Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2008 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 17 giugno 2008 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 febbraio 1992, RI 1 - docente di scuola media e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è stato urtato alla testa da un collega, mentre si tovava a terra durante una seduta di ginnastica in palestra (doc. Z 1).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, in base al certificato 23 luglio 1992 del dott. __________, un trauma cervicale da “colpo di frusta” e una probabile leggera commozione cerebrale (doc. ZM 2).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il caso è stato chiuso a contare dal mese di luglio 1993 (doc. ZM 9).
1.2. Nel corso del mese di aprile 2004, all’assicurato è occorso un secondo evento infortunistico: mentre stava caricando della legna da ardere sul rimorchio di un trattore, un pezzo di tronco lo ha colpito alla spalla destra (doc. Z 2).
Con rapporto del 16 agosto 2004, il dott. __________ ha diagnosticato una periartropatia omeroscapolare post-traumatica alla spalla destra e ha riferito di avere inviato il paziente al dott. __________ per una terapia mediante onde d’urto (doc. ZM 3).
Dal canto suo, il dott. __________ ha fatto stato di un miglioramento graduale della situazione e ha dichiarato chiuso il caso con la metà di novembre 2004 (doc. ZM 5).
Anche in questo caso la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. In data 28 maggio 2005, RI 1 ha chiesto la riapertura di entrambi i casi d’infortunio, riferendo di lamentare, citiamo: “dolori cervicali in aumento progressivo” a partire dalla conclusione della terapia al braccio destro (doc. Z 13).
L’esame di risonanza magnetica della colonna cervicale ha evidenziato delle discopatie da C3-C4 fino a C5-C6 con presenza, a livello di C4-C5, di un’uncartrosi a destra con probabile conflitto radicolare C6, a livello di C4-C5, di una lieve protusione mediana del disco con moderato restringimento intervertebrale a destra e possibile conflitto radicolare con C5, a livello del forame intervertebrale C3-C4, un moderato restringimento su uncartrosi e possibile irritazione di C4, nonché, a livello della sincondrosi di C2, un reperto di non univoca interpretazione (processo degenerativo o esito post-traumatico) (doc. ZM 13).
La TAC del 20 aprile 2005 ha segnatamente mostrato, anteriormente all’articolazione atlanto-epistrofeo destra, una immagine di calcificazione allungata, reperto che, a detta del radiologo, poteva riferirsi agli esiti di un pregresso trauma, con piccola avulsione non correttamente saldatasi (doc. ZM 14).
1.4 Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 ottobre 2005, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2005, ritenendo che questi ultimi non fossero in una relazione di causalità naturale con i pregressi sinistri (doc. Z 18).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. Z 25/1 e Z 34/2), la CO 1, in data 17 giugno 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 41).
1.5. Con tempestivo ricorso del 19 agosto 2008, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a corrispondergli le prestazioni a dipendenza dei disturbi annunciati il 28 maggio 2005.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha rimproverato all’amministrazione di avere fondato la propria decisione di rifiuto sulla sola valutazione espressa dal dott. __________ e di non avere tenuto in debita considerazione il parere del Prof. dott. __________ (doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 25 settembre 2008, l’assicurato ha sottolineato la necessità che il TCA abbia a ordinare una perizia medica oppure ad interpellare i sanitari che lo hanno avuto in loro cura, ad esempio il Prof. __________ (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, la decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi al rachide cervicale, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005, risulta basata sui pareri espressi dal proprio medico fiduciario.
Dalle tavole processuali si evince che il dott. __________, medico-chirurgo, ha dapprima raccolto il parere del dott. __________, spec. FMH in radiologia, al quale aveva sottoposto le immagini afferenti alla RMN e alla TAC cervicale nel frattempo eseguite.
Queste le conclusioni del radiologo appena citato:
" a livello dell’intero rachide cervicale sono presenti segni di spondilo artrosi e di uncartrosi nettamente più accentuati sul versante destro. Risulta un restringimento di variabile entità dei forami di coniugazione a livello di C2-C3, C3-C4, C4-C5 e C5-C6.
Calcificazione a livello delle parti molli alla giunzione dell’articolazione atlanto-epistrofea di destra di inverosimile natura traumatica ma meritevole di approfondimento radiologico mediante tomografia assiale computerizzata (TAC).”
(doc. ZM 15)
Quindi, con apprezzamento del 17 ottobre 2005, il medico fiduciario ha raccomandato alla propria mandante di rifiutare l’assunzione della ricaduta, in difetto di un nesso di causalità naturale con gli eventi infortunistici pregressi:
" a prescindere dall’anamnesi riassunta inizialmente, i riscontri radiografici relativi alla risonanza magnetica cervicale del 5.4.2005 trovano concordi gli specialisti radiologi sul fatto che i corpi del tratto vertebrale cervicale risultano nella norma e non sono evidenziabili segni per fratture recenti o deformità di lesioni di data pregressa mentre vi sono alterazioni degenerative rilevanti (bene riassunte nei relativi referti).
Veniamo alla tomografia assiale computerizzata (TAC) del 20.4.2005 dove, a livello dell’articolazione atlante epistrofea a destra, si rappresenta, oltre a grossolane alterazioni degenerative di questa articolazione, una piccola calcificazione che, secondo il dott. __________, è sospetta per un piccolo frammento avulso dopo pregresso trauma mentre secondo il dott. __________ risulta da improbabile trauma.
Clinicamente sappiamo che un’avulsione ossea si produce, di regola, nel punto di inserzione di un tendine o di un legamento e sappiamo, dalla risonanza magnetica eseguita per il presente caso, che non vi è struttura di questo genere lesa rispettivamente il legamento alare destro risulta perfettamente integro.
Dal profilo medico assicurativo ne deriva che, ritenute le significative alterazioni degenerative interessanti tutto il tratto cervicale, in assenza di una dimostrazione probabile, preponderante di trauma maggiore a livello cervicale, la sola presenza di una piccola calcificazione peraltro non compatibile, secondo i parametri anatomici con una avulsione ossea, non può giustificare la riapertura del caso quale ricaduta ed essere conseguentemente riconosciuta come tale ai sensi Lainf.”
(doc. ZM 16 - il corsivo è del redattore)
Nel corso del mese di dicembre 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale presso la __________ di __________.
Lo specialista, dal profilo radiologico, ha diagnosticato, principalmente, una massiccia distruzione dell’articolazione C1-C2 a destra, con manifestazioni osteofitiche ventrali e dorsali ed ha quindi sostenuto che i disturbi dell’insorgente andavano imputati a un trauma. Egli ha inoltre precisato che contro l’eziologia infortunistica parlava l’intervallo libero di 2-3 anni. D’altro canto, però, il reperto oggettivato appariva straordinariamente inconsueto per il gruppo d’età di RI 1 (doc. ZM 17: “Die Beschwerden des Patienten in wechselndem Ausmass sind wohl auf die Traumatisierung zurückzuführen. Dagegen spricht allerdings ein freies Intervall von 2-3 Jahren. Auf der anderen Seite ist der Befund für diese Altersgruppe ausserordentlich ungewöhlich, sodass eine Traumaanamnese angenommen werden muss.“ - il corsivo é del redattore).
Interpellato dall’amministrazione, il dott. __________, in data 2 giugno 2008, ha in particolare sottolineato la circostanza che il Prof. __________ si era fondato su dati anamnestici errati, l’infortunio in questione era in effetti accaduto nel 1992 e non nel 2002, cosicché anche le sue conclusioni riguardo all’origine del danno alla salute, non potevano essere considerate affidabili:
" … nella fattispecie, l’infortunio risale al 1992 e si trattò di un infortunio bagattella dove non furono eseguite neppure delle radiografie. Tanto è vero che il caso venne chiuso (vedi certificato medico del dott. __________ del 15.6.2005) in data 9.7.1993. E questo particolare pone già in essere un'importante base di discussione. Infatti quando avviene un trauma importante che provoca un netto peggioramento direzionale o una lesione effettiva a livello di una articolazione intervertebrale, la stessa si manifesta nel giro di 2-3 anni al massimo e non dopo 14 o 15 anni! Questo elemento, associato al fatto che questo paziente presenta a livello cervicale medio inferiore delle gravi alterazioni degenerative, evidenziano ancor maggiormente la questione. Il fatto che il legamento alare sia intatto dimostra pure che nel 1992 non si consumò un importante trauma.
Quando il radiologo dott. __________ ed il radiologo dott. __________ parlano, nei loro rapporti, di alterazioni degenerative importanti a carico delle faccette dei processi articolari soprattutto di destra, non riferendosi solo alla zona C1-C2, risulta ancora più obiettivo il fatto che si tratta di una malattia, rafforzato ancor di più se si pensa che il trauma del 1992 non ha neppure imposto l’esigenza di eseguire radiografie e, ancor meno, risonanza magnetica o TAC e che la persona interessata, a distanza di quattordici anni, ha manifestato disturbi a livello di C1-C2 in presenza di gravi alterazioni nei segmenti medio bassi di C1-C2 (con stenosi foraminali ossee).”
(doc. ZM 19)
Unitamente alla propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore certificazione del Prof. dott. __________, datata 13 agosto 2008.
In questo documento, il dott. __________, preso atto di avere commesso un errore a proposito della data in cui avvenne il primo infortunio (1992 anziché 2002), ha dichiarato che, dal profilo medico-radiologico, citiamo: “… entspricht ein Unfallereignis 1992 eher dem Verlauf als ein Unfallereignis 2002.
Die massive ossäre Reaktion im C1/2 Bereich kann sich nur während vieler Jahre aufbauen, so dass auch schon von dieser Seite her ein Unfall im 1992 wahrscheinlicher ist als ein Unfall 2002." (doc. F - il corsivo é del redattore).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamato a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al rachide cervicale, notificati alla CO 1 nel corso del mese di maggio 2005, si trovino in una relazione di causalità naturale con quanto accaduto in data 26 febbraio 1992.
In effetti, il parere che il Prof. dott. __________, autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, ha enunciato dopo aver preso coscienza dell’errore commesso in relazione ai dati anamnestici (cfr. doc. F), appare tale da non consentire a questa Corte di attribuire senz’altro piena forza probatoria all’apprezzamento enunciato dal dott. __________.
A supportare tale conclusione concorre il fatto che tanto il dott. __________, Capo-Servizio presso il Dipartimento di radiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. ZM 13), quanto il dott. __________, vice-Primario dello stesso Dipartimento (doc. ZM 14), nel commentare le immagini relative alla RMN del 5 aprile 2005, rispettivamente, alla TAC del 20 aprile 2005, non hanno potuto escludere che il reperto oggettivato a livello dell’articolazione atlanto-epistrofea di destra, fosse di natura traumatica.
Lo stesso radiologo interpellato dal medico fiduciario dell’assicuratore resistente, dott. __________, ha sì definito di, citiamo: “inverosimile natura traumatica” il reperto in questione, nondimeno egli ha pure auspicato l’esecuzione di un approfondimento radiologico mirato a quel segmento (doc. ZM 15, p. 2).
D’altro canto, se è vero che il sinistro del 26 febbraio 1992 era stato annunciato quale infortunio-bagattella (cfr. doc. Z 1), è altrettanto vero che la cura medica (trattamento medicamentoso analgesico e cicli di fisioterapia) era stata dichiarata chiusa solo nel mese di luglio 1993, a distanza di un anno e mezzo circa (cfr. doc. ZM 9). Ancora in occasione della visita di controllo del 30 marzo 1993, il ricorrente si era detto, citiamo: “… preoccupato per il motivo di non ravvisare un rapido e notevole miglioramento delle sue condizioni post-infortunistiche, temendo il peggio anche in futuro... In effetti sarebbe sempre sofferente di dolori che localizza alla regione cervicale des. e che si manifesterebbero a volte acutamente specie ruotando il capo o dopo affaticamenti fisici o compiendo lavori manuali in proprio - …”, tanto che il dott. __________ aveva ritenuto, citiamo: “… utili, se non già eseguite, delle radiografie nelle proiezioni ordinarie e magari anche funzionali, riservandosi poi in seguito di disporre una TAC od una RMN.” (doc. ZM 8).
L’assenza di un’inabilità lavorativa è da imputare verosimilmente al fatto che RI 1 esercitava (ed esercita) un’attività professionale che non impone sforzi fisici (docente di scuola).
D’altronde, non può neppure essere ignorata la circostanza che, in base a quanto risulta dall’annuncio di ricaduta del 28 maggio 2005, l’assicurato, dopo la chiusura del caso nel 1993, ha continuato a lamentare dei, citiamo: “disturbi fastidiosi e regolari”, ai quali ha cercato di porre rimedio con l’esecuzione di fisioterapia (doc. Z 13).
Ad ogni modo, anche il parere del Prof. __________, tenuto conto delle incertezze da lui palesate riguardo all’anamnesi dell’insorgente, non può essere considerato affidabile al punto tale da costituire una base sufficiente per il giudizio che questa Corte è chiamata a emanare.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi localizzati al rachide cervicale e, alla luce dei relativi esiti, emani una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti