Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2009.16

 

rs

Lugano

29 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 3 aprile 2008 RI 1, allora dipendente, in virtù di un contratto di durata determinata iniziato il 1° febbraio 2008 e scadente il 30 aprile 2008, __________ quale intonacatore, scendendo da un ponteggio, ha appoggiato male un piede ed è caduto (cfr. doc. 1, 12).

                                         Egli ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro (cfr. doc.22).

 

                                         L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   La RM dell’articolazione del ginocchio destro eseguita il 15 aprile 2008 ha posto in luce uno stiramento/lesione parziale del legamento collaterale mediale.

 

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 29 ottobre 2008 l’Istituto assicuratore ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere a fare tempo dal 1° ottobre 2008, ritenendo l’assicurato abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 48).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente da RI 1 (cfr. doc. 50), CO 1, il 10 dicembre 2008, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni legali per infortunio anche a decorrere dal 1° ottobre 2008.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, segnatamente, che quando nell’agosto 2008 ha avuto luogo la visita presso il medico __________, sul cui rapporto l’assicuratore LAINF si è fondato per rifiutare ulteriori prestazioni dal mese di ottobre 2008, il ginocchio destro non aveva ancora riacquistato la piena funzionalità e che ciò era dovuto a fattori legati senza dubbio all’infortunio assicurato. Egli, al riguardo, ha rinviato alla documentazione agli atti e si è riservato il diritto di produrre documentazione medico-specialistica (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   __________, in risposta, ha chiesto la completa reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   La parte ricorrente, dopo aver chiesto e ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova al fine di inoltrare delle osservazioni corredate da documentazione medica (cfr. doc. V; VI), il 13 marzo 2009 ha unicamente comunicato di mantenere integralmente il ricorso alla luce degli atti medici già all’incarto (cfr. doc. VII).

 

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se CO 1 fosse o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni LAINF a decorrere dal 1° ottobre 2008.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalle carte processuali si evince che l’assicurato, il 3 aprile 2008, giorno del sinistro, è stato visitato dai sanitari de__________. I medesimi hanno attestato un’inabilità al lavoro del 100% per tre giorni (cfr. doc. 2).

 

                                         Il 7 aprile 2008 il Dott. __________, medico chirurgo di __________, ha certificato che l’assicurato risultava affetto da trauma distorsivo al ginocchio destro, conseguenza dell’infortunio del 3 aprile 2008 e che la prognosi era dal 3 al 15 aprile 2008 compreso (cfr. doc. 3).

                                         La prognosi è poi stata prorogata, in particolare, dal 16 al 23 aprile 2008, dal 24 aprile al 5 maggio 2008, dal 6 al 18 maggio 2008 e dal 19 maggio all’8 giugno 2008 (cfr. doc. 4, 5, 7, 10, 15).

 

                                         Il 15 aprile 2008 è stata effettuata una RM all’articolazione del ginocchio destro del ricorrente, la quale ha posto in luce quanto segue:

 

"  (…)

I menischi sono intatti. Legamenti crociati e legamento collaterale intatto. Marcato edema perilegamentare del legamento collaterale mediale, reperto ben compatibile con lesione parziale/stiramento. Non versamento intra-articolare significativo. Non bone bruise. Rivestimenti cartilaginei nei limiti della norma.

CONCLUSIONI:
- Stiramento/lesione parziale del legamento collaterale mediale.” (Doc. 9)

 

                                         L’assicurato, il 10 luglio 2008, su richiesta dell’assicuratore LAINF, è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, primario di ortopedia dell’Ospedale regionale di __________.

                                         Nel relativo rapporto lo specialista ha indicato che:

 

"  (…)

All’esame clinico il ginocchio è asciutto con una buona mobilità della rotula e una estensione completa. C’è dolore alla palpazione del lato mediale dell’articolazione in particolare sull’inserzione prossimale del legamento collaterale mediale ma in grado minore anche sull’inserzione distale. La flessione del ginocchio è possibile solo fino a 90° e il paziente dice di avere troppo dolore al di là di quel limite. Non ci sono segni di instabilità o di sofferenza meniscale.

In conclusione questo paziente ha sofferto di uno stiramento del legamento collaterale mediale che senza una rottura, può essere doloroso per diversi mesi fino a 3 o 4. Il grado di dolore che mi riferisce il paziente attualmente mi sembra troppo intenso per questo stadio al quale mi sarei aspettato già una mobilità completa e un dolore quasi trascurabile. A mio avviso non c’è bisogno di alcun trattamento anche se si potrebbe prendere in considerazione qualche seduta di fisioterapia se il dolore è genuino.” (Doc. 23)

 

                                         Il 13 agosto 2008 ha poi avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, ha diagnosticato uno “stiramento legamento collaterale mediale ginocchio destro con normale funzionalità e tenuta in assenza di segni meniscali clinici, in paziente con evidenti problemi vascolari denotati dai tatuaggi post-flebitici alle caviglie e con probabile sindrome da attrito sottorotuleo”.

                                         Inoltre egli ha così valutato il caso dell’assicurato:

 

"  Procedere terapeutico

Dal punto di vista assicurativo si compendia la documentazione radiologica con radiografie delle ginocchia e rotule e poi si prega l’amministrazione di procedere come già indicato per l’ultimo ciclo di fisioterapia presso il centro __________.

 

Per quanto riguarda la situazione non infortunistica, si è consigliato il paziente di rivolgersi al proprio medico curante affinché verifichi le condizioni vascolari non solo a livello dell’albero arterioso degli arti inferiori ma anche a livello dei tronchi sovra-aortici in quanto il paziente riferisce di essere un fumatore per cui sono presenti non solo fattori di rischio ma anche segni clinici che vale la pena di approfondire presso il SSN.

 

Capacità lavorativa

Il paziente permane con inabilità lavorativa in misura del 100% sino a completamento fisioterapia e indi ripresa lavorativa completa a termine ciclo. Il paziente è già stato avvisato di questa decisione sulla quale non ha avuto particolari obiezioni se non segnalando la persistenza del dolore e che, gli è stato spiegato, non è giustificabile né oggettivamente né clinicamente con gli esiti dell’evento infortunistico annunciato.” (Doc. 27)

 

                                         Dal referto della RX delle ginocchia eseguita il 14 agosto 2008 è risultato un reperto simmetrico con tipico affossamento dei piatti tibiali da entrambi i lati e più marcato nei compartimenti mediali a testimonianza di un sovraccarico cronico. Non è emersa nessuna rappresentazione di segni radiologici per versamenti intrarticolari e nessun segno diretto o indiretto per lesioni osteocondrali (cfr. doc. 29).

 

                                         Il fisioterapista __________ del centro riabilitativo __________ di __________ dove l’insorgente si è sottoposto a sedute di fisioterapia, il 24 settembre 2008, ha dichiarato che:

 

"  (…) il paziente riferisce un parziale miglioramento ma il persistere della sintomatologia dolorosa. Il quadro clinico non evidenzia segni che possono giustificare il persistere della sintomatologia. A fine trattamento il ginocchio resta asciutto, la temperatura locale compatibile con l’attività svolta, e le attività funzionali svolte senza alterazioni evidenti degli schemi corretti (deambulazione, salire e scendere le scale accovacciarsi).

Osservazioni: difficoltoso ottenere la compliance attiva del paziente al trattamento. Ogni terapia praticata, anche le passive sembravano accentuare la sintomatologia dolorosa riferita. Il test isocinetico eseguito a fine trattamento risulta scuramente attendibile in conseguenza della dubbia compliance del paziente.” (Doc. 40)

 

                                         Il 22 ottobre 2008 il Dott. __________ ha asserito che, oltre a instabilità articolare al ginocchio destro, persisteva dolore e che l’assicurato ha dichiarato inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 49).

 

                                         Il Dr. med. __________, il 3 dicembre 2008, ha osservato che:

 

"  (…)

La richiesta del medico curante allegata non contiene nessun esame clinico ma un’ipotetica instabilità articolare non oggettivata clinicamente e un dolore che è un dato soggettivo.

Il fisioterapista segnalava già in precedenza l’assenza di compliance da parte del paziente stesso con inattendibilità quindi dei risultati ottenuti che sono quelli che allega il paziente.

 

L’esame clinico effettuato da me in Agenzia ha verificato una situazione incompatibile con quanto dichiarato dal medico curante. La valutazione è stata attenta e precisa relativamente alle sedi dove potevano essersi prodotte le lesioni e cha verificato una situazione post-infortunistica di capacità lavorativa completa, ma si è lasciato il paziente in inabilità lavorativa completa solo per terminare il ciclo di FKT ed anche il paziente era stato informato di questo procedere già al momento della visita (…).

Si segnala ancora una volta l’incongruenza del dott. __________.”(cfr.doc. 53).

                                                                                

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Questo aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza  I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

 

"  3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott. I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto sanitario  non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                               2.8.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui l’assicurato, a fare tempo dal 1° ottobre 2008, risulta totalmente abile al lavoro non essendo la persistenza dei disturbi giustificabile né oggettivamente né clinicamente con gli esiti del sinistro dell’aprile 2008 -, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

 

                                         Al riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In effetti la valutazione del medico di __________ non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo dossier.

 

                                         Il Dr. med. __________ ha, segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio destro - effettuando misurazioni e confrontando la situazione clinica dell’arto inferiore destro con quella dell’arto inferiore sinistro, nonché avvalendosi di referti radiologici (RM; RX) - e ha analizzando in dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente.

 

                                         La conclusione a cui è pervenuto il Dr. med. __________ trova, peraltro, conforto nella documentazione medica agli atti.

 

                                         Il Dr. med. __________, prim__________, nel luglio 2008, ha in effetti indicato che, ritenuto che l’assicurato dal sinistro dell’aprile 2005 aveva riportato uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio e che da tale evento erano trascorsi già tre mesi, il dolore accusato gli sembrava troppo intenso, aspettandosi invece una mobilità completa e un dolore quasi trascurabile. A suo avviso non c’era più bisogno di alcun trattamento, benché potesse essere presa in considerazione qualche seduta di fisioterapia se il dolore era genuino (cfr. doc. 23).

                                         CO 1 ha d’altronde assunto il costo della fisioterapia fino al relativo completamento, ossia fino alla fine del mese di settembre 2008, come indicato dal medico di __________ nel proprio rapporto del 18 agosto 2008 (cfr. doc. 27).

 

                                         Anche il fisioterapista dell’insorgente, il 24 settembre 2008, ha attestato che il quadro clinico non evidenziava segni che potessero giustificare il persistere della sintomatologia e che risultava difficoltoso ottenere la compliance attiva dell’assicurato (cfr. doc. 40).

 

                                         Del resto la RM del ginocchio destro effettuata il 15 aprile 2008 ha posto in luce soltanto uno stiramento/lesione parziale del legamento collaterale mediale. I menischi sono risultati intatti, come pure i legamenti crociati e il legamento collaterale laterale. Non è stato evidenziato alcun versamento intra-articolare significativo, né bone-bruise e i rivestimenti cartilaginei sono risultati nella norma (cfr. doc. 9).

                                         La RX delle ginocchia eseguita il 14 agosto 2008, dal canto suo, non ha rilevato alcuna anomalia (cfr. doc. 29).

 

                                         Quanto affermato dal Dott. __________ il 22 ottobre 2008 non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento del Dr. med. __________.

 

                                         Il Dott. __________ si è basato sostanzialmente sulle dichiarazione dell’insorgente circa il dolore accusato e il fatto di ritenersi incapace al lavoro pure dal 1° ottobre 2008.

                                         In proposito giova, però, ricordare che spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato, tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni e quindi valutare il suo grado d'incapacità lavorativa (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

 

                                         E’, altresì, utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Il ricorrente, infine, nonostante si sia riservato pendente causa il diritto di produrre della documentazione medica specialistica (cfr. doc. I, V), non ha trasmesso alcuna certificazione medica atta a porre in serio dubbio l’apprezzamento del medico di __________.

 

                               2.9.   In esito alle considerazioni che precedono, a ragione l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato completamente abile al lavoro a partire 1° ottobre 2008 e gli ha negato da tale data il diritto a ulteriori prestazioni LAINF.

 

                                         La decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti