Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.35

 

rs/DC/sc

Lugano

15 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 marzo 2008 emanata da

 

CO 1 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 5 dicembre 2007 la CO 1, a seguito dell’emanazione da parte della Pretura di __________ di una sentenza del 2 maggio 2007 con cui è stato accertato, contestualmente a una causa introdotta da RI 1 con petizione nei confronti della __________ - assicuratore RC dell’altro autoveicolo coinvolto nell’incidente della circolazione del 12 novembre 1995 occorso all’assicurato -, che quest’ultimo aveva ottenuto prestazioni assicurative simulando, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versategli dal dicembre 2002 al luglio 2006 e ha posto termine alla corresponsione di ulteriori prestazioni pro futuro (cfr. doc. 64).

                               1.2.   L’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 5 dicembre 2007 (cfr. doc. 65).

 

                                         Con decisione su opposizione del 17 marzo 2008 la CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato, nel senso che ha stabilito che sulla base delle risultanze presenti a quel momento non poteva essere richiesto il rimborso delle prestazioni erogate nel lasso di tempo dicembre 2002 – luglio 2006. In particolare è stato fatto riferimento alla sentenza del 7 dicembre 2007 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello che ha parzialmente accolto l’appello di RI 1 per violazione del diritto di essere sentito e ritornato l’incarto al Pretore al fine di verificare quali prove – tra quelle indicate dalle parti e non esperite – potessero essere rilevanti per accertare il pregiudizio lamentato dal ricorrente, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’incidente del novembre 1995. Con la decisione su opposizione la CO 1 ha, però, confermato la cessazione dell’erogazione della rendita a decorrere dal 1° agosto 2006 (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 29 aprile 2008 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione, rilevando, segnatamente che a seguito del tamponamento subito il 12 novembre 1995 ha riportato un colpo di frusta al collo e una forte contusione a livello lombare e del bacino, come attestato dal suo medico curante, Dr.ssa __________. L’insorgente ha precisato di avere cessato da subito la propria attività lavorativa e di essere stato posto al beneficio delle indennità giornaliere al 100% da parte dell’assicuratore LAINF, CO 1. Egli ha indicato che con il tempo le sue condizioni sono peggiorate, manifestandosi in disturbi di natura ortopedica, neurologica e psichica, che, salvo una parentesi di due mesi durante la quale nonostante i dolori ha tentato di svolgere la propria precedente attività lavorativa, non gli hanno più permesso di lavorare.

                                         Il ricorrente, al riguardo, ha sottolineato che l’8 maggio 1996 è stato sottoposto a un intervento chirurgico da parte del Dr. __________ teso all’asportazione di un’ernia discale L5/S1 la cui correlazione con l’infortunio è ritenuta pacifica. Egli ha, poi, asserito che i disturbi psichici si sono manifestati sin dai primi mesi del 1996 e che nell’aprile 1998 il Dr. __________ ha diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico conseguente all’incidente del 12 novembre 1995, nonché ha confermato l’inabilità del 100%. L’assicurato ha evidenziato che anche il Dr. __________, nel febbraio 1999, intervenuto contestualmente alla procedura dell’AI, ha accertato una sindrome post-traumatica da stress, che il trauma subito era perfettamente idoneo a scatenare una sindrome da colpo di frusta e che l’incapacità al lavoro veniva ritenuta totale anche in futuro, con la specificazione che non avrebbe più potuto svolgere l’attività di falegname per la quale si era formato e che l’attività di cameriere avrebbe potuto al più essere svolta in misura del 50% se prevedeva di intercalare la posizione seduta a quella eretta.

                                         Egli ha, altresì, osservato, da un lato, che CO 1 ha richiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica da parte del Dr. __________ e che dal relativo referto del maggio 1999 è emerso che la sua capacità al lavoro era nulla e che era da porre in relazione causale esclusiva con il sinistro. Dall’altro, che pertanto l’assicuratore LAINF gli ha riconosciuto le indennità giornaliere dal giorno dell’infortunio al 31 dicembre 1998 in misura completa, come pure il rimborso delle spese di cura mediche. Inoltre l’assicurato ha indicato che la CO 1 gli ha pure riconosciuto prestazioni di lunga durata, segnatamente il diritto a una rendita del 100% dal 1° gennaio 1999. L’assicuratore LAINF ha, però, interrotto il versamento della rendita complementare alla rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2006 a motivo di una sovrassicurazione, mentre ha continuato ad assumersi le spese di cura per le affezioni somatiche e psichiche.

                                         Per quanto concerne la conferma della cessazione dell’erogazione della rendita, l’insorgente ha affermato che è vero che il versamento della rendita complementare LAINF era già stato interrotto nell’agosto 2006. Ciò tuttavia solo a motivo del sovrindennizzo per rapporto al guadagno assicurato e all’importo percepito a titolo di rendita AI. Egli ha, invece, censurato il fatto che ora l’assicuratore LAINF resistente abbia negato l’esistenza di un’invalidità, del nesso di causalità, con riferimento a un procedimento civile parallelo, suscettibile di chiarire in futuro il sussistere del nesso di causalità naturale e adeguato tra l’infortunio e le affezioni da lui lamentate. L’assicurato ha precisato che la CO 1 ha accertato in maniera errata e arbitraria il venir meno dell’invalidità e del necessario nesso di causalità tra le affezioni e il sinistro.

                                         Il ricorrente, in proposito, ha contestato che la documentazione prodotta dalla __________ contestualmente alla procedura in Pretura sfociata nella sentenza del 2 maggio 2007 faccia formalmente parte dell’incarto LAINF, giacché non vi risulta e nemmeno gli è mai stata comunicata l’eventuale ammissione agli atti di tale documentazione, in crassa violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ha, altresì, sollevato obiezioni circa il fatto che l’Istituto assicuratore resistente possa avvalersi di questa documentazione prodotta ai soli fini processuali nell’ambito di un procedimento civile nel quale CO 1 non è neppure coinvolta.

                                         L’insorgente ha comunque sottolineato che anche volendo, per pura ipotesi di ragionamento, fare riferimento alla menzionata documentazione, la stessa non permetterebbe di sovvertire l’esito di un’approfondita e decennale istruttoria medica svolta in ambito LAINF e assicurativo-sociale, stante la quale è stata riconosciuta una sua piena incapacità lavorativa. Egli ha puntualizzato che la comunque contestata portata probatoria delle immagini videoregistrate sarebbe limitata al periodo cui si riferisce, ossia dal 9 maggio al 12 settembre 2006 e che essa potrebbe semmai solo e unicamente comprovare un’esagerazione da parte dell’assicurato quanto alle conseguenze patite a seguito dell’incidente, oppure un eventuale suo miglioramento nella paletta di tempo considerata. L’assicurato ha pure rilevato che il documento invocato a sostegno della revisione in ambito LAINF non illustra minimamente un eventuale, non dato, recupero della sua capacità lavorativa e che spetta all’assicuratore LAINF, qualora dovesse nutrire dei sospetti circa il suo effettivo stato valetudinario, esperire ulteriore istruttoria, segnatamente di natura medica.

                                         L’insorgente ha evidenziato che il 7 dicembre 2007 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il suo ricorso contro la sentenza Pretorile del 2 maggio 2007 per violazione del diritto di essere sentito e ha rinviato gli atti al Pretore affinché continuasse la procedura e l’istruttoria.

                                         Infine il ricorrente ha asserito che anche in relazione al diritto alle spese di cura nulla agli atti permette ad CO 1 di far valere il diritto alla revisione (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’Istituto assicuratore resistente, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   L’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, con scritto del 21 maggio 2008 si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   La CO 1 si è pronunciata al riguardo il 2 giugno 2008 (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

                                     

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 ha correttamente o meno soppresso il diritto a prestazioni in relazione al sinistro del novembre 1995 con effetto dall’agosto 2006 per quanto attiene il diritto alla rendita di invalidità e dal 5 dicembre 2007 per quanto riguarda il rimborso delle spese di cura.

 

                                         La questione relativa all’invocata violazione del diritto di essere sentito da parte dell’insorgente afferente alla circostanza che la documentazione prodotta dalla __________ in Pretura non farebbe formalmente parte dell’incarto LAINF o comunque l’eventuale ammissione della stessa non gli sarebbe mai stata comunicata (cfr. doc. I) può, per contro, a mente di questa Corte restare insoluta.

                                         Infatti, come verrà approfonditamente esposto nei considerandi che seguono, in concreto gli atti di causa devono ad ogni modo essere rinviati alla parte resistente per ulteriori accertamenti.

 

                               2.2.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2.; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.). Pertanto tale giurisprudenza risulta tuttora applicabile (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2).

 

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

                                         In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2.2.; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

 

                                         Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., 2003, ad art. 53, n. 11).

                                         I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G. P.).

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. STF U 51/07 del 10 agosto 2007 consid. 2.2.; DTF 127 V 353).

 

                                         In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così riassunto quanto appena esposto:

 

"  (…)

b) Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b)

                                         

                                         Al riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata in RDAT I-2003 N.69.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, inoltre, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

 

                                         In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Le norme sulla revisione non possono, in effetti, costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. STCA 32.2006.106 del 3 settembre 2007 consid. 2.6.; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

 

                               2.4.   In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

                                         Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

 

                                         In un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31 dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

                                         E’ utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.

 

                               2.5.   A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che l’Alta Corte, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di principio, argomentando come segue:

 

"  (…)

Die Überwachung (inkl. die entsprechenden Videoaufnahmen) - vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung und einer Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein überwiegendes privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB): Weder die Versicherung noch die dahinter stehende Versichertengemeinschaft sollen zu Unrecht Leistungen erbringen müssen (JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381). Zudem ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die Versicherte gegenüber der Haftpflichtversicherung (wie auch gegenüber der SUVA) einen Anspruch erhebt, der sich auf den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit abstützt, so dass diesbezüglich Eingriffe in die Persönlichkeit zu erdulden sind, was das Interesse der Beschwerdeführerin geringer erscheinen lässt. Damit sind die im Verhältnis Privatversicherung - Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel rechtmässig erlangt worden.

 

Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG), welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates - die Grundrechte der Versicherten (hier Schutz der Privatsphäre; Art. 13 Abs. 1 BV) zu berücksichtigen hat. Dieser Schutz gilt jedoch nicht absolut; vielmehr können die Grundrechte gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage vorliegt (Abs. 1), ein öffentliches Interesse an der Einschränkung besteht (Abs. 2), die Einschränkung verhältnismässig ist (Abs. 3) und der Kerngehalt der Grundrechte nicht angegriffen wird (Abs. 4). In vorliegender Sache besteht die gesetzliche Grundlage für die Verwertung der fraglichen Beweismittel in Art. 47 UVG, welcher dem Versicherer eine Pflicht zur Sachverhaltsabklärung auferlegt, ohne dabei eine Beschränkung der Beweismittel vorzusehen (mit Ausnahme der Autopsie eines tödlich Verunfallten; Art. 47 Abs. 4 UVG). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Schutzes der Privatsphäre liegt darin, keine nicht geschuldeten Leistungen zu erbringen (vgl. JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381), um die Gemeinschaft der Versicherten nicht zu schädigen. Nach der Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass der Grundrechtseingriff zur Erreichung des angestrebten Zieles geeignet und erforderlich ist und dass das verfolgte Ziel in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, den zu seiner Verwirklichung notwendigen Freiheitsbeschränkungen, steht (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne; Urteil K. des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober 2001, 2P.52/2001). Die Verwertung der durch den Privatdetektiv erbrachten Beweise ist zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine Leistungszusprechung an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versichertengemeinschaft) geeignet und auch erforderlich, da nur diese Beweismittel - bei offensichtlich bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit - eine unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können (vgl. JdT 1998 I 764 Erw. 2c = SJ 1998 S. 304 Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1 BV nicht an, womit die Verwertung der durch den Privatdetektiv erstellten Beweismittel in casu zulässig ist. Ob dies auch bei einer Beweisaufnahme durch die SUVA so wäre, kann offen gelassen werden"

                                         (STFA succitata, consid. 3.3.3.)

 

                                         Con un successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF) (cfr., inoltre, la STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.2).

 

                                         Su questo tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, pag. 228-243 in particolare p. 232.

 

                               2.6.   Nella presente evenienza la CO 1 con decisione su opposizione del 9 novembre 2000, da un lato, aveva confermato la decisione formale del 25 febbraio 2000 con cui all’assicurato - constatata una diminuzione della capacità di guadagno del 100% a causa di dolori alla schiena e dell’affezione psichica - era stata assegnata una rendita di invalidità LAINF complementare alla rendita AI a partire dal 1° gennaio 1999, nonché un’IMI del 70% (menomazione all’integrità fisica pari al 20% per la compromissione della schiena e 50% per la compromissione psichica). Dall’altro, gli è stato riconosciuto il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF (cfr. doc. 34, 38).

 

                                         L’assicuratore LAINF resistente ha emesso i provvedimenti menzionati fondandosi in particolare sul referto medico del 3 aprile 1998 del __________ – __________ (doc. 20), sul rapporto del 21 luglio 1998 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 26), sul referto peritale del 2 febbraio 1999 all’allestito all’attenzione dell’AI dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 29) e sulla valutazione del 10 maggio 1999 del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato da CO 1 (doc. 31).

 

                                         Dal rapporto del 3 aprile 1998 del __________ – __________, segnatamente, la seguente diagnosi:

 

"  - Lombalgies chroniques;

- Lombo-sciatalgies droites;

- Status post-nucléotomie disque intervertébral L5-S1;

- Probable surcharge psychogène” (Doc. 20)

 

                                         Il Dr. med. __________, il 21 luglio 2007, a proposito della casualità naturale tra i dolori alla colonna vertebrale e il sinistro del novembre 1995 ha indicato che:

 

"  S’il est vrai qu’une hernie discale survient rarement dans un traumatisme, cela n’est pas exclu. Hors dans ce cas, il est manifeste que le patient a subi un choc violent à haute énergie qui peut très bien avoir décompensé un disque normal ou un disque en partie dégénératif. Ceci aboutit manifestement à une aggravation de la situation. Dans ce contexte, la causalité naturelle entre les lésions orthopédiques au niveau du rachis et l’événement du 12.11.1995 est probable. (…)" (Doc. 26)

 

                                         Dal rapporto del 2 febbraio 1999 del Dr. med. __________ si evince che l’assicurato non presentava alcun precedente psichiatrico rilevante e che la gravità dell’incidente del novembre 2005 (la __________ del ricorrente sarebbe stata proiettata per 40 m in avanti, il veicolo investitore sarebbe penetrato nell’abitacolo, lo schienale del suo sedile si sarebbe rotto e il sedile stesso con l’assicurato sarebbe stato proiettato sotto il volante) era sicuramente sufficiente a generare una legittima paura di morte e di conseguenza anche un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F 43.1). Lo specialista ha pure osservato che il trauma subito dall’insorgente era perfettamente idoneo a scatenare anche una sindrome da colpo di frusta e che questa, considerata la dinamica dell’incidente, era quasi certamente responsabile di una parte dei suoi disturbi, in particolare dei disturbi mnestici, ma probabilmente anche della generale irritabilità e dei disturbi dell’umore. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il Dr. med. __________ ha affermato che a quel momento la capacità come falegname o cameriere era dello 0% e che la prognosi era infausta (cfr. doc. 29).

 

                                         Il Dr. med. __________, il quale ha esaminato la documentazione relativa all’assicurato senza però visitarlo personalmente, il 10 maggio 1999, rispondendo a dei quesiti postigli da CO 1, ha asserito che:

 

"  (…)

Die psychische Ueberlagerung gehört zu den Belastungs- und Anpassungsstörungen. Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ICD-10 F 43.1 zu tun.

                                        (…)

                                        Bezüglich psychischer Symptomatik muss der Unfall als einzige Ursache beurteilt werden.

                                        (…)

                                        Der Versicherte zeigt ein deutlich depressives Krankheitsbild, eine deutliche Einschränkung seiner affektiven Modulationsfähigkeit und seiner psychischen Belastbarkeit. Daneben ist er in seinem Antrieb gestört.

                                        (…)

                                        Der Versicherte ist aufgrund der somatischen Unfallfolgen als Schreiner 100% arbeitsunfähig. Derselbe Grad der Arbeitsunfähigkeit gilt die zuletzt ausgeübte Kellnertätigkeit.

                                        (…)

                                        Aufgrund des bald vierjährigen Verlaufes muss die Prognose als ungünstig beurteilt werden.

                                        (…)

                                        Eine weitere Behandlung ist sinnvoll, da damit eine weitere Verschlechterung des psychischen Zustandes vermieden werden kann. Zudem braucht der Versicherte in seiner depressiv hoffnunglosen Verfassung eine antidepressive Medikation sowie eine stützende Psychotherapie.(…)“ (Doc. 31)

 

                               2.7.   L’assicuratore LAINF resistente, nel dicembre 2007, ha proceduto alla revisione processuale della decisione su opposizione del 9 novembre 2000 ex art. 53 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) a seguito dell’emanazione, il 2 maggio 2007, di una sentenza della Pretura di __________.

 

                                         In quella sentenza il Pretore ha respinto le petizioni interposte separatamente dall’assicurato, rispettivamente da sua moglie e dai tre figli tendenti alla condanna della __________, assicurazione RC dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente del novembre 1995, al pagamento della somma di fr. 1'458'152.70.

                                         Il Pretore ha stabilito che dal raffronto tra la situazione esposta dalla moglie dell’assicurato e dai conoscenti e la situazione attestata dalle immagini videoregistrate durante i pedinamenti a cui la __________ ha sottoposto l’interessato emerge il chiaro intento di quest’ultimo di simulare un danno alla salute nell’intento di ottenere un risarcimento da parte della convenuta. In particolare dalla sentenza del 2 maggio 2007 emerge che:

 

"  (…) Emblematica è la questione inerente alle stampelle, di cui stando alle prime testimonianze l’attore non poteva fare praticamente a meno (…), ma che nelle riprese si vedono soltanto in occasione dell’udienza in Pretura. Per tacere poi dei gravi impedimenti descritti nello svolgimento delle mansioni familiari. In particolare: “deve essere aiutato a vestirsi, a calzare i pantaloni, piegarsi e allacciarsi le scarpe […] Anche quando va al gabinetto devo aiutarlo a rialzarsi. […] Potrei dire che vive in casa. Passa la giornata sdraiandosi sul divano, guardando la televisione. […] non può neanche alzare dei pesi, ad esempio la scatola della spesa. Non può neanche tenere in braccio la bambina o un altro peso quando gliela passo quando è in piedi. […] non ha mai potuto spingere da solo il passeggino […] Da dopo il sinistro mio marito non ha neanche più potuto aiutarmi a caricare la spesa in auto […] Mio marito non può fare l’aspirapolvere, non può alzare le sedie del tavolo da pranzo e spostarle per procedere nelle faccende di pulizia, non può lavare i vetri […] quando glielo chiedo mi può portare un piatto però deve sempre aiutarsi con la stampella e per lui è sempre una grande fatica (…). Impedimenti, quelli appena evocati, di cui non v’è traccia nelle immagini videoregistrate, dalle quali emerge anzi la possibilità per l’interessato di muoversi, accudire la prole, alzare oggetti quali borse della spesa, sacchi per i rifiuti e passeggini senza alcun problema, salvo appunto in occasione dell’udienza in Pretura del 12 settembre 2006. E l’investigatore incaricato delle indagini, sentito come testimone il 27 febbraio 2007, ha assicurato di non avere cancellato alcuna immagine, né omesso alcun momento dell’osservazione nella registrazione versata agli atti (verbale pag. 22).

 

A ragione la dr. Desa __________, medico curante di RI 1, non ha voluto credere a quest’ultimo, come riferito dalla di lui moglie  (verbale pag. 7 seg.):”Lei non lo ha neppure guardato, non ha fatto nessuna sonografia, nessuna TAC e ha detto che questo sarà un reumatismo e non credeva fosse una conseguenza dell’incidente. […] (…)”. E ad analoga conclusione giunge anche la dr. __________, in un rapporto del 29 marzo 2001 alla compagnia assicurativa (doc. RRR, in particolare pag. 10 verso il basso: “tenuto conto della fotografia del veicolo danneggiato (notiamo che nemmeno il vetro del lunotto posteriore era andato in frantumi e notiamo pure la veramente modesta entità della deformazione della carrozzeria), della ricostruzione tecnica, nonché della valutazione biomeccanica, non è verosimile, né possibile che le condizioni psichiche attuali dell’assicurato siano ancora influenzate dall’evento infortunistico in questione”; pag. 14 verso l’alto: “a mio parere l’incapacità lavorativa attuale non è in relazione alle conseguenze infortunistiche per cui gli impedimenti effettivi che presenta il leso sono di ordine psichico, come già descritto sopra, e non conseguenze dirette dell’infortunio”).

(…)” (Doc. 62)

                                       

                                         Il Pretore, inoltre, considerata anche la natura eminentemente soggettiva e interiore dei disturbi lamentati dall’insorgente, ha ritenuto impossibile accertare – a oltre undici anni dai fatti – un qualsivoglia pregiudizio dell’interessato (e di riflesso dei di lui familiari) in nesso causale con l’incidente della circolazione del 12 novembre 1995, concludendo, senza esperire ulteriori accertamenti istruttori, che difettasse ogni ragionevole prova di due requisiti necessari alla responsabilità della __________, ossia il pregiudizio e il nesso causale naturale (cfr. doc. 62, 63)

 

                                         La seconda Camera civile del Tribunale d’appello, con sentenza del 7 dicembre 2007, ha accolto parzialmente l’appello di RI 1 contro la sentenza emessa il 2 maggio 2007 dal Pretore di __________ per violazione del suo diritto di essere sentito a seguito del rifiuto di assumere ulteriori prove. La II CCA ha rinviato gli atti di causa al Pretore di __________ per emettere un nuovo giudizio, previa assunzione delle prove che, tra quelle indicate dalle parti e non esperite, risultassero rilevanti per accertare il pregiudizio lamentato dall’assicurato, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’incidente del novembre 1995.

                                         Al riguardo dal giudizio del 7 dicembre 2007 si evince in particolare che:

 

"  (…) il raffronto delle deposizioni dei testimoni __________, __________ e __________ (verbale 12 settembre 2006, pag. 6-18) con le reali possibilità di movimento di RI 1, accertate durante i pedinamenti (doc. 41, 42 e 43), fa emergere un comportamento simulatorio di quest’ultimo – perlomeno in relazione alle sue attuali condizioni di salute – e un atteggiamento compiacente delle persone a lui vicine (parenti e amici) a sostegno della sua tesi. I predetti comportamenti avrebbero in vero permesso semmai al primo giudice di motivare - ma neppure lo ha fatto – il rifiuto di audizione degli ulteriori testimoni, notificati dalla parte attrice in quanto “conoscenti e frequentatori dei __________” e a conoscenza della “situazione in seno alla famiglia conseguente al sinistro” (cfr. elenco prove notificate dalla parte attrice all’udienza preliminare, testi n. 5-9 pag. 1). Tali comportamenti non permettono tuttavia di giustificare, da soli, il rifiuto di assunzione di mezzi probatori comunque utili a provare (o escludere) il pregiudizio e l’esistenza (o meno) di un nesso di causalità naturale: in particolare l’audizione dei medici curanti dr. Desa __________ [che aveva in ogni caso diagnosticato un trauma a ”colpo di frusta” e una contusione a livello lombare, dichiarando il RI 1 totalmente inabile al lavoro fino al 15 dicembre 1996 (doc. D, E e F)] e dr. __________ [che aveva diagnosticato “la completa rottura dell’ultimo disco” e la “formazione di un’ernia del disco espulsa in direzione dorsolaterale destra”, mettendoli in relazione con l’incidente della circolazione del 12 novembre 1995 (doc. I)], come pure l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica [utile a indagare ulteriormente sulla forza d’urto tra le due vetture e sulle sue conseguenze, ritenuti i danni riscontrati al sedile di guida della __________, fatto non contestato e che trova conferma negli atti (cfr. referto del perito __________, classatore doc. richiamati CO 1, parte 4)] e di una perizia medica (la sola idonea caso mai a stabilire, tra l’altro, se i disturbi lamentati da RI 1 siano di natura eminentemente soggettiva o interiore, oppure, come preteso dall’appellante, originati da una vera e propria lesione da “colpo di frusta”, rispettivamente le eventuali conseguenze nel tempo).” (Doc. 63)

 

                                         A seguito della sentenza della II CCA appena menzionata, la CO 1, con decisione su opposizione del 17 marzo 2008, ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato interposta contro il provvedimento del 5 dicembre 2007. L’assicuratore LAINF resistente ha stabilito che sulla base delle risultanze presenti a quel momento non poteva essere richiesto il rimborso delle prestazioni erogate nel lasso di tempo dicembre 2002 – luglio 2006. La CO 1 ha, tuttavia, confermato la cessazione dell’erogazione della rendita a decorrere dal 1° agosto 2006, come pure - implicitamente (cfr. STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004) - la soppressione del diritto alle spese di cura dal dicembre 2007 (cfr. doc. A1).

 

                               2.8.   Attentamente esaminata la documentazione agli atti e tutto ben considerato questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Istituto assicuratore resistente non poteva concludere per la soppressione del diritto alla rendita dall’agosto 2006 - a prescindere dalla circostanza che la stessa non venisse effettivamente corrisposta a causa di sovrassicurazione - e del diritto alle spese di cura dal dicembre 2007.

 

                                         Come evidenziato dalla II CCA nella sentenza del 7 dicembre 2007 citata sopra, la videosorveglianza predisposta dalla __________ ha fatto emergere un comportamento simulatorio da parte dell’assicurato.

                                         Come rilevato sempre dalla II CCA il comportamento simulatorio posto in luce dai pedinamenti (in relazione perlomeno alle condizioni di salute del ricorrente a quel momento), oltre all’atteggiamento compiacente di parenti e amici, non permette  senza l'assunzione di ulteriori mezzi probatori di concludere per l’esclusione di un pregiudizio o l’esistenza di un nesso di causalità naturale.

                                         A maggior ragione, quindi, nel presente contesto dal profilo dell’assicurazione contro gli infortuni, considerato che CO 1 ha originariamente riconosciuto all’insorgente sia il diritto a una rendita ai sensi dell’art. 18 LAINF che il diritto alle cure ex art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF non solo per disturbi di natura organica, bensì pure per problematiche psichiche (cfr. doc. 34, 38), gli esiti delle videosorveglianze a cui è stato sottoposto l’assicurato non permettono di escludere con la necessaria tranquillità che l’assicurato, a seguito del sinistro del novembre 2005, abbia riportato conseguenze a livello della sua salute fisica e/o psichica e che le stesse si ripercuotano sulla sua capacità lavorativa.

 

                                         Questo Tribunale constata peraltro che l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver preso visione delle sentenze sia della Pretura di __________, che della II CCA, non ha interpellato alcun medico specialista né in ortopedia, né in psichiatria, al fine di  appurare, alla luce di quanto emerso dai pedinamenti predisposti dalla __________, l’effettivo stato di salute dell’assicurato conseguente al sinistro del novembre 1995 e la sua abilità al lavoro attuali e relativi all’arco di tempo in cui hanno avuto luogo le videosorveglianze, nonché a quello precedente in cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro gli infortuni.

 

                                         In simili circostanze, ritenuto un accertamento sommario dei fatti, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla CO 1 affinché  effettui le necessarie indagini per stabilire, avvalendosi del parere di medici specialisti, le effettive condizioni di salute dell’assicurato sia dal profilo organico che psichico e, nel caso di postumi infortunistici, la sua esatta capacità lavorativa nelle attività esercitate abitualmente prima dell’infortunio e in altre occupazioni adeguate relativamente al lasso di tempo in cui gli è stato riconosciuto il diritto a prestazioni LAINF (cfr. DLA 2001 pag. 196 seg.; per un caso in cui il TF, ritenendo che i “nuovi fatti” non permettessero né di ammettere, né di escludere l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per ulteriori accertamenti cfr. pure STF U 51/07 del 10 agosto 2007).

                                         La CO 1, a tal fine, potrà fare capo a eventuali accertamenti esperiti dal Pretore di __________ presso il quale la causa afferente alla sentenza di rinvio della II CCA del 7 dicembre 2007 è tuttora pendente e in corso di istruttoria, come appurato telefonicamente il 24 novembre 2008 da questa Corte.

                                         In seguito l’assicuratore LAINF resistente si pronuncerà nuovamente e compiutamente sulla revisione intrapresa.

 

                               2.9.   Sulla base degli atti di causa non è, infatti, neppure possibile, in virtù dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.2.), procedere ad una riconsiderazione della decisione su opposizione del 9 novembre 2000 (doc. 38) con il quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità LAINF dal 1° gennaio 1999, a un’IMI e alla cura medica giusta l’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.

 

                                         Infatti, alla luce degli atti medici a disposizioni dell’assicuratore LAINF resistente, nonché delle indagini mediche da questi esperite (cfr. consid. 2.6.), il provvedimento con cui al ricorrente sono state assegnate prestazioni LAINF non era manifestamente errato (cfr. STF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008; STF 9C_187/2007 del 30 aprile 2008).

 

                             2.10.   Giova, infine, segnalare che l’amministrazione può disciplinare in maniera provvisoria un determinato rapporto giuridico, segnatamente disponendo, previo ossequio del diritto di essere sentito della persona interessata, la sospensione provvisoria (a titolo cautelativo) di prestazioni tramite l’emanazione di una decisione. Si tratta di una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 141).

                                         In particolare costituisce una decisione finale munita di condizione risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una tale decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).

                                         Su questo tema cfr. la STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10 settembre 2008, consid. 4.2;

 

                             2.11.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico di CO 1 (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.8.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti