Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2009.88

 

LG/DC/sc

Lugano

25 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 agosto 2009 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 1° maggio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha confermato la decisione del 18 febbraio 2009, con la quale ha negato a RI 1 il diritto alla quarta ed ultima rata dell’indennità per cambiamento d’occupazione (ICO) risultando un discapito finanziario del 7,10%, e chiesto la restituzione di fr. 21'389.--  (doc. 186, 192).

 

 

                               1.2.   Con scritto del 25 febbraio 2009 e del 26 giugno 2009 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha presentato domanda di condono dell’importo di fr. 21'389.-- (doc. 187, 193).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione dell’11 agosto 2009 l’CO 1 ha confermato la decisione del 6 luglio 2009, con la quale ha respinto la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 21'839.--. Tale importo è stato chiesto in restituzione dall’assicuratore infortuni, in quanto nel periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007 gli è stata versata un’indennità di cambiamento di occupazione (ICO) non dovuta (doc. 195, 198).

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione dell’11 agosto 2009 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata.

 

                                         In sostanza il ricorrente ha invocato la propria buona fede sostenendo di aver sempre notificato tramite l’RA 1 di __________ “qualsiasi modifica del reddito e della sua situazione personale”. Egli inoltre ha riferito che un dipendente dell’CO 1 di __________ gli aveva confermato che sussisteva il diritto alla quarta rendita anche con il prolungo del contratto di lavoro presso il Municipio di __________.

 

                                         Infine, egli ha fatto presente a questa Corte le difficoltà economiche nelle quali versa e che gli renderebbero insostenibile un’eventuale restituzione dell’importo in questione (doc. I).

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 5 ottobre 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 abbia a ragione o meno negato all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 21'839.-- percepita indebitamente a titolo di indennità di cambiamento di occupazione (ICO) nel periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 84 della LAINF gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente

                                         interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell’azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni (cpv.1).

                                         Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo.

                                         Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l’esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 86 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (in seguito: OPI) il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall’assicuratore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora:

 

                                         a.   a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l’erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l’impegno che da lui può essere                                     ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;

                                         b.   abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione, l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici;

                                         c.   presenti all’assicuratore del datore di lavoro che l’occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato                                          oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un’indennità giornaliera di transizione (cpv. 1).

 

                                         Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia,

                                         di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento (cpv. 2).

 

                                         Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all’indennità per cambiamento d’occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività (cpv. 3).

 

                                         L’art. 87 prevede che l’indennità per cambiamento d’occupazione ammonta all’80 per cento della perdita

                                         di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell’esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale.

                                         È considerato salario il guadagno assicurato giusta l’articolo 15 della legge (cpv. 1).

 

                                         Se il beneficiario di un’indennità per cambiamento d’occupazione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l’attività costituente oggetto della decisione,

                                         l’indennità per cambiamento d’occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni (cpv. 2).

                                         L’indennità per cambiamento d’occupazione è pagata durante quattro anni al massimo (cpv. 3).

                                     

                                         Ai sensi dell’art. 88 l’indennità per cambiamento d’occupazione è versata ogni mese in anticipo.

 

                               2.4.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.5.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

 

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.6.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.7.   L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                               2.8.   Il TFA, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)

 

                                         In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

 

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

 

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

 

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nel caso concreto, il TCA rileva che l’CO 1, in data 31 luglio 2002, a seguito dei disturbi alla salute (dermatosi alle mani) insorti in relazione alla sua attività professionale (aiuto odontotecnico presso la __________), ha dichiarato __________, a far tempo dal 1° agosto 2002, inidoneo per lavori in laboratori odontotecnici (doc. 30).

                                     

                                         In applicazione degli artt. 83-85 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) l’assicuratore infortuni, il 21 agosto 2002, ha considerato l’assicurato abile in misura completa, nei limiti della decisione d’idoneità, e gli ha riconosciuto il diritto all’indennità giornaliera transitoria, a partire dal 1° agosto 2002 (doc. 46).

 

                                         Con decisione del 21 ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1, dopo aver sottoposto il caso alla __________, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e versato l’indennità giornaliera in base a un’inabilità del 50% sino al 31 ottobre 2002.

 

                                         Dal 1° novembre 2002 l’assicurato viene ritenuto abile al 100% nei limiti della decisione di idoneità. A partire dalla medesima data viene corrisposta l’indennità giornaliera transitoria (doc. 85).

 

                                         In data 5 maggio 2003 l’CO 1 ha riconosciuto il diritto di RI 1 all’indennità per cambiamento d’occupazione (ICO) con la motivazione e il calcolo che seguono:

 

"  In applicazione dell'articolo 78 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il signor RI 1 è stato dichiarato inidoneo per i lavori in laboratori odontotecnici. Di conseguenza, considerato che sono date le necessarie premesse conformemente all'art. 86 OPI, esiste il diritto a un'indennità per cambiamento d'occupazione. La stessa ammonta all'80% della perdita di salario cagionata dalla decisione d'inidoneità ed è corrisposta, mensilmente, durante quattro anni al massimo.

 

Se l'indennità per cambiamento d'occupazione concorre con ulteriori prestazioni dell'assicurazione sociale, tale indennizzo può essere corrisposto al 100% della perdita di salario tenendo conto delle prestazioni citate come pure del diritto massimo (art. 69 LPGA; art. 87 cpv. 1 e 3, art. 88 e 89 OPI).

 

Calcolo dell'indennità per cambiamento d'occupazione

1° anno dal 01.03.2003 al 29.02.2004

 

Guadagno presumibile

c/o __________            Fr. 40'300.--

 

./. Prestazioni Assicurazione Disoccupazione                  Fr. 32'237.50

 

Differenza, indennità al 100%

secondo l'art. 69 LPGA                                                      Fr.   8'062.50

                                                                                           ==========

 

 

Tale importo sarà suddiviso in 12 mensilità di Fr. 671.90 e versato retroattivamente dal 01.03.2003 presso la banca __________ di __________, sul conto n° __________, intestato al signor RI 1.

 

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1 lettera a OPI. Lo stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è ragionevolmente esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il pregiudizio delle possibilità di guadagno. Qualora l'assicurato non fosse in grado di provare per iscritto gli sforzi intrapresi (offerte d'impiego, colloqui di presentazione, ecc.), deve attendersi l'estinzione del diritto ad ulteriori indennità.

 

Esamineremo periodicamente l'esattezza della prima rata. Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per l'ulteriore corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci riserviamo il diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali prestazioni versate a torto oppure di chiederne la restituzione.

 

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative dovrà esserci comunicata immediatamente." (Doc. 107)

 

                                         Con decisione del 13 novembre 2003 (doc. 121), poi confermata con decisione su opposizione del 18 dicembre 2003, l’CO 1 si è rifiutata di ritornare su quanto precedentemente deciso in assenza di elementi di giudizio atti a fare apparire manifestamente errata la decisione del 21 ottobre 2002, cresciuta formalmente in giudicato (doc. 126).

 

                                         Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, successivamente ritirato (cfr. decreto di stralcio del 24 maggio 2004; inc. 35.2004.17).

 

                                         Il 7 aprile 2004 l’CO 1 ha comunicato di aver provveduto al riesame della prima rata dell’ICO per il periodo dal 1° marzo 2003 al 29 febbraio 2004 e contemporaneamente al calcolo della seconda rata per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (doc. 133, 134, 135).

                                                                

                                         L’assicuratore infortuni con scritto datato 21 marzo 2005 ha confermato all’assicurato, dopo riesame, la correttezza del calcolo della seconda rata. Contemporaneamente l’CO 1 ha notificato il conteggio della terza rata per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006 (doc. 155, 156, 157).

 

                                         Il 25 ottobre 2005 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 il riesame della terza rata, per il periodo dal 1°novembre 2005 fino al 28 febbraio 2006, dal quale risultava un importo a favore dell’assicurato di fr. 4'144.85 (doc. 168).

 

                                         Dall’annotazione del 24 febbraio 2006 (doc. 176) si evince che l’assicurato ha informato il responsabile dell’CO 1 Signor __________ di aver trovato a partire dal 1° marzo 2006 un impiego presso il Municipio di __________ per la durata di 6 mesi. Una copia del contratto veniva quindi inviata all’assicuratore (cfr. doc. 177).

 

                                         L’CO 1, il 17 marzo 2006, ha comunicato all’assicurato di aver provveduto al riesame della terza rata dell’ICO per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006 e contemporaneamente al calcolo della quarta rata per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007 (doc. 178, 179, 180).

 

                                         Questo il tenore dello scritto inviato al rappresentante dell’insorgente:

 

"  (…)

Egregi signori,

In applicazione dell'articolo 78 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il signor RI 1 è stato dichiarato inidoneo per i lavori in laboratori odontotecnici. Di conseguenza, considerato che sono date le necessarie premesse conformemente all'art. 86 OPI, esiste il diritto a indennità per cambiamento d'occupazione. La stessa ammonta all'80% della perdita di salario cagionata dalla decisione d'inidoneità ed è corrisposta, mensilmente, durante quattro anni al massimo.

 

Se l'indennità per cambiamento d'occupazione concorre con ulteriori prestazioni dell'assicurazione sociale, tale indennizzo può essere corrisposto al 100% della perdita di salario tenendo conto delle prestazioni citate come pure del diritto massimo (art. 69 LPGA; art. 87 cpv. 1 e 3, art. 88 e 89 OPI).

 

Dal riesame della IIIa rata è risultato un importo a favore del signor RI 1 di ancora CHF 1'463.55. Contemporaneamente abbiamo provveduto al calcolo della IVa rata.

 

Calcolo dell'indennità per cambiamento d'occupazione

4° anno dal 1.3.06 al 28.2.07

 

Guadagno presumibile

c/o __________                                                               CHF 46'396.00

 

./. Prestazioni Impiego presso il Municipio di __________      CHF 19'098.00

 

Differenza, indennità all'80%

secondo l'art. 69 LPGA                                                    CHF 21'838.40

 

Da versare (arrotondato CHF 1'819.90 x 12m)               CHF 21'838.80

                                                                                         ===========

 

Tale importo sarà suddiviso in 12 mensilità di CHF 1'819.90 e versato retroattivamente dal 1.3.06 presso la __________ di __________, sul conto n. __________, intestando al signor RI 1.

 

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1 lettera a OPI. Lo stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è ragionevolmente esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il pregiudizio delle possibilità di guadagno. Nel caso in cui il contratto di lavoro presso il Municipio di __________ non venga, a fine agosto 2006 rinnovato, il signor RI 1 è tenuto a provare tramite ricerche di lavoro il suo impegno per trovare un nuovo datore di lavoro a partire dal 1.9.06.

 

Esamineremo periodicamente l'esattezza della IVa rata. Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per l'ulteriore corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci riserviamo il diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali prestazioni versate a torto oppure di chiederne la restituzione.

 

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative dovrà esserci comunicata immediatamente" (doc. 180).

 

 

"  INDENNITÀ PER CAMBIAMENTO D'OCCUPAZIONE

RIESAME DELLA III RATA (1.3.05 - 28.02.06)

 

Salario presumibile

presso __________

CHF 3'400 x 13 m                               CHF 44'200.00

AF dal 1.9.05

CHF 183 x 6 m                                    CHF   1'098.00

 

Totale parziale                                                                 CHF 45'298.00

 

./. Impiego «__________»

dal 19.9.05 al 31.1.06

CHF 1'750 x 13 x 135 gg                     CHF   8'414.40

           365

 

./. AF 50% (183:2 = 91.50)

dal 19.9.05 al 31.1.06

CHF 91.50 x 12m x 135gg                  CHF      406.10

            365

 

                                                                                         CHF   8'820.50

 

Differenza                                                                        CHF 36'477.50

                                                                                         ===========

 

Di cui l'80%                                                                      CHF 29'182.00

 

./. Indennità già versate in precedenza                            CHF 27'718.45

 

Totale a vostro favore                                                  CHF  1'463.55

                                                                                         ===========

 

(doc. 178).

 

 

"  INDENNITÀ PER CAMBIAMENTO D'OCCUPAZIONE

CALCOLO DELLA IV RATA (1.3.06 - 28.02.07)

 

Salario presumibile

presso __________

CHF 3'400 x 13 m                               CHF 44'200.00

AF: 183 X 12M                                     CHF   2'196.00

 

Totale parziale                                                                 CHF 46'396.00

 

./. Impiego presso il Municipio di __________

CHF 3'000 x 6m                                  CHF 18'000.00

AF: CHF 183 x 6                                  CHF   1'098.00

 

                                                                                         CHF 19'098.00

 

                                                                                         CHF 27'298.00

                                                                                         ===========

Differenza all'80 %                                                           CHF 21'838.40

 

Da versare (arrotondato CHF 1'819.90)                          CHF 21'838.80

                                                                                         ===========

 

L'importo verrà suddiviso in 12 rate mensili di CHF 1'819.90 l'una." (doc. 179).

 

                                         Il 15 gennaio 2009, mediante un colloquio telefonico del responsabile dell’CO 1 __________ con il Municipio di __________, l’istituto assicurativo ha appreso che il ricorrente lavorava ancora presso il Comune di __________ e non aveva cessato l’attività il 31 agosto 2006 (cfr. annotazione del 15 gennaio 2009, doc. 182).

 

                                         L’CO 1 ha quindi chiesto la restituzione dell’importo di fr. 21'839.-- percepita indebitamente a titolo di indennità di cambiamento di occupazione (ICO), nel periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, sulla base del calcolo seguente:

 

"  (…)

Salario presumibile

c/o __________

 

CHF 3'400 x 13                                    CHF 44'200.00

 

AF: CHF 183 x 12                                CHF   2'196.00

 

Totale                                                                               CHF 46'396.00

 

 

./. Guadagno effettivo

c/o Municipio di __________

 

01.03.2006 - 31.12.2006

(compreso ass. figli e In. Famiglia,

13esima)                                             CHF 35'928.00

 

01.01.2007 - 28.02.2007

 

CHF 3'000 x 2m                                  CHF   6'000.00

13esima: CHF 250 x 2m                     CHF      500.00

AF: CHF 183 x 2m                               CHF      366.00

Ind. Famiglia: 152.15 x 2m                  CHF      304.30    CHF 43'098.30

 

Differenza                                                                      CHF* 3'297.70

 

 

 

* Nonostante il nuovo calcolo, lo scapito finanziario resta inferiore al 10%, quindi confermiamo che non sussiste un diritto alla quarta rata ICO. Visto quanto precede, l'importo versato per il periodo dal 01.03.06 - 28.02.2007 pari a CHF 21'839.00 deve esserci restituito dal signor RI 1." (doc. 191)

 

 

                             2.10.   L’assicurato, in data 24 febbraio 2006, ha dunque comunicato telefonicamente all’CO 1 di aver trovato, a partire dal 1° marzo 2006, un impiego presso il Municipio di __________ per una durata di 6 mesi. Egli inoltre informava il responsabile dell’assicurazione che non appena in possesso del contratto di lavoro ne avrebbe trasmesso una copia (doc. 176).

 

                                         Nella lettera del 23 febbraio 2006 del Municipio di __________, inviata dall’insorgente all’CO 1, veniva specificata l’assunzione di RI 1 in qualità di ausiliario per la squadra esterna a tempo determinato, dal 1° marzo 2006 al 31 agosto 2006, per uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.-- (doc. 177).

 

                                         Conseguentemente a tale comunicazione l’assicuratore ha provveduto, in data 17 marzo 2006 (doc. 180), a calcolare la quarta rata dell’indennità per cambiamento d’occupazione (ICO), per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, deducendo dal guadagno presumibile presso la __________ (fr. 46'396.--) le prestazioni dell’attività presso il Municipio di __________ (fr. 3'000.-- x 6 mesi, più gli assegni familiari di fr. 1'098.-- per un totale di fr. 19'098.--) e calcolando poi l’80% della perdita di salario secondo l’art. 69 LPGA.

 

                                         Dall’annotazione dell’CO 1 del 15 gennaio 2009 emerge che RI 1 non ha terminato l’attività lavorativa presso il Municipio di __________ il 31 agosto 2006, come creduto dall’CO 1 per due anni e mezzo, ma ha continuato a lavorare anche successivamente (doc. 182).

 

                                         Dalla documentazione salariale trasmessa dal Municipio di __________ si evince che l’insorgente ha proseguito l’attività per tutto il 2006 e il 2007 percependo un salario annuo lordo nel 2006 di fr. 35'928.-- e nel 2007 di fr. 51'390.15 (doc. 184).

                                         Di queste circostanze il ricorrente non ha informato l’assicuratore.

                                        

                                         Ora, il TCA constata che l’assicurato è sempre stato reso edotto del fatto che doveva comunicare immediatamente qualsiasi modifica delle condizioni lucrative. Fin dal primo scritto dell’CO 1 del 5 maggio 2003 (doc. 107) e nei successivi del 7 aprile 2004 (doc. 135), del 21 marzo 2005 (doc. 157), del 25 ottobre 2005 (doc. 168) e del 17 marzo 2006 (doc. 180) è sempre stato specificato:

 

"  (…)

Esamineremo periodicamente l'esattezza della (…) rata. Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per l'ulteriore corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci riserviamo il diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali prestazioni versate a torto oppure di chiederne la restituzione.

 

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative dovrà esserci comunicata immediatamente."

(doc. 107, 135, 157, 168, 180, la sottolineatura è del redattore)

 

                                         Il ricorrente non ha fornito particolari giustificazioni riguardo alla violazione del suo obbligo di informare l’assicuratore sulle mutate condizioni lavorative e finanziarie limitandosi ad invocare la sua buona fede e una presunta informazione ricevuta dal signor __________, secondo cui l’ICO sarebbe stata versata anche dopo i 6 mesi di lavoro presso il Municipio di __________ (doc. I).

 

                                         Ora queste affermazioni non hanno trovato riscontro alcuno dal profilo probatorio.

 

                                         D’altra parte il rappresentante dell’assicurato in sede di opposizione ha indicato che “il signor RI 1 aveva telefonato subito al signor __________ (mi sembra in data 17.3.2006) chiedendo se il calcolo emesso era giusto e che se il rapporto di lavoro sarebbe continuato, avrebbe avuto ancora il diritto al versamento di fr. 1819.60. Il signor __________ aveva confermato al signor RI 1 l’esattezza del versamento e che se il Comune di __________ non avesse rinnovato l’incarico il versamento sarebbe stato lo stesso (quarta rata) anche successivamente” (cfr. doc. 196, la sottolineatura è del redattore).

                                        

                                         Ora, questa indicazione non risulta errata in quanto la rata sarebbe risultata corretta se il Comune non avesse rinnovato l’incarico. Ma questo non è avvenuto in quanto il datore di lavoro ha effettivamente prolungato il periodo lavorativo oltre i sei mesi inizialmente pattuiti. A questo punto il versamento non era più dovuto.

 

                                         Secondo questo Tribunale l’assicurato, al termine del periodo lavorativo di 6 mesi presso il Municipio di __________, allorquando quest’ultimo gli ha comunicato la continuazione del rapporto contrattuale, avrebbe dovuto immediatamente informare l’assicurazione infortuni riguardo a tale cambiamento che avrebbe implicato la modifica o la soppressione  dell’indennità per cambiamento d’occupazione (ICO).

 

                                         Questo a maggior ragione se si considera che l’assicurato era già alla quarta rata di ICO e dunque era ben consapevole dei meccanismi di erogazione di tale prestazione infortunistica.

                                         Sin dal 2003 egli aveva ricevuto periodicamente il medesimo scritto accompagnato dal conteggio che illustrava il calcolo aritmetico dell’ICO con il guadagno presumibile presso il precedente datore di lavoro (__________), la deduzione di eventuali redditi percepiti e la differenza rispetto all’indennità al 100% secondo l’art. 69 LPGA.

 

                                         Nei conteggi del 5 maggio 2003 e del 7 aprile 2004 gli erano già state dedotte dal guadagno presumibile le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione (doc. 107, 135), mentre nel 2005 l’assicurato aveva trovato e regolarmente notificato all’CO 1 l’attività di ausiliario di vendita, svolta dal 19 settembre 2005 al 31 gennaio 2006, presso “__________” con uno stipendio mensile di fr. 1'750.-- (doc. 165, 173).

                                         Già in quell’occasione il reddito lavorativo gli era stato regolarmente conteggiato nella terza rata dell’ICO (doc. 178)

                                        

                                         Egli dunque era ben consapevole che un’indennità percepita o un’attività lucrativa svolta durante il periodo di calcolo dell’ICO avrebbero determinato una modifica dell’importo da ricevere.

 

                                         Nello scritto del 17 marzo 2006 inviato all’assicurato è stato         chiaramente esplicitato quanto segue:

 

"  (…)

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1 lettera a OPI. Lo stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è ragionevolmente esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il pregiudizio delle possibilità di guadagno. Nel caso in cui il contratto di lavoro presso il Municipio di __________ non venga, a fine agosto 2006 rinnovato, il signor RI 1 è tenuto a provare tramite ricerche di lavoro il suo impegno per trovare un nuovo datore di lavoro a partire dal 1.9.06." (doc. 180)

 

                                         Non è infine condivisibile l’argomentazione del ricorrente allorquando afferma che: “Nella lettera del 17.03.2006 la __________ indicava chiaramente che se il contratto non fosse stato rinnovato da parte del Comune di __________, avrebbe dovuto giustificare che era alla ricerca di un posto di lavoro. Non si è mai parlato che si sarebbe dovuto effettuare da parte della __________ un nuovo calcolo” (doc. I)

 

                                         L’assicurato infatti non poteva ignorare che avrebbe percepito indebitamente un’indennità per cambiamento d’occupazione proseguendo l’attività presso il Municipio di __________, oltre il 31 agosto 2006, senza darne comunicazione all’CO 1.

                                         Da una semplice lettura dei conteggi emerge infatti che l’ICO varia a dipendenza della perdita di salario subìta dal beneficiario nel rispettivo periodo di calcolo. L’insorgente non poteva dunque non rendersi conto che il rinnovo del contratto lavorativo avrebbe determinato una modifica dell’importo dell’indennità sino a quel momento percepita.

 

                                         In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.8., questa Corte ritiene che l'assicurato ha commesso una negligenza grave.

 

                                         Di conseguenza, la buona fede dell’insorgente deve essere negata (cfr., per un caso analogo, STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che, venendo a mancare il primo presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni - la buona fede -, a ragione l’CO 1 ha respinto la relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 agosto 2009 deve, pertanto, essere confermata.

 

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti