Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2009.31

 

DC/sc

Lugano

14 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1  

rappr. da: RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 24 giugno 2002 RI 1 – all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è stata investita da un’autovettura mentre stava per attraversare la strada antistante la sua abitazione, riportando, secondo il rapporto di uscita 15 luglio 2002 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura del femore sinistro e della branca ischio-pubica non dislocata a destra e sinistra, nonché una contusione alla spalla sinistra e diverse escoriazioni agli arti inferiori (doc. 12, inc. 35.2007.10).

 

                                         Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 28 giugno 2005, l’assicuratore LAINF si è rifiutato di assumere i disturbi localizzati al rachide cervicale e le cefalee, ritenendo che essi non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del giugno 2002 (doc. 133, inc. 35.2007.10).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 141 e 150, inc. 35.2007.10), l’CO 1, in data 12 ottobre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione. Esso ha inoltre negato la presenza di una problematica di natura psichica (cfr. doc. 194, inc. 35.2007.10).

 

                                         In quell'occasione l'CO 1 ha sottolineato che:

 

"  (...)

La presente procedura ha come oggetto il fatto di sapere, fermo restando che per quanto riguarda l'anca destra l'assicurata dopo il 29.7.2005 è abile al lavoro al 100% e non necessita di cure specifiche, se le ulteriori affezioni alla salute da lei lamentate sono imputabili all'infortunio 24.6.2002. (...)"

(cfr. Doc. 194, inc. 35.2007.10)

 

                               1.3.   Con sentenza 35.2007.10 del 28 novembre 2007 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato dall'assicurata contro la decisione su opposizione appena citata.

 

                                         In quell'occasione questo Tribunale, al consid. 2.2, ha rilevato quanto segue:

 

"  Il TCA constata che non è oggetto di contestazione il fatto che, tenuto conto della sola situazione a livello dell’anca, l’assicurata presenta una capacità lavorativa completa e non necessita più di cure mediche (cfr., del resto, le certificazioni 15 dicembre 2005 e 19 maggio 2006 del dott. __________, chirurgo ortopedico – doc. 155 e 176).

 

Oggetto della lite è pertanto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione agli altri disturbi di cui soffre l’assicurata, oppure no."

 

                               1.4.   Contro la sentenza cantonale il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al Tribunale federale, che è stato respinto con sentenza 8C_41/2008 del 14 gennaio 2009.

                                         L'Alta Corte si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

4.

In esito a quanto precede, il giudizio cantonale querelato, che rifiuta la presa a carico dei disturbi cervico-cefalici da parte dell'CO 1 (dopo avere correttamente constatato non essere contestato il fatto che, tenuto conto della sola situazione a livello dell'anca, l'assicurata presenta una capacità lavorativa completa e non necessita più di cure mediche), denegando inoltre l'esistenza di disturbi psichici conseguenti all'infortunio del 2002, merita tutela, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa. In tali condizioni il ricorso si avvera manifestamente infondato e dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 

5.

È nondimeno utile ricordare alla ricorrente che, giusta l'art. 11 OAINF, le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di ricadute o conseguenze tardive. Qualora ritenesse adempiute le relative condizioni per quel che riguarda la situazione a livello dell'anca, l'interessata resta libera di rivolgersi nuovamente agli organi dell'assicuratore opponente e di chiedere il riconoscimento di prestazioni assicurative a questo titolo."

 

                               1.5.   Il 23 febbraio 2009 RI 1 ha fatto inoltrare presso il TCA un ricorso per denegata giustizia contro l'CO 1.

                                         Il suo patrocinatore, con riferimento al contenuto della decisione formale del 28 giugno 2005, ha rilevato che:

 

"  (...)

6.   In realtà il testo della decisione della CO 1 è chiaro e non presta il fianco ad alcuna interpretazione. Ne discende che l'effetto devolutivo dei successivi ricorsi al TCA, rispettivamente al TF, si riferiva solo ed esclusivamente agli aspetti cervicali ed alle cefalee ed a null'altro. Pertanto né il TCA, né il TF potevano entrare nel merito di altri aspetti non trattati nella decisione della CO 1 del 28.6.2005, ma anzi espressamente esclusi da questa. Quindi non potevano trattare gli aspetti connessi con l'anca. Riguardo tale affezione la decisione non è cresciuta in giudicato.

 

 

7.   Pertanto, il fatto che la CO 1 dopo quasi quattro anni, abbia omesso di prendere posizione in punto ai residuali aspetti infortunistici a carico della signora RI 1 (disturbi al femore ed alla branca ischio pubica) e rifiuti di entrare nel merito degli aspetti assicurativi dei medesimi, configura a non averne dubbio un chiaro diniego di giustizia, che qui si chiede venga accertato rimandando l'incarto alla CO 1 perché abbia ad esprimersi in punto agli aspetti assicurativi Lainf connessi con i postumi infortunistici di cui all'affezione al femore sinistro." (Doc. I)

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 17 marzo 2009 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

Ora, nel caso in rassegna, la convenuta si è determinata in merito alla domanda di controparte quo all'anca, come pure successivamente il Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni sociali (incarto no. 35.2007.10) e il TF (incarto 8C_41/2008).

 

In concreto, il ricorso per diniego di giustizia di controparte fa manifestamente astra­zione del considerando n. 1 della decisione su opposizione del 12 ottobre 2006 (doc. 194: ".... fermo restando che per quanto riguarda l'anca destra l'assicurata dopo il 29 luglio 2005 è abile al lavoro al 100% e non necessita di cure specifiche"), del conside­rando n 2.2. della sentenza cantonale del 28 novembre 2007 di cui all'incarto n. 35.2007.10 ("Il TCA constata che non è oggetto di contestazione il fatto che, tenuto conto della sola situazione a livello dell'anca, l'assicurata presenta una capacità lavo­rativa completa e non necessita più di cure mediche") ed infine del considerando n. 4 della sentenza del TF del 14 gennaio 2009 di cui all'incarto n. 8C_41/2008 ("..dopo aver correttamente constatato non essere contestato il fatto che, tenuto conto della sola situazione a livello dell'anca, l'assicurata presenta una capacità lavorativa com­pleta e non necessita più di cure mediche").

 

Non soccorre di certo la ricorrente l'asseverare che il testo della decisione formale del 28 giugno 2005 (doc. 133) sarebbe chiaro e non comprenderebbe le affezioni all'anca.

 

In effetti, oggetto della decisione del 28 giugno 2005 (doc. 133) era il diritto a presta­zioni legali per le affezioni lamentate in quel momento dalla ricorrente, in casu i di­sturbi alla colonna cervicale e le cefalee notificate. Con tale pronuncia la convenuta aveva negato la propria responsabilità non essendovi un nesso di causalità delle affe­zioni notificate con l'infortunio del 24 giugno 2006. Non va però dimenticato che lo stesso giorno, ossia il 28 giugno 2006 (recte: 28 giugno 2005), è stato asportato materiale di osteosintesi dal femore (doc. 134), il cui esito e decorso sono stati favorevoli; la ricorrente è stata di­chiarata abile al lavoro quo all'anca dal 30 luglio 2005 (doc. 135 e 155). Nell'ambito del trattamento dell'opposizione interposta in data 30 agosto 2005 contro tale pronun­cia (doc. 141), la signora RI 1 ha fatto menzione di altre affezioni nel contesto della sua motivazione del 10 ottobre 2005. Ne è seguita la decisione su op­posizione del 12 ottobre 2006 (doc. 194) avente per oggetto l'analisi del diritto ad e­ventuali prestazioni per tutte le affezioni lamentate. Come visto sopra, parimenti in relazione all'anca, la convenuta si è espressamente determinata, ribadiamolo ancora una volta, nel senso che "per quanto riguarda l'anca destra l'assicurata dopo il 29 lu­glio 2005 è abile al lavoro al 100% e non necessita di cure specifiche" (considerando 1 del doc. 194) e per il resto è stato confermato il rifiuto di prestazioni legali. Nella stes­so senso, per quanto è qui di rilievo, il Tribunale Cantonale ha espressamente consta­tato che non era oggetto di contestazione il fatto che quo all'anca vi era una capacità lavorativa completa e non erano più necessarie cure mediche. Ed infine, anche la Cor­te federale ha evidenziato che il Tribunale cantonale aveva correttamente constatato non essere oggetto di litigio il fatto che, tenuto conto della sola situazione all'anca la capacità lavorativa era completa e non vi era più la necessità di cure." (Doc. III)

 

                               1.7.   Il 21 aprile 2009 il patrocinatore dell'assicurata si è riconfermato  nel suo ricorso, rilevando in particolare che "è la prima decisione emessa dalla CO 1 che determina l'oggetto del contendere" e che "di tale oggetto non faceva parte l'affezione all'anca" (cfr. Doc. V).

                                         Il 30 aprile 2009 l'CO 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. VIII)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Riguardo ai tempi entro i quali l'assicuratore contro gli infortuni deve emettere la decisione su opposizione Kieser (in ATSG - Kommentar, Ed. Schultess Juristische Medien, Zurigo - Basilea - Ginevra 2009 ad art. 52 n. 32 pag. 661-662) si è così espresso:

 

"  b) Der Einspracheentscheid ist innert angemessener Frist zu erlassen. Das Ge­setz nennt keine dafür zulässige Zeitspanne, weshalb die von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Verfahrensverzögerungen entwickelten Grundsätze massgebend sind (vgl. BGE 125 V 191). Es ist auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles abzustellen, wobei die Schwierigkeit und der Umfang der abzuklärenden Fragen sowie das Verhalten der versicherten Person ins Gewicht fallen; massgebend wird etwa sein, ob erst im Einspracheverfahren das rechtliche Gehör gewährt wird (vgl. dazu Art. 42 ATSG; näheres zur Rechtsverzögerung im ATSG-Kommentar, Art. 56 Kz. 10 ff.). Ohne besondere Umstände ist davon aus­zugehen, dass der Einspracheentscheid innert einer Zeitspanne von längstens etwa zwei Monaten zu fällen ist (vgl. dazu MAESCHI, Kommentar, Rz. 12 zu Art. 99 MVG, wonach der Einspracheentscheid in der Regel innert 30 Tagen ergeht; Die Rechtsprechung hat bislang offengelassen, ob an die Entscheidfällung im Einspracheverfahren strengere Anforderungen als an diejenige im (kantonalen) Gerichtsverfahren zu stellen sind (vgl. SVR 2007 IV Nr. 2, I 760/05; das kantonale Gericht nahm bei einer Zeitspanne von sieben Monaten noch keine Rechtsverzögerung an).)."

                                         Secondo il TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

 

                                         Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato dall'assicurato.

                                         Questo Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.

 

                                         In una sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperto la questione di sapere se un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8 mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili, argomentando:

 

"  4.2.3 Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E. 4.2.2 Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl. auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E. 5.2.3). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

 

                                         Al consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto (vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

 

                                         In un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha invece rilevato:

 

"  L'autorité de recours de première instance était appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de l'inviter à statuer dans un certain délai.

 

Au regard de l'ensemble de ces circonstances - auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du 29 novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral] 5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie è vero che nella decisione formale del 28 giugno 2005 l'CO 1 si è riferito esplicitamente "ai disturbi alla colonna cervicale e le cafalee che l'assicurata ritiene siano conseguenza diretta dell'infortunio accaduto il 24 giugno 2002" (cfr. Doc. 133, inc. 35.2007.10) e che nella motivazione dell'opposizione del 10 ottobre 2005 il patrocinatore dell'assicurata ha contestato il fatto che secondo l'CO 1 le conseguenze dell'infortunio "siano da fare risalire solo ed esclusivamente allo stato di osteosintesi del femore e agli esiti di frattura all'anca" (cfr. Doc. 150, inc. 35.2007.10) è altrettanto vero però, che vista l'evoluzione dal profilo medico della situazione a livello dell'anca destra nel frattempo intervenuta (cfr. consid. 1.6), nella decisione su opposizione del 12 ottobre 2006 l'amministrazione al punto 1 ha esplicitamente sottolineato che per quell'affezione, "dopo il 27 luglio 2005 l'assicurata è abile al lavoro al 100% e non necessita di cure specifiche" (cfr. Doc. 194, inc. 35.2007.10).

 

                                         L'amministrazione ha agito in questo modo, verosimilmente, per ragioni di economia di procedura e per poter procedere a una valutazione del caso che tenesse conto di tutte le affezioni in relazione causale con l'infortunio.

 

                                         Ora, il patrocinatore dell'assicurata nel precedente ricorso davanti al TCA ha postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità del 25%, ciò che presuppone, da una parte, l'esistenza di uno stato di salute ormai stabilizzato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) e, d'altra parte, la presa in considerazione di tutte le affezioni invalidanti che si trovano in un nesso di causalità naturale e adeguato con l'infortunio (cfr. art. 18 LAINF e 8 LPGA).

                                         In quell'occasione egli non ha tuttavia contestato la presa di posizione dell'CO 1, riguardo alla situazione dell'anca, ciò che è stato sottolineato da questo Tribunale al consid. 2.2 della precedente sentenza (cfr. consid. 1.3).

                                         Il Tribunale federale ha confermato l'operato del TCA anche su questo punto (cfr. consid. 1.4).

                                         In simili condizioni, avendo l'CO 1 già  preso posizione nella decisione su opposizione del 12 ottobre 2006 sulle conseguenze del danno alla salute all'anca, ciò che è stato rilevato sia dal TCA che dal Tribunale federale (il quale ha anche indicato alla ricorrente la possibilità di annunciare eventualmente una ricaduta o delle conseguenze tardive, cfr. consid. 1.4) non ci troviamo in presenza di un diniego di giustizia.

 

                                         Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti