Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.85

 

mm/DC

Lugano

30 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 luglio 2007 emanata da

 

CO 1  __________

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 27 dicembre 2005, RI 1 - dipendente de __________ in qualità di addetta alla distribuzione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni -, è scivolata a causa di una lastra di ghiaccio ed è caduta sul sedere (doc. 1 e 18).

                                         Il dott. __________, con certificazione del 23 gennaio 2006, ha indicato che la RMN eseguita nel frattempo, mostrava un’importante discopatia al di sopra della fissazione (allegato al doc. 4).

 

                                         L’assicurata ha interrotto il proprio lavoro a far tempo dal 23 gennaio 2006 (doc. 2).

                                         Occorre precisare che, nel corso del mese di novembre 2004, a causa di una spondilolistesi degenerativa L3/L4, l’assicurata era stata sottoposta, da parte del Prof. dott. __________, a un intervento di stabilizzazione segmentale L3/L4 (doc. 20), i cui costi erano stati presi a carico dal proprio assicuratore contro le malattie (doc. 18, p. 2).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 dicembre 2006, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi annunciatigli nel gennaio 2006, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del dicembre 2005 (doc. 51).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 54 e 80), l’amministrazione, in data 26 luglio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 85).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

"  (…).

Alla pagina 2 punto b. e pag. 3 punto 2 mi si dice che non ho dimostrato le prove. Ero sul lavoro a __________ il 27.12.2005, avevo fatto l’ultima consegna alle ore 9.30 e poi scendendo sono scivolata sul ghiaccio. Ho picchiato la schiena dove ero stata operata 13 mesi prima (novembre 2004). Da allora ho incominciato ad avere forti dolori. Fino al giorno della caduta io lavoravo e stavo bene.

 

Alla pagina 4 punto 4 non accetto che si parli male del mio medico chirurgo al quale invierò una copia di tale ricorso unitamente alla decisione su opposizione della CO 1 riguardo all’operazione che lui stesso ha eseguito. Si dice alla 4 riga che … il dr. __________ rappresentante della CO 1 è giunto alla conclusione che la causa dei disturbi persistenti è imputabile a un mal posizionamento eccentrico della vite e in parte fuori dalla sede ossea … il dr. __________ che non conosco non sa che quello che ha visto dalle radiografie si tratta della situazione dopo la caduta del 27.12.2005 e non riguarda … “ di un postumo dell’intervento del 2004 operazione che secondo il dr. __________ non è andata bene” … secondo la sottoscritta io stavo bene e secondo i medici dr. __________ e dr. __________ l’intervento è riuscito bene.

La caduta sul ghiaccio ha spostato le viti e il dr. __________ ha dovuto rioperarmi. Ribadisco: se fino al 27.12.2005 ho potuto lavorare a tempo pieno è perché stavo bene.

 

Mi si accusa che ho lavorato dopo la caduta. Devo far notare che essere coscienziosi, laboriosi e sinceri oggi si è disprezzati e derisi, mi si dice che potevo starmene a casa. Si è vero! Avrei però messo in difficoltà il mio datore di lavoro e i miei colleghi. Ho lavorato imbottita di medicamenti. Ho lasciato immediatamente il lavoro quando la mia collega è rientrata dalle vacanze.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   Nel corso del mese di ottobre 2007, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).

 

                               1.5.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

 

                               1.6.   In data 22 ottobre 2007, RI 1 ha formulato alcune precisazioni riguardo al contenuto della risposta di causa presentata dall’amministrazione e in particolare:

 

"  È vero che il mio trascorso medico non è esente da problemi di salute, anche alla schiena, ma è davvero troppo sbrigativo e superficiale negare le conseguenze della caduta solo perché in precedenza non vi era una situazione di partenza perfetta.

La giurisprudenza, a quanto mi risulta, è chiara nello stabilire che un nesso di causalità naturale tra l’evento traumatico e il danno alla salute è dato quando vi è motivo di ammettere che senza l’evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto.

È il mio caso, di sicuro senza l’infortunio (la caduta) gli eventi non sarebbero precipitati così come invece è accaduto.

Ritengo pertanto che tra l’infortunio e le conseguenze da me riportate, vi sia un nesso di causalità naturale, come pure un nesso di causalità adeguato, nonostante l’CO 1 li abbia negati.”

                                         (doc. XII)

 

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito il 6 novembre 2007 (doc. XIV).

 

                               1.7.   Il 13 dicembre 2007, questa Corte ha interpellato il chirurgo ortopedico dott. __________ - privatamente consultato dall’assicurata nel corso del gennaio 2007 -, il quale è stato invitato a pronunciarsi circa l’eziologia dei disturbi presentati da quest’ultima, e ciò alla luce della documentazione medica acquisita nel frattempo (doc. XVI).

 

                                         Il referto del dott. __________ è datato 21 gennaio 2008 (doc. XVII).

 

                                         L’amministrazione ha espresso le proprie osservazioni il 7 febbraio 2008 (doc. XIX + allegato), mentre l’assicurata è rimasta silente.

 

                               1.8.   Nel corso del mese di marzo 2008, il TCA ha preso contatto con il Prof. dott. __________, autore degli interventi chirurgici del 9 novembre 2004 e 1° febbraio 2007, al quale è stato chiesto di precisare se, in occasione di quest’ultima operazione, gli era stato possibile oggettivare un danno strutturale attribuibile, con verosimiglianza preponderante, al sinistro del 27 dicembre 2005 (doc. XXII).

 

                                         Egli ha risposto in data 18 marzo 2008 (doc. XXIII).

 

                                         Il 23 aprile 2008, l’Istituto assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento del proprio medico di circondario e si è quindi riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XXVIII + allegati).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi presentati da RI 1 a livello lombare, oggetto dell’annuncio d’infortunio del 25 gennaio 2006, costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del 27 dicembre 2005, oppure no.

 

                                         L’assicuratore infortuni convenuto lo nega facendo capo agli apprezzamenti espressi in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

 

                                         In effetti, con il suo rapporto dell’8 settembre 2006, il medico fiduciario appena menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, sostenendo, innanzitutto, che immediatamente prima dell’evento del dicembre 2005, l’assicurata aveva ancora necessitato di cure su base stazionaria per problemi legati alla spondilodesi lombare.

                                         D’altro canto, riferendosi alla diagnosi posta dal Prof. __________ nel suo referto del 16 marzo 2006 (“spondilodesi L3/L4 traumatizzata”), il dott. __________ ha segnalato che questo sanitario non è riuscito a, citiamo: “fornire da un profilo medico un’argomentazione oggettiva, basata su referti strutturali.”. D’altronde, sempre a detta del fiduciario, il confronto della documentazione per immagini anteriore e posteriore il sinistro del dicembre 2005, non mostra alcun mutamento.

                                         A parlare a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale, vi è inoltre la circostanza che la ricorrente ha atteso tre settimane prima di consultare un medico, ciò che appare incompatibile con l’insorgenza di una nuova lesione, così come con lo svolgimento del lavoro di distribuzione della posta.

                                         Secondo il dott. __________, all’origine dei disturbi vi sarebbe piuttosto, citiamo: “un malposizionamento eccentrico della vite e in parte fuori dalla sede ossea (ossia del peduncolo sinistro) della vertebra L3, precisamente sede della reattività osteo-blastica descritta dal radiologo. Siamo quindi in presenza di un postumo dell’intervento del 2004, operazione che non ha purtroppo condotto alla correzione dell’olistesi/scoliosi, se non nella misura di appena 2-3 gradi. Per contro, da un profilo medico-scientifico non ci sono residui post-traumatici di qualsiasi tipo, tanto meno di recente data (periodo di Natale 2005).” (doc. 28).

 

                                         In occasione del consulto del 5 dicembre 2006, il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia vertebrale presso la __________ di __________, ha affermato, per quanto qui di interesse, che all’origine della nota sintomatologia vi era il segmento adiacente alla spondilodesi L3/L4, il quale presentava, anche all’esame radiologico, uno scompenso (“Nachbarsegment Dekompensation” - doc. 49).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi su questa ulteriore documentazione medica, il dott. __________ si è riconfermato nella propria valutazione, evidenziando in particolare che, citiamo: “… la descritta “decompensazione” del segmento adiacente (L2/L3), era riconoscibile già in gennaio 2005, risp. un ampiamento craniale della spondilodesi lombare già allora indicato, considerata un’insufficiente correzione del segmento scoliotico sinistro-convesso L2/L3 nonché avanzata discopatia con marcata disidratazione e protusione posteriore. A questo si aggiunge, come già segnalato in modo dettagliato l’8.9.2006 una posizione eccentrica, in buona parte extra-ossea, della vite transpeduncolare L3 a sinistra, identica localizzazione della iperattività scintigrafica.” (doc. 50).

 

                                         Nel corso del mese di gennaio 2007, RI 1 ha consultato privatamente il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In quell’occasione, lo specialista appena citato si è riservato di formulare una presa di posizione “circostanziata” sull’aspetto medico-assicurativo, non appena in possesso della documentazione completa (ovvero dei pareri del medico di circondario e del rapporto operatorio del Prof. __________ - doc. 69).

 

                                         Il 1° febbraio 2007 l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di ampliamento della spondilodesi verso craniale, dal segmento L3/L4 a quello L2/L3 (doc. 83).

 

                                         Con rapporto del 16 luglio 2007, il medico di fiducia dell’CO 1, riferendosi al reperto intraoperatorio, si è così espresso:

 

" Con quest’ultimo intervento correttivo sono stati confermati tutti gli elementi patologici evidenziati da parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente degenerativo-morbosa, senza nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica, tanto meno riconducibile all’evento fatto valere del 27.12.2005.” (doc. 84)

 

                                         In corso di causa, il TCA ha trasmesso al dott. __________ il referto operatorio 1° febbraio 2007, nonché le diverse prese di posizione del dott. __________, chiedendogli un parere circostanziato a proposito dell’eziologia dei disturbi oggetto dell’annuncio d’infortunio del 25 gennaio 2006 (doc. XVI).

 

                                         Per quanto qui di interesse, il succitato chirurgo ortopedico ha, da una parte, riconosciuto che, in occasione dell’operazione del 1° febbraio 2007, il dott. __________ non ha potuto oggettivare, citiamo: “nessuna alterazione strutturale acquisita riconducibile a un evento infortunistico puntuale in corrispondenza in particolare della spondilodesi segmentale L3-L4.”.

                                         Dall’altra, egli ha tuttavia sostenuto che il sinistro del dicembre 2005 ha comportato, citiamo: “… un cambiamento del carattere dei disturbi risentiti di entità tale da indurre il prof. __________ a porre l’indicazione, rispettivamente a procedere, a una spondilodesi aggiuntiva del segmento L2/L3.”.

                                         Per quanto concerne la tesi espressa dal dott. __________ a proposito dei motivi che avrebbero determinato l’intervento chirurgico del 1° febbraio 2007 (insufficiente correzione del segmento scoliotico e posizionamento eccentrico di una vite), il dott. __________ ha dichiarato di non poterla condividere (doc. XVII).

 

                                         Il contenuto del rapporto 21 gennaio 2008 del dott. __________ è stato commentato criticamente dal medico di fiducia dell’amministrazione, il quale ha fatto osservare, segnatamente, che il preteso cambiamento nella sintomatologia soggettiva non trova riscontro nei, citiamo: “… referti oggettivi e tanto meno dallo stesso rapporto operatorio dell’1.2.2007. Leggendo questo rapporto si nota che l’indicazione per il nuovo intervento è motivata da una posizione viziosa e instabilità L2/L3 (Fehlstellung und Istabilität L2/L3)!” (doc. XIX bis).

 

                                         In data 11 marzo 2008, questo Tribunale si è rivolto al Prof. dott. __________ nei termini seguenti:

 

"  (…)

Zu Zwecken der Gerichtsuntersuchung bitte ich Sie, mir mitzuteilen, ob Sie bei dem chirurgischen Eingriff vom 1. Februar 2007 die Verletzung einer anatomischen Struktur objektivieren konnten, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf das Trauma zurückzuführen ist, das die Versicherte am 27. Dezember 2005 davongetragen hat, oder nicht. Bei Bestätigung bitte ich Sie, die Verletzung genauer anzugeben.

 

Zu Ihrer Information und unter Bezugnahme auf Ihren Bericht vom 16. März 2006 („Die Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf bei St. n. Spondylodese L3/4 bei Discopathie. Erst als die Patientin…“) teile ich Ihnen mit, dass sich die Versicherte vom 6. bis zum 25. November 2005 im Rehazentrum Leukerbad aufgehalten hat.

Aus dem diesbezüglichen Befund geht insbesondere Folgendes hervor, ich zitiere: „Zudem bestehen seit ca. 6 Monaten langsam progredente, tieflumbale Schmerzen, die vor allem bei Immobilisation (längeres Sitzen und Stehen) auftreten und gelegentlich in den rechten Oberschenkel ausstrahlen.“.

                                         (doc. XXII)

 

                                         Questa la risposta che lo specialista in questione ha fornito al TCA il 18 marzo 2008:

 

"  Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.

Diese Aussage bedarf jedoch einer Erläuterung. Die Indikation wurde, wie bereits ausgeführt, auf Grund der „Überlastung“ des Segments L2/3 oberhalb der Versteifung gestellt. Überlastungen in benachbarten Segmenten in Anschluss an Versteifungsoperationen sind nicht allzu selten. Allerdings ist die kurze Zeitspanne zwischen Operation und „Dekompensation“ bei Frau RI 1 ausserordentlich kurz. Es ist also anzunehmen, dass durch die Versteifung eine gewisse Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin bis zum Unfall keine Schmerzen bereitete. Durch die Erschütterung des Unfalls und den axialen Stoss, den die Wirbelsäule offensichtlich erlitt, ist denkbar, dass das System dekompensierte und sich durch den Sturz Schmerzen einstellten.

 

Für eine Ursächlichkeit des Unfalls sprechen einerseits der Beginn der Schmerzen mit dem Unfall und andererseits die Verbesserung der Schmerzen durch die Anschlussoperation.“

                                         (doc. XXIII, p. 4)

 

                                         Il medico di circondario dell’CO 1 si é ancora espresso in merito il 18 aprile 2008 (doc. XXVIII 1).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dal parere espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, nella misura in cui ha sostenuto che non è stata dimostrata, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra i disturbi lombari e l’infortunio del 27 dicembre 2005 (cfr. doc. 28, 50, 84 XIX bis e XXVIII 1).

 

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         Del resto, nemmeno il fatto che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).

 

                                         È infine utile segnalare che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________, ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio 1996).

 

                                         In particolare, il TCA osserva che gli specialisti che hanno avuto occasione di pronunciarsi sul caso dell’assicurata, ritengono unanimamente che i disturbi risentiti da quest’ultima non correlano con alcuna alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr. rapporto 16.7.2007 del dott. __________ - doc. 84: “Con quest’ultimo intervento correttivo sono stati confermati tutti gli elementi patologici evidenziati da parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente degenerativo-morbosa, senza nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica, tanto meno riconducibile all’evento fatto valere, …”, rapporto 21.1.2008 del dott. __________ - doc. XVII: “In accordo con il referto descritto alla risonanza magnetica del gennaio 2006, anche nel rapporto operatorio dell’1.2.2007 il prof. __________ non descrive nessuna alterazioni strutturale acquisita riconducibile a un evento infortunistico puntuale in corrispondenza in particolare della spondilodesi segmentale L3-L4.”, rapporto 18.3.2008 del Prof. dott. __________ - doc. XXIII: “Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.“ - il corsivo é del redattore).

 

                                         Visto quanto precede, questa Corte non può fare proprio il parere espresso del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, aveva sostenuto che il segmento vertebrale adiacente alla spondilodesi, era interessato da una discopatia, espressione, a suo dire, della traumatizzazione riportata il 27 dicembre 2005 (doc. 31).

 

                                         In questo contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, vige il principio secondo cui i disturbi risentiti dall'assicurato vengono presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999).

 

                                         D’altro canto, questa Corte prende atto che, secondo il Prof. dott. __________, a favore dell’esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato, vi é la circostanza che i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con quest’ultimo evento e, d’altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie all’intervento del febbraio 2007 (doc. XXIII, p. 4).

                                         Nondimeno - e a prescindere dal fatto che facendo uso dell’aggettivo “pensabile” (“… denkbar, …”), lo specialista appena menzionato si è di fatto espresso in termini di mera possibilità, ciò che da un profilo probatorio non basta (cfr. consid. 2.3.) -, occorre in ogni caso sottolineare che la tesi da lui difesa parte dall’errato presupposto (verosimilmente indotto dalle dichiarazioni dell’assicurata stessa; cfr., al riguardo, il verbale di audizione del 27.6.2006 - doc. 18, p. 2: “Dopo 6 mesi di cure e convalescenza era guarita. Non aveva disturbi, non seguiva cure nonostante il suo lavoro pesante (pesi e spostamenti a piedi e il dentro-fuori dall’auto).” - il corsivo è del redattore) che grazie all’operazione di spondilodesi del mese di novembre 2004, l’insorgente non accusava più disturbi alla schiena (cfr., ad esempio, il referto 16.3.2006 - doc. 10: “Die Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf bei St. n. Spondylodese L3/L4 bei Discopathie. Erst als die Patientin im letzten Dezember auf das Gesäss stürzte sind wieder neue Beschwerden auftreten, …“ e quello 18.3.2008 - doc. XXIII, p. 4: „Es ist also anzunehmen, dass durch die Versteifung eine gewisse Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin bis zum Unfall keine Schmerzen bereitete.“ - il corsivo é del redattore).

                                         Ora, fra gli atti di causa figura il rapporto 25 settembre 2006 del Rehazentrum Leukerbad, afferente a una cura semistazionaria di cui la ricorrente aveva beneficiato durante il periodo 6-25 novembre 2005, cura conclusasi appena un mese prima dell’evento infortunistico in discussione.

                                         Da questo documento emerge che RI 1 soffriva di una sindrome panvertebrale con, segnatamente, una sindrome lombovertebrale cronica su scoliosi compensata, squilibrio muscolare e stato dopo operazione chirurgica lombare del novembre 2004.

                                         Per quel che qui più conta, risulta inoltre che, da circa sei mesi, essa lamentava dei dolori progredienti alla regione lombare, che insorgevano principalmente in caso di mantenimento prolungato della stessa posizione (seduta e/o eretta) e che irradiavano occasionalmente verso la coscia destra (doc. 33, p. 1).

 

                                         Appare quindi relativizzata anche la valutazione enunciata dal dott. __________, nel suo referto del 21 gennaio 2008. (cfr. doc. XVII, p. 2). In quella sede, il citato chirurgo ortopedico ha in effetti posto l’accento proprio sul cambiamento nei disturbi denunciati dall’assicurata, che si sarebbe verificato posteriormente alla caduta del dicembre 2005.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2006 e l’infortunio occorso nel dicembre 2005.

 

                                         A ragione, pertanto, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente a tali disturbi.

 

                                         Ne discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti