Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 1° agosto 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 luglio 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. il 1° ottobre 2007 la ditta __________ ha annunciato all'CO 1 un evento bagatella che ha visto protagonista il proprio dipendente RI 1:
" Mentre svolgeva un normale allenamento si è tuffato in avanti e ha sentito un forte dolore alla spalla, nessun trauma solo un semplice tuffo." (Doc. 1)
In quell'occasione è stata indicata, quale parte del corpo lesa, la spalla destra.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso l'assicuratore contro gli infortuni, con decisione formale del 30 aprile 2008 (cfr. Doc. 22) confermata nella decisione su opposizione del 3 luglio 2008 (cfr. Doc. A1), ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute patito dall'assicurato.
In particolare l'CO 1 ha sottolineato quanto segue:
" (...)
Tenuto conto delle dichiarazioni fornite dall'assicurato il 10.3.2008 non può essere ammesso che egli sia stato vittima di un infortunio in quanto il movimento da lui compiuto non ha nulla di straordinario per chi pratica la pallavolo. Straordinari sono stati unicamente i dolori risentiti.
Ora ciò non basta per fare nascere un obbligo di indennizzo a carico della CO 1. Sintomatico a tal proposito è il tenore dell'annuncio d'infortunio dal quale risulta che "Mentre svolgeva un normale allenamento si è tuffato in avanti e ha sentito un forte dolore alla spalla, nessun trauma solo un semplice tuffo".
Il fatto che il dott. __________ pretenda che le lesioni oggetto dell'intervento siano compatibili con una rottura traumatica non soccorre l'opponente in quanto in concreto non è la causalità ad essere in discussione ma la nozione d'infortunio per cui, essendo tale problematica un quesito prettamente giuridico, l'opinione del medico non è decisiva (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, pag. 175; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73).
Il 25.4.2008 il medico di __________ ha confermato che l'assicurato, visto il rapporto operatorio, non ha riportato una di quelle lesioni elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
(...)
Infine appare ancora necessario precisare che ininfluente è il fatto che la CO 1 __________ in un primo tempo ha assunto il caso in quanto non è necessario fare capo ai rimedi straordinari di diritto per ritornare su un'assunzione avvenuta, così come in concreto, a titolo di bagattella (A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung 2003 pag. 22). (...)" (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il carattere infortunistico dell'evento avvenuto il 13 settembre 2007, argomentando:
" (...)
3.
L'assicurato è persona ben preparata dal profilo atletico (è capitano nell'esercito svizzero e si dedica a diversi sport a titolo ludico e per mantenersi in forma) e pratica la pallavolo da oltre 11 anni. Egli ha partecipato ai campionati svizzeri regionali e a quelli nazionali di beach-volley.
Durante l'inverno è attivo in palestra ed allena, con sedute bisettimanali, la squadra __________.
Per quanto riguarda lo sport della pallavolo, l'assicurato fa osservare che il gesto di tuffarsi per acchiappare un pallone in volo è del tutto normale; ciò che invece non è normale né rappresenta assolutamente la regola è farsi male a seguito di questo movimento dettato dal gioco: ai sensi giurisprudenziali ciò è definibile quale "movimento scoordinato".
Nel caso concreto, in funzione di quanto più sotto si scriverà, si rileva ancora come il qui ricorrente avesse affrontato la partita, come sempre, dopo aver riscaldato i muscoli ed eseguito la solita preparazione fisica.
Di regola in queste condizioni fisiche un tuffo in avanti con conseguente impatto al suolo, atterrando sul fianco, non deve comportare conseguenza di sorta (se non quelle microlesioni che fanno parte dell'ordinario andamento delle cose).
Come risulta dagli atti medici, l'incidente del 13.09.2007 ha invece provocato una rottura ossea (cuffia rotatoria) con necessità di inserzione di tre viti in titanio, ancora a dimora.
4.
Il Tribunale federale in DTF 130 V, pag. 117 e ss, ha ulteriormente spiegato il criterio di definizione del fattore esterno straordinario inteso quale fuori programma, qualificandolo di "movimento scoordinato".
Perché si possa riconoscere un infortunio a seguito di lesione subita nell'ambito dell'esercizio di un'attività sportiva deve essere presente appunto l'elemento dell'evento straordinario, cioè si deve essere confrontati con un fattore che sia "fuori programma" e quindi del tutto inabituale.
In questa decisione il TF ha ricordato diversi casi nei quali questo fattore straordinario è stato ravvisato, comportando quindi il dovere dell'assicuratore LAINF di erogare le relative prestazioni.
Rinviando cortesemente alla lettura dell'intera decisione che è assolutamente illuminante in proposito, proprio per la similitudine con il caso che qui occupa questa Corte, vale la pena ricordare almeno quello dell'atleta attiva nella disciplina del salto in alto la quale, immediatamente dopo una prova sportiva, risentiva dolore nella regione del malleolo.
Il TF valutava l'accaduto quale infortunio motivando il suo giudizio nel modo seguente:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht führte dabei aus, die erlittene Verletzung deute darauf hin, dass die betreffende Übung nicht in korrekter Weise abgeschlossen worden sei;, auch habe die Versicherte plausibel dargelegt, dass sie tatsächlich schlecht gelandet sei. Wesentlich für die Annahme einer Programmwidrigkeit war für das Gericht in jenem Urteil, dass die versicherte eine geübte Turnerin war, sodass eine derart schlechte Landung als ungewöhnlich erschien. "
(cfr. DTF 130 V 117, cons. 2.2.1, pag. 118 in fine e 119)
A non averne dubbio questo caso presenta evidenti analogie con quello del qui ricorrente: anch'egli in effetti, come la ginnasta, è una persona assolutamente allenata, attiva da tempo nello sport in generale ed in particolare nella pallavolo, in modo constante e diligente: un tuffo finito in così malo modo non può dunque che rappresentare un episodio eccezionale, un fattore esterno straordinario per rispetto a quanto succede di regola durante una partita di pallavolo.
(...)
Recentemente, in DTF 134 V, pag. 72 e ss, poiché proprio cosciente dell'importanza di individuare dei criteri di differenzazione tra la malattia e l'infortunio, il TF si è ancora espresso in maniera efficace sulla questione, affermando che per distinguere l'infortunio dalla malattia occorre la presenza di un accadimento supplementare, così da separare le lesioni date dai microtraumi che si subiscono durante la vita quotidiana e che sono da trattare come conseguenze di malattia dalle lesioni provocate da un evento straordinario (cfr. DTF 134 V, pag. 80, cons. 4.3.2.1).
Anche alla luce di queste considerazioni giurisprudenziali, contrariamente a quanto fatto dalla CO 1, non si può non concludere che l'evento in oggetto e cioè la brutta caduta al suolo da parte dell'assicurato nell'ambito di un gesto quotidiano nella pallavolo, costituisca per sé stessa (e non per le conseguente provocate) un fattore straordinario, un movimento scoordinato data la preparazione atletica della vittima dell'incidente, definibile dunque di infortunio." (Doc. III)
1.4. Nella sua risposta del 24 settembre 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e ribadisce che l'assicurato non è stato vittima di un infortunio e non ha neppure riportato una delle lesioni elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando su quest'ultimo aspetto che "nemmeno il ricorrente, a ragione, pretende il contrario" (cfr. Doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 è rimasto o no vittima di un infortunio ai sensi di legge.
L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.4. Secondo la costante giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes Vorkommnis»), la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere negato in caso di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118; RAMI 2004 pag. 84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)
In una sentenza pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 4 l'Alta Corte ha, al riguardo, sottolineato che:
" (...)
Bei sportlichen Tätigkeiten ist ein Unfall im Rechtssinne nur dann anzunehmen, wenn die sportliche Übung anders verläuft als geplant. Wenn sich hingegen das in einer sportlichen Übung inhärente Risiko einer Verletzung verwirklicht, liegt kein derartiges Unfallereignis vor.
Ein solches ist auch dann zu verneinen, wenn die Übung zwar nicht ideal verläuft, die Art. der Ausführung sich aber noch in der Spannweite des Üblichen bewegt (RKUV 2004 Nr. U 502 S. 183, U 322/02, E. 4.4). (...)"
Su questo tema e per un riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed. Cancelleria dello Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea. Ginevra. Monaco, 2006 pag. 263 seg. (283 seg.).
Ad esempio il fattore esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto durante una partita di palla-volo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004 pag. 74 -74).
Più precisamente l'Alta Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto durante una partita di pallavolo ed ha sottolineato quanto segue:
" 4.2 Im Volleyballspiel ist es durchaus üblich, dass ein Zuspiel ungenau erfolgt oder aber der Absprung des Spielers nicht optimal auf ein Zuspiel abgestimmt ist. In diesen Fällen wie auch bei Angriffen des Gegners müssen Bälle regelmässig mit aussergewöhnlichen Körperbewegungen oder im Fallen geholt werden. Entsprechende Bewegungsabläufe werden denn auch trainiert. Ballannahmen in überstreckter Rückenlage (Hohlkreuz) mit anschliessender Landung in dieser spezifischen Körperlage kommen beim Volleyball häufig vor. Solche Bewegungen fallen in die gewöhnliche Bandbreite der Bewegungsmuster dieses Sports, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des betroffenen Spielers. Unbestritten ist weiter, dass der Versicherte beim geschilderten Schmetterball keinen Zusammenstoss mit einem anderen Spieler oder dem Netz hatte und dass er bei der Landung weder stolperte noch ausglitt noch den Kopf anschlug. Dass er am Ende der Landung auf die Knie fiel, stellt nichts «Programmwidriges» dar. Abgesehen davon finden sich in den medizinischen Unterlagen keine Anhaltspunkte für die behaupteten Knieprellungen.
Nach dem Gesagten ist das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors nicht erfüllt, weshalb das Ereignis vom 12. Januar 2000 keinen Unfall im Rechtssinne darstellt."
Il TFA ha invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante una partita di pallamano (cfr. STFA
U 96/03 del 7 luglio 2004) ed ha rilevato che:
" 4.1.1 Gemäss Bericht des Schadeninspektors der NATIONAL vom 6. November 2001 (nachfolgend: Inspektorenbericht) beschrieb die Versicherte ihm gegenüber anlässlich einer Besprechung vom 26. Oktober 2001 das Ereignis von Mitte Februar 1998 wie folgt: "Versicherte spielte damals in der Juniorinnenabteilung des Handballclubs. Im Training habe ihr eine Trainingskollegin, welche als Abwehrspielerin übte, von hinten in den Wurfarm (rechts) gegriffen. Die Kollegin hätte ca. Mitte Unterarm eingegriffen. Es habe einen spürbaren Knacks im Schultergelenk gegeben und sie habe einen heftigen stichartigen Schmerz verspürt, der einige Tage angehalten hätte. Das ganze hätte sich angefühlt, wie wenn die Schulter aus- und wieder eingekugelt wäre. [...] Am 17.8.1998 erstmalige ärztliche
Behandlung beim damaligen Hausarzt Dr. med. E.________. Da dieser damals an eine Überbeanspruchung der Schulter glaubte, wurde jene Behandlung von der KK bezahlt".
(...)
4.1.2 Der von der Versicherten beschriebene Geschehensablauf, welcher zu den geklagten Schmerzen führte, entspricht einem im Handballsport erfahrungsgemäss häufig zu beobachtenden Regelverstoss, bei welchem ein Spieler zum Wurf ausholt und vor Abgabe des Balles durch plötzliches Eingreifen eines Gegenspielers von hinten in den Wurfarm der vorgesehene Bewegungsablauf programmwidrig abrupt unterbrochen wird, um dadurch den
Angreifer am Abschuss des Balles zu hindern. Sportunfälle erfüllen infolge mechanischer Einwirkung eines äusseren Faktors auf den Körper (Sturz, Zusammenstoss etc.) in der Regel den Unfallbegriff; die Ungewöhnlichkeit eines Vorfalles kann nicht deshalb verneint werden, weil es sich dabei um einen in der betreffenden Sportart verbreiteten Regelverstoss handelt, für den die Spielregeln Sanktionen vorsehen, da mit einer solchen Sichtweise die
Annahme eines Unfalles in vielen Fällen fast zwangsläufig ausser Betracht fiele (SVR 1999 UV Nr. 9 S. 28 f. Erw. 3c/dd mit Hinweis).
4.1.3 Obwohl M.________ sich nicht mehr an ein bestimmtes Datum zu erinnern vermochte, erkannte die Vorinstanz zutreffend, dass die Versicherte glaubhaft darlegte, im Februar 1998 anlässlich eines Handballtrainings sich eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen zu haben. Dies wird durch den medizinischen Befund des operierenden orthopädischen Chirurgen Dr. med. K.________ bestätigt, wonach dieser schon intraoperativ einen bis posterior
erhaltenen Labrumrand "ohne Abnützung im posterioren Bereich, wie es bei Werferschultern häufig ist", fand (Operationsbericht vom 17. September 2001).
Nachträglich entkräftete der Sportmediziner zudem ausdrücklich die
abweichende Auffassung des Administrativexperten mit dem Hinweis darauf, dass er bei M.________ "einen basisnahen Abriss, wie er typischerweise bei Verletzungen auftritt", festgestellt habe, jedoch das vordere Labrum nicht ausgefranst gewesen sei, was gegebenenfalls auf "eine durch Abnützung oder Mikrotrauma bedingte Labrumläsion" hätte hindeuten können. Somit spricht auch
dieses Indiz für das Vorliegen eines Unfalles (vgl. RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 Erw. 2 mit Hinweisen). Die Beurteilung des Dr. med. K.________ vom 26. August 2001 ist in Verbindung mit dem Operationsbericht vom 17. September 2001 - im Gegensatz zur Einschätzung des Dr. med. V.________ - in sich widerspruchsfrei, setzt sich nachvollziehbar und überzeugend mit der abweichenden Meinung des Administrativexperten auseinander und beruht auf
eigenen Untersuchungen der Versicherten (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis), sodass hier ausschlaggebend darauf abzustellen ist.
4.1.4 Demnach steht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die anlässlich der Operation vom 17. September 2001 behandelte und organisch nachgewiesene anteriore Labrumläsion an der rechten Schulter der Versicherten nach begründeter naturwissenschaftlich-medizinischer Auffassung
eine Folge des Unfalles ist."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il TFA ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su ghiaccio, di cui è stato vittima un giocatore dilettante.
Al riguardo l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3. Streitig und zu prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel durch einen Bandencheck verursachten Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist insbesondere das Element der Ungewöhnlichkeit.
Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen, dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor, der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren Faktor dar.
Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass derartige Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen nichts daran, dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist (vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1) - auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit dieser Einwirkung (vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O., S. 244).
Das Ereignis vom 26. Dezember 2001 stellt demnach einen Unfall im Rechtssinne dar, weshalb der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden ist."
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81 l'Alta Corte ha ricordato in quali particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno sciatore:
" Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)."
In una sentenza pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 12 il Tribunale federale ha negato il carattere infortunistico ad un evento intervenuto durante una partita di calcio. La nostra Massima Istanza ha stabilito che il giocatore sia rimasto impigliato al suolo tirando un traversone non è provato, ragione per cui, difattando il carattere straordinario del fattore esterno, un infortunio nel senso giuridico non è dato.
Al riguardo il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2.1 Den vorinstanzlichen Erwägungen ist beizupflichten. Wenn der Versicherte am 26. Oktober 2004 im Fragebogen der National, in dem eine präzise Schilderung verlangt wurde, angab, er sei beim Flankenball eventuell mit dem Fuss hängen geblieben, so ist dieser Unfallhergang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit dargetan. Dies umso mehr, als er die Frage "Ist dabei etwas ungewöhnliches geschehen? (z.B. anprallen, ausrutschen usw.)" unbeantwortet liess und auch in der Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 14. Oktober 2004 keine Rede war von einem Hängenbleiben mit dem Fuss oder einem Sturz. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Versicherte nicht bereits im Fragebogen am 26. Oktober 2004 mit Bestimmtheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss hätte angeben sollen, wenn dies tatsächlich passiert wäre. Es überzeugt nicht, wenn er erst am 22. März 2005, nachdem die National mit Schreiben vom 7. Februar 2005 das Vorliegen eines äusseren Faktors (wie z.B. eines Schlages, Falls, Sturzes usw.) verneint hatte, mit Sicherheit ein Hängenbleiben mit dem Fuss beschrieb; Gleiches gilt für den von ihm erstmals vorinstanzlich behaupteten Sturz. Aus den ärztlichen Berichten kann ein solcher Unfallhergang nicht abgeleitet werden. Hieran ändert nichts, dass Dr. med. G.________ im Bericht vom 6. Oktober 2004 von einem Sturz des Versicherten beim Fussball sprach, da in erster Linie die eigenen Angaben des Versicherten zum Unfallhergang gegenüber der National massgebend sind. Unter den gegebenen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn diese und die Vorinstanz ohne weitere Abklärungen ein Hängenbleiben mit dem Fuss am Boden verneinten (vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 2.2.3 f.).
Soweit der Versicherte sich erstmals letztinstanzlich auf Zeugen zum Hergang des Ereignisses vom 3. Oktober 2004 beruft, geht daraus klar hervor, dass er mit dieser Art der Prozessführung einzig bezweckte, der National die Gehörsrechte abzuschneiden oder zu verkürzen und der Vorinstanz die Beweiswürdigung zu verunmöglichen. Dieses Vorgehen stellt ein widersprüchliches sowie zweckwidriges und daher rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das verfahrensrechtlich unbeachtlich bleiben muss (vgl. BGE 121 II 97 E. 4 S. 103, 120 II 105 E. 3a S. 108; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 270/04 vom 24. Februar 2005, E. 2.2.2, und U 66/04 vom 14. Oktober 2004, E. 2.2.3).
5.2.2 Nach dem Gesagten wurde der Bewegungsablauf des Versicherten beim Ereignis vom 3. Oktober 2004 nicht durch etwas Programmwidriges oder Sinnfälliges wie Ausgleiten, Stolpern, reflexartiges Abwehren eines Sturzes usw. gestört. Damit mangelt es am Merkmal der Ungewöhnlichkeit des Geschehens (BGE 130 V 117 f. E. 2.1 und 2.2 Ingress; RKUV 1999 Nr. U 333 S. 195 E. 3c/aa und dd), weshalb - mit der Vorinstanz - ein Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist. Die Einwendungen des Versicherten vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern."
2.5. Nella presente fattispecie risulta dal Formulario "Annuncio d'infortunio bagatella", che l'assicurato si è procurato il danno alla spalla destra dopo essersi tuffato in avanti durante un allenamento di pallavolo. In quell'occasione non è intervenuto "nessun trauma, solo un semplice tuffo" (cfr. Doc. 1).
Sentito dall'ispettore __________ dell'CO 1, in data 10 marzo 2008, l'assicurato ha così descritto l'evento in questione:
" (...)
Gioco a pallavolo dall'età di 15 anni e ho anche fatto parte della Nazionale svizzera. Attività amatoriale, senza salario.
Ora faccio l'allenatore per una squadra amatoriale di __________. Come scritto dalla ditta sull'annuncio d'infortunio del 1.10.2007, il 13.9.2007 mi trovavo presso la Palestra __________ di __________. Giocavo anch'io con altre persone. A un certo punto mi sono tuffato in avanti per prendere un pallone e sono atterrato sul pavimento in lineoleum con il braccio destro disteso in avanti, parallelo al corpo. Non ho picchiato il braccio sul pavimento, ma sono atterrato sul torace e il braccio ha subito una pressione del pavimento verso l'alto. In quel momento ho sentito un male e un bruciore alla spalla destra.
Ho dovuto smettere subito di giocare. (...)" (Doc. 6)
Nella sua opposizione del 28 maggio 2008 l'assicurato ha così nuovamente descritto l'evento:
" (...)
II 13.09.2007 mi trovavo in palestra __________ di __________ a giocare a pallavolo con amici, in un frangente di gioco mi sono dovuto lanciare in avanti per prendere la palla, allungando il braccio destro in avanti creando una superficie piana tra il braccio e il torso, ma al momento dell'impatto al suolo (vedi immagine) ho sentito un forte calore e un suono interno non molto confortante. Difatti appena mi sono sollevato dal suolo non riuscivo ad alzare il braccio. Ho smesso subito di giocare e mi sono diretto in infermeria, con il mio collega abbiamo messo del ghiaccio sulla spalla ed il dolore lentamente si conteneva, dopo 10 minuti sono tornato in palestra ma chiaramente non me la sono più sentita di giocare.
Dopo 2 settimane di continuo dolore ho contattato un mio amico fisioterapista, il quale mi disse che probabilmente mi ero stirato i legamenti.
Il dolore però non passava e quindi ho deciso di presentarmi in ospedale __________ alla medicina dello sport. Dopo un attento esame il Dott. __________ mi consigliò di provare con la fisioterapia, che nel 80% dei casi riabilita la funzionalità della spalla.
A quel punto pensai che effettivamente era più pratico e conveniente provare a guarire sottoponendomi a massaggi curativi, che nella maggior parte dei casi funziona. Purtroppo dopo qualche tempo il dolore non cennava a diminuire, così mi recai ancora dal Dott. __________ che mi mandò dallo specialista Dott. __________ specialista della spalla, il quale si accorse subito del danno, essendo abituato a vedere questi tipi di problemi. Quest'ultimo mi consigliò l'intervento. Fissai la data dell'intervento e intanto continuavo con la fisioterapia per aumentare la massa muscolare in vista dell'operazione come da prassi.
L'operazione era fissata a maggio, ma grazie all'apertura di un'altra sala operatoria all'Ospedale __________ di __________, sono stato operato ad aprile. Ora sto meglio e continuo la fisioterapia presso il Fisiocentro di __________.
(...)
Durante la caduta erano presenti 10 persone tutte disposte a testimoniare che la mia inattività ed il mio dolore erano dovuti all'impatto al suolo. Devo inoltre sottolineare che il dolore non era, come da voi descritto, inizialmente leggero e poi tanto forte da operare. Il dolore è sempre stato della stessa intensità, semplicemente ho voluto cercar rimedio nella soluzione più ovvia e meno dispendiosa che purtroppo e sfortunatamente non mi ha portato alla guarigione. Inoltre non volevo accollarvi nuovamente un caso così dispendioso ma solo una bagattella. (...)" (Doc. A2)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale deve approvare l'operato dell'CO 1.
Infatti, il problema alla spalla destra è intervenuto all'assicurato durante uno dei movimenti tipici del gioco della pallavolo, consistente nel tuffo in avanti per colpire la palla, come risulta chiaramente dall'immagine allegata dall'assicurato nella sua opposizione (cfr. Doc. A2; vedi pure il ricorso riprodotto al consid. 1.3: "Per quanto riguarda lo sport della pallavolo, l'assicurato fa osservare che il gesto di tuffarsi per acchiappare un pallone in volo è del tutto normale").
Non vi è stato nessun contatto fisico con compagni o avversari e/o una violazione delle regole del gioco.
Per quel che riguarda la spalla destra non vi è neppure stato un impatto imprevisto (cfr. consid. 1.1: "nessun trauma, solo un semplice tuffo" e consid. 2.5).
Il fatto che l'assicurato sia una persona molto allenata non cambia nulla a tale esito, anzi rafforza semmai la conclusione che non si è trattato di un infortunio nel senso giuridico, visto che, nel caso concreto, il tuffo in avanti è stato effettuato in maniera corretta (a differenza dell'esercizio svolto dalla ginnasta oggetto della sentenza pubblicata in RAMI 1992 Nr. 156 pag. 258, come sottolineato dall'Alta Corte nella sentenza pubblicata in RDAT I 2003 pag. 313-318 relativa ad un agente di polizia che aveva sfondato una porta).
A tale proposito è utile ricordare che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
2.6. A titolo abbondanziale va rilevato che giustamente l'CO 1 ha concluso che non siamo neppure in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. Doc. 21 e STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 per la lesione SLAP grado I).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti