Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.93

 

mm/DC

Lugano

17 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 agosto 2007 emanata da

 

 

 

 

 

 

parti chiamate in causa:

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

PI 1,

PI 2,

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di aprile 2007, l’CO 1 ha emanato nei confronti delle ditte PI 1A di __________ e PI 2 di __________, due fatture di, rispettivamente, fr. 306.90 e fr. 515.30, importi corrispondenti ai premi per infortuni professionali e non professionali, inerenti il lavoro svolto da RI 1, piastrellista (doc. 5a e 5b).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 6 e 8), l’Istituto assicuratore, il 3 agosto 2007, ha confermato il contenuto delle sue prime decisioni (costituite dalle fatture premi in questione) con la seguente argomentazione:

 

"  (...)

Lei motiva la sua opposizione avanzando l'argomento secondo il quale la natura dell'attività del signor RI 1 presenta molti indizi che testimoniano di un'indipendenza nell'esercizio del­la sua professione. Questi indizi sono la gestione di una contabilità propria, la conclusione di una copertura assicurativa RC ed una contro gli infortuni, l'utilizzo di un furgone con insegna, l'utilizzo di biglietti da visita e l'assunzione del rischio d'impresa dato che nessuno gli garanti­sce un introito alla fine del mese. A testimonianza della sua attività indipendente, il signor RI 1 ha eseguito diversi lavori e concluso contratti d'appalto e subappalto. Lei definisce il rapporto di lavoro tra la persona e le ditte in questione come un contratto di subappalto, nel quale il subappaltatore risponde all'appaltatore e non direttamente al committente nel caso di cattiva esecuzione dei mandati. Il signor RI 1 non ha mai concluso un contratto di lavo­ro o di collaborazione con le ditte succitate.

 

La nostra presa di posizione:

 

L'assicurazione infortuni obbligatoria è gestita dalla CO 1 nonché dai cosiddetti "altri assicura­tori" secondo l'articolo 68 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'art. 66 cpv. 1 LAINF elenca i tipi d'aziende per i quali la CO 1 è d'obbligo competente. Solo le aziende che non ne fanno parte o che non svolgono attività previste da tale articolo hanno la facoltà di assicurare altrove i propri lavoratori.

 

Una persona è considerata indipendente, quando, in nome e per conto proprio e senza l'obbligo di osservare istruzioni di committenti, vale a dire a proprio rischio e pericolo sul piano econo­mico, esercita un'attività di libero imprenditore. Secondo la giurisprudenza, il rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore si manifesta tra gli altri con investimenti impor­tanti di capitale, con l'assunzione di eventuali perdite, con il fatto di dover incorrere nel rischio d'insolvenza dei creditori, con la presa a carico delle spese generali e degli errori di previsione.

 

Gli indipendenti non rientrano nel campo dell'assicurazione infortuni obbligatoria. La CO 1 de­ve, ciononostante, accordare ai lavoratori che effettuano, anche se non regolarmente, dei lavo­ri alle dipendenze di aziende assicurate presso la CO 1, la copertura assicurativa che spetta loro di diritto. In effetti, nel caso di un'attività lucrativa dipendente, la persona è assicurata per legge e il suo datore di lavoro è tenuto a versare i relativi premi. Questa presa a carico, obbli­gatoria ìn Svizzera per tutti i dipendenti, non può essere elusa né da un accordo individuale, né dalla conclusione di un contratto d'assicurazione infortuni privato.

 

Se una persona pretende esercitare un'attività lucrativa indipendente, la CO 1 procede ad un'inchiesta in tal senso e la decisione che rilascia in seguito è vincolante anche per la cassa di compensazione AVS competente.

 

Secondo le Regole dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per l'esame della situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un'attività lucrativa (suppl. 1 delle Direttive sul salario determinante DSD p. 103) e la pratica dei Tribunale federa­le esiste attività lucrativa indipendente, quando almeno una delle seguenti due caratteristiche principali è soddisfatta:

 

●  la presa a carico regolare di lavori attribuiti direttamente da terzi, vale a dire l'esecuzione di lavori a proprio nome e per conto proprio per una clientela scelta dalla persona esami­nata.

 

●  il fatto che l'interessato deve garantire per le perdite dovute all'insolvenza di clienti, ai difetti di fornitura, risp. ai servizi poco curati o agli errori di previsione.

 

un'organizzazione aziendale, la quale esiste qualora

 

         ●   c'è un posto di lavoro dotato di installazioni e di macchine in uso nel ramo e che esigono degli investimenti importanti o

 

         ●   sono utilizzati importanti mezzi appartenenti all'interessato o da lui affittati, quali attrezzi, macchine, veicoli commerciali, ecc. o

 

         ●   il materiale utilizzato o che deve essere utilizzato è fornito direttamente dalla persona la cui situazione deve essere esaminata oppure

 

         ●   di regola l'interessato dispone di diverse squadre di operai che lavorano simul­taneamente in diversi cantieri.

 

 

La determinazione che serve a stabilire la natura indipendente o salariata dell'attività, trae ori­gine dalle circostanze economiche della situazione in questione. Nel esame concreto di ogni singolo caso, la predominanza di caratteristiche appartenenti ad un genere di attività (dipen­dente o indipendente) determina la natura del rapporto lavorativo. Questa determinazione de­ve essere condotta ogni qualvolta un rapporto di lavoro si manifesta.

 

Secondo i documenti in nostro possesso le caratteristiche provanti l'attività dipendente sono, nel caso specifico che riguarda i rapporti di lavoro tra il signor RI 1 e le aziende PI 1 e PI 2, fortemente preponderanti. RI 1 deve essere conside­rato, nell'ambito delle attività in questione, come lavoratore dipendente.

 

Nel caso del signor RI 1, esiste una relazione di subordinazione nei confronti delle a­ziende summenzionate. In effetti, sulla base di ciò che la persona in questione ha affermato durante il colloquio avuto con due collaboratori della CO 1 __________ il 3 aprile 2007, sono le imprese a fornire il materiale per l'esecuzione dei mandati conferiti. La persona in questione non fa altro che mettere la sua forza lavoro a disposizione delle due aziende.

 

Quindi, quando lavora per le ditte PI 1 e PI 2, il signor RI 1 non incorre in alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore. In altri termini, come qualsiasi altro impiegato delle aziende succitate, il signor RI 1 mette a disposizione solamente la sua forza lavoro nell'esercizio dell'attività di piastrellista. Questo è altresì confermato nella sua opposizione del 9 maggio 2007, nella quale afferma che la persona in questione, in quanto non appaltatrice, non risponde direttamente al committente nel caso di cattiva esecuzione dei mandati. Sono quindi le due aziende in questione a procacciare i manda­ti che sono in seguito eseguiti dal signor RI 1.

 

I rapporti di diritto civile non sono determinanti per la qualifica ai sensi del diritto delle assicu­razioni. Ben più importante è la realtà economica. Da questa, nel caso in questione, risultano evidenti gli indizi di dipendenza dei rapporti di lavoro tra la persona e le due aziende.

 

La CO 1 ha assunto il rischio d'infortunio durante tutto il periodo nel quale il signor RI 1 ha lavorato per le ditte PI 1 e PI 2 e, nel caso in cui un infortu­nio fosse sopraggiunto e fosse stato debitamente annunciato, se ne sarebbe fatta carico.

 

In conformità con l'attuale giurisprudenza, ogni rapporto di lavoro deve essere valutato singo­larmente. Nella presente decisione, si tratta unicamente dell'esame delle situazioni del signor RI 1 in materia di diritto delle assicurazioni sociali allorché ha esercitato la sua attività per le imprese PI 1 e PI 2. (...)"

                                         (doc. 9)

 

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, come pure delle fatture premi.

                                         In particolare, l’insorgente si è espresso nei seguenti termini:

 

"  (...).

Tornando alla decisione qui impugnata, stupisce il tenore della decisione CO 1, che viene in definitiva smentita dalle sue stesse motivazioni.

 

È innanzitutto chiaro che il qui ricorrente in quanto indipendente non soggiace all'obbligo di assicurarsi contro gli infortuni presso la CO 1 (il ricorrente si è in­fatti avvalso della copertura assicurativa contro gli infortuni di un istituto assicurativo privato, come già chiarito in sede di opposizione). La questione dell'affiliazione CO 1 potrebbe porsi tutt'al più nel momento in cui il ricorrente decidesse di impiega­re un lavoratore alle sue dipendenze.

 

La CO 1 ritiene quindi di poter esigere dal ricorrente, o meglio dalla PI 1 e da PI 2, il pagamento dei premi in quanto il ricorrente non a­vrebbe soddisfatto almeno una delle caratteristiche messe in rilievo dal Tribu­nale federale per riconoscere l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente.

 

Fra le caratteristiche ricordate dalla CO 1 troviamo:

►  "la presa a carico regolare di lavori attribuiti direttamente da terzi, vale a dire l'esecuzione di lavori a proprio nome e per conto proprio per una clientela scelta dalla persona esaminata", condizione senz'altro soddisfatta in casu, vista l'abbondante documentazione sottoposta alla CO 1 (cfr. in particolare le fatture);

"il fatto che l'interessato deve garantire per le perdite dovute all'insolvenza di clienti, ai difetti di fornitura, risp. ai servizi poco curati o agli errori di previsione"; condizione anch'essa soddisfatta in casu, visto che non si vede chi altri garantisca per il ricorrente in caso di esecuzione difettosa dell'opera, o di insorgen­za di un rischio connesso con l'esercizio della sua impresa.

Lo si ricorda qui: il ricorrente si è assicurato presso la __________ contro i ri­schi assicurabili inerenti alla sua attività lucrativa, e sopporta da solo l'eventuale costo di lavori non eseguiti a regola d'arte, così come assume da solo i rischi in­trinseci alla libera concorrenza;

 

"un'organizzazione aziendale (...)";

il ricorrente ha investito importanti mezzi propri per dare avvio alla propria attività (acquisto delle attrezzature, del veicolo, ecc.); in questo contesto, il ricorrente tiene inoltre a precisare che considerato il successo riscontrato in meno di un anno di attività (si osserva che il ricorrente ha eseguito lavori per circa 80'000.­- CHF dall'inizio della sua attività da indipendente), lo pone dinanzi all'esigenza di valutare un ampliamento dell'attività, ciò che richiede naturalmente ulteriori inve­stimenti.

Orbene, proprio la procedura avviata dalla CO 1 ostacola la liquidazione antici­pata dei capitale di previdenza in seguito ad un'attività lavorativa indipendente (vedi lettera 22 giugno 2007 della Fondazione di libero passaggio Rendita, alle­gata in copia). Capitale di cui il ricorrente dovrebbe poter disporre quanto prima per procedere ad ulteriori investimenti secondo le necessità di sviluppo della sua impresa. In questo senso, la decisione CO 1 qui impugnata rischia di ledere gli interessi del ricorrente.

 

In conclusione, gli stessi criteri giurisprudenziali che la CO 1 vorrebbe addur­re a sostegno della propria tesi confermano di fatto, ancora una volta, che il ri­corrente risponde perfettamente ai requisiti di persona che esercita un'attività lucrativa indipendente."

                                         (doc. I)

 

                               1.3.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

                               1.4.   Il 15 novembre 2007, il ricorrente ha ribadito quanto segue:

 

"  (...)

In ogni caso, come già comprovato contestualmente all'opposizione 9 maggio 2007 (cfr. allegati ivi prodotti) e ribadito nel gravame 14 settembre 2007, dal ottobre 2007 [recte: 2006, n.d.r.] il signor RI 1:

 

►  opera con strumenti di lavoro propri (attrezzi, veicolo, ecc.) a disposizione per visione); ciò ha comportato e comporta investimenti proporzionati alle dimensioni dell'impresa, che sono d'altronde stati ostacolati dalle ingiustificate pretese dell'CO 1 (vedi scritto Fondazione libero passaggio __________ del 22.06.2007, allegata al ricorso);

risponde personalmente della cattiva esecuzione e di eventuali difetti dell'opera (egli ha peraltro concluso un'assicurazione RC d'impresa); se il ricorrente non ha fin qui incontrato difficoltà in tal senso, è grazie alla qualità dei suoi interventi;

assume interamente ed esclusivamente il rischio economico della propria impresa (nessuno gli garantisce un'occupazione o un introito fisso);

 

è affiliato a tutte le assicurazioni necessarie (LAINF, perdita di guadagno); né la PI 1 né la ditta PI 2 hanno versato quote di assicurazioni sociali (AVS, Al, AD) per il ricorrente.

 

A ciò si aggiunga che dal mese di ottobre 2007, visto il successo della propria impresa, il signor RI 1 ha assunto un dipendente per poter far fronte alle richieste di tutta la clientela (vedi fattura e raccomandata CO 1 del 10.10.2007, qui allegate in copia).

 

Sono questi ultimi, gli elementi economici determinanti per la valutazione del carattere indipendente dell'attività svolta dal ricorrente dal 1° ottobre 2006, e non l'inconsistente argomento della fornitura o meno del materiale (piastrelle) da parte dei committenti!

 

Quest'ultimo è peraltro l'unico argomento da cui l'CO 1 pretende di ricavare "evidenti indizi di dipendenza" (cfr. presa di posizione 03.08.2007, pag. 3), e che sarebbe emerso durante un colloquio del 03.04.2007 fra il ricorrente e i signori __________ e __________ dell'CO 1 (doc. 2 della risposta CO 1). Si evidenzia che è stato lo stesso ricorrente ad orientare gli addetti CO 1 sui termini del contratto con la PI 1 e con PI 2. Proprio poiché è sempre stato chiaro che questi non compromettevano in alcun modo lo statuto di imprenditore indipendente che il ricorrente ha assunto dal 1° ottobre 2006. (...)"

                                         (doc. VIII)

 

                                         L’CO 1 ha preso posizione al riguardo in data 28 novembre 2007 (doc. X).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di febbraio 2008, questa Corte ha chiamato in causa le ditte PI 1 e PI 2 e ha loro assegnato un termine per prendere posizione in merito all’oggetto della procedura giudiziaria (doc. XII).

 

                                         La PI 1 si è pronunciata l’11 febbraio 2008 (doc. XIII), mentre la ditta PI 2 è rimasta silente.

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato le due ditte, chiedendo loro di rispondere ad alcune domande attinenti al lavoro prestato a suo tempo da RI 1 (doc. XIV e XV).

                                         Le loro risposte sono pervenute, rispettivamente, il 12 e il 14 novembre 2008 (doc. XVI + allegati e doc. XVII).

 

                                         Le parti hanno presentato le loro osservazioni (doc. XIX e doc. XXI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 1a cpv. 1 LAINF, sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

 

                                         Ai sensi dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’art. 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                         Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1998 dell’art. 1 OAINF, mediante il richiamo alla legislazione AVS, è stato rafforzato il coordinamento delle differenti nozioni di lavoratore vigenti nella LAVS e nella LAINF ed è stata creata una base di principio unitaria.

                                         Perciò, la persona che è stata qualificata quale lavoratore dipendente in ambito AVS, riservati casi speciali ed eccezioni (art. 1a e 2 OAINF), lo sarà sempre anche in ambito LAINF (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 1s.).

 

                               2.3.   Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il TFA ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

 

                                         Di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

 

                                         Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto a altri che militano in favore di soluzioni diverse (cfr. DTF 123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a; 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

                                         Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993 p. 226, consid. 3b).

 

                               2.5.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era o meno legittimata a dichiarare dipendente ai sensi della legislazione sull’AVS l’attività di piastrellista svolta da RI 1 e, di conseguenza, a porre a carico delle ditte PI 1 e PI 2, i premi corrispondenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

 

                                         Con la decisione su opposizione del 3 agosto 2007 - dopo avere premesso che oggetto della medesima erano unicamente le, citiamo: “situazioni del signor RI 1 in materia di diritto delle assicurazioni sociali allorché ha esercitato la sua attività di piastrellista per le aziende PI 1 e PI 2.” (doc. 9 – il corsivo è del redattore), ad esclusione dell’attività da lui svolta a nome proprio e per proprio conto per privati -, l’assicuratore LAINF convenuto ha sostenuto che la qualità di dipendente risulterebbe dall’esistenza di una, citiamo: “relazione di subordinazione nei confronti delle aziende summenzionate. In effetti, sulla base di ciò che la persona in questione ha affermato durante il colloquio avuto con due collaboratori della CO 1 __________ il 3 aprile 2007, sono le imprese a fornire il materiale per l’esecuzione dei mandati conferiti. La persona in questione non fa altro che mettere la sua forza lavoro a disposizione delle due aziende.” (doc. 9).

 

                                         Nel corso del mese di gennaio 2007, la Cassa __________ di compensazione ha reso noto di avere affiliato RI 1 nella categoria dei lavoratori indipendenti, eccezion fatta quando, citiamo: “… lavora per le ditte PI 2 e PI 1 e quando presta la propria manodopera a ditte del ramo.” (doc. 1).

 

                                         Il 3 aprile 2007, RI 1 è stato sentito da un funzionario dell’CO 1 e, in quell’occasione, egli ha dichiarato che, citiamo: “per la ditta PI 1, __________ ha lavorato una sola volta. Lui ha trovato sul cantiere il materiale. Per queste prestazioni ha allestito la fattura allegata ed ha ricevuto fr. 4'000.00. (…). Inoltre per il 2006 ha collaborato anche con la ditta PI 2 di __________. Anche in questo caso riceveva il materiale, piastrelle e lui metteva unicamente la manodopera. Non c’era un collegamento diretto tra lui e il cliente finale.” (doc. 2).

 

                                         In sede di opposizione, il ricorrente ha precisato, in particolare, che l’attività della ditta individuale di cui è il titolare ha avuto inizio il 1° ottobre 2006, di tenere una contabilità propria, di beneficiare di una copertura assicurativa in RC d’impresa, di disporre di un veicolo professionale che reca l’insegna della sua ditta, come pure di biglietti da visita propri, di essere assicurato privatamente contro gli infortuni professionali e non, di assumersi interamente ed esclusivamente il rischio d’impresa siccome nessuno gli garantisce un introito mensile con cui vivere, nonché di avere, durante i primi sei mesi di attività in proprio, realizzato una cifra d’affari pari a 40'000 franchi (doc. 6, p. 2s.).

 

                                         In corso di causa, questo Tribunale si è rivolta alle ditte in questione nei termini seguenti:

 

"  (…).

Ai fini del giudizio, vi chiedo di volere rispondere, dettagliatamente e precisamente, entro 5 giorni a contare dalla ricezione della presente, alle seguenti domande:

 

1. Quando esattamente il signor RI 1 ha lavorato per la vostra ditta?

 

2. In che cosa sono consistite le sue prestazioni lavorative?

 

3. Per questa sua attività egli aveva da voi ricevuto delle direttive per            quanto concerne l'orario di lavoro, il luogo di lavoro, la     pianificazione e l’esecuzione del lavoro? Se sì, di che genere?

4. Per svolgere l’attività per la vostra ditta, egli ha utilizzato    macchinari professionali o altri strumenti di lavoro? Se sì, di che                   genere? Erano di sua proprietà oppure gli erano stati messi a disposizione da voi?

 

5. Per quali ragioni la PI 1 si era rivolta proprio a lui?

 

6. La PI 1, a quel momento, aveva dei piastrellisti alle             proprie dipendenze oppure no?

 

7. Vi è noto se, in quello stesso periodo, RI 1 lavorava per altri          committenti?

 

8. Tra la vostra ditta ed il signor RI 1 esiste (esisteva) un contratto di     collaborazione?”

                                         (doc. XIV; cfr. pure il doc. XV)

 

                                         La ditta PI 1, in data 11 novembre 2008, ha risposto che RI 1 ha lavorato per una decina di giorni durante il periodo 7-21 dicembre 2006, che le sue prestazioni sono consistite nella posa di piastrelle, che gli è stato spiegato soltanto come, dove e entro quando eseguire il lavoro (“ognuno si organizza”), che egli non ha utilizzato macchinari professionali o altri strumenti di proprietà della ditta, la quale ha fornito unicamente piastrelle e colla, di avere subappaltato determinati lavori all’insorgente in ragione di un sovraccarico di lavoro (“RI 1 era l’unico libero da impegni al momento.”), che, in quel periodo, su quello stesso cantiere, oltre al ricorrente, vi lavoravano sette operai dipendenti della ditta e che è stata la prima e l’ultima volta che la ditta ha collaborato con RI 1 (doc. XVI 1).

 

                                         Da parte sua, PI 2 ha dichiarato che RI 1 ha lavorato per lui quale piastrellista durante il periodo novembre-dicembre 2006 (due fatture datate 4 dicembre 2006 e altre due 13 dicembre 2006), che la ditta lo ha informato sul luogo, sulla data di inizio e di fine del lavoro, che il prezzo è stato concordato prima dell’inizio del lavoro e al ricorrente era stata chiesta la sua responsabilità in caso di cattiva esecuzione e difetti, la sua attrezzatura e il suo furgone per recarsi sui cantieri, che per svolgere il lavoro egli ha utilizzato il proprio miscelatore e la propria macchina tagliapiastrelle, che la ditta, a quel momento, aveva dei piastrellisti alle proprie dipendenze e, infine, che con RI 1 non vi è (né vi è mai stato) un contratto di collaborazione (doc. XVII).

 

                               2.6.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che è stata considerata determinante per dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione, la fornitura da parte delle ditte interessate del materiale per l’esecuzione dei lavori (doc. 9, p. 3: “Nel caso del signor RI 1, esiste una relazione di subordinazione nei confronti delle aziende summenzionate. In effetti, (…), sono le imprese a fornire il materiale per l’esecuzione dei mandati conferiti. La persona in questione non fa altro che mettere la sua forza lavoro a disposizione delle due aziende.” - il corsivo è del redattore).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che gli elementi che emergono dalle tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino piuttosto a favore di un rapporto di indipendenza, dal profilo assicurativo-sociale, nei confronti delle ditte PI 1 e PI 2.

 

                                         In effetti, in base alle informazioni raccolte dal TCA in corso di causa, si è potuto innanzitutto stabilire che il ricorrente non è mai stato legato alle ditte in questione da un accordo di collaborazione. Si è invero trattato di un’attività occasionale: ad un dato momento (limitato nel tempo), le ditte PI 1 e PI 2 si sono viste costrette a subappaltare dei lavori a terzi, in quanto i piastrellisti alle loro dipendenze non erano più in grado di fare fronte tempestivamente alle commesse.

                                         È emerso inoltre che, seppure nei termini di esecuzione fissatigli, RI 1 era libero di gestire l’impiego del proprio tempo (cfr., in questo senso, doc. XVI 1, risposta alla domanda n. 3: “Come a tutti gli artigiani con i quali collaboriamo, viene spiegato solamente come, dove e entro quando deve essere eseguito il lavoro (ognuno si organizza)” e doc. XVII, risposta alla domanda n. 3: “Da parte nostra abbiamo sempre comunicato le seguenti informazioni: luogo di lavoro - data inizio e termine lavoro.”), come pure che il lavoro (concretamente, la posa di piastrelle) è stato realizzato grazie a macchinari e strumenti di sua proprietà (doc. XVI 1, risposta alla domanda n. 4: “NO. Tutti gli artigiani con i quali collaboriamo mettono a disposizione i propri macchinari e strumenti di lavoro.” e doc. XVII, risposta alle domande n. 3: “Inoltre si richiedeva al Signor RI 1 …, la sua attrezzatura e il suo furgone per recarsi sul cantiere.” e n. 4: “Per svolgere il lavoro il Signor RI 1 ha usato il suo miscelatore e la sua macchina tagliapiastrelle.”).

                                         D’altro canto, il ricorrente non era subordinato alle due ditte nemmeno da un profilo economico, posto che durante i primi sei mesi di attività (ottobre 2006-marzo 2007), la sua ditta ha realizzato lavori per conto di terzi per un totale di fr. 40'000 (cfr. doc. 6, p. 4), quando invece le fatture da lui emesse nei confronti della PI 1 e della PI 2 ammontano, rispettivamente, a fr. 4'000 e fr. 6'635 (cfr. doc. 5a e 5b).

                                         A fronte di tali cifre, è difficile poter sostenere che l’attività in questione ha costituito la fonte primaria di sostentamento dell’insorgente (e ciò a differenza, ad esempio, della fattispecie di cui alla STFA H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3, riguardante un assicurato che, durante un biennio, aveva percepito da un’unica impresa di costruzioni retribuzioni per poco più di fr. 160'000, mentre che le fatture da lui emesse, in quello stesso periodo, a conto di terzi ammontavano a soli fr. 4'800 circa).

 

                                         In queste condizioni, l’attività svolta da RI 1 per le ditte PI 1 e PI 2 è di natura indipendente. Pertanto, la decisione impugnata che fissa i contributi a carico delle ditte appena menzionate, va annullata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti