Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 marzo 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In occasione della sua audizione del 10 luglio 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha riferito che, in data 17 marzo 2006, egli aveva accusato uno strappo muscolare alla spalla destra nel sollevare un pozzetto per canalizzazioni (cfr. doc. 1).
Dalle tavole processuali risulta che l’assicurato, il giorno successivo all’evento, si era recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, i cui sanitari avevano appunto diagnosticato uno strappo muscolare alla spalla destra (doc. 4).
Quindi, nel corso del mese di gennaio 2007, il caso è stato annunciato quale infortunio-bagattella (doc. 3) e assunto dall’amministrazione a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 19).
1.2. Nel mese di ottobre 2007, in ragione della persistenza dei dolori all’arto superiore destro, RI 1 è stato sottoposto a una RMN, esame che ha consentito di evidenziare la presenza di una rottura transmurale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 14).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 gennaio 2008, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito del danno alla salute posto in luce dalla RMN del 25 ottobre 2007 (rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra), ritenuto non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 17 marzo 2006 (doc. 19).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 23), l’CO 1, in data 27 marzo 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 28).
L’assicuratore ha, in particolare, sostenuto che non avrebbe dovuto assumere nemmeno il caso iniziale (il supposto strappo muscolare), posto che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima né di un infortunio, né di un avvenimento parificabile ad infortunio (doc. 28).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 aprile 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sottolineato il fatto che inizialmente l’amministrazione aveva riconosciuto il caso come, citiamo: “infortunio o (perlomeno) come evento equiparato ad infortunio …” di modo che, citiamo: “… le successive inspiegabili determinazioni, riprese nella decisione impugnata al considerando 3, oltre che confusionarie nella loro iniziale impostazione, sono contraddittorie e manifestamente infondate in quanto prive della benché minima convergenza probatoria. (…). Nel caso concreto è pacifico che pure la CO 1 ha ammesso che la lesione si è verificata in occasione del noto frangente, segnatamente in sede di evento del 17 marzo 2006, che per i riferimenti giurisprudenziali applicabili alla presente fattispecie (cfr. DTF 129 V 466) non dev’essere neppure qualificato come fattore esterno straordinario, anche se di fatto è tale.” (doc. I, p. 5s.).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. Il 9 giugno 2008, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato 2 maggio 2008, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. doc. VI + allegato).
L’assicuratore resistente, per il tramite del suo medico di circondario, ha preso posizione in merito il 14 luglio 2008 (doc. XII + allegati).
In data 29 luglio 2008, a questo Tribunale è pervenuto un nuovo referto del dott. __________ (doc. XIV bis), a proposito del quale all’Istituto assicuratore è stato concesso di formulare delle osservazioni (doc. XVI).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato per appurare se il sollevamento/trasporto di pesi di circa 80 kg rientra tra le mansioni che normalmente incombono a un manovale edile (doc. XIX).
La risposta della ditta __________ è datata 12 settembre 2008 (doc. XX).
L’insorgente ha formulato le proprie osservazioni il 29 settembre 2008 (doc. XXII), mentre l’amministrazione è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata oppure no, a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra.
Poiché l’CO 1, in sede di decisione su opposizione, lo ha messo in dubbio (cfr. doc. 28, p. 5), per il TCA si tratta preliminarmente di esaminare se l’evento del 17 marzo 2006 configura un infortunio ai sensi di legge oppure un avvenimento parificabile ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF. In effetti, se così non fosse, la responsabilità dell’assicuratore LAINF per quanto concerne il danno alla salute oggettivato grazie alla RMN del 25 ottobre 2007, potrebbe essere negata a priori.
2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, il 10 luglio 2006, in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’CO 1, il ricorrente ha così descritto l'evento occorsogli nel corso del marzo 2006:
" Il 18.3.2006 denuncia uno “strappo muscolare alla spalla destra” nell’atto di sollevare un pozzetto per canalizzazioni (diametro 60 cm x 50 cm di altezza).”
(doc. 1 - il corsivo è del redattore)
Una dinamica analoga figura nel rapporto 18 marzo 2006 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 4: “… alzando un peso sente strappare dietro la spalla, non trauma.” - il corsivo è del redattore).
RI 1 ha confermato l’accaduto in data 21 dicembre 2006:
" Segnalati [disturbi alla spalla destra, n.d.r.] in occasione del colloquio precedente e riferiti ad uno strappo muscolare insorto alzando un pozzetto (peso ca. 80 kg), il signor N. ci presenta il relativo verbale di Pronto Soccorso, di cui alleghiamo copia.
Caso da esaminare, non ancora annunciato alla CO 1."
(doc. 2 - il corsivo è del redattore)
e ancora il 12 dicembre 2007, sempre dinanzi a un funzionario amministrativo:
" Dopo l’episodio del 17.3.2006, di cui conferma ancora una volta la fattispecie così come figura nei precedenti rapporti ispettivi, ossia che i disturbi sono insorti nell’atto di spostare, da solo, un pozzetto del peso di almeno 80 kg, senza che gli succedesse nulla di particolare o di straordinario, ha sempre accusato dolori a questa spalla. Il dr. Ufenast gli avrebbe sempre detto che prima andava risolto il problema alla spalla sinistra e poi si sarebbe occupato della destra."
(doc. 12 - il corsivo è del redattore)
In sede di audizione 2 luglio 2008, quindi pendente causa, il ricorrente ha fornito una descrizione più articolata - e pure sostanzialmente diversa - dell’evento in discussione:
" Ritorna spontaneamente sulla fattispecie del 17.3.2006. Diversamente da quanto ci ha riferito nelle precedenti occasioni, rinviamo alla fattispecie riportata nei rapporti ispettivi del 10.7.2006, 21.12.2006 e 26.4.2007, il sig. RI 1 precisa che l’evento del 17.3.2006 si è svolto nel seguente modo:
Era su un cantiere a __________, unitamente ad altri 2 colleghi. Si trovava su una soletta di palazzo in costruzione. Il palazzo contava 5 piani. Il tetto si trovava a livello della strada perché il terreno era in pendenza. Per mezzo di un montacarichi, doveva scaricare dei pozzetti per canalizzazioni in cemento del diametro 50 cm x 50 cm di altezza del peso di ca. 70/80 kg. Dalla soletta, i pozzetti dovevano essere portati a livello del terreno sottostante.
Una volta agganciato il pozzetto al montacarichi, ha spinto il braccio dello stesso fuori dalla soletta. Al momento di iniziare la manovra di discesa, il montacarichi ha avuto un movimento ed il gancio si stava staccando. Per evitare che il pozzetto cadesse sul collega che si trovava a terra, lo ha afferrato con il braccio destro e con tutta la forza che aveva, lo ha tirato a sé, riportandolo sulla soletta. A seguito di questa manovra ha accusato dolori alla spalla destra. Non ricorda il nome dei colleghi presenti sul cantiere. All’occorrenza può farci avere i nominativi.
Chiediamo come mai non ha riferito prima questa fattispecie. Dice che non pensava fosse importante fornire tutti i particolari. Se del caso riferirà la stessa fattispecie anche al giudice."
(doc. XII 2)
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Tutto ben considerato, nel caso di specie, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute nei verbali di audizione del 10 luglio 2006 (doc. 1), del 21 dicembre 2006 (doc. 2) e del 12 dicembre 2007 (doc. 12), così come nel certificato 18 marzo 2006 del PS dell’Ospedale regionale di Lugano (doc. 4) e nell’annuncio d’infortunio-bagattella del 16 gennaio 2007 (doc. 3).
A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto l’assicurato ha fatto valere, per la prima volta, nel mese di luglio 2008 (cfr. doc. XII 2), dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta dall'Istituto assicuratore convenuto.
2.9. Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Sulla base della descrizione del sinistro del 3 aprile 2006 fatta dall'assicurato, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Nell’evenienza concreta, nel fatto che un uomo adulto, che per professione svolge lavori di manovalanza nel settore dell’edilizia, debba sollevare un oggetto del peso di circa 80 kg, non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.10. Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.11. L’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando quanto segue, citiamo: “il TFA ha già infatti avuto modo di specificare che gli eventi verificatisi durante lo svolgimento di un’attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, i processi motori consueti nell’ambito dell’attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto …” (doc. 28, p. 5).
Secondo la giurisprudenza, il sollevamento di un oggetto, a seconda delle peculiarità dello stesso, in particolare del suo peso e della sua forma, è naturalmente legato ad un certo dispendio di forze e, dal punto di vista dei movimenti, ad un corrispondente strappo (cfr. STFA U 123/04 del 5 luglio 2004, consid. 3.3).
In questo senso, nel giudizio appena menzionato, riguardante un assicurato che, nel tentativo di trasportare un tavolo in plastica del peso di 15 kg sulla schiena, aveva compiuto un movimento di sollevamento e di rotazione dell’oggetto in questione, riportando finalmente una lacerazione del tendine del bicipite del braccio destro, la nostra Corte federale ha ammesso che in quella manovra era insito un certo potenziale di pericolo accresciuto e, quindi, la presenza di un evento assimilabile ad infortunio:
" Bei einem 15 Kilogramm schweren Plastiktisch stellt dieser Vorgang, jedenfalls sofern er - wie im hier zu beurteilenden Fall - durch eine männliche erwachsene Person ausgeführt wird, für sich allein betrachtet, d.h. ohne besondere hinzutretende Umstände, regelmässig keinen äusseren Faktor im Sinne der Rechtsprechung (Erw. 3.1) dar. In casu ist nun aber zu berücksichtigen, dass die Bewegung, die zum Ausriss der Bizepssehne führte, nicht in einem blossen Anheben eines Tisches bestand. Indem der Beschwerdeführer den sperrigen, zirka 80 Zentimeter breiten Tisch je an den Längsseiten mit den Händen fasste, ihn anhob, um ihn via eine Drehbewegung in die Höhe zu stemmen, damit er ihn auf dem Rücken hätte transportieren können (Erw. 2.2 in fine), hat er vielmehr eine relativ komplexe körpereigene Bewegung ausgeführt. Durch das gleichzeitige Heben und Drehen des Tisches waren nicht bloss die Schulter- und die Rückenregion, so die Vorinstanz (Erw. 3.2 hievor), sondern auch die Arme, insbesondere die Ellenbogen, in besonderer Weise belastet. Dies bestätigt letztlich auch SUVA-Kreisarzt Dr. med. O.________, Orthopädische Chirurgie FMH, wenn er in seinem Bericht vom 4. Juli 2003 ausführt, der Ausriss der Bizepssehne habe eine "höhere Krafteinwirkung" vorausgesetzt. Die in Frage stehende körpereigene Bewegung, die sich nur sehr bedingt mit dem Tragen von Geldsäcken vergleichen lässt, ist nach dem Gesagten in ihrer Gesamtheit als ein Geschehen zu qualifizieren, dem - entgegen der Vorinstanz - ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotential im Sinne der dargelegten Rechtsprechung (Erw. 3.1) innewohnt. Damit ist die Beschwerdegegnerin dem Grundsatze nach leistungspflichtig hinsichtlich der am 29. April 2003 erlittenen Sehnenblessur.“
(STFA succitata, consid. 3.3)
In corso di causa, il TCA ha preso contatto con il datore di lavoro dell’assicurato, l’Impresa di costruzioni __________ di __________, il quale è stato invitato a precisare se il sollevamento/trasporto di pesi di circa 80 kg rientra tra le mansioni che è chiamato normalmente a svolgere un manovale edile (doc. XIX).
Questo il tenore della risposta che la ditta __________ ha fornito il 12 settembre 2008:
" (…).
Come da voi richiesto possiamo confermare che il sollevamento/trasporto di pesi di circa 80 kg, non rientra fra le mansioni svolte da un manovale edile, perché normalmente pesi di questa entità sono sollevati e trasportati con l’ausilio di macchine e, nel caso non sia possibile l’uso di macchine, sicuramente da una coppia di operai.”
(doc. XX)
Tutto ben considerato, secondo questa Corte, sebbene l’evento in discussione si sia effettivamente verificato durante l’attività professionale, l’entità del peso sollevato, da solo e senza ricorrere all’aiuto di macchine, é tale da non potere negare che tale manovra presentasse un certo potenziale di pericolo accresciuto per la salute dell’insorgente, rispetto a un qualunque atto ordinario della vita.
Di conseguenza - contrariamente a quanto pretende l’CO 1 -, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, occorre concludere che l’Istituto assicuratore resistente aveva correttamente assunto il caso iniziale.
2.12. Visto che il ricorrente pretende avere diritto a prestazioni in relazione alla rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra diagnosticata grazie alla RMN del 25 ottobre 2007 (che, come tale, rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF; lett. f: “lacerazioni dei tendini”), questo Tribunale deve ancora esaminare se quest’ultimo danno alla salute è una conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento del 17 marzo 2006, oppure no.
2.13. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93 e giurisprudenza ivi menzionata).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113
V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.14. Anche in caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. STF 8C_551/2007 dell’8 agosto 2008, consid. 4.1.2: “Cela ne conduit pas à faire purement et simplement abstraction de la notion de causalité, contrairement à ce que soutient le recourant.” e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93).
Nondimeno, la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha semplicemente reso manifesto (doloroso; A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 114; tuttavia, qualora il fattore esterno abbia semplicemente scatenato i sintomi di una lesione parificata ad infortunio, il diritto a prestazioni prende fine quando il raggiungimento dello status quo ante/sine, ovvero il carattere esclusivamente degenerativo oppure morboso del danno alla salute, è chiaramente accertato; il grado della verosimiglianza preponderante non è in questo caso sufficiente - STF 8C_551/2007 succitata e riferimenti ivi menzionati).
2.15. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto ha fatto valere che, in occasione dell’evento del marzo 2006, RI 1 aveva riportato uno strappo muscolare alla spalla destra, ovvero un danno alla salute diverso rispetto a quello diagnosticato circa un anno e mezzo più tardi (rottura della cuffia dei rotatori), quest’ultimo essendo di natura morbosa/degenerativa (doc. 19).
Questa tesi è confortata dall’apprezzamento 20 dicembre 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale si è al riguardo espresso nei termini seguenti:
" In sintesi abbiamo a che fare con una chiara e isolata distrazione, rispettivamente strappo muscolare (lettera e dell’art. 9.2 OAINF) della spalla destra nel mese di marzo 2006, mentre a ottobre 2007 siamo confrontati con una diagnosi completamente diversa (rottura del tendine, lettera f dell’art. 9.2 OAINF).
Il tutto viene anche documentato dal fatto che l’assicurato ha continuato a lavorare, almeno nella misura del 50% (a carico di un’affezione della spalla sinistra), ma pure i medici in tale periodo (primavera 2006), parlano unicamente della spalla sinistra.
In base a tutti i referti medici clinici e strumentali è comprovato che non esiste alcuna relazione diretta fra la patologia documentata a ottobre 2007 (rottura tendinea) e la distrazione muscolare diagnosticata il 17.3.2006.”
(doc. 16)
Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto due certificazioni mediche: l’una del dott. __________, l’altra del dott. __________, entrambi medici aggiunti presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________.
Il dott. __________ ha dichiarato che il tipo di lesione diagnosticata a RI 1 è conciliabile con il trauma occorsogli il 17 marzo 2006 (doc. B: “…, il fatto che il signor RI 1 riferisca di aver avuto un trauma in tale data e che questo trauma non fosse un trauma diretto sulla spalla ma un trauma da flessione ed estensione dell’arto superiore destro, tale traumatismo può determinare una lesione di tipo traumatico a carico del tendine del sovraspinoso e la sintomatologia e il tipo di lesione è congruente con tale possibilità, ciò non di meno questa è una valutazione di tipo clinico, per una valutazione di tipo medico-legale le considerazioni sono leggermente diverse e credo che la domanda da lei posta sia da valutare con un medico-legale al fine di determinare se la lesione possa essere considerata di natura traumatica.”).
Il dott. __________ si è anch’egli pronunciato a favore di un’eziologia traumatica del noto danno tendineo, senza invero motivare oltre la propria opinione (doc. C: “… la problematica della spalla destra, del paziente a margine, in seguito all’evento del 17.03.2006 - durante il quale sul proprio posto di lavoro il paziente ha sentito un dolore acuto al braccio ed alla spalla destra alzando un peso - è secondo il mio parere di natura traumatica, come d’altronde riconosciuto dalla CO 1 Assicurazioni nella lettera del 11.01.2008.”).
Fra gli atti di causa, figura pure un rapporto del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, elaborato per conto dell’insorgente, mediante il quale egli ha preso posizione riguardo alle motivazioni addotte dal dott. __________ per negare la responsabilità dell’CO 1.
Questo, per quanto qui d’interesse, il contenuto:
" COMPLESSIVAMENTE
- La nozione di alterazioni esclusivamente degenerative non trova conferma nella descrizione del quadro radiologico della risonanza magnetica della spalla destra del 25.10.2007 redatta dalla dr.ssa __________, vice-primario di radiologia dell’Ospedale __________ di __________.
- La descrizione del quadro clinico riscontrato al Servizio di pronto Soccorso il 18.3.2006 non permette un’identificazione della struttura muscolare ritenuta essere lesionata.
- La mancanza di un’impotenza funzionale in presenza di una mobilità dolente, non preclude a priori l’esistenza di una lesione tendinea.
Sia uno strappo muscolare, sia una rottura tendinea, vengono ritenute nella tabella considerata all’art. 9.2 OAINF.”
(allegato al doc. VI)
Consultato dall’amministrazione, il medico di __________ ha innanzitutto ribadito il parere secondo cui le alterazioni descritte dalla radiologa dott.ssa __________ sono di origine esclusivamente degenerativa e ha del resto osservato che il dott. __________ non è stato in grado di indicare dei reperti di natura traumatica.
Inoltre, a suo avviso, dei dolori palpatori a livello della regione posta dietro la testa dell’omero, quali quelli refertati in occasione della visita presso il PS dell’Ospedale __________ di __________ del 18 marzo 2006 (cfr. doc. 4), corrispondono primariamente alla zona posteriore del muscolo deltoide e non a quella del tendine del muscolo sovraspinato.
Infine, una rottura traumatica della cuffia rotatoria avrebbe sicuramente provocato un’impotenza funzionale dell’arto superiore interessato (doc. XII 1).
Questa la replica, datata 23 luglio 2008, del chirurgo ortopedico dott. __________:
" (…).
- La presenza di alterazioni dell’articolazione acromio-clavicolare, di moderata entità secondo le considerazioni della dr.ssa __________, non implica a priori un’origine esclusivamente degenerativa di una lesione della cuffia dei rotatori, a più forte ragione tenuto conto di una solo iniziale atrofia limitata al muscolo sovra-spinato.
- La nozione generica di dolori palpatori dietro la testa omerale non permette a priori di determinare con sufficiente attendibilità la struttura muscolare potenzialmente coinvolta, tenuto conto del decorso posteriore pure dei muscoli infra-spinato e teres minor, così come di uno spostamento verso posteriore del tubercolo maggiore (inserzione del sopra-spinato) a dipendenza della posizione nella quale viene esaminata/tenuta la spalla.
- l’assoluta sicurezza di un’importanza funzionale in relazione con una lesione della cuffia dei rotatori, così come affermato dal dr. __________, viene relativizzata dal quadro clinico descritto dal dr. Taverna nel rapporto dell’8.10.200: in presenza di una lesione radiologicamente dimostrata della cuffia dei rotatori esso riscontra in particolare una mobilità conservata in tutti i piani con lieve ipostenia limitata al muscolo sovra-spinoso.
Complessivamente, il tenore dell’apprezzamento medico del dr. __________ del 7.7.2008 non apporta nuovi elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse in precedenza.”
(doc. XIV bis)
2.16. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamata a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il danno alla cuffia dei rotatori della spalla destra si trovi in una relazione di causalità naturale con quanto accaduto in data 17 marzo 2006.
In effetti, le obiezioni che sono state sollevate dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. VI e doc. XIV bis) - specialista proprio nella materia che qui interessa che vanta, così come d’altronde il medico di __________ dell’CO 1, una vasta esperienza nell’ambito della medicina infortunistica e assicurativa -, appaiono tali da non consentire al TCA di attribuire senz’altro piena forza probatoria all’apprezzamento enunciato dal dott. __________.
In particolare, per quanto riguarda la circostanza che, in occasione della visita del 18 marzo 2006 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, i sanitari avevano refertato, a livello della spalla destra, una mobilità conservata anche se dolente (doc. 4), ciò che, a detta del dott. __________, rappresenterebbe la prova dell’assenza di una rottura della cuffia rotatoria (doc. 15 e 16), lo specialista consultato dall’assicurato ha pertinentemente osservato che il dott. __________, il 5 ottobre 2007 (ovvero una ventina di giorni prima dell’esecuzione della nota risonanza magnetica), ha constatato uno status del tutto analogo con una mobilità conservata in tutti i piani, in presenza di una dolorabilità al movimento al di sotto del livello delle spalle (doc. 8).
Del resto, questo Tribunale rileva di essere già stato confrontato, nell’ambito di pregresse procedure ricorsuali, ad assicurati che, sebbene portatori di lesioni alla cuffia dei rotatori, si presentavano oligosintomatici e in grado di continuare a svolgere la propria attività lavorativa (cfr., ad esempio, la STCA 35.2005.24 dell’8 maggio 2006, cresciuta in giudicato, nota all’assicuratore resistente).
2.17. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia del danno tendineo alla spalla destra e, alla luce dei relativi esiti, emani una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a caricoCO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti