Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2009.23

 

rs

Lugano

18 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 30 maggio 2007 il datore di lavoro di RI 1, attivo quale operaio agricolo, __________ Avv. RA 1 di __________, ha compilato e trasmesso alla __________ un formulario “Annuncio d’infortunio–bagatella LAINF” relativo all’assicurato.

                                         Più precisamente è stato indicato che l’8 maggio 2007 durante il lavoro, nel tirare la cordina per accendere il motore a scoppio della pompa per bagnare la vigna, il braccio sinistro del proprio dipendente è stato strappato all’indietro dalla stessa cordina, provocandogli un forte dolore a tale arto (cfr. doc. Z2).

                                         L’assicurato ha riportato “uno stiramento muscolare e sospetto del plesso brachiale sinistro” (cfr. doc. ZM1; ZM2).

 

                                         L’assicuratore infortuni ha assunto il caso quale lesione parificabile a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 gennaio 2008, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a fare tempo dal 7 dicembre 2007, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità con il sinistro del maggio 2007 (cfr. doc. Z14).

 

                               1.3.   RI 1 ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 29 gennaio 2008 (cfr. doc. Z25),

 

                                         Al riguardo va osservato che anche la __________, cassa malati dell’assicurato, il 6 febbraio 2008, ha inoltrato opposizione cautelativa avverso la decisione menzionata (cfr. doc. Z23).

                                         Tuttavia la __________, dopo la visione degli atti afferenti alla fattispecie trasmessile dalla CO 1, ha ritirato la propria opposizione (cfr. doc. Z28).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 la CO 1 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento del 29 gennaio 2008 (cfr. doc. A).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 5 febbraio 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su opposizione del 16 gennaio 2009, rilevando, segnatamente, che non ci sono ancora le premesse per definire che i dolori da lui lamentati in continuazione siano conseguenza o meno dell’infortunio del maggio 2008, peraltro assunto dalla CO 1 che ha corrisposto le prestazioni assicurative. Egli ha precisato che nei giorni seguenti si sarebbe dovuto nuovamente sottoporre a una risonanza magnetica per vedere se si riusciva a dare una risposta al dolore, continuo, lamentato sia al braccio che al collo.

                                         L’insorgente ha, altresì, asserito di non accettare la decisione dell’assicuratore LAINF, in quanto sia il Dr. med. __________ che il Dr. med. __________, specialista, hanno affermato che non vi erano al momento pareri medici nel senso delle conclusioni indicate dalla CO 1. Egli ha osservato che una decisione definitiva da parte dell’Istituto assicuratore avrebbe potuto essere presa unicamente il giorno in cui si sarebbero avuti pareri definitivi dei medici che attualmente lo curano (cfr. doc. I).

 

                               1.6.   L’assicuratore LAINF, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                               1.7.   L’avv. RA 1, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV, V, VI), il 30 marzo 2009, da un lato, ha comunicato che l’assicurato, il 16 febbraio 2009 si è sottoposto a una risonanza magnetica della spalla sinistra, trasmettendo il relativo referto. Dall’altro, ha allegato copia di alcune certificazioni di alcuni medici, ossia del Dr. med. __________ dell’11 marzo 2009, del Dr. med. __________ del 17 marzo 2009 e del Dr. med. __________ del 12 dicembre 2008, rispettivamente del 27 marzo 2009 (cfr. doc. VII; VIIA-E).

 

 

                               1.8.   Il 26 aprile 2009 la parte resistente, tramite l’avv. RA 2, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande, specificando in particolare che gli atti prodotti dal ricorrente non cambiano la situazione né apportano qualcosa di nuovo (cfr. doc. IX).

 

 

                               1.9.   Il doc. IX è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 7 dicembre 2007 oppure no.

 

                               2.3.   Preliminarmente va osservato che l’Istituto assicuratore resistente ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata a fare tempo da una data precedente a quella dell’emissione della decisione del 29 gennaio 2008, ovvero dal 7 dicembre 2007 (cfr. doc. Z-11).

 

                                         In proposito occorre rilevare che con sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D., U 199/03, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

                                         Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

 

                                         Con sentenza del 29 novembre 2006 nella causa N., U 455/05 / 457/05, pubblicata in DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31 dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

                                         E’ utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.

 

                                         Nella presente evenienza la CO 1, con decisione formale del 29 gennaio 2008, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al braccio e al collo lamentati dall’assicurato a partire dal 7 dicembre 2007 (cfr. doc. Z14).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna restituzione di prestazioni, non presta il fianco a critiche.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

 

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’8 maggio 2007 il braccio sinistro dell’assicurato è stato strappato all’indietro dalla cordina che questi stava tirando per accendere il motore a scoppio della pompa utilizzata per bagnare la vigna. Egli ha indicato di avere accusato un forte dolore all’arto superiore sinistro (cfr. doc. ZM1).

 

                                         L’11 settembre 2007 il Dr. med. __________, FMH in neurologia, compilando il “Primo certificato medico LAINF”, dopo aver precisato che la cura era iniziata il 6 luglio 2007, ha diagnosticato un “lieve trauma da trazione plesso brachiale sx” (cfr. doc. ZM2).

 

                                         Il Dr. med. __________, medicina generale, il 23 novembre 2007, ha attestato che la situazione era peggiorata con importanti formicolii alle mani e che era previsto un nuovo controllo dal Dr. med. __________ (cfr. doc. ZM6).

 

 

                                         Dal certificato medico all’attenzione della CO 1 del 3 dicembre 2007 allestito dal Dr. med. __________ emerge che i reperti clinici ed elettrofisiologici erano compatibili con una lieve lesione del plesso brachiale su trauma da trazione del maggio 2007 e che a quel momento era eventualmente anche presente un’irritazione C6 a sinistra. Il neurologo ha dichiarato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 12 novembre 2007 fino a data da valutare (cfr. doc. ZM7).

 

                                         Il 6 dicembre 2007 è stata eseguita una RM della colonna cervicale dell’insorgente che ha posto in luce:

 

"  Compressione della radice C7 a sinistra e lieve restringimento del canale spinale con compressione sul midollo su ernia discale. Importante spondilartrosi C4-C5 a destra.” (Doc. ZM8)

 

                                         Il Dr. med. __________, il 21 dicembre 2007, ha indicato che da inizio novembre 2007 l’assicurato accusava cervicobrachialgia a sinistra e che era discutibile se l’ernia discale C6/C7 fosse di origine posttraumatica (cfr. doc. ZM10).

 

                                         Dal rapporto del 21 marzo 2008 del Dr. med. __________, spec. in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, nonché medico fiduciario della CO 1 risulta che:

 

"  (…)

Il caso è stato giustamente assunto come strappo/stiramento muscolare ed eventualmente del plesso brachiale sinistro. La situazione successivamente è poi andata peggiorando sia soggettivamente che obbiettivamente per cui da novembre il paziente risulta inabile al lavoro in misura completa. La patologia riscontrata a livello del rachide cervicale è chiaramente ed esclusivamente di natura degenerativa e, a questo riguardo, occorre leggere il referto radiologico completo e non solo le conclusioni.

Il fatto che il paziente affermi di non avere mai avuto disturbi prima dell’incidente denota, ancora una volta, che le persone quasi mai intendono la ragione medico legale di questi problemi; ribadisco che il semplice post hoc ergo propter hoc (prima dell’evento niente e dopo tutto) non ha alcuna valenza in medicina assicurativa.

La diagnosi è assolutamente chiara ed è riferita a una “degenerazione discale multisegmentale della colonna cervicale affiancata da ernia discale C6-C7 che comprime la radice C7 a sinistra nonché importante spondilartrosi C4-C5 destra; iperlordosi ed osteocondrosi multisegmentale con spondilartrosi ipertrofica”.

Non una di queste componenti può rientrare in qualche modo in un contesto infortunistico rispettivamente il fatto avvenuto l’8.5.2007 non ha potuto causare le patologie rilevate alla colonna cervicale.

Per questa motivazioni, alla luce per altro di una diagnosi assolutamente chiara e precisa (diversamente dall’inizio ove si parlò di uno strappo/stiramento muscolare o probabile stiramento del plesso brachiale) l’assicuratore Lainf non può ammettere l’ulteriore assunzione del caso dopo il 7.12.2007, che deve essere posta a carico dell’assicuratore malattia del resto già interessato al caso.” (Doc. ZM11)

 

                                         Il 16 febbraio 2009 è stata esperita una MRI della spalla sinistra del ricorrente. Dal relativo referto si evince quanto segue:

 

"  Segni di tendinopatia del sovraspinoso con tendine irregolare nelle porzioni anteriori, esterne con iniziali segni di borsite subacromiale-subdeltoidea. Alterazioni edematose nelle porzioni supero esterne della testa omerale e nelle porzioni più anteriori, in prossimità del solco bicipitale, con tendine del capo lungo del bicipite ispessito e in parte irregolare nelle porzioni più craniali.

Ispessimento con irregolarità pure delle porzioni superiori del tendine del sotto scapolare. Non evidente versamento nell’articolazione omero-scapolare o segni di atrofia della muscolatura. Discreto edema a livello dell’articolazione acromio-claveare e presenza di un osso acromiale quale variante della norma. Alterazioni degenerative pure delle porzioni antero-superiori del labbro glenoideo. Non evidenti segni di atrofia muscolare o residui ematomi nei tessuti molli sottocutanei o nella muscolatura della spalla sin.” (Doc. VIIA)

 

                                         Il Dr. med. __________, l’11 marzo 2009, ha certificato che la situazione dell’assicurato era nettamente migliorata e che la MRI alla spalla non ha evidenziato lacerazioni tendinee ma piuttosto alterazioni degenerative di tipo cronico. Egli ha pure osservato, in relazione alla prognosi, che il caso avrebbe dovuto essere lasciato aperto, visto che non è da escludere una riacutizzazione della sintomatologia in particolari circostanze (cfr.doc. VIIIB).

 

                                         Il 17 marzo 2009 il Dr. med. __________ ha affermato che:

 

"  (…) a mio avviso i dolori e i disturbi accusati dal paziente all’arto superiore sinistro e in regione soprascapolare a sinistra derivano probabilmente da uno stato dopo una lieve lesione parziale del plesso brachiale superiore sinistro nell’ambito del trauma dell’8.5.2007, rimane in diagnosi differenziale un nesso con l’ernia discale C6-C7 evidenziata alla MRI cervicale. Ritengo però un nesso con quest’ernia discale meno probabile. Questo da una parte per i disturbi accusati dal paziente fin dall’inizio e le alterazioni all’esame ENG riscontrati nell’estate 2007 e poi per la localizzazione del dolore e delle parestesie formicolanti accusati dal paziente, localizzazione non tipica per una radicolopatia C7. (…)” (Doc. VIIC)

 

                                         Infine nel rapporto del 12 dicembre 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in particolare attestato che una parte dei disturbi poteva essere dovuta a una sindrome d’attrito sottoacromiale grado 1-2 della spalla sx, ricordando che l’assicurato era già stato operato alla cuffia della spalla destra alcuni anni prima dal Dr. med. __________ (cfr. doc. VIIID).

 

                                         Il 27 marzo 2009 il Dr. med. __________, che ha visitato l’insorgente il giorno prima, ha attestato che:

 

"  Attualmente lamenta ancora dolori cervicobrachiali associati a episodi di cefalea perietale sx ed ogni tanto parestesia nelle dita della mano sx. I disturbi relativi alla sindrome d’attrito sottoacromiale alla spalla sx, sono praticamente scomparsi.

Possiamo quindi affermare che i disturbi residuali sono da collegare alla lesioni del plesso brachiale dall’infortunio riportato nel maggio 2007. I disturbi attuali non sono da collegare alla sindrome d’attrito sottoacromiale della spalla sx.” (Doc. VIIE)

 

                               2.8.   Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del
12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid.
3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid.
1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                         Nel caso di specie i certificati dell’11 marzo 2009 del Dr. med. __________, del 17 marzo 2009 del Dr. med. __________ e del 27 marzo 2009 del Dr. med. __________ (cfr. doc. VIIB, VIIC, VIIE) sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

                                         Tuttavia essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurato all’arto superiore sinistro e al collo dopo il 6 dicembre 2007. La situazione del ricorrente non risulta del resto sostanzialmente cambiata rispetto al periodo antecedente il gennaio 2009 (cfr. doc. VIIE).

                                         Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.

                                         Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

 

                               2.9.   La CO 1 ha negato a decorrere dal 1° agosto 2007 delle ulteriori prestazioni assicurative in relazione all’evento dell’ 8 maggio 2007, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________, il quale ha ritenuto, da un lato, che l’assicurato sia affetto da “compressione della radice C7 a sinistra e lieve restringimento del canale spinale con compressione sul midollo su ernia discale. Importante spondilartrosi C4-C5 a destra” (cfr. doc. ZM8), dall’altro, che tale diagnosi non va connessa a quanto occorsogli l’8 maggio 2007 (cfr. doc. ZM11)

 

                                         L’insorgente, dal canto suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, producendo al riguardo alcuni certificati medici dei Dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. doc. I, VII +A/E).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                             2.10.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la vertenza sub judice.

                                         Essa non permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al braccio sinistro e al collo lamentati dall’assicurato siano, a partire dal 7 dicembre 2007, ancora di pertinenza dell’Istituto assicuratore resistente, di modo che un approfondimento specialistico si rivela indispensabile.

 

                                         In effetti, da una parte, la valutazione del Dr. med. __________, peraltro enunciata senza visitare personalmente l’assicurato e secondo cui quanto posto in luce dalla RM della colonna cervicale del 6 dicembre 2007 - ovvero la “compressione della radice C7 a sinistra e lieve restringimento del canale spinale con compressione sul midollo su ernia discale. Importante spondilartrosi C4-C5 a destra” (cfr. doc. ZM8) - non può rientrare in qualche modo in un contesto infortunistico, rispettivamente il fatto avvenuto l’8 maggio 2007 non ha potuto causare le patologie rilevate alla colonna cervicale (cfr. doc. ZM11), non può essere posta a fondamento del presente giudizio.

 

                                         Il fatto che il medico fiduciario della CO 1 sostenga che i disturbi accusati dall’assicurato alla colonna cervicale siano di origine extra-traumatica, circostanza d’altronde non smentita dai medici interpellati dall’assicurato (cfr. consid. 2.8.), non implica che la problematica al braccio sinistro non sia più in alcuna connessione con lo stiramento muscolare e del plesso brachiale provocato dall’evento del maggio 2007 e assunto dalla CO 1 quale lesione parificata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.

 

                                         In proposito va osservato che il meccanismo di stiramento muscolare che avviene a distanza del plesso costituisce la causa indiretta della lesione traumatica del plesso brachiale.

                                         Questa causa è la più frequente e il meccanismo di lesione consiste, segnatamente, in uno stiramento brusco che provoca l’aumento della distanza acromio-mastoidea e una lesione da trazione del plesso (cfr. www.chirurgianerviperiferici.com).

                                         Il plesso brachiale corrisponde a uno dei sei plessi nervosi appartenente al sistema nervoso periferico costituito dai rami anteriori dei nervi spinali cervicali e toracici (cfr. www.wikipedia.org).

 

                                         Giova, inoltre, evidenziare che l’ernia del disco non risulta, in ogni caso, nell'elenco esaustivo di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF relativo alle lesioni corporali equiparate a infortunio (cfr. STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002).

 

                                         Il Dr. med. __________ non ha fatto accenno alcuno alla problematica legata allo stiramento muscolare e soprattutto alla lesione del plesso brachiale.

                                         Il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, quale specialista in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, non risulta essere, comunque, lo specialista più adeguato per valutare le condizioni del plesso brachiale dell’assicurato.

                                        

                                         Occorre, poi, ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a, 119 V 337 consid. 1; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).

 

 

                                         D’altra parte, neppure le affermazioni del Dr. med. __________ convincono.

                                         Benché, quale specialista FMH in neurologia, sia particolarmente qualificato a pronunciarsi in merito alla lesione del plesso brachiale, egli si è limitato ad attestare, in primo luogo, che i dolori e i disturbi accusati dall’insorgente all’arto superiore sinistro e in regione soprascapolare derivano probabilmente da uno stato dopo una lieve lesione parziale del plesso brachiale superiore sinistro nell’ambito dell’evento del maggio 2007 che ha comportato uno stiramento muscolare del braccio sinistro.

                                         In secondo luogo, che, sulla base dei disturbi accusati fin dall’inizio, delle alterazioni all’esame ENG dell’estate 2007 e della localizzazione del dolore e delle parestesie formicolanti - localizzazione non tipica per una radicolopatia C7 -, ritiene meno probabile una relazione causale tra i disturbi e l’ernia discale C6-C7 (cfr. doc. VIIC).

                                         Il medico ha giustificato quanto appena indicato in maniera succinta e laconica senza meglio dettagliare il suo apprezzamento. Ad esempio egli non ha specificato le alterazioni riscontrate dall’esame ENG, né dove fossero localizzati il dolore e le parestesie formicolanti. D’altro canto, nemmeno ha indicato quale sia la localizzazione tipica per la radicolopatia C7.

                                     

                                         Anche il Dr. Med. __________, chirurgo ortopedico, il quale ha affermato che i disturbi residuali (dolori cervicobrachiali, cefalea, parestesia della mano sinistra) sono da collegare alla lesione del plesso brachiale connesso allo stiramento del maggio 2007 (cfr. doc. VIIE), non ha, del resto, fornito alcuna motivazione scientifica a sostegno del suo parere

                                         Giova, altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Per quanto attiene all’asserzione dell’assicurato secondo cui egli non avrebbe mai avuto problemi al braccio prima dell’evento del maggio 2007 (cfr. doc. Z25), è utile sottolineare che è vero che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale circostanza può comunque costituire un indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).

 

                             2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                        

                                         Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta convincente. L’Istituto assicuratore resistente che aveva assunto il caso dell’assicurato quale lesione parificata per lo stiramento muscolare e la relativa trazione del plesso brachiale, dopo la lettura del rapporto del Dr. med. __________, doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato dal medico, il quale aveva esaminato unicamente lo stato della colonna cervicale, non era sufficiente quale prova dell'estinzione del carattere causale.

 

                                         La CO 1 ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

 

Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi all’arto superiore sinistro e al collo ancora lamentati dall’assicurato posteriormente al 6 dicembre 2007 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta problematica e l’evento del maggio 2007.

 

 

                             2.12.   L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

                                        

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.10. e 2.11.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti