Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 22 luglio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 luglio 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 settembre 2006 RI 1, __________, mentre stava camminando nel bosco, a seguito di una scivolata, ha riportato una distorsione al ginocchio destro.
Il curante ha diagnosticato una recidiva del ganglion meniscale laterale su lesione meniscale sospetta.
La RM del 12.10.2006 ha permesso di confermare l'esistenza di un processo espansivo cistico lobulato sul versante laterale compatibile con un ganglio.
Il caso è stato annunciato alla CO 1 quale bagatella che, senza esperire alcuna delucidazione, ha riconosciuto la propria responsabilità.
Il 12 marzo 2008 l'assicurato ha fatto annunciare una ricaduta. Il dott. __________ ha riscontrato una ciste probabilmente di provenienza dell'articolazione fibulo-tibiale prossimale.
Dopo avere raccolto il parere del medico di __________, con decisione dell'8 aprile 2008 (cfr. Doc. 12), l'CO 1 ha rifiutato di versare le prestazioni ritenendo che non sussiste un nesso causale almeno probabile fra l'infortunio e le affezioni riscontrate.
Il 16 luglio 2008 l'CO 1 ha confermato la sua decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (...)
Il dott. __________, medico di __________, in data 7.4.2008 è giunto alla conclusione che la causalità fra la cisti ganglionare dell'articolazione tibio-fibulare prossimale e l'infortunio non è almeno probabile essendo la stessa precedente l'evento del 17.9.2006. In procedura di opposizione il dott. __________, al quale l'incarto è stato nuovamente sottoposto, si è confermato nelle proprie considerazioni. Dagli atti risulta, così il dott. __________, che la RM del 12.10.2006 ha evidenziato un processo espansivo cistico lobulato epilegamentare sul versante laterale del ginocchio senza alcuna lesione traumatica delle strutture adiacenti (legamenti, struttura ossea, fascia, sotto-cute e cute). In base alla topografia trattasi di un ganglion plurilobulato che verosimilmente trae le sue origini dal tratto ilio-tibiale. Il dott. __________ ha addirittura sospettato un'origine articolare fibulo-tibiale. Il processo espansivo è stato portato quasi alla scomparsa grazie alle cure praticate. Gli esami clinici e soprattutto strumentali hanno permesso di fornire la prova che l'assicurato ha lamentato una patologia espansiva benigna di natura prettamente morbosa, senza alcun criterio di eziologia traumatica, come ben evidenzia la topografia, la struttura plurilobulata e il contenuto gelatinoso della cisti. A differenza di quanto sempre pretendere l'assicurato non sussiste alcuna comunicazione tra la cisti e la struttura del menisco laterale. Al riguardo sintomatico è il fatto che dopo la sistemazione della cisti l'assicurato non ha più accusato alcun disturbo. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha rilevato:
" Il 17.06.2006 scendendo a corsa dal bosco sono scivolato causandomi una distorsione al ginocchio destro.
Il Dr. __________ di __________ mi ha visitato e in seguito fissato appuntamento con medico specialista Dr. __________ __________.
Il Dr. __________ conferma la lesione menisco ginocchio destro e gonfiore al lato destro operazione da eseguirsi già a dicembre 2006.
Considerando il fatto che a gennaio 2007 partivo per le vacanze fino a fine febbraio ho rimandato l'intervento a marzo.
Al ritorno a marzo non mi sono sottoposto all'operazione perchè mi sentivo meglio.
Tutto l'anno 2007 ho potuto fare dello sport pertanto a febbraio 2008 sono andato di nuovo dr__________ chiedendo un secondo parere ad un altro medico.
Il Dr. __________ mi mandò dal Dr. __________ in __________, che mi conferma che il ginocchio destro è in ordine e che si doveva togliere il gonfiore, dopo tre brevi interventi il caso è risolto.
Conclusioni:
Il 12.03.2008 non ho fatto una visita o un controllo ma ho chiesto un secondo parere al Dr. __________ in Gravesano.
Non si tratta di una ricaduta ma dell'evento accaduto il 17.09.2006.
Non si tratta di una patologia espansiva begnina di natura prettamente morbosa ma di un caso che a seguito di un infortunio può succedere.
Richiedo pertanto il confronto d'opinione con Dr. __________, Dr. __________, __________." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7 ottobre 2008 l'CO 1, dopo avere precisato di avere sottoposto il caso al dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Doc. 30), propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).
1.4. Il 9 ottobre 2008 il TCA ha trasmesso al ricorrente la documentazione prodotta dall'CO 1 assegnandogli un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte e per produrre eventuali nuovi mezzi di prova.
L'assicurato è rimasto silente (cfr. Doc. VI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
L’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998, STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).
Il TFA ha inoltre deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sè, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STCA U 292/99 dell'8 settembre 2000).
Infine, in una sentenza U 350/06 del 20 luglio 2007 il Tribunale federale ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore".
2.6. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto il 17 settembre 2006 l'assicurato è "scivolato scendendo dal bosco, distorsione, ginocchio destro" (cfr. Doc. 1).
La risonanza magnetica del ginocchio destro eseguita il 12 ottobre 2006 ha dato il seguente esito:
" (...)
Conferma di un processo espansivo cistico lobulato sul versante laterale del ginocchio compatibile con una ganglion legamentare. Fessure versante inferiore corno posteriore e parte intermedia menisco mediale e versante superiore corno anteriore e parte intermedia menisco laterale." (Doc. 10)
Nella cartella medica del dottor __________ figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" Paziente inviato da __________ (vedi fax) per una gonalgia ds con formazione cistica sull'emirima lat. che per me è un ganglion meniscale che si presenta soprattutto proturberante.
Da ca. 2 sett. ha smesso la ginnastica e la cisti si è appiattita, netta regressione anche rispetto alla formazione cistica ben visibile sulla RM fatta il 12.10.06.
Ho discusso le lastre con il Dott. __________ radiologo, lui parla di processo cistico esterno al legamento TIT, per me, visto che c'è anche la lesione meniscale mediale è un processo cistico con fistola al menisco ed è un vero ganglion meniscale.
Comunque se questo processo cistico effettivamente si gonfia sotto attività fisica dovrà essere operato. Prima bisognerà sanare la lesione meniscale sia mediale che lat. e poi la cisti con ricerca della fistola.
Il paziente non è convinto per ora di farsi operare visto che ha anche in programma un viaggio all'estero in gennaio. Gli ho spiegato che dovrebbe scaricare per 4 sett. con le stampelle (sutura menisco).
Vorrebbe provare a continuare con l'attività fisica ed eventualmente rimandare o vedere come va senza op.
Diagnosi: gonalgia ds. con grave sospetto di ganglion meniscale lat. su lesione meniscale lat. e med.
Procedere: continuare con il trattamento conservativo, Genutrain e rivalutazione." (Doc. 29)
Nel marzo del 2008 l'assicurato ha annunciato una ricaduta (cfr. Doc. 5 e Doc. 8).
In un certificato del 17 marzo 2008 il dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" Diagnosi
Ø Cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione fibulo-tibiale prossimale ginocchio dx.
Anamnesi:
Trauma contusivo del ginocchio destro nel 2006. Era stata eseguita dapprima una ecografia ed in seguito una RM che mostrava una cisti probabilmente di provenienza dell'articolazione femoro-tibiale prossimale. La RM mostrava anche una discreta lesione degenerativa sia del menisco mediale che laterale. In seguito i dolori erano regrediti. Pratica attività sportive regolarmente, soprattutto calcio. Lavora in ufficio.
Da circa un mese la cisti sul lato laterale del ginocchio destro si è ancora gonfiata.
Non lamenta dolori particolari al ginocchio. (...)"
(Doc. 6, vedi pure l'ultimo certificato del 18 aprile 2008, cfr. Doc. 15)
L'CO 1 ha rifiutato di assumere la ricaduta (cfr. consid. 2.4) fondandosi sul parere del medico di __________, dottor __________, specialista FMH in chirurgia il quale ha ritenuto che siamo in presenza di "una cisti ganglionare dell'articolazione tibio-fibulare prossimale dx, preesistente all'evento del 17 settembre 2006" (cfr Doc. 11).
Il dottor __________ ha confermato la sua conclusione in un apprezzamento medico più dettagliato del 7 luglio 2008 nel quale ha rilevato:
" L'assicurato il 18.9.2006 annuncia un infortunio-bagatella del 17.9.2006 ossia di una distorsione del ginocchio destro a seguito di una scivolata.
Viene posta la diagnosi dal curante (dott. __________) di un ganglio tendineo "post-traumatico" del ginocchio sinistro (recte ginocchio destro).
L'esame di risonanza magnetica di ottima qualità e di alta risoluzione del 12.10.2006 evidenzia un processo espansivo cistico lobulato epilementare sul versante laterale del ginocchio, senza alcuna lesione traumatica delle strutture adiacenti (legament, struttura ossea, fascia, sotto-cute e cute).
In base alla topografia, trattasi di un ganglion plurilobulato verosimilmente dalle origini del tratto ilio-tibiale (considerevole dimensione di 4 cm x 3,5 cm).
Il dott. __________ il 16.4.2008 sospetta addirittura un'origine articolare fibulo-tibiale, processo espansivo portato quasi alla scomparsa, grazie all'evacuazione del contenuto gelatinoso e istillazione con 1 ml di etanolo al 96%.
Con questi esami clinici e soprattutto strumentali è stata fornita la prova che abbiamo a che fare con una patologia espansiva, benigna, di natura prettamente morbosa, senza alcun criterio di eziologia traumatica, come evidenzia bene la topografia, la struttura plurilobulata e il contenuto gelatinoso della cisti.
Sintomatico è che pure la Cassa Malati (__________) dopo un loro attento esame, ha ritirato la loro opposizione cautelativa.
L'assicurato dal lato suo, con la sua opposizione del 21.4.208 semplicemente riprende la cronistoria, ma non presenta nessuna motivazione medica da poter dedurre una relazione diretta fra l'affezione trattata nel 2008 e l'infortunio del 17.9.2006.
Anzi non fa distinzione fra l'affezione del menisco (fessura orizzontale intrameniscale in zona anteriore) e la cisti.
In realtà invece, come ben evidenziata dall'indagine spineco-tomografica, non esiste nessuna comunicazione fra la cisti e la struttura del menisco laterale.
Al riguardo è pure sintomatico che l'assicurato dopo la sistemazione della cisti non ha accusato più alcun disturbo." (Doc. 24)
Dopo aver preso visione del ricorso dell'assicurato, l'CO 1 ha sottoposto l'intero dossier al dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.
Questo specialista, nel suo dettagliato rapporto del 10 settembre 2008, ha dapprima affermato di condividere l'opinione del dottor __________ secondo cui l'assicurato soffre di una cisti (ganglion) meniscale e quella del dottor __________ secondo cui solo il menisco esterno presenta una lesione nella forma di una fessura orizzontale (cfr. Doc. 30, pag. 4).
Il dottor __________, dopo avere riassunto lo stato degli studi relativi alla cisti meniscale e alla lacerazione del menisco (cfr. Doc. 30, pag. 4-7) ha sviluppato le seguenti considerazioni nel caso concreto:
" (...)
La lésion du ménisque externe dont il est porteur, sous forme d'un clivage horizontal est, on l'a vu, d'étiologie clairement dégénérative. C'est dans ce contexte que s'est développé le kyste méniscal. Ce processus est de longue haleine et ne génère que peu de symptômes, se ce n'est une gène cosmétique ou une inquiétude de la part du malade qui ignore la cause de l'enflure qui s'est développée sur la joue externe de son genou. RI 1 a dans l'annonce d'accident précisé qu'il avait subi le 17.9.2006 suite à une glissade en forêt une distorsion du genou. Le médecin traitant a noté dans son rapport (portant le tampon du 3.4.2008) qu'à la première consultation du 20.9.2006, le patient lui avait déclaré avoir constaté l'apparition d'une tuméfaction (donc du kyste méniscal) de genou suite à cet évènement. On ne peut conclure sur la base de cette allégation que le kyste méniscal ait été d'origine traumatique. Sa découverte a été fortuite, probablement du fait que le volume du kyste était variable (par un effet de valve entre le kyste et l'articulation) comme l'a précisé RI 1 au Dr. __________ lorsqu'il lui a signalé que suite à l'abstention d'activité sportive (gymnastique), le kyste avait rapetissé."
(Doc. 30, pag. 7-8)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il rapporto del dottor __________ e, soprattutto, quello del dottor __________ non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato, comprensivo dei referti degli esami da lui effettuati (cfr. consid. 2.5).
D'altra parte l'assicurato, al quale il TCA ha trasmesso il rapporto del dottor __________, non ha formulato nessuna osservazione nè prodotto nuove prove.
Pertanto siccome sia la cisti che la lesione meniscale sono, nel caso concreto, di carattere degenerativo, a ragione l'__________, ha rifiutato di assumere la ricaduta.
In conclusione dunque la decisione su opposizione del 16 luglio 2008 può essere confermata senza procedere alla misura istruttoria richiesta dall'assicurato ("il confronto d'opinione con il Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________", cfr. consid. 1.2).
Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica, questo Tribunale rinuncia a un’audizione dei medici poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La decisione su opposizione del 16 luglio 2008 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti