Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2008.7

 

rs

Lugano

9 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2007 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 28 giugno 2006 RI 1 (__________), alle dipendenze della __________ di __________ quale affilatore e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, mentre stava affilando una mola ha subito un infortunio. Più precisamente la mola citata si è staccata, nonché rotta e alcuni pezzi si sono conficcati nell’avambraccio dell’assicurato (cfr. doc. 1).

                                         Quest’ultimo ha riportato una “ferita lacero-contusa terzo distale-ulnare avambraccio destro con lesioni tendini flessori dito 5 e tendine flessore ulnare del carpo; molteplici piccoli corpi estranei” (cfr. doc. 3).

                                         Il 28 giugno 2006 stesso l’insorgente è stato sottoposto a un intervento di revisione, débridement, sutura dei tendini e asportazione dei piccoli corpi estranei presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   RI 1 ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% a fare tempo dal 21 agosto 2006 e al 100% dal 4 settembre 2006 (cfr. doc. 9, 10, 11, 12).

 

                               1.3.   Il 14 luglio 2007 l’assicurato è stato operato di cataratta all’oc-chio sinistro in day hospital dal Dott. __________ di __________ (cfr. doc. 21)

 

                                         L’insorgente ha presentato un’incapacità al lavoro del 100% fino al 23 agosto 2007 e del 50% fino dal 24 al 31 agosto 2007. Egli ha ricominciato a lavorare il 3 settembre 2007 (cfr. doc. 21, 22, 23).

 

                               1.4.   La CO 1, fondandosi sulla valutazione 1° ottobre 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH malattie degli occhi, con decisione formale del 24 ottobre 2007, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi all’occhio sinistro, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale, almeno probabile, con il sinistro del giugno 2006 (cfr. doc. 27).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 28), l’Istituto assicuratore, il 12 dicembre 2007, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. C).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2008 (cfr. doc. D), RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni LAINF del caso.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in particolare, dapprima che, nonostante si fosse accorto della ferita all’occhio, ha dato più importanza al danno all’avambraccio destro essendo più grave. Poi è stato, comunque, precisato che “solo in seguito si è accorto anche su segnalazione di medici curanti del danno all’occhio”.

                                         L’insorgente ha affermato che la citata lesione è da mettere in relazione all’infortunio del giugno 2006, come è stato attestato dai medici che l’hanno avuto in cura, segnatamente dai medici della Clinica __________ di __________. Al riguardo l’assicurato ha allegato dei documenti rilasciati da questo nosocomio, come pure un certificato medico del 24 gennaio 2008 del Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. I).

 

                               1.6.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), si applica alla presente fattispecie.

 

                                         In effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 28 giugno2006 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a prestazioni in relazione ai disturbi all’occhio sinistro si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è la CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato o meno a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi all’occhio sinistro di RI 1 i quali hanno determinato un intervento di cataratta effettuato il 21 luglio 2007.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

 

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

 

 

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

 

                               2.8.   Dalla documentazione agli atti si evince che il 4 luglio 2006 alla CO 1 è stato annunciato un infortunio occorso a RI 1 il 27 giugno 2006.

                                         Più specificatamente è stato indicato che, mentre l’assicurato stava affilando una mola, la stessa si è staccata e si è rotta, con la conseguenza che alcuni pezzi si sono conficcati nel suo avambraccio (cfr. doc. 1).

                                         Egli ha riportato una “ferita lacero-contusa terzo distale-ulnare avambraccio destro con lesioni tendini flessori dito 5 e tendine flessore ulnare del carpo; molteplici piccoli corpi estranei” (cfr. doc. 3).

 

                                         Il giorno stesso del sinistro l’insorgente è stato sottoposto a un intervento di revisione, débridement, sutura dei tendini e asportazione dei piccoli corpi estranei presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 3, 5).

                                         L’assicurato è rimasto ospedalizzato dal 28 al 29 giugno2006 (cfr. doc. 3, 5, 8).

 

                                         Egli ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% a fare tempo dal 21 agosto 2006 e al 100% dal 4 settembre 2006 (cfr. doc. 9, 10, 11, 12).

 

                                         Nel mese di giugno 2007 è stato inviato all’istituto assicuratore resistente un Certificato medico LAINF in cui il Dott. __________ ha indicato che l’assicurato presentava una cataratta cortico-nucleare all’occhio sinistro in evoluzione favorita da un trauma a tale occhio a seguito della rottura di una mola, che era probabile che si trattasse unicamente di conseguenze d’infortunio e che il nel mese di luglio 2007 sarebbe stato eseguito un intervento di cataratta in day hospital a __________ (cfr. doc. 21).

 

                                         Il 19 luglio 2007 ha avuto luogo, sul posto di lavoro del ricorrente, una visita di cortesia da parte di un ispettore della CO 1.

                                         In questa occasione l’assicurato ha indicato che, quando la mola è andata in frantumi, vi è stata come un’esplosione e le schegge hanno colpito in particolare il suo avambraccio destro.

                                         Egli ha riferito di aver pure riportato delle piccolissime abrasioni al labbro superiore, lato sinistro e all’arcata sopracciliare dell’occhio sinistro, rilevando di non essere in grado di precisare se sono state le schegge della mola a “ferirlo” al volto oppure l’aspiratore posizionato sopra la macchina. Al riguardo l’assicurato ha osservato, da un lato, che, allorché la mola si è rotta, ha avuto uno scatto repentino e non è escluso che possa avere urtato con il volto contro l’aspiratore che permette di aspirare fumi e residui di fresatura. Dall’altro, che comunque ricorda di avere subito un urto al capo tanto è vero che ha rotto gli occhiali da vista che portava.

                                         E’stato poi specificato che le abrasioni al volto non hanno lasciato alcun segno (cicatrice) e che erano ferite molto superficiali tanto è vero che sono state curate al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ con una goccia di disinfettante.

                                         L’insorgente ha, poi, evidenziato che nel periodo ottobre/novembre 2006, guidando l’auto, si è accorto di avere difficoltà nel leggere le targhe dei veicoli che lo precedevano e che non riusciva più a mettere a fuoco con l’occhio sinistro. Egli ha riferito di non essersi preoccupato più di quel tanto inizialmente, pensando trattarsi di un colpo d’aria, stress, fatica o semplicemente del sopraggiungere della brutta stagione. L’assicurato ha, altresì, indicato che fino a ottobre/novembre non aveva problemi di vista o perlomeno non se ne ricordava e che persistendo il problema, nel febbraio 2007, ha consultato il proprio oculista di fiducia, Dott. __________. Il ricorrente ha segnalato che nel 2001/2002 si è sottoposto a laserterapia a entrambi gli occhi e che l’intervento, eseguito dal Dott. __________, ha avuto successo. Dopo l’operazione ha eseguito soltanto una visita di controllo a distanza di un anno circa. Egli ha specificato che comunque, anche dopo la laserterapia, non ha potuto fare a meno degli occhiali (per lettura, visione TV, lavoro) e che quando eseguiva lavori di precisione, come il giorno del sinistro, portava semplici occhiali da vista, mentre quando eseguiva lavori più grossolani alle diverse macchine, comportanti elevati rischi di infortunio, portava occhiali protettivi SUVA a cui ha fatto applicare lenti correttive.

                                         L’assicurato ha, inoltre, rilevato che inizialmente ha avuto il dubbio che il disturbo fosse una conseguenza tardiva dell’intervento laser, ma che il Dott. __________ l’ha escluso categoricamente, asserendo che la cataratta era postraumatica.

                                         Infine è stato indicato che si è giunti alla conclusione che si trattava di una conseguenza del sinistro di giugno 2006 per esclusione, poiché l’insorgente non ricordava assolutamente di avere subito altri colpi o traumi (cfr. doc. 16).

 

                                         La CO 1 ha, conseguentemente, predisposto un consulto specialistico presso il Dr. med. __________, spec. FMH in malattie degli occhi.

                                         Dal referto del 1° ottobre 2007 relativo alla visita del 27 settembre 2007 emerge quanto segue:

 

"  (…)

ANAMNESI: il 28 giugno 2006 la persona in questione ebbe incidente sul lavoro mentre usava una mola: recatosi al pronto soccorso fu medicato per ferite lacerocontuse all’avambraccio destro con molteplici corpi estranei asportati. Nessun accenno nei rapporti medici a problemi oculari; neppure il paziente tutt’ora cita gli stessi (solo qualche escoriazione al naso e al sopracciglio sinistro). Dopo un giorno di degenza fu dimesso.

Dal punto di vista oculare egli si era sottoposto a intervento di chirurgia refrattiva in entrambi gli occhi nel 2001 (probabilmente PRK). Circa sei mesi dopo l’incidente su indicato egli cominciò a notare vista nebbiosa a sinistra: visitato da uno specialista (lo stesso che eseguì l’intervento refrattivo) fu diagnosticata cataratta in seguito operata il 21.7.2007.

 

QUALI SONO I DISTURBI DI CUI ATTUALMENTE L’ASSICURATO SI LAMENTA (CONSTATAZIONI SOGGETTIVE): il paziente lamenta che dopo l’intervento di cataratta a sinistra egli è tornato a vedere male per lontano (dopo intervento rifrattivo dichiara autonomia da occhiali per lontano).

 

ATTUALE STATO DI SALUTE (CONSTATAZIONI OGGETTIVE): il paziente presenta attualmente status dopo operazione di cataratta a sinistra con pupilla rotonda e ben reagente impianto probabilmente nel sulcus (nel rapporto operatorio si dichiara nel sacco) assenza di capsula posteriore visus naturale <0.1; 1.0 con sf-1.50/cil-1.25/150. Tono oculare e fundus normali. A destra esito di intervento refrattivo con visus naturale di 0.8 correggibile a1.0 sf+1.50/cil-1.00/30.

 

DIAGNOSI ESATTA: status dopo operazione di cataratta a sinistra e dopo operazione di chirurgia rifrattiva in entrambi gli occhi in precedenza. Anisometropia. Presbiopia.

 

LE LAMENTELE DELL’ASSICURATO E I DISTURBI CONSTATATI SONO DOVUTI IN MODO

-CERTO

-PROBABILE

-SOLAMENTE POSSIBILI

-ESCLUSI

ALL’INFORTUNIO DEL 28.06.2006: solamente possibili in quanto nessun certificato medico afferma infortunio diretto all’occhio sinistro, mentre il rapporto operatorio dichiara lussazione del cristallino da ore 5 a ore 8 spiegando ciò con un rapporto diretto con il trauma precedente.

 

VI SONO DEI FATTORI EXTRA-INFORTUNISTICI CHE INFLUENZANO IL CORSO DELLA GUARIGIONE? SE SI QUALI E IN CHE MISURA?: il paziente in questo momento presenta una anisometropia dovuta alla correzione rifrattiva a destra che sposta l’equilibrio degli occhi (circa 3 diottrie di differenza): questo sembra essere l’attuale problema più importante.

 

L’ATTUALE STATO DI SALUTE PUÒ ESSERE CONSIDERATO DEFINITIVO? SE NO, QUANDO LO SARA’?

SE SÌ, L’INFORTUNIO ASSICURATO COMPORTA UN DANNO PERMANENTE SOTTO FORMA DI UNA MENOMAZIONE IMPORTANTE O DURATURA DELL’INTEGRITA’ FISICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 LAINF? IN CASO AFFERMATIVO,QUALE E IN CHE MISURA CONSIDERANDO QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 3 OAINF RISPETTIVAMENTE DALLE TAVOLE SPECIALI DELLA DIVISIONE MEDICA DELLA SUVA?

CI SI PUÒ ASPETTARE IN UN FUTURO PIÙ O MENO PROSSIMO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DELL’IMPORTANZA DI QUESTA MENOMAZIONE E, IN TAL CASO, A QUANTO SI PUÒ STIMARE LA DIFFERENZA?

IL TASSO ATTUALE DI QUESTA MENOMAZIONE E’ INFLUENZATO DALLE SEQUELE DI UN INFORTUNIO O DI UNA AFFEZIONE PREESISTENTE O INTERCORRENTE E, SE SÌ, IN QUALE MISURA ESPRESSA PERCENTUALMENTE?: l’attuale stato di salute può essere considerato definitivo. Non esiste alcun danno permanente sotto forma di una menomazione importante o duratura dell’integrità fisica ai sensi della LAINF. Non ci si deve attendere alcun cambiamento significativo della situazione.

 

OSSERVAZIONI EVENTUALI: l’attuale lamentela del paziente (cioè l’anisometropia) è frutto delle conseguenze sia dell’intervento refrattivo che di quello di cataratta: anche l’occhio destro presenta una situazione visiva instabile per cui il signor RI 1 sarà probabilmente costretto fra non molto all’uso di un occhiale nel controlaterale (occhio destro).” (Doc. 26)

 

 

                               2.9.   La CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica all’occhio sinistro, poiché, fondandosi sulla valutazione del medico fiduciario, Dr. med. __________, ha ritenuto che non vi siano lesioni in relazione di causalità naturale, almeno probabile, con l’infortunio del giugno 2006 (cfr. doc. 27, C).

 

                                         Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che i disturbi all’occhio sinistro che hanno condotto all’intervento di cataratta debbano essere assunti dall’assicuratore resistente, in quanto, sulla base in particolare delle attestazioni del Dott. __________, gli stessi devono essere considerati di origine traumatica (cfr. doc. I, 28).

 

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

 

                                         D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3.; SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                             2.10.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la valutazione del Dr. med. __________ - secondo cui è solamente possibile che i disturbi all’occhio sinistro siano in nesso causale con il sinistro del giugno 2006, in quanto nessun certificato medico attesta un trauma diretto a tale occhio (cfr. doc. 26) - può essere posta a fondamento del presente giudizio senza che risulti necessario procedere a ulteriori provvedimenti probatori.

 

                                         Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In effetti l’apprezzamento medico menzionato non contiene contraddizioni e risponde a tutte le esigenze richieste dalla giurisprudenza perché a un rapporto medico venga attribuita piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato e a un esame del paziente.

 

                                         La motivazione fornita dal Dr. med. __________ riguardo alla sua asserzione secondo cui il nesso causale con il sinistro è solo possibile, ossia che non risulta un “infortunio diretto all’occhio sinistro”, trova peraltro riscontro nei primi atti medici allestiti dall’Ospedale __________ di __________, dove l’assicurato è stato ricoverato il giorno stesso del sinistro, nonché nel modulo “Annuncio d’infortunio”.

                                         Dai medesimi risulta che non è mai stata indicata alcuna ferita né in zona orbitale, né al volto o alla testa più in generale, bensì unicamente a livello dell’arto superiore destro (cfr. doc. 1, 3, 5, 8).

                                         Soltanto durante il colloquio del luglio 2007 con l’ispettore della CO 1 l’insorgente ha affermato di avere riportato, oltre alle ferite all’avambraccio destro, delle piccole abrasioni anche al labbro superiore, lato sinistro, e all’arcata sopracciliare dell’occhio sinistro, nonché un urto al capo tanto è vero che ha rotto gli occhiali da vista.

                                         Egli ha, però, pure precisato che in ogni caso tali lesioni non hanno lasciato alcun segno e che sono state curate al Pronto soccorso con una goccia di disinfettante (cfr. doc. 16).

                                        

                                         La rottura degli occhiali non è, poi, decisiva, in quanto essa non implica giocoforza un colpo all’occhio o alla testa.

 

                                         Per il resto è la dottrina medica stessa che prevede che la cataratta è traumatica se causata da una ferita perforante della capsula o indirettamente per contusione del globo oculare oppure calore intenso o traumi chimici (cfr. www.tuttovista.net; www.oculistica.info), ovvero da un trauma implicante effetti diretti sull’occhio.

 

                                         In proposito va osservato che dalla giurisprudenza federale risulta che i casi in cui il TF ha riconosciuto che la cataratta era conseguenza di un infortunio concernevano proprio traumi diretti perlomeno alla testa, come la fattispecie in cui un assicurato, uscendo di casa, ha battuto la testa contro un lampione della luce (cfr. STFA U 509/00 del 21 luglio 2003) e il caso di un assicurato che è stato colpito all’occhio sinistro da una scheggia in plastica (cfr. STFA U 107/03 del 6 gennaio 2004).

 

                                         E’ utile, altresì, ribadire che la semplice possibilità indicata dal Dr. med. __________ non è sufficiente per ritenere dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Le attestazioni del Dott. __________ non sono, inoltre, tali da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

                                         Il Dott. __________, in primo luogo, ha indicato che si trattava di una cataratta traumatica senza minimamente motivare tale suo giudizio (cfr. doc. 21, 28, B). Il riferimento alla lussazione del cristallino dalle ore 5 alle ore 8 (cfr. doc. 28, B) corrisponde semplicemente a quanto constatato dal medico con la sua visita oculistica.

                                         In secondo luogo, si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Un’origine traumatica della problematica lamentata dall’assicurato non può, poi, essere ritenuta per esclusione, come, invece, indicato nel verbale di colloquio tra il ricorrente e l’ispettore della CO 1 (cfr. doc. 16)

                                         In proposito va sottolineato che anche escludendo un’eziologia legata alla laserterapia, come sembra aver escluso il Dott. __________ (cfr. doc. 16), quale diagnosi differenziale, non rimane solamente l’alternativa traumatica. Le cause della cataratta possono essere, infatti, molteplici. Una molto comune è quella connessa all’invecchiamento (cfr. www.oculistica.info; www.dica33.it; www.allaboutvision.com).

 

                                         Giova, d’altronde, segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2).

 

                                         Per quanto attiene, infine, al certificato del 24 gennaio 2008 del Dr. med. __________, presidente della società svizzera di oftalmologia, va osservato che lo specialista si è limitato a indicare che “secondo il dire del Dr. __________, apparizione di cataratta traumatica”. Egli, al contrario, non esprime un suo parere riguardo all’eziologia della cataratta (cfr.doc. A).

                                         Pertanto il suo referto risulta ininfluente ai fini della presente causa.

 

                             2.11.   In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi all’occhio sinistro che hanno condotto all’intervento di cataratta del luglio 2007 e l’infortunio del giugno 2006 assunto dall’assicuratore LAINF.

 

                                         A ragione, pertanto, la CO 1 non ha assunto i disturbi all’occhio sinistro del ricorrente.

 

                                         Ne discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti