Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sull'istanza del 23 luglio 2008 di
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RI 1
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contro |
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chiedente la revisione della sentenza emessa il 30 aprile 2008 da questo Tribunale (inc. n. 35.2007.85) nella causa da lei promossa con ricorso del 20 agosto 2007 |
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contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2007 emanata da |
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CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 dicembre 2005, RI 1 - dipendente di __________ in qualità di addetta alla distribuzione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni -, è scivolata a causa di una lastra di ghiaccio ed è caduta sul sedere (doc. 1 e 18).
Il dott. __________, con certificazione del 23 gennaio 2006, ha indicato che la RMN eseguita nel frattempo mostrava un’importante discopatia al di sopra della fissazione (allegato al doc. 4).
L’assicurata ha interrotto il proprio lavoro a far tempo dal 23 gennaio 2006 (doc. 2).
In precedenza, nel corso del mese di novembre 2004, a causa di una spondilolistesi degenerativa L3/L4, l’assicurata era stata sottoposta, da parte del Prof. dott. __________, a un intervento di stabilizzazione segmentale L3/L4 (doc. 20), i cui costi erano stati presi a carico dal proprio assicuratore contro le malattie (doc. 18, p. 2).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 dicembre 2006, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi annunciatigli nel gennaio 2006, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del dicembre 2005 (doc. 51).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 54 e 80), l’amministrazione, in data 26 luglio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 85).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Alla pagina 2 punto b. e pag. 3 punto 2 mi si dice che non ho dimostrato le prove. Ero sul lavoro a __________ il 27.12.2005, avevo fatto l’ultima consegna alle ore 9.30 e poi scendendo sono scivolata sul ghiaccio. Ho picchiato la schiena dove ero stata operata 13 mesi prima (novembre 2004). Da allora ho incominciato ad avere forti dolori. Fino al giorno della caduta io lavoravo e stavo bene.
Alla pagina 4 punto 4 non accetto che si parli male del mio medico chirurgo al quale invierò una copia di tale ricorso unitamente alla decisione su opposizione della CO 1 riguardo all’operazione che lui stesso ha eseguito. Si dice alla 4 riga che … il dr. __________ rappresentante della CO 1 è giunto alla conclusione che la causa dei disturbi persistenti è imputabile a un mal posizionamento eccentrico della vite e in parte fuori dalla sede ossea … il dr. __________ che non conosco non sa che quello che ha visto dalle radiografie si tratta della situazione dopo la caduta del 27.12.2005 e non riguarda … “ di un postumo dell’intervento del 2004 operazione che secondo il dr. __________ non è andata bene” … secondo la sottoscritta io stavo bene e secondo i medici dr. __________ e dr. __________ l’intervento è riuscito bene.
La caduta sul ghiaccio ha spostato le viti e il dr. __________ ha dovuto rioperarmi. Ribadisco: se fino al 27.12.2005 ho potuto lavorare a tempo pieno è perché stavo bene.
Mi si accusa che ho lavorato dopo la caduta. Devo far notare che essere coscienziosi, laboriosi e sinceri oggi si è disprezzati e derisi, mi si dice che potevo starmene a casa. Si è vero! Avrei però messo in difficoltà il mio datore di lavoro e i miei colleghi. Ho lavorato imbottita di medicamenti. Ho lasciato immediatamente il lavoro quando la mia collega è rientrata dalle vacanze.” (doc. I)
1.4. Nel corso del mese di ottobre 2007, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).
1.5. L’Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.6. In data 22 ottobre 2007, RI 1 ha formulato alcune precisazioni riguardo al contenuto della risposta di causa presentata dall’amministrazione e in particolare:
" È vero che il mio trascorso medico non è esente da problemi di salute, anche alla schiena, ma è davvero troppo sbrigativo e superficiale negare le conseguenze della caduta solo perché in precedenza non vi era una situazione di partenza perfetta.
La giurisprudenza, a quanto mi risulta, è chiara nello stabilire che un nesso di causalità naturale tra l’evento traumatico e il danno alla salute è dato quando vi è motivo di ammettere che senza l’evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto.
È il mio caso, di sicuro senza l’infortunio (la caduta) gli eventi non sarebbero precipitati così come invece è accaduto.
Ritengo pertanto che tra l’infortunio e le conseguenze da me riportate, vi sia un nesso di causalità naturale, come pure un nesso di causalità adeguato, nonostante l’CO 1 li abbia negati.”
(doc. XII)
L’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito il 6 novembre 2007 (doc. XIV).
1.7. Il 13 dicembre 2007, questa Corte ha interpellato il chirurgo ortopedico dott. __________ - privatamente consultato dall’assicurata nel corso del gennaio 2007 -, il quale è stato invitato a pronunciarsi circa l’eziologia dei disturbi presentati da quest’ultima e ciò alla luce della documentazione medica acquisita nel frattempo (doc. XVI).
Il referto del dott. __________ è datato 21 gennaio 2008 (doc. XVII).
L’amministrazione ha espresso le proprie osservazioni il 7 febbraio 2008 (doc. XIX + allegato), mentre l’assicurata è rimasta silente.
1.8. Nel corso del mese di marzo 2008, il TCA ha preso contatto con il Prof. dott. __________, autore degli interventi chirurgici del 9 novembre 2004 e 1° febbraio 2007, al quale è stato chiesto di precisare se, in occasione di quest’ultima operazione, gli era stato possibile oggettivare un danno strutturale attribuibile, con verosimiglianza preponderante, al sinistro del 27 dicembre 2005 (doc. XXII).
Egli ha risposto in data 18 marzo 2008 (doc. XXIII).
Il 23 aprile 2008, l’Istituto assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento del proprio medico di __________ e si è quindi riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XXVIII + allegati).
1.9. Con sentenza 35.2007.85 del 30 aprile 2008 questo Tribunale ha respinto il ricorso dell'assicurata e confermato la decisione su opposizione dell'CO 1 ritenendo che i disturbi presentati da RI 1 a livello lombare, oggetto dell'annuncio d'infortunio del 25 gennaio 2006 non costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell'evento infortunistico del 27 dicembre 2005.
Al riguardo il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" L’assicuratore infortuni convenuto lo nega facendo capo agli apprezzamenti espressi in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In effetti, con il suo rapporto dell’8 settembre 2006, il medico __________ appena menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, sostenendo, innanzitutto, che immediatamente prima dell’evento del dicembre 2005, l’assicurata aveva ancora necessitato di cure su base stazionaria per problemi legati alla spondilodesi lombare.
D’altro canto, riferendosi alla diagnosi posta dal Prof. __________ nel suo referto del 16 marzo 2006 (“spondilodesi L3/L4 traumatizzata”), il dott. __________ ha segnalato che questo sanitario non è riuscito a, citiamo: “fornire da un profilo medico un’argomentazione oggettiva, basata su referti strutturali.”. D’altronde, sempre a detta del __________, il confronto della documentazione per immagini anteriore e posteriore il sinistro del dicembre 2005, non mostra alcun mutamento.
A parlare a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale, vi è inoltre la circostanza che la ricorrente ha atteso tre settimane prima di consultare un medico, ciò che appare incompatibile con l’insorgenza di una nuova lesione, così come con lo svolgimento del lavoro di distribuzione della posta.
Secondo il dott. __________, all’origine dei disturbi vi sarebbe piuttosto, citiamo: “un malposizionamento eccentrico della vite e in parte fuori dalla sede ossea (ossia del peduncolo sinistro) della vertebra L3, precisamente sede della reattività osteo-blastica descritta dal radiologo. Siamo quindi in presenza di un postumo dell’intervento del 2004, operazione che non ha purtroppo condotto alla correzione dell’olistesi/scoliosi, se non nella misura di appena 2-3 gradi. Per contro, da un profilo medico-scientifico non ci sono residui post-traumatici di qualsiasi tipo, tanto meno di recente data (periodo di Natale 2005).” (doc. 28).
In occasione del consulto del 5 dicembre 2006, il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia vertebrale presso la __________ di __________, ha affermato, per quanto qui di interesse, che all’origine della nota sintomatologia vi era il segmento adiacente alla spondilodesi L3/L4, il quale presentava, anche all’esame radiologico, uno scompenso (“Nachbarsegment Dekompensation” - doc. 49).
Chiamato a pronunciarsi su questa ulteriore documentazione medica, il dott. __________ si è riconfermato nella propria valutazione, evidenziando in particolare che, citiamo: “… la descritta “decompensazione” del segmento adiacente (L2/L3), era riconoscibile già in gennaio 2005, risp. un ampiamento craniale della spondilodesi lombare già allora indicato, considerata un’insufficiente correzione del segmento scoliotico sinistro-convesso L2/L3 nonché avanzata discopatia con marcata disidratazione e protusione posteriore. A questo si aggiunge, come già segnalato in modo dettagliato l’8.9.2006 una posizione eccentrica, in buona parte extra-ossea, della vite transpeduncolare L3 a sinistra, identica localizzazione della iperattività scintigrafica.” (doc. 50).
Nel corso del mese di gennaio 2007, RI 1 ha consultato privatamente il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In quell’occasione, lo specialista appena citato si è riservato di formulare una presa di posizione “circostanziata” sull’aspetto medico-assicurativo, non appena in possesso della documentazione completa (ovvero dei pareri del medico di __________ e del rapporto operatorio del Prof. __________ - doc. 69).
Il 1° febbraio 2007 l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di ampliamento della spondilodesi verso craniale, dal segmento L3/L4 a quello L2/L3 (doc. 83).
Con rapporto del 16 luglio 2007, il medico di fiducia dell’CO 1, riferendosi al reperto intraoperatorio, si è così espresso:
" Con quest’ultimo intervento correttivo sono stati confermati tutti gli elementi patologici evidenziati da parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente degenerativo-morbosa, senza nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica, tanto meno riconducibile all’evento fatto valere del 27.12.2005.” (doc. 84)
In corso di causa, il TCA ha trasmesso al dott. __________ il referto operatorio 1° febbraio 2007, nonché le diverse prese di posizione del dott. __________, chiedendogli un parere circostanziato a proposito dell’eziologia dei disturbi oggetto dell’annuncio d’infortunio del 25 gennaio 2006 (doc. XVI).
Per quanto qui di interesse, il succitato chirurgo ortopedico ha, da una parte, riconosciuto che, in occasione dell’operazione del 1° febbraio 2007, il dott. __________ non ha potuto oggettivare, citiamo: “nessuna alterazione strutturale acquisita riconducibile a un evento infortunistico puntuale in corrispondenza in particolare della spondilodesi segmentale L3-L4.”.
Dall’altra, egli ha tuttavia sostenuto che il sinistro del dicembre 2005 ha comportato, citiamo: “… un cambiamento del carattere dei disturbi risentiti di entità tale da indurre il prof. __________ a porre l’indicazione, rispettivamente a procedere, a una spondilodesi aggiuntiva del segmento L2/L3.”.
Per quanto concerne la tesi espressa dal dott. __________ a proposito dei motivi che avrebbero determinato l’intervento chirurgico del 1° febbraio 2007 (insufficiente correzione del segmento scoliotico e posizionamento eccentrico di una vite), il dott. __________ ha dichiarato di non poterla condividere (doc. XVII).
Il contenuto del rapporto 21 gennaio 2008 del dott. __________ è stato commentato criticamente dal medico di fiducia dell’amministrazione, il quale ha fatto osservare, segnatamente, che il preteso cambiamento nella sintomatologia soggettiva non trova riscontro nei, citiamo: “… referti oggettivi e tanto meno dallo stesso rapporto operatorio dell’1.2.2007. Leggendo questo rapporto si nota che l’indicazione per il nuovo intervento è motivata da una posizione viziosa e instabilità L2/L3 (Fehlstellung und Istabilität L2/L3)!” (doc. XIX bis).
In data 11 marzo 2008, questo Tribunale si è rivolto al Prof. dott. __________ nei termini seguenti:
" (…)
Zu Zwecken der Gerichtsuntersuchung bitte ich Sie, mir mitzuteilen, ob Sie bei dem chirurgischen Eingriff vom 1. Februar 2007 die Verletzung einer anatomischen Struktur objektivieren konnten, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf das Trauma zurückzuführen ist, das die Versicherte am 27. Dezember 2005 davongetragen hat, oder nicht. Bei Bestätigung bitte ich Sie, die Verletzung genauer anzugeben.
Zu Ihrer Information und unter Bezugnahme auf Ihren Bericht vom 16. März 2006 („Die Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf bei St. n. Spondylodese L3/4 bei Discopathie. Erst als die Patientin…“) teile ich Ihnen mit, dass sich die Versicherte vom 6. bis zum 25. November 2005 im Rehazentrum Leukerbad aufgehalten hat.
Aus dem diesbezüglichen Befund geht insbesondere Folgendes hervor, ich zitiere: „Zudem bestehen seit ca. 6 Monaten langsam progredente, tieflumbale Schmerzen, die vor allem bei Immobilisation (längeres Sitzen und Stehen) auftreten und gelegentlich in den rechten Oberschenkel ausstrahlen." (doc. XXII)
Questa la risposta che lo specialista in questione ha fornito al TCA il 18 marzo 2008:
" Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.
Diese Aussage bedarf jedoch einer Erläuterung. Die Indikation wurde, wie bereits ausgeführt, auf Grund der „Überlastung“ des Segments L2/3 oberhalb der Versteifung gestellt. Überlastungen in benachbarten Segmenten in Anschluss an Versteifungsoperationen sind nicht allzu selten. Allerdings ist die kurze Zeitspanne zwischen Operation und „Dekompensation“ bei Frau RI 1 ausserordentlich kurz. Es ist also anzunehmen, dass durch die Versteifung eine gewisse Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin bis zum Unfall keine Schmerzen bereitete. Durch die Erschütterung des Unfalls und den axialen Stoss, den die Wirbelsäule offensichtlich erlitt, ist denkbar, dass das System dekompensierte und sich durch den Sturz Schmerzen einstellten.
Für eine Ursächlichkeit des Unfalls sprechen einerseits der Beginn der Schmerzen mit dem Unfall und andererseits die Verbesserung der Schmerzen durch die Anschlussoperation.“ (doc. XXIII, p. 4)
Il medico di __________ dell’CO 1 si é ancora espresso in merito il 18 aprile 2008 (doc. XXVIII 1).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dal parere espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, nella misura in cui ha sostenuto che non è stata dimostrata, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra i disturbi lombari e l’infortunio del 27 dicembre 2005 (cfr. doc. 28, 50, 84 XIX bis e XXVIII 1).
(...)
In particolare, il TCA osserva che gli specialisti che hanno avuto occasione di pronunciarsi sul caso dell’assicurata, ritengono unanimamente che i disturbi risentiti da quest’ultima non correlano con alcuna alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr. rapporto 16.7.2007 del dott. __________ - doc. 84: “Con quest’ultimo intervento correttivo sono stati confermati tutti gli elementi patologici evidenziati da parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente degenerativo-morbosa, senza nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica, tanto meno riconducibile all’evento fatto valere, …”, rapporto 21.1.2008 del dott. __________ - doc. XVII: “In accordo con il referto descritto alla risonanza magnetica del gennaio 2006, anche nel rapporto operatorio dell’1.2.2007 il prof. __________ non descrive nessuna alterazioni strutturale acquisita riconducibile a un evento infortunistico puntuale in corrispondenza in particolare della spondilodesi segmentale L3-L4.”, rapporto 18.3.2008 del Prof. dott. __________ - doc. XXIII: “Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.“ - il corsivo é del redattore).
Visto quanto precede, questa Corte non può fare proprio il parere espresso del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, aveva sostenuto che il segmento vertebrale adiacente alla spondilodesi, era interessato da una discopatia, espressione, a suo dire, della traumatizzazione riportata il 27 dicembre 2005 (doc. 31).
In questo contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, vige il principio secondo cui i disturbi risentiti dall'assicurato vengono presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999).
D’altro canto, questa Corte prende atto che, secondo il Prof. dott. __________, a favore dell’esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato, vi é la circostanza che i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con quest’ultimo evento e, d’altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie all’intervento del febbraio 2007 (doc. XXIII, p. 4).
Nondimeno - e a prescindere dal fatto che facendo uso dell’aggettivo “pensabile” (“… denkbar, …”), lo specialista appena menzionato si è di fatto espresso in termini di mera possibilità, ciò che da un profilo probatorio non basta (cfr. consid. 2.3.) -, occorre in ogni caso sottolineare che la tesi da lui difesa parte dall’errato presupposto (verosimilmente indotto dalle dichiarazioni dell’assicurata stessa; cfr., al riguardo, il verbale di audizione del 27.6.2006 - doc. 18, p. 2: “Dopo 6 mesi di cure e convalescenza era guarita. Non aveva disturbi, non seguiva cure nonostante il suo lavoro pesante (pesi e spostamenti a piedi e il dentro-fuori dall’auto).” - il corsivo è del redattore) che grazie all’operazione di spondilodesi del mese di novembre 2004, l’insorgente non accusava più disturbi alla schiena (cfr., ad esempio, il referto 16.3.2006 - doc. 10: “Die Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf bei St. n. Spondylodese L3/L4 bei Discopathie. Erst als die Patientin im letzten Dezember auf das Gesäss stürzte sind wieder neue Beschwerden auftreten, …“ e quello 18.3.2008 - doc. XXIII, p. 4: „Es ist also anzunehmen, dass durch die Versteifung eine gewisse Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin bis zum Unfall keine Schmerzen bereitete.“ - il corsivo é del redattore).
Ora, fra gli atti di causa figura il rapporto 25 settembre 2006 del Rehazentrum Leukerbad, afferente a una cura semistazionaria di cui la ricorrente aveva beneficiato durante il periodo 6-25 novembre 2005, cura conclusasi appena un mese prima dell’evento infortunistico in discussione.
Da questo documento emerge che RI 1 soffriva di una sindrome panvertebrale con, segnatamente, una sindrome lombovertebrale cronica su scoliosi compensata, squilibrio muscolare e stato dopo operazione chirurgica lombare del novembre 2004.
Per quel che qui più conta, risulta inoltre che, da circa sei mesi, essa lamentava dei dolori progredienti alla regione lombare, che insorgevano principalmente in caso di mantenimento prolungato della stessa posizione (seduta e/o eretta) e che irradiavano occasionalmente verso la coscia destra (doc. 33, p. 1).
Appare quindi relativizzata anche la valutazione enunciata dal dott. __________, nel suo referto del 21 gennaio 2008. (cfr. doc. XVII, p. 2). In quella sede, il citato chirurgo ortopedico ha in effetti posto l’accento proprio sul cambiamento nei disturbi denunciati dall’assicurata, che si sarebbe verificato posteriormente alla caduta del dicembre 2005.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2006 e l’infortunio occorso nel dicembre 2005.
A ragione, pertanto, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente a tali disturbi.
Ne discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata."
1.10 La sentenza del TCA 35.2007.85 del 30 aprile 2008 è cresciuta incontestata in giudicato.
1.11. Il 24 luglio 2008 è pervenuto al TCA uno scritto di RI 1, datato 23 luglio 2007 (recte: 2008) del seguente tenore:
" Con riferimento alla Sua decisione di rifiuto del mio caso di non considerarlo infortunio, ho voluto attendere sinora per comunicarle rispettosamente che non sono d'accordo nella Sua risoluzione per prestazioni dovuto all'incidente sul lavoro. La informo che dalla fine del mese di novembre 2007 a oggi, non ho più avuto bisogno di terapie e medicamenti, perchè sono in ottima salute. Questo sta a dimostrare che il mio caso non è dovuto a una malattia come è stato ventilato, o a una malattia degenerativa, o a un intervento sbagliato.
Sfido qualsiasi medico a visitarmi prima di prendere una decisione definitiva di rifiuto alla mia opposizione.
Non mi voglio ripetere su argomenti già in Suo possesso e datati: 20 agosto 2007 e 22 ottobre 2007.
Ribadisco solo un punto "senza l'evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe verificato così grande, o gli eventi non sarebbero precipitati così come è accaduto.
Le mie richieste sono unicamente che la CO 1 assumi i costi di tutti i trattamenti medici (visite, intervento, esami, spese di viaggio) conseguenti all'infortunio." (Doc. I)
1.12. Il 4 settembre 2008 l'CO 1 ha chiesto al TCA di respingere l'istanza di revisione, rilevando:
" (...)
Di tutt'evidenza, l'istante non ha fornito alcuna prova quo all'esistenza di nuove circostanze suscettibili di far apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza cantonale di cui è chiesta la revisione.
Ne consegue che, vista l'assenza di nuovi fatti e mezzi di prova, una revisione, da un punto di vista materiale, non è pertanto giustificata." (Doc. III)
1.13. Il 15 settembre 2008 l'assicurata si è così espressa:
" Confermo il mio disaccordo con ciò che ha concluso il Tribunale sul mio caso.
1. Ribadisco che è stato un incidente sul lavoro.
2. Dopo le dovute terapie ora sto bene.
3. Per dimostrare che ora sto bene e sono guarita dall'incidente, avevo chiesto una sfida, una visita medica.
4. Chiedo solo il giusto risarcimento delle spese all'assicurazione CO 1 senza invalidità.
Ho già dichiarato tutto negli atti precedenti, e concludo dicendo che il caso non è dovuto a una malattia degenerativa o ad un intervento sbagliato, altrimenti oggi sarei su una sedia a rotelle!!!" (Doc. V)
Il 7 ottobre 2008 l'CO 1 si è confermato nelle proprie conclusioni e domande (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.
2.3. In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:
" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
4.
4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3 Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."
Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:
" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."
2.4. Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 23 luglio 2008, il TCA ritiene che l'assicurata non ha presentato fatti nuovi atti a modificare la precedente sentenza.
Infatti, nella sua istanza, l'assicurata, da una parte, si è riferita esplicitamente ai suoi scritti (datati 20 agosto 2007 e 22 ottobre 2007) già in possesso ed esaminati dal TCA al momento dell'emanazione della sentenza del 30 aprile 2008 (cfr. inc. 35.2007.85 Doc. I e Doc. XII/1).
D'altra parte essa ha invocato delle circostanze (nessuna terapia e nessun medicamento dopo la fine di novembre 2007) già esistenti al momento della precedente sentenza cantonale e comunque non decisive per l'esito della vertenza visto che nessuno ha contestato che l'intervento operatorio effettuato il 1° febbraio 2007 dal Prof. dott. __________ ha migliorato lo stato di salute dell'assicurata (cfr. sentenza 35.2007.85 pag. 13: "D’altro canto, questa Corte prende atto che, secondo il Prof. dott. __________, a favore dell’esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato, vi é la circostanza che i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con quest’ultimo evento e, d’altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie all’intervento del febbraio 2007 (doc. XXIII, p. 4).").
Infine, la richiesta di una visita medica avrebbe semmai dovuto essere fatta valere con un ricorso al Tribunale federale contro la precedente sentenza cantonale (cfr. art. 62 LPGA).
La possibilità di ricorrere è stata peraltro esplicitamente indicata al punto 3 del dispositivo della sentenza del 30 aprile 2008 (pag. 15).
In quell'occasione, al consid. 2.6 (pag. 11-14), questa Corte ha peraltro dettagliatamente esposto i motivi per cui, dopo avere anche compiuto alcuni atti istruttori per chiarire meglio i fatti, ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto l'CO 1 nella decisione su opposizione impugnata.
In conclusione dunque, poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), l'istanza di revisione deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti