Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.45

 

mm/DC

Lugano

22 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 aprile 2008 emanata da

 

CO 1

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 25 agosto 1997, RI 1 - amministratore della __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, è rimasto coinvolto, al volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale avvenuto sull'autostrada N2, all'altezza del Comune di __________.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato del 18 settembre 1997 dell'Ospedale regionale di __________, una contusione toracica a sinistra.

                                         Un approfondimento diagnostico successivamente predisposto ha consentito di mettere in luce fratture in serie a livello costale.

                                         L'amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Nel prosieguo, l'assicurato ha presentato dei problemi psichici, inquadrati dallo psichiatra curante, dott. __________, sotto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e trattati con psicofarmacoterapia e psicoterapia.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 23 dicembre 2003, poi confermata in sede di opposizione, l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto, a decorrere dal 1° settembre 1999, il nesso di causalità naturale tra il sinistro assicurato ed i disturbi psichici accusati da RI 1. D'altra parte, esso ha ammesso la propria responsabilità per quanto riguarda il tinnitus all'orecchio sinistro e, al riguardo, ha posto l'assicurato al beneficio di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%. Infine, CO 1 ha negato il diritto a una rendita di invalidità, siccome quelle che avrebbero dovuto essere le sole sequele dell'infortunio del 25 agosto 1997 (l'acufene), non causavano alcuna incapacità lavorativa.

 

                               1.3.   Con sentenza del 25 gennaio 2005, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui vi si escludeva il diritto a una rendita di invalidità e ha rinviato gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         In quella sede, accertata l’esistenza di un nesso causale naturale, perlomeno parziale, tra i disturbi psichici lamentati dall’assicurato e il sinistro dell’agosto 1997, il TCA ne ha negato l’adeguatezza.

                                         D’altro canto, il TCA ha ritenuto che la documentazione a disposizione non fosse sufficiente per valutare la questione di sapere se e, eventualmente, in quale misura l’acufene all’orecchio sinistro - disturbo di natura organica conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento assicurato -, limitava l’assicurato nella sua originaria professione, rispettivamente, in attività alternative giudicate idonee. L’incarto è perciò stato retrocesso a CO 1 per esame del diritto alla rendita di invalidità a dipendenza di questo solo disturbo.

 

                               1.4.   Con pronuncia del 12 settembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), accolta parzialmente l’impugnativa presentata da RI 1, ha modificato il giudizio cantonale nel senso che, fatta eccezione per l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, la decisione su opposizione del 5 febbraio 2004 è stata annullata e la causa rinviata all’assicuratore resistente affinché, esperito un complemento d’istruttoria, rendesse una nuova decisione (doc. 25).

 

                               1.5.   Riprendendo l’istruttoria, CO 1 ha disposto una perizia medica, affidandone l’allestimento al __________ di __________ e, specificatamente, al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 59).

 

                               1.6.   Facendo capo alle conclusioni contenute nel referto peritale 4 gennaio 2008 del __________, l'assicuratore infortuni, con decisione formale del 25 marzo 2008, ha comunicato all’assicurato che il proprio diritto a prestazioni si sarebbe estinto già a far tempo dal 13 aprile 1999, data a partire dalla quale egli avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell’infortunio del 25 agosto 1997.

                                         CO 1 si è inoltre riservata il diritto di richiedere la restituzione delle prestazioni corrisposte posteriormente al 12 aprile 1999 (doc. 71).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 72), l’amministrazione, in data 24 aprile 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 73).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che CO 1 venga condannata a corrispondergli indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 50% sino al 31 agosto 1999, fatta eccezione per i periodi 25 agosto-19 ottobre 1997, 25 marzo-31 maggio 1998, 8 ottobre 1998-24 gennaio 1999, in cui l’incapacità è stata del 100%, nonché una rendita di invalidità, in via principale, dell’80.5% e, in via subordinata, tenuto conto unicamente del tinnito all’orecchio sinistro, del 70.75%, in tutti i casi a decorrere dal 1° settembre 1999 (doc. I, p. 23s.).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere, in particolare, che la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata siccome, citiamo: “… osa rimettere in discussione gli accertamenti che il TFA ha già effettuato in modo vincolante e ciò unicamente sulla base delle discutibili opinioni del Dr. __________ (che ha redatto la perizia __________ del 4.1.2008).” (doc. I, p. 12).

 

                               1.8.   L’assicuratore LAINF resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.9.   In data 7 luglio 2008, il ricorrente ha domandato l’audizione testimoniale dello psichiatra curante, dott. __________, il richiamo degli incarti presso CO 1 e l’Ufficio AI, nonché di quelli relativi alle pregresse cause pendenti dinanzi a questo Tribunale e al TFA, così come, salvo rinuncia, l’esecuzione di una perizia medica (doc. IX).

 

                             1.10.   Nel corso del mese di agosto 2008, RI 1 ha prodotto della documentazione destinata ad attestare i propri redditi (doc. XI + allegati), trasmessa alla controparte per osservazioni.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario inquadrare la presente fattispecie dal profilo procedurale.

 

                                         In quest’ottica, va innanzitutto rilevato che, con pronuncia del 24 aprile 2002, il TCA ha ammesso che l’acufene all’orecchio sinistro costituiva una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del 25 agosto 1997, ciò che del resto non appariva nemmeno in discussione, posto che per tale danno alla salute, l’assicuratore, con decisione formale del 23 dicembre 2003, aveva già riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 21).

                                         Tale aspetto, ovviamente non contestato, è stato dato per acquisito dal TFA (cfr. il dispositivo della STFA U 92/05 del 12 settembre 2006: “…, il giudizio cantonale impugnato del 25 gennaio 2005 è modificato nel senso che, eccezion fatta per l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, …” - il corsivo è del redattore).

 

                                         Con giudizio del 12 settembre 2006, il TFA, per quanto riguarda la problematica psichica, ha confermato la sentenza cantonale, nella misura in cui ha riconosciuto che, anche dopo il 31 agosto 1999, le turbe psichiche lamentate da RI 1 si trovavano in una relazione di causalità naturale, almeno parziale, con l’evento infortunistico assicurato:

 

"  Pacifica per contro - e in questo senso si trova riscontro nella copiosa documentazione agli atti - è la constatazione effettuata dai medesimi [dai primi giudici, n.d.r.] in merito al mancato raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel ante (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 seg.), non essendo stato dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi psichici lamentati dall’assicurato non costituivano più, a partire da tale data, almeno parzialmente una naturale conseguenza dell’evento infortunistico del 25 agosto 1997.”

                                         (doc. 25, consid. 2.1 - il corsivo è del redattore).

 

                                         In secondo luogo - e contrariamente a quanto era stato deciso da questo Tribunale - l’Alta Corte federale ha ammesso pure l’adeguatezza del nesso di causalità tra le turbe psichiche e il sinistro del 25 agosto 1997, e ciò in applicazione della giurisprudenza elaborata in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (doc. 25, consid. 2.2.8: “Indipendentemente dalla realizzazione dell’ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare ancora in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle sole lesioni fisiche [cfr. sentenza del 30 agosto 2001 in re L., U 56/00, pubblicata in RAMI 2001 U no. 442, pag. 544]), si può concludere che l’evento del 25 agosto 1997 è, quantomeno parzialmente, determinante per i disturbi (psichici) e per l’incapacità lavorativa che il ricorrente ha continuato ad accusare anche successivamente al 31 agosto 1999. Il rifiuto, operato dalla CO 1 e confermato dalla Corte cantonale, di corrispondere, a questo titolo, prestazioni assicurative dopo questa data, si rivela pertanto errato e dev’essere corretto.” - il corsivo è del redattore).

 

                                         Il TFA ha quindi retrocesso la causa a CO 1, affinché, citiamo:

 

"  tenendo debitamente conto dei principi di coordinazione vigenti in materia (cfr. a proposito della situazione legale prima dell’entrata in vigore della LPGA: VSI 2004 pag. 182 con riferimenti [sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], nonché SVR 2006 IV no. 30 pag. 107 consid. 2.1.2 [sentenza del 22 aprile 2005 in re V., I 439/03]), si esprima sul diritto e sulle modalità (entità, inizio) delle prestazioni (indennità giornaliere, rendita d’invalidità) dovute anche dopo il 31 agosto 1999. Gli elementi agli atti non essendo a tal proposito (del tutto) concludenti, in particolar modo mancando indicazioni sufficientemente univoche e precise per stabilire in quale momento il diritto alla rendita sarebbe sorto - rispettivamente quello alle indennità giornaliere terminato - poiché dalla continuazione della cura medica non vi sarebbe stato da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato (art. 19 cpv. 1 LAINF) come pure per determinare se e in quale misura si giustifichi un’eventuale riduzione delle prestazioni a dipendenza dell’intervento invalidante di fattori (segnatamente: disturbo della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva) extrainfortunistici (art. 36 cpv. 2 LAINF), …”

                                         (doc. 25, consid. 4)

 

                                         Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurato circa la propria intenzione di disporre l’allestimento di una perizia medica specialistica, “dal momento che il TFA ha considerato “non provato con il grado della verosimiglianza preponderante” l’esistenza o meno di un nesso di causalità fra la problematica presentata dall’assicurato e l’evento in causa dopo il 01.09.1999 …” (doc. 28).

                                         A tal fine, CO 1 ha interpellato, nell’ordine, il __________z di __________ (allegato al doc. 42), lo Schweizerisches Institut __________ (doc. 49), il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 52) e il __________ di __________, che ha finalmente accettato di assumere il mandato peritale.

 

                                         Per quanto qui di interesse, con rapporto datato 4 gennaio 2008, lo psichiatra dott. __________, dopo avere diagnosticato la presenza di una distimia e di una personalità narcisistica (doc. 59, p. 37), ha sostenuto che il nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 1997 si sarebbe estinto già a far tempo dal mese di aprile 1999, ossia dalla data della perizia eseguita dal dott. __________ (doc. 59, p. 37: “La symptomatologie actuelle n’est pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 25 août 1997. Actuellement les facteurs étrangers sont en cause à 100%. On peut fixer la date du statu quo sine (et non ante!) à l’expertise du Dr. __________, non parce qu’elle est convaincante, mais parce que deux ans après l’événement traumatique, elle n’a pas fait la preuve d’une réaction psychique persistente due à celui-ci. Il n’est pas possible de se déterminer sur une date antérieure en l’absence de rapports documentés.” -il corsivo è del redattore).

                                         Il sanitario consultato dall’amministrazione si è così espresso a proposito dell’esistenza di fattori estranei all’infortunio in questione:

 

"  La question des facteurs étrangers a été discutée plus haut. Monsieur RI 1 avait déjà subi un emprisonnement antérieurement, une réaction psychique avait été décrite. Lors de l’emprisonnement en __________, toute sa symptomatologie s’est aggravée.

 

Cela montre pour le moins qu’il y a des facteurs de vie qui sont extérieurs et qui jouent un rôle déterminant dans l’évolution psychique de l’expertisé, et cela depuis son enfance.

 

On peut donc affirmer que les réactions psychiques de Monsieur RI 1 n’ont d’une part aucune spécificité, au sens qu’elles ne se rattachent pas à une problématique en particulier, elles peuvent se déclencher après n’importe quel type de traumatisme mal vécu, notamment sur le plan du narcissique.

 

Il importe ancore de préciser que plus la vie avance, plus le risque de voir se succéder des traumatismes est grand, plus la résistance de l’individu diminue et les risques de décompensation sont grands.”

                                         (doc. 59, p. 40s.)

 

                                         Con decisione formale del 25 marzo 2008 - poi confermata in sede di opposizione (doc. 73) -, l’amministrazione ha quindi dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato a contare dal 13 aprile 1999, in quanto, citiamo: “i fattori extrainfortunistici (disturbo della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva) sono responsabili al 100% della problematica attuale. Lo status quo sine (ovvero il momento in cui le prestazioni assicurative LAINF sono soppresse, poiché solo la problematica a carattere di malattia si manifesta ancora, mentre non ci sono più conseguenze dovute all’infortunio) è fissato dai medici intervenuti al giorno della perizia medica effettuata dal Dr. __________, ovvero il 13.04.1999. A partire da tale data, l’assicurazione infortuni obbligatoria non è dunque più responsabile per la problematica presentata dall’assicurato.” (doc. 71).

 

                               2.3.   In esito a quanto precede, questa Corte osserva che l’assicuratore resistente, mediante la decisione su opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a decorrere dal 13 aprile 1999 e, per fare ciò, ha rimesso in discussione l’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 25 agosto 1997 ed il danno alla salute, somatico e psichico, presentato da RI 1.

 

                                         Così facendo, CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che era già stato accertato mediante sentenza giudiziaria definitiva (la STFA U 92/05 del 12 settembre 2006) e che pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione soltanto attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale, rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.

 

                                         In sede di risposta di causa, l’amministrazione si è detta legittimata a rivenire sulla questione della causalità naturale, poiché, citiamo: “il Tribunale federale nella sua sentenza 25 gennaio 2005 [recte: 12 settembre 2006, n.d.r.] si è limitato a constatare “non provato con il grado della verosimiglianza preponderante” l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra la problematica presentata dall’assicurato e l’evento in causa dopo il 1° settembre 1999 (data della sospensione delle prestazioni LAINF, il cui versamento è però di fatto stato sospeso il 31 maggio 2002).” (doc. V, p. 5).

 

                                         Questa tesi è infondata.

 

                                         Infatti, da una parte, per quanto attiene al tinnito all’orecchio sinistro, la sua eziologia infortunistica era stata riconosciuta dallo stesso assicuratore convenuto, che aveva perciò corrisposto un’IMI del 10%, posizione avallata da questo Tribunale mediante il giudizio del 25 gennaio 2005 (cfr. consid. 2.8.2.) e non rimessa in discussione dinanzi al TFA.

 

                                         D’altra parte, l’affermazione secondo cui il TFA avrebbe ritenuto non dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante l’esistenza di un legame causale naturale tra la patologia psichica e il sinistro assicurato dopo il 31 agosto 1999, non trova riscontro alcuno nella relativa pronuncia.

                                         In realtà, al considerando 2.1, l’Alta Corte ha ammesso l’esatto contrario, sottolineando che l’amministrazione non era riuscita a fornire la prova del raggiungimento dello status quo sine vel ante posteriormente al 31 agosto 1999, quindi la prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale a far tempo dal 1° settembre 1999 (cfr. STFA U 92/05 consid. 2.1: “Pacifica per contro - e in questo senso si trova riscontro nella copiosa documentazione agli atti - è la constatazione effettuata dai medesimi in merito al mancato raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel ante …” - il corsivo e la sottolineatura sono del redattore).

                                         È vero che il TFA, al considerando 4 della sua sentenza, ha fatto riferimento alla presenza di fattori extrainfortunistici, quali il disturbo di personalità, la psicolabilità, gli acufeni preesistenti, ecc., tuttavia ciò nell’ottica di una possibile riduzione delle prestazioni, concretamente della rendita di invalidità, ex art. 36 cpv. 2 LAINF, e non certo nell’ottica di negare l’esistenza della causalità naturale.

 

                                         Questo Tribunale è dunque dell’avviso che la tesi dell’amministrazione si fondi su un’interpretazione insostenibile del giudizio federale del 12 settembre 2006.

 

                                         Pertanto, la decisione su opposizione del 24 aprile 2008, mediante la quale CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 13 aprile 1999, deve essere annullata.

 

                                         Qualora l’amministrazione ritenesse che il referto peritale elaborato dal __________ di __________ costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è suo diritto inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza U 92/05 del 12 settembre 2006.

                                         In caso contrario, l’assicuratore resistente è invitato a procedere - senza ulteriori indugi - nel senso ordinatogli dall’Alta Corte federale.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti