Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2007.95

 

mm

Lugano

9 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 emanata da

 

CO 1   

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 13 luglio 2004, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un sinistro che ha interessato la spalla destra.

                                         I medici del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori (doc. 3).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 24 agosto 2004 (doc. 6), interrompendolo di nuovo il 17 novembre 2004 (doc. 23).

 

                               1.2.   Il 18 novembre 2004, RI 1, al quale era stata nel frattempo diagnosticata una rottura del tendine del muscolo sovraspinato, nonché un distacco prossimale del sottoscapolare (doc. 12), è stato sottoposto a un intervento artroscopico alla spalla destra con bursoscopia, acromioplastica e sinoviectomia (doc. 21).

                                         Una nuova operazione, questa volta a cielo aperto, ha avuto luogo il 5 gennaio 2005, allorquando all’assicurato è stata praticata una plastica della cuffia dei rotatori e una tenodesi del capolungo del muscolo bicipite (doc. 33).

 

                                         Un terzo e ultimo intervento chirurgico è stato eseguito il 3 marzo 2006 presso la Clinica __________ di __________, in ragione di una rerottura della cuffia dei rotatori (doc. 110).

 

                               1.3.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 aprile 2007, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 27% a contare dal 1° marzo 2007, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 2.5%.

                                         In quell'occasione, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici presentati da RI 1, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del luglio 2004 (doc. 194).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 199), l’Istituto assicuratore, in data 27 agosto 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 207).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 settembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità corrispondente a un’inabilità lavorativa del 100%.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere innanzitutto che la problematica psichica di cui soffre costituisce una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro in questione, evidenziando, per quanto concerne l’adeguatezza, in particolare gli errori nella cura medica di cui egli è rimasto vittima, nonché la durata della medesima (doc. I, p. 6s.).

                                         D’altro canto, sempre per quanto attiene all’aspetto eziologico, egli è dell’avviso che anche i disturbi all’arto superiore sinistro potrebbero trovarsi in relazione di causalità con l’infortunio del luglio 2004 e, al riguardo, rimprovera all’amministrazione di non avere disposto un approfondimento specialistico (doc. I, p.7s.).

                                         Per quanto attiene all’esigibilità lavorativa, a mente dell’insorgente, egli non sarebbe in grado di reintegrarsi in un’attività sostitutiva adeguata dal profilo medico, tenuto conto soprattutto della sua condizione di analfabeta (doc. I, p. 8: “Egli sa unicamente scrivere il proprio nome e contare i soldi. In ogni operazione del vivere corrente necessita del supporto della famiglia o di terzi.”).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   Nel corso del mese di marzo 2008, l’assicurato ha prodotto documentazione riguardante la domanda di assistenza giudiziaria (doc. X di allegati).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.

                                         Questa Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, oppure no.

                                         La risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità delle prestazioni spettanti a RI 1.

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                               2.6.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                               2.7.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                               2.8.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         In questo contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.

                                         L'Alta Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1 e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2). 

 

                               2.9.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                             2.10.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 13 luglio 2004.

 

                                         Per quanto concerne la causalità naturale, l’CO 1 l’ha negata visto il lungo tempo trascorso tra l’infortunio e la diagnosi della patologia psichica (doc. 207, p. 4: “L’assicurato dal 2.2.2007 viene seguito dal dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, (…). Ora, tenuto conto della latenza intercorsa dall’infortunio alla manifestazione dei disturbi psichici, alla luce della giurisprudenza, malgrado il parere dello specialista curante, la causalità naturale non può essere ammessa (sentenza del TFA del 25.2.2003 in re E./U 78/02).”).

 

                                         Dal referto 17 luglio 2007 dello psichiatra dott. __________ risulta in effetti che l’assicurato è entrato in sua cura a far tempo dall’inizio del mese di febbraio 2007, a causa, citiamo: “… di una complessa problematica depressiva apparentemente insorta in seguito a esiti post infortunistici.”.

                                         Secondo lo specialista appena citato, RI 1 soffriva di un episodio depressivo con sintomi biologici, completamente invalidante, il quale si trovava, citiamo: “… in relazione diretta con lo stato post infortunistico, i diversi interventi subiti e le conseguenze iatrogene.” (doc. 203).

 

                                         Nella sentenza di principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, richiamata dall’amministrazione, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione di sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica ed ha sottolineato quanto segue:

 

"  (…).

4.3.1Für die erstmals anfangs Oktober 1998 während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

 

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

 

4.3.2 Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

 

                                         Nella concreta evenienza, è vero che la presenza di turbe psichiche è stata diagnosticata, per la prima volta, nel febbraio 2007, quindi a distanza di due anni e mezzo circa dal sinistro, tuttavia - a differenza della fattispecie oggetto della pronunzia federale succitata -, per RI 1 il danno infortunistico alla spalla destra ha comportato, segnatamente, ben tre interventi operatori (e altrettante degenze ospedaliere) con un esito finale tutto sommato insoddisfacente, nonché un’inabilità lavorativa di durata decisamente superiore a un mese.

 

                                         Tenuto conto del parere espresso dal dott. __________ (al quale non può comunque essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per vagliare, con piena cognizione di causa, l’aspetto eziologico), nonché delle circostanze del caso concreto, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non era legittimata a negare la causalità naturale basandosi semplicemente sull’esistenza di un lungo periodo di latenza, ma che avrebbe invece dovuto disporre un approfondimento da parte di uno specialista in psichiatria.

 

                                         Ora, in considerazione del fatto che, perlomeno a prima vista, non può essere esclusa a priori l’adeguatezza del nesso di causalità - e ciò tenuto conto della classificazione che occorre attribuire all’evento infortunistico capitato a RI 1 (si tratta, secondo il TCA, di un infortunio di grado medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti [per dei casi analoghi, si vedano la STFA U 53/01 del 16 ottobre 2001 e la STF U 49/06 del 22 novembre 2007] e che perciò, per ammettere il carattere adeguato del nesso causale è sufficiente, ma pure necessario, l’adempimento di tre dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, cfr. STFA U 271/03 dell’11 gennaio 2005) e del fatto che la fattispecie sub judice pare differenziarsi da quella oggetto della pronunzia che l’Istituto assicuratore ha esplicitamente richiamato in sede di decisione su opposizione, la STCA 35.2003.84 del 23 settembre 2004 (doc. 207, p. 5), nella misura in cui, in quel caso, dalla documentazione medica emergeva una chiara sovrapposizione psicogena, con tutto ciò che ne è conseguito a livello di realizzazione dei fattori di rilievo (ricordato che nell’apprezzamento dell’adeguatezza in materia di turbe psichiche, vanno consideranti unicamente i postumi di natura organica, cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94) -, si giustifica di rinviare la causa all’amministrazione affinché, in base a una perizia psichiatrica, si pronunci nuovamente sia sul punto di sapere se é dato un nesso di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio 2004 e le turbe psichiche, che su quello, se del caso, relativo al diritto a prestazioni che potrebbe derivarne.

 

                             2.11.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda come           indicato al considerando 2.10. in fine.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti