Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano 11 giugno 2008
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 novembre 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 luglio 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________, società di gestione del Night Club “__________”, in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 –, è rimasta coinvolta, al volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A seguito di questo sinistro, essa ha riportato, secondo la cartella clinica del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, contusioni multiple, localizzate al ginocchio destro, allo zigomo sinistro e alla mano destra (cfr. doc. ZM 36/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 ottobre 2003 (doc. Z 60), confermata in sede di opposizione (doc. Z 86), l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi lamentati alla spalla destra.
1.3. Con sentenza del 20 aprile 2006, questa Corte, facendo capo alle risultanze della perizia giudiziaria allestita dal Servizio di traumatologia dell’Ospedale universitario di __________, ha parzialmente accolto l’impugnativa presentata dall’assicurata, nel senso che ha dichiarato accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del luglio 2001 e i disturbi alla spalla destra, rinviando gli atti all’amministrazione per ridefinire il diritto a prestazioni (doc. Z 104).
Il giudizio appena citato è cresciuto in giudicato incontestato.
1.4. Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. Z 108) e, d’altra parte, ha proceduto all’audizione dell’assicurata con lo scopo di chiarire quali mansioni comportava la sua precedente attività lavorativa (cfr. doc. Z 110).
1.5. Con decisione formale del 28 giugno 2007, la CO 1 - tenuto conto unicamente dello stato della spalla destra -, ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 100% dal 6 giugno 2002 al 15 dicembre 2005 e del 50% dal 16 al 31 dicembre 2005, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° gennaio 2006 e ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
RI 1 è infine stata posta al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. Z 118).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z 122), l’amministrazione, in data 22 novembre 2007, ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che all’assicurata sono stati riconosciuti gli interessi di mora sull’indennità giornaliera versata, nonché i costi di trasferta e di soggiorno in relazione con il consulto peritale del settembre 2006 (doc. Z 127).
1.6. Con tempestivo ricorso del 4 gennaio 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha formulato le seguenti pretese:
" (…).
1. È accertato il nesso di causalità adeguato tra le affezioni alla spalla sinistra e l’infortunio del 16.7.2001.
1.1. In subordine su tale aspetto, la decisione è annullata e quindi viene rimandata all’assicuratore Lainf perché abbia a svolgere gli ulteriori accertamenti medici atti a stabilire il nesso di causalità naturale e gli aspetti medici pertinenti alle prestazioni da erogare, stabilendo poi le relative prestazioni assicurative di legge conseguenti a tale affezione.
2. È accertata la necessità di dar seguito ad ulteriori cure mediche e paramediche relative alle patologie della spalla destra, segnatamente come disposto dalla perizia del __________. In seguito, verranno accertati gli eventuali presupposti per l’erogazione delle cure mediche in conformità all’art. 21 Lainf.
Sino all’espletamento di tali misure ed il raggiungimento della stabilizzazione medica della situazione dell’assicurata relativamente al braccio destro, che dovrà essere medicalmente accertata, sono versate le relative indennità giornaliere.
2.1. In via subordinata, la decisione è annullata e l’incarto è rinviato all’assicuratore Lainf perché abbia ad accertare le cure da prodigare alla lesa in conformità alle conclusioni della perizia del __________, il raggiungimento della stabilizzazione della patologia e quindi la rendita.
3. In via subordinata ai punti 2. e 2.1. e riservato il punto 1., per la sola affezione alla spalla destra è riconosciuta a favore dell’assicurata una rendita pari ad un grado di incapacità al lavoro in misura del 40% almeno a far tempo al più presto dal 30.9.2006 (dal 16.12.2005 al 29.9.2006 è riconosciuta un’indennità giornaliera del 100%).
4. Per le sole conseguenze di cui alla spalla destra è riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità del 25%. Rimane riservato il punto 1.
5. A titolo di interesse sulle IG riconosciute al 31.12.2005 rimane da versare l’importo di fr. 4'508.15 a titolo di interesse.”
A proposito della spalla sinistra, l’insorgente sottolinea che oggetto della pronunzia 20 aprile 2006 del TCA, non poteva che essere l’eziologia della spalla destra, visto che il contenuto della decisione impugnata verteva esclusivamente su questo specifico tema, di modo che sostenere, come lo ha fatto l’amministrazione, che la questione concernente la spalla sinistra “appare definitivamente cresciuta in giudicato con la sentenza del 20.04.2006 (z-104) dello spett. TCA.”, sarebbe fuori luogo.
Essa è dell’avviso che l’assicuratore convenuto avrebbe, citiamo: “… d’ufficio o a seguito dell’esplicita richiesta dello scrivente di cui allo scritto del 16.11.2006, dovuto svolgere ulteriori accertamenti tesi a verificare avantutto il nesso di causalità naturale ed adeguato dell’infortunio con le conseguenze della spalla sinistra ed eventualmente provvedere alla quantificazione delle relative prestazioni da erogare.” (doc. I, p. 4s.).
Per quanto attiene al diritto alla rendita di invalidità, l’assicurata ritiene che il dott. __________, indicando quali attività lavorative entrerebbero in linea di conto, abbia travalicato le proprie competenze: “a lui spetta soltanto accertare quali siano le limitazioni funzionali. Null’altro. (…). Non vi è una sola valutazione da parte di una persona addetta all’integrazione professionale; non un colloquio con la diretta interessata (quelli svolti tendevano ad accertare il nesso causale).” (doc. I, p. 10).
Del resto, sempre a detta dell’insorgente, le attività indicate non sarebbero neppure confacenti e, quand’anche lo fossero, occorrerebbe riconoscere una riduzione del rendimento del 20% almeno, “a motivo delle gravi limitazioni oggettive.” (doc. I, p. 10).
Il reddito statistico da invalido, da parte sua, andrebbe decurtato del 20%, in ragione dell’età dell’assicurata, delle sue scarse conoscenze linguistiche e del fatto che da oltre cinque anni essa non esercita attività lucrativa di sorta (doc. I, p. 11).
Per quanto riguarda l’indennità per menomazione all’integrità, RI 1 pretende che essa ammonti al 25% almeno: “Se per la perdita funzionale totale di un braccio l’indennità riconosciuta è pari al 50%, nel caso di specie la perdita funzionale del braccio della ricorrente dovrebbe essere del 30%. In realtà è ben superiore. A tale dato dev’essere poi ancora sommato il dolore risentito dalla lesa anche a riposo.” (doc. I, p. 11).
Infine, in merito alle spese di cura medica, rimprovera all’amministrazione di avere omesso di esaminare se le condizioni per applicare l’art. 21 LAINF fossero o meno soddisfatte, precisato che il dott. __________, in sede di perizia giudiziaria, aveva indicato che la fisioterapia e altre misure appropriate apparivano necessarie per mantenere una certa capacità lavorativa (doc. I, p. 12).
1.7. L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nella concreta evenienza, deve essere innanzitutto chiarito se, così come lo sostiene l’assicuratore LAINF convenuto, la questione riguardante l’esistenza di un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il sinistro del 16 luglio 2001 e i disturbi alla spalla sinistra, è cresciuta in giudicato con la pronunzia 20 aprile 2006 di questo Tribunale e, perciò, non può più essere discussa.
Secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nel caso di specie, con la decisione formale del 23 ottobre 2003, l’amministrazione aveva chiaramente circoscritto l’oggetto litigioso alla sola questione riguardante l’eziologia dei disturbi alla spalla destra:
" (…).
Per tutto quanto menzionato in precedenza riteniamo che non sia affatto provato che la sintomatologia dolorosa alla spalla destra si sia prodotta in occasione dell’incidente della circolazione del 16.7.2001 per cui emaniamo la seguente:
DECISIONE
• non vi sono elementi probanti una chiara relazione di causalità di causa ed effetto tra i disturbi alla spalla destra lamentati dalla signora RI 1 e l’evento del 16.7.2001
• il caso non può essere assunto nell’ambito Lainf.”
(doc. Z 60, p. 2 - il corsivo è del redattore)
Con la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, la CO 1 ha respinto l’opposizione nel frattempo inoltrata dall’assicurata e ha confermato la sua prima decisione.
Nelle relative motivazioni, l’assicuratore ha sì fatto accenno allo stato della spalla sinistra, ma soltanto per tentare di avvalorare la tesi secondo cui i disturbi alla spalla destra avrebbero avuto un’eziologia morbosa (doc. Z 86, p. 7: “… comunque a detta del perito “potrebbe trattarsi di una spalla congelata di tipo idiopatico. La comparsa di un’importantissima limitazione anche della spalla collaterale parla per una genesi di questo tipo in quanto la spalla sinistra sicuramente non risulta essere in ogni modo coinvolta nell’infortunio del 16.07.2001”. Tale valutazione della problematica alla spalla sinistra viene pure confermata dal Dr. med. __________ (zm-38/2) …”).
Tenuto conto del tema oggetto della decisione su opposizione, la ricorrente, con l’impugnativa datata 13 aprile 2005, ha chiesto, segnatamente, che venisse accertata l’esistenza di un nesso di causalità tra le affezioni alla spalla destra e l’evento traumatico assicurato (doc. Z 89/2, p. 6 e 7).
Con giudizio del 20 aprile 2006, il TCA - delimitato l’oggetto litigioso alla questione di sapere se, citiamo: “… i disturbi localizzati alla spalla destra, oggetto dell’annuncio d’infortunio del 30 luglio 2002, costituivano o meno una conseguenza naturale del sinistro assicurato avvenuto nel luglio del 2001.” (doc. Z 104, p. 10 - il corsivo è del redattore) -, ha accolto l’impugnativa di RI 1, ha dichiarato accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio del 16 luglio 2001 e ha rinviato gli atti all’amministrazione per la definizione del diritto a prestazioni (doc. Z 104, p. 24).
A questo punto, va precisato che, pendente causa, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al Servizio di traumatologia dell’Ospedale universitario di __________ (doc. Z 95/1).
Le domande sottoposte agli specialisti giudiziari - coerentemente con quello che era l’oggetto della lite -, vertevano sull’eziologia dei disturbi alla spalla destra (cfr. doc. Z 95/1).
Al quesito n. 6 era stato chiesto se la spalla sinistra presentava le stesse patologie della destra (doc. Z 95/1, p. 2), con lo scopo di verificare la fondatezza della tesi difesa dal medico di fiducia dell’amministrazione (dott. __________), per il quale la prova della natura morbosa dei disturbi alla spalla destra era data anche dal fatto che la spalla controlaterale, certamente non interessata dal trauma, presentava una medesima patologia (cfr., al riguardo, le osservazioni 18 aprile 2006 del patrocinatore della CO 1 - doc. ZM 49: “… perché fanno finta di non capire quanto il Dr. __________ mette in evidenza in particolare sullo stesso stato alle due spalle, quando la spalla sinistra non è certamente stata coinvolta nell’evento.”).
Nel rispondere al quesito peritale n. 6 citato in precedenza, i sanitari del __________ hanno dichiarato che la spalla sinistra presentava verosimilmente la stessa patologia della destra, precisando che, citiamo: “en épargnant le membre supérieur droit, il y’a eu une surcharge du membre supérieur gauche qui manifeste aussi une capsulite rétractile.” (doc. ZM 42/2, p. 8).
Essi si sono pronunciati al riguardo anche in sede di complemento peritale del 7 febbraio 2006 (doc. ZM 46/3: “Pour ce qui est de l’épaule gauche, elle présente la même clinique que l’épaule droite en raison d’une surcharge du membre supérieur gauche. On peut donc parler d’algodystrophie non traumatique pour l’épaule gauche (due à une surcharge du membre supérieur gauche en épargnant le membre supérieur droit) qui a évolué vers una capsulite rétractile.”).
Riprendendo l’istruttoria a seguito della sentenza di rinvio di questa Corte, l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. Z 106/2). È in questo contesto che il patrocinatore dell’assicurata - riferendosi alle considerazioni che erano state espresse in proposito dai periti giudiziari -, ha sollevato il tema della spalla sinistra, chiedendo finalmente che il diritto a prestazioni venisse definito prendendo in considerazione entrambe le spalle (doc. Z 116).
Da parte sua, la CO 1 ha invece fatto valere quanto segue, citiamo: “È noto quanto ha deciso il TCA nella sua vertenza del 20 aprile 2006 (all. Z 104): accogliendo parzialmente il ricorso, veniva riconosciuta l’esistenza di un nesso di causalità, naturale ed adeguata, tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio del 2001. L’incarto veniva ritornato alla Compagnia per definire il diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale. In altre povere parole, codesto Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004 della CO 1 nella misura in cui questa negava l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento. (…). Di contro, codesto Tribunale confermava le conclusioni della decisione su opposizione del 20 dicembre 2004 ove negava l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento in questione e i disturbi alla spalla sinistra!” (doc. V, p. 5).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che concludere che la questione relativa all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra non è stata né oggetto di una decisione amministrativa emanata dalla CO 1, né, di conseguenza, affrontata in sede di giudizio 20 aprile 2006, di modo che è senz’altro errato pretendere che, citiamo: “… il tema della spalla sinistra è definitivamente cresciuto in giudicato con la crescita in giudicato della sentenza del 20 aprile 2006 di codesto Tribunale.” (doc. V, p. 6).
2.3. Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha definito il diritto a prestazioni tenendo conto esclusivamente della situazione a livello della spalla destra e, per quanto concerne la spalla controlaterale, ha affermato che, citiamo: “non si riconosce quindi ragione alcuna per riavviare ulteriori procedure, allorquando la tematica alla spalla sinistra appare definitivamente cresciuta in giudicato con la sentenza del 20.04.2006 (z-104) dello spett. TCA.” (doc. Z 127, p. 6).
Posto che, così come già indicato al considerando precedente, non si può sostenere che la questione riguardante l’origine, morbosa oppure traumatica, dei disturbi alla spalla sinistra, sia cresciuta in giudicato e, d’altra parte, considerate le indicazioni fornite dai sanitari del Servizio di traumatologia del __________ di Losanna, che non consentono evidentemente di escludere l’esistenza di un nesso causale naturale con l’evento assicurato (cfr. doc. ZM 42/2, p. 8 e doc. 46/3), questo Tribunale ritiene che l’amministrazione debba pronunciarsi formalmente sull’eziologia di tali disturbi, dopo avere disposto un approfondimento peritale.
Con la decisione su opposizione del 22 novembre 2007, la CO 1 ha determinato il diritto a prestazioni prendendo in considerazione soltanto lo stato della spalla destra.
La decisione appena citata deve essere annullata, siccome, qualora dal complemento istruttorio dovesse emergere che anche i disturbi alla spalla sinistra sono di pertinenza dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo dovrebbe rivalutare, sempre facendo capo preliminarmente alla valutazione di uno specialista, il diritto a prestazioni tenendo del danno infortunistico nella sua globalità.
In DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita:
" 1.- La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.
En effet, selon le système légal, il appartient à l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera souvent le cas, en pratique.
Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par XXX et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain."
(DTF succitata - il corsivo è del redattore)
Sul tema, si veda pure la STF 8C_381/2007 del 22 aprile 2008, consid. 6.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto disposto al considerando 2.3..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di
fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti