Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.79

 

mm/sc

Lugano

14 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 giugno 2007 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con annuncio d’infortunio del 3 maggio 2006, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che, in data 18 aprile 2006, il proprio dipendente RI 1, nel trasportare delle pesanti condutture, ha avvertito un dolore alla regione della spalla sinistra (doc. 1).

                                         Il medico curante dell’assicurato, dott. __________, ha diagnosticato, alla luce delle risultanze della RMN del 20 aprile 2006 (doc. 41), uno stiramento capsulare a livello dell’intervallo sovraspinato/infraspinato nonché un’artrosi acromio-clavicolare alla spalla sinistra e ha attestato una piena inabilità lavorativa durante il periodo 18 aprile-7 maggio 2006 (doc. 5 e 6).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2006, il dott. __________ ha annunciato una ricaduta del sinistro dell’aprile 2006, con inabilità lavorativa totale a partire dal 28 dicembre 2006 (doc. 8 e 9).

                                         Il curante appena citato, con certificato del 2 febbraio 2007, ha posto le diagnosi di lesione del tendine sovraspinato e di artrosi acromio-clavicolare alla spalla sinistra (doc. 17).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 aprile 2007, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2006, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento del 18 aprile 2006 (doc. 46).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 51), in data 18 giugno 2007, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 58).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 27 agosto 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

"  (…)

Nonostante le allusioni contenute nella decisione suddetta, i fatti continuano ad essere gli stessi. È un fatto che prima dell’episodio avvenuto il 18 aprile 2006 non avevo mai subito infortuni né soffrivo di patologie alla spalla sinistra. È un fatto che a partire dall’evento in questione soffro ripetutamente di disturbi che a volte mi costringono al riposo o all’assunzione di farmaci. È un fatto che l’attività che stavo svolgendo non poteva essere considerata “normale” nemmeno per chi, come me, è impegnato in montaggi di tubazioni di grosse dimensioni, infatti, in tutte le campagne di sensibilizzazione della CO 1 si sconsiglia il sollevamento ed il trasporto di oggetti che pesino più di 20 kg senza l’ausilio di macchinari appositi. Mi meraviglia che solo in questo caso non si sia notata la sproporzione fra i mezzi a disposizione e la prestazione richiesta. Ciò riconoscerebbe però l’eccezionalità dell’evento in questione. È un fatto che per avallare la loro posizione gli incaricati della CO 1 si impegnino molto ad elencare numerosi casi in cui questa prassi è stata applicata e nei quali è quindi stata negata l’assistenza CO 1 a lavoratori delle più svariate categorie in quanto le attività che svolgevano al momento dell’infortunio erano giudicate normali, ma si interrompano bruscamente al momento di elencare i casi in cui invece è stata riconosciuta l’eccezionalità delle attività causanti il danno. Cosa che ci si aspetta invece da chi imposta un discorso illustrativo-didascalico atto alla comprensione delle proprie posizioni da parte di chi chiede un giudizio. È un fatto che la CO 1 di __________ abbia a suo tempo riconosciuto il mio diritto alle prestazioni per infortunio. È un fatto che i pareri del mio medico e dello specialista dell’ospedale della __________ di __________ dottor __________ concordino sul nesso causale esistente fra l’infortunio e le attuali patologie. È un fatto che la CO 1 __________ e la CO 1 di __________ non ritengano di doversi occupare di chiarire i motivi dei suddetti pareri tutti concordanti (CO 1 __________, assicurato, medico curante e specialista).”

                                         (doc. I).

 

                               1.5.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore infortuni era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2006, oppure no.

 

                                         In sede di decisione su opposizione, l’amministrazione si è interrogata circa le basi sulle quali la propria __________ di __________ ha a suo tempo assunto il caso iniziale, posto che dalla documentazione a disposizione a quel momento risultava semplicemente che i dolori alla spalla sinistra erano insorti nel trasportare dei tubi e che, d’altra parte, la RMN del 20 aprile 2006 non aveva evidenziato la presenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

 

                                         Questo Tribunale prende atto che essa rinuncia a esaminare se sono dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione di assunzione del caso iniziale, siccome ai disturbi annunciati quale ricaduta dell’evento del 18 aprile 2006 andrebbe comunque negata l’eziologia traumatica (cfr. doc. 58, p. 6).

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2006, è stata presa facendo capo alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

 

                                         In effetti, con apprezzamento del 30 marzo 2007, il medico di circondario appena citato ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra il sinistro del 18 aprile 2006 e i disturbi alla spalla sinistra, tenuto conto che l’artro-RMN del 20 aprile 2006, eseguita a distanza di sole 48 ore dall’evento in questione, non aveva mostrato alcun danno morfologico di natura post-traumatica, né lesione parificata ai postumi d’infortunio:

 

"  L'esame d'artro-RM della spalla sinistra del 20.4.2006 (effettuato solo 48 ore dopo l'insorgenza di un improvviso dolore alla spalla sinistra, mentre trasportava dei tubi, annuncio d'infortunio del 3.5.2006), evidenzia una marcata artrosi acromio-claveare a sinistra con restringimento dello spazio sotto-acromiale, scarse note di entesopatia a livello del sopraspinato, tuttavia senza lesione parziale o transmurale.

Non sono riconoscibili dei segni di edema di contusione ossea, nessuna lesione capsulare, invece note di degenerazione del tendine prossimale del capo lungo del bicipite sinistro.

 

Anche il radiologo non può riscontare delle chiare lesioni, anzi rimane molto vago quando descrive un "possibile stiramento capsulare dell'intervallo sovraspinato/infraspinato".

Si riconferma comunque che non esiste un'interruzione di continuità dei tendini del sovraspinato, intraspinato (recte infraspinato) e sotto-scapolare.

 

Per quanto riguarda la fattispecie rinviamo innanzitutto ai documenti iniziali, come l'annuncio dell'infortunio e successivamente al questionario del 13.5.2006, quando il signor RI 1 stesso specifica: "nell'atto di sollevare e spostare gli stessi tubi sentivo un dolore come un forte strappo alla spalla sinistra".

Il fatto sta che l'assicurato al momento dell'evento in questione del 18.4.2006 era portatore sì di varie alterazioni degenerative, ma non di una lesione strutturale post-traumatica, nè di una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF.

 

Che il signor RI 1, a distanza di un anno, in base alle alterazioni degenerative abbia sviluppato nel frattempo una rottura parziale o addirittura transmurale (p.e. anche a livello dell'intervallo), una tale patologia ugualmente non sarebbe diretta conseguenza dell'avvenimento del 18.4.2006 e quindi una sua ev. sistemazione (prevista per maggio 2007) non potrebbe essere assunta da parte della __________ a carico dell'accaduto del 18.4.2006.

 

Questo significa che la "ricaduta", risp. nuova inabilità lavorativa annunciata alla CO 1, a fine dicembre 2006, non può essere considerata conseguenza infortunistica del 2006."

                                         (doc. 45)

 

                                         Il dott. __________ ha ribadito la propria opinione prendendo posizione sulle obiezioni sollevate dall’assicurato in sede di opposizione, rispettivamente, sul contenuto della certificazione 8 maggio 2007 del dott. __________ (allegato al doc. 51: “…, quindi prima dell’evento traumatico il signor RI 1 era completamente asintomatico.”):

 

"  Con la sua opposizione dell’11.5.2007, il signor RI 1, in sostanza, contrariamente a quanto emerge dagli atti precedenti, anche redatti di pugno suo (dichiarazione del 13.5.2006), sostiene di essere stato il 18.4.2006 vittima di un infortunio, questione comunque di natura prettamente giuridica-amministrativa.

Per quanto riguarda il lato medico, rispettivamente certificato medico allegato, il signor RI 1, rispettivamente il curante, affermano di non aver mai avuto problemi prima di tale data, quindi si basano sul principio “post hoc, ergo propter hoc”, massima non applicabile nell’ambito della scienza medica.

In merito al rimprovero dell’uso della parola “solo” 48 ore dopo …, va precisato ed emerge chiaramente dal nostro apprezzamento medico del 30.3.2007, che era inteso “nello spazio temporale di solamente 48 ore”, ritenendo molto favorevole un tale breve lasso di tempo, in quanto permette di scindere molto bene le alterazioni morbose preesistenti da eventuali lesioni traumatiche acute.

In sintesi, anche con la nuova documentazione prodotta da parte dell’assicurato, va integralmente confermato il contenuto della decisione del 13.4.2007.”

                                         (doc. 52)

 

                                         L’apprezzamento del dott. __________ è stato avallato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, il quale ha sottolineato, da una parte, che, nel caso di specie, non è stata formulata alcuna diagnosi precisa e, dall’altra, che vi sono dei seri dubbi circa l’esistenza di una sintomatologia “a ponte”, posto che a partire dall’8 maggio e sino al 27 dicembre 2006, l’assicurato ha presentato una piena capacità lavorativa e non ha necessitato di cure mediche:

 

"  (...).

Medizinisch konnte jedenfalls keine eindeutige Diagnose gestellt werden. Im Arthro-MRI vom 20.04.2006 wurde eine Ruptur der Rotatorenmanschette klar ausgeschlossen. Hingegen zeigte sich eine vorbestehende Arthrose acromio-clavicular. Ein "possibile stiramento capsulare nell'intervallo" ist eine blosse Hypothese, und würde zudem nicht einer Diagnose gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV entsprechen.

 

Im "Rückfall" ab 28.12.2006 haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben. Vielmehr hat auch der Orthopäde Dr. __________ am 15.01.2007 nach Durchsicht des Arthro-MRI vom 20.04.2006 bestätigt, dass keine transmurale Sehnen-Ruptur vorliegt. Die Indikation zu einer chirurgischen Revision basierte auf dem blossen Verdacht auf eine Supraspinatus-Läsion.

 

Für den Arzt gibt es keine "natürliche", sondern nur eine medizinisch erklärbare Kausalität. Die geltend gemachten Brückensymptome sind eine reine Glaubensfrage. Diesbezüglich bestehen u.E. erhebliche Zweifel. Tatsache ist jedenfalls, dass vom 08.05.2006 bis 27.12.2006 eine volle Arbeitsfähigkeit bestanden hat. Während dieser Zeit haben auch keine Behandlungen mehr stattgefunden. Ohne Nachweis einer traumatischen Läsion im MRI vom 20.04.2006 kann es logischerweise "unfallbedingt" auch keine sekundäre Verschlimmerung geben. Selbst wenn heute ein Riss an der Supraspinatus-Sehne bestünde, würde dies viel wahrscheinlicher dem Spontanverlauf des altersgemässen degenerativen Vorzustandes entsprechen, als Folgen des dafür biomechanisch nicht geeigneten Vorfalles vom 18.04.2006." (doc. 63)

                                         Dagli atti di causa risulta inoltre che l’intervento artroscopico di revisione della spalla sinistra prospettato dal chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione del consulto del 15 gennaio 2007 (doc. 43), non è in realtà mai stato eseguito (cfr. doc. 57).

 

                               2.8.   Attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, il TCA ritiene che il parere espresso dal dott. __________ (cfr. doc. 45 e 52), la cui fondatezza è peraltro stata confermata dal dott. __________ (cfr. doc. 63), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

 

                                         In tale contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001, p. 108 segg.).

 

                                         Il TFA ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).

 

                                         L’Alta Corte ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).

                                         Nell’evenienza concreta, il TCA attribuisce un’importanza decisiva al fatto che l’artro-RMN della spalla sinistra, eseguita a distanza di sole 48 ore dall’evento in discussione (circa il significato da attribuire al fatto che questo esame strumentale sia stato effettuato a brevissima distanza dal trauma, si veda il doc. 52), non ha permesso di mettere in evidenza, con un grado di verosimiglianza sufficiente, un danno morfologico di natura traumatica.

                                         Con il proprio referto del 21 aprile 2006, in effetti, il dott. __________ ha escluso la presenza di una rottura trasmurale della cuffia dei rotatori, del labbro glenoidale anteriore a posteriore, così come di una lesione di tipo SLAP.

                                         È vero che il radiologo appena citato ha fatto accenno a uno stiramento della capsula a livello dell’intervallo tra il tendine del sovraspinato e quello del sottoscapolare. Tuttavia, al proposito, egli si è espresso in termini di semplice possibilità, ciò che non basta dal profilo probatorio (doc. 35: “Nell’intervallo tra tendine del sovraspinato e tendine del sottoscapolare la capsula è sollevata, non escludo uno stiramento della stessa. (…). Possibile stiramento capsulare nell’intervallo sovra-spinato/infra-spinato.” – il corsivo è del redattore).

                                         In effetti, così come risulta dalla giurisprudenza citata al considerando 2.4., nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, un fatto è da considerare accertato quando è dimostrato perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante.

                                         Anche la certificazione 22 marzo 2007 del dott. __________ non consente di giungere a una soluzione diversa, nella misura in cui egli ha sì posto l’indicazione per un intervento di revisione della spalla sinistra, fondandola tuttavia su un semplice sospetto di lesione del tendine del sovraspinato (cfr. doc. 43), così come ha pertinentemente osservato il medico di fiducia dell’amministrazione (doc. 63: “Die Indikation zu einer chirurgischen Revision basierte auf dem blossen Verdacht auf eine Supraspinatus-Läsion.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Per quanto attiene alla circostanza fatta valere dal dott. __________ (e ripresa dal ricorrente) che l’assicurato prima dell’evento dell’aprile 2006 non ha mai accusato disturbi a livello della spalla sinistra, va segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra lamentati da Ennio Crescenzi, oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di dicembre 2006, costituivano una conseguenza naturale dell’evento del 18 aprile 2006.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti