Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 agosto 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 13 gennaio 1989, RI 1, nato nel 1958, è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 33.33% a contare dal 1° ottobre 1988, per tenere conto della perdita di guadagno dipendente dai postumi di un infortunio occorsogli nel mese di maggio 1984 (doc. 57).
1.2. Con decisione formale del 26 maggio 1997 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 190) -, l’amministrazione, preso atto che l’Ufficio AI aveva nel frattempo riconosciuto all’assicurato il diritto alla rendita, ha calcolato l’ammontare della propria rendita quale rendita complementare ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAINF, con effetto retroattivo al 1° maggio 1994 (doc. 161).
Nel prosieguo, l’ammontare della rendita complementare LAINF è stato rettificato a contare dal 1° ottobre 1999, in ragione della soppressione della rendita AI per il figlio __________ (doc. 189) e a decorrere dal 1° agosto 2003, a seguito della sopressione della rendita AI per il figlio __________ (doc. 195).
1.3. In considerazione del fatto che, nel frattempo, l’AI aveva corrisposto una rendita per il figlio __________ (dal 1° novembre 2005 - doc. 204), rispettivamente, per la figlia __________ (dal 1° luglio 2006 - doc. 203), l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 25 giugno 2008, ha dichiarato la soppressione della rendita complementare in ragione del sovrindennizzo (doc. 205).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 213), l’Istituto assicuratore, in data 12 agosto 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 215).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2008, RI 1 ha censurato la decisione mediante la quale l’CO 1 ha rettificato l’ammontare della rendita complementare, di cui egli non comprende le motivazioni. L’insorgente ha inoltre chiesto che gli venga assegnato un patrocinatore d’ufficio
(doc. I).
1.5. L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In data 25 ottobre 2008, l’assicurato ha comunicato al TCA di continuare a non comprendere la decisione impugnata, siccome troppo tecnica, e ha domandato un’udienza (doc. VII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questo Tribunale osserva che, in sede ricorsuale, l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di un avvocato di fiducia (recte: d’ufficio) (doc. I).
Ora, giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.
Nel caso di specie, RI 1, in occasione del colloquio di opposizione del 15 luglio 2008 (doc. 209), nonché con l’impugnativa del 12 settembre 2008 (doc. I), è stato in grado di esporre con chiarezza quali sono gli estremi della propria contestazione. Pertanto, secondo il TCA, non vi é necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio.
2.3. Con l’allegato di replica, l’insorgente ha postulato che questa Corte disponga un’udienza, “… in modo che finalmente si riesca a comprendere se il calcolo è giusto.” (doc. VII).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).
Il TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere convocato dal giudice onde ottenere quei ragguagli che dovrebbero consentirgli di finalmente comprendere il contenuto della decisione impugnata.
La documentazione già presente all’inserto consente peraltro a questa Corte di emanare il proprio giudizio, di modo che un’audizione dell’assicurato si rivela pertanto superflua.
L’art. 17 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede del resto che “se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento”.
2.4. L'art. 20 cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.
Dal canto suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
L'assicurato invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).
Giusta l’art. 31 OAINF, se inizia il versamento di una rendita dell’AI in seguito a un infortunio, le rendite complementari e le rendite per i figli dell’AI sono pure interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni.
Per quanto attiene specificatamente all’adeguamento delle rendite complementari, l’art. 33 cpv. 2 OAINF prevede che esse sono rettificate quando, in particolare, rendite complementari e rendite per i figlio dell’AVS e dell’AI sono soppresse o aggiunte (lett. a; cfr., in proposito, Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 110s.).
Sempre a quest’ultimo proposito, va precisato che, in base a quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 338, le rendite per figli e le rendite complementari per coniuge devono essere dedotte dal guadagno assicurato in ragione dell’ammontare che sarebbe stato preso in considerazione qualora l’assicurato avesse già avuto diritto alla rendita complementare per coniuge oppure alla rendita per figli al momento in cui il concorso di rendite è insorto per la prima volta, ovvero al momento della nascita del diritto alla rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni. In questo modo, l’assicuratore LAINF non approfitta degli effetti del rincaro delle rendite dell’assicurazione per l’invalidità.
2.5. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che RI 1 è il padre di __________ (cfr. doc. 209).
D’altro canto, dalle tavole processuali emerge pure che la rendita completiva per __________ viene corrisposta a dipendenza della rendita AI riconosciuta all’assicurato. La madre, __________, non risulta infatti essere invalida (cfr. doc. 204 e 210: “Il diritto alla rendita AI per il figlio __________ deriva dalla rendita per RI 1. La madre non è invalida. Il pagamento viene effettuato alla signora __________.”)
In queste condizioni, l’Istituto assicuratore convenuto era quindi legittimato, in virtù dell’art. 33 cpv. 2 lett. a OAINF, a rettificare la rendita complementare versata al ricorrente, computando (in ragione di quello che sarebbe stato il suo ammontare al momento della nascita del diritto alla rendita complementare LAINF [1° maggio 1994] e cioè soli fr. 555) la rendita completiva AI corrisposta per i figli __________, __________ e __________ (cfr. il doc. 207).
Dal verbale di opposizione del 15 luglio 2008 si evince che l’assicurato contesta la decisione impugnata soltanto nella misura in cui vi è stata computazione della rendita completiva per il figlio __________ (doc. 213: “Non è d’accordo con la nostra decisione del 25 giugno 2008 in quanto nel calcolo del sovrindennizzo teniamo conto del figlio __________ …”).
Nulla muta all’esito della causa la circostanza che la rendita completiva per __________ venga versata alla madre.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di opposizione (doc. 213: “Per questo figlio lui non riceve prestazioni e non paga nessun alimento, …”), in quanto genitore, RI 1 ha un obbligo legale di mantenimento nei confronti del figlio (cfr. art. 276 cpv. 1 CC).
La rendita completiva per figli di cui all’art. 35 LAI è una prestazione destinata appunto al mantenimento del figlio, tanto che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede che, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (per il caso in cui il diritto alla prestazione nasca successivamente alla fissazione del contributo di mantenimento, si veda l’art. 285 cpv. 2bis CC).
Considerato che il figlio __________ vive con la madre, di cui essa detiene verosimilmente l’autorità parentale (cfr. art. 298 cpv. 1 CC), è corretto che l’AI paghi la rendita completiva direttamente a quest’ultima (cfr. doc. 204 e 210).
In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti