Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.21

 

mm

Lugano

7 agosto 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2008 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 9 luglio 2007, la Clinica __________ di __________ ha annunciato alla CO 1 un evento, accaduto il giorno precedente, riguardante il proprio dipendente, RI 1, assistente di cura (doc. 1).

                                         A causa di questo avvenimento, l’assicurato ha riportato, secondo il certificato medico 12 luglio 2007 del medico assistente del nosocomio appena citato, un trauma contusivo alla colonna lombare e a livello occipitale (doc. 3).

                                         La RMN dell’8 agosto 2007 ha evidenziato, a livello della colonna lombare, delle discopatie plurisegmentali in L5/S1 in presenza di un bulging discale con leggera stenosi del recesso S1 a destra (cfr. doc. 7 e doc. 16).

 

                                         L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1, con decisione formale del 16 ottobre 2007, ha negato il diritto a prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2007, in quanto, da quella data in poi, l’assicurato è reputato avere raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento del luglio 2007 (doc. 14).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 21), l’assicuratore LAINF, in data 8 febbraio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. S).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 marzo 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a ripristinare il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                                         In particolare, l’assicuratore resistente ha fatto valere che il proprio obbligo a prestazioni avrebbe dovuto essere negato ab initio, posto che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge (doc. VI, p. 5: “Quello di sollevare e adagiare un paziente è uno dei compiti quotidiani di un infermiere. Un infermiere deve sempre tenere a mente che un paziente può comportarsi in modo contrario alle aspettative e può non collaborare mentre viene sollevato. Uno sforzo aggiuntivo per sostenere o sollevare un paziente non può essere considerato come fuori programma. In casu il ricorrente voleva sollevare il paziente, cosa che in nessun modo può essere considerata un avvenimento fuori programma ai sensi dell’art. 4 LPGA. Il paziente non è scivolato via né caduto inaspettatamente. Lo sforzo del ricorrente non risultava eccessivo nel quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.”).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto dell’ulteriore documentazione, medica e non, e ha domandato l’esecuzione di una perizia specialistica, citiamo: “… per valutare i disturbi del ricorrente ed il rapporto di causalità degli stessi con l’infortunio in oggetto.” (doc. XIII).

 

                                         L’amministrazione ha preso posizione in merito il 30 giugno 2008 (doc. XV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a contare dal 30 settembre 2007, oppure no.

 

                                         Preliminarmente, visto che la questione è stata esplicitamente sollevata in sede di risposta di causa, il TCA è tenuto ad esaminare se quanto occorso a RI 1 l’8 luglio 2007, configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.5.   Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti; RAMI 2001 U 437 p. 343, consid. 4a).

                                         Irrilevante risulta pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze. Per le lesioni dovute a sforzo (segnatamente: sollevamento o spostamento di pesi), la giurisprudenza esige che esso abbia superato in modo evidente le sollecitazioni cui la persona interessata è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine professionale o addestramento, è abitualmente in grado di resistere (cfr. RDAT 2003 I n. 79, p. 313).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali, segnatamente dall’annuncio d’infortunio del 9 luglio 2007 (doc. 1) e dal rapporto ispettivo del 9 agosto 2007 (doc. 5), si evince che mentre l’assicurato stava sollevando un paziente, quest’ultimo si è ribaltato, gli è caduto addosso e lo ha fatto cadere nella vasca da bagno, ciò che gli ha procurato una contusione a livello lombare e occipitale (cfr. doc. 3 e 25).

 

                                         Alla luce di quanto precede, occorre riconoscere che la dinamica dell’evento dell’8 luglio 2007 è ben diversa da quella che l’assicuratore resistente ha riportato in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI, p. 2). In particolare, non trova conferma il fatto che il danno alla salute sarebbe insorto in coincidenza con il semplice tentativo di sollevare il paziente dalla vasca da bagno, ciò che sembrerebbe in effetti non soddisfare il requisito della straordinarietà del fattore esterno (per una panoramica di casi concernenti operatori sanitari che hanno riportato danni alla schiena nel sollevare/trasportare/trattenere pazienti, si veda la STFA U 166/04 del 18 aprile 2005).

 

                                         Pertanto, tenuto conto della descrizione del sinistro che emerge dagli atti di causa, questa Corte deve concludere che tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sono adempiuti nel caso di specie.

                                         Le prestazioni che la CO 1 ha corrisposto all’assicurato sino al 30 settembre 2007 sono dunque state correttamente versate.

 

                               2.7.   Al TCA non resta che da esaminare il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2007 e, più concretamente, se i disturbi lombari accusati da quella data in poi, costituivano ancora una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio dell’8 luglio 2007.

 

                            2.7.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

 

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.7.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.7.3.   Dalle tavole processuali risulta che la decisione dell’assicuratore convenuto di porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2007, é stata presa sulla base di un parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in medicina generale.

 

                                         In effetti, in occasione della visita di controllo del 13 settembre 2007, il medico fiduciario appena menzionato, dopo avere sottolineato la preesistenza di gravi processi degenerativi plurisegmentali con prolasso erniario L5-S1 (cfr. doc. 12, risposta alla domanda n. 2), ha sostenuto che l’evento traumatico in questione doveva essere considerato la “concausa preponderante” dei disturbi denunciati dall’assicurato e, d’altra parte, che quest’ultimo aveva nel frattempo ritrovato lo status quo ante (doc. 12, risposta alle domande n. 6 e 7).

 

                                         Con certificato del 17 ottobre 2007, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, medico (-specialista) curante, ha ammesso la preesistenza della patologia degenerativa interessante il rachide lombo-sacrale e il ruolo scatenante giocato dal sinistro del mese di luglio 2007 (doc. 16: “La patologia degenerativa senz’altro è preesistente e l’infortunio ha avuto un effetto scatenante sui dolori.”).

 

                                         Un parere analogo è del resto stato espresso anche dal dott. __________ di __________ (doc. 27: “Visto il quadro clinico è da riflettere che il trauma subito dal paziente è un fattore aggravante la patologia preesistente, …”).

 

                                         In esito a quanto precede, occorre dunque concludere che i sanitari si sono unanimemente pronunciati a favore, da una parte, della preesistenza delle alterazioni degenerative oggettivate grazie agli esami strumentali a cui è stato nel frattempo sottoposto RI 1 e, dall’altra, del ruolo scatenante giocato dall’infortunio assicurato.

 

                                         La questione che ora si pone è quella di sapere sino a quando va riconosciuto un ruolo causale all’evento dell’8 luglio 2007 o, altrimenti detto, a partire da quando il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza federale ha recepito la dottrina medica secondo cui una contusione lombare cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid. 4c, U 401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha interrotto di versare le proprie prestazioni poco meno di tre mesi dopo l'infortunio.

 

                                         Ora, é vero che la giurisprudenza federale non esclude che lo status quo sine venga raggiunto anche prima del termine di sei mesi. Occorre però che il medico ne illustri con precisione i motivi.

                                         Ad esempio, in una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, il TCA ha confermato una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:

 

"  Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

 

"                                     Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

 

Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___ secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).

Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è del redattore).

 

Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

 

"                                     (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. ___, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)

 

In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.

A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione."

 

                                         In un’altra pronunzia del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante il caso di un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno di quattro mesi dopo l’infortunio, questo Tribunale ha invece rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma lombare si erano estinti prima del termine abituale.

 

                                         Nella concreta evenienza, in ossequio a quest’ultima giurisprudenza, si giustifica l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, fondata su un parere, per nulla motivato, di un medico generalista, quindi di un sanitario non particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa, e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento specialistico. Lo specialista incaricato dovrà segnatamente indicare con precisione i motivi per cui nel caso concreto gli effetti della nota contusione lombare si sarebbero estinti prima del termine abituale ("di norma sei o nove" mesi).

 

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. II) diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è retrocesso alla CO 1 per nuovi accertamenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti