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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 ottobre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 ottobre 2006 RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava su una scala a pioli per togliere della plastica dalla parete isolante di una cella, ha perso l’equilibrio ad un’altezza di 5-6 metri, tentando di aggrapparsi col braccio destro a delle casse sottostanti e cadendo infine sul pavimento.
Egli ha riportato una ferita da taglio al cranio ed una contusione alla spalla destra (cfr. doc. 1, 3, 9).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. RI 1 ha inizialmente ripreso la propria attività lavorativa. A seguito di alcune sedute di fisioterapia senza miglioramenti e di un aggravamento dei dolori lamentati alla spalla destra, l’assicurato è stato visitato presso l’Ospedale __________ di __________ dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato la rottura del sovraspinato della spalla destra ed effettuato, il 26 aprile 2007, un intervento di acromioplastica e reinserzione transossea della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. 4, 6).
1.3. A partire dal 26 aprile 2007 l’assicurato non ha più ripreso alcuna attività lavorativa. Il 4 settembre 2007 ha avuto luogo una visita medica __________ ad opera del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la seguente valutazione:
"
[…]
Soggettivamente l’assicurato non è ancora molto contento del decorso e
lamenta ancora importanti dolori soprattutto agli sforzi e in parte
meteo-dipendenti.
Oggettivamente la mobilità della spalla è praticamente recuperata a
parte la postergazione. Vi è ancora una chiara ipostenia ai tests isometrici e
vi sono ancora scrosci sotto-acromiali.
Procedere medico
Per i problemi alla spalla consiglio per il momento di continuare con la
fisioterapia e aspettare il decorso che a mio modo di vedere a 4 mesi e ½
dall’intervento può essere considerato abbastanza favorevole. […]" (cfr. doc. 29)
A fronte dei dolori ancora lamentati dall’assicurato alla spalla destra, il Dr. __________ gli ha prescritto un trattamento di riabilitazione intensiva di tre settimane in regime stazionario presso la Clinica __________ di __________ a partire dal 23 gennaio 2008 (cfr. doc. 46, 50).
Nel corso di questa terapia i dolori alla spalla destra lamentati dall’assicurato sono aumentati e divenuti costanti (cfr. doc. 52). Per questo motivo, il 9 aprile 2008 RI 1 si è sottoposto ad una artro-RM alla spalla destra presso l’Istituto radiologico __________ di __________. Il Dr. med. __________ ha posto le seguenti conclusioni:
"
Rirottura della cuffia segnatamente la porzione
centro-posteriore del tendine del sovraspinato ritratto verso mediale con una
breccia di almeno 2 cm. Coinvolta anche la regione intermista con
l’infraspinoso.
Presenza nell’articolazione di frammenti metallici."
(cfr. doc. 69)
Il 9 maggio 2008 l’assicurato ha quindi subito un secondo intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra, ancora ad opera del Dr. __________ (cfr. doc. 87).
1.4. Anche a seguito della seconda operazione alla spalla destra e della successiva fisioterapia, l’assicurato ha continuato a lamentare dolori. Il 4 agosto 2008 ha avuto luogo un’altra visita medica __________ ancora ad opera del Dr. __________ che, nella propria valutazione, si è così espresso:
"
[…]
Soggettivamente l’assicurato è molto preoccupato a seguito dei continui
dolori.
Oggettivamente mobilità in flessione abbastanza buona, in abduzione
insufficiente.
Sospetto per nuova rottura.
Procedere
Vista anche l’inquietudine dell’assicurato e visto il reperto clinico,
decidiamo in data odierna di procedere ad una nuova artro-RM della spalla
destra e in seguito ci esprimeremo sul procedere dopo aver preso contatto con
il dott. __________. […]" (cfr.
doc. 107)
Il 13 agosto 2008 RI 1 si è sottoposto ad un’ulteriore artro-RM alla spalla destra presso l’Istituto radiologico __________ di __________. Il Dr. med. __________ ha posto le seguenti conclusioni:
" Probabile rirottura dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori con comunicazione tra articolazione e borsa subacromio-subdeltoidea nella regione del grande tubercolo." (cfr. doc. 111)
Alla luce dell’esito dell’ultima artro-RM, il Dr. __________, interpellato dall’CO 1, ha ritenuto non consigliabile un nuovo intervento di ricostruzione vista anche l’atrofia del sovraspinato, suggerendo pertanto un intervento di artroscopia con débridement (cfr. doc. 120). Tale parere è stato confermato dal Dr. med. __________ dell’__________ di __________ con rapporto del 29 ottobre 2008 (cfr. doc. 127).
L’intervento di artroscopia è stato effettuato il 23 dicembre 2008 ancora presso l’Ospedale regionale La Carità di __________ ad opera del Dr. __________ (cfr. doc. 136, 140).
1.5. Anche in seguito a quest’ultimo intervento chirurgico l’assicurato ha continuato ad accusare dolori alla spalla destra, pur assumendo analgesici (cfr. doc. 139). Nemmeno una fisioterapia stazionaria di 3 settimane presso la Clinica __________ di __________ ha portato ad un miglioramento della situazione (cfr. doc. 151, 153). L’CO 1 ha pertanto disposto una visita medica di chiusura, svoltasi il 12 maggio 2009 e condotta dal Dr. __________, il quale si è così espresso:
"
[…]
VALUTAZIONE
Soggettivamente l’assicurato lamenta dolori soprattutto meteo-dipendenti e
notturni, la mobilità è migliorata ma manca completamente la forza.
Oggettivamente abbiamo una mobilità della spalla quasi completa ma i
test isometrici positivi con un’importante astenia.
Procedere
[…] nessuna ulteriore terapia da proporre, l’assicurato finisce le ultime
sedute di fisioterapia e in seguito verrà fatta una pausa.
[…]
ESIGIBILITA’ DEL LAVORO
L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può spesso portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg e mai pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e mai più pesi superiori ai 5 kg.
L'assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, egli può talvolta maneggiare attrezzi di media entità e non più attrezzi pesanti, egli può talvolta effettuare la rotazione della mano.
L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, egli non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell'assumere la posizione inginocchiata e non ha limitazioni nell'effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurato non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, l'assicurato non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può talvolta salire su scale e pioli.
Queste limitazioni sono effettuare per i soli postumi infortunistici. [...]"
(cfr. doc. 162)
Nel corso della visita medica di chiusura il Dr. __________ ha inoltre posto la seguente valutazione della menomazione all’integrità:
"
REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo in data odierna uno stato da
molteplici interventi alla spalla destra con persistenza di rottura della
cuffia e disturbi residui però con buona mobilità anche al di sopra
dell’orizzontale.
Questi disturbi corrispondono a quelli che si possono avere in caso di
omartrosi di media entità.
VALUTAZIONE
IMI 10%.
GIUSTIFICAZIONE
Secondo la tabella 5.2 un’omartrosi di media entità dà diritto a un’IMI del
10%." (cfr. doc. 161)
1.6. Dopo aver esperito i necessari accertamenti amministrativi, con decisione del 21 agosto 2009 l’assicuratore LAINF ha chiuso il caso riconoscendo all’assicurato una rendita d’invalidità dell’11% a partire dal 1° luglio 2009 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. doc. 187).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite l’avv. RA 2, la quale ha contestato unicamente la percentuale della rendita d’invalidità (cfr. doc. 193), con decisione su opposizione del 7 ottobre 2009 l’CO 1 ha confermato il contenuto della propria precedente decisione (cfr. doc. A1).
1.7. Con ricorso del 9 novembre 2009 l’assicurato ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. I). In particolare egli si è così espresso:
" […]
1.
Contrariamente a quanto indicato nella decisione, la rendita di invalidità proposta e pari all’11% non corrisponde assolutamente allo stato di salute causato dall’infortunio e che perdura tuttora.
2.
Il grado di incapacità lucrativa per le affezioni alla mia spalla destra è di
molto superiore al grado riconosciuto. Ancora oggi, infatti, non sono in grado
di lavorare e subisco ancora le dure conseguenze dell’infortunio.
[…]
4.
Ritengo che siano necessari ulteriori accertamenti, che sicuramente
modificheranno il grado d’invalidità.
Per quanto attiene il reddito indicato, lo stesso non viene contestato. […]" (cfr. doc. I)
1.8. In risposta l’CO 1 ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, facendo valere che il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese ricorsuali, non apporta alcun nuovo argomento fattuale e/o giuridico (cfr. doc. III).
1.9. Pendente causa, la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto un rapporto medico del 15 dicembre 2009 redatto dal curante Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale si è così espresso:
"
[…] Per quanto mi riguarda ho visitato il signor
RI 1 l’8 ottobre 2009 […] e in quell’occasione il paziente mi riferiva come
anche l’ultimo intervento non abbia avuto effetti positivi sulla sintomatologia
dolorosa e, come c’era da aspettarsi, nemmeno sulla capacità funzionale, che
rimane limitata; i dolori diurni e notturni sono soprattutto a livello del III°
prossimale e medio del braccio destro, presenti sia a riposo sia al movimento.
All’esame clinico vi è una chiara limitazione funzionale nei movimenti
della spalla destra in particolare nell’abduzione, con una riduzione della
forza.
Trattandosi dell’arto dominante ritengo che il paziente debba essere
considerato inabile al 100% nella professione di magazziniere, esercitata fino
al momento dell’infortunio e questo a tempo indeterminato […]" (cfr. doc. V/B)
1.10. Con scritto del 12 gennaio 2010 la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto un rapporto medico del 28 dicembre 2009 redatto dal Dr. __________, in cui quest’ultimo ha attestato quanto segue:
"
[…] Spalla destra: mobilità globale attiva:
elevazione 170°, rotazione interna fino a L5, rotazione esterna 40°. Forza
simmetrica per rotazione interna ed esterna, leggermente ridotta per
elevazione.
[…] Il paziente accusa difficoltà nel sollevare oggetti oltre 5-10 kg,
soprattutto sopra il livello delle spalle. Non riesce ad eseguire dell’attività
con le braccia elevate." (cfr.
doc. VIII/E1)
1.11. Con scritto del 1° febbraio 2010 l’CO 1 ha, da parte sua, prodotto un apprezzamento medico redatto il 26 gennaio 2010 dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, confrontandosi con la valutazione medica del Dr. __________ del 12 maggio 2009 e con i più recenti rapporti medici del Dr. __________ e del Dr. __________, è giunto alla conclusione che i tre apprezzamenti medici menzionati non sarebbero in contraddizione tra loro e che le DPL scelte sarebbero, per quanto riguarda l’impegno fisico, ben al di sotto dell’esigibilità massima definita (cfr. doc. X, 199).
1.12. Con scritto dell’11 febbraio 2010 la patrocinatrice del ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Per quanto concerne l’indennità per menomazione all’integrità del 10% assegnata al ricorrente con decisione formale del 21 agosto 2009 (cfr. doc. 187), questa Corte osserva che l’assicurato, con la propria opposizione, non ne ha espressamente contestato l’entità.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, pag. 98 seg., il TFA ha avuto modo di stabilire che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.
In applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in relazione all’IMI non passa in giudicato se l’oggetto della lite (entità della rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2005.96 del 21 agosto 2006, consid. 2.2.; STCA 35.2009.39 del 5 ottobre 2009, consid. 2.2.).
Visto che nella presente fattispecie non sono state sollevate delle questioni di casualità in merito ai disturbi lamentati dall’assicurato, la decisione su opposizione del 21 agosto 2009 è passata in giudicato relativamente all’entità dell’IMI.
2.3. Oggetto della vertenza è l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nel caso in esame l’CO 1, sulla base dell’apprezzamento del 12 maggio 2009 del Dr. __________ afferente alla visita medica di chiusura (cfr. doc. 169), ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere un’attività più leggera rispetto a quella di magazziniere originariamente svolta (cfr. doc. 187).
Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, preliminarmente ricorda che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.6. In concreto il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità di lavoro formulata dal Dr.__________ (cfr. doc. 162).
Come rettamente rilevato dal Dr. __________ nel suo apprezzamento del 26 gennaio 2010 (cfr. doc. 199), essa non è infatti contraddetta dai rapporti medici del Dr. __________ (cfr. doc. V/B) e del Dr. __________ (cfr. doc. VIII/E1).
Infatti, da una parte, sia il Dr. __________ che il Dr. __________ concludono che l’assicurato non è più abile in alcuna misura all’attività di magazziniere. Dall’altra, il Dr. __________ attesta che l’assicurato accusa difficoltà nel sollevare oggetti oltre 5-10 kg, soprattutto a livello delle spalle, mentre il Dr. __________ stabilisce che l’insorgente non può mai più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto, risultando quest’ultima valutazione ancor più prudente, riguardo alle condizioni fisiche dell’assicurato, rispetto a quella del Dr. __________.
Inoltre, la valutazione del Dr. __________ corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano pieno valore probante.
L’assicurato non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dall’CO 1, limitandosi ad affermare che il grado di incapacità lucrativa per le affezioni alla sua spalla destra è di molto superiore al grado riconosciuto (cfr. doc. I).
In simili condizioni, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di vista medico - da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua originaria professione di magazziniere, dall’altro, che egli è pienamente abile al lavoro in attività leggere confacenti al suo stato di salute.
2.7. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute infortunistico dal profilo economico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 42'000.-- (cfr. doc. 177, 179, 180).
Questo dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla Cassa __________ per il periodo da ottobre 2005 al 14 maggio 2006 (cfr. doc. 176) e dalla ditta __________ per il periodo dal 15 maggio al 18 ottobre 2006 (cfr. doc. 165) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “[…] quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) […]”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
2.9. Nel caso in esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio l’impiegato di garage presso la __________ di __________, l’agente di sicurezza presso la __________ di __________, l’addetto agli imballaggi presso la __________ di __________, l’assistente operatore per la __________ di __________ e l’operaio presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 37’304.80 (cfr. doc. 180).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 180 si evince che sono 64 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31’199.-- e a fr. 67’200.--, e infine che quello medio è di fr. 46’741.--.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 37'304.80) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 46’741.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
Inoltre questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati dall’CO 1 rispettino le limitazioni funzionali presentate dal ricorrente e descritte dal medico di __________ (cfr. doc. 162; consid. 1.5.).
In effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto la frequentazione della scuola dell’obbligo o eventualmente una formazione empirica. Dall’altra, gli stessi implicano solo di rado il sollevamento di pesi fino a 25 kg e talvolta l’utilizzo di attrezzi di media entità. Essi poi non comportano mai il sollevamento di pesi di oltre 5 kg oltre all’altezza del petto (cfr. doc. 180).
Ne discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 37’304.80.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 37’304.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 42'000.-- (cfr. consid. 2.6.) - è dell’11.18%, arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità dell’11%, il suo ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti