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Incarto n.
mm/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 luglio 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 dicembre 2005, RI 1 - dipendente della __________ in qualità di croupier e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella al proprio scooter.
Successivamente a questo sinistro, essa ha presentato, secondo il referto 25 gennaio 2006 del dott. __________, una sindrome vertebrale lombare, cervicale e cervico-toracale, un disturbo oculare bilaterale con nozione di distacco del corpo vitreo, nonché un’incontinenza urinaria (doc. M 8).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 febbraio 2009, l’amministrazione ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro del dicembre 2005 a contare dal 24 settembre 2008 e, con esso, il proprio obbligo a prestazioni (doc. A 50).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. A 52 e A 56), in data 22 luglio 2009, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A 64).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2009, RI 1, patrocinata dalla RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle ulteriori prestazioni a dipendenza dell’infortunio del dicembre 2005.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha messo in dubbio il valore probatorio del referto allestito dal medico fiduciario dell’assicurazione, dott. __________, le cui conclusioni si troverebbero in contrasto con l’opinione condivisa da altri specialisti intervenuti successivamente.
Essa ha inoltre fatto valere che l’esistenza di un nesso di causalità sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che i disturbi visivi sono apparsi in coincidenza con l’evento assicurato (doc. I).
1.4. In corso di causa, la ricorrente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.6. Con ordinanza del 10 dicembre 2009, il TCA ha ordinato una perizia specialistica, affidandone l’esecuzione all’Hôpital __________ (doc. XI).
1.7. Il 22 gennaio 2010, questa Corte ha richiamato dal dott__________ la cartella clinica dell’assicurata (doc. XIV).
Il medico curante appena citato ha risposto in data 1° e 2 marzo 2010 (doc. XV e XVI).
1.8. In data 9 giugno 2010 l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc. XVIII), il quale è stato intimato immediatamente alle parti per osservazioni (doc. XIX).
L’istituto assicuratore ha preso posizione il 30 giugno 2010 (doc. XXI), mentre l’assicurata ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare (doc. XXIV).
1.9. Nel corso del mese di agosto 2010, questo Tribunale ha ripreso contatto con l’Hôpital __________, al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti peritali complementari (doc. XXV).
Il complemento peritale dei dottori __________ e __________ è pervenuto al TCA il 5 ottobre 2010 (doc. XXVII).
L’assicuratore LAINF si é espresso in proposito il 19 ottobre 2010 (doc. XXX). La ricorrente è per contro rimasta silente.
1.10. Non potendo riconoscere un pieno valore probatorio al rapporto peritale del 2 giugno 2010 e al relativo complemento del 1° ottobre 2010, questa Corte, in data 27 ottobre 2010, ha ordinato una superperizia, affidandone l'allestimento al dott__________, spec. FMH in oftalmologia (doc. XXXII).
1.11. Il dott. __________ ha trasmesso il proprio referto al TCA in data 4 agosto 2011 (doc. XXXVII). Alle parti è stata data facoltà di presentare delle osservazioni (doc. XXXVIII).
Le osservazioni formulate dall’assicurata sono datate 28 settembre 2011 (doc. XL), quelle della CO 1 18 ottobre 2011 (doc. XLII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a negare l’eziologia infortunistica ai disturbi visivi lamentati dall’assicurata, oppure no. Non è per contro oggetto di contestazione il fatto che, a livello vertebrale, RI 1 non presenta più disturbi riconducibili al sinistro del 10 dicembre 2005.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che la decisione mediante la quale la CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi visivi e l’infortunio assicurato, é stata presa facendo capo al rapporto 6 novembre 2008 del dott. __________, medico-chirurgo (cfr. doc. A 50).
In effetti, il medico fiduciario appena citato, in occasione della visita di controllo del 24 settembre 2008, si ¿espresso nei termini seguenti riguardo all’eziologia della problematica visiva:
" (…).
A fronte della patologia oculare, l’assicurata é portatrice di gravi alterazioni della vista preesistenti già sottoposte a cura chirurgica in epoca antecedente l’infortunio. Nel post-infortunio vi é stato un abbassamento soggettivo del visus, tuttavia con riscontri agli esami clinici e strumentali eseguiti nell’immediato post-infortunio (angiografia, status oculare del 28 dicembre 2005) negativi per qualsivoglia lesione di natura traumatica. Sappiamo, per contro, che sovente si osserva una degenerazione del corpo vitreo bilaterale nonché distacco o protrusione del corpo vitreo pure bilaterale in pazienti con miopia elavata. La diminuzione del visus all’occhio sinistro é ampiamente spiegata dalla ambliopia da questo lato. Ne deriva quindi che, a fronte di eventuali componenti post-traumatiche per questo problema, ai sensi Lainf non é possibile affermare essere confrontati con una causalità naturale preponderante con l’infortunio in causa; la causalità rimane solo possibile come del resto indica pure il dott. __________ responsabile del reparto oculistico dell’Ospedale __________ il quale, riferendosi a ulteriori controlli (non certamente i primi) parla di soffusione emorragica al polo posteriore dell’occhio sinistro „che può essere esito di un trauma con possibile emovitreo“ ma non confermato dagli esami eseguiti nell’immediato post-infortunio. A questo si aggiunge non esservi nozione di qualsivoglia trauma cranico così come nessuna rappresentazione di eventuale lesione post-traumatica all’esame TAC con mezzo di contrasto disposta dal sottoscritto per scrupolo. Alla luce di queste considerazioni si può ragionevolmente affermare che lo stato attuale lamentato dalla peritanda possa essere riconducibile a problema derivante da malattia, del resto anche immaginabile ritenuto lo stato oculare fortemente danneggiato.“
(doc. M 32, p. 5 - il corsivo é del redattore)
Da parte sua, l’insorgente contesta invece che al referto del dott. __________ possa essere riconosciuto il valore probatorio richiesto dalla giurisprudenza federale, facendo notare che agli atti figurano delle certificazioni specialistiche, di data successiva a quella in cui ha avuto luogo la visita fiduciaria, che smentiscono la valutazione del dott. __________.
Il dott. __________, spec. in oftalmologia a __________, ha attestato che, precedentemente al sinistro (luglio 2005), l’assicurata non presentava notevoli opacità vitreali, le quali “… sono sicuramente aumentate in seguito al trauma del dicembre 2005 con i conseguenti disturbi del visus assenti prima del trauma.” (doc. M 36).
Per il dott. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, le opacità vitreali sono insorte solo dopo l’incidente, ragione per la quale “la problematica oculare attuale è (…) da attribuire al trauma.” (doc. M 37).
2.6. Allo scopo di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, questo Tribunale, in data 10 dicembre 2009, ha ordinato una perizia a cura dell’Hôpital __________, Service universitarie d’ophtalmologie, di __________ (doc. XI).
In occasione della visita peritale del 17 maggio 2010, la dott.ssa __________, medico-assistente, ha diagnosticato, a destra, una forte miopia, uno stato dopo facoemulsificazione con afachia nonché il distacco posteriore del corpo vitreo con opacità vitreali e, a sinistra, una membrana retro-pupillare con ectopia della pupilla come pure una ambliopia relativa (doc. XVIII, p. 1), reperti ritenuti tutti oggettivabili (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).
La dott.ssa __________ e il dott. __________ hanno quindi dichiarato che le opacità vitreali sono imputabili, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, all’evento infortunistico del dicembre 2005 (doc. XVIII, p. 2), nel senso che quest’ultimo va ritenuto responsabile di una “aggravation ou évocation des opacités vitréennes.” (doc. XVIII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
Rispondendo al quesito proposto dalla parte ricorrente, i periti giudiziari hanno però pure precisato che un distacco del polo posteriore del vitreo può certo essere provocato da un forte colpo, tuttavia esso può pure rappresentare la conseguenza spontanea di una forte miopia (doc. XVIII, p. 3).
Ascoltate le obiezioni sollevate dall’amministrazione (cfr. doc. XXI), il TCA, con ordinanza del 6 agosto 2010, ha chiesto ai periti di completare la loro perizia del 2 giugno 2010, rispondendo ad alcune domande (cfr. doc. XXV).
Per quanto qui di interesse, con referto datato 1° ottobre 2010 (doc. XXVII), i dottori __________ e __________ (quest’ultimo medico-assistente) hanno dichiarato di non essere in grado né di ammettere né di escludere che le diagnosticate opacità vitreali siano una conseguenza naturale del trauma occorso il 10 dicembre 2005 (“Nous ne pouvons malheureusement pas affirmer qu’il y a un lien entre les opacités vitréennes et le traumatisme du 10 décembre 2005, ni l’exclure.”). A loro avviso, una forte miopia costituisce un fattore di rischio per il distacco posteriore del corpo vitreo, il quale può dunque insorgere in maniera spontanea oppure essere accelerato da un trauma oculare (“La myopie forte est un facteur de risque pour un décollement postérieur du vitré qui peut survenir de façon spontanée ou accélerée par un traumatisme oculaire.” ). Al riguardo, essi hanno precisato che è impossibile stabilire qual è la causa preponderante nell’eziologia del distacco posteriore del vitreo (“Il est impossibile de déterminer quelle cause est prépondérante dans l’étiologie du décollement postérieur du vitré.”).
2.7. Chiamato a pronunciarsi circa il valore probatorio da riconoscere alla perizia elaborata dagli specialisti vodesi, il TCA constata in particolare che essa é - sulla questione centrale dell’eziologia del distacco del vitreo e, quindi, delle opacità vitreali -, contradditoria, nella misura in cui, da una parte, si afferma (senza peraltro fornire alcuna motivazione) che il danno alla salute in questione si trova, con verosimiglianza preponderante, in relazione causale naturale con l’infortunio del dicembre 2005 (doc. XVIII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta) mentre, dall’altra, alla domanda di sapere se il danno alla salute va considerato la conseguenza dell’evento in questione, si sottolinea che il distacco posteriore del corpo vitreo può essere provocato tanto da un forte colpo, quanto costituire la complicazione di una forte miopia (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente), ciò che equivale a sostenere che la causa traumatica sarebbe semplicemente possibile.
Neppure con il loro complemento peritale del 1° ottobre 2010, gli esperti giudiziari sono stati in grado di chiarire in maniera soddisfacente l’incoerenza. In particolare, rispondendo al quesito n. 5, essi hanno sottolineato l’impossibilità di determinare quale causa (fra quella morbosa e quella traumatica) é preponderante nell’eziologia del distacco del corpo vitreo (cfr. doc. XXVII, risposta al quesito n. 5), senza però spiegare (nonostante fosse stato loro chiesto esplicitamente - cfr. doc. XXV, p. 2) perché, nel referto principale, essi stessi si erano pronunciati a favore dell’esistenza di un legame causale preponderante con il sinistro assicurato (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).
In queste condizioni, il TCA ha ritenuto adempiuti i presupposti per dubitare dell'affidabilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i medici dell’Hôpital __________ e, in definitiva, per scostarsene (cf. doc. XXXII, p. 1) e ha, quindi, ordinato una superperizia a cura del dottor __________, spec. FMH in oftalmologia, Primario del Servizio di oftalmologia dell’Ospedale regionale di __________ (doc. XXXII, p. 2).
2.8. Dal rapporto datato 4 agosto 2011 si evince che il dott. __________ ha personalmente visitato la ricorrente in due occasioni, l’8 giugno e il 12 luglio 2011 (cfr. doc. XXXVII, p. 1). Non trova quindi conferma l’affermazione della CO 1 secondo la quale il perito avrebbe espresso la propria valutazione soltanto in base agli atti, senza aver visitato l’assicurata (cfr. doc. XLII, p. 2 in alto).
Rispondendo ai quesiti sottopostigli, l’esperto giudiziario ha dapprima evidenziato l’inutilità di procedere ad ulteriori accertamenti (oltre a quelli già eseguiti a __________), posto che „i disturbi evocati dalla paziente (miodesopsie) sono dovuti a delle opacità del corpo vitreo che non possono essere quantificate mediante esami paraclinici.“ (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 1 e 2).
Quindi, per quel che qui più interessa, egli si é espressamente dissociato dall’affermazione, contenuta nel complemento peritale dei dottori __________ e __________, secondo la quale non sarebbe possibile né ammettere né negare un’eziologia traumatica ai disturbi visivi lamentati da RA 1 (doc. XXXVII, risposta al quesito n. 3) e, in proposito, ha spiegato che “l’elemento determinante riguardo la valutazione di un legame causale é il rapporto del Dr. __________, responsabile del reparto oculistico dell’ __________, del 3.4.2006, in cui “si certifica di aver visitato la signora RI 1 e di aver riscontrato opacità vitreali molto più accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a luglio 2005. Si nota, per altro, una soffusione emorragica al polo posteriore che può essere un esito di un trauma con possibile emovitreo e conseguente aumento delle opacità vitreali”. Da notare che la stessa sintomatologia oculare é segnalata su una richiesta di consulenza del 10 dicembre 2005.” (doc. XXXVII, risposta al quesito n. 4, sottolineatura del redattore).
Sempre secondo l’oftalmologo dott. __________, il sinistro del 10 dicembre 2005 va considerato parzialmente responsabile delle diagnosticate opacità vitreali, nel senso che esso ha peggiorato durevolmente lo stato patologico preesistente (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 7: “Ritengo che le opacità vitreali verificate all’esame del fondo oculare siano in parte, in quanto comunque già presenti prima dell’incidente, riconducibili all’incidente. Non avendo mai esaminato la paziente in precedenza, questa mia affermazione é in sintonia con quanto scritto nel rapporto del Dr. __________ il 3.4.2006.” e n. 8; sulla causalità parziale cfr. consid. 2.11 in fine).
2.9. Il 18 ottobre 2011 la CO 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 4 pagine, con il quale ha fatto valere segnatamente che “… anche la superperizia del Dr. __________ del 04.08.11 non permette, in particolare tenuto conto di quanto ritenuto dai medici consultati in precedenza (…) e della valutazione dei periti giudiziari di __________, di oggettivare o documentare delle patologie (visive e oftalmologiche) riconducibili secondo il criterio della verosimiglianza preponderante all’evento infortunistico menzionato. Anche il superperito non é segnatamente in grado di menzionare convincenti e rilevanti elementi oggettivi, che permettano di discostarsi dalla tesi ribadita a suo tempo dai periti di __________ nelle loro risposte 2, 3 e 5 del complemento peritale del 01.10.10, secondo le quali non é possibile confermare (o negare) secondo il criterio della verosimiglianza preponderante un legame causale tra le opacità vitreali riscontrate e l’evento del 10.12.05 o di esprimersi in modo motivato e fondato a riguardo di un eventuale peggioramento (durevole) dello stato patologico preesistente, noto e documentato.” (doc. XLII, p. 4).
A suo avviso, “… una tale “superperizia” non può a priori rappresentare una base sufficiente per discostarsi dalla conclusioni dei periti giudiziari sinora consultati. Lo scopo della superperizia ordinata dal TCA non può in effetti palesemente essere quello di ottenere da un altro perito una risposta o un apprezzamento differente della fattispecie nota, senza elementi oggettivi o nuovi di rilievo, bensì unicamente sulla scorta di una nuova e differente interpretazione della stessa documentazione già valutata da altri periti.” (doc. XLII, p. 2).
2.10. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
2.11. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene innanzitutto utile ricordare che la necessità di far capo a un superperito é nata dalla constatazione che la perizia giudiziaria elaborata dai sanitari dell’Hôpital __________, conteneva delle conclusioni contradditorie sulla questione centrale dell’eziologia dei disturbi visivi presentati dalla ricorrente (cfr. il consid. 2.7. di questa pronunzia).
In queste circostanze - contrariamente a quanto fa valere l’amministrazione -, non si tratta di decidere se la superperizia allestita dal dott. __________ permette di scostarsi dal contenuto della perizia degli specialisti vodesi, poiché quest’ultima é già di per sé contradditoria e dunque inaffidabile.
Tutto ben considerato, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal superperito giudiziario, per il quale l’infortunio del 10 dicembre 2005 va considerato responsabile di aver peggiorato durevolmente il preesistente stato visivo di RI 1.
In questo ordine di idee, il TCA ritiene di dover riconoscere una particolare rilevanza probatoria - ciò che anche il dott. __________ ha del resto fatto, cfr. doc. XXXVII, risposta al quesito n. 4 -, alle certificazioni agli atti dell’oftalmologo curante dell’assicurata, dott. __________, il quale - a fronte della situazione da lui stesso refertata in occasione di un consulto del luglio 2005, dunque appena cinque mesi prima dell’evento traumatico -, ha oggettivato un incremento delle opacità vitreali e, pertanto, dei disturbi visivi ad esse associati (cfr. doc. M 24: “In seguito al trauma accidentale é insorta una emorragia retinica e vitreale come evidenziato da una mia precedente visita con conseguente aumento di opacità vitreali con i relativi disturbi del visus della paziente.”, allegato al doc. M 24: “Si certifica di aver visitato la Sig.ra Manuela Magnanini e di aver riscontrato opacità vitreali molto più accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a luglio 2005.” e doc. M 36: “Si certifica che la Sig.ra Manuela Magnanini operata di miopia ad entrambi gli occhi, come già evidenziato nel certificato del 03/04/06, non presentava nella visita eseguita nel luglio 2005 l’entità notevole di opacità vitreali che sono sicuramente aumentate in seguito al trauma del dicembre 2005 …” - il corsivo é del redattore).
Sempre in questo senso, occorre tenere debitamente in conto la circostanza che la ricorrente, a partire già dalla visita presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, avvenuta il giorno stesso dell’incidente (cfr. il doc. M 34: “Riferisce di vedere dei pallini davanti agli occhi”), ha denunciato in maniera costante l’intervento di un peggioramento del visus (cfr. rapporto 25 gennaio 2006 del dott. __________, p. 1: “Guardando il soffitto del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di __________ si sarebbe accorta del problema alla vista, appannata all’occhio sinistro, piena di puntini/macchie nere che girano all’interno dell’occhio a destra.”; rapporto 14 febbraio 2006 della dott.ssa __________: “La signora RI 1 riferisce di vedere mosche volanti in entrambi gli occhi da quando ha subito l’incidente nel 12/2005. Afferma di essere molto disturbata alla vista dal momento dell’incidente.”; rapporto 14 dicembre 2006 del dott. __________: “… in dicembre 2005 incidente. Da quel momento vede dei puntini neri all’occhio destro e fosco con l’occhio sinistro.”; questionario sull’anamnesi dei disturbi del 3 gennaio 2006: “Disturbi dopo l’infortunio: accusavo dei problemi visivi (rottura di una membrana). Vedo delle ombre (pallini neri)”).
Nel proprio allegato d’osservazioni, la CO 1 afferma che, nel cadere a terra, la testa dell’assicurata non avrebbe subito alcun trauma diretto (doc. XLII, p. 3).
In proposito, questo Tribunale osserva però che dal questionario sulla dinamica dell’incidente, compilato da RI 1 il 3 gennaio 2006, si evince che quest’ultima ha picchiato il capo (protetto dal casco) sull’asfalto (cfr. doc. A 4, p. 2). È vero, per contro, che dagli atti di causa non risulta che essa avrebbe pure perso conoscenza.
Sempre in sede di osservazioni, l’Istituto assicuratore sostiene che la soffusione emorragica al polo posteriore refertata dal dott. __________ a margine della consultazione dell’aprile 2006 (cfr. allegato al doc. M 24), non sarebbe stata “… menzionata da nessun medico che ha seguito l’assicurata immediatamente dopo l’incidente. In particolare non vi é traccia dell’emorragia nei referti specialistici e angiografici della dr.ssa __________ durante il periodo dicembre 2005 - aprile 2006 (vedi all. M28).” (doc. XLII, p. 3 - il corsivo é del redattore).
Anche quest’affermazione viene invero smentita dal tenore del referto 22 maggio 2006 della dott.ssa __________, in cui si legge che, in occasione della visita del 7 aprile 2006, erano stati oggettivati dei piccoli sanguinamenti temporalmente della macula dell’occhio sinistro, reperti che l’avevano indotta a disporre l’esecuzione di un’angiografia della retina (cfr. doc. M 15).
In esito a tutto quanto precede - ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51) -, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 343), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano, almeno in parte, la conseguenza naturale (e adeguata - cfr. il consid. 2.4.) dell’infortunio del 10 dicembre 2005, cosicché l’amministrazione ha erroneamente negato la propria responsabilità al riguardo.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore infortuni resistente affinché ridefinisca il diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ È accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra la problematica visiva e il sinistro del 10 dicembre 2005.
§§§ L’incarto è retrocesso all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti