Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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In relazione al caso PI 1,
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 agosto 2008 la CO 1 ha stabilito che l’evento del 7 aprile 2008 occorso a PI 1 e annunciato come “storta al piede sinistro al salire uno scalino” (cfr. doc. A11) non costituisce infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né lesione parificabile a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A15).
1.2. Il 14 agosto 2008 la RI 1 ha inviato all’assicuratore LAINF il seguente scritto:
" (…) con la presente facciamo seguito ed espresso riferimento alla decisione da voi resa in data 11 agosto 2008 concernente l’assicurata di cui a margine, e da noi ricevuta in coppia (recte: copia) per conoscenza.
Alfine di poter valutare in modo appropriato e conoscenza di causa il contenuto di detta decisione, vi invitiamo a volerci inviare, a stretto giro di posta, una copia dell’incarto in vostro possesso e relativo all’evento dannoso in questione.
Visto quanto sopra esposto e considerato che ci necessitano ulteriori informazioni complementari per poterci determinare nel caso in questione, ci vediamo nell’obbligo di formulare, con la presente, regolare opposizione cautelativa contro la decisione in oggetto e ciò alfine di rispettare il termine legale, conformemente all’articolo 52 cpv. 1 LPGA. Non appena saremo in possesso delle informazioni richiestevi, sarà nostra premura gestire il presente incarto nei termini più brevi, e comunicarvi, successivamente, la nostra presa di posizione relativamente alla presente opposizione cautelativa.”
(Doc. A14)
1.3. La CO 1, il 21 agosto 2008, in risposta, ha comunicato che:
" Facciamo riferimento alla vostra opposizione cautelativa del 14.08.08 e come richiesto vi inoltriamo copia del nostro incarto.
Poiché l’opposizione non contiene né una motivazione né una conclusione così come richiesto all’art. 10 capoverso 1 OPGA, vi assegniamo un termine di 30 giorni per inoltrarci una opposizione che soddisfi i requisiti richiesti dalla legge (art. 10 capoverso 5). In caso contrario non entreremo nel merito dell’opposizione cautelativa del 14.08.08.” (Doc. A3)
1.4. Il 21 ottobre 2008 la RI 1 ha inoltrato all’assicuratore LAINF un allegato intitolato “opposizione” con cui ha chiesto di prendere a carico le conseguenze e le spese legate all’evento del 7 aprile 2008, argomentando, segnatamente, da un lato, che la distorsione alla caviglia sinistra diagnosticata dal Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. A12) rientra chiaramente e senza ombra di dubbio nella casistica definita dall’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Dall’altro, che, siccome l’affezione in questione è sopravvenuta allorquando l’assicurata effettuava un movimento non abituale camminando in fretta, perdendo il punto di appoggio, un fattore straordinario ed esterno non può essere negato (cfr. doc. A2).
1.5. La CO 1, il 2 dicembre 2008, ha dichiarato irricevibile l’opposizione, in quanto lo scritto del 21 ottobre 2008 risultava tradivo (cfr. doc. A1).
1.6. Il 9 gennaio 2009 la RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha nuovamente illustrato i motivi per cui ritiene che l’evento del 7 aprile 2008 debba essere assunto dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. I).
1.7. Nella sua risposta di causa del 19 gennaio 2009 la CO 1 ha proposto di respingere l’impugnativa, ribadendo che l’atto di complemento dell’opposizione del 21 ottobre 2008 è tardivo, poiché non è stato inviato entro il termine di 30 giorni assegnato il 21 agosto 2008. Inoltre l’Istituto assicuratore ha osservato che la RI 1 nemmeno ha chiesto una proroga del termine prima della relativa scadenza, né ha formulato una richiesta di restituzione del termine (cfr. doc. III).
1.8. Con scritto del 2 febbraio 2009 PI 1 ha asserito di essere del parere e della convinzione che debba essere la CO 1 a coprire tutte le spese legate al fatto dell’aprile 2007, considerando che si è trattato di un infortunio e non di malattia (cfr. doc. IV).
1.9. Il 9 febbraio 2008 la CO 1 ha ribadito che l’oggetto del litigio si limita all’esame della decisione di inammissibilità fondata su motivi formali dalla stessa emanata il 2 dicembre 2008 (cfr. doc. VI).
1.10. La RI 1 non si è più pronunciata in merito alla fattispecie.
1.11. Su richiesta del TCA, la CO 1, il 26 marzo 2009, ha comunicato che lo scritto del 21 agosto 2008 è stato spedito il 22 agosto 2008 e il relativo numero della raccomandata (cfr. doc. VIII + 1/2).
1.12. Il doc. VIII + 1/2 è stato trasmesso per conoscenza all’RI 1 e a PI 1 (cfr. doc. IX; X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su opposizione 7 giugno 2002, vale a dire sulla questione di sapere se è a giusta ragione o meno che l'assicuratore LAINF resistente abbia considerato tardiva l'opposizione della ricorrente interposta contro la decisione iniziale dell’11 agosto 2008.
Ogni ulteriore richiesta è improponibile in questa sede.
Al riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006 consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 4-3 (n. 19) il TFA ha ricordato che:
" 2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG (vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
2.3. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:
" (...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"
In un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:
" (...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Giusta l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).
Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).
Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).
2.5. Nella presente evenienza la decisione dell’11 agosto 2008 con la quale è stato ritenuto che PI 1 il 7 aprile 2008 non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né di una lesione parificabile a infortunio indica con precisione i rimedi giuridici esposti al consid. 2.3. (cfr. doc. A15).
La RI 1, il 14 agosto 2008, ha interposto opposizione cautelativa chiedendo di poter visionare una copia dell’incarto in possesso della CO 1 relativo all’evento in questione (cfr. doc. A14).
L’assicuratore LAINF resistente, il 21 agosto 2008, ha trasmesso alla ricorrente copia dell’incarto richiesto.
Inoltre, in quell'occasione, l'assicuratore contro gli infortuni rilevando che l’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 non adempiva le esigenze di motivazione e conclusione contemplate dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, ha impartito ad RI 1, ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, un termine di 30 giorni per inoltrare un’opposizione che soddisfacesse i requisiti contemplati dalla legge con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito dell’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 (cfr. doc. A3).
Lo scritto del 21 agosto 2008 appena citato è stato spedito all’RI 1 venerdì 22 agosto 2008 per raccomandata (cfr. doc. A3; VIII) e le è stato recapitato, secondo quanto si evince dalle indicazioni della Posta, lunedì 25 agosto 2008 (cfr. doc. VIII2).
Il termine di 30 giorni per inoltrare il complemento all’opposizione cautelativa debitamente motivato e con le relative conclusioni è, perciò, iniziato a decorrere il 26 agosto 2008 ed è scaduto mercoledì 24 settembre 2008.
Entro questa data, quindi, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare il complemento di opposizione alla CO 1 o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.4.).
Il complemento all’opposizione cautelativa, per contro, è stato inviato per raccomandata alla CO 1 soltanto, al più presto, il 21 ottobre 2008 (cfr. doc. A2).
Non risulta, poi, che la RI 1 abbia postulato, motivando, la concessione di una proroga di tale termine (cfr. consid. 2.3.).
In simili condizioni, il complemento all’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 - la quale non ossequia i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cfr. doc. A14) - risulta tardivo (cfr., in virtù dell’analogia tra l’art. 10 cpv. 5 OPGA e l’art. 61 lett. b. LPGA, STF 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 5.1, 5.2.1 afferente a un caso di mancato ossequio di un termine impartito dal Tribunale della assicurazioni sociali del Canton Zurigo alla parte ricorrente rappresentata da un avvocato per produrre la relativa procura)
2.6. Occorre ora esaminare se l'RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione.
In effetti, a prescindere dalla circostanza che in concreto non risulta che la ricorrente abbia postulato, giustificando la propria richiesta, la restituzione del termine, questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del complemento all’opposizione.
Giova, in proposito, osservare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure, come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la fondatezza della propria impugnativa va considerato quale impedimento maggiore che legittima la restituzione di un termine legale (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).
2.7. Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che l’opposizione interposta contro la decisione dell’11 agosto 2008 emessa dalla CO 1 è effettivamente irricevibile.
L’assicuratore LAINF resistente, a ragione, dunque non è entrato nel merito dell’opposizione.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti