Raccomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 agosto 2003 RI 1 - all’epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di aiuto carpentiere - è rimasto vittima di un infortunio della circolazione in territorio __________ (cfr. doc. 1).
Egli ha riportato contusioni multiple, segnatamente della spalla destra e della colonna lombare (cfr. doc. 13, 2).
Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Nell’aprile 2004 il Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha riscontrato alla spalla destra dell’assicurato un impingement ventrale su degenerazione AC in seguito a un’infrazione della clavicola laterale (cfr. doc. 43).
Il 26 agosto 2004 RI 1 è stato, quindi, sottoposto a un intervento di artroscopia della spalla destra, borsoscopia e resezione dell’AC da parte dello specialista citato (cfr. doc. 53).
1.3. L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura del 50%, come indicatogli dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 66).
Un tentativo di aumentare il grado di attività nel mese di luglio 2005 ha avuto esito negativo (cfr. doc. 106, 107).
Nel febbraio 2006 l’insorgente è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% (cfr. doc. 141, 145).
1.4. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 18 settembre 2008, l’Istituto assicuratore resistente ha riconosciuto all’assicurato una rendita del 17% a fare tempo dal 1° maggio 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 5% e ha stabilito in fr. 55'134.-- il suo guadagno assicurato (cfr. doc. 278).
L’opposizione interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. __________ (cfr. doc. 283), è stata parzialmente accolta dall’CO 1 con decisione su opposizione del 12 dicembre 2008, nel senso che gli è stata assegnata una rendita del 18% dal maggio 2007 (cfr. doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2009 l’assicurato, sempre assistito dallo Studio legale avv. __________ e in particolare dall’avv. RA 1, ha contestato unicamente l’importo del guadagno assicurato in base al quale calcolare la rendita di invalidità, chiedendo che lo stesso venga fissato in fr. 59'054.35.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto che nel 2003, al momento dell’incidente, era attribuito, poiché privo di qualsiasi formazione specifica, alla categoria C, che definisce ai sensi del CNM e CCL la retribuzione minima dei lavoratori senza conoscenze professionali, ossia dei lavoratori che prestano attività di manovalanza e non dispongono di alcuna formazione.
Egli ha, inoltre, precisato che a fronte dei disposti imperativi delle convenzioni collettive applicabili, essendo stato assunto nel 2000 e avendo sempre lavorato nei cantieri, avrebbe avuto diritto, al più tardi dal gennaio 2004, ad essere attribuito alla classe di qualifica B, relativa a lavoratori con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale, giacché così prevedeva il CCL valido dal gennaio 2000, e meglio che “l’operaio della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato all’inizio dell’anno civile successivo alla classe B”.
A mente del ricorrente si tratta del riconoscimento delle conoscenze di base acquisite sul terreno dal dipendente durante un periodo di attività di tre anni, corrispondente peraltro al lasso di tempo classico di un apprendistato.
L’assicurato ha evidenziato di non avere mai conseguito alcuna formazione primaria e che, dunque, si trovava nella situazione di un ”apprendista”, al quale dopo tre anni di studio pratico sarebbe stato riconosciuto il raggiungimento dello statuto di lavoratore con conoscenze professionali, nonché l’aumento salariale dalla classe C alla classe B. Egli ha osservato che si tratta, pertanto, di una vera e propria formazione empirica che non ha potuto terminare a causa dell’infortunio occorsogli.
L’insorgente ritiene, di conseguenza, che debba essere ammessa l’applicazione del disposto di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF afferente agli infortunati che stavano seguendo una formazione professionale.
Egli ha così indicato che il suo guadagno assicurato deve essere quantificato secondo quanto avrebbe percepito nel 2003 quale lavoratore formato, ovvero per rapporto a un salario mensile di cui alla categoria B di fr. 4'230 nel 2002 e di fr. 4'295 nel 2003, conformemente agli adeguamenti del CCL-TI.
Secondo l’assicurato, tenendo conto anche degli assegni familiari per i due figli di complessivi fr. 3'571.45, il guadagno assicurato è pari a fr. 59'054.35 [fr. 4'230 x 5) + (fr. 4'295 x 7) x 13/12 + (fr. 3'571.45)] (cfr. doc. I).
1.6. In risposta CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2 ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 9 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha comunicato che l’assicurato ha fatto valere le pretese salariali nei confronti dell’allora datore di lavoro per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, segnatamente in relazione al passaggio dalla categoria salariale C a quella B, e che la vertenza è tuttora sub judice dinanzi alla Pretura di __________ __________. In proposito è stata allegata la petizione inoltrata alla Pretura il 2 maggio 2006 (cfr. doc. V + bis).
1.8. L’avv. RA 2, il 20 marzo 2009, ha osservato che quanto prodotto dalla parte ricorrente è inconcludente e non giustifica la sua pretesa, ma caso mai dimostra che la valutazione operata dall’CO 1 è corretta siccome si fonda sulla situazione constatata e realistica. Inoltre il legale ha sottolineato che le pretese dell’assicurato non sono state accolte nemmeno dalla ditta e che nessuna sentenza è stata emessa (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità assegnata a RI 1.
2.3. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 prevede che nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’art. 18 LPGA, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. Inoltre tale disposto permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), qualora l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, ogni somma versata all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 6 segg. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF enuncia, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Per evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e per le rendite (artt. 23ss. OAINF).
Per quanto qui d'interesse, l'art. 24 cpv. 3 OAINF recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.
A mente di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire - dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).
In una sentenza pubblicata in DTF 106 V 228 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha indicato cosa debba intendersi con il termine di “completamente formato” di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. art. 78 cpv. 4 LAMI), ossia:
" (…) wer sein primäres Ausbildungsziel erreicht hat und seinen Beruf normal ausüben kann."
L’Alta Corte ha, inoltre, avuto modo di definire la cerchia di coloro che sono reputati aver portato a termine la "formazione professionale primaria" in una sentenza del 19 giugno 1963 nella causa INSAI c/ Bruttin, pubblicata in DTFA 1963, p. 93ss.
Da notare che la giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 78 cpv. 4 LAMI è considerata applicabile anche alla disposizione di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 88 in fine):
" (…).
Selon la règle générale énoncée à l'art. 78 al 1er LAMA, le gain annuel devant servir au calcul de la rente d'invalidité n'est pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas subi d'accident, mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé son accident (gain éventuellement complété selon l'art. 79 LAMA). Mais, afin de tenir compte de certaines situations, le législateur a apporté des atténuations à cette règle générale et a prévu notamment dans l'art. 78 al. 4 LAMA que "si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'un assuré de sa profession arrivé à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu d'accident".
Le Tribunal fédéral des assurances a bien précisé qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner à la réglementation particulière instituée par l'art. 78 al. 4 LAMA. Cette disposition - a-t-il déclaré - vise uniquement les assurés qui, en raison de leur jeune âge ou de circonstances spéciales, ne jouissent pas encore des aptitudes physiques et professionnelles requises pour exercer en plein et normalement leur activité et dont la capacité de travail est sans aucun doute inférieure à celle d'un assuré plus âgé.
En revanche, dès que l'assuré a acquis sa formation primaire, son rendement peut être considéré comme normal et il faut alors admettre qu'il a atteint son plein développement.
Le mode de calcul exceptionnel prévu à l'art. 78 al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui avaient acquis des connaissances et une expérience suffisantes pour être engagés et pour travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident, exerçaient depuis un certain temps déjà leur activité normale au service de leur employeur. On se trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur formation primaire. Ce saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur que de fixer le gain annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain plus élevé qu'ils pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation ultérieure ou en raison de l'expérience et de l'habileté acquises au cours des années. Leur rente doit donc être calculée selon la règle générale, à savoir sur la base des salaires qu'ils ont touchés durant l'année qui a précédé leur accident" (DTFA succitata).
2.4. La nostra Massima Istanza, con sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, ha confermato un precedente giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato chiedente che quale guadagno assicurato gli venisse riconosciuta la retribuzione spettante a una persona a conclusione della formazione in campo aeronautico - formazione complementare che al momento dell’infortunio stava seguendo dopo avere già ottenuto un attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) - invece dell’importo normalmente versato a un elettromeccanico al secondo anno di attività.
L’Alta Corte, contestualmente, ha segnatamente rilevato che:
" (…)
3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.
3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a)."
2.5. Nella presente evenienza CO 1, quale guadagno assicurato di RI 1, ha tenuto conto dell’importo di fr. 55'133.10 (cfr. doc. 278).
L’assicuratore LAINF resistente ha specificato che, siccome è risultato impossibile raccogliere i dati effettivi, tale ammontare è stato calcolato partendo dal salario orario versato all’assicurato (fr. 22.25 nel 2002 e fr. 22.65 nel 2003) e considerando le ore previste dal CCL afferente al settore dell’edilizia, ossia 176 ore mensili (2112 annue). Al totale così ottenuto di fr. 47'596.85 sono poi stati aggiunti la tredicesima (8.33%) di fr. 3'964.-- e gli assegni familiari per i due figli (__________ nato il 9.12.2000 e __________ nato il 13.1.2003; cfr. inc. AI 32.2008.107 doc. 1-2). Questi ultimi corrispondono a fr. 3'571.45, come risulta dal conteggio dell’Istituto assicuratore del 16 settembre 2008 (cfr. doc. 274), e non a fr. 1'375.45, come invece indicato nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; III).
L’assicurato ha contestato tale modo di procedere, chiedendo di considerare un guadagno assicurato più elevato, fondato, ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 OAINF, sul salario previsto per la classe di qualifica B, ossia per i lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, visto che lavorava presso la __________ dal marzo 2000 e aveva svolto la propria attività sempre sui cantieri. A mente dell’assicurato si tratta di una formazione empirica che stava seguendo e che quindi deve essere presa in considerazione nella determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. I).
Il TCA, al riguardo, rileva che RI 1, nato nel 1976, fino al 1999 è stato domiciliato in __________ (cfr. inc. AI 32.2008.107 doc. 1-3).
Nel marzo 2000 è stato assunto dalla ditta __________ __________ in qualità di aiuto carpentiere (cfr. doc. 1; inc. AI 32.2008.107 doc. 9-1).
Il 17 agosto 2003 egli è stato vittima di un incidente della circolazione in territorio sloveno, nel quale ha riportato contusioni multiple (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).
L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro presso la __________ __________ in misura del 50%, (cfr. doc. 66).
Nel febbraio 2006 l’insorgente è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% (cfr. doc. 141, 145).
Nel maggio 2008 l’assicurato ha iniziato a lavorare per la ditta __________ di __________ in misura di 20 o al massimo 25 ore alla settimana (cfr. doc. 272; 271).
2.6. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che l’attività svolta dall’assicurato presso la __________ non rientri nel concetto di formazione professionale di base.
Dalle carte processuali risulta che nel 2003, anno in cui è avvenuto l’infortunio, l’insorgente percepiva all’ora fr. 22.65 (cfr. doc. 256).
Il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2003-2005 (CNM 2005) valido dal 1° aprile 2003 (cfr. art. 82 delle disposizioni finali del CNM 2005), al quale peraltro è stata conferita obbligatorietà generale (cfr. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile del 22 agosto 2003 in FF 2003 pag. 5285), prevede all’art. 41 che il salario base orario per i lavoratori della categoria C (senza conoscenze professionali) ammonta a fr. 22.30 per la zona rossa, a fr. 22.00 per la zona blu e a fr. 21.75 per la zona verde.
Secondo l’Appendice 9 del CNM il Ticino appartiene, per la categoria C, alla zona blu, con salario orario di fr. 22.00.
Al riguardo cfr. anche l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino dal 1° aprile al 30 settembre 2005.
L’importo di fr. 22.00/ora risulta pure dallo scritto di ”Adeguamento al contratto nazionale mantello (CNM) e al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI)” del dicembre 2002 (cfr. doc. 268).
Confrontando il salario orario di fr. 22.65 corrisposto all’assicurato nel 2003 con quello di fr. 22.-- previsto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2003-2005 (CNM 2005), emerge che quanto guadagnato dall’insorgente era maggiore del minimo salariale contemplato dal CNM e dall’adeguamento ticinese al CNM e al CCL-TI per i lavoratori della categoria C.
Ne discende che lo stipendio percepito dall’assicurato non rappresenta un salario inferiore al salario pieno della stessa categoria professionale (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; STFA U 63/05 del 24 ottobre 2005).
E’, altresì, utile rilevare che il salario corrisposto al ricorrente relativamente alla categoria C non corrisponde allo stipendio versato agli apprendisti, il quale d’altronde risulta ben inferiore.
Più precisamente l’art. 28 CCL-TI enuncia che la retribuzione minima degli apprendisti al primo anno è pari al 30% del salario base della classe salariale Q (diplomati), al secondo anno è pari al 40% e al terzo anno al 50%.
Per i lavoratori diplomati della classe Q, che in Ticino appartengono alla zona verde (cfr. Appendice 9 del CNM), nel 2003 era previsto un salario orario di fr. 27.20 (cfr. art. 41 CNM; adeguamento al CNM e al CCL-TI del dicembre 2002; doc. 268).
Gli apprendisti, dunque, nel 2003 percepivano al primo anno fr. 8.16/ora, al secondo anno fr. 10.88/ora e al terzo anno fr. 13.60/ora.
Giova, infine, ribadire che nella sentenza pubblicata in DTFA 1963 pag. 93 segg., citata al consid. 2.4., la nostra Massima Istanza, in relazione all’art. 78 cpv. 4 LAMI - sostanzialmete corrispondente all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003 consid. 3.1.) -, ha stabilito che:
" (…)
Le mode de calcul exceptionnel prévu à l'art. 78 al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui avaient acquis des connaissances et une expérience suffisantes pour être engagés et pour travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident, exerçaient depuis un certain temps déjà leur activité normale au service de leur employeur. On se trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur formation primaire. Ce saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur que de fixer le gain annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain plus élevé qu'ils pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation ultérieure ou en raison de l'expérience et de l'habileté acquises au cours des années."
2.7. In ogni caso, anche volendo considerare, per ipotesi, l’attività effettuata per la __________ dall’assicurato analoga a una formazione di base, l’esito della vertenza non muterebbe.
In primo luogo, va osservato che quanto sostenuto dall’assicurato, ossia che nel 2000 il contratto collettivo di lavoro enunciava che l’operaio della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, sarebbe stato assegnato all’inizio dell’anno civile successivo alla classe B (cfr. doc. I), non corrisponde al vero.
Infatti, perlomeno a partire dal luglio 1998, il CNM, definisce come segue la categoria B:
" Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B” (cfr. art. 42 CNM 1998-2000 (CNM 2000) valido dal 1° luglio 1998; art, 42 CNM 2003-2005 (CNM 2005) valido dal 1° aprile 2003; art. 42 CNM 2006-2008 (CNM 2006) valido dal 1° gennaio 2006; art. 42 CNM 2008-2010 (CNM 2008) valido dal 1° maggio 2008)
Il CCL-TI non prevede nulla al riguardo.
Di conseguenza il passaggio dalla classe C alla classe B non avviene in modo automatico, semplicemente a seguito dello svolgimento di alcuni anni di lavoro, bensì prevede una valutazione da parte del datore di lavoro. La promozione può aver luogo soltanto in caso di buone qualifiche.
In secondo luogo, comunque, l’insorgente, nell’agosto 2003 quando è sopravvenuto il sinistro, aveva già svolto più di tre anni - corrispondenti peraltro alla durata del tirocinio quale muratore (cfr. www.orientamento.ch), come rettamente indicato dall’assicurato (cfr. doc. I) -, presso la ditta __________, avendo iniziato a lavorare presso la medesima nel marzo 2000 (cfr. consid. 2.5.).
Fino al momento dell’incidente, però, il ricorrente non è stato attribuito alla categoria B.
Occorre, pertanto, concludere che il mancato aumento di classe sia imputabile a motivi che esulano dall’infortunio.
Il TCA non ignora che, come evidenziato dall’assicurato (cfr. doc. I pag. 3), l’CO 1 al doc. 273 ha tenuto conto del salario della categoria B.
L’Istituto assicuratore, tuttavia, ha proceduto in tale senso unicamente e “in via del tutto eccezionale” per conteggiare il reddito da valido ai fini della determinazione del grado di invalidità e non il guadagno assicurato (cfr. doc. 273).
In proposito è utile ricordare che le regole e i principi posti alla base della fissazione del reddito da valido non corrispondono a quelli attinenti al guadagno assicurato per calcolare la rendita.
Mentre per stabilire il reddito da valido si tiene conto di avanzamenti se verosimili, per determinare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente percepito (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008).
2.8. Alla luce delle precedenti risultanze e in ossequio alla suevocata giurisprudenza - che raccomanda un'interpretazione estremamente restrittiva della regolamentazione particolare prevista dall'art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. DTFA 1963, p. 95: "Le Tribunale fédéral des assurances a bien précisé qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner à la réglementation particulière instituée par l'art. 78 al 4 LAMA") - l'Istituto assicuratore resistente era legittimato a calcolare il guadagno assicurato del ricorrente tenendo conto del salario spettante a un lavoratore nel settore dell’edilizia attribuito alla categoria C (senza conoscenze professionali) ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 OAINF, ad esclusione del salario spettante a un lavoratore della categoria B (con conoscenze professionali ma senza certificato professionale) in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAINF.
Ritenuto, inoltre, che l’assicurato non ha sollevato alcuna censura circa il calcolo del guadagno assicurato di fr. 55'134.-- in quanto tale - determinato sulla base del salario previsto per i lavoratori della categoria C del settore dell’edilizia -, la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 deve essere confermata.
Per inciso giova segnalare che nel maggio 2006 l’insorgente ha inoltrato una petizione alla Pretura di __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro, la __________, facendo valere delle pretese salariali (cfr. doc. Vbis). In particolare egli ha chiesto di considerare, dal 1° marzo 2003, ossia dopo tre anni di attività, l’assegnazione alla classe salariale B (cfr. doc. Vbis pag. 4).
Nel caso in cui la procedura civile, ancora pendente in Pretura, dovesse terminare con il riconoscimento all’assicurato del passaggio dalla classe C alla classe B, RI 1 potrà richiedere la revisione della presente sentenza (cfr. art. 61 lett. i LPGA; 24 Lptca; STFA H 157/97 dell’11 settembre 1998).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti