Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.27

 

rs/DC

Lugano

3 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2008 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2008 la CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, contro la decisione del 22 luglio 2007 (cfr. doc. Z68, Z72/1).

                                         L’assicuratore LAINF resistente, da un lato, ha confermato che unicamente i disturbi alla spalla sinistra si trovavano ancora in nesso di casualità naturale e adeguato con l’incidente stradale del 20 dicembre 2005, a esclusione della problematica alla colonna cervicale e lombare. Dall’altro, all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, mentre gli è stata negata una rendita d’invalidità (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione citata, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato, in via principale, l’erogazione di una rendita di invalidità fondata su un tasso pari almeno al 12.9%. In via subordinata, la predisposizione da parte della CO 1 di ulteriori necessari accertamenti e correttivi economici.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, segnatamente, precisato di contestare unicamente il mancato riconoscimento di una rendita per le conseguenze infortunistiche riportate alla spalla sinistra, e meglio il reddito ipotetico da invalido considerato dall’Istituto assicuratore resistente. Egli ha puntualizzato, infatti, di concordare con la valutazione della CO 1 circa gli impedimenti funzionali da lui presentati a seguito dell’incidente della circolazione del 20 dicembre 2005, come pure con la determinazione del reddito da valido.

                                         L’insorgente, riguardo al reddito da invalido, ha asserito che l’assicuratore LAINF l’ha erroneamente inserito nelle categorie maschili a livello di qualifica n. 2 e 3 della cifra 52 della tabella TA1, attribuendogli così un salario da invalido quanto mai elevato ed effettivamente non percepibile nel commercio al dettaglio, supponendo un mercato equilibrato del lavoro.

                                         L’assicurato ha indicato che, benché in seno alla __________ ricoprisse un ruolo di quadro quale capo supermercato alimentari, ritenere la sua qualifica come molto qualificata e indipendente appare eccessivo, poiché la sua posizione è frutto di una preparazione settoriale e di una lunga permanenza presso il medesimo datore di lavoro (37 anni). Egli ha precisato di aver seguito la formazione di odontotecnico e di essere divenuto capo supermercato alimentari solo con diversi anni di esperienza pratica e frequentando corsi interni organizzati dalla __________, acquisendo una preparazione alquanto settoriale e specifica, senza inoltre il supporto di una buona padronanza delle lingue nazionali.

                                         Il ricorrente, pertanto, ha censurato, ai fini della quantificazione del reddito d’invalido, l’applicazione della media tra il dato statistico del livello di qualifica 2 e 3 della categoria maschile della cifra 52 della tabella TA1, domandando di tenere conto soltanto del livello di qualifica 3, corrispondente a un salario ipotetico mensile di fr. 4'994.--, molto più consono alla sua realtà. Egli ha, poi, osservato che adattando tale salario alle 41 ore settimanali e aggiornandolo al 2006/2007 si ottiene un reddito ipotetico mensile ammontante a fr. 5’166 e un conseguente reddito d’invalido annuo di fr. 61'992.--.

                                         L’assicurato ha, infine, rilevato che un reddito annuo d’invalido di fr. 61'992.- si giustifica ancor più se si considera che, a mente dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, il reddito d’invalido conseguibile da un assicurato di mezza età (ossia di circa 42-45 anni) con un’esperienza lavorativa di 14 anni presso la __________, nell’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio, sarebbe sicuramente di gran lunga inferiore ai fr. 71'641.- imputati dalla CO 1 a lui che vanta invece 37 anni di esperienza. Secondo l’insorgente il suo grado di invalidità è pari al tasso del 12.9%, risultante dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 71'244.- e il reddito da invalido di fr. 61'992.- (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La CO 1, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 6 maggio 2008, l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato che non risultano esserci ulteriori mezzi di prova utili ai fini della presente vertenza (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla CO 1 (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la CO 1 ha negato all’assicurato, nato nel 1941, il diritto a una rendita di invalidità in relazione ai disturbi alla spalla sinistra causati dall’infortunio del dicembre 2005.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.5.   Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF relativa ad assicurati di età avanzata:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         L’Alta Corte, con sentenza pubblicata in DTF 122 V 426, si è riconfermata nella propria giurisprudenza secondo cui l’art. 28 cpv. 4 OAINF è ritenuto conforme alla Costituzione e alla legge.

 

                                         Secondo la giurisprudenza il concetto di “età avanzata” si situa intorno ai 60 anni. Questa età, tuttavia, non costituisce un limite assoluto, bensì vanno pure considerate le abitudini professionali specifiche, nonché le particolari circostanze del singolo caso (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.2.; STFA U 122/05 del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.).

 

                                         Il raffronto dei redditi ai sensi di questo disposto deve essere effettuato riferendosi al salario che potrebbe conseguire una persona di mezza età con le stesse attitudini professionali e personali dell’assicurato. Determinate per i redditi ipotetici prima e dopo l’invalidità è il salario che potrebbe guadagnare questa persona tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro esercitando l’attività ragionevolmente esigibile dalla stessa.

                                         L’art. 28 cpv. 4 OAINF impone, dunque, di fondarsi sulle circostanze ipotetiche di un assicurato di mezza età per la determinazione non soltanto del reddito da invalido, ma anche di quello da valido (cfr. STFA U 21/03 del 25 agosto 2003 consid. 4.2.).

 

                                         Il concetto di mezza età si riferisce, poi, secondo la giurisprudenza a un’età di 42 anni oppure  a un’età tra i 40 e i 45 anni (cfr. STF U 313/06 del 14 agosto 2007 consid. 3.4.).

 

                                         Nella sentenza U 313/06 del 14 agosto 2007 appena citata il TF, a proposito dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, ha Inoltre rilevato che:

 

"  (…)

                                        Mit dieser Bestimmung wird bei der Invaliditätsbemessung zum einen dem Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten - unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bildet. Zum andern wird berücksichtigt, dass die Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der Versicherten zur Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG - nach dem Monat, in dem Männer das 65. und Frauen das 62. Altersjahr vollendet haben, nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG). Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S. 421 f. mit Hinweisen).“

 

                                         Per inciso al riguardo va segnalato che con sentenza U 35/07 del 28 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 131 e SVR 2008 UV Nr. 14, la nostra Massima Istanza ha deciso che il fatto che l’art. 22 LAINF non tenga conto dell’aumento progressivo dell’età pensionabile delle donne a 64 anni operato nell’ambito della decima revisione dell’AVS costituisce una svista manifesta del legislatore che il giudice può e deve correggere.

 

                                         Con sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 V 392 e SVR 2008 UV Nr. 31 pag. 115, l’Alta Corte ha pure stabilito, da una parte, che il diritto alle indennità giornaliere di una persona assicurata continua a sussistere anche dopo il raggiungimento dell'età AVS, se la stessa non ha riacquistato la piena capacità lavorativa o se la cura medica non è terminata.

                                         Dall’altra, che il diritto alla rendita di invalidità di una persona rimasta vittima di un infortunio prima del raggiungimento dell’età AVS può insorgere anche dopo il pensionamento.

                                         Contestualmente il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

6.1. Die Invalidenrente nach UVG, welche die versicherte Person für den invaliditätsbedingten Erwerbsausfall entschädigen soll (Art. 18 Abs. 1 UVG [in Verbindung mit Art. 8 ATSG; SR 830.1]), wird grundsätzlich lebenslänglich ausbezahlt (Art. 19 Abs. 2 UVG). Sie kann nach dem Erreichen des AHV-Alters nicht mehr revidiert werden (Art. 22 Abs. 1 UVG). In der neueren Literatur wird einhellig die Meinung vertreten, dass die nach diesem Zeitpunkt ausbezahlte Invalidenrente u.a. die - gegenüber der ursprünglichen - geänderte Funktion hat, einen allfälligen Rentenschaden abzudecken (BGE 126 III 41 E. 4a S. 46 mit diversen Hinweisen [u.a. auf PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung: mit besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Diss. Freiburg 1995, 2. unveränderte Aufl. 1999, S. 241 f., 266 und 282 f.]). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die Funktion einer Altersversorgung (BGE 122 V 418 E. 3a S. 421 f.; BGE 113 V 132 E. 4b S. 136 mit Hinweis). Der Schaden besteht hier - vorbehältlich des Falles, dass die versicherte Person über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig bleibt - nicht (mehr) in einer Erwerbseinbusse, sondern in der Reduktion der Altersvorsorgeleistungen (vgl. dazu im Detail OMLIN, a.a.O., S. 241 f.). Zwar wäre es angesichts des erwerblichen Gehalts des Invaliditätsbegriffs möglich gewesen, die Invalidenrente der Unfallversicherung - wie diejenige der Invalidenversicherung - mit Erreichen des AHV-Rentenalters wegfallen und durch die Altersrente der AHV ersetzen zu lassen. Eine solche Lösung wäre jedoch sozialpolitisch kaum vertretbar gewesen (Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung [BBl 1 BGE 976 III 192 ]). Der Gesetzgeber traf darum mit Bezug auf die Dauer des Rentenanspruchs eine Regelung, welche an den Rechtszustand unter der Herrschaft der Unfallversicherung nach KUVG anknüpfte (BGE 113 V 132 E. 4b S. 136; vgl. auch EVGE 1967 S. 146 f.).

6.2 Angesichts dieser rechtlichen Situation, welche den gesetzgeberischen Willen wiedergibt, die Rente der Unfallversicherung auch nach Erreichen des AHV-Rentenalters auszurichten, stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation ins Leere, zumal mit Art. 28 Abs. 4 UVV (in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 UVG) eine Bestimmung aufgenommen wurde, die den Verhältnissen des vorgerückten Alters im Rahmen der Invaliditätsbemessung explizit Rechnung trägt. Danach sind, sofern die versicherte Person nach dem Unfall die Erwerbstätigkeit altershalber nicht mehr aufnimmt oder sich das vorgerückte Alter erheblich als Ursache der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit auswirkt, für die Bestimmung des Invaliditätsgrades die Erwerbseinkommen massgebend, die eine versicherte Person im mittleren Alter bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung erzielen könnte (zur Gesetzmässigkeit dieser Norm: BGE 122 V 426; vgl. auch BGE 122 V 418 und BGE 113 V 132 sowie Urteil U 313/06 vom 14. August 2007). Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a S. 421 f. mit Hinweisen; Urteil U 313/06 vom 14. August 2007, E. 3.3 in fine). Im Übrigen entspricht diese Lösung auch der aktuell herrschenden Rechtsauffassung, wie insbesondere der Umstand aufzeigt, dass die Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der Koordination in der Sozialversicherung in ihrem Vorschlag zum ATSG eine Begründung von Rentenansprüchen gegenüber der Unfallversicherung nach Eintritt des AHV-Rentenalters zwar abgelehnt hatte, diese Einschränkung des Kumulationsprinzips für Betagte aber von der ständerätlichen Kommission in ihrem Entwurf ATSG fallengelassen wurde, da sie im Vernehmlassungsverfahren als zu weit gehender Eingriff in die geltende Rechtsordnung kritisiert worden war (zum Ganzen: OMLIN, a.a.O., S. 242 unten f. sowie Fn. 83 und 84; vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 32/03 vom 3. September 2003, E. 4.1.1). Ferner beabsichtigt der Bundesrat, worauf das BAG letztinstanzlich hinweist, gemäss Vernehmlassungsvorlage (S. 16 und 26) die Invalidenrenten der Unfallversicherung im Alter zur Verhinderung ungerechtfertigter Überentschädigungen künftig nur noch gekürzt ausrichten zu lassen. Eine derartige Massnahme erübrigte sich, wenn Invalidenrenten nicht grundsätzlich weiterhin lebenslänglich und unabhängig von einer nachgewiesenen konkreten Erwerbseinbusse zugesprochen würden.

Es hat demnach beim vorinstanzlichen (Rückweisungs-)Entscheid sein Bewenden, mit welchem die Beschwerdeführerin verpflichtet wird, abzuklären, wann die Heilbehandlung der Beschwerdegegnerin abgeschlossen und ob die Beschwerdegegnerin hernach in einem rentenbegründenden Masse invalid war, sowie gegebenenfalls die Höhe der geschuldeten Rente festzulegen. Die Frage, ob die Versicherte ohne Unfallfolgen über das AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig gewesen wäre, wie von ihrer Seite geltend gemacht, bedarf angesichts des Ergebnisses im vorliegenden Verfahren - der Rentenanspruch kann auch ohne weitergeführte erwerbliche Beschäftigung nach Erreichen des AHV-Rentenalters entstehen - keiner abschliessenden Beurteilung.”

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, come già esposto nei fatti, risulta incontestata l’esigibilità lavorativa dell’assicurato stabilita dalla CO 1, relativamente ai soli disturbi alla spalla sinistra, fondandosi sul rapporto del medico fiduciario Dr. __________ del 6 aprile 2007.

 

                                         Il medico al riguardo ha indicato:

 

"  (…) il paziente non è in grado di portare pesi superiori ai kg. 10-15 con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, si sconsigliano inoltre lavori ripetitivi anche con pesi minimi (kg 1.5-2) con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 110°. Per contro non vi sono limitazioni nell’uso dell’arto superiore sinistro in posizione declive come pure per flesso-estensione antebrachio-brachiale o nell’utilizzo delle mani. Per le sole lesioni infortunistiche non sono ravvisabili altre limitazioni. Nella precedente professione svolta dal paziente quale responsabile del reparto alimentare, fanno stato le limitazioni precedentemente indicate cosicché è compito del servizio ispettorale stabilire in quale misura si situava la limitazione del rendimento del signor RI 1.” (Doc. ZM16)

 

                                         L’insorgente, in particolare non ha sollevato censura alcuna in merito all’asserzione dell’assicuratore LAINF resistente secondo cui, tenendo conto degli impedimenti funzionali definiti dal medico fiduciario, si può ritenere che sul mercato generale del lavoro, specificatamente nel settore dei servizi, vi sia una sufficiente offerta di occupazioni esercitabili, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete non impegnino il portare pesi superiori ai kg 10-15 con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 70°, rispettivamente senza il bisogno di eseguire lavori ripetitivi anche non pesi minimi (kg. 1,5-2) con il cingolo omero-scapolare sinistro in elevazione-abduzione oltre i 110° (cfr. doc. A).

 

                                         L’assicurato, dunque, non può più svolgere l’occupazione abituale svolta negli ultimi anni di capo supermercato alimentari e di rampista/magazziniere, quest’ultima attività esercitata in sostituzione di un collega in malattia (cfr. mansionario doc. Z78/2; A). Egli può, per contro, svolgere altre attività qualificate nel settore dei servizi, segnatamente del commercio, che ossequino le limitazioni fisiche dovute ai disturbi alla sua spalla sinistra.

 

                               2.7.   Per quanto concerne il reddito da valido, la CO 1 ha fatto riferimento al salario percepito dall’assicurato nel 2005 presso la __________ adeguato all’anno 2007, corrispondente a fr. 71'244 annui (cfr. doc. A).

 

                                         In proposito va osservato che l’assicurato - nato il 2 giugno 1941 - al momento dell’infortunio del dicembre 2005 aveva 64 anni.

                                         Dalle carte processuali emerge, inoltre, che il 30 giugno 2006 l’insorgente è stato regolarmente pensionato avendo raggiunto l’età ordinaria AVS (cfr. doc. A; I).

 

                                         Per la determinazione dei redditi da porre a confronto al fine di stabilire se l’assicurato ha diritto o meno a una rendita di invalidità, torna quindi applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF.

 

                                         Come visto sopra, tale disposto prevede che si faccia capo al reddito ipotetico di un assicurato di mezza età per la determinazione non solo del reddito da invalido, ma pure di quello ottenibile senza il danno alla salute provocato dall’infortunio in questione (cfr. consid. 2.5.; STFA U 122/05 del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.; SVR 1995 UV Nr. 35 pag. 106 consid. 3).

 

                                         In concreto, l’assicurato, di formazione odontotecnico, dal 1965 al 1969 ha gestito il negozio di generi alimentari dei suoi genitori a __________. Dall’aprile 1969 al luglio 2006 è stato dipendente, come responsabile del reparto di alimentari, presso i grandi magazzini __________, ora gruppo __________. Ha frequentato corsi e seminari in relazione alla sua attività presso la __________ sempre organizzati da quest’ultima (cfr. doc. B).

 

                                         In simili condizioni, occorre ritenere che il salario di circa fr. 5'700.-- al mese, comprensivi della quota parte di tredicesima percepito presso __________ nel 2005, dopo 39 anni nel settore della vendita, di cui 36 presso il medesimo datore di lavoro, non corrisponde a quello che nel 2005 avrebbe potuto guadagnare un assicurato di mezza età (40-45 anni; consid. 2.5.) per la medesima attività.

                                         La retribuzione di quest’ultimo sarebbe, infatti, stata verosimilmente meno elevata.

                                         Questa circostanza è stata, del resto, indirettamente riconosciuta anche nell’atto ricorsuale, allorché, relativamente al reddito da invalido ex art. 28 cpv. 4 OAINF, è stato affermato che il reddito conseguibile da un assicurato di mezza età con un’esperienza lavorativa presso __________ di 14 anni (ossia gli anni di esperienza vantati dall’assicurato presso __________ all’età di 42 anni), nell’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio, sarebbe di gran lunga inferiore al reddito conseguito dall’insorgente che vanta 37 anni (quasi 37 anni dall’aprile 1969 al dicembre 2005 quando ha avuto luogo il sinistro) di esperienza (cfr. doc. I).

 

                                         Nel caso in esame va, perciò, fatto capo ai dati statistici per stabilire il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. STFA U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.3., 3.4.).

 

                               2.8.   In concreto vanno utilizzati i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica afferenti al settore del commercio al dettaglio (p.to 52), livello di qualifica 3: conoscenze professionali e specializzate.

 

                                         A quest’ultimo riguardo è utile rilevare che l’attività di capo del settore alimentari di un supermercato richiede sì delle conoscenze professionali e specializzate, ma non un lavoro indipendente molto qualificato (livello di qualifica 2).

                                         Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 (cfr. doc. A), non deve essere applicata la media tra il livello di qualifica 2 e 3, bensì unicamente il dato corrispondente al livello di qualifica 3 (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.4.).

 

                                         Un assicurato di mezza età, quindi, nel 2006, svolgendo una professione che presuppone delle conoscenze professionali e specializzate nel commercio al dettaglio (punto 52 della TA livello di qualifica 3), settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'994.-.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2008, pag. 90), esso ammonta a fr. 5’206.- mensili oppure a fr. 62’472 per l'intero anno (fr. 5’206 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile da valido di fr. 5’289.-- oppure di fr. 63’471.-- per l'intero anno (fr. 5’289 x 12).

 

                               2.9.   Anche il reddito ipotetico da invalido, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, va stabilito basandosi sui dati statistici della Tabella TA1 (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.; DTF 126 V 75 seg.).

 

                                         In casu va considerato che, se l’assicurato fosse diventato invalido nella mezzà età, avrebbe svolto nel settore del commercio un’attività sempre più volta alla supervisione e alla gestione, seguendo anche, se del caso, dei corsi specialistici (cfr. STF U 538/06 del 30 gennaio 2007 consid. 3.5.).

                                         Al fine della determinazione del reddito da invalido va comunque, anche in questo caso, tenuto conto del p.to 52 della TA1 livello di qualifica 3, come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. I).

                                         Un’ulteriore specializzazione nel settore della vendita, in effetti, non permette in ogni caso di ritenere che l’assicurato potesse svolgere un’attività indipendente e molto qualificata.

                                         Di conseguenza il reddito da invalido adeguato al 2007 corrisponde a quello da valido di fr. 63’471.-- (cfr. consid. 2.8.).

 

                    Anche nel caso di applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, si deve procedere, se del caso, a una riduzione percentuale del salario statistico consentita nella misura massima del 25% ai sensi della giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 77 segg.

                    Tuttavia alla luce dell’art. 28 cpv. 4 OAINF non è lecita una riduzione per circostanze concrete specifiche connesse all’età dell’assicurato (cfr. STFA U 122/05 del 30 agosto 2005 consid. 3.2.2.).

 

                                         In casu, perciò, entra considerazione unicamente una decurtazione per le limitazioni dovute al danno alla salute alla spalla sinistra che va valutato del 5%.

                                         Le limitazioni fisiche di origine traumatica presentate dall’insorgente, alla luce della sua attività presso __________ precedente all’infortunio del dicembre 2005 - la quale non può essere definita particolarmente pesante, né necessitante prevalentemente dell’uso degli arti superiori oltre il limite fissato dagli impedimenti dell’assicurato -, si ripercuotono in misura limitata sulla sua capacità di guadagno considerato l’utilizzo della sua residua abilità lavorativa sul mercato generale del lavoro (cfr. STF 8C_529 del 23 maggio 2008 consid. 3).

 

                                         Per quanto attiene alla circostanza che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________ per un numero considerevole di anni (14 anni tenendo conto di un assicurato di mezza età ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF), va evidenziato che nel settore privato più il livello delle qualifiche richieste è basso, meno sono rilevanti gli anni di servizio (cfr. STF I 620/06 del 6 luglio 2007 consid. 6.2.1.; STF 8C_529/2007 del 23 maggio 2008 consid. 4.2.).

 

                                         Il TF, nella sentenza I 620/06 del 6 luglio 2007, appena menzionata, con cui ha escluso una riduzione per anni di servizio del reddito statistico nel caso di un’assicurata la quale, al momento del sinistro, era al suo 17° anno di attività quale impiegata di economia domestica presso il medesimo ospedale, ha altresì osservato che:

 

"  (…)

6.2.2 Weiter ist zu beachten, dass sich das Anfangseinkommen in einer neuen Firma in der Regel nicht isoliert nach der Anzahl Dienstjahre, sondern u.a. auch auf Grund der mitgebrachten Berufserfahrungen bestimmt (BGE 126 V 75 E. 5b/bb S. 80). Zudem ist eine lange Dienstdauer beim gleichen Arbeitgeber auf dem - hier massgebenden - hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 273 E. 4b S. 276; AHI 1998 S. 287 E. 3b mit Hinweisen) durchaus positiv zu werten, indem die durch die langjährige Betriebstreue ausgewiesene Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit sich bei einem anderen Arbeitgeber im Anfangslohn niederschlägt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 399/06 vom 11. August 2006, E. 4.2).

 

                                         Ne discende che anche, in casu, l’esperienza acquisita dall’assicurato nei diversi anni presso lo stesso datore di lavoro rappresenta piuttosto un vantaggio per un altro datore di lavoro, poiché è indice di affidabilità, stabilità, serietà e competenza da parte dell’insorgente.

                                         Conseguentemente, nel caso di specie, non può essere applicata alcuna deduzione per gli anni di servizio effettuati.

 

                                         Partendo da un salario da invalido di fr. 63’471.-- e ammettendo una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2007 risulta, quindi, essere pari a fr. 60’298.-- (fr. 63’471.-- - (fr. 63’471.-- x 5 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 63’471.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 5%.

 

 

                                         All’assicurato non è dunque possibile assegnare una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulta inferiore alla soglia minima del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

 

                                         Di conseguenza a ragione la CO 1 ha negato al ricorrente l’attribuzione di una rendita.

 

                                         La decisione su opposizione del 22 febbraio 2008 deve, pertanto, essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti