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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 ottobre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio 2000 RI 1 - allora dipendente della __________ con sede a __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - si è procurato una ferita da taglio al palmo della mano destra mentre stava tagliando un pezzo di formaggio con un coltello (cfr. doc. 1).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 2 agosto 2001 l’assicurato ha annunciato ad CO 1 una ricaduta dell’infortunio alla mano destra (cfr. doc. 4). Dopo aver fatto esperire una perizia neurologica, con lettera del 10 settembre 2001 l’assicuratore ha comunicato a RI 1 che non avrebbe erogato prestazioni di indennità giornaliera, non essendo i suoi dolori in relazione con il trauma del 9 febbraio 2000 (cfr. doc. 13).
1.3. Con lettera del 19 dicembre 2008 l’assicuratore infortuni ha comunicato al Servizio Accertamento Medico (SAM) di necessitare di un approfondimento medico in merito all’infortunio, chiedendo di valutare gli atti a disposizione o, se ciò non fosse stato sufficiente, di convocare l’assicurato (cfr. doc. 14).
1.4. Sulla scorta del summenzionato approfondimento medico, con decisione formale del 6 luglio 2009 CO 1 ha ritenuto completa (100%) la capacità lavorativa di RI 1 nella sua attuale attività di parrucchiere, considerando raggiunto lo stato medico finale dell’infortunio del 9 febbraio 2000 e non prevedendo un miglioramento attraverso ulteriori provvedimenti. Per la menomazione rimanente, l’assicuratore ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% del suo guadagno assicurato, rilevato per l’anno 2000 in fr. 106'800.- (cfr. doc. 22).
1.5. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 23), con decisione su opposizione del 9 ottobre 2009, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della propria precedente decisione formale, ritenendo corrette le valutazioni e le conseguenti conclusioni del SAM sia per quanto concerne i risvolti dell’infortunio del 9 febbraio 2000, sia riguardo al calcolo dell’IMI. CO 1 ha inoltre fatto osservare come RI 1 abbia sollecitato un riconoscimento a titolo di IMI pari al 15% ma, in realtà, non abbia fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa (cfr. doc. A1).
1.6. Con ricorso del 9 novembre 2009 l’assicurato ha nuovamente contestato le valutazioni del SAM in merito al grado di invalidità e al grado di menomazione della sua integrità fisica.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto che, da un’attenta lettura della perizia del SAM e di quella del Dott. __________ si evince chiaramente la sua grave patologia con paresi, riportata alla mano destra, specie nella misura in cui il suo lavoro di parrucchiere richiede continuamente la funzionalità delle due mani in contemporanea per l’utilizzo di forbici, pettini, spazzole e asciugacapelli e per l’applicazione di prodotti. Le ripercussioni dell’infortunio da lui subito il 9 febbraio 2000 sono evidenti nella sua professione come pure in tutte le professioni in cui l’uso delle mani è determinante. Per questi motivi, un’IMI del 15% appare più che giustificata, così come un’invalidità permanente del 20% o, in subordine, almeno dello stesso grado dell’IMI (cfr. doc. I).
1.7. In risposta, l’assicuratore ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa fondandosi sui medesimi argomenti espressi nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.8. Con osservazioni dell’8 dicembre 2009, l’assicurato ha ribadito la propria pretesa ricorsuale, confermando che la sua opposizione si riferisce sia all’IMI, derivante dall’assicurazione obbligatoria LAINF, sia alla prestazione per invalidità in forma di capitale, derivante dall’assicurazione complementare LAINF. A documentazione della propria patologia, il ricorrente ha inoltre prodotto 3 fotografie (cfr. doc. V, B1).
1.9. Con scritto del dicembre 2009 l’assicuratore ha contestato le censure del ricorrente, facendo peraltro notare che la tematica dell’assicurazione complementare esula dalla presente vertenza (cfr. doc. VII).
1.10. Su richiesta di questo Tribunale l’assicurato ha prodotto, in quanto non ancora agli atti, la perizia del 27 febbraio 2009 del Dott. __________ (cfr. doc. X/D).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il ricorrente rivendica, tra l’altro, una diversa entità della rendita di invalidità in capitale risultante dall’assicurazione complementare alla LAINF. Come rettamente rilevato dalla convenuta, questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 325).
In merito all’art. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 ed ora sostituito, nei suoi contenuti, dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U103, p. 265s., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare.
Per quel
che concerne il Canton Ticino, la Lptca non conferisce al TCA alcuna competenza
in materia d’assicurazioni complementari alla LAINF.
L’art 1 Lptca ha il seguente tenore:
" 1 Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni
sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni
in materia di previdenza professionale.
2 Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto
federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.
[…]"
Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, facendo difetto la competenza ratione materiae dello scrivente Tribunale. Competente è invece la giurisdizione civile ordinaria (cfr. STCA 35.2003.74 del 19 novembre 2003; STCA 35.2006.15 dell'8 marzo 2006; STCA 35.2006.31 del 12 maggio 2006; STCA 35.2007.5 del 31 gennaio 2007). Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lpamm, applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 31 Lptca, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente.
L'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 (LForo) prevede che:
" 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:
a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
b. contro una persona giuridica, al giudice della sua sede;
c. contro la Confederazione, al giudice nella città di Berna;
d. contro istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.
2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile."
mentre l'art. 9 LForo stabilisce che:
" 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di prese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2 Il patto deve essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:
a. i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile, posta elettronica, ecc.); e
b. l'accordo orale delle parti, confermato per scritto.
3Il giudice designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."
Secondo l'art. 22 delle CGA in vigore al momento dell’infortunio, "in caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l’avente diritto può sporgere querela contro la CO 1 al foro del proprio domicilio svizzero o a quello di __________".
Nel caso concreto, l’insorgente ha eletto domicilio legale in Svizzera presso il signor __________ a __________. Gli atti vengono pertanto trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se gli attuali disturbi alla mano destra lamentati dall’assicurato costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 9 febbraio 2000 oppure no. Va inoltre verificata l’entità dell’IMI spettante all’assicurato.
2.4. Disturbi alla mano destra: causalità con l’infortunio del 9 febbraio 2000?
2.4.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. Dalle carte processuali emerge che, secondo l’apprezzamento medico esperito il 30 aprile 2009 dal Dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, i disturbi riscontrati alla mano destra dell’assicurato non sono dovuti all’infortunio del 9 febbraio 2000, bensì ad una sindrome del tunnel carpale (cfr. doc. 16, come riprodotto al consid. 1.5).
Il Dr. __________ è peraltro giunto alle medesime conclusioni alle quali era già arrivato il Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, nel contesto di una perizia esperita il 3 settembre 2001 per conto dell’assicuratore contro gli infortuni. Questo specialista si era così espresso:
" […]
Test di Tinel al tunnel carpale e Phalen positivi a ds. […]
Esame elettroneuromiografico: è possibile documentare una sindrome del tunnel
carpale a destra già in stadio relativamente avanzato. […]
4. Eventuali osservazioni:
Questo paziente presenta due lesioni neurogene distinte alla mano destra. Da un
lato vi è una lesione del ramo palmare del nervo ulnare destro al muscolo
interosseo dorsale I: si tratta questa di una lesione sicuramente riferibile
all’infortunio del 09.02.2000 con ferita da taglio al palmo della mano in una
zona anatomicamente ben compatibile con una lesione di questa struttura
nervosa. Si tratta di un danno nervoso ormai cronico e che comunque non ha
comportato per il paziente rilevanti limitazioni, tanto che è riuscito comunque
a portare avanti la sua attività malgrado questo deficit, che era sicuramente
presente fin dai primi tempi dopo l’infortunio. Circa 1,5 mesi or sono è
apparsa una nuova sintomatologia con disturbi di sensibilità alle dita I - III
della mano destra e che è sicuramente riferibile ad una sindrome del tunnel
carpale, ben documentabile all’esame elettroneurografico. Non vi sono segni che
facciano pensare ad una lesione del nervo mediano più distalmente al tunnel
carpale ed in particolare non a livello della cicatrice del palmo della mano.
Questo secondo problema, che è attualmente il principale responsabile delle
limitazioni dell’attività lavorativa del paziente, non può essere messo in
relazione con l’infortunio del 09.02.2000 ma deve essere considerato quale
malattia." (cfr. doc. 11)
Anche il Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, in risposta alle domande poste dall’assicuratore LAINF, con scritto del 7 settembre 2001 si era espresso in termini simili:
Risposte alle domande fatte dall’incaricato __________
1) Per quanto riguarda l’inabilità lavorativa della mano destra, questa è la conseguenza della compressione del nervo mediano al tunnel carpale e non della lesione di un ramo del nervo ulnare avvenuto in seguito all’infortunio del 09.02.2000. Pertanto l’inabilità per la mano destra va completamente a carico della cassa malati e non a carico dell’assicurazione LAINF. […]" (cfr. doc. 12)
Nell’ambito della perizia pluridisciplinare disposta dal SAM, l’8 aprile 2009 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha invece formulato le seguenti considerazioni:
" […]
Dal lato neurologico posso porre le diagnosi di:
1. Sindrome del tunnel carpale bilaterale, avanzata a destra, lieve a sinistra.
2. Lesione del ramo palmare motorio del nervo ulnare destro per il muscolo
primo interosseo dorsale destro con marcata paresi dello stesso. […]
Tra
le diagnosi descritte, unicamente la lesione del ramo palmare motorio del nervo
ulnare destro è legato all’infortunio del 9.2.2000, la sindrome del tunnel
carpale non è in nesso con alcun infortunio ed è considerarsi malattia. […]
Per quanto riguarda i disturbi accusati dal paziente alla mano destra ritengo
che sono quasi del tutto legati alla sindrome del tunnel carpale riscontrata
che si presenta appunto molto importante, spiega il disturbo sensitivo del
paziente accusato alla mano destra e anche i dolori intensi durante gli sforzi
con la stessa. Solo per minima parte vi è un nesso tra i disturbi accusati dal
paziente alla mano destra e la lesione del ramo profondo motorio del nervo
ulnare destro postraumatico su infortunio del 9.2.2000. Ricordo a tale riguardo
inoltre che in un colloquio con l’assicurazione CO 1 nell’agosto 2001 il paziente
riferiva che solo 2 settimane prima del colloquio sarebbe insorta una
ipoestesia delle prime 3 dita della mano destra con associata sintomatologia da
causare un’incapacità lavorativa […], inoltre dopo la ferita da taglio del
9.2.2000 risulta unicamente una incapacità lavorativa per qualche settimana
dopo l’infortunio. A mio avviso è assolutamente indicato un approccio di
decompressione chirurgica del nervo mediano destro che dovrebbe togliere in
pratica quasi tutti i disturbi accusati dal paziente alla mano destra.
[…]
4. Domande sul trattamento in relazione al trauma del 9.2.2000:
a. E’ subentrato lo stato finale del danno dovuto a infortunio del 9.2.2000?
Se sì, a partire da quando?
Lo stato finale per quanto riguarda il danno del ramo profondo motorio del
nervo ulnare destro è subentrato e nella condizione attuale è da considerarsi
definitiva, questo circa a partire da 6 mesi dopo l’infortunio avvenuto per la
mancanza di qualsiasi segno di ripresa del nervo.
b. Secondo lei è possibile ottenere un sensibile miglioramento dello stato
di salute attraverso ulteriori trattamenti regolari o terapie?
Per quanto riguarda il ramo profondo motorio del nervo ulnare destro no.
[…]
5. Domande sull’incapacità lavorativa:
a. Valuti il perito la capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di
parrucchiere tenendo in considerazione unicamente i postumi infortunistici del
9.2.2000:
In base unicamente dei postumi infortunistici del 9.2.2000 valuto la capacità
lavorativa del paziente del 100% nell’attività di parrucchiere.
b. Valuti il perito la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività
idonea al suo stato di salute, tenendo in considerazione unicamente i postumi
infortunistici del 9.2.2000:
Valuto la capacità lavorativa al 100%.
c. Quali limitazioni concrete o capacità fisiche e mentali sono
ragionevolmente esigibili? Il perito valuti unicamente i postumi infortunistici
del 9.2.2000:
In qualsiasi attività professionale.
6. Domanda sulle menomazioni dell’integrità:
In seguito all’infortunio del 9.2.2000 sussiste un danno durevole e notevole
all’integrità fisica, mentale o psichica? Se sì, quale menomazione sussiste e
in che misura (secondo l’appendice 3 dell’OAINF e le relative tabelle del
reparto di medicina della __________)? In tal caso è adeguato tener conto di un
peggioramento prevedibile e un’eventuale quota di fattori estranei
all’infortunio o un altro infortunio vanno indicati separatamente (in
percentuale).
In base all’infortunio del 9.2.2000 si è instaurato un danno durevole, in
quanto definitivo, del ramo profondo motorio del nervo ulnare destro che
procura una paresi e atrofia del muscolo primo interosseo dorsale destro.
Secondo la tabella 1 della __________ per i danni di integrità secondo UVG, una
paresi distale del N. ulnare destro da diritto di una indennità del 10%." (cfr. doc. 16)
Nella sua perizia del 27 febbraio 2009, il Dott. __________ si è così espresso:
" In
data 3/9/01 visita neurologica [effettuata dal Dr. med. __________, specialista
FMH in neurologia, ndr.] concludeva per “sindrome del tunnel carpale dx. con
lesione parziale ramo palmare nervo ulnare dx. con interessamento
dell’interosseo dorsale I raggio.” Al controllo 19/12/02 persisteva deficit
articolare di I e II dito mano dx. con difficoltà alla prensione degli oggetti
e diminuzione della sensibilità cutanea. […]
Esame obiettivo:
1. Regione arto sup. dx: soggetto destrimane che presenta buon tono e
trofismo muscolare a braccio e avambraccio. Mano ingentilita con deficit della
circonferenza dorso-palmare di cm. 1,5 rispetto alla controlaterale. […]
Impaccio motorio a carico di I-II-III dito specie per estensione da noto danno
motorio. La stimolazione con ago neurologico evidenzia deficit della
sensibilità epicritica cutanea a livello faccia mediale avambraccio. […]
Discussione medico-legale
[…] importante deficit funzionale a carico della mano dx. (lesione nervosa a
livello palmare) estrinsecantesi con importante ipotonotrofia muscolatura
tenare con deficit motorio di I-II-III dito: tale aspetto preclude al paziente
un uso normale della strumentistica professionale, in particolare di forbici,
spazzole e phon, prevalentemente gestite con la mano dx. […]
Inerentemente al […] evento infortunistico del 9/2/00 riteniamo che l’incidenza
negativa sulla capacità lavorativa sia quantificabile nella misura del 20%
(venti per cento) per l’importante deficit funzionale/motorio a carico della
mano dx.
Al contrario il danno estrinsecatosi a carico della integrità fisica del
soggetto può essere qualificato in una misura […] del 15% (quindici per cento)
per il danno del 2000. […]." (cfr. doc. X/D)
2.4.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell’AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" […]
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. […]"
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4.5. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il Dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, in quanto fondate su constatazioni obiettive approfondite, ben motivate e prive di contraddizioni. La valutazione del Dr. __________ conferma inoltre le conclusioni cui erano giunti il Dr. __________ ed il Dr. __________.
La perizia redatta il 27 febbraio 2009 dal Dott. __________ non è atta a mettere in discussione i risultati della perizia SAM. Quest’ultimo sanitario, infatti, menziona nella propria perizia la visita neurologica effettuata il 3 settembre 2001 dal Dr. __________, senza però confrontarsi con le constatazioni obiettive, diagnosi e conclusioni in essa contenute. Il medico di __________ constata, citiamo, un “impaccio motorio a carico di I-II-III dito specie per estensione da noto danno motorio” senza però effettuare le verifiche esperite dal Dr. __________ (test di Tinel, esame elettroneurografico/elettromiografico).
Del resto, non essendo il Dott. __________ specializzato in neurologia, non si possono da lui pretendere analisi e conclusioni di pari approfondimento e motivazione di uno specialista in materia neurologica.
D’altra parte, per gli stessi motivi il TCA non ritiene di doversi scostare dalle conclusioni convergenti di due specialisti in neurologia - il Dr. __________ ed il Dr. __________ - visto che esse non sono messe in discussione con motivi validi da un altro specialista in neurologia.
2.5. Indennità per menomazione all’integrità
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel quale il Tribunale federale ha rilevato:
" Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.5.3. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4. L’__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
Al riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha rilevato:
" 3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________ - qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15 pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au handicap du recourant."
2.5.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 16, come riprodotto al consid. 1.5).
Chiamato a esprimersi su
una questione di carattere medico, questo Tribunale ritiene di non avere valide
ragioni per distanziarsi dall’apprezzamento espresso dallo specialista in
neurologia.
Infatti, il Dr. __________ ha fissato la percentuale al 10% basandosi sulla
Tabella 1 dell’__________.
Il Dott. __________ ha invece valutato il danno estrinsecatosi a carico dell’integrità fisica dell’assicurato in misura del 15%, senza però alcun riferimento a tabelle analoghe a quelle dell’__________ o ad altri criteri, fissati nella legge o desumibili da dottrina o giurisprudenza in ambito di assicurazione contro gli infortuni. Pertanto, questa Corte non ritiene che l’applicazione della Tabella 1 dell’__________ al caso concreto sia sufficientemente messa in discussione da un divergente parere medico. L’IMI è stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente dei postumi infortunistici a livello della mano destra.
La Tabella 1 allestita dall'__________, afferente alla menomazione all’integrità risultante da disturbi funzionali degli arti superiori, giustifica l’attribuzione di un’indennità del 10% nel caso di una paralisi distale (riguardante la muscolatura intrinseca della mano) del nervo ulnare destro.
In concreto, ritenuto che si è instaurato un danno durevole, in quanto definitivo, del ramo profondo motorio del nervo ulnare destro che procura una paresi e atrofia del muscolo primo interosseo dorsale destro, la valutazione di un’IMI del 10% può essere fatta propria dal TCA.
Giova, infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.
Alla luce di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10% risulta incensurabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui RI 1 rivendica una diversa entità della rendita di invalidità in
capitale risultante dall’assicurazione complementare alla LAINF, il ricorso è
dichiarato irricevibile.
Per il resto il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi, per competenza, alla Pretura del distretto di __________.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti