Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.7

 

rs

Lugano

21 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2006 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 22 aprile 2003 RI 1, dipendente della __________ in qualità di pittore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, giocando a calcio ha riportato una distorsione del ginocchio sinistro (cfr. doc. 1, 2).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   L’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa al 100% il 6 maggio 2003. Il caso è comunque stato lasciato aperto, siccome RI 1 probabilmente avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento (cfr. doc. 5).

 

                               1.3.   Il 5 dicembre 2005 l’assicurato è stato operato dal Dr. med. __________, il quale ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e ha suturato una lesione a livello del corno posteriore del menisco laterale (cfr. doc. 11, 20).

 

                                         L’assicurato, dopo avere beneficiato di alcuni cicli di fisioterapia (cfr. doc. 23, 24, 29, 32), è ritornato abile al lavoro al 50% a fare tempo dal 6 giugno 2006 e al 100% dal 1° luglio 2006 (cfr. doc. 35).

 

                               1.4.   L’assicurato, il 21 luglio 2006, è stato nuovamente dichiarato incapace al lavoro al 100% dal Dr. med. __________ per il periodo dal 24 luglio al 31 agosto 2006 (cfr. doc. 46, 48).

 

                               1.5.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 25 agosto 2006, l’assicuratore LAINF ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 4 agosto 2006 (cfr. doc. 50).

 

                                         Contro la decisione del 25 agosto 2006 l’assicurato, rappresentato dall’__________, ha interposto opposizione (cfr. doc. 51).

 

                                         L’CO 1, dopo avere sottoposto il caso dell’assicurato al Dr. med. __________ (cfr. doc. 53), il 17 ottobre 2006 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso l’assicurato personalmente ha chiesto il versamento da parte dell’CO 1 di indennità giornaliere per il periodo dal 4 al 31 agosto 2006, argomentando:

 

"  (…)

Il Dr. med. __________, nel suo certificato del 28 luglio 2006, indirizzato direttamente alla CO 1, spiega esattamente che l’assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro dal 24 luglio al 31 agosto 2006, a seguito dell’attività lavorativa prolungata.

Per quanto riguarda i punti 3 e 4, questo è completamente contestato, bisognerebbe portare a conoscenza degli assicurati CO 1 che, i medici di fiducia da loro interpellati, non sono in grado di giudicare quando un lavoratore è inabile oppure è abile al lavoro.

 

In effetti la CO 1 non tiene in considerazione quanto riportato nel certificato del Dr. med. __________, che essendo il medico che mi ha operato, ritengo conosca meglio il mio stato di salute e meglio sia in grado di valutare una inabilità al lavoro.

Di questo non è minimamente tenuto in considerazione, la CO 1 si basa unicamente su una semplice visita di controllo che ho effettuato presso il dott. __________.

Alla luce di quanto mi è successo, non ritengo onesto e giusto come la CO 1 ha agito nei miei confronti, per questo motivo mi rivolgo a questo Lodevole Tribunale, sicuro di trovare giustizia nei miei confronti, per quanto riguarda la perdita di salario che ho subito durante il periodo dal 4 al 31 agosto 2006.” (Doc. I)

 

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   La parte ricorrente si è ulteriormente espressa in merito alla fattispecie con scritto pervenuto al TCA il 27 febbraio 2007 (cfr. doc. V).

 

                               1.9.   L’assicuratore LAINF resistente, il 13 marzo 2007, si è sostanzialmente richiamato alle proprie pertinenti considerazioni, in particolare d’ordine medico, espresse negli allegati di causa (cfr. doc. VII).

 

                             1.10.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era o meno legittimato a dichiarare l’assicurato abile al lavoro a decorrere dal 4 agosto 2006 e quindi a porre termine al versamento delle indennità giornaliere a fare tempo da quella data.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.

 

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

 

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

 

                               2.4.   Dalle carte processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alla corresponsione delle indennità giornaliere a partire dal 4 agosto 2006 è stata presa sulla base delle risultanze della visita medica __________ del 3 agosto 2006 (cfr. doc. 49).

 

                                         In quell’occasione il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, ha così valutato le condizioni del ginocchio sinistro dell’assicurato:

 

"  (…)

Cammina senza zoppicare e senza problemi sulle punte e sul calcagno.

Ha le gambe diritte di lunghezza simmetrica.

Il ginocchio sinistro mostra una ferita longitudinale anteriore di 10 cm con un’iposensibilità laterale della ferita operatoria che è senza irritazione.

Nessun versamento articolare, buona stabilità (Lachmann e pivot-shift negativo).

Nessuna dolenza, nessun segno per lesione meniscale.

 

Motilità                                                  destra        sinistra

Estensione/flessione                           5-0-150°    3-0-150°

 

Circonferenza coscia

5, risp. 10 cm sopra patellare             41,5/47,5   41/47 cm

Polpaccio                                             38              37      cm

 

 

DIAGNOSI

 

Ginocchio sinistro

-     Stato dopo trauma distorsivo il 24.6.2002 e 21.4.2003 con rottura del legamento crociato anteriore.

-     Stato dopo sutura del menisco laterale e plastica del legamento crociato anteriore con 1/3 del legamento patellare il 5.12.2005.

 

VALUTAZIONE

 

Ci troviamo a 8 mesi dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore con un buon risultato. Il ginocchio è mobile, stabile, senza versamento articolare. L’unico segno obiettivo è ancora una leggera atrofia muscolare sia della coscia sia del polpaccio.

 

Il paziente accusa una certa debolezza quando lavora con il ginocchio in flessione e dolori che però dal referto clinico non sono spiegati.

 

Procedere medico

Non sono più necessarie cure mediche

 

Procedere amministrativo

Il paziente viene dichiarato abile al lavoro al 100% dal 4.8.2006.”(Doc. 49)

                                        

                                         L’assicurato ha contestato le conclusioni a cui è giunto l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sul certificato medico del 21 luglio 2006 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, con il quale ha attestato un’inabilità lavorativa totale dal 24 luglio al 31 agosto 2006 (cfr. doc. 46), nonché sull’apprezzamento del 28 luglio 2006 del medesimo specialista.

                                         Da quest’ultimo referto emerge che:

 

"  -   Il paziente è stato operato in data 05.12.2005 a livello del ginocchio

                                        sinistro (plastica ricostruttiva a livello del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale). Il decorso post-operatorio si è rivelato privo di complicazioni e il paziente ha svolto in modo scrupoloso la fisioterapia prescrittagli.

-   Per quanto concerne l’inabilità lavorativa dal 06.06.2006 il paziente ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% (4 ore al giorno) e al 100% dal 01.07.2006.Purtroppo nelle scorse settimane, a seguito dell’attività lavorativa prolungata, si è assistito ad un episodio di versamento intra-articolare ma con ottima stabilità del neo-legamento, sia sul piano clinico che soggettivo. Probabilmente si è trattato di una lieve sindrome da sovraccarico. Per tale motivo il paziente è stato rimesso inabile al lavora al 100% dal 24.07.2006 al 31.08.2006. Un controllo clinico è previsto ad inizio settembre 2006.” (Doc. 48)

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

 

                                         Il TFA ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                               2.6.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, secondo cui a fare tempo dal 4 agosto 2006 l’assicurato non necessitava di ulteriori cure al ginocchio sinistro ed era abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 49), può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.

 

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Il rapporto del 9 agosto 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 49) non contiene, del resto, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame della paziente.

 

                                         Il medico __________ ha segnatamente rilevato che la ricostruzione del legamento crociato anteriore - che ha avuto luogo otto mesi prima della visita medica del 4 agosto 2006 - ha dato un buon risultato, che il ginocchio era mobile, stabile, senza versamento articolare, come pure che la debolezza che l’assicurato accusava quando lavorava con il ginocchio in flessione e i dolori non trovavano spiegazione nel referto clinico (cfr. doc. 49).

 

                                         Al riguardo è utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006; del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

 

                                         Il parere espresso dal Dr. med. __________, il 28 luglio 2006, non è atto a soccorrere in alcuna maniera l’insorgente.

                                         In primo luogo, va osservato che, nonostante il rapporto del Dr. med. __________ sia datato 28 luglio 2006, il consulto presso il sanitario è avvenuto venerdì 21 luglio 2006. Nel referto del 28 luglio 2006 il medico ha, infatti, fornito le ragioni per le quali ha ritenuto il ricorrente inabile al 100% dal 24 luglio 2006. Questa è la data di inizio dell’incapacità lavorativa indicata proprio sul certificato del 21 luglio 2006 (cfr. doc. 46, 48).

                                         Pertanto il Dr. med. __________ non ha contraddetto il Dr. med. __________, bensì ha valutato lo stato di salute del ricorrente in un momento susseguente, e meglio tredici giorni dopo la visita presso il Dr. med. __________.

                                         Anche se non si può escludere che, nel mese di luglio 2006, il ginocchio dell’assicurato abbia presentato un versamento articolare, determinante al fine della valutazione dell’abilità lavorativa è il fatto che all’inizio di agosto 2006 il medico __________ non ha più notato alcunché in proposito.

                                         Al contrario il Dr. med. __________ è stato confrontato con un ginocchio in buono stato.

 

                                         Del resto pure il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’CO 1 a seguito dell’opposizione interposta dall’__________ per conto dell’assicurato contro la decisione del 25 agosto 2006 (cfr. doc. 50. 51), il 6 ottobre 2006, ha evidenziato che:

 

"  (…) un’ulteriore inabilità lavorativa, oltre il 28.7.2006 era concessa per la manifestazione di un versamento, risp. possibile sovraccarico precedente, indubbiamente nel frattempo risp. entro il 3.8.2006 non più verificabile, anzi con stato locale completamente privo d’irritazione e con conservazione di un’ottima stabilità legamentare (3.8.2006).

Persino il trofismo muscolare risulta simmetrico a livello quadricipitale.

 

In sintesi lo specialista, dott. Med. __________ quindi il 3.8.2006 ha formulato l’adeguata capacità lavorativa in base al referto clinico oggettivo attuale e non sulla scorta di una precedente valutazione, risp. prognosi, nel frattempo completamente superata.

 

Da un profilo medico quindi nessuna censura dell’operato del dott. __________, le cui conclusioni, capacità lavorativa inclusa, devono essere integralmente confermate.” (Doc. 53)

 

                                         In secondo luogo, relativamente alla circostanza che il Dr. med. __________, alla luce delle condizioni del ginocchio sinistro nel luglio 2006, abbia dichiarato l’assicurato inabile al lavoro per un periodo superiore a un mese, va osservato che il medico ha effettuato una prognosi che non si è realizzata.

 

                                         Inoltre giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                               2.7.   Sulla scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto dell’aspetto organico oggettivabile - l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti