche se l’assicurato risiede in Italia, ritenuto che il costo della vita in Italia, perlomeno nella fascia di confine, non è significativamente inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.
In ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.11.3., all’importo base mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato indigente.
In effetti, computando la rata mensile di rimborso del prestito contratto presso la Banca __________ di __________ (cfr. allegato al doc. 41 - euro 416.66/mese = fr. 688/mese circa) - e ciò senza approfondire lo scopo del finanziamento -, si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 2'625.50, a fronte di entrate per fr. 3’775/mese.
In queste condizioni, RI 1 non può essere considerato indigente, ciò senza contare che la moglie dell’assicurato dispone di sostanza immobiliare per fr. 250'000 circa (cfr. allegato al doc. 41).
L’istanza tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, va pertanto respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti