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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 agosto 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 aprile 1999 RI 1 - allora alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________ __________ (oggi CO 1) - è caduta dal ciclomotore condotto dal marito, riportando una frattura del coccige ed una distorsione cervicale (cfr. doc. A).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 3 ottobre 2006 RI 1 - in quel momento alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è caduta sul pavimento della propria abitazione picchiando l’osso sacro (cfr. doc. Z5).
Anche questa volta l’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.3. Il 15 febbraio 2008 l’assicurata ha annunciato alla CO 1 una ricaduta dell’infortunio al coccige occorsole il 21 aprile 1999 (cfr. doc. Z9).
1.4. Dopo aver fatto esperire diversi accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4 maggio 2009 l’assicuratore ha ritenuto che i disturbi lamentati dall’assicurata non erano più causati dall’infortunio del 21 aprile 1999 ed ha chiuso il caso, sospendendo il versamento di prestazioni assicurative a fare tempo dalla data della decisione (cfr. doc. Z42).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. Z48), con decisione su opposizione del 31 agosto 2009 l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. A).
1.5. Con atto ricorsuale dell’8 settembre 2009 (cfr. doc. I), completato su richiesta di questa Corte (cfr. doc. II) con scritto del 2 novembre 2009 (cfr. doc. V), il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’assicuratore affinché abbia a svolgere ulteriori accertamenti medici.
A sostegno delle pretese ricorsuali l’avv. RA 1 ha addotto in particolare che nel caso di specie non è mai stato svolto alcun accertamento reumatologico e che, dinanzi allo stato oggettivo ed alle algie di cui l’assicurata è portatrice, ben difficilmente si può affermare che alla luce di un’incapacità lavorativa conclamata non vi siano dei postumi infortunistici.
1.6. In risposta l’assicuratore infortuni, patrocinato dall’avv. RA 2 RA 2, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. Con scritto del 26 gennaio 2010 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto un rapporto del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, inerente alla visita medica effettuata dall’assicurata il 14 dicembre 2009. L’avv. RA 1 ha inoltre segnalato il prossimo versamento agli atti del rapporto medico pluridisciplinare richiesto dall’UAI al SAM, nel quale sarebbe pure contemplato l’allestimento di un rapporto reumatologico (cfr. doc. XI).
1.8. Il 14 maggio 2010 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto la perizia pluridisciplinare del SAM ed ha richiesto la sospensione della vertenza sino al 30 settembre 2010 alfine di procedere, nel frattempo, ad ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. XXI).
1.9. Chiamato a presentare osservazioni in merito alla perizia (cfr. doc. XXII), l’assicuratore LAINF, tramite il proprio rappresentante, si è opposto alla sospensione della procedura (cfr. doc. XXIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato a porre fine al versamento delle proprie prestazioni a fare tempo dal 4 maggio 2009.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di porre termine al diritto a prestazioni a far tempo dal 4 maggio 2009 è stata presa fondandosi sulle risultanze della perizia che il Dr. __________, specialista in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, ha effettuato il 28 marzo 2009 basandosi sugli atti a sua conoscenza (cfr. doc. ZM52).
È qui opportuno sottolineare che l’incarto della __________ __________ inerente all’infortunio del 21 aprile 1999 non è stato trovato negli archivi della CO 1 (cfr. doc. Z14, doc. ZM 27). Gli unici atti medici risalenti al periodo immediatamente successivo all’infortunio sono un referto redatto il 22 aprile 1999 dal Dr. med. __________, specialista in radiologia e fisioterapia, il quale rilevava una frattura sacro-coccigea con dislocazione e angolazione del coccige centralmente (cfr. doc. ZM21) ed un certificato medico LAINF del Dr. med. __________ __________ che attestava una frattura del coccige ed una distorsione cervicale (cfr. doc. ZM22).
Relativamente all’infortunio subito il 3 ottobre 2006, con rapporto dell’8 febbraio 2007 il Dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, aveva diagnosticato una contusione dell’osso sacro con probabile fissura, con decorso prolungato ma favorevole e senza fattori extra-traumatici (cfr. doc. ZM3).
Dal canto suo il Dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, con scritto del 9 maggio 2007 constatava una coccigodinia cronica dopo frattura del coccige nel 1999 e contusione nel 2006. Il sanitario faceva notare di aver organizzato, a scopo terapeutico, un’infiltrazione sotto scopia presso il Dr. med. __________, primario di radiologia dell’Ospedale __________, appuntamento al quale l’assicurata non si sarebbe però presentata. Egli ha infine rilevato che non esistono molte altre misure per il trattamento di una coccigodinia oltre a medicamenti e tecniche manuali (cfr. doc. ZM4). Tale parere è stato confermato con rapporto del 18 settembre 2007 (cfr. doc. ZM5).
Sulla scorta di questo rapporto e di una prima presa di contatto con il Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. ZM6), con rapporto del 3 ottobre 2007 il Dr. __________ ha modificato in sfavorevole il decorso previsto per la sospetta frattura distale dell’osso sacro proponendo, a scopo terapeutico, eventualmente infiltrazioni mirate o la coccigectomia (cfr. doc. ZM7).
A seguito di una RM del coccige e del sacro effettuata l’8 ottobre 2007 dal Dr. med. __________ presso il servizio di radiologia __________ (cfr. doc. ZM8) e del successivo scritto dell’11 ottobre 2007 redatto dal Dr. __________, secondo cui la RM mostrava la pregressa frattura, ormai consolidata senza alcun segno di pseudoartrosi, e la presenza di un edema osseo che avrebbe potuto spiegare i disturbi avvertiti dall’assicurata (cfr. doc. ZM37), con rapporto del 5 dicembre 2007 il Dr. __________ ha confermato il suo precedente rapporto proponendo, a scopo terapeutico, infiltrazioni mirate (cfr. doc. ZM11).
In seguito alla menzionata RM l’assicurata si è sottoposta a dieci sedute di agopuntura presso il Dr. med. __________, specialista in medicina tradizionale cinese, il quale con scritto del 16 gennaio 2008 ha attestato una netta diminuzione dei dolori lamentati dall’assicurata, anamnesticamente di almeno il 60-70% (cfr. doc. ZM28).
Il Dr. __________ va visitato l’assicurata una prima volta il 9 aprile 2008, su incarico della CO 1. Egli si è così espresso:
"
(…)
Causalità
La pregressa frattura del coccige avvenuta a seguito dell’infortunio del 21
aprile 1999 è guarita completamente con angolazione ventrale ad angolo retto.
I rilevamenti radiografici dell’ottobre 2007 hanno escluso ulteriori componenti infortunistiche a livello del coccige con una guarigione completa, assenza di infiltrazioni nei tessuti molli para-sacrali o altre componenti di rilievo.
Il riscontro della valutazione peritale presente, supportato in parte (benché non completamente spiegabile) dalla risonanza magnetica che ha posto in evidenza l’ampia protrusione discale mediana, paramediane destra L1-L2 nonché protrusione infraforaminale laterale sinistra L2-L3 senza compressioni radicolari evidenti sono componenti patologiche che esulano dai postumi infortunistici degli eventi che ci occupano.
La sintomatologia algica non bene definibile,
l’atrofia del quadricipite sinistro non correlabile con una compressione
ascrivibile al dermatoma specifico lasciano perplessi. Benché sia indubbio non
esservi un nesso di relazione fra il riscontro a livello lombare e gli
infortuni del 1999 e 2006, si impone comunque una verifica ulteriore clinica
volta ad approntare una diagnosi più circostanziata.
(…)
Capacità lavorativa
Per il secondo infortunio risulta una inabilità lavorativa in misura totale dal
3.10.2006 al 20.11.2006.
Secondo quanto riferisce l’assicurata, ella non avrebbe più lavorato dal giugno
2007; non vi sono attestati di inabilità lavorativa riferiti a questo periodo. (…)" (cfr. doc. ZM38/4)
L’11 aprile 2008 l’assicurata è stata sottoposta ad una RM del rachide lombare nativo presso il servizio di radiologia della Clinica __________, sede di __________, ad opera del Dr. med. __________ __________, il quale ha posto la seguente conclusione:
" A livello L1-L2 discopatia cronica ed ampia protrusione discale mediana e paramediana destra. Non si apprezza conflitto radicolare." (cfr. doc. ZM41)
L’assicurata è poi stata ospedalizzata dal 19 al 23 maggio 2008 presso il Centro __________ dell’Ospedale universitario di __________. Posta la diagnosi di una persistente coccigodinia di eziologia non chiara, l’assicurata è stata sottoposta a diversi trattamenti. Così si è espresso il primario Prof. Dr. med. __________:
"
(…)
Therapie und Verlauf:
Die Hospitalisation erfolgte zur Schmerzabklärung. Lokale Infiltrationen
brachten eine geringgradige Besserung der Symptomatik. Ein MRT der LWS zeigte
keine neuronale Kompression. Mittels SPECT-CT des Beckens wurde eine
anderweitige Pathologie ausgeschlossen. Frau RI 1 konnte am 23.05.08 nach Hause
entlassen werden.
Procedere:
Die Schmerzgenese bleibt unklar. Pathologien wurden
ausgeschlossen. Wir empfehlen lokale Physiotherapie und Infiltrationen.
Ab dem 26.05.08 haben wir eine 50% Arbeitsunfähigkeit ausgestellt. Wir bitten
um eine schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess. (…)" (cfr. doc. ZM46)
Il 20 agosto 2008 RI 1 è stata visitata dal Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha proceduto ad un esame neurologico generale e ad un esame elettromiografico dei muscoli dell’arto inferiore sinistro, esprimendosi con la seguente valutazione:
"
(…)
Valutazione / Attitudine:
Questa paziente, di professione cameriera che ha subito nel 1999 e nel 2007
[recte: 2006], due traumi nella regione sacro-coccigea, lamenta, dopo il
secondo evento, un persistente dolore loco-regionale con accennata irradiazione
verso la parte prossimale dell’arco inferiore sinistro.
Le indagini eseguite, permettono di confermare una completa integrità del
muscolo al quadricipite sinistro.
(…) All’esame clinico non ritrovo reperti a sospetto di una compromissione
neurologica.
La sintomatologia algica residuale appare interpretabile in esiti della
problematica loco-regionale." (cfr. doc. ZM47)
Sulla scorta di tutti gli accertamenti medici appena enunciati, il Dr. __________ ha visitato l’assicurata una seconda ed ultima volta il 2 febbraio 2009. Con rapporto del 28 marzo 2009 egli si è così espresso:
"
(…)
CONCLUSIONE:
Esiti di infortunio in data 21 aprile 1999 a seguito del quale la paziente ha subito frattura del coccige con dislocazione e angolazione ventrale trattata
conservativamente e completamente consolidata con ripresa lavorativa completa
ancora nel corso del 1999.
Esiti di infortunio in data 3 ottobre 2006 a seguito del quale la paziente ha subito contusione a livello del sacro-coccige con acutizzazione dei disturbi a
questo livello. La diagnosi a questo livello, alla luce di tutti gli esami
esperiti in centro universitario, è di coccigodinia di eziologia non chiara; la
diagnosi è scaturita dopo indagini di scintigrafia ossea trifasica, risonanza
magnetica, SPECT.
Diagnosi collaterale:
sindrome lombovertebrale con irradiazione alla parte prossimale alta sinistra,
riscontro di atrofia al quadricipite sinistro in presenza di documentata ampia
protrusione discale mediana-paramediana destra L1-L2 con protrusione
infraforaminale sinistra L2-L3 senza contatto radicolare evidente;
sindrome ansioso depressiva.
Allo stato vi è una sintomatologia lombare, coccigodinia alla stazione seduta
medio prolungata.
CAUSALITÀ:
La pregressa frattura del coccige avvenuta a
seguito dell’infortunio del 21 aprile 1999 è guarita completamente anche se con
lieve angolazione ventrale. Tutte le indagini eseguite non evidenziano componenti
di qualsivoglia natura che spieghino le algie lamentate dalla paziente. Ne
consegue che una ulteriore prosecuzione del caso a carico dell’assicuratore
Lainf non può essere ulteriormente giustificato.
Componenti degenerative a livello lombare e lombosacrale non sono di pertinenza
infortunistica.
PROCEDERE:
A fronte dei soli postumi infortunistici non si rendono necessari ulteriori passi terapeutici.
CAPACITA’ LAVORATIVA:
A fronte dei soli postumi infortunistici non si giustifica un ulteriore riconoscimento di inabilità lavorativa in qualsiasi misura. (…)"
(cfr. doc. ZM52)
Il 14 dicembre 2009 l’assicurata è stata visitata dal Dr. __________, il quale nel proprio rapporto del 17 dicembre 2009 ha rilevato, tra l’altro, che la documentazione in suo possesso mostra una frattura del coccige ed una discopatia importante L1-L2, senza discuterne l’eziologia. Il sanitario ha proposto ulteriori infiltrazioni di desensibilizzazione locale (cfr. doc. XI/5).
Nel periodo tra dicembre 2009 e gennaio 2010 RI 1 è stata a disposizione del SAM per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali disposti su incarico dell’UAI. Nell’ambito della discussione della patologia reumatologica, il SAM ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
L’A. è stata presentata al nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________,
che nel suo consulto, allegato, riprende i dati anamnestici dell’A.
focalizzando sugli aspetti muscoloscheletrici. (…) Il Dr. med. __________
descrive in dettaglio il trattamento, con decorso cronico e protratto, i
disturbi attuali dell’A., lo stato clinico reumatologico in dettaglio, nonché
gli esami radiologici in visione, da noi ripresi al capitolo 4.2.2 della
perizia. Lo specialista espone quindi le diagnosi, dove sottolinea l’assenza di
ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico.
Nella sua valutazione finale il nostro consulente afferma come quest’A.
presenti il quadro clinico di un reumatismo delle parti molli con
interessamento della colonna vertebrale in toto, dalla zona cervicale fino alla
zona gluteale, con presenza di dolori alla palpazione della muscolatura del
pettorale, agli epicondili radiali e nei trocanteri, e nella zona del pes
anserinus a sin.. Sono sostanzialmente presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di
fibromialgia. Tutte le indagini radiologiche eseguite non hanno mostrato un
correlato che spieghi i dolori lamentati dall’A.. Il Dr. med. __________
ritiene pertanto vi sia una discrepanza tra la sintomatologia dolorosa
invalidante e i reperti clinici e radiologici obiettivabili.
Sul piano valetudinario, tenendo in considerazione i reperti clinici e
radiologici evidenziati, considerati sostanzialmente blandi, il nostro
consulente ritiene che questi non concorrano a limitare in modo significativo
lo stato valetudinario dell’A.. L’A. è da ritenere abile al lavoro in tutte le
attività lavorative svolte fino ad ora e anche in altre in misura completa. (…)" (cfr. doc. XXI/B, pag. 22-23)
2.7. In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2009.40 del 17 giugno 2009; STCA 35.2002.4del 22 settembre 2003; STCA 35.2003.26 del 28 luglio 2003; STCA 35.2002.49 del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con STFA U 14/03 del 28 luglio 2004; STCA 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata con STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003; STCA 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001; STCA 35.1998.61 del 22 febbraio 1999; STCA 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
Per negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr. STFA U 126/00 del 19 luglio 2001, consid. 4.).
2.8. Nel caso in esame un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti – riassunta al consid. 2.6. – consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare sufficientemente la sintomatologia accusata dall’insorgente a livello del coccige.
In effetti i medici specialisti che hanno esaminato la ricorrente, pur avvalendosi di esami diagnostici (RM del sacro-coccige in data 8 ottobre 2007; RM del rachide lombare in data 11 aprile 2008; esame SPECT-CT del bacino nel maggio 2008), non hanno riscontrato alcunché di anomalo atto a validamente giustificare i disturbi lamentati dall’assicurata a tutto il sacro, alla zona gluteale, alla colonna lombare ed irradianti fino ai trocanteri (cfr. consid. 2.6.).
Giova qui ribadire che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, al consid. 2.1. lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007, consid. 2.2.2.).
Nemmeno il Dr. __________, il cui rapporto è stato prodotto dall’assicurata a sostegno della propria opinione secondo cui i dolori da lei lamentati siano tuttora causati dal sinistro dell’aprile 1999, è comunque riuscito ad oggettivare una lesione traumatica evidente (cfr. doc. XI/5).
In simili condizioni, questa Corte in concreto ritiene dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’insorgente, il 4 maggio 2009 - data a partire dalla quale l’assicuratore resistente ha negato il versamento di ulteriori prestazioni LAINF - non presentava più alcun postumo organico oggettivabile di natura infortunistica.
Non si rivela, perciò, necessario sospendere la procedura come richiesto dal rappresentante dell’assicurata e procedere ad ulteriori atti istruttori.
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Infine va osservato che il Dr. med. __________, reumatologo, nel gennaio 2010 ha riscontrato gli elementi necessari alla diagnosi di fibromialgia (cfr. doc. XXI pag. 22).
Al riguardo questa Corte rileva che nessun medico ha sostenuto l’esistenza di un nesso causale tra l’evento infortunistico del 1999 e la fibromialgia.
Va peraltro segnalato che
in una sentenza 35.2002.86 del 25 marzo 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 66,
questa Corte, dopo aver interpellato un medico specialista FMH in reumatologia
in merito alla diagnosi di fibromialgia, ha stabilito che la fibromialgia
generalizzata è una malattia di cui sono ignote l’origine e le cause, che si
manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi soprattutto alle parti
molli (muscoli, tendini, tessuto sottocutaneo) e di cui non è possibile
stabilire il nesso causale diretto con eventuali traumi subiti. Infatti, benché
sia noto che tale patologia si sviluppa più facilmente in soggetti che hanno
subito dei traumi spesso successivi, sia di tipo fisico che psichico o sociale,
essa può insorgere anche senza questi eventi.
Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì
subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi,
ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con
l’infortunio.
In tal caso l’assicurato affetto da questa patologia non ha diritto a
prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.
Cfr. a tal proposito anche la STCA 35.2009.40 del 17 giugno 2009, consid. 2.16.
Nel caso in esame, di conseguenza, il TCA deve concludere, senza che si riveli necessario fare capo a ulteriori provvedimenti probatori (cfr. consid. 2.8.), che la fibromialgia accusata dalla ricorrente deve essere considerata di natura non traumatica.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 31 agosto 2009 emanata dalla CO 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti