Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’11 luglio 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 settembre 1997, RI 1 - dipendente della società __________ di __________ in qualità di cameriere presso l'Hotel __________ di __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto, al volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un trauma d’accelerazione al rachide cervicale.
1.2. Con decisione formale del 18 ottobre 2001, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato raggiunto lo status quo sine a decorrere dal 29 giugno 1998, data a partire dalla quale sarebbe dunque cessato il proprio obbligo a prestazioni.
1.3. Con sentenza del 22 settembre 2003, questa Corte, facendo capo alle risultanze della perizia giudiziaria affidata al neurologo Prof. dott. __________, ha accertato l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra l’incidente della circolazione e i danni alla salute lamentati dall’assicurato ragione per la quale ha accolto l’impugnativa di __________, annullato la decisione su opposizione impugnata e retrocesso l’incarto all’assicuratore LAINF resistente affinché si pronunciasse sul diritto a prestazioni dopo il 28 giugno 1998.
Il giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con pronuncia dell’11 gennaio 2005.
1.4. Riprendendo l’istruttoria, la CO 1, con decisione formale del 7 dicembre 2005, nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata, ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità complementare a far tempo dal 1° agosto 2001 e un’indennità per menomazione all’integrità del 45%.
1.5. Nel corso del mese di settembre 2007, RI 1 è stato oggetto di pedinamenti ordinati dall’amministrazione.
1.6. Con decisione formale del 2 aprile 2008, l'assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che le prestazioni percepite a contare dal 1° agosto 2001, lo sarebbero state indebitamente, motivo per cui ha da lui preteso la restituzione di un importo pari a fr. 187'012.50 (fr. 38'839.50 a titolo di IMI e fr. 148'173 a titolo di rendita di invalidità - doc. 204).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 209), la CO 1, in data 11 luglio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 214).
1.7. Con tempestivo ricorso del 14 luglio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via cautelare, il ripristino dell’effetto sospensivo tolto in precedenza dall’amministrazione nonché, nel merito, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il ristabilimento della decisione formale del 7 dicembre 2005.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, in particolare, che farebbero difetto i presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale della decisione del dicembre 2005, così come a una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA:
" Nel caso in esame, pertanto, non potremmo trovarci dinanzi ai presupposti di una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA per il fatto che questa solo è possibile laddove non vi sia stato controllo giudiziario, ciò che nel caso di specie invece è successo (il testo di legge è chiaro e le sentenze federali ne confermano l’interpretazione letterale).
Pertanto potrebbe trattarsi di una revisione processuale. (…).
Senonché il fatto nuovo di cui si avvale la controparte nuovo non é. Si tratta di un atto richiesto espressamente dall’assicuratore e non di cui è giunto a conoscenza senza che alcuna negligenza gli fosse imputabile.
Tanto è vero che l’assicuratore, sulla base del rapporto investigativo da lui commissionato, richiede il ripristino della propria decisione formale del 18.10.2001. Pertanto si avvale di una situazione di fatto (medica) presente nel 2001, che a suo modo di vedere non sarebbe mutata e che pertanto avrebbe potuto accertare, secondo le medesime modalità adottate ora, anche in epoca precedente e successiva, sino al 2003.
Nulla le avrebbe impedito più di ora di avvalersi dei predetti sistemi investigativi, per il che la domanda di revisione manifestamente non risulta ricevibile.
… Resta da accertare se ci si trovi dinanzi ad un caso di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Senonché anche tale disposto legale non torna applicabile. In effetti, l’assicuratore non ritiene che la situazione del leso si sia modificata, ma che abbia voluto dissimulare il proprio stato di salute. Si tratta di una circostanza del tutto differente.”
(doc. I, p. 9s.)
1.8. In data 25 agosto 2008, l’amministrazione ha postulato che l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo venga respinta (doc. VI).
1.9. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario inquadrare la presente fattispecie dal profilo procedurale.
Con sentenza del 22 settembre 2003, il TCA ha, in primo luogo, ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’incidente della circolazione stradale del 13 settembre 1997 ed i disturbi lamentati dall’assicurato (fatta eccezione per i disturbi visivi e dell’udito, peraltro irrilevanti), anche al di là del 28 giugno 1998 (data in cui, secondo la decisione su opposizione del 25 aprile 2002, RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine). Esso si è fondato, per l’essenziale, sulle risultanze della perizia giudiziaria elaborata dal Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, già Direttore della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ritenuta soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per riconoscere ad un apprezzamento medico piena forza probante.
In secondo luogo, questa Corte ha pure ammesso l’adeguatezza del legame causale, la cui valutazione è stata eseguita in applicazione dei principi elaborati dal TFA in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale (DTF 117 V 369), e non secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133).
Classificato il sinistro occorso all’insorgente fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria di quelli leggeri o insignificanti, il TCA ha ritenuto soddisfatti il criterio dei disturbi persistenti, quello della lunga durata della cura medica, nonché quello del grado e della durata dell’incapacità lavorativa:
" Occorre innanzitutto rilevare che, dal giorno dell'infortunio in poi, RI 1 non è mai stato asintomatico.
Egli ha infatti continuato ad accusare, senza interruzioni, dei problemi a livello cervicocefalico, ai quali si sono pure accostati, nel prosieguo, dei disturbi neuropsicologici e psichici (significativa, al proposito, è la descrizione dei disturbi contenuta nella perizia pluridisciplinare 26.6.2002 del SAM: "L'A. lamenta in primo luogo un dolore cervicale-nucale cronico, talvolta tagliente, penetrante, con la sensazione di essere bloccato nel segmento cervicale del rachide. Su una scala da 0 a 10 situa l'intensità dei dolori tra 4 e 10, dolori che vengono alleviati dal trattamento antalgico in atto (Celebrex). I dolori talvolta si diffondono alle spalle e descrive la sensazione di essere fortemente strappato da entrambe le due spalle. In secondo luogo, l'A. lamenta una perdita di concentrazione, di attenzione, di memoria a breve termine e inoltre della memoria operativa (calcolo mentale, perde il filo del discorso, ecc.). (…). Descrive pure stati di panico alla guida dell'automobile, motivo per il quale dal 1999 non guida più. (…). Infine, l'A. riprende il tema del netto cambiamento della propria persona dopo il trauma con perdita di iniziativa, di piacere, sentimenti di inutilità, di disperazione fino a preoccupanti idee di morte. (…)", doc. A2, p. 8).
Ancora oggi - quindi a distanza di circa 6 anni dall'evento traumatico assicurato - il ricorrente continua a lamentare una sintomatologia analoga (cfr. XX).
Dagli atti di causa emerge inoltre che il decorso post-infortunistico è stato caratterizzato da costanti trattamenti, somatici e psichiatrici, effettuati su base ambulatoriale e stazionaria, che non hanno comunque consentito di risolvere i problemi di salute presentati dall'insorgente (cfr. il fatto che lo stesso Prof. dott. __________, in occasione della visita peritale del 3 luglio 2003, si è detto impossibilitato a proporre una terapia efficace, al di là dell'assunzione di medicamenti antidepressivi e analgesici, cfr. XX, p. 15 e risposta al quesito n. 7).
Infine, l'assicurato, soprattutto a causa delle turbe neuropsicologiche e psichiche lamentate, è stato costretto ad abbandonare, già nel corso del 1999, la sua originaria professione di cameriere (cfr. doc. A2, p. 5). Del resto, anche per attività più confacenti alle sue condizioni di salute, egli presenta una abilità lavorativa fortemente limitata (cfr. doc. A2, p. 14: "In considerazione delle problematiche neuropsicologiche, psichiatriche, nonché neurologiche, riteniamo impossibile effettuare provvedimenti d'integrazione. Neppure possibile, riteniamo, è migliorare la capacità lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale. Sul piano medico-teorico, l'A. potrebbe svolgere altre attività, dove tuttavia il grado di capacità lavorativa non potrà essere migliorato. Egli, in effetti, non potrà lavorare in misura maggiore del 30% in attività leggere, che non richiedano una concentrazione o una grossa responsabilità"), tanto da dovere essere posto al beneficio di una rendita intera da parte dell'assicurazione per l'invalidità, a far tempo dal 1° novembre 2000 (cfr. XI 1).”
(STCA succitata, consid. 2.14.)
Accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale e adeguato, fra l’evento infortunistico del 13 settembre 1997 ed il danno alla salute presentato dall’assicurato, l’incarto è quindi stato rinviato all’amministrazione affinché si pronunciasse circa il diritto a prestazioni dopo il 28 giugno 1998.
Il ricorso di diritto amministrativo interposto dalla CO 1 contro il giudizio di questo Tribunale, è stato integralmente respinto dal TFA con sentenza U 271/03 dell’11 gennaio 2005.
In particolare, l’Alta Corte federale ha confermato l’adempimento dei criteri della lunga durata della cura medica e del grado/durata dell’incapacità lavorativa (oltre a quello dei disturbi persistenti, la cui realizzazione non era più stata contestata dall’assicuratore infortuni):
" 8.1 Per quanto riguarda il presupposto della durata eccezionalmente lunga del trattamento medico, dagli atti emerge che a partire dall'infortunio l'assicurato è sempre stato in cura. Egli non ha mai smesso di assumere antidolorifici (quale conseguenza del dolore persistente, ammesso anche dalla ricorrente), antidepressivi e sonniferi. Inoltre si è sottoposto a fisioterapia e ginnastica, iniezioni intraarticolari e ad un trattamento della durata di un mese presso la Clinica N.________. L'interessato risulta poi regolarmente in cura dal dott. G.________, reumatologo, e dal dott. C.________, medico curante in Italia. I trattamenti hanno tuttavia prodotto unicamente sollievo temporaneo. Il perito giudiziario, a proposito di possibili cure, ha dal canto suo dichiarato in sede cantonale di non essere in grado di proporne alcuna.
Al momento dell'emanazione della decisione su opposizione del 25 aprile 2002 la cura medica perdurava quindi da oltre quattro anni e mezzo e non era ancora terminata.
In simili condizioni, si deve concludere che il fattore concomitante della durata eccezionale della cura medica è adempiuto in concreto. In effetti questa Corte ne ha già ammesso l'esistenza nel caso in cui il trattamento è durato ben quattro anni (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01), rispettivamente in cui le cure, non ancora terminate, perduravano da oltre tre anni (sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98). Non sufficiente è stata considerata per contro una cura durata oltre due anni e mezzo (sentenza del 22 maggio 2002 in re B., U 339/01).
Al riguardo va ancora precisato che in circostanze simili a quelle esaminate in concreto, in cui le varie cure mediche non hanno dato l'esisto sperato, è stato pure riconosciuto come dato il criterio del decorso sfavorevole dell'esito della cura (sentenza succitata del 29 ottobre 2002 in re S. e RAMI 2003 no. U 489 pag. 362 consid. 4.6).
Ciò deve valere anche nella fattispecie concreta in cui l'assicurato non ha tratto giovamento dalle cure e altresì sono comparse complicazioni rilevanti quali le ripetute perdite di conoscenza.
8.2 Per quel che concerne il fattore del grado e della durata dell'inabi-lità lavorativa, risulta dagli atti che l'assicurato ha ripreso l'attività al 100% dopo due mesi. Egli ha tuttavia subito incontrato serie difficoltà nello svolgimento della propria attività - malgrado la buona volontà, riconosciuta da diversi sanitari - a causa della presenza di dolori, del loro peggioramento così come di uno stato psichico non ottimale. In proposito lo psichiatra interpellato dal Servizio S.________ ha dichiarato che ciò era riconducibile al fatto che la ripresa in tempi brevi del lavoro non aveva permesso una rielaborazione del trauma. In seguito, durante la degenza presso la Clinica N.________, nel giugno 1998, l'assicurato è stato nuovamente inabile al lavoro al 100%. Dopo la ripresa dell'attività è comunque subentrato un nuovo peggioramento, motivo per cui già all'inizio del 1999 l'interessato aveva in pratica terminato le ferie a sua disposizione allo scopo di riposarsi. Per questo motivo il dott. G.________ ha attestato un'inabilità lavorativa pari ad un terzo (33.3%) dal 1° giugno 1999. In seguito ad un ricovero in ospedale dal 1° al 13 luglio 1999 l'incapacità lavorativa era nuova-mente totale, successivamente di nuovo pari ad un terzo. Dal 5 no-vembre 1999 l'assicurato è tuttavia stato dichiarato durevolmente inabile al lavoro al 100%.
Pure dalla perizia del prof. L.________ dell'11 luglio 2003 e da quella del Servizio S.________ del 26 giugno 2002 emerge come l'incapacità lavorativa sia pari al 70-75% per motivi riconducibili all'infortunio.
Al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'incapacità lavorativa totale perdurava quindi già circa da oltre due anni e mezzo e continua a tutt'oggi, mentre si può ritenere, alla luce delle conclusioni del Servizio S.________, che quella parziale sia durata all'incirca due anni e non un solo anno come emerge dagli atti dell'assicuratore infortuni. In effetti, i periti dell'assicurazione invalidità hanno precisato, in maniera attendibile, alla luce delle succitate circostanze (costante difficoltà nello svolgimento dell'attività a tempo pieno, utilizzo delle vacanze per riposarsi, ecc.), che la capacità lavorativa ridotta del 30% decorreva già dal novembre 1997 e, meglio, dall'istante della ripresa dell'attività lavorativa fino al novembre 1999, in cui è subentrata un'incapacità del 70%.
A mente di questa Corte, alla luce dei suesposti fatti è pertanto giustificato ritenere adempiuto, come indicato dalla Corte cantonale, anche il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (si vedano in proposito RAMI 2003 no. U 489 pag. 361 consid. 4.4 e la casuistica pubblicata in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 consid. 3d/aa, in particolare, a titolo di esempio, DTF 117 V 369 nonché sentenze del 19 dicembre 1991 in re J., U 86/90, e del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98).”
(STFA succitata)
Con decisione formale del 7 dicembre 2005 - nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata -, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità, calcolata quale rendita complementare, a far tempo dal 1° agosto 2001, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (doc. 179).
Nel prosieguo, la CO 1 ha ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia privata di investigazioni, ciò che ha avuto luogo durante il periodo 8-30 settembre 2007 (cfr. doc. 196).
Con decisione formale del 2 aprile 2008, poi confermata in sede di opposizione (doc. 214), l’amministrazione ha sostenuto che la sintomatologia soggettivamente denunciata dal ricorrente, che era servita da base per, citiamo: “… la valutazione dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali.”, non sarebbe attendibile alla luce degli esiti della sorveglianza a cui egli è stato nel frattempo sottoposto, motivo per cui essa ha dichiarato decaduto il proprio obbligo prestativo e ha preteso la restituzione delle prestazioni corrisposte a contare dal 1° agosto 2001 (per un ammontare pari a fr. 187'012.50):
" Dal canto suo, il TCA statuì nel merito del nesso di causalità adeguato secondo i principi elaborati dal TF in materia di traumi distorsivi alla colonna cervicale. Ritenuto che l’infortunio si situasse nella categoria di quelli di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti ed avendo appurato la presenza cumulativa di 3 criteri (ovvero la lunga durata della cura medica, il grado e la durata d’inabilità lavorativa), concluse a favore dell’esistenza del nesso di causalità adeguato.
Il TCA si era inoltre avvalso della descrizione delle lamentele che i periti del SAM avevano trascritto nella perizia pluridisciplinare del 26 giugno 2002; le elenchiamo di seguito:
- dolore cervicale-nucale cronico, talvolta tagliente, penetrante, con la sensazione di essere bloccato nel segmento cervicale del rachide
- su una scala da 0 a 10 situa l’intensità dei dolori tra 4 e 10, dolori che vengono alleviati dal trattamento antalgico in atto (Celebrex)
- i dolori talvolta si diffondono alle spalle e descrive la sensazione di essere fortemente strappato da entrambe le spalle
- l’assicurato lamenta una perdita di concentrazione, di attenzione, di memoria a breve termine e, inoltre, della memoria operativa (calcolo mentale, perde il filo del discorso, ecc.)
- descrive pure stati di panico alla guida dell’automobile, motivo per il quale dal 1999 non guida più
- netto cambiamento della propria persona dopo il trauma, con perdita di iniziativa, di piacere, sentimenti d’inutilità, di disperazione fino a preoccupanti idee di morte
- ancora all’epoca della perizia - quindi a distanza di circa 6 anni dall’evento traumatico assicurato - il ricorrente continua a lamentare una sintomatologia analoga.
(…).
Ciò premesso, osserviamo che, allo scopo d’accertare la situazione reale nella quale versava l’assicurato, rispettivamente di poter decidere sulla sorte del suo diritto alle prestazioni, abbiamo deciso di porre in atto un’indagine , che è stata avviata e conclusa nell’ordine che s’imponeva, ovvero come segue:
1. In due occasioni, ovvero in data 07 agosto 2007 e 21 agosto 2007, il nostro care manager ha reso visita all’assicurato, riportando a verbale il colloquio. Il relativo rapporto è allegato alla presente.
2. In data 14 settembre 2007, l’assicurato si è presentato dal dr. med. __________ in CH-__________, per fare il punto del suo stato di salute in merito all’apparato locomotorio. Il medico ha potuto constatare una situazione clinica assai simile a quella che aveva riscontrato nel 2001.
3. Durante il periodo 08 settembre 2007-30 settembre 2007, l’agenzia investigativa da noi incaricata ha eseguito dei sopralluoghi, allestendo un dettagliato rapporto scritto, nonché una documentazione-video/fotografica che alleghiamo alla presente.
Procedendo al raffronto tra la versione resa dall’assicurato al nostro care manager e al dr. med. __________ e la documentazione-video/fotografica acquisita, è comprovata una netta contraddizione tra lo status “preteso” e quello “reale”. Sono, in particolare, smentite le difficoltà e le alterazioni con le quali l’assicurato ha sin qui puntualmente dichiarato di essere confrontato, escludendo che fosse subentrato un qualsivoglia miglioramento della sua situazione psico-fisica/sociale. Invece, non v’è chi non veda come:
- la fobia della guida non esiste più. L’assicurato guida l’auto senza palesare difficoltà alcuna, anche senza essere accompagnato; la sua padronanza di guida non lascia intendere che possa percorrere tratti lunghi al massimo 10-15 km
- l’assicurato cura quotidianamente i suoi contatti sociali, frequenta gente e luoghi pubblici anche rumorosi, gioca a carte per ore, è aperto al dialogo, fa lunghe passeggiate, si reca al supermercato per la spesa, mostra interesse e gaiezza; egli appare autonomo e non s’intravedono nel suo comportamento passività, segni di isolamento e/o di depressione e d’indifferenza
- nessun segno di dolore o di limitazione traspare dai movimenti di rotazione della testa in tutte le direzioni, dalla deambulazione e/o dalla flessione delle braccia e della schiena.
(…).
Riepilogando in breve, sono i disturbi “soggettivi” lamentati dall’infortunato (e non necessariamente clinicamente obiettivabili) che rappresentano il riferimento principale per la valutazione dei criteri giuridici in materia di distorsioni cervicali. Nel caso in esame, si detiene la prova dell’inattendibilità delle lamentele elencate dall’assicurato, motivo per cui decade ogni diritto alle prestazioni assicurative LAINF.
(…)”
(doc. 204 - il corsivo è del redattore)
2.3. In esito a quanto precede, il TCA rileva che l’amministrazione, mediante la decisione su opposizione impugnata, ha negato il proprio obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a decorrere dal 1° agosto 2001 e, per fare ciò, ha di fatto rimesso in discussione la questione dell’adeguatezza del nesso di causalità tra l’infortunio del 13 settembre 1997 ed il danno alla salute presentato da RI 1, specificatamente la realizzazione dei tre noti criteri di rilievo (cfr. consid. 2.2).
Così facendo, la CO 1 ha però nuovamente esaminato un aspetto che risulta accertato mediante una sentenza giudiziaria definitiva (STFA U 271/03 dell’11 gennaio 2005) e che pertanto avrebbe semmai potuto essere rimesso in discussione unicamente attraverso la via della domanda di revisione al Tribunale federale, rispettando le condizioni previste dagli artt. 121ss. LTF.
L'assicurato, nel suo ricorso, ha fatto riferimento agli aspetti procedurali senza peraltro tirare tutte le conclusioni che si imponevano (cfr. consid. 1.7).
L’assicuratore infortuni resistente, ha presentato una corposa risposta di causa ma non ha ritenuto di dovere spendere una sola parola al riguardo (cfr. doc. XIV), sebbene ciò rappresenti il problema che sta alla base della vertenza sub judice.
Pertanto, la decisione su opposizione dell’11 luglio 2008, mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni posteriormente al 31 luglio 2001, deve essere annullata.
Qualora l’amministrazione ritenesse che il rapporto 8 ottobre 2007 dell’Agenzia __________ “__________” (oltre alla relativa documentazione fotografica e video) costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, è sua facoltà inoltrare al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza U 271/03 dell’11 gennaio 2005.
2.4. Con l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
2. La domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva di oggetto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di
fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti