Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 giugno 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 dicembre 2006 RI 1, perito revisore presso il __________, ha annunciato alla CO 1, presso la quale egli è assicurato d’obbligo contro gli infortuni, la rottura di un dente molare superiore avvenuta il 13 dicembre 2006.
L’evento è stato così descritto: “Durante il pranzo, masticando, un granello che presumo di sasso contenuto nel riso, mi ha rotto in mezzo un dente molare. La natura del danno e la relativa riparazione sarà fatta oggi 24 dicembre 2006 presso lo studio dentistico dr. __________ (…)” (cfr. doc. Z1).
Tale annuncio è stato sottoscritto il 18 dicembre 2006 dal __________ (cfr. doc. Z1).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha negato il proprio obbligo contributivo con decisione formale del 24 aprile 2007 (cfr. doc. Z6).
Il rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. Z8), - con la decisione su opposizione del 22 giugno 2007 (cfr. doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso inoltrato, il 27 agosto 2007, al TCA l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 22 giugno 2007 e l’assunzione da parte della CO 1 dei costi conseguenti alla rottura in due pezzi del primo molare superiore sinistro avvenuta il 13 dicembre 2006.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, che fin dall’inizio ha indicato, in modo del tutto credibile e lineare, di essersi trovato in bocca nascosto nel riso un granello (presumibilmente) di sasso e di averlo masticato inavvertitamente con la nota conseguente lesione dentaria. A mente dell’insorgente decisivo è, pertanto, che abbia precisato in maniera del tutto affidabile di essersi trovato nella cavità orale un granello di consistenza durissima assieme al riso, ma del tutto estraneo all’alimento mangiato.
Egli ha, inoltre, contestato la tesi dell’assicuratore LAINF, secondo cui la rottura del dente sarebbe riconducibile con altrettanta probabilità all’aver masticato del riso in forma non cotta. In proposito egli ha specificato che la modalità di preparazione del riso (viene cotto versandolo tutto in abbondante acqua bollente dove resta immerso durante l’intero periodo di cottura) garantisce che tutto il riso sia cotto in modo uniforme. L’assicurato ritiene, dunque, che l’eventualità che sul suo piatto sia giunto un chicco non cotto appare priva di fondamento. Per di più un chicco di riso non cotto non è comunque atto a causare il danno in parola, poiché esso non dispone della resistenza meccanica necessaria a rompere il dente, come confermato dal dentista Dr. __________.
Il ricorrente considera pure infondata la tesi della CO 1 secondo cui in bocca non vi sia stato alcun elemento estraneo e il dente si sia rotto da sé. In primo luogo, non sono state apportate prove al riguardo. In secondo luogo, è fatto notorio che il dente è una struttura di materiale estremamente duro e resistente che non può rompersi da sé alla masticazione di riso cotto.
Infine il suo dente molare era in ottime condizioni e non risulta da nessun elemento agli atti che esso fosse malato o indebolito da alcunché.
L’assicurato sostiene che perciò si deve ritenere che ha dimostrato nei limiti della probabilità preponderante di essersi trovato in bocca un sassolino assieme al riso cotto e che la presenza di un sassolino in una porzione di riso costituisce senza dubbio un corpo estraneo imprevedibile (cfr. doc. I).
1.4. L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente o meno l’Istituto assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato nel mese di dicembre 2006.
2.3. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530 pag. 576).
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.7. Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).
L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 pag. 84 segg.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).
Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004.
Alla medesima conclusione il TFA è giunto in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza alle olive surgelata nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
In una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.
2.8. Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.
Si tratta del resto di una giurisprudenza costante.
In una decisione K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.
In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.
In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento
Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, la nostra Massima Istanza ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
L’Alta Corte in una sentenza U 252/02 del 30 marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 U 518 pag. 433, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una barretta alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre ad un fattore esterno straordinario.
In particolare il TFA ha rilevato:
" (…)
5.
5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne l'esistenza.
5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca S., di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare. Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto". Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.
6.
6.1 In concreto va da un lato rilevato che dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza. Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta, può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U 61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi, mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in questo tipo di alimenti.
6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 27).
6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse, ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV no. 50 pag. 146 consid. 5)." (STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 5 e 6)
Infine la nostra Massima Istanza, in una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.
2.9. Nella presente evenienza l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio del 15 dicembre 2006, come già menzionato nei fatti, ha indicato che il 13 dicembre 2006 durante il pranzo, masticando, un granello presumibilmente di sasso contenuto nel riso gli ha rotto un dente molare (cfr. doc. Z1).
L’insorgente, il 4 gennaio 2007, ha compilato il “Questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di alimenti” sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.
Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:
" 1. Data esatta dell’evento? Risposta: 13.12.2006 ore 12.30
2. Data della prima visita dal dentista a seguito di tale danno:
Risposta: 15.12.2006 ore 8.30
3. A quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente?
(p.f. descrizione esatta e completa)
Risposta: durante il pranzo, masticando, un granello che presumo di sasso contenuto nel riso mi ha rotto in mezzo un dente molare: la natura del danno e la relativa riparazione è stata eseguita dal Dr. __________, __________ nelle sedute del 15.12 e 22.12.2006.
4. Quale alimento stava mangiando? Riso
Se si tratta di frutta a nocciolo, questa era: ---
Risposta: o snocciolata? o non snocciolata?
5. Ha masticato qualcosa di duro?
Risposta: SI o NO
Se sì, di cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato:
Risposta: Presumo si trattasse di un sassolino contenuto nel riso
Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?
Risposta: Ho avvertito una sensazione strana (crach) e in bocca mi sono ritrovato mezzo dente
E a suo giudizio a quale causa è da far risalire il danno patito?
Risposta: alla masticazione di qualche cosa di duro contenuto nel riso
6. Se prodotto acquistato. Designazione del tipo e della marca del prodotto:
Risposta: riso Arborio acquistato alla __________.
Centro e luogo dell’acquisto:
Risposta: __________
Ha riferito quanto accadutole alla Direzione del centro di acquisto? Con visita personale? NO
Ev. mostrando l’oggetto causa del danno? NO
Con scritto informativo? NO
Se sì, voglia allegare copia della sua comunicazione
Se no, voglia procedere entro breve accludendocene una copia
7. Ci sono testimoni? Se sì, annoti p.f. nominativo e indirizzo esatto
I famigliari (moglie e figlie)
8. Osservazioni” (Doc. A3)
Nell’opposizione del 25 maggio 2007, inoltrata contro la decisione formale del 24 aprile 2007 con cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. Z6), l’assicurato ha sottolineato che mentre consumava un piatto di riso, durante la masticazione, si è trovato un granello di sostanza durissima (sasso), contenuto nel riso, tra i denti. Inoltre egli ha precisato che il granello interpostosi tra i denti superiori e quelli inferiori, a seguito del movimento di masticazione, ha portato alla rottura in due pezzi del primo molare superiore sinistro n. 26 (cfr. doc. Z8).
Nell’atto ricorsuale l’insorgente ha puntualizzato, da un lato, che non vi è la prova che si sia trattato di un sasso, anche se vi è comunque una altissima verosimiglianza di ciò, dall’altro, che vi è la certezza che si è trovato in bocca una sostanza durissima estranea (cfr. doc. I).
2.10. La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 13 dicembre 2006.
Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.
Il TCA rileva che nel caso di specie dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle dichiarazioni espresse dal ricorrente nel “Questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di alimenti”, in cui alla domanda “Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?”, ha risposto “Ho avvertito una sensazione strana (crach) e in bocca mi sono ritrovato mezzo dente”, e nel ricorso, in cui egli ha comunque affermato che non vi è la prova che si sia trattato di un sasso, anche se ciò appare altamente verosimile (cfr. doc. I, consid. 2.9.), risulta evidente che il medesimo non ha visto l’oggetto duro e nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe all’origine della lesione dentaria.
Nell'evenienza concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non è tuttavia stato in grado di accertare direttamente.
E’ l’assicurato stesso, del resto, che, rispondendo al quesito n. 5 del formulario sottopostogli dall’Istituto assicuratore resistente, ha dichiarato di presumere che si trattasse di un sassolino contenuto nel riso (cfr. doc. Z4, consid. 2.9.).
La dichiarazione del 27 agosto 2007 della moglie e della figlia del ricorrente si rivela, poi, irrilevante ai fini della presente vertenza (cfr. doc. A3).
In effetti le medesime non hanno fornito informazioni relativamente alla sostanza dura masticata dall’assicurato, bensì si sono limitate a riportare quanto asserito da quest’ultimo, ossia che ha avuto qualcosa di duro sotto i denti, ha sentito un rumore tipo “crach” e ha rotto un dente (cfr. doc. A3).
Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA 2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).
Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).
In simili condizioni, nel caso di specie, visto che l’assicurato non è riuscito a identificare esattamente il corpo estraneo, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8.), anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno straordinario.
In particolare, non si può escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimenti operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.
Per alcuni casi analoghi, in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza all’origine del danno alla salute, cfr. STCA 35.2005.78 dell’8 novembre 2005; STCA 35.2004.92 del 19 gennaio 2005; STCA 35.2004.51del 10 dicembre 2004.
Va, d’altronde, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA U 200/99 del 20 dicembre 1999).
In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p. 477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.
La sentenza 36.2000.68-69 del 17 ottobre 2000, pubblicata in RDAT I-2001 n. 62 e menzionata dall’assicurato sia nell’opposizione, che nel ricorso (cfr. doc. Z8; I), riguarda, poi, un caso in cui l’assicuratore ha rifiutato le prestazioni poiché, nonostante avesse riconosciuto che l’assicurata, la quale si era rotta un dente mangiando un piatto di risotto, era rimasta vittima di un infortunio, ha ritenuto che difettasse una relazione di causalità naturale ed adeguata fra il sinistro e il danno alla salute.
In quella fattispecie è stata ammessa la presenza di un fattore esterno straordinario, in quanto, a differenza del caso sub judice, l’assicurata aveva visto il sasso presente nel riso.
Per completezza è utile rilevare che il TCA, nel caso allora esaminato, ha stabilito che il nesso di causalità fra la masticazione del sassolino presente nel risotto e la lesione al dente premolare non è stato interrotto dalla circostanza che quest'ultimo era devitalizzato e aveva subito precedenti riparazioni, visto che non vi erano elementi per ammettere che il premolare si sarebbe potuto fratturare anche a causa di un normale atto masticatorio.
Ne discende che il riferimento alla sentenza appena citata non risulta di alcuna utilità per il ricorrente.
La conclusione a cui è giunta questa Corte non può, peraltro, essere inficiata dalla dichiarazione del 23 agosto 2007 prodotta con il ricorso e rilasciata dal dentista Dr. __________ che ha provveduto a riparare la lesione dentaria subita dall’assicurato nel mese di dicembre 2006.
Il dentista ha asserito, da una parte, che secondo la sua esperienza personale un chicco di riso non cotto non sarebbe in grado di lesionare una corona ceramo-ceramica a tal punto da provocare la frattura di un pezzo di porcellana. Dall’altra, che la durezza di un sassolino potrebbe portare alla frattura della porcellana di una corona ceramo-cermica come anche alla rottura di un dente naturale (cfr. doc. A2).
Al riguardo va, infatti, segnalato che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2).
Giova, altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.11. RI 1, nel ricorso, ha chiesto a questa Corte di ordinare una perizia volta ad acclarare la possibilità che un sassolino durante la masticazione rompa in due pezzi il primo molare superiore sinistro n. 26 e lo stato del primo molare superiore sinistro n. 26 anteriormente all’evento del dicembre 2006 (cfr. doc. I).
In proposito va sottolineato che in casu non è in discussione il fatto che un sasso possa lesionare un dente, anche integro (al riguardo cfr. sentenza 36.2000.68-69 del 17 ottobre 2000 consid. 2.5., pubblicata in RDAT I-2001 n. 62), né lo stato anteriore del molare superiore sinistro n. 26 dell’assicurato.
Inoltre anche una eventuale conferma di tali circostanze non potrebbe modificare l’esito della presente lite.
In concreto, in effetti, come esposto sopra, il fattore esterno straordinario deve essere negato non essendo il ricorrente riuscito a identificare esattamente l’oggetto duro all’origine della lesione dentaria.
Di conseguenza il TCA può rinunciare a ordinare la perizia giudiziaria, come pure, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, a esperire ulteriori accertamenti.
A tale proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).
2.13. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti