Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 gennaio 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 settembre 2008 la ditta __________ ha annunciato all'CO 1 che il proprio dipendente RI 1, di professione magazziniere, si è lesionato il trapezio destro dopo avere sollevato "dei carichi sul lavoro" il 2 settembre 2008 (cfr. Doc. 1).
Dopo avere effettuato alcuni accertamenti, l'11 novembre 2008 l'CO 1 ha rifiutato di assumere il caso in quanto "non si è in presenza nè di un infortunio nè di una lesione corporale parificabile a infortunio" (cfr. Doc. 22).
1.2. Il 5 gennaio 2009 l'CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato quanto deciso in precedenza, rilevando:
" (...)
Innegabile è il fatto che le varie manovre di sollevamento dei tubi effettuate il 2.9.2008 non hanno nulla di straordinario in quanto l'assicurato non ha fatto altro che eseguire dei compiti per lui abituali nell'esercizio della propria attività. Straordinario non è nemmeno stato lo sforzo compiuto per sistemare l'ultimo tubo sulla pila ma unicamente i dolori risentiti dopo tale manovra. Ora ciò non basta per fare nascere un obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore LAINF.
L'assicurato, in occasione del colloquio del 29.10.2008, ha asserito che nel corso della giornata aveva urtato la spalla destra contro delle scatole di cartone. Tali affermazioni non trovano corrispondenza alcuna né nell'annuncio d'infortunio compilato dalla ditta né nei rapporti medici , avendo l'assicurato semplicemente riferito di avere lamentato dei disturbi dopo una giornata di lavoro passata a sollevare dei pesi. Rispondendo all'apposito questionario trasmessogli della __________ l'assicurato ha finalmente descritto un episodio preciso ventilando nel contempo l'ipotesi che in concomitanza con il dolore acuto ha urtato la spalla contro qualche contenitore o tubo. Ora ciò non basta per fare nascere un obbligo di indennizzo a carico dell'assicurazione LAINF. Colui che pretende delle prestazioni deve rendere almeno verosimile che le condizioni giustificanti la corresponsione di quanto richiesto siano date. L'assicurato deve fornire una versione plausibile e convincente dell'accaduto. La __________ non può essere costretta ad accettare incondizionatamente le sue dichiarazioni.
(...)
Fra l'altro il fatto che l'assicurato ha riferito che, nel momento di massimo sforzo, ha avuto la sensazione che qualche cosa si era strappato permette di negare che l'eventuale colpo subito abbia giocato un ruolo nei disturbi che lo hanno poi indotto a recarsi dal medico e a sospendere il lavoro. Inoltre il dott. __________, medico di __________, in data 5.11.2008, ha attestato che i "trauma" subiti non sono stati atti a provocare le lesioni descritte nell'artro-RM e peraltro di tipo degenerativo fermo restando che una lesione SLAP sospettata dal dott. __________ non e stata refertata dal radiologo. Per altro l'assicurato all'inizio lamentava solo un dolore al trapezio e quindi non anteriore. Questi dolori possono essere stati causati dallo sforzo. (...)" (Doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
" (...)
Il nostro assistito, signor RI 1 ha avuto un infortunio alla spalla destra dopo aver urtato la spalla destra contro delle scatole con all'interno del materiale usato per canalizzazioni. In seguito scaricando ulteriori pesi ha sentito forti dolori che lo hanno costretto a recarsi preso l'__________ di __________ al pronto soccorso.
Purtroppo l'annuncio effettuato dalla ditta non è stato dettagliato e preciso e ciò ha portato la __________ a rifiutare il caso. Preso atto che lo stesso ha perso l'equilibrio ed è scivolato andando a cozzare contro le scatole con materiale duro, la lesione è avvenuta in quel determinato momento e non successivamente. Risultano pertanto ossequiate, a nostro parere, le condizioni per il riconoscimento dell'infortunio citato. Dalla completa documentazione medica allegata si evince chiaramente la presenza di una lesione traumatica che giustifica la nostra richiesta di riconoscimento del caso LAINF.
A livello giuridico riteniamo preponderante l'aspetto prettamente diagnostico che fuga i dubbi che non si è in presenza di un infortunio.
Preso atto di quanto esposto, la decisione della CO 1 ci sembra non giustificata e giuridicamente non probatoria e questo anche analizzando tutta la documentazione prodotta a sostegno del presente ricorso." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 25 febbraio 2009 l'CO 1, dopo avere messo in risalto le contraddittorietà delle diverse versioni dei fatti fornite dall'assicurato, propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IIII).
1.5. Il 2 aprile 2009 la rappresentate dell'assicurato ha trasmesso al TCA due certificati medici (cfr. Doc. V, B1 e B2).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 2 settembre 2008.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella concreta evenienza, sull’annuncio d’infortunio del 4 settembre 2008 figura la seguente descrizione di quanto accaduto il 2 settembre 2008:
" Sollevato dei carichi sul lavoro.” (Doc. 1)
Rispondendo ad alcuni quesiti postigli dall'CO 1, l'assicurato il 27 settembre 2008 ha così descritto l'evento in questione:
" (...)
__________ Rep. edilizia esterno il 02.09.08 ore 16:30.
Stavo sistemando dei tubi in PVC arrivati durante la giornata nei loro appositi contenitori a diverse altezze, a un certo punto ho sentito subito un forte dolore alla spalla destra (come uno strappo), ma al momento del dolore non ricordo di aver urtato contro qualcosa. (...)" (Doc. 15)
RI 1 ha poi risposto "SI" alla domanda se si trattava di un'attività per lui abituale che si è svolta in condizioni normali ed ha precisato che i disturbi sono insorti subito alle 16:30.
Infine, egli ha così risposto al quesito se è successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.):
" (...)
Dal momento dell'accaduto, dal male non ricordavo, ma poi pensandoci probabilmente di aver urtato in un qualche contenitore o tubo a terra i quali stavo sistemando." (Doc. 15)
Il 29 ottobre 2008 il ricorrente è stato sentito al proprio domicilio dall'ispettore __________ dell'CO 1. In quell'occasione è stato allestito un verbale, letto ed approvato anche dall'assicurato, nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (...)
Dal 27.3.07 lavoro presso la ditta __________ di __________.
Sono occupato come magazziniere.
Il mio lavoro consiste nel servire i clienti, fornendo loro sacchi di cemento, tubi, mattoni, tegole, ecc.
A dipendenza della richiesta del cliente, la merce viene caricata con il muletto. Se per contro devo servire solo pochi sacchi di cemento, gli stessi li carico a mano.
Devo pure occuparmi del carico e dello scarico del camion con la merce in arrivo o in partenza.
I camion sono caricati o scaricati con un sollevatore.
Una volta messe le palette per terra, le stesse sono sistemate o con dei piccoli sollevatori, oppure con dei transpalet.
Nell'esecuzione della mia attività, come detto, mi capita spesso di movimentare a mano sacchi di cemento, tegole, mattoni ecc.
In ogni caso con il muletto si cerca sempre di avvicinarsi il più possibile alla vettura del cliente dove bisogna caricare la merce.
I dolori alla spalla destra sono insorti durante la giornata lavorativa del 2.9.08.
Quel giorno mi ricordo che avevo scaricato parecchi tubi in PVC dal peso di una decina di chilogrammi l'uno.
I tubi erano contenuti in palette di legno ed erano legati.
Ho dovuto aprire le palette e prendere un tubo alla volta e sistemarli negli appositi scaffali che si trovavano ad un'altezza di circa un metro e cinquanta.
Quando il livello dei tubi sale, con il sollevatore si alza la paletta e poi si sale su una scala a pioli per raggiungere gli scaffali più in alto.
Nel corso della giornata, durante appunto il lavoro di sistemazione dei tubi in PVC, avevo urtato la spalla destra contro delle scatole di cartone che contenevano delle curve e dei gomiti che servono appunto per collegare i tubi in PVC quando si eseguono delle canalizzazioni.
Mi ricordo che la spalla l'avevo colpita anteriormente, perché l'avevo urtata mentre camminavo ed ero passato troppo vicino alle scatole.
Sul momento non avevo dato troppo peso all'accaduto, anche perché il dolore che avevo non era troppo intenso.
Continuando a scaricare i tubi, il dolore diventava più forte.
Ad un dato momento, mentre stavo sistemando un tubo dal peso di dieci chilogrammi ed ad un'altezza di un metro e cinquanta, senza che mi sia successo qualche cosa di particolare, nel frangente non avevo urtato la spalla, non ero né scivolato né caduto, avevo sentito un dolore molto forte alla spalla destra.
Avevo unicamente preso il tubo, l'avevo tenuto più o meno nel mezzo con la mano sinistra, e con la mano destra l'avevo preso ad un'estremità per dare la spinta ed inviarlo sulla pila di tubi già sistemati.
Nel momento che ho eseguito lo sforzo per dare la spinta, all'interno della spalla destra ho sentito i dolori citati.
Dolore simile ad una coltellata.
Internamente alla spalla avevo avuto la sensazione che qualche cosa si era strappato.
La spalla era diventata molto calda ed il dolore si irradiava fino alla cervicale ed alla regione omerale.
Quando mi è successo il fatto ero solo nel reparto tubi in PVC. Nessuno ha visto direttamente cosa mi era successo. (...)" (Doc. 19)
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
2.9. Nella presente fattispecie, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, ritiene di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle indicazioni contenute nell’annuncio d’infortunio (Doc. 1), nel questionario del 27 settembre 2008 (Doc. 15) e nel rapporto ispettivo del 29 ottobre 2008 (cfr. Doc. 19).
Quanto affermato in sede ricorsuale e cioè che "l'assicurato ha perso l'equilibrio ed è scivolato" non risulta credibile in quanto tale circostanza non era mai stata evocata in precedenza.
Deve dunque essere escluso un movimento scoordinato del corpo.
In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.
Risulta dalla documentazione citata che l'evento è avvenuto il 2 settembre 2008 alle ore 16:30 allorché l'assicurato stata sistemando dei tubi in PVC.
Ora, come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), a quel momento l'assicurato stava svolgendo la sua normale attività lavorativa di magazziniere senza che sia successo nulla di particolare. In particolare RI 1 non ha sollevato dei pesi eccessivi.
In tale contesto va ricordato che la giurisprudenza ammette, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, RAMI 1991 K 855, p. 19).
Nell’evenienza concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale ("Il mio lavoro consiste nel servire i clienti, fornendo loro sacchi di cemento, tubi, mattoni, tegole, ecc. A dipendenza della richiesta del cliente, la merce viene caricata con il muletto. Se per contro devo servire solo pochi sacchi di cemento, gli stessi li carico a mano.") debba sollevare un oggetto del peso di circa di 10 kg (cfr. Doc. 19: "Quel giorno mi ricordo che avevo scaricato parecchi tubi in PVC dal peso di una decina di chilogrammi l'uno") non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Il TCA è giunto ad un'analoga conclusione in una sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 a proposito di un operaio che doveva sollevare pesi di 50 kg.
Anche in un'altra sentenza 35.2002.9 del 27 maggio 2002 il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di un assicurato che ha annunciato di avere forti dolori alla spalla, dopo diverse ore di lavoro, mentre montava un componente del ponteggio del cantiere del peso di 15-20 kg.
Un esame della giurisprudenza federale dimostra peraltro che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che nel caso concreto non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
Infine, a proposito dell'affermazione secondo cui i medici avrebbero attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 a un evento infortunistico (cfr. doc. VIII), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
2.10. Sia nel questionario del 27 settembre 2008, che nel rapporto del 29 ottobre 2008 l'assicurato ha sostenuto di avere, durante quella stessa giornata di lavoro, in precedenza "urtato la spalla destra contro le scatole di cartone che contenevano delle curve e dei gomiti per collegare i tubi in PVC quando si eseguono delle canalizzazioni" (cfr. Doc. 19).
Ora, anche volendo dare credito a questa versione dei fatti (che peraltro non figura nel formulario di "Annuncio di infortunio LAINF", Doc. 1 e neppure nei certificati medici, cfr. Doc. 3, Doc. 4, Doc. 6 e Doc. 8)., il TCA constata che un evento specifico, circoscritto nel tempo e nello spazio, che presenti segnatamente le caratteristiche della repentinità e della straordinarietà, non è stato individuato con sufficiente precisione (cfr. Doc. 13: "probabilmente di avere urtato contro qualche contenitore o tubo a terra").
Anche, da questo profilo, non siamo dunque in presenza di un infortunio.
Il TCA è giunto a questa stessa conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in RDAT I-1998, p. 327, riguardante una fattispecie per certi versi analoga a quella ora sub judice: in quell’occasione, si trattava di un giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale anteriore della spalla destra, che non era stato in grado d’attribuire il danno alla salute lamentato a un episodio preciso.
Questo Tribunale è pervenuto allo stesso risultato nella sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999, concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro.
In una sentenza 35.2000.66 del 30 maggio 2001, sempre questa Corte ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che aveva semplicemente riferito del manifestarsi di disturbi alla mano ed al braccio destro in occasione di un trasloco effettuato sull’arco di più giorni. L'interessata non aveva saputo definire né la data del presunto infortunio né, tantomeno, il luogo in cui esso sarebbe sopravvenuto.
Con pronunzia 35.2002.9 del 27 maggio 2002, il TCA ha escluso la responsabilità dell’assicuratore LAINF, anche a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio, trattandosi di un assicurato che aveva riferito di avere iniziato a risentire una sensazione di calore a livello dell’omero sinistro, trasformatasi progressivamente in dolore, dopo avere, per alcune ore, trasportato e montato gli elementi di un ponteggio. All’interessato era stato rimproverato di non avere saputo segnalare uno specifico episodio a carattere infortunistico, interessante la spalla sinistra, quale, ad esempio, un brusco gesto compiuto con il braccio.
Allo stesso risultato il TCA è giunto in una sentenza 35.2009.11 del 22 aprile 2009 nel caso di un assicurato che ha accusato disturbi al ginocchio dopo una giornata di lavoro.
Comunque, anche volendo per ipotesi ammettere che l'evento infortunistico è costituito dal contatto fra la spalla dell'assicurato e la scatola di cartone, mancherebbe comunque il nesso di causalità naturale (cfr. consid. 2.6) tra il danno alla salute e l'infortunio visto che egli ha continuato a lavorare e soltanto alle 16:30 del 2 settembre 2008, allorché stava sistemando i tubi, ha sentito "un dolore alla spalla destra (come uno strappo)" (cfr. Doc. 13).
Inoltre il dottor __________, medico di __________ dell'CO 1, il 5 novembre 2008, ha attestato in modo convincente che i traumi subiti non erano atti a provocare le lesioni di tipo degenerativo descritte nell'artro RM (cfr. Doc. 20 e Doc. 12: "lieve tendinosi della cuffia senza rottura. Lesione SLAP I (degenerativa). Piccolo sperone osseo acromio clavicolare"; cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronuncia su tali rapporti, cfr. STF 8C_41/2008 del 14 gennaio 2009; DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
2.11. Occorre infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.12. L’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, facendo essenzialmente riferimento alle conclusioni contenute nell’apprezzamento del 5 novembre 2008 del medico di __________ dottor __________ (Doc. 20).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che nel fatto di sollevare ripetutamente un oggetto del peso di circa 10 kg, non è ravvisabile un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza citata al precedente considerando.
In particolare una tale operazione, svolta nell'ambito dell'attività professionale abituale di magazziniere, non comporta un potenziale di pericolo accresciuto (cfr. STCA 35.2007.99 del 22 gennaio 2008).
Alla luce della documentazione medica agli atti non è peraltro neppure dimostrato che l’assicurato fosse portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF.
In particolare ciò non è il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.
Al riguardo nella già citata sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008, il TCA si è così espresso:
" In base a quanto affermato dal dott. X (analoghe indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel sito web www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello fibrocartilagineo applicato sulla circonferenza della glena, che consente di aumentare la profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa omerale una migliore congruenza.
D’altro canto, alla lesione di grado I corrisponde una netta sfilacciatura della parte superiore del labbro di aspetto degenerativo, senza stacco del tendine del capolungo del bicipite (doc. 31, p. 5).
Questo Tribunale, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, ha appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la fibrocartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca: "Knochenbrücke")."
Anche la "lieve" tendinosi (cfr. www.traumapoint.com: "Le tendinosi sono alterazioni degenerative che compaiono in seguito a tendiniti cronicizzate e trascurate. Il tendine presenta in questi casi delle alterazioni istologiche e microscopiche e può, talvolta, andare incontro a rottura."), senza rottura, è una patologia di natura degenerativa, per cui non siamo in presenza di una lesione parificata.
In tale contesto va ricordato esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), l'Alta Corte ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati -, costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"), il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
5.- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt
eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung
bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel
(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne
vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur
vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,
sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch
Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im
Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem
konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines
Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse
die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im
Sinne von
Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein
Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne
von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines
Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu
stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des
Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie
des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines
Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung
bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen
gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich
die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche
Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt
(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen
Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil
sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären
entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,
Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine
Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die
Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies
intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.
5b)." (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è
del redattore).
In sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse") vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"), ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto (artro-RMN) oppure intervento operatorio. Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104, nota 101).
In una sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine stesso:
" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier, Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576), non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti (consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).
2.2 Già solo per questo motivo non può essere condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT 1996 II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti sinonimi.
Né può essere tratta conclusione diversa dal fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile) di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci di fibre tendinee.
2.3 A conferma di ciò, si ricorda inoltre che, nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF 123 V 43)." (STFA succitata)
In una sentenza U 162/06 del 10 aprile 2007, l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
" Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43)."
In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può pertanto essere imposto all’Istituto assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata all'infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti