Incarto n.
35.2009.68

 

mm

Lugano

10 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 aprile 2009 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 20 dicembre 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, con il furgone della ditta si è recato a __________ (prov. di __________) per acquistare una pompa della benzina di seconda mano. Nel corso del viaggio verso __________, la pompa si è rovesciata e in tal modo è fuoriuscita della benzina, i cui vapori sono stati inalati dall’assicurato. Un’ulteriore inalazione ha avuto luogo durante l’operazione di montaggio del pezzo.

                                         La mattina del giorno seguente, RI 1 si è risvegliato privo della vista bilateralmente (doc. 2).

 

                                         I medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno formulato la diagnosi di neurite ottica retrobulbare (cfr. doc. 27 b).

 

                               1.2.   Con decisione formale del 4 settembre 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi visivi annunciati dall’assicurato, ritenuto, da un lato, che essi non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 28).

 

                                         La susseguente opposizione é stata respinta in data 18 aprile 2008 (doc. 53).

 

                               1.3.   Con sentenza 35.2008.41 del 7 agosto 2008, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse a una nuova audizione dell’assicurato con lo scopo di appurare “… se l’azione lesiva in questione si é prodotta repentinamente oppure no.” (doc. 57, p. 8).

 

                                         La pronunzia appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 marzo 2009, l’assicuratore LAINF ha di nuovo negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da una parte, non sarebbe adempiuto il criterio della repentinità e, dall’altra, i disturbi non si troverebbero in una relazione di causalità naturale con il sinistro (cfr. doc. 68).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 69), l’CO 1, in data 27 aprile 2009, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. allegato al doc. 71).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 4 giugno 2009 - erroneamente indirizzato all’amministrazione -, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

"  (…).

2° “é considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno che comprometta la salute fisica”: ribadisco per l’ennesima volta che io non lavoro con la benzina quotidianamente, in quanto la mia occupazione é meccanico macchine movimento terra che certamente non funzionano a benzina, quindi non capisco perché nel mio caso una esalazione improvvisa di benzina non possa essere considerata come “influsso dannoso e improvviso” ma venga considerata da parte Vs come una cosa normale, come se io fossi ai vapori di benzina tutti i giorni. NON é vero, é stato un caso eccezionale improvviso e di certo non voluto. Quindi rientra nei casi in cui il fattore esterno (benzina) é considerato come straordinario ed eccede dall’ambito quotidiano o abituale.

Il tempo di esposizione di circa 30 minuti NON può essere considerata “esposizione ai vapori prolungata” a mio parere può essere considerata tale se durata almeno qualche ora. Cosa avrei dovuto fare, secondo Voi? Pensate che se solo avessi avuto il minimo dubbio di poter diventare cieco, non avrei parcheggiato il mezzo e sarei sceso? È assurdo! Voglio inoltre fare presente che se la mia fosse una malattia degenerativa, dopo aver perso nei primi giorni la vista da entrambi gli occhi, non avrei certo recuperato parzialmente la vista dall’occhio sx e non é escluso che riesca a recuperare qualcosa anche da quello dx.

 

3° le considerazioni dei Vs dott. __________ e dott.ssa __________ su base di cosa hanno emesso la loro diagnosi, NON sono mai stato visitato da loro, Vi ho inviato il materiale medico rilasciato dal primario del reparto oculistico dell’ospedale di __________ dott. __________, dal dott. __________ dal quale sono tuttora in cura e di cui ho piena fiducia, della dott.ssa __________ del centro di neuro oftalmologia di __________, dal dott. __________ della neurologia di __________ , RMN del LARC di __________, che esclude qualsiasi tipo di malattia demielinizzante, e TAC dell’ospedale __________, i suddetti Vs medici hanno visto tutto questo? Una diagnosi, un parere o addirittura una considerazione o conclusione, di solito viene emessa dopo una visita medica, e non consultando solo dei referti.

(…).”

                                         (doc. I)

 

                               1.6.   L’CO 1, risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

                               1.7.   In corso di causa, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (doc. IX).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha preso posizione al proposito producendo un rapporto della dott.ssa __________ (doc. XI + allegato).

 

                               1.8.   Nel mese di settembre e ottobre 2009, RI 1 ha prodotto dei CD in cui sono stati registrati gli esiti di una ricerca da lui effettuata su internet (doc. XIII e XV + allegati).

 

                                         A titolo di osservazioni, l’CO 1 ha trasmesso al TCA gli apprezzamenti del dott. __________ e della dott.ssa __________ (con la relativa traduzione in lingua italiana - doc. XX + allegati).

 

                                         L’assicurato si é espresso al riguardo il 29 novembre 2009 (doc. XXII + allegati).

 

                                         La replica dell’amministrazione é pervenuta al TCA in data 16 dicembre 2009 (doc. XXIV).

 

                               1.9.   Con ordinanza del 15 aprile 2010, questo Tribunale ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura del PE 1, responsabile dell’Unità di neuro oftalmologia presso l’Ospedale __________ (doc. XXVII).

 

                             1.10.   In data 17 novembre 2010 l’esperto giudiziario ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (doc. XXXVI + allegati), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXXVII).

 

                             1.11.   Il 3 dicembre 2010 il ricorrente ha chiesto la traduzione in lingua italiana della perizia giudiziaria (doc. XXXVIII).

 

                                         Il testo tradotto gli é stato trasmesso in data 15 dicembre 2010 (doc. XL e XLI).

 

                             1.12.   L’assicurato ha preso posizione il 2 gennaio 2011 (doc. XLIV) mentre l’assicuratore resistente lo ha fatto in data 24 gennaio 2011 (doc. XLV + allegato).

 

                             1.13.   Il 2 febbraio 2011 il TCA ha ripreso contatto con il dott. PE 1, il quale é stato invitato a pronunciarsi circa le considerazioni contenute nell’apprezzamento 17 dicembre 2010 della dott.ssa __________ (doc. XLVII).

 

                                         Il complemento peritale é pervenuto in data 3 marzo 2011 (doc. XLVIII).

 

                                         Nel corso del mese di marzo 2011 questa Corte ha ancora chiesto all’esperto giudiziario di precisare dove avrebbe potuto essere effettuato l’esame denominato dosaggio degli anticorpi anti-NMO (doc. XLIX).

 

                                         La sua risposta é datata 17 marzo 2011 (doc. L + allegato).

                                         Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni il 21 aprile 2011 (doc. LVIII + allegati). Quelle dell’Istituto assicuratore sono invece datate 24 maggio 2011 (doc. LXII + allegati).

 

                                         A RI 1 é ancora stato concesso di prendere posizione sui referti allestiti dalla dott.ssa __________ (doc. LXIV).

 

                             1.14.   Nel corso del mese di agosto 2011, il TCA ha incaricato la Prof.ssa PE 2, direttrice dell’Institut universitarie __________, di periziare l’assicurato dal punto di vista della medicina del lavoro (cfr. doc. LXXV).

 

                             1.15.   La perizia della dott.ssa PE 2 é pervenuta a questo Tribunale in data 28 settembre 2012 (doc. LXXXII + allegati).

 

                                         Dopo traduzione in lingua italiana (doc. LXXXIV), il referto peritale e i relativi allegati sono stati intimati alle parti per osservazioni (doc. LXXXV).

 

                                         RI 1 si é espresso in data 7 novembre 2012 (doc. LXXXVIII). L’Istituto assicuratore lo ha fatto il 19 novembre 2012, versando agli atti un rapporto della dott.ssa Biechl-Lautenbach (doc. XLI + allegato; la traduzione in lingua italiana di questo referto é pervenuta al TCA in data 28 novembre 2012 - doc. XLII + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi visivi annunciatigli dall’assicurato, oppure no.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                               2.5.   A proposito del criterio della repentinità, va detto che il fatto che la lesione debba essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione contro gli infortuni quei danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).

                                         In questo ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 170s.).

 

                               2.6.   L’esposizione a un fattore nocivo (intossicazione gassosa, irradiazione, ecc.) costituisce un infortunio se l’influsso dannoso si produce durante un tempo relativamente breve e se esso può essere imputato a un avvenimento unico (STF U 32/07 del 14 giugno 2007, consid. 2.2; A. Bühler, art. cit., p. 207s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44s.; A. Maurer, op. cit., p. 171 sotto la lettera f).

 

                               2.7.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.8.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.9.   Con la sentenza 35.2008.41 del 7 agosto 2008, il TCA ha sottolineato, in merito alla realizzazione degli elementi costitutivi di un infortunio, che la tesi dell’assicuratore secondo cui difetterebbe il fattore esterno straordinario, é contraria alla giurisprudenza federale (doc. 57, p. 6). A proposito del requisito della repentinità, appurato che __________ dista 53 chilometri da __________ e che per coprire tale distanza occorre circa un’ora e dieci minuti, questo Tribunale ha retrocesso l’incarto all’CO 1 affinché accertasse, da una parte, se l’inalazione dei vapori di benzina da parte dell’assicurato aveva avuto luogo indipendentemente dal rovesciamento della pompa di benzina, rispettivamente a quale punto del tragitto la pompa si era rovesciata con la conseguente fuoriuscita del carburante e, dall’altra, se l’esposizione ai vapori era continuata durante l’operazione di montaggio della pompa sull’autovettura (doc. 57, p. 8).

 

                                         Riprendendo l’istruttoria, in data 9 ottobre 2008, RI 1 é stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. Per quanto qui di interesse, dal relativo rapporto, che l’assicurato ha sottoscritto in segno di approvazione, si evince che la pompa, contenente un residuo di circa mezzo litro di benzina, si era verosimilmente rovesciata tra __________ e __________, a una distanza da __________ di circa 25 chilometri. Giunto a __________, 20 chilometri da __________, l’insorgente ha iniziato ad avvertire un odore di benzina, motivo per cui ha proseguito il viaggio con il finestrino del furgone aperto. Emerge altresì che il successivo lavoro di sostituzione della pompa é durato all’incirca sette minuti (cfr. doc. 58).

 

                                         Con rapporto del 23 dicembre 2008, il dott. __________, attivo presso il Settore chimica della Divisione della sicurezza sul lavoro dell’CO 1, ha sostenuto di non avere elementi a favore di un’esposizione importante ai vapori di benzina e che ad esempio i meccanici d’auto sono soggetti ad analoghe esposizioni sul loro posto di lavoro. Egli ha spiegato che la soglia olfattiva della benzina é inferiore a 1 ppm. Pertanto, sino al momento in cui é stato aperto il finestrino, la concentrazione di vapori di benzina nell’aria ammontava tutt’al più a pochi ppm. Durante il viaggio con il finestrino aperto fino ad , i vapori di benzina non possono aver raggiunto alte concentrazioni, e ciò in ragione della forte ventilazione e della bassa temperatura esterna. Infine, sempre secondo l’esperto dell’CO 1, la sostituzione di una pompa di benzina costituisce un’operazione di routine, che viene normalmente eseguita in ambienti chiusi (doc. 62).

 

                                         Con apprezzamento del 20 gennaio 2009, la dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i noti disturbi visivi e l’esposizione alla noxa. In particolare, essa ha precisato che qualora vi fosse stata un’esposizione tossica, ciò avrebbe comportato ulteriori sintomi, oltre alla lesione selettiva di entrambi i nervi ottici (cfr. doc. 63).

 

                                         In corso di causa, l’Istituto assicuratore ha di nuovo interpellato la specialista in oftalmologia, alla quale é stato chiesto un riesame della fattispecie alla luce della documentazione medica che RI 1 ha prodotto con la propria impugnativa.

                                         La dott.ssa __________ ha ribadito in particolare che “prima di presentare una lesione dei nervi, secondo la tossicologia in caso di avvelenamenti acuti avrebbe dovuto piuttosto presentarsi una narcosi o sintomi di eccitazione con crampi tonico clonici, eventualmente vomito. In caso di inalazione di benzina si sviluppa un edema polmonare o un’insufficienza renale acuta da lesioni vascolari. (…). Il paziente non ha presentato nessuno di questi sintomi.” (allegato al doc. XVIII; si veda pure il doc. 74a).

 

                                         Queste invece le considerazioni contenute nel rapporto 21 ottobre 2009 del chimico dott. :

 

"  (…).

È noto e fuori discussione che la benzina d’auto, liquido molto volatile, evapora rapidamente e può generare, in determinate condizioni, concentrazioni elevate di vapori nell’aria. Questo può succedere e succede ad esempio in un locale o spazio ristretto e chiuso, senza ventilazione; sono noti casi di gravi danni a persone (esplosione dei vapori di benzina o intossicazioni) ad es. durante lavori di revisione all’interno di cisterne per benzina, ove mancavano adeguati provvedimenti di ventilazione. Nell’abitacolo di un veicolo durante il viaggio con finestrino aperto (anche solo parzialmente) vi é invece, come sappiamo per esperienza quotidiana, un sensibile e rapido ricambio d’aria.

 

Dal doc. no. 58 si evince che nella pompa, alla partenza da , era contenuto circa mezzo litro di benzina, e che all’arrivo ad __________ il pavimento del furgone era ancora bagnato.

Supponendo che meno di mezzo litro, ovvero tutt’al più 300 g di benzina, siano evaporati durante la seconda parte del tragitto (da quando l’assicurato ha sentito odore di benzina fino all’arrivo ad __________; circa 30 minuti secondo il doc. no. 69), riteniamo che nella situazione come descritta nel caso in questione, i vapori della benzina fuoriuscita siano stati continuamente diluiti ed eliminati dal ricambio d’aria, senza potersi accumulare in concentrazioni elevate. La ventilazione é in effetti, nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavoro, una misura di protezione centrale in lavori con liquidi volatili come la benzina.

 

Rileviamo anche che nelle descrizioni dell’avvenuto fornite dall’assicurato non sono menzionati sintomi di alcun tipo, solo “un forte odore di benzina” (doc. 69).

 

A nostro avviso l’esposizione a vapori di benzina é stata più o meno costante durante le circa due ore (30 minuti del tragitto fino ad __________ e un’ora e mezza per smontare e rimontare la pompa, secondo il doc. 69) e non é stata più intensa di quanto può succedere a volte nel ramo professionale dell’automobile.”

                                         (doc. 73)

 

                             2.10.   Allo scopo di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, questo Tribunale, in data 15 aprile 2010, ha ordinato una perizia a cura del PD dott. PE 1, medico aggiunto presso l’Unità di neuro oftalmologia dell’Ospedale __________osanna (doc. XXVII).

 

                                         L’esame clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. PE 1, ha avuto luogo in data 20 agosto 2010 (doc. XXXVI, p. 1).

 

                                         Dopo avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XXXVI, p. 1-3) e averne descritto lo status a livello oculare (doc. XXXVI, p. 3-4), il perito giudiziario ha diagnosticato una neuropatia ottica atrofica ed asimmetrica, più marcata a destra che a sinistra, attualmente allo stadio cicatriziale. Egli ha precisato che la diagnosi differenziale include segnatamente un fenomeno ischemico (ischemia anteriore o posteriore del nervo ottico), un fenomeno infiammatorio demielinizzante (nevrite ottica, papillite, sindrome di Devic), un’anomalia genetica ereditaria (neuropatia ottica di Leber), una lesione tossica o tossica-carenziale oppure una lesione compressiva (doc. XXXVI, p. 4).

 

                                         Quindi - dopo aver escluso un’eziologia traumatica (sulla scorta dell’anamnesi), un’eziologia compressiva/infiltrativa (alla luce degli esami da lui eseguiti), un’eziologia ischemica (in quanto le lesioni ischemiche sono in linea di massima irreversibili) e una sindrome di Leber (dato l’esito dell’analisi genetica effettuata presso l’Ospedale universitario di __________) -, il dott. PE 1 ha sostenuto che possono entrare in linea di conto soltanto una neuropatia ottica tossica oppure una neuropatia ottica infiammatoria/demielinizzante (doc. XXXVI, p. 4).

 

                                         Per quanto qui più interessa, l’esperto incaricato dal TCA ha espresso le seguenti considerazioni a proposito dell’esistenza di un legame causale naturale con l’evento del dicembre 2006:

 

"  (…).

L’occorrenza di una neuropatia ottica bilaterale praticamente simultanea é un fenomeno molto raro. Quando si esclude una patologia infiammatoria /demielinizzante (tra cui la sclerosi multipla, il lupus e la malattia di Devic), si ritrova spesso un’eziologia tossica (tabagismo cronico, malnutrizione, farmaci quali l’amiodarone) o tossica esterna (ad esempio alcuni solventi industriali).

Nella ricerca nella letteratura effettuata su Pubmed e su un libro di testo di neuro-oftalmologia (Walsh and Hoyt’s Neuro-ophtalmology, 5th Edition, William&Wilkins Baltimore 1998) non ha consentito di evidenziare pazienti documentati con una neuropatia ottica nel quadro di un’esposizione ad esalazioni di benzina.

Tuttavia, la benzina contiene toluene, un solvente che può notoriamente provocare problemi neurologici, tra cui neuropatie ottiche (vedere copie di alcuni articoli) In genere, le neuropatie ottiche secondarie generate dall’inalazione di toluene si manifestano dopo esposizioni ripetute.

 

Nel pomeriggio del 20/12/2006 questo paziente si trovava in un luogo chiuso con una quantità pari a circa un litro di benzina. È dunque possibile che il paziente in questione sia stato esposto in maniera acuta ad una concentrazione di toluene sufficiente a provocare una neuropatia ottica di questo tipo. D’altronde, i pochi casi di neuropatia ottica dovuta al toluene descritti nella letteratura mostrano un lento miglioramento parziale della funzione visiva dopo l’interruzione dell’esposizione agli agenti tossici.”

                                         (doc. XXXVI, p. 5 - il corsivo é del redattore)

 

                                         Il dott. PE 1 ha infine negato che la fattispecie debba essere sottoposta a ulteriori valutazioni, ad esempio dal punto di vista della medicina del lavoro (cfr. doc. XXXVI, p. 6)

 

                             2.11.   Nel mese di gennaio 2011, l’RA 1 ha versato agli atti un referto, datato 17 dicembre 2010, della dott.ssa __________, il cui tenore é segnatamente il seguente:

 

"  (…).

Ai punti 2 e 3 é discussa la diagnosi differenziale. Alla pagina 5 risulta che la causalità tra l’inalazione di benzina rispettivamente di toluene e la neuropatia é considerata solo possibile. Anche dalla letteratura allegata sulla neuropatia ottica tossica e il toluene risulta che é stata osservata una neuropatia ottica solo dopo un’esposizione prolungata e plurima (nel senso di dipendente dalla sostanza). Inoltre, si parla di disturbi neurologici associati quali disartria e atassia. Il nostro assicurato ha avuto una sola esposizione senza alcun sintomo secondario come sarebbe da attendersi nel caso di un avvelenamento acuto. La diagnosi differenziale di genesi tossica da consumo di tabacco non viene approfondita. L’assicurato era ad ogni modo un forte fumatore con un consumo di 15 sigarette al giorno. Il consumo di nicotina é attualmente ridotto a 8-10 sigarette. Dall’anamnesi risulta un consumo occasionale di bevande alcoliche. I valori di laboratorio dell’epoca, che presentavano una forte anemia e valori epatici lievemente patologici, non sono stati discussi. Sotto sostituzione con Becozym, Benerva e acido folico, il paziente ha notato un miglioramento per cui entra in considerazione una neuropatia ottica da carenza.

 

Non risulta che il perito era a conoscenza dell’effettiva esposizione a benzina, spiegata in modo esplicito dalla Divisione tutela della salute sul lavoro, chimica, della CO 1 (doc. 62). Risulta in modo chiaro che la concentrazione non ha potuto raggiungere in nessun caso valori che avrebbero comportato un’esposizione tossica. se ne fosse stato a conoscenza avrebbe potuto negare come causa un’esposizione al toluene.”

                                         (doc. 75a)

 

                             2.12.   Nel corso del mese di febbraio 2011, questa Corte ha chiesto al perito giudiziario di esprimersi in merito alle considerazioni espresse nel frattempo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 (doc. XLVII: “… la invito a esaminare attentamente l’apprezzamento medico della dott.ssa __________ e a comunicarmi se ne condivide il contenuto e la conclusione (nesso di causalità naturale soltanto possibile), oppure no.”).

 

                                         In data 3 marzo 2011 é pervenuto al TCA il complemento peritale del PD PE 1 (doc. XLVIII).

                                         Prendendo posizione in merito al rapporto della dott.ssa __________, il perito giudiziario ha rilevato che se per quest’ultima la relazione di causalità é semplicemente possibile, per lui questa relazione é invece probabile. Egli ha inoltre dichiarato di non avere ulteriori argomenti oltre a quelli già esposti nel suo referto del 12 ottobre 2010 (doc. LVI 1, p. 1).

                                         A proposito dell’eventualità di una neuropatia tossica legata al tabagismo, il dott.  l’ha esclusa, sottolineando che “… i pazienti affetti da neuropatia ottica tossico-carenziale (che molto spesso presentano un’associazione di tabagismo cronico, smodato consumo d’alcool e malnutrizione) soffrono effettivamente di una diminuzione della visione in entrambi gli occhi, ma in modo molto progressivo nel corso di diversi mesi e, altresì, é estremamente raro che l’acuità visiva di tali paziente sia inferiore a 1/10.” (doc. LVI 1, p. 2).

                                         Egli ha quindi affermato di concordare pienamente con “… il commento relativo alle complicazioni neurologiche (anche visive) che si riscontrano nei casi di esposizione cronica al toluene, il che non é il caso di questo paziente.”.

                                         Infine, il perito ha suggerito di effettuare un dosaggio degli anticorpi anti-NMO per fare chiarezza sull’eventuale presenza di una sindrome di Devic (doc. LVI 1, p. 2).

 

                                         Con scritto del 17 marzo 2011, il dott. PE 1 ha informato il TCA che l’analisi appena citata andrebbe eseguita presso il Dipartimento di neurologia clinica dell’Università di Oxford (GB - cfr. doc. L).

 

                             2.13.   In sede di osservazioni al complemento peritale, l’Istituto assicuratore ha prodotto due nuovi apprezzamenti della dott.ssa __________, la quale ha in particolare sottolineato come la letteratura citata dal perito “… non riporta alcun caso in cui, in caso di inalazione di benzina, si sia verificato un danno selettivo al nervo ottico. Tutti i casi descritti mostrano una partecipazione sistemica. Poiché i vapori possono essere assunti tramite mucose, si verificano irritazioni alle vie respiratorie, ai polmoni nonché agli occhi con pizzicore e bruciore. A concentrazioni superiori, si verificano disturbi allo stomaco come nausea e vomito, a concentrazioni ancora superiori si verifica uno stordimento del sistema nervoso centrale con stato confusionale, eventuale perdita di coscienza e in caso di esposizioni croniche, problemi ai movimenti di precisione. Ciò non é mai stato descritto nel caso del nostro assicurato e conferma l’assenza della concentrazione tossica.” (doc. 76a) e inoltre che “… il fatto che un occhio si sia ristabilito al 100% per poi successivamente peggiorare di nuovo depone chiaramente contro la causa dell’inalazione di benzina, in quanto il paziente non é stato esposto all’inalazione una seconda volta, ma fa ritenere più probabile una neurite retrobulbare con decorso a poussées successive.” (doc. 77a).

 

                             2.14.   Ritenuto come le obiezioni sollevate dalla dott.ssa __________ facessero apparire incompleta la valutazione contenuta nella perizia giudiziaria del 12 ottobre 2010 e considerato come le spiegazioni fornite dal dott. PE 1 il 28 febbraio 2011 non chiarisse a sufficienza gli aspetti toccati dalle obiezioni in questione, il TCA ha ordinato un complemento peritale a cura della Prof.ssa PE 2, spec. FMH in medicina del lavoro nonché in medicina sociale e preventiva, direttrice dell’Institut universitarie __________ di __________ (cfr. doc. LXXV).

 

                                         Dal referto datato 26 settembre 2012 si apprende che la dott.ssa PE 2 ha fondato la propria valutazione sulla perizia giudiziaria del PD dott. PE 1, sulle informazioni raccolte in occasione del colloquio telefonico intercorso con l’insorgente, sulla modelizzazione dell’esposizione (“valutazione dell’esposizione ai vapori di toluene al momento del rovesciamento accidentale di una pompa di benzina” - allegato n. 2), sullo studio della letteratura medica specialistica e sulle risultanze della consultazione con un ematologo del __________, Prof. dott. __________ (doc. LXXXII, p. 1).

 

                                         Il perito giudiziario ha innanzitutto formulato alcune considerazioni di carattere generale a proposito della tossicità del toluene, una delle componenti della benzina, conosciuta quale potenziale causa di patologie oftalmiche:

 

"  (…).

Secondo l’Associazione americana d’igiene industriale (AIHA: American Industrial Hagiene Association. Toluene. In: Emergency Response Planning Guideline (ERPG). Fairfax VA: AIHA 2010, 9 p.) la concentrazione (dose) - risposta di toluene si presenta nel modo seguente:

 

1000 ppm (3750 mg/m³): la concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui possono essere esposti fino a un’ora senza sviluppare effetti dannosi per la loro salute.

 

300 ppm (1125 mg/m³): la concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui possono essere esposti fino a un’ora senza risentire o sviluppare degli effetti irreversibili.

 

50 ppm (187.5 mg/m³): la concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui possono essere esposti fino a un’ora per arrivare a risentire degli effetti leggeri e passeggeri oppure senza percepire odori ben definiti.

 

(…).

 

Il toluene, come tutti i solventi organici, colpisce prima il cervello e induce sintomi di compromissione delle prestazioni del cervello: problemi di coordinazione, reazioni rallentate, effetti fisici analoghi a quelli dello stato di ebrietà. Un’intossicazione più grave prevede un malessere generale, senso di nausea e mal di testa. Questi effetti di intossicazione si presentano subito dopo l’esposizione. È molto difficile stabilire le dosi corrette che provocano questi sintomi. Se si fa riferimento alla lista dell’AIHA citata in precedenza, questi effetti passeggeri sono riscontrabili tra 50 e 300 ppm per un’ora di esposizione. Laddove la dose aumenti a 1000 ppm (sempre per un’ora di esposizione), si aggiungono problemi di irritazione delle mucose (occhi e sistema respiratorio) e di intossicazione renale. Oltre i 1000 ppm, si riscontrano effetti polmonari (edema polmonare) e renali gravi, oltre alla probabile comparsa di effetti gravi e non reversibili sul cervello (coma). Gli effetti sul cervello sono caratteristici per il solventi.”

                                         (doc. LXXXIV, p. 3s.)

 

                                         Quindi, dopo aver ricordato che, grazie agli accertamenti compiuti dal PD dott. PE 1, nel caso di specie, era già stata esclusa l’eziologia traumatica, quella compressiva/infiltrativa, quella ischemica, nonché la presenza della sindrome di Leber, la Prof.ssa PE 2 ha discusso l’ipotesi di una neuropatia ottica tossica.

                                         Al riguardo, essa ha dichiarato che da un’approfondita analisi della letteratura specialistica, sono emersi soltanto due casi che associano un’esposizione acuta a solventi con una neuropatia ottica e che interessanno sostanze più specifiche di quelle presenti nella benzina (il metanolo e il metiletilchetone). Sempre secondo il perito giudiziario, la letteratura riferisce di casi di neuropatia ottica causata dai vapori di toluene e di altri solventi, tuttavia soltanto dopo un’esposizione di lunga durata e di alta concentrazione, come é il caso per quelle persone che abusano dei solventi (i cosiddetti “sniffatori”). In questi casi, l’affezione si presenta “… bilaterale, più spesso asimmetrica, progressiva, regressiva totalmente o parzialmente alla conclusione dell’esposizione. I sintomi ottici erano accompagnati da sintomi generali di intossicazione del cervello, quali problemi di concentrazione, equilibrio, mal di testa, o anche problemi psichiatrici. Nella maggior parte dei casi professionali, la patologia oftalmica era accompagnata da dolore all’occhio.” (doc. LXXXIV, p. 6s.).

 

                                         Riferendosi in particolare alle risultanze contenute nella valutazione eseguita dal dott. __________, igienista del lavoro (cfr. doc. LXXXIV, p. 2s.: “In una situazione con il finestrino aperto durante il viaggio, si può concludere, come sostiene l’igienista della CO 1, che l’esposizione non può essere quantificata e che deve essere considerata come molto debole, quindi trascurabile dal punto di vista degli effetti sull’organismo. Per valutare l’esposizione in base alla situazione descritta dal sig. RI 1 (situazione 2), il Dr. __________, PD, igienista del lavoro, ha eseguito delle formulazioni di un modello con il toluene come target. Con il finestrino chiuso, un’esposizione di circa 100 mg/m³ non é da escludere. Nel peggiore dei casi, a seconda del modello, il Sig. RI 1 sarebbe stato esposto per circa 10-15 minuti a 500 mg/m³, che rappresenta un’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione (VLE) definito dall’Ordinanza svizzera.”), l’esperta ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra l’esposizione ai vapori della benzina e la nota patologia oftalmica:

 

"  (…).

Il Sig. __________ é stato esposto ai vapori della benzina a una quantità molto debole (scenario 1: finestrino aperto fino a destinazione) o nel peggiore dei casi per 10-15 minuti al di sotto del valore limite d’esposizione a toluene nel breve termine (scenario 2). I valori di esposizione a breve termine (VLE) sono fissi, in modo che un soggetto sano non debba presentare sintomi dopo tale esposizione, e nel caso del toluene, é fissato a 4 x 15 minuti al giorno. Si può concludere che é poco probabile che tale esposizione al di sotto del VLE sia la causa della neuropatia ottica del Sig. RI 1. Questi dichiara in maniera esplicita di non aver avuto sintomi quali stati simili all’ebrietà, problemi di equilibrio, nausea, malessere, ecc. I solventi che possono causare una neuropatia ottica hanno tutti in primis una tossicità generale sul cervello e sono accompagnati da tali sintomi d’intossicazione generale del cervello. Dato che il Sig. RI 1 non ha avuto questi sintomi obbligatori d’intossicazione da solventi, si deve concludere che l’esposizione non é stata così elevata e, di sicuro, non ha superato il VLE. In questa situazione, si può affermare che non é probabile che l’esposizione ai vapori della benzina abbia causato la patologia ottica del Sig. RI 1.”

                                         (doc. LXXXIV, p. 7 - il corsivo é del redattore)

 

                                         La Prof.ssa PE 2 si é pure interrogata in merito a un eventuale ruolo scatenante giocato dall’esposizione ai vapori di benzina, e ciò in considerazione del fatto che la patologia é insorta in stretta relazione temporale con l’evento. A detta dell’esperta, si tratta di una possibilità che non può essere scartata a priori, a condizione però che l’organo interessato fosse già attaccato o danneggiato. Essa ha sottolineato di non aver trovato nella letteratura un caso o anche soltanto una discussione sul fatto che un’esposizione ai solventi possa scatenare una patologia ottica. Tuttavia, siccome si conosce poco dei meccanismi patologici e dei vari fattori che possono interagire, a suo avviso, non si può escludere che l’esposizione alla benzina abbia scatenato l’affezione diagnosticata all’assicurato (cfr. doc. LXXXIV, p. 7).

 

                                         Secondo il perito giudiziario non é parimenti possibile escludere un danno di origine carenziale. In proposito, essa ha ricordato che le neuropatia ottiche carenziali sono “… estremamente rare e si verificano soprattutto in relazione a una caranza di vitamine B12, B1 (tiamina), B2, B6 e acido folico, in caso di guerra o di permanenza in prigione. Le neuropatie ottiche carenziali sono quasi sempre bilaterali ma non obbligatoriamente simmetriche, sono progressive e regrediscono più spesso, parzialmente o totalmente, in seguito alla sostituzione.” (doc. LXXXIV, p. 4s.). Esaminate le pregresse analisi di laboratorio agli atti, la dott.ssa PE 2 ha riscontrato che RI 1 soffriva di una carenza di elementi essenziali: ferro e acido folico. La carenza di acido folico, diversamente da quella di ferro, viene descritta nella letteratura come causa di una neuropatia ottica. Essa ha quindi espresso le seguenti considerazioni: “nella maggior parte dei casi, una neuropatia ottica carenziale si sviluppa senza provare dolore. Questo é un motivo per cui il Dr. PE 1 ha escluso una causa tossico-carenziale (si veda l’email del Dr. PE 1, allegato 3). Nel “diario clinico” di __________, non si trovano indicazioni che il Sig. RI 1 abbia provato dolore agli occhi o in altre parti del corpo (È stato molto difficile comprendere il “diario clinico” anche per le persone di madrelingua italiana che abbiamo consultato!!!). Il 29.03.2007, il Dr. __________ (documento 4) riporta: Neuropatia ottica posteriore acuta, bilaterale concomitante, non associata a dolore. È nella perizia di PE 1 che viene menzionato che il Sig. RI 1 ha provato dolori sotto-orbitali bilaterali. Nel colloquio telefonico, il Sig. RI 1 non ha menzionato i dolori. Ma secondo Milea e Vignal-Clermont 2002 (allegato 4 e citati in precedenza) e la letteratura internazionale, non sono presenti sintomi o segnali specifici che distinguano una neuropatia ottica tossica da una neuropatia carenziale, il che significa che provare o meno dolore non esclude l’una o l’altra delle eziologie.” (doc. LXXXIV, p. 5s.).

 

                             2.15.   Con la pronunzia di rinvio 35.2008.41 del 7 agosto 2008, all’INSAI era stato ordinato di compiere un complemento istruttorio al fine di valutare la realizzazione del criterio della repentinità dell’azione lesiva e segnalato che restava da esaminare anche la questione della causalità naturale (cfr. doc. 57, p. 8). Dopo aver proceduto all’audizione dell’assicurato (cfr. doc. 58) e aver raccolto il parere dell’oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 63), con decisione formale del 17 marzo 2009 (poi confermata in sede di opposizione), l’Istituto assicuratore ha di nuovo negato il proprio obbligo a prestazioni, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, come pure di un nesso di causalità naturale tra la neuropatia ottica e l’evento del dicembre 2006 (cfr. doc. 68).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che la questione di sapere se la durata dell’esposizione ai vapori di benzina soddisfi o meno il criterio della repentinità ai sensi dell’art. 4 LPGA possa rimanere insoluta, posto che, anche in caso di risposta affermativa, ciò non basterebbe per ammettere il diritto a prestazioni del ricorrente. In effetti, così come verrà diffusamente argomentato qui di seguito, alla diagnosticata neuropatia ottica bilaterale non può essere riconosciuta un’eziologia infortunistica.

 

                                         Questa Corte rileva innanzitutto che, grazie agli accertamenti compiuti dal PD dott. PE 1, é stato delimitato il campo delle possibili cause della nota neuropatia ottica (cfr. doc. XL, p. 4: “La possibilità di un’eziologia traumatica é esclusa dall’anamnesi. La possibilità di una lesione compressiva infiltrativa é esclusa dagli esami effettuati ad oggi. Le lesioni ischemiche sono in linea di massima irreversibili, con deficienze definitive. La possibilità di una neuropatia ottica di Leber (anomalia genetica ereditaria) é esclusa dall’analisi genetica effettuata presso l’Ospedale generale di __________.” e doc. LVI 1:”Gli esami a tutt’oggi effettuati (MRI, punzione lombare, esami del sangue) non permettono di evidenziare anomalie che portrebbero confermare una neuropatia ottica demielinizzante (sclerosi multipla), una neuropatia ottica ereditaria (malattia di Leber), una neuropatia ottica compressiva, una neuropatia ottica infiammatoria specifica. Si dovrebbe escludere la possibilità di una sindrome di Devic mediante un dosaggio degli anticorpi anti-NMO (che finora non é stato effettuato). Fortunatamente, il decorso del signor RI 1 é stato caratterizzato da un’evoluzione parzialmente favorevole, giacché la sua acuità visiva é successivamente migliorata - cosa che non accade nelle neuropatie ottiche ischemiche.”).

                                         Queste conclusioni del dott. Borruat possono essere fatte proprie dal TCA.

 

                                         Il perito neuroftalmologo non può invece essere seguito nella misura in cui, in sede di complemento peritale, ha definito probabile l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il sinistro del dicembre 2006 e la patologia denunciata dall’assicurato (cfr. doc. XLVIII, p. 1).

                                         Intanto, il perito giudiziario stesso, nel suo referto principale, si é pronunciato in termini di semplice possibilità riguardo all’esistenza di una tale relazione (cfr. doc. XL, p. 5: “È dunque possibile che il paziente in questione sia stato esposto in maniera acuta ad una concentrazione di toluene sufficiente a provocare una neuropatia ottica di questo tipo.” - il corsivo é del redattore). Sempre in questo ordine di idee, va inoltre rilevato che, dopo avere affermato che il toluene é noto per provocare dei disturbi neurologici, segnatamente una neuropatia ottica, l’esperto ha pure precisato che, in base alla letteratura specialistica da lui consultata, neuropatie ottiche possono manifestarsi a seguito di esposizioni ripetute al toluene, ciò che non é il caso dell’assicurato (doc. doc. XL, p. 5: “In genere, le neuropatie ottiche secondarie generate dall’inalazione di toluene si manifestano dopo esposizioni ripetute.” - il corsivo é del redattore).

                                         D’altro canto, con scritto del 2 febbraio 2011, il TCA ha esplicitamente invitato il perito giudiziario a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 (cfr. doc. XLVII). Con complemento del 28 febbraio 2011, il PD PE 1 ha sostenuto che la neuropatia ottica costituisce una probabile conseguenza dell’esposizione ai vapori di benzina, siccome “… mancano tutte le altre entità che potrebbero (raramente) essere responsabili …” di una tale patologia, e ha precisato di non avere “… altro da aggiungere rispetto agli argomenti già esposti nella mia relazione peritale del 12.10.2010.” (cfr. doc. LVI 1).

                                         Di fatto, egli ha dunque omesso di confrontarsi con gli argomenti sviluppati dalla dott.ssa __________, donde l’esigenza per il TCA di completare la perizia giudiziaria dal punto di vista della medicina del lavoro (in proposito, si veda l’ordinanza 7 dicembre 2011, doc. LXXIV, p. 2: “… - così come é già stato precisato nell’ordinanza del 25 agosto 2011 -, la Prof.ssa PE 2 non é chiamata a elaborare una perizia ex novo ma piuttosto a completare la valutazione peritale del PD dott. PE 1 dal punto di vista della medicina del lavoro, pronunciandosi in particolare sulle obiezioni sollevate dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1;”).

 

                                         Nella suo referto del 26 settembre 2012, la specialista in medicina del lavoro dott.ssa PE 2 ha sostenuto che é improbabile che la neuropatia ottica di cui soffre l’assicurato sia stata causata dall’esposizione ai vapori di benzina (cfr. doc. LXXXIV, p. 7: “… si può affermare che non é probabile che l’esposizione ai vapori della benzina abbia causato la patologia ottica del Sig. RI 1.”), conclusione condivisa anche dalla dott.ssa K. Biechl-Lautenbach nel suo apprezzamento del 15 novembre 2012 (cfr. allegato al doc. XLII, p. 2: “… il meccanismo causale, così come viene descritto, non é certamente adeguato a causare una neuropatia ottica. I sintomi di un’intossicazione sistemica sono evidentemente assenti.”).

 

                                         L’esperta giudiziaria é giunta a tale conclusione considerando, in primo luogo, che, nella migliore delle ipotesi, ovvero seguendo la versione contenuta nel rapporto relativo all’audizione del 9 ottobre 2008 - che l’insorgente aveva sottoscritto in segno di accettazione -, da cui si evince che il finestrino é rimasto aperto per tutto il tratto di strada fino ad __________ (cfr. doc. 58, p. 2), l’assicurato ha subito un’esposizione molto debole, dunque “… trascurabile dal punto di vista degli effetti sull’organismo.” (doc. LXXXIV, p. 2) e, in quella peggiore, ossia fondandosi sulla versione secondo cui il finestrino del furgone sarebbe rimasto aperto solo per qualche minuto dopo che la pompa si era rovesciata (cfr. doc. allegato 1 al doc. LXXXIV, p. 2), il livello di esposizione é comunque rimasto inferiore al valore limite fissato dall’Ordinanza federale (doc. LXXXIV, p. 2s.).

                                         In secondo luogo, il ricorrente non ha avvertito alcun sintomo, ad eccezione della perdita del visus l’indomani del sinistro (in proposito, si veda pure il referto 29 marzo 2007 della dott.ssa __________, da cui risulta che posteriormente all’esposizione l’assicurato non aveva presentato alcun sintomo neurologico/sistemico associato - cfr. doc. 4), quando invece “… i solventi che possono causare una neuropatia ottica hanno tutti in primis una tossicità generale sul cervello e sono accompagnati da tali sintomi d’intossicazione generale del cervello.” (doc. LXXXIV, p. 7).

                                         In terzo luogo, la letteratura medica specialistica non riferisce di casi in cui una neuropatia ottica é insorta a seguito di un’esposizione acuta all’una o all’altra delle componenti della benzina, segnatamente al toluene. I casi refertati riguardano invece esposizioni di lunga durata e di alta concentrazione (cfr. doc. LXXXIV, p. 6s.). In effetti, anche i contributi dottrinali che il PD dott. PE 1 ha allegato al proprio referto peritale riferiscono tutti di casi concernenti individui che sono stati esposti in maniera prolungata al toluene (il doc. XXXVI/13 concerne un uomo di 27 anni che aveva inalato colla da un sacchetto di plastica più volte al giorno per diversi mesi; il doc. XXXVI/14 riguarda un uomo di 20 anni che per tre anni aveva giornalmente inalato una vernice metallica contenente del toluene; il doc. XXXVI/15 riferisce di uno studio eseguito su 15 pazienti che avevano sviluppato una dipendenza dal toluene), così come é stato giustamente sottolineato anche dalla dott.ssa __________ (doc. 75a: “Anche dalla letteratura allegata sulla neuropatia ottica tossica e il toluene risulta che é stata osservata una neuropatia ottica solo dopo un’esposizione prolungata e plurima (nel senso di dipendenza dalla sostanza).” - il corsivo é del redattore).

 

                                         Dopo avere negato che l’evento del 20 dicembre 2006 possa aver causato (in senso stretto) la neuropatia ottica, la Prof.ssa PE 2 si é chiesta se al medesimo evento non possa essere perlomeno riconosciuto un ruolo scatenante, tenuto conto della stretta relazione temporale (“L’intervallo di tempo rimane un valido argomento.”).

                                         Al riguardo, l’esperta ha dichiarato di non poter “… escludere che l’esposizione alla benzina abbia innescato la patologia ottica.” (doc. LXXXIV, p. 7) - ciò che equivale ad ammetterne la semplice possibilità (insufficiente, dal profilo probatorio, per risconoscere l’esistenza di un parziale nesso di causalità naturale - cfr. i riferimenti giurisprudenziali citati al consid. 2.7. del presente giudizio) -, come non ha potuto del resto escludere che quella lamentata da RI 1 costituisca una neuropatia di eziologia morbosa, dovuta a una carenza (di ferro o di acido folico) (cfr. doc. LXXXIV, p. 4ss. e risposta al quesito n. 7: “Come spiegato nella discussione, si sostengono diversi argomenti a favore di una neuropatia dovuta a carenza (di ferro o acido folico).”).

 

                                         Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la valutazione del dott. PE 1 (probabile eziologia tossica, in quanto si tratterebbe della sola rimasta possibile), non ha retto a un’approfondita analisi delle circostanze concrete del caso di specie.

 

                                         A proposito del fattore temporale evocato dalla dott.ssa PE 2, é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, per il solo fatto di essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. La regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha insomma valenza scientifica (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).

 

                                         Tutto ben considerato, un apprezzamento globale dei mezzi di prova a disposizione, non consente a questo Tribunale di raggiungere il convincimento che l’evento in questione vada considerato la causa probabile dei disturbi visivi di cui soffre l’assicurato. In questo ordine di idee, ci si può senz’altro esimere dall’ordinare un dosaggio degli anticorpi anti-NMO (cfr. doc. LVI 1, p. 2 e doc. L). Infatti, anche qualora l’esame appena citato dovesse rivelarsi negativo per una malattia di Devic, la sua valutazione della fattispecie non muterebbe.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit., Zurigo 2003, p. 343), che la neuropatia ottica bilaterale presentata da RI 1 costituisca una conseguenza naturale dell’evento del 20 dicembre 2006, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti