Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.2

 

DC/sc

Lugano

30 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2007 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1 è attiva dal 1° gennaio 2003 in qualità di aiuto studio medico presso la __________ ed è assicurata contro gli infortuni presso CO 1.

                                         Con notifica d'infortunio bagatella LAINF del 13 aprile 2007 la datrice di lavoro ha informato l'assicuratore che la propria dipendente, l'11 aprile 2007 alle ore 19:30, "mentre stava correndo le è ceduto il ginocchio e ha sentito un crack" (cfr. Doc. 1).

                                         L'assicurata è poi stata operata alcuni mesi dopo e precisamente il 3 luglio 2007.

 

                                         In data 7 agosto 2007 l'assicurata ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni a proposito della dinamica dell'evento:

 

"  Facendo footing alla __________ di __________, su una stradina sterrata, probabilmente a causa di una buca o di un sasso mi è ceduto il ginocchio. Ho sentito una specie di "strappo" al ginocchio e non sono più riuscita a camminare x il dolore." (Doc. 8)

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 5 dicembre 2007 CO 1 ha confermato la propria decisione del 10 ottobre 2007 (cfr. Doc. 9) ed ha rifiutato l'assunzione del caso ritenendo che non ci troviamo in presenza nè di un infortunio nè di una lesione parificata.

                                         In particolare l'assicuratore ritiene che non sia stata dimostrata l'esistenza di un fattore esterno straordinario ("sia stato indiscutibilmente "proporzionato" dalla presenza di una buca o di un sasso", cfr. Doc. A) visto che RI 1 ha utilizzato il termine "probabilmente".

 

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale la sua patrocinatrice chiede che CO 1 assuma il caso in quanto si tratta  di un infortunio.

                                         Al riguardo la rappresentante dell'assicurata si è così espressa:

 

"  (...)

Ora, sulla base di queste premesse, appare palese che senza l'intervento di una buca o di un sasso, l'evento non si sarebbe verificato. L'esistenza di una pura possibilità" è, nel caso concreto, assolutamente da negarsi. Una buca o un sasso: uno dei due fattori ha provocato con assoluta certezza l'infortunio.

 

La ricorrente infatti, essendo sportiva, era solita correre con una certa regolarità. E non essendo una principiante, ben poteva riconoscere se si trattava di un semplice inciampare oppure di un fattore esterno a provocare il dolore. Correndo su una strada sterrata capita infatti di avvertire che la corsa venga "deviata" dalle buche e dai sassi. Se di piccola entità, come di norma, il corpo reagisce affrontando il terreno dissestato. Se di grande entità invece, come nel caso di una buca o un sasso più grandi di quanto secondo la propria esperienza ci si possa aspettare, essi possono sicuramente causare un infortunio. Che la ricorrente a posteriori non ricordi quale dei due fattori abbia provocato il dolore, non è rilevante. È comprensibile infatti che un movimento così repentino e seguito da un dolore simile (si è reso necessario infatti un intervento chirurgico) non rimanga bene impresso nella mente. La ricorrente però può affermare con certezza che uno dei due fattori ha provocato il dolore. Ciò è sufficiente perché il criterio del nesso di causalità venga adempiuto. (...)" (Doc. I, pag. 2)

 

                                         La patrocinatrice dell'assicurata ha poi negato che la presenza di un danno della cartilagine sia atto ad escludere l'infortunio e rileva:

 

"  (...)

Gli atti medici prodotti indicano sì la presenza di una chiara problematica degenerativa: la condropatia apicale rotulea. Si tratta in effetti di una malattia degenerativa della cartilagine. Questa malattia può provocare, a causa dell'alterazione e dell'assottigliamento della cartilagine, una maggior propensione a traumi nella zona interessata, come rotture ai legamenti, al menisco o più in generale a lesioni dell'articolazione.

 

Il numero delle persone che soffre di questa malattia è molto alto: infatti è possibile anche soffrirne senza accorgersene, o accorgersene solo in età avanzata, essendo appunto la malattia di natura degenerativa e in molti casi asintomatica. Tuttavia, nel caso in questione, come si può notare dai referti medici (Doc. E ed F), a seguito del "cedimento del ginocchio durante la corsa" è stato necessario asportare chirurgicamente anche un condroma sinoviale. Esso è una protuberanza della cartilagine dovuta alla condropatia: il fatto che però esso si sia staccato dalla cartilagine e abbia dovuto essere asportato è conseguenza di un forte trauma. Trauma provocato da un fattore esterno quale il movimento incontrollato del ginocchio a causa di una buca o un sasso durante la corsa. (...)" (Doc. I, pag. 3-4)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 21 giugno 2008 CO 1 propone di respingere il ricorso e sottolinea che:

 

"  (...)

Parte convenuta contesta con forza quest'ultima descrizione poiché se il dolore fosse stato imme­diato ed insopportabile la signora RI 1 si sarebbe recata (o meglio avrebbe dovuto recarsi) dal medico molto prima di quanto effettuato e cioè già il mattino del 12 aprile 2007 (giorno seguente il primo annuncio - doc. 1).

 

Ma non solo.

 

L'asserzione della signora RI 1 secondo la quale "... La ricorrente però può affermare con cer­tezza che uno dei due fattori ha provocato il dolore ..." appare un tantino tirata per i capelli visto che l'interessata manco si ricorda se l'origine del problema sia da ricollegare ad un sasso, oppure, ad un buco: sicché seguire la tesi della ricorrente corrisponderebbe a dire che una causa scono­sciuta possa provocare un infortunio!

 

(...)

 

Che gli atti medici indichino la presenza di una chiara problematica degenerativa è assodato.

Contestata la spiegazione offerta dalla ricorrente a mente della quale un forte trauma sia - esclusi­vamente - all'origine di un condrioma sinoviale. Infatti, di certo è data una problematica di natura degenerativa, per contro, non è assolutamente provata la presenza di un trauma e della sua even­tuale ampiezza. In altre parole, esistono solo indizi che potrebbero - in modo aleatorio - ricondurre il risultato fisico diagnosticato ad un avvenimento infortunistico. (...)" (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 3 aprile 2008 si è tenuto il dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. VI).

 

                               1.6.   Il 3 aprile 2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti alla responsabile del personale della __________ (cfr. Doc. VIII), che ha risposto il 9 aprile 2008 (cfr. Doc. IX) e al dottor __________ (cfr. Doc. VII), che ha risposto il 18 aprile 2008 (cfr. Doc. X).

                                         Su questi accertamenti la CO 1 si è espressa il 24 aprile 2008 (cfr. Doc. XII) mentre l'assicurata lo ha fatto il 5 maggio 2008 (cfr. Doc. XIII).

 

                               1.7.   Il 14 maggio 2008 il Presidente del TCA e il vicecancelliere __________ hanno effettuato un sopralluogo informale presso la __________ (cfr. Doc. XVII), mentre il 9 giugno 2008 ha avuto luogo un sopralluogo alla presenza delle parti (cfr. Doc. XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'11 aprile 2007 RI 1 è rimasta o no vittima di un infortunio.

 

                                         Si può invece subito escludere che il danno alla salute subito dalla ricorrente sia parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (lesione parificabile).

                                         Infatti, per costante giurisprudenza, la condropatia rotulea, che è un danno alla cartilagine, non rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF. Inoltre ogni interpretazione estensiva di questa norma è esclusa (cfr. DTF 114 V 298 consid. 3e, STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002; STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003).

 

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

 

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta  dall'assicurata emerge che la ricorrente mentre stava correndo ha sentito un "crack" al ginocchio.

 

                                         Da quanto appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004).

                                         D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza U 403/01 del 14 ottobre 2002 la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

"  Dottrina e giurisprudenza ammettono l'esistenza di un fattore straordinario anche se una lesione si verifica in seguito ad un movimento scoordinato (RAMI 1999 no. U 333 pag. 199 consid. 3c/aa e no. U 345 pag. 422 consid. 2b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 176 seg.) oppure - tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini, professionali o extra-professionali, dell'interessato - ad uno sforzo eccessivo, segnatamente a uno spostamento o al sollevamento di un carico (DTF 116 V 139 consid. 3b; RAMI 1994 no. U 180 pag. 38 consid. 2). La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. D'altro canto, per potere ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 no. U 165 pag. 59 consid. 3b; sentenza inedita del 18 ottobre 1999 in re F., U 276/98)."

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è ancora così espressa:

 

" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierten  Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten Pro­grammwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Scha­den - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)

                                        

                                         Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di valutare se il danno al ginocchio di RI 1, intervenuto durante una corsa, sia o meno da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.

 

                                         Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

 

                                         In una sentenza U 67/04 del 13 luglio 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha negato il diritto alle prestazioni LAINF ad un'assicurata che si è procurata un danno ad un ginocchio effettuando un salto dall'altezza di un metro ("a sauté d'une hauteur d'un mètre environ pour franchir un portail fermé. A la réception au sol, son genou a lâché.") ed ha sottolineato quanto segue:

 

"  3.2 En l'espèce, la déclaration d'accident du 2 avril 2001 décrit l'événement du 24 mars précédent de façon très laconique : « saut d'environ un mètre, lâchage du genou », tandis que le rapport initial du docteur B.________, du 28 mai 2001, indique seulement que le saut en question a eu lieu sur une barrière et que la réception s'est effectuée avec torsion sur le genou gauche. Le dossier ne comporte aucune autre description de cet événement avant la décision de refus de prestations rendue par la recourante le 9 juillet 2001. Entendue par le tribunal cantonal le 5 mai 2003, l'assurée a déclaré qu'après avoir fait du jogging sur le terrain de sport de V.________, elle avait trouvé fermé le portail de sortie, qu'elle l'avait escaladé pour le franchir avant de sauter. C'est en touchant le sol que son genou avait lâché et qu'elle était tombée. Elle avait alors ressenti une forte douleur et était restée assise par terre pendant une demi-heure. La survenance d'une chute à l'occasion du saut en question n'a été évoquée qu'au moment de cette audition.

 

En présence de deux versions différentes au sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d). Il y a donc lieu de considérer que le genou de l'assurée a eu une défaillance indépendamment d'une éventuelle chute.

 

Le franchissement d'un portail d'une hauteur d'un mètre environ par une personne qui pratique le jogging ne peut être considéré comme inhabituel. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir glissé ou trébuché, ni avoir eu un mouvement désordonné ou involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd., Berne 1989, p. 176 s.) juste avant de retomber à terre. Dès lors, une position incorrecte de l'intéressée à la réception du saut en question ne saurait être considérée comme un mouvement non programmé au sens de la jurisprudence (RAMA 2004 no U 502, p. 183 ss et les nombreuses références). L'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit par conséquent être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du 24 mars 2001 ne peut pas être admis.

 

                                         Il TCA è giunto alla medesima conclusione nel caso di un assicurato che si è ferito a un piede saltando da un muretto (cfr. STCA 35.2004.64 del 10 dicembre 2004:

 

"  Nel caso sub judice, invece, per ammissione dello stesso ricorrente, il tutto si è svolto in condizioni di assoluta normalità, in particolare la ricezione al suolo".

 

                                         Il TFA ha invece ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza U 288/02 del 1° luglio 2003, riguardante un assicurato che, nel saltare da un'altezza di un metro almeno, ha accusato uno choc violento delle due mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:

 

"  En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000 doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre, c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol, entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.

 

En conséquence, c'est à juste titre que l'instance judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier 2000." (consid. 2.2)

 

                                         Infine, in una sentenza U 71/07 e U 72/07 del 15 giugno 2007, pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di un assicurato che si è procurato una lesione del ginocchio giocando a calcio.

                                         L'Alta Corte ha ritenuto non provato il fatto che il giocatore sia rimasto impigliato al suolo tirando un traversone, ragione per cui, difettando il carattere straordinario del fattore esterno, ha stabilito che un infortunio nel senso giuridico non è dato.

 

                                         Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato quanto segue:

 

"  5.1.3 Die National stimmt der Vorinstanz zu, dass hinsichtlich des Ereignisses vom 3. Oktober 2004 auf die Aussagen der ersten Stunde des Versicherten abzustellen sei. Mangels eines besonderen Vorkommnisses sei das Merkmal der Ungewöhnlichkeit und damit das Vorliegen eines Unfalls im Rechtssinne zu verneinen.

5.2

5.2.1 Den vorinstanzlichen Erwägungen ist beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B. anprallen, ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem Hängenbleiben mit dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Versicherte nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit Bestimmtheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies tatsächlich passiert wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005, nachdem die National mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines äusseren Faktors (wie z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte, mit Sicherheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den von ihm erstmals vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten kann ein solcher Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts, dass Dr. med. G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des Versicherten beim Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des Versicherten zum Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter den gegebenen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die Vorinstanz ohne weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden verneinten (vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).

Soweit der Versicherte sich erstmals letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004 beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S. 103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 270/04 vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom 14. Oktober 2004, E. 2.2.3).

5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV 1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, nel corso dell'udienza del 3 aprile 2008, l'assicurata ha così descritto le circostanze nelle quali è avvenuto l'evento dell'11 aprile 2007:

 

"  (...)

Invitata a precisare meglio l'accaduto l'assicurata afferma che si tratta di una strada sterrata e quindi non asfaltata. Vi sono dei ciottoli. Mentre correvo a un certo punto ho sentito un strappo al ginocchio e mi sono subito fermata per vedere cosa poteva avere provocato questo dolore. Ho visto dietro di me che vi era un sasso (d'istinto avevo fatto un balzo in avanti con l'altra gamba). Vicino al sasso c'era un buco. Ho fatto un movimento verso l'esterno.

Subito dopo il male era fortissimo mi sono dovuta fermare e piano piano, a fatica ho ricamminato verso l'automobile.

 

Il Presidente del TCA segnala all'assicurata che sulla notifica d'infortunio-bagatella LAINF del 16.4.2007 figura la seguente descrizione:

 

"Mentre stava correndo le ha ceduto il ginocchio ed ha sentito un crak."

 

Al proposito l'assicurata sottolinea che quando ha fatto notare questo aspetto alla sig.ra __________, responsabile del personale presso la __________, quest'ultima ha detto di avere cercato di sintetizzare quanto descritto da lei stessa.

 

Al riguardo del carattere approssimativo di questa dichiarazione iniziale la rappresentante dell'assicurata sottolinea che anche il punto 9 come natura della lesione è stata indicata una frattura.

 

L'avv. __________ chiede all'assicurata se il terreno sul quale si è realizzato l'evento era un suo percorso abituale oppure no. La ricorrente risponde che alternava corse sull'asfalto (che possono  provocare mal di schiena) a corse sullo sterrato.

 

Rispondendo al rappresentante della Cassa l'assicurata precisa che correva circa due volte alla settimana inoltre andava in palestra.

 

Dopo aver appurato la dinamica descritta in data odierna e che il terreno era noto la CO 1 mantiene la propria decisione.

 

Il Presidente chiede ancora all'assicurata di precisare cosa intende con il termine "mi è ceduto il ginocchio". L'assicurata risponde che, stortandolo, mi è ceduto e dimostra ai presenti all'udienza cosa le è capitato.

 

L'avv. __________ sottolinea che in questo (recte: questo caso) un'importanza decisa (recte: decisiva) viene data alla descrizione dell'accaduto fatto dall'assicurata piuttosto che a quanto figura nella notifica di infortunio-bagatella LAINF.

La prassi dell'CO 1 è proprio quella che consiste nel chiedere spiegazione quanto una determinata descrizione non convince.

 

L'avv. __________ sottolinea pure che si tratta di una condropatia e quindi di un'affezione a carattere degenerativo che porta ad escludere piuttosto l'affetto (recte: l'aspetto) infortunistico.

 

(...)

 

L'avv. __________ viene invitato a spiegare meglio quanto figura nella risposta di causa al punto 3. Egli rileva di aver voluto semplicemente sottolineare che l'assicurata non descriveva con precisione cosa le è capitato. Al riguardo la ricorrente ribadisce che si tratta di un sasso più grande di quelli che normalmente incontrava e che a quel momento stava correndo piuttosto sul bordo della strada.

 

Sottolinea inoltre di aver preso un colpo di traverso e di non sapere se è il sasso stesso o la buca vicina che le ha provocato il danno alla salute." (Doc. VI

 

                                         Interpellata dal TCA, il 9 aprile 2008 la responsabile del personale della __________ ha affermato che durante la spiegazione dell'accaduto RI 1 "non ha menzionato alcun avvenimento particolare" e che l'assicurata "ha utilizzato le parole che io ho riportato nell'annuncio all'assicurazione" (cfr. Doc. IX).

                                         Dal canto suo il dotto __________, Capo clinica di ortopedia presso l'Ospedale __________ di __________ il 18 aprile 2008 ha precisato che, nella cartella clinica dell'assicurata ha riportato le seguenti indicazioni:

 

"  (...)

La paziente riferiva agli inizi dell'aprile 2007 un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, mentre stava correndo su terreno accidentato; da allora riferiva la comparsa di una gonalgia ad una limitazione funzionale soprattutto a carico del comparto mediale del ginocchio sinistro." (Doc. X)

 

                                         Al fine di chiarire ulteriormente la fattispecie il TCA ha effettuato due sopralluoghi.

                                         L'esito del primo, a carattere informale, avvenuto il 14 maggio 2008, è stato così verbalizzato:

 

"  In data 14 maggio 2008, a partire dalle ore 14°° circa, abbiamo esperito un sopralluogo presso la “__________”, via __________, in territorio del Comune di __________. Si tratta di una tenuta molto estesa. Ne abbiamo percorso una parte. Abbiamo potuto accertare che la tenuta appena citata è attraversata da stradine, in alcuni tratti, asfaltate e, in altri, sterrate. Alcuni tratti sterrati appaiono piuttosto accidentati a causa della presenza di numerose buche, più o meno profonde (comunque in corso di riempimento).

 

In alcune parti del terreno vi è della ghiaia e dei sassi di medie proporzioni che sporgono leggermente dal terreno. Altri tratti sono completamente livellati." (Doc. XVII)

 

                                         In quell'occasione il TCA ha potuto constatare che erano in corso dei lavori di riempimento delle buche.

 

                                         Il secondo sopralluogo è stato effettuato il 9 giugno 2008 alla presenza delle parti. In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

 

"  Secondo l'assicurata l'evento è accaduto nel rettilineo che porta dal parcheggio alla fattoria. La ricorrente afferma che stava rientrando. Era spostata sul lato sinistro della strada.

 

Il presidente del TCA constata che effettivamente in questi punti vi sono alcune buche con dei sassi che sporgono.

 

La ricorrente viene resa attenta sul fatto che queste dichiarazioni vengono rese davanti ad un Tribunale.

 

L'assicurata viene pure invitata a mimare il movimento effettuato in occasione dell'evento in questione, ciò che l'assicurata fa immediatamente.

 

L'avv. __________ ritiene che il terreno in questione non presenti delle caratteristiche tali da poter riconoscere il carattere di straordinarietà. Richiama al riguardo la STF U 403/01 del 14 ottobre 2002.

 

La patrocinatrice dell'assicurata mantiene la sua posizione, in quanto il sopralluogo ha dimostrato che vi sono delle buche con dei sassi.

 

Con riferimento alla affermazioni del Dr. med. __________, il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se ritiene che ci troviamo davanti ad un terreno accidentato. Il patrocinatore di CO 1 risponde che non si tratta di un terreno particolarmente accidentato.

 

La lic. iur. __________ richiama quanto riferitole dal vicecancelliere __________ nel verbale di sopralluogo informale." (Doc. XVIII)

 

                                         Al proposito la rappresentante dell'assicurata il 9 giugno ha precisato:

 

"  (...)

Al proposito faccio unicamente rilevare, con riferimento all'ultima costatazione della sottoscritta (ultimo paragrafo, pag. 2), che la stessa si riferiva in particolare all'affermazione del Vicecancelliere __________ relativa al riempimento delle buche.

Durante il sopralluogo informale infatti è stato constatato che le stesse erano state riempite, ma che il giorno del sopralluogo erano ancora presenti. L'affermazione era quindi atta a sottolineare la straordinarietà delle buche per rapporto alla necessità di riempirle, verosimilmente periodicamente." (Doc. XX)

 

                                         Effettivamente il TCA ha potuto costatare che le buche che erano state risistemate il 14 maggio 2008, un mese dopo si erano parzialmente riformate.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, alla luce degli accertamenti compiuti, questo Tribunale rileva innanzitutto che l'assicurata il 7 agosto 2007 (cfr. consid. 1.1) e poi davanti al TCA non ha contraddetto le dichiarazioni iniziali ma le ha semplicemente completate (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2008).

 

                                         Lo stesso rappresentante di CO 1 ha, del resto, giustamente ricordato che per l'assicuratore decisiva è la descrizione fatta dall'assicurata piuttosto che quanto figura nella notifica d'infortunio - bagatella LAINF.

 

                                         L'assicurata ha peraltro precisamente indicato quando e dove è accaduto l'evento (per un diverso caso cfr. la STCA 35.2006.82 del 18 aprile 2007).

 

                                         Il dottor __________ ha inoltre riportato nella sua cartella clinica che l'assicurata ha riferito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre stava correndo su terreno accidentato.

 

                                         Infine, i sopralluoghi compiuti dal TCA hanno permesso di appurare che nel luogo in cui è accaduto l'evento (rettilineo che porta al parcheggio della fattoria) vi sono numerose buche.

 

                                         In simili condizioni, applicando il criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, Lugano e Basilea 2008, pag. 203 seg. (215 e 277), questo Tribunale deve concludere che nel caso concreto il ginocchio sinistro dell'assicurata ha ceduto a causa di un brusco movimento che RI 1 ha compiuto facendo lo jogging su un terreno accidentato, al bordo della strada, a causa di una buca nel terreno e di un sasso ravvicinati.

                                     

                                         Si tratta dunque di un movimento scoordinato che deve essere qualificato come infortunio. La decisione su opposizione del 5 dicembre 2007 di CO 1 deve di conseguenza essere annullata.

 

                               2.9.   Il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (STF 8C_381/2007 del 22 aprile 2008; DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

 

                                         Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).

 

                                         Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

 

                                         Nella presente fattispecie il dottor __________ ha posto la seguente diagnosi:

 

"  Condropatia II grado apice rotuleo ed ipertrofia del corpo di Hoffa del ginocchio sinistro" (Doc. 5)

 

                                         La condropatia, ed in particolare la condropatia rotulea, viene così definita:

 

"  La condropatia è una sofferenza del tessuto cartilagineo (si parla di condromalacia quanto è in atto un processo degenerativo) attorno all'osso. In genere si individuano tre gradi di gravità della patologia:

1) rammollimento della cartilagine senza fissurazione;

2) fissurazioni localizzate o diffuse;

3) perdita di sostanza cartilaginea con esposizione dell'osso.

Per lo sportivo (e per il runner in particolare) ha importanza soprattutto la condropatia rotulea (negli Stati Uniti anche detta ginocchio del corridore), una tipica patologia da sovraccarico. La causa è infatti da ricercarsi nei ripetuti microtraumi del gesto sportivo, aggravati da una situazione anatomica sfavorevole (ginocchio valgo, rotula alta, lassità legamentosa ecc.). La patologia può essere asintomatica, ma in genere compare un dolore intorno alla rotula, presente sia a riposo sia sotto sforzo (per esempio contraendo il quadricipite, salendo o scendendo le scale ecc.) e alla pressione. Le cure dipendono dalla gravità della patologia, ma in genere prevedono il riposo (anche assoluto nei casi più gravi), crioterapia e fisioterapia. Particolarmente indicato è il potenziamento muscolare in quanto il movimento della rotula (che in condizioni normali scorre sul femore senza toccarlo) dipende dal quadricipite. Si agisce di solito sul basto mediale poiché statisticamente la rotula si decentra esternamente. Nei casi in cui si rende indispensabile, l'intervento chirurgico viene effettuato per correggere meccanicamente l'ambiente di lavoro della rotula." (cfr. www.albanesi.it/Notizie/condropatia.htm)

 

                                         In una sentenza 35.2003.75 del 22 marzo 2004 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dal dott. XXX, medico di XXX - secondo il quale il notevole danno cartilagineo presentato da XXX al ginocchio destro non può essere ricondotto all'evento traumatico del febbraio 2003.

(...)

In particolare, questo Tribunale osserva come la tesi del medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto trovi pieno riscontro nella certificazione del dott. XXX (...), specialista privatamente consultato dal ricorrente.

In effetti, questo sanitario ha implicitamente escluso che il danno alla salute in discussione sia stato causato dall'infortunio assicurato, dando per certa la sua origine microtraumatica ripetuta (cfr. doc. B).

Ora, così come ha pertinentemente rilevato l'Istituto assicuratore (cfr. VII, p. 2), secondo la giurisprudenza federale, qualora un determinato danno alla salute non sia riconducibile ad un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto, ma piuttosto a dei microtraumi ripetuti nella quotidianità, esso non va attribuito ad infortunio ma ad una malattia (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e riferimenti ivi citati; STFA del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, consid. 2 b e del 13 dicembre 2000 nella causa J., U 226/00, consid. 1a).

(...)

Non può peraltro essere ignorato che l'aggettivo "post-traumatico" viene sovente utilizzato dai sanitari per rimarcare semplicemente il fatto che un determinato danno alla salute è apparso posteriormente ad un evento traumatico.

Ora, il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96). (...)"

 

                                         Gli atti sono pertanto rinviati ad CO 1 affinché stabilisca se esite oppure no un nesso di causalità naturale tra l'evento dell'11 parile 2007 e il danno alla salute lamentato dall'assicurata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    L'evento dell'11 aprile 2007 è un infortunio.

                                         §§§ L’incarto è rinviato alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti per il diritto alle prestazioni, in particolare il nesso di causalità.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         CO 1 verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti